Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5104/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura Messina, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 5104-2024 R.G.
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra di loro, dall'avv. Antonino Tribulato (c.f.
[...]
- pec , e dall'avv. Filadelfo Tribulato (c.f. C.F._2 Email_1 [...]
– pec. ; C.F._3 Email_2 opponente CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Catania, via Giuseppe Simili 23, presso lo studio dell'avv. Concetta Amore (c.f. CodiceFiscale_4
che la rappresenta e difende per Email_3 procura in atti;
opposta E NEI CONFRONTI DI
, con sede in Via San Giuseppe La Rena 20°/30B 95100 Catania (CT), Controparte_2
c.f. ; P.IVA_1
terza pignorato contumace
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 II comma c.p.c. avverso atto di pignoramento esattoriale ex art. 72 bis D.P.R. 602/73. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
pagina 1 di 5
Parte_2
e per l'effetto - ricalcolare l'importo del pignoramento presso terzi, come sopra esposto, per un importo massimo di € 1.334,88. - condannare l' Controparte_1 al pagamento delle spese processuali”; Per : “Ritenere legittimo il pignoramento nella Controparte_1 misura da accertare in considerazione dello sgravio del 7 di Parte_2
Caltagirone e dichiarare la corretta attività dell' ; b) Controparte_1 condannare, conseguentemente, parte ricorrente alle spese di giudizio.” MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. al pignoramento presso Parte_1 terzi ex artt. 48 e 72 bis DPR 602/73, notificatogli dall' Controparte_1
in data in data 13.1.2024 con cui sono state pignorate le somme dovutegli
[...] dalla Regione Siciliana, terzo pignorato, sino alla concorrenza del debito complessivo di € 4.883,06. Il pignoramento opposto ha avuto ad oggetto le seguenti cartelle (relative a contributi consortili): a) n. 29320210066884000000, notificata il 31.01.2023; b) n. 29320220026757816000, notificata il 29.06.2022; c) n. 29320230001294492000 notificata in data 16.02.2023; d) n. 29320230032279163000 notificata il 11.05.2023; e) n. 29320230037431060000 notificata il 22.06.2023. L'opponente ha chiesto, innanzi al Giudice dell'esecuzione, la sospensione della procedura esecutiva deducendo che le cartelle di cui sub b) ed e) erano state impugnate innanzi alle competenti Corti di Giustizia Tributaria di Primo grado e che quella di cui sub b), emessa per un importo di € 2.372,06, era stata annullata con la sentenza di primo grado;
che la cartella di pagamento di cui sub c) era stata oggetto sgravio da parte dell'ente impositore 7 di Parte_2
Caltagirone. Di conseguenza concludeva per la parziale illegittimità dell'atto esecutivo quanto alla somma di cui alle suddette cartelle (pari ad € 2.372,06 + € 1.176,12, importo di quella oggetto di sgravio) residuando il solo debito di € 1.334,88. Nella fase cautelare, è rimasta contumace. Il Giudice dell'esecuzione ha emesso CP_3 ordinanza di sospensione parziale per l'importo di € 2.372,06 così argomentando: “le allegazioni del ricorrente trovano parziale riscontro nella documentazione in atti, ossia limitatamente alla sentenza resa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data 24.01.2024 (prodotta in atti), che ha annullato la cartella (di cui sub b), n. 29320220026757816000;
ritenuto che
– diversamente – non vi è prova in atti (non essendo stata prodotta la cartella n. 2932023001294492000 nè il corrispondente estratto di ruolo) che il provvedimento di sgravio del Controparte_4
prodotto in atti – certamente relativo ai contributi consortili per l'anno
[...]
pagina 2 di 5 2021, pari ad € 1.176,12 - afferisca al ruolo di cui alla detta cartella;
ritenuto pertanto che il ricorso appare fondato limitatamente alla somma di euro di € 2.372,06, di cui alla cartella annullata dal Giudice Tributario con la citata sentenza del 24.1.2024”. Il ha riassunto il giudizio deducendo nel merito che “Per ciò che attiene alle Parte_1 somme indicate nella cartella di pagamento sub c) n. 2932023001294492000, si riscontra che, con Prot. N. 000236/P del 17.01.2024, il Controparte_4
ha provveduto allo sgravio per le somme relative ai contributi consortili per
[...]
l'anno 2021, per un ammontare di € 1.176,12 (doc. 5). A riprova di ciò, con il presente atto si produce la suindicata cartella di pagamento n. 2932023001294492000 oggetto di intervenuto sgravio che l'opponente ha finalmente potuto avere (doc. 6). Quest'ultima indica precisamente, quali somme da pagare, € 1.176,12 (recante la causale “Quota consortile 2021”) più € 5,88 (diritti di notifica) per un ammontare complessivo dovuto di € 1.182,00. Stante quindi l'evidente corrispondenza della cifra indicata nel provvedimento di sgravio con quella della cartella di pagamento sub “c)”, nonché il riferimento espresso alla “quota consortile 2021” quale causale della stessa cartella, è indubbio che anche l'importo di € 1.176,12 deve essere sottratto dalle somme sottoposte a pignoramento presso terzi.”.
si è costituita di fatto non contestando nessuna Controparte_5 delle circostanze dedotte dal ma deducendo che il di 7 Parte_1 CP_4 CP_4 di Caltagirone “ha comunicato all'odierna concludente (relativamente alla cartella n. 2932023001294492) l'avvenuto sgravio solo in data 10.1.2024 (doc. 1) . Solo a seguito della comunicazione di sgravio l'Agente ha potuto procedere ad aggiornare la posizione del contribuente”. Quanto al credito portato dalla cartella n. 29320220026757816 oggetto di giudizio innanzi la Corte di giustizia tributaria di Catania ha osservato che
“la sentenza n. 681/2024, che ha accolto il ricorso del contribuente, è stata depositata il 25.1.2024 dunque successivamente al pignoramento promosso dall' .”. CP_3
Essendo il giudizio di natura documentale, è stata fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per la data del 3 aprile 2025 e la causa è stata posta in decisione.
°°°°°°°° In via preliminare, va dichiarata la contumacia della non costituita in Controparte_2 lite nonostante la regolarità della notifica la rituale notifica dell'atto di citazione. Nel merito, non è contestato fra le parti che le due cartelle 29320220026757816000 e n. 2932023001294492000 siano state la prima annullata dall'Autorità Giudiziaria e la seconda sgravata dall'ente impositore, per cui in ordine ai detti due titoli per l'importo di € 3.548,18 è cessata la materia del contendere mentre il residuo importo di € 1.334,88 è riconosciuto come dovuto dallo stesso opponente e non è oggetto dell'opposizione.
pagina 3 di 5 Il Decidente intende dare continuità al principio di legittimità così massimato: “in sede di opposizione all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo in conformità del generale principio della domanda, non determina ex se la fondatezza dell'opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, sicché, nel regolare le spese dell'intero giudizio, il giudice dell'opposizione deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale” (Cassazione civile sez. II - 19/11/2020, n. 26352). Analogo principio è stato affermato con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi (c.f.r.: Cassazione civile sez. III, 03/04/2015, n. 6822). Invero, nella specie, lo sgravio del relativo alla cartella Parte_2
2932023001294492000 è di pochissimi giorni antecedente alla notifica del pignoramento al avvenuta in data 13.1.2024. Per cui, quanto meno con Parte_1 riferimento all'importo di cui alla detta cartella, pari ad € 1.176,12 il pignoramento opposto era illegittimo ab origine, in quanto la procedura è stata avviata, anche se limitatamente a detta cartella, senza un valido titolo esecutivo. La circostanza che non sia stata messa in condizione, da parte dell'ente impositore, di conoscere CP_3 tempestivamente il provvedimento di sgravio non può certamente avere conseguenze negative sul contribuente né muta quanto detto in ordine all'avvio di un'esecuzione in parte senza titolo. Quanto all'altra cartella n. 29320220026757816000 è pacifico fra le parti che l'annullamento giudiziale sia stato pronunciato in data successiva all'avvio dell'esecuzione che, dunque, per tale titolo era originariamente stata incoata in maniera legittima, in presenza di un titolo valido ed efficace, che è venuto meno solo nel corso dell'esecuzione. L'opposizione proposta dal è quindi fondata per l'importo contestato ma Parte_1 nell'applicazione del principio della soccombenza virtuale non può non tenersi conto della circostanza sopravvenuta (l'annullamento giudiziale) e del fatto che una parte del credito portato dal pignoramento non è mai stata oggetto di contestazione. Pertanto, venendo alla regolamentazione delle spese processuali della presente fase per quanto concerne i rapporti tra le parti costituite, va disposta la compensazione dei 3/4 delle spese di lite, condannando al Controparte_1 pagamento del restante 1/4, liquidata come in dispositivo (D.M. 147/2022, scaglione fino ad € 5.200, valori medi). Nulla sulle spese con riguardo alla terza pignorata contumace.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5104/2024 RG., nella contumacia della , così provvede: Controparte_2
1) dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento all'importo di
€ 3.548,18, rimanendo dovuto e non contestato l'ulteriore importo di € 1.334,88 portato dal pignoramento opposto;
2) compensa tra le parti costituite il pagamento dei 3/4 delle spese processuali e condanna al pagamento del restante 1/4, che Controparte_1 liquida in € 638,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e c.p.a. Nulla sulle spese con riguardo alla terza pignorata contumace. Catania, 4/4/2025 Il Giudice Laura Messina
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