Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 08/05/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01586/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00407/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 407 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ZE VE, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, piazzetta Bossi, 4;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Antonello Mandarano e Danilo Parvopasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6;
nei confronti
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. - Inwit S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del silenzio - diniego formatosi sull’istanza di accesso ex l. 241/1990 presentata dal sig. VE ZE il 18/12/2024; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad accedere ai documenti richiesti con l’istanza del 18/12/2024;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EL ZE il 30\4\2025:
del provvedimento notificato il 02/04/2025 con il quale il Comune di Milano ha denegato parzialmente l’istanza di accesso promossa del sig. VE ZE il 18/12/2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- in vista dell’udienza camerale del 6.5.2025 il Comune di Milano ha provveduto al deposito di tutta la documentazione richiesta;
- il difensore del ricorrente, presente all’udienza del 6.5.2025, ha dato atto dell’ostensione integrale dei documenti e non si è opposto alla declaratoria di cessazione della materia del contendere per l’intero gravame, pur chiedendo la condanna del Comune al pagamento delle spese di causa;
- il Collegio deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34 ultimo comma del c.p.a., essendo stata soddisfatta la pretesa dell’esponente;
- le spese di lite possono essere compensate, visto l’andamento complessivo della controversia, salvo l’onere del contributo unificato, da porre integralmente a carico del Comune di Milano quale parte soccombente ai sensi di legge (art. 13 comma 6 bis .1 del DPR n. 115 del 2002).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato ai sensi di legge (DPR n. 115 del 2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Zucchini | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO