Ordinanza presidenziale 11 marzo 2024
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 23/06/2025, n. 12302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12302 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12302/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04680/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4680 del 2020, proposto da Comunicare Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Lucianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio LO ES in Roma, via F. De Sanctis n. 15;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Radio Punto Nuovo S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
di ogni atto e/o provvedimento di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, prot. mise.AOO-COM.REGISTRO UFFICIALE.Int..0057332.30-09-2019, nonché del decreto stesso e dei relativi allegati, col quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale ammesse al contributo per l''anno 2018 di cui al d.P.R. n. 146/2017;
di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso sotteso preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della Società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 giugno 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto che con atto del 19 giugno 2025 parte ricorrente ha rappresentato che, a seguito di fatti successivi alla proposizione del ricorso, è sopravvenuto il difetto di interesse alla sua decisione e ha chiesto che ne sia dichiarata l’improcedibilità, con compensazione delle spese di lite;
Ritenuto che al Collegio non resti che dar atto dell’elisione dell’interesse alla definizione del merito del presente giudizio e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.;
Ritenuti, infine, sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO