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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/06/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da: 1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 610 R.G.A. 2022 promossa in grado di appello
DA in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Caronia.
- Appellante -
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Pantano. Controparte_1
- Appellante incidentale -
Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza del 5 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 29.12.2021, , dipendente dell' Controparte_1 Pt_1
assegnatario in data 31.10.2019, in forza di un contratto di lavoro subordinato
[...]
a tempo determinato, della posizione organizzativa di Dirigente del Servizio
Ambiente e Depurazione, per la durata di tre anni, rinnovabile per altri due anni, deduceva che con nota prot. n. 63/RIS/21 del 21.10.2021 l'Azienda convenuta gli aveva contestato la non soddisfacente gestione dell'incarico conferitogli, provvedendo, con la successiva nota prot. n. 74/RIS/21 del 2.11.2021, a revocargli con effetto immediato l'incarico in questione, per poi trasferirlo, con la ulteriore nota prot. n. 001-5824-INT/2021 del 5.11.2021 (ordine di servizio n. 125/2021) dal
Servizio Tecnico al Servizio APDI.
Lamentava l'istante l'illegittimità del procedimento disciplinare e del provvedimento di revoca, stante la tardività della contestazione, l'omessa convocazione del lavoratore che aveva fatto espressa richiesta di audizione,
l'eccesso di potere e la manifesta illogicità, il difetto di motivazione, nonché l'infondatezza degli addebiti contestati.
1 Deduceva inoltre di avere subito, per effetto del detto provvedimento, un danno all'immagine, un danno curriculare, nonché ulteriori danni derivanti dalle modifiche pensionistiche e assistenziali sanitarie disposte unilateralmente dalla società.
Domandava, pertanto, “previa disapplicazione dei provvedimenti adottati dalla società resistente, dichiarare la nullità e/o illegittimità del provvedimento di revoca adottato dall' con la nota del 2.11.2021” e, per l'effetto, la conferma del Pt_1
“contratto di lavoro a tempo determinato fino alla scadenza naturale previsto nell'avviso pubblico, ordinando il ripristino del rapporto di lavoro e la reintegra del ricorrente”. Chiedeva altresì la condanna dell' Pt_1
- alla “emanazione di tutti gli atti necessari per il ripristino del rapporto di lavoro predetto, incluso la riassegnazione al ricorrente di mansioni dirigenziali nel settore tecnico, e di ogni altro atto utile, connesso e conseguenziale a tal fine necessario”:
- “al pagamento dei compensi illegittimamente non corrisposti al lavoratore durante il periodo di revoca dal proprio ruolo dirigenziale”;
- al risarcimento del danno, previo riconoscimento dell'illegittimità degli atti di revoca dell'incarico, “a titolo di indennità risarcitoria pari alle mensilità previste dalla legge” oltre i maggiori danni da accertare in corso di causa;
- “al pagamento del maggior danno subito dal ricorrente nei termini sopra descritti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1224, comma 2, c.c., nella misura pari ad
€20.000,00 o in quell'altra somma maggiore o minore che dovesse accertarsi o ritenersi equa e di giustizia, in considerazione del danno all'immagine, del mancato conseguimento di titoli quale Dirigente da far valere in altre procedure (c.d. danno curriculare), nonché ai danni derivanti dalle modifiche pensionistiche e assistenziali sanitarie disposte unilateralmente dalla azienda resistente”.
Con sentenza n.1750/2023, pubblicata in data 19.05.2023, il Tribunale G.L. di
Palermo, nel contraddittorio delle parti, dichiarava “l'illegittimità del provvedimento di revoca adottato dall' con nota prot. n. 74/RIS/21 del Pt_1
2.11.2021”, e, per l'effetto, condannava la parte convenuta, “per i titoli di cui in parte motiva, a corrispondere al ricorrente, a titolo risarcitorio, una somma di importo di euro 80.000,00, pari alle retribuzioni che lo stesso avrebbe maturato sino all'1.11.2022, in forza del contratto a termine stipulato tra le parti, oltre accessori come per legge”. Riteneva il decidente fondata l'eccezione di tardività della contestazione, rilevando nel dettaglio che:
- “nella specie la resistente si può ritenere abbia avuto conoscenza piena dei fatti già a partire dai sopralluoghi effettuati il 18.5.2020 (Impianto di Acqua dei Corsari) ed in data 22.09.2020 (Impianto di Balestrate), tenuto conto che il verbale di sopralluogo – Informativa redatto dall'ARPA Sicilia in data 22/09/2020, è siglato anche dall' la quale lo ha anche riscontrato con nota del 10.11.2020”; Pt_1
2 - l'ordinanza di commissariamento giudiziale del settore “Servizio Ambiente e
Depurazione”, “si fonda proprio sui detti sopralluoghi, in relazione ai quali, come detto, la società convenuta ha avuto modo di conoscere nell'immediatezza, tramite apposita informativa, le “anomalie di carattere gestionale” poi contestate al ricorrente”;
- “Sebbene il principio dell'immediatezza della contestazione vada inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, per un adeguato accertamento e una precisa valutazione dei fatti, va osservato come nella specie, la contestazione disciplinare si limiti a riportare testualmente quanto indicato nei verbali di sopralluogo, né risulta che l'azienda abbia fatto ulteriori accertamenti da cui siano emersi ulteriori fatti contestati al ricorrente e che avrebbero richiesto maggior tempo ai fini della formulazione della contestazione;
per altro verso, pur volendo considerare un intervallo di tempo ragionevole al fine di esaminare i risultati dei sopralluoghi e la individuazione dei responsabili delle inadempienze accertate, anche tenuto conto delle dimensioni dell'azienda, la contestazione, intervenuta oltre un anno dai detti sopralluoghi, appare tardiva”;
- “Ed invero, anche considerando le dimensioni dell'azienda e la complessità organizzazione aziendale della convenuta, i sopralluoghi in questione hanno riguardato solo due impianti di depurazione delle acque, ed inoltre, visto il settore oggetto di accertamento, e considerato il ruolo dirigenziale espletato dal ricorrente nel settore in questione e nell'ambito dell'incarico rivestito, connotato – come più volte rimarcato dalla convenuta, sia in sede di contestazione disciplinare che in memoria di costituzione- da elevate responsabilità e autonomia e dalla ampiezza e pervasività dei poteri assegnatigli- deve ritenersi non ragionevole e dunque eccessivo, il tempo impiegato dalla convenuta per formulare la contestazione in oggetto”. Il primo giudice riteneva del pari fondata “la censura afferente la violazione del diritto all'audizione del lavoratore, atteso che è rimasta del tutto incontestata la circostanza relativa alla richiesta da parte del ricorrente, con nota inviata alla convenuta dalla in data successiva alle giustificazioni rese per CP_2 iscritto, di essere convocato per essere sentito oralmente”. Quantificava poi in €80.000,00 - in misura cioè pari alle retribuzioni che avrebbe maturato dalla data di revoca dell'incarico (2.11.2021) fino alla scadenza naturale del termine del contratto (l'1.11.2022) - il danno sofferto dal ricorrente. Rigettava, infine, il decidente le ulteriori poste risarcitorie rivendicate dal ricorrente a titolo di:
- retribuzione variabile incentivante prevista dal contratto a termine in atti, “tenuto conto che l'art. 12 del CCNL richiamato la correla al raggiungimento di determinati obiettivi”;
3 - di danno all'immagine, difettando nella specie “qualsivoglia dato obiettivo”, il cui onere ricadeva sul lavoratore, idoneo a “ritener provato il detto danno”;
- di danno curriculare, laddove “alcuna allegazione e prova è stata fornita circa la possibilità di vantaggi futuri, invece impediti a causa della condotta della resistente, difettando l'indicazione specifica circa le procedure cui avrebbe potuto in concre to partecipare il ricorrente e della possibilità di vincerle, e risultando estremamente generica la deduzione secondo cui “avrebbe maturato una esperienza dirigenziale che certamente avrebbe potuto vantare in altre procedure cui potrebbe partecipare in futuro”;
- il danno da interruzione dei fondi attivati quale dirigente a decorrere dall'1.11.2021 (PREVINDAI quale fondo pensione e FASI e ASSIDAI quali fondi sanitari), in quanti, oltre a non essere provato, non avrebbe potuto essere risarcito,
“stante l'impossibilità di ripristino del rapporto a termine”. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il
20.06.203, l' (d'ora in avanti lamentando la “Violazione e/o Parte_1 Pt_1 falsa applicazione dell'art.7 della L. n.300/70 nella parte in cui ha accertato la tardività della contestazione disciplinare” per “Omessa valutazione di un elemento decisivo la cui esistenza è inconciliabile con il ragionamento decisorio affermato nella sentenza impugnata”. In particolare, a detta dell'appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente travisato il contenuto della nota del 10.11.2020, a firma dello stesso (Responsabile CP_1 del Servizio AMDE) e della dott.ssa (Responsabile Unità DEP – Persona_1
OC), che, lungi dal dimostrare una piena conoscenza da parte dell' delle Pt_2 problematiche relative all'impianto di depurazione di Balestrate, conteneva ripetute rassicurazioni circa “la efficacia depurativa dell'impianto”, la assenza di ogni “tipo di problematica legata al rendimento depurativo dell'impianto” e “il rispetto dei limiti imposti allo scarico”. Sottolineava poi la parte appellante l'inosservanza del Siragusa de1ll'obbligo, prescritto dall'art.9 del Codice etico, di inviare all'Organismo di Vigilanza Aziendale i flussi informativi secondo i modelli prescritti dal Modello
Organizzativo ex art.6 D.lgs. n.231/2001.
“Le dimensioni dell' e la complessità della sua organizzazione;
l'autonomia Pt_2 dei poteri assegnati all'odierno appellato”, concludeva sul punto la difesa dell' “le rassicurazioni formulate dall'Ing. con lettera del Pt_1 CP_1
10.11.2020 (documento richiamato in sentenza ma censurabilmente ignorato dal
Tribunale) volte ad escludere qualsiasi “tipo di problematica legata al rendimento depurativo dell'impianto” ed a ribadire “la efficienza depurativa dell'impianto”; l'omesso invio all'Organismo di Vigilanza delle (fondamentali) informazioni richieste dal Modello Organizzativo di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (circostanza contestata ed estranea ai verbali di sopralluogo ed all'ordinanza di commissariamento giudiziale); le comprensibili difficoltà fronteggiate dall' Pt_3
4
[...] a seguito del provvedimento di commissariamento del Servizio AMDE, sia individualmente che complessivamente valutate, sono inconciliabili con la tardività della contestazione disciplinare frettolosamente accertata dal Tribunale”. Con il secondo motivo si duole della sentenza nella parte in cui ha affermato la violazione del diritto di audizione del lavoratore, omettendo di considerare che controparte non aveva mai richiesto espressamente e inequivocabilmente di essere sentito ai fini di contraddire con l'Amministrazione e che l'unica istanza in tal senso
è stata inviata il 10.11.2021, in data successiva alla comunicazione di revoca dell'incarico. Con il terzo motivo ribadisce la giusta causa ex art.2119 cod. civ. della revoca ante tempus del contratto di dirigente del Servizio AMDE per essere irreversibilmente venuto meno il vincolo fiduciario a causa della negligente condotta del CP_1 nella gestione degli impianti di Acqua dei Corsari e di Balestrate, come certificata dai numerosi interventi posti in essere dal Commissario giudiziale al fine di ripristinare la funzionalità di entrambi i siti.
Con il quarto motivo censura la quantificazione in €80.000,00 del danno risarcibile, per non avere l'adito Tribunale detratto da tale somma quanto percepito a titolo di retribuzione dal lavoratore in qualità di Quadro - ruolo nel quale era rientrato con continuità, a far data dal 2.11.2021 (giorno di adozione del provvedimento di revoca) all'1.11.2022 (termine di scadenza naturale del contratto di lavoro a tempo determinato di dirigente) – pari a complessivi €67.045,75.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 26.05.2025, eccependo Controparte_1 in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt.342 c.p.c. (per “difetto di specificità dei motivi”, non contenendo il gravame “una censura concreta, puntuale e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata”, limitandosi controparte “a reiterare doglianze generiche già formulate nel giudizio di primo grado”) e 437 c.p.c. (introducendo l'Azienda documenti nuovi non prodotti nel primo grado” e senza offrire “alcuna giustificazione circa la loro tardiva produzione”)”. Contestava nel merito l'appellato l'infondatezza delle avverse doglianze osservando:
- che, pur ammettendo, che egli “avesse contestato (infondatamente) gli addebiti a lui mossi inviando una nota (appunto la nota del 10.11.2000) di contestazione, ciò non esclude che l' potesse essere a conoscenza dei fatti considerato che, Pt_1 come rilevato in sentenza, la stessa è stata destinataria anche del verbale del
22.9.2000 in cui vi erano riportate tutte le contestazioni e le presunte omissioni contestate dal Dirigente, che ha controfirmato anche ai fini della notifica all'Amministrazione di quanto riscontrato dall'ARPA Sicilia”;
- che con memoria del 25.10.2021, in risposta alla nota di contestazione del
21.10.2021, “una volta chiariti i termini della vicenda e delle contestazioni ad esso addebitate”, egli aveva “chiesto espressamente di essere sentito per fornire le
5 integrazioni e/o i chiarimenti che dovessero necessitare”, subordinando tale richiesta solo “alla eventuale accettazione delle difese di controparte nel cui solo caso sarebbe stato superfluo l'audizione del lavoratore per cui, nel momento in cui tali difese non sono state ritenute meritevoli di accoglimento”, l' “senza Pt_1 alcun margine di discrezione”, avrebbe dovuto convocarlo prima di concludere il procedimento con l'atto di revoca;
- la correttezza della propria condotta avendo dimostrato che tutte le criticità riscontrate non erano per nulla a lui addebitabili avendo, piuttosto, “dovuto far fronte, appena insediatosi, a carenze strutturali, carenze di organico e carenze di personale qualificato che, sebbene più volte richiesto, non gli è mai stato assegnato”;
- la congruità dell'importo liquidato dal primo giudice in quanto riconosciuto “a titolo di risarcimento del danno derivante dalla revoca (recesso) ante tempus e non come rifusione dell'importo che l'ing. avrebbe dovuto percepire in caso di CP_1 svolgimento del predetto incarico”.
Domanda poi il lavoratore, nelle forme dell'appello incidentale, la riforma della medesima sentenza nella parte in cui:
- non ha riconosciuto sul fondo previdenziale PREVINDAI “la reintegrazione delle somme non versate per il terzo anno d'incarico” (incluse eventuali penalità e perdite di rendimento sul fondo “dimostrabili con apposita perizia”) e sul fondo di Assistenza ASSIDAI l'importo di €617,00 “oltre un danno per circa €2.000,00 per controlli sanitari non rimborsati da ASSIDAL e necessari al nucleo familiare Pt_4 del dirigente, dimostrabili con apposita perizia e come ricavabili dagli allegati 1 su detti fondi PREVINDAI, FASI e ASSIDAI”;
- ha escluso dalle poste risarcitorie la retribuzione variabile annuale - pari a circa
€20.000 lordi “parte della quale legata a obiettivi di bilancio raggiunti (EBITDA) e parte a obiettivi operativi specifici”; obiettivi, aggiunge l'appellante, “regolarmente raggiunti e documentabili, ma mai formalmente contestati o richiesti da;
Pt_1
- non ha considerato “il premio di risultato triennale, previsto nel regolamento aziendale e corrisposto agli altri dirigenti a settembre 2024, ma non corrisposto all'Ing. per non avere completato il triennio e neanche pro quote anni CP_1 precedenti 2020-2021”;
- non ha incluso il danno curriculare conseguente alla sua mancata partecipazione a
“selezione pubbliche presso gestori idrici (es, selezione D.G. AMAM di Messina) in quanto i bandi richiedevano tre anni completi di esperienza dirigenziale e senza provvedimenti disciplinari”;
- non ha liquidato il danno morale sofferto “non fosse altro per la necessità di dover rispondere ai referenti di ben 35 Comuni gestiti facendo presente di essere stato rimosso dall'incarico e sostituito da due persone con figure diverse”;
- non ha riconosciuto il danno all'immagine pur in presenza di presunzioni “gravi, precise e concordanti”, stante il “ruolo rivestito … per decenni”, la “stima
6 professionale consolidata”, “l'improvviso e ingiustificato venir meno del rapporto fiduciario”, l'eco “interno ed esterno che tale revoca ha generato”;
- non ha valutato la perdita di chance legata al possibile rinnovo per altri due anni dell'incarico - che gli sarebbe stato sicuramente concesso “vista la professionalità riconosciuta in sede di concorso pubblico per l'incarico di dirigente del servizio AMDE” – incidente su “i) retribuzione potenziale, con il prolungamento dell'incarico; ii) continuazione copertura dei Fondi come detto prima FASI,
ASSIDAI e PREVINDAI, iii) incremento del montante pensionistico;
iv) danno da mancata stabilizzazione dirigenziale come avvenuto in casi analoghi di colleghi dirigenti anche con età superiore a 67 anni;
v) a seguito della disposta revoca anticipata e prima della conclusione del triennio l'ing. ha perso la CP_1 possibilità come da Statuto del FASI di mantenere questo Fondo Sanitario andando in pensione cosa che non ha potuto attivare con ulteriore danno anche per la famiglia del dipendente”. Riprendeva poi nel merito, in via subordinata, le contestazione già formulate in primo grado circa l'illegittimità del provvedimento disciplinare perché adottato sulla base di accertamenti penali ancora in fase di verifica - in palese violazione del
“noto principio della presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva”, in conformità al quale “il datore di lavoro deve differire la contestazione disciplinare quantomeno al momento dell'emissione del decreto di rinvio a giudizio al fine di evitare accuse infondate ai danni del dipendente” – ovvero perché privo di motivazione non avendo l' ato alcun riscontro alle argomentazioni difensive Pt_1 illustrate nella nota del 25.10.2021 inviata in risposta alla lettera di contestazione.
Con l'ultimo motivo dell'appello incidentale si duole dell'ingiustificata compensazione nella misura della metà delle spese di lite di prime cure, che, invece, avrebbe dovuto essere poste nella loro integrità a carico dell' stante “la Pt_1 complessità del giudizio e le chiare violazioni commesse dall'Amministrazione, sia nel corso del giudizio amministrativo conclusosi con il provvedimento di revoca sia per il comportamento processuale tenuto”. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 5.06.2025, all'esito di discussione è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c. formulata dalla difesa del . CP_1
Sul punto la Suprema Corte (da ultimo Cass., Sez. U, Ordinanza n.36481 del
13/12/2022 ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa
7 che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Estendendo la portata applicativa di tale principio all'odierna vicenda processuale ritiene questa Corte, da una lettura dell'atto di gravame introduttivo del giudizio di secondo grado, che l' abbia adeguatamente specificato i motivi proposti sia Pt_1 in ordine alla decorrenza del termine di avvio dell'azione disciplinare (anche sul piano della conoscibilità dell'evento da considerare), sia in ordine all'assenza di un obbligo di previa audizione dell'incolpato in mancanza di una tempestiva richiesta in tal senso, sia in merito alla riduzione dell'importo oggetto di condanna risarcitoria.
La difesa dell' non si è, dunque, limitata “a reiterare doglianze generiche Pt_2 già formulate nel giudizio di primo grado”, ma ha formulato puntuali censure al percorso argomentativo seguito dall'adito Tribunale.
Non può del pari trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art.437 c.p.c. non indicando il quali CP_1 documenti nuovi sarebbero stati introdotti da controparte per la prima volta in sede di gravame.
Passando al merito della vertenza il primo motivo dell'appello proposto dall' Pt_1 riguardante la tempestività della contestazione disciplinare, è infondato.
Come è noto, in relazione alla tutela accordata dall'art.7 della l. n.300 del 1970 in materia di sanzioni disciplinari, il principio dell'immediatezza - che esprime l'esigenza della continuità cronologica tra la mancanza disciplinare e la contestazione dell'addebito - non consente al datore di lavoro di ritardare detta contestazione in modo tale da rendere difficile la difesa da parte del dipendente, ancorché esso vada applicato, da parte del giudice di merito, con elasticità, cioè, tenendo conto anche della complessità sia delle indagini necessarie per accertare l'illecito che dell'organizzazione aziendale e della relativa scala gerarchica (cfr. tra le altre Cassazione civile, sezione lavoro, 26.5.2000 n.6925, Cassazione civile, sezione lavoro, 1.4.2000 n.3948, Cassazione civile sezione lavoro, 4.11.2000
n.14415).
In siffatto contesto, si rileva, la Suprema Corte (cfr. in parte motiva Cassazione civile, sezione lavoro, n.12712/17) ha avuto occasione di chiarire che in “materia di licenziamento per giusta causa il lasso temporale tra i fatti e la contestazione, ai fini della valutazione dell'immediatezza del provvedimento espulsivo, deve decorrere dall'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi”. In particolare, hanno osservato i Giudici di legittimità, “il datore di lavoro deve fornire la prova del momento in cui ha avuto la piena conoscenza dei fatti da 8 addebitare al lavoratore e non anche delle circostanze per cui non abbia potuto effettuare la contestazione a ridosso dei fatti” sicché “anche l'obbligo di contestazione immediata non può ritenersi sussistente per il solo fatto che la notizia della condotta disciplinarmente rilevante giunga a conoscenza di parte datoriale, occorrendo altresì uno spatium deliberandi in proposito al fine di delibarne un minimo di fondatezza con il compimento anche delle pur necessarie indagini volte alla sua verifica ”. In linea di coerenza con quanto fin qui esposto si colloca l'ulteriore insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “ il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla le gge, né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse con trollato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza ” (cfr. Cass. civ. sez. lav., n.7467/2023, n.12712/17, n.10069/2016). Orbene, nel caso di specie - per come risulta dalla piana lettura della contestazione disciplinare del 21.10.2021 e delle giustificazioni scritte del
25.10.2021 - i fatti addebitati al si collocano, temporalmente, in un periodo CP_1 compreso tra il 18.05.2020 (sopralluogo presso l'Impianto di Acqua dei Corsari, eseguito dal Nucleo Investigativo Ambientale Agro Alimentare e Forestale del
Centro Anticrimine Natura Carabinieri di Palermo) e il 22.09.2020 (sopralluogo presso l'Impianto di Balestrate, eseguito da una delegazione della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, accompagnata da Ufficiali di Polizia Giudiziaria appartenenti all'ARPA Sicilia e al N.O.E, Carabinieri di Palermo).
Fatti si osserva, che erano, dunque, tutti emersi, nella loro compiuta dimensione fenomenica, già in epoca anteriore al 10.11.2020, allorquando cioè i dipendenti
(all'epoca “Responsabile Servizio AMDE”) e Controparte_3 Per_1
(“Responsabile Unità DEP – OC”), sottoscrivevano una relazione di servizio
[...]
(della quale l'appellante non nega di avere avuto piena ed immediata conoscenza) avente ad oggetto proprio l'Impianto di depurazione di Balestrate “con riferimento al verbale ARPA relativo al sopralluogo del 22/09/2020”.
Verbale, quest'ultimo, sottoscritto tra gli altri anche da Persona_1
(Responsabile Unità Depurazioni Area Occidentale) presente sui luoghi.
Successivamente, proprio sulla scorta di entrambi i sopralluoghi, l' si è Pt_1 determinata ad avviare l'azione disciplinare inviando la lettera di contestazione del 21.10.2020.
9 Pertanto, tra il (al più tardi) novembre 2020 e il 21.10.2021 non risulta che l' abbia compiuto, pur essendo pienamente a conoscenza dei medesimi fatti Pt_1 poi trasfusi nella contestazione, alcun ulteriore atto accertativo idoneo a sanare l'evidente tardività (oltre undici mesi) nell'avvio dell'azione disciplinare. Basti in proposito osservare che:
- nella lettera di contestazione non vi è alcun riferimento alla relazione di servizio del 10.11.2020, né è altresì riprodotto o riassunto il contenuto della stessa;
i fatti disciplinarmente rilevanti imputati al dirigente sono piuttosto riconducibili ai s oli verbali di sopralluogo del 18.05.2020 (impianto di Acqua dei Corsari) e del
21.09.2020 (impianto di Balestrate), senza che l' riferisca di una successiva Pt_1 attività di indagine volta a delimitare i contenuti della vicenda o a individuare il responsabile degli addebiti;
- il verbale di sopralluogo del 21.09.2020 è sottoscritto da una dipendente apicale dell' ( , nella qualità di Responsabile Unità Depurazioni Area Pt_1 Persona_1
Occidentale), così fotografando una piena consapevolezza in capo all'Azienda datoriale delle carenze strutturali e gestionali emerse all'esito dei riscontri operati dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria appartenenti all'ARPA Sicilia;
- in merito al mancato invio all'Organismo di Vigilanza dei flussi informativi, omissione comportamentale funzionalmente collegata nella lettera di contestazione alle carenze gestionali rilevate in entrambi i verbali di sopralluogo, l' non Pt_1 solo tralascia di specificare quando tale mancanza sarebbe stata accertata (così da non consentire di valutare la tempestività della contestazione sul punto), ma ciò che più rileva non illustra come l'omissione in parola abbia ostacolato o reso più difficoltosa la verifica dei fatti disciplinarmente rilevanti imputati a controparte;
- inconferenti, perché prive di esaustiva specificazione deduttiva e di adeguato sostegno probatorio, sono le asserzioni dell' volte ad individuare nelle Pt_1
“dimensioni dell' , nella “complessità della sua organizzazione”, nelle Pt_2
“comprensibili difficoltà fronteggiate dall' a seguito del provvedimento di Pt_2 commissariamento del Servizio AMDE”, le possibili ragioni volte a giustificare il non tempestivo avvio dell'azione disciplinare;
- irrilevanti sono le risultanze della relazione finale redatta dal Commissario giudiziale, perché elaborate (il 9.7.2022) in epoca evidentemente successiv a all'invio della lettera di contestazione (21.10.2021).
La riscontrata tardività della contestazione disciplinare assorbe l'esame del secondo e del terzo motivo di appello.
Non di meno, per completezza espositiva, preme sottolineare che per la Suprema
Corte (Cass. n.21899/2010) “Il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente non può omettere l'audizione del lavoratore incolpato il quale, ancorché abbia inviato una compiuta difesa scritta, ne abbia fatto espressa richiesta;
tuttavia, tale volontà deve essere comunicata in termini univoci,
a tutela dell'affidamento del datore di lavoro”.
10 Nella fattispecie di causa si deve, pertanto, escludere la possibilità di ravvisare nella nota difensiva scritta inviata, il 25.10.2021, dal all' in risposta CP_1 Pt_1 alla lettera di contestazione, una richiesta di audizione personale là dove, a conclusione della nota, il dirigente insisteva al fine di essere ascoltato “ qualora non siano state esaustive [le giustificazioni fornite per iscritto] per essere sentito e fornire le integrazioni e/o chiarimenti che dovessero necessitare”. E' poi evidentemente tardiva la richiesta di convocazione “al fine di poter chiarire alcuni punti della descritta spiacevole situazione”, sottoscritta su sollecitazione del dal Vice Presidente dell'Associazione Sindacale CP_1
Federmanager Sicilia Occidentale, perché inviata dopo l'irrogazione della sanzione disciplinare per cui è causa.
Merita accoglimento il quarto motivo di appello.
Invero l'adito Tribunale nel quantificare il danno patrimoniale sofferto dal per effetto dell'illegittima anticipata revoca dell'incarico dirigenziale in CP_1 misura pari alla retribuzione non percepita dalla data del recesso datoriale
(2.11.2021) fino al giorno di scadenza naturale del contratto a termine (1.11.2022), non ha tenuto conto di quanto percepito dal ricorrente a titolo di retribuzione per le funzioni di Quadro nelle quali era stato ricollocato dall' a decorrere dal mese Pt_1 di novembre 2021 (cfr. prospetti paga in atti).
Importo quest'ultimo pari a complessivi €67.045,75 (determinazione quantitativa non contestata dal lavoratore) da sottrarre alla maggior somma (€80.000,00) liquidata dal primo giudice, perché evidentemente destinato a ridimensionare il danno patrimoniale sofferto dal per effetto della forzata inattività CP_1 dall'esercizio dell'attività dirigenziale.
Per quanto suesposto, in parziale riforma della sentenza oggetto di gravame, deve essere ridotta ad € 12.954,25 (€80.000,00 - €67.045,75) la pronuncia condannatoria in favore di . Controparte_1
Non possono trovare, invece, accoglimento i motivi di appello incidentali prospettati dalla difesa del lavoratore.
Deve essere, infatti, evidenziata la novità nella specificazione degli asseriti danni legati all'anticipata revoca dei Fondi di assistenza sanitaria (“somme non versate per il terzo anno di incarico”, “€617,00 di ASSIDAI”, “circa €2.000 per controlli sanitari non rimborsati da FASI e ASSIDAI”), limitandosi l'istante in prime cure a prospettare genericamente l'esistenza di “evidenti danni sia sotto l'aspetto previdenziale economico ma anche per le conseguenze assistenziali sanitarie per il ricorrente e la sua stessa famiglia”.
Pregiudizi economici che il continua a segnalare come potenziali nell'an CP_1
e nel quantum (“incluse eventuali penalità e perdite di rendimento sul fondo previdenziale PREVINDAI, dimostrabili con apposita perizia”).
11 Danni il cui ristoro è stato comunque escluso dal Tribunale in passaggio motivazionale (“stante l'impossibilità di ripristino del rapporto a termine”) non oggetto di specifica censura.
Per quanto attiene al diritto alle poste accessorie della retribuzione base di un dirigente il , in entrambi i gradi del giudizio, non ha mai documentato né CP_1 gli obiettivi di risultato prefissati, né l'effettivo raggiungimento degli stessi, così come non ha dimostrato il percepimento (e in che misura) a settembre del premio di risultato triennale da parte degli altri dirigenti (posta retributiva neppure prospettata nel ricorso di prime cure);
Del tutto nuovo è il ventilato impedimento del - a suo dire incidente CP_1
“sul danno curriculare” - a partecipare “a selezione pubbliche presso enti gestori idrici (es. selezione D.G. AMAM di Messina) in quanto i bandi richiedevano tre anni completi di esperienza dirigenziale e senza provvedimenti disciplinari”, leggendosi genericamente nel ricorso ex art.414 c.p.c., “In tale periodo il ricorrente, svolgendo il predetto incarico, avrebbe maturato una esperienza dirigenziale che certamente avrebbe potuto vantare in altre procedure cui potrebbe partecipare in futuro”.
Assolutamente inammissibile e infondata è la richiesta di ristoro del danno morale, perché mai formulata nel precedente grado di giudizio, carente di ogni supporto probatorio e priva, nella allegazione difensiva dell'appellante, di effettivi margini di autonomia rispetto al prospettato danno all'immagine.
Pregiudizio quest'ultimo caratterizzato da un'evidente genericità descritta (si legge nel ricorso di primo grado “Senza considerare, peraltro, il danno all'immagine che ha subito il ricorrente che il solo ristoro economico certamente non potrebbe giovare”, si riferisce in appello “La revoca illegittima dell'incarico dirigenziale, connessa a contestazioni infondate poi smentite giudizialmente, ha determinato una evidente compromissione dell'immagine professionale e del prestigio personale acquisito nel tempo, costituendo un danno ingiusto e risarcibile”), allegatoria (“tali elementi presuntivi emergono in modo inequivocabile dal ruolo rivestito dall'Ing.
per decenni, dalla stima professionale consolidata, dall'improvviso ed CP_1 ingiustificato venire meno del rapporto fiduciario, e dall'eco interno ed esterno che tale revoca ha generato”) e istruttoria (alcuna prova orale o documentale è stata indicata a supporto).
Circa il lamentato danno da “perdita di chance e continuità lavorativa” per mancato rinnovo per ulteriori due anni dell'incarico dirigenziale oggetto di revoca, l'istante avrebbe dovuto dimostrare che alla luce dell'esperienza professionale acquisita e dei risultati gestionali raggiunti sino all'ottobre del 2021, egli avrebbe avuto concrete possibilità di ottenere l'auspicato rinnovo dell'incarico in parola.
12 L'esame del secondo motivo di appello incidentale resta assorbito dalla confermata declaratoria di tardività dell'avvio dell'azione disciplinare e dalla conseguente illegittimità dell'impugnato provvedimento sanzionatorio. Deve essere disatteso l'ultimo motivo di appello incidentale, trovando la disposta parziale compensazione delle spese di lite di prime cure giustificazione nel rigetto delle numerose istanze risarcitorie formulate dall'originario ricorrente. Il parziale accoglimento dell'appello principale, il rigetto del gravame incidentale e l'esito complessivo della lite inducono, infine, a compensare integralmente le spese del presente grado.
Si dà atto della sussistenza a carico di dei presupposti di cui Controparte_1 all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.1750/2023, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 19 maggio 2023, ridetermina e riduce la pronuncia condannatoria in favore di CP_1
ad € 12.954,25.
[...]
Conferma nel resto la sentenza
Compensa le spese del presente grado.
Dà atto della sussistenza in capo a dei presupposti di cui all'art.13, Controparte_1 comma 1 quater, D.P.R. n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n.115/02.
Così deciso in Palermo il 5 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli
Il Presidente
Maria G. Di Marco
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