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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 399/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGEL, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3404/2023 depositato il 20/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291202300014422981000 20882,66 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti e in subbordine la remissione dei termini al Giudice competente.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3404/2023 depositato il 20/11/2023, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.291 2023 00014422981 000; emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, a titolo di contributo previdenziale, anno d'imposta 2015.
Parte ricorrente eccepiva:
1- violazione dell'art.7 della legge n.212/2000; 2-omessa notifica degli atti presupposti;
3- difetto di motivazione;
4- Estinzione della pretesa creditoria per prescrizione;
5- decadenza del potere di riscossione.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'illegittimità e comunque l'inefficacia dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio, con cui chiedeva preliminarmente dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito.
La Corte, all'udienza del 24/10/2025 poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione sulla giurisdizione per le controversie relative alla cartella di pagamento occorre accertare, preliminarmente, la natura del tributo posto a fondamento dell'atto impugnato, al fine di rimettere le parti innanzi al Giudice competente, se ritenuto incompetente.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento impugnata ha ad oggetto contributi previdenziali relativi all'iscrizione della ricorrente alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza professione infermieristica.
Trattasi di iscrizione a ruolo di crediti dell'ente previdenziale, del quale è titolare appunto la Cassa nazionale di previdenza, di nessuna attinenza con la materia tributaria e, quindi, sottratta alla valutazione del giudice
Tributario, essendo devoluta al Giudice del Lavoro.
Sussiste, pertanto, il difetto di giurisdizione e per tali materie si rende applicabile il principio della translatio iudicii, in favore del Giudice del Lavoro.
Sussistono i presupposi di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione della Corte Tributaria adita, essendo la competenza devoluta al Tribunale
Ordinario di Agrigento – Giudice del Lavoro;
Assegna alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio;
Spese compensate.
Agrigento, 24/10/2025
Il Relatore Il Presidente
IU Segreto FA Di IS
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGEL, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3404/2023 depositato il 20/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291202300014422981000 20882,66 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti e in subbordine la remissione dei termini al Giudice competente.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3404/2023 depositato il 20/11/2023, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.291 2023 00014422981 000; emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, a titolo di contributo previdenziale, anno d'imposta 2015.
Parte ricorrente eccepiva:
1- violazione dell'art.7 della legge n.212/2000; 2-omessa notifica degli atti presupposti;
3- difetto di motivazione;
4- Estinzione della pretesa creditoria per prescrizione;
5- decadenza del potere di riscossione.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'illegittimità e comunque l'inefficacia dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio, con cui chiedeva preliminarmente dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito.
La Corte, all'udienza del 24/10/2025 poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione sulla giurisdizione per le controversie relative alla cartella di pagamento occorre accertare, preliminarmente, la natura del tributo posto a fondamento dell'atto impugnato, al fine di rimettere le parti innanzi al Giudice competente, se ritenuto incompetente.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento impugnata ha ad oggetto contributi previdenziali relativi all'iscrizione della ricorrente alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza professione infermieristica.
Trattasi di iscrizione a ruolo di crediti dell'ente previdenziale, del quale è titolare appunto la Cassa nazionale di previdenza, di nessuna attinenza con la materia tributaria e, quindi, sottratta alla valutazione del giudice
Tributario, essendo devoluta al Giudice del Lavoro.
Sussiste, pertanto, il difetto di giurisdizione e per tali materie si rende applicabile il principio della translatio iudicii, in favore del Giudice del Lavoro.
Sussistono i presupposi di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione della Corte Tributaria adita, essendo la competenza devoluta al Tribunale
Ordinario di Agrigento – Giudice del Lavoro;
Assegna alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio;
Spese compensate.
Agrigento, 24/10/2025
Il Relatore Il Presidente
IU Segreto FA Di IS