TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 26/05/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3599/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3599/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] mare Parte_1 C.F._1
(SA) il 21 maggio 1946;
, C.F. , nato a [...] il 10 Parte_2 C.F._2 settembre 1934; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Vincetti come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Reggio Emilia, Via A. Gramsci n. 24
- attori - contro
C.F. e P. IVA , con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Roma, Via Premuda n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Marini come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia Mestre (VE), Piazzetta
Olivotti n. 9
- convenuta -
OGGETTO: appalto - risoluzione - risarcimento danni.
1 di 33 CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e domanda riconvenzionale proposta, in accoglimento della presente domanda, per le ragioni di cui in premessa, in via preliminare e/o pregiudiziale rigettare l'istanza di remissione in termini depositata da CP_1
con ogni conseguente declaratoria del caso, perché infondata in
[...] fatto e in diritto.
Nel merito, salvo gravame, accertare e dichiarare risolto il contratto di appalto concluso con in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Cadelbosco di Sopra, via Pellico
10, da eseguirsi con gli incentivi fiscali del cosiddetto “superbonus
110%”, per grave inadempimento della società convenuta, o come meglio visto;
per l'effetto, condannare, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti, o come meglio visto, mediante il pagamento in favore di parte attrice della somma di € 31.890,00 o in quella diversa misura, maggiore o minore, meglio ritenuta, con interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda, all'effettivo saldo.
IN VIA SUBORDINATA : nella denegata e non creduta ipotesi in cui il
Giudicante ravvisasse una responsabilità concorsuale di parte attrice, condannare, sempre salvo gravame, previa liquidazione del danno nella misura sopraindicata o in quella diversa misura maggiore o minore meglio vista, salvo gravame, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione del danno patito da parte attrice in misura proporzionale all'accertato grado di responsabilità di parte convenuta oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2 di 33 In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e distrazione a favore del sottoscritto difensore.
Istanze istruttorie
Prova per testi, da assumersi per distinti capitoli, premessovi “Vero che…?” come segue:
1. I sig.ri e hanno commissionato nel Parte_1 Parte_2 dicembre 2020 a l'incarico di realizzare lavori di Controparte_1 ristrutturazione per efficientamento energetico sull'immobile sito in Cadelbosco in via Silvio Pellico?
2. Il sig. che il sig. ha commissionato nel dicembre Parte_3
2020 a l'incarico di realizzare lavori di CP_1 CP_1 ristrutturazione per efficientamento energetico sull'immobile di sua proprietà sito in Cadelbosco?
3. Il cantiere presso l'immobile di proprietà di è Parte_3 stato avviato subito dopo la sottoscrizione del contratto, nonostante non fosse terminata la pratica di sanatoria?
4. Il cantiere presso l'immobile di proprietà di è Parte_3 stato terminato nei tempi previsti dalla legge per usufruire degli sconti fiscali del cosiddetto “super ecobonus 110%”?
5. Nel luglio 2021 la sig.ra ha contattato Parte_1 [...] per sollecitare l'avvio del cantiere presso l'immobile di CP_1 sua proprietà?
6. Nel luglio del 2021 ha comunicato di aver Controparte_1 ottenuto dai propri tecnici l'approvazione per procedere con i lavori?
7. Nell'ottobre del 2021 la sig.ra ha contattato Parte_1 per sollecitare l'avvio del cantiere presso Controparte_1
l'immobile di sua proprietà non ancora avviato?
8. Nel gennaio del 2022 la sig.ra ha contattato Parte_1 per sollecitare l'avvio del cantiere presso Controparte_1
l'immobile di sua proprietà non ancora avviato?
3 di 33
9. Nel febbraio del 2022 un professionista incaricato da
[...] si è recato presso la sig.ra per visionare CP_1 Parte_1
l'immobile?
10. La sig.ra ha fornito al tecnico incaricato da Parte_1
la documentazione da questi richiesta? CP_1
11. La sig.ra nel febbraio 2022 ha comunicato al Parte_1 tecnico incaricato da che avrebbe ottenuto la CP_1 sanatoria a fine febbraio?
12. Nel maggio del 2022 la sig.ra ha contattato Parte_1 per sollecitare l'avvio del cantiere presso Controparte_1
l'immobile di sua proprietà non ancora avviato?
13. La società Technogelox ecoenergia srl ha svolto i lavori indicati nel contratto che le si rammostra, anche a conferma dello stesso
(doc. 7), presso l'immobile sito in Cadelbosco via Silvio Pellico di proprietà dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
14. Il costo dei lavori è stato concordato in complessivi € 35.490,00?
15. Nelle modalità di pagamento era stata inserita la cessione del credito di imposta pari ad € 15.000,00, come consentito dai benefici fiscali previsti dalla normativa in essere al momento della sottoscrizione del contratto?
16. Vero che la restante somma di € 19.890,00 è stata versata dai sig. e ? Parte_2 Parte_1
Si indicano a testi i sig.ri e residenti Parte_3 Testimone_1 in Cadelbosco di sotto, via Fabrizio De Andrè 4/6. Il sig. ES
, residente in [...], e il sig.
[...]
, residente in [...], Testimone_3 sui capitoli di prova da 1 a 12.
Il legale rappresentante di Technogelox ecoenergia srl, con sede in
Castelfranco Emilia (MO), via Emilio Po n. 32 sui capitoli da 13 a 16.
Detti testi indica anche a prova contraria sui capitoli di prova per testi che verranno ritenuti ammissibili e rilevanti tra quelli dedotti da controparte.
4 di 33 Prova per formale interrogatorio del legale rappresentante di
[...]
sui capitoli da 1 a 12 premesso “Vero che…?” CP_1
Se ritenuta necessaria si chiede ammettersi CTU al fine di valutare
l'esatto ammontare del mancato risparmio sulle bollette di energia e gas a seguito della omessa ristrutturazione per l'efficientamento energetico dell'immobile sito in Cadelbosco di sotto (RE), via Silvio
Pellico 10 dal gennaio 2021 fino maggio 2023.
Per PARTE CONVENUTA:
In via principale.
Accertare e dichiarare che il contratto intercorso tra le parti si è risolto per causa non imputabile ad e che non sussiste alcun inadempimento Controparte_1 colpevole di al Controparte_1 contratto stipulato con i signori e per Parte_1 Parte_2
l'effetto, rigettare tutte le domande dei signori e nei confronti di Parte_1 Parte_2
in quanto Controparte_1 infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa.
In via riconvenzionale.
Accertare e dichiarare che è creditrice nei Controparte_1 confronti dei signori Parte_1
e in solido tra loro, della somma di euro 8.000,00 o di Parte_2 quella diversa, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, anche in forza di valutazione equitativa, oltre IVA, per i motivi esposti in narrativa;
per l'effetto, condannare i signori Pt_1
e in
[...] Parte_2 solido tra loro, al pagamento in favore di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di euro 8.000,00 o di quella diversa, maggiore o minore, che risulterà in
5 di 33 corso di causa, anche in forza di valutazione equitativa, oltre IVA ed oltre interessi ex art. 1284 quarto comma c.c., dal dovuto al saldo.
In ogni caso.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori.
Si chiede di essere abilitati alla prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
In ordine all'istanza di rimessione in termini.
1. Vero che l'avv. Claudia Marini predisponeva la comparsa di risposta nell'interesse di relativa alla causa Controparte_1 presso il Tribunale di Reggio Emilia n. 3599/2024 di Ruolo
Generale e completava la predisposizione dell'atto e dei documenti alle ore 23.25 del 27 febbraio 2025.
2. Vero che tra le ore 23.25 e le ore 23.32 del 27 febbraio 2025
l'avv. Claudia Marini effettuava il versamento del contributo unificato di euro 237,00 riferito alla domanda riconvenzionale formulata con la comparsa di risposta nell'interesse di
[...] relativa alla causa presso il Tribunale di Reggio Emilia CP_1
n. 3599/2024 di Ruolo Generale ed effettuava il download della relativa ricevuta di pagamento.
3. Vero che il 27 febbraio 2025, prima delle ore 23.25, l'Avv.
Claudia Marini aveva utilizzato il programma utilizzato per il deposito telematico “Service1” per attività di consultazione e deposito di atti, come risulta dal doc. n. 16 che si rammostra.
4. Vero che tra le ore 23.25 e le ore 23.32 del 27 febbraio 2025
l'avv. Claudia Marini apriva il programma utilizzato per il deposito telematico “Service1”, che presentava all'apertura dei problemi di funzionamento consistenti nella comparsa di un messaggio di
“errore in aggiornamento”, di un successivo avviso “Anagrafica:
“Claudia Marini” non attiva, contattare il proprio rivenditore” e, in seguito, di un ultimo avviso “nessuna utenza utilizzabile, la
Service1 verrà chiusa”.
6 di 33
5. Vero che dalle ore 23.30 del 27 febbraio 2025, alle ore 9.30 del
28 febbraio 2025 all'apertura del programma “Service 1” nei due terminali utilizzati dall'Avv. Claudia Marini compariva un messaggio di “errore in aggiornamento”; successivamente si apriva l'avviso “Anagrafica: “Claudia Marini” non attiva, contattare il proprio rivenditore” e, in seguito, un ultimo avviso
“nessuna utenza utilizzabile, la Service1 verrà chiusa”, dopo il quale il programma si chiudeva automaticamente, senza possibilità di intervenire nemmeno sulle impostazioni dello stesso.
6. Vero che dalle ore 23.30 del 27 febbraio 2025, alle ore 9.30 del
28 febbraio 2025 l'Avv. Claudia Marini effettuava molteplici tentativi di aprire e utilizzare il programma “Service 1”, di disinstallarlo e reinstallarlo, e in ogni occasione comparivano messaggi di errore a seguito dei quali il programma si chiudeva automaticamente senza possibilità di intervenire nemmeno sulle impostazioni dello stesso.
7. Vero che alle ore 23.40 del 27 febbraio 2025 l'Avv. Claudia
Marini interpellava il consulente informatico Tes_4 chiedendogli di verificare le cause del non funzionamento del programma “Service 1”.
8. Vero che tra le ore 23.40 del 27 febbraio 2025 e le ore 00.05 del
28 febbraio 2025 il signor riscontrava che il Tes_4 malfunzionamento era da individuare in un problema del fornitore, escludendo che lo stesso dipendesse dal sistema informatico nella disponibilità dell'Avv. Claudia Marini.
9. Vero che tra le ore 23.40 e le ore 23.55 del 27 febbraio 2025
l'Avv. Claudia Marini accedeva alla piattaforma PDUA per effettuare il deposito telematico della comparsa di risposta e dei relativi documenti nell'interesse di relativa Controparte_1 alla causa presso il Tribunale di Reggio Emilia n. 3599/2024 di
Ruolo Generale, per il tramite di tale piattaforma.
7 di 33 10. Vero che tra le ore 23.40 e le ore 23.58 del 27 febbraio 2025
l'Avv. Claudia Marini dopo l'accesso alla piattaforma PDUA si adoperava per il deposito telematico della comparsa di risposta e dei relativi documenti nell'interesse di relativa Controparte_1 alla causa presso il Tribunale di Reggio Emilia n. 3599/2024 di
Ruolo Generale, per il tramite della medesima piattaforma, avvedendosi che il tempo necessario per effettuare gli incombenti avrebbe consentito l'invio della busta telematica dopo le ore 24.00 dello stesso giorno.
11. Vero che in data 28 febbraio 2025 il programma “Service 1” nei terminali dell'avv. Claudia Marini riprendeva a funzionare dopo
l'intervento di Servicematica.
12. Vero che l'avv. Claudia Marini dal 11 ottobre 2023 dispone di due kit di firma digitale.
Si indicano come testimoni sui capitoli di prova 1, 2, e da 4 a 10 il signor , residente in [...]; sui capitoli 1, 3 e 11 l'avv. Tes_4
Mauro Cravotta residente in [...]; sui capitoli 11 e 12 la signora residente in [...]. Testimone_5
Sul merito della causa.
13. Vero che in occasione della stipula del contratto con CP_1
, avvenuta a dicembre 2020, l'incaricato alla vendita di
[...] riferì alla signora e al signor Controparte_1 Parte_1 che, prima dell'inizio delle opere, era necessario Parte_2
l'espletamento di uno studio di fattibilità, consistente nell'analisi della documentazione consegnata dal cliente, nella raccolta e nell'esame della ulteriore documentazione mancante e reperita autonomamente, in sopralluoghi e rilievi in sito, nella predisposizione di un progetto di intervento superbonus, con studio in ordine alla posizione e dimensionamento di impianto fotovoltaico e sistema ibrido e nella verifica del salto delle due classi energetiche dell'immobile mediante redazione di un APE pre intervento e della simulazione di un APE post intervento.
8 di 33 14. Vero che tra il mese di marzo 2021 e il mese di agosto 2021
per il tramite dei propri incaricati, eseguiva Controparte_1 non meno di due ispezioni presso l'immobile dei signori e Pt_1
analizzava i documenti consegnati dagli stessi, effettuava Pt_2
l'accesso agli atti presso il Comune di Cadelbosco di Sopra, effettuava gli studi in ordine a posizione e dimensionamento di impianto fotovoltaico e sistema ibrido e verificava il salto delle due classi energetiche dell'immobile, mediante redazione di un
APE pre intervento e della simulazione di un APE post intervento.
15. Vero che nel corso del 2021 a seguito dell'accesso agli atti presso il Comune di Cadelbosco di Sopra eseguito dagli incaricati di
quest'ultima apprendeva della sussistenza di Controparte_1 una irregolarità edilizia sull'immobile di proprietà dei signori
e Parte_1 Parte_2
16. Vero che nel corso del 2021 la mancata sanatoria della irregolarità edilizia riscontrata sull'immobile di proprietà dei signori e avrebbe comportato il Parte_1 Parte_2 mancato riconoscimento del beneficio fiscale Superbonus 110%.
17. Vero che nel corso del 2021 per poter ottenere il riconoscimento del beneficio fiscale Superbonus 110% per le lavorazioni sull'immobile di proprietà dei signori e Parte_1 Pt_2 si rendeva necessario sanare l'abuso edilizio riscontrato da
[...]
Controparte_1
18. Vero che nel corso del 2021, dopo aver appreso dell'esistenza della difformità edilizia presente sul loro immobile, CP_1
per il tramite dei propri incaricati, riferiva ai signori
[...] Pt_1
e che avrebbe provveduto a incaricare un
[...] Parte_2 tecnico per l'attività di sanatoria.
19. Vero che nel corso del 2021, dopo aver appreso dell'esistenza della difformità edilizia presente sull'immobile di proprietà dei signori e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 provvedeva a incaricare a proprie spese lo studio tecnico
9 di 33 dell'Ing. dell'avvio delle pratiche per la Persona_1 sanatoria.
20. Vero che tra il 2021 e febbraio 2022 l'Ing. Persona_1 predisponeva la documentazione necessaria per la presentazione della SCIA in sanatoria e, in particolare, curava la redazione della relazione tecnica asseverata, redigeva gli elaborati grafici, predisponeva la documentazione fotografica ed effettuava
l'asseverazione tecnica, come da doc. n. 3 che si rammostra.
21. Vero che a fine febbraio 2022 l'Ing. presentava Persona_1 presso il Comune di Cadelbosco di Sopra la SCIA in sanatoria, come da doc. n. 3 che si rammostra.
22. Vero che a seguito della presentazione della SCIA in sanatoria, nel marzo 2022 il Geom. , su incarico di Controparte_2 [...]
predisponeva la relazione tecnica ex L. 10/1991, CP_1 come da doc. n. 4 che si rammostra.
23. Vero che a seguito della presentazione della SCIA in sanatoria, nell'aprile 2022 il Geom. redigeva, su incarico Controparte_3 di la relazione tecnica CILAS datata 14 aprile Controparte_1
2022, come da doc. n. 5 che si rammostra.
24. Vero che nell'aprile 2022 il Geom. presentava Controparte_3 presso il Comune di Cadelbosco nell'interesse Parte_4 dei signori e come da doc. n. 6 che Parte_1 Parte_2 si rammostra.
25. Vero che nell'aprile 2022 veniva inviata dall'Ing. Persona_2 di Teolo, quale Coordinatore per la progettazione e per
l'esecuzione dei lavori, la notifica preliminare per l'avvio dei lavori nell'interesse dei signori e Parte_1 Parte_2 come da doc. n. 7 che si rammostra.
26. Vero che nell'aprile 2022 veniva redatto dall'Ing. Persona_2 di Teolo, quale Coordinatore per la progettazione e per
l'esecuzione dei lavori il PSC relativo agli interventi nell'interesse
10 di 33 dei signori e come da doc. n. 8 che Parte_1 Parte_2 si rammostra.
27. Vero che a partire da aprile 2022 gli istituti di credito cui si rivolgeva quali Controparte_1 Controparte_4 [...]
ritardavano i tempi di valutazione delle pratiche di CP_5 cessione e liquidazione dei crediti d'imposta maturati dagli interventi eseguiti in relazione ai contratti di appalto stipulati da con i clienti finali nell'ambito del beneficio Controparte_1 fiscale Superbonus 110%.
28. Vero che nel periodo di maggio 2022 ebbe un Controparte_1 incontro con i funzionari di Banca per chiedere la CP_6 disponibilità della banca di acquistare e liquidare i crediti
d'imposta maturati dagli interventi eseguiti in relazione ai contratti di appalto stipulati da con i clienti Controparte_1 finali nell'ambito del beneficio fiscale Superbonus 110%.
29. Vero che Banca MPS S.p.A. nel corso del 2022 manifestò verbalmente la propria disponibilità ad acquistare i crediti
d'imposta maturati dagli interventi eseguiti da Controparte_1 nell'ambito del cd. Superbonus 110%., indicando di caricare la documentazione sui portali predisposti dai propri advisor fiscali.
30. Vero che Banca MPS S.p.A. nel corso del 2022, dopo aver manifestato la propria disponibilità ad acquistare i crediti
d'imposta maturati dagli interventi eseguiti da Controparte_1 nell'ambito del cd. Superbonus 110%, li rifiutò prima di sottoscrivere un contratto.
31. Vero che nel corso del 2022 cercò presso Controparte_1 fondi di investimento segnalati da mediatori creditizi la disponibilità degli stessi ad acquistare e liquidare i crediti
d'imposta maturati dagli interventi eseguiti da Controparte_1 nell'ambito del cd. Superbonus 110%.
32. Vero che nel corso del 2022 i fondi di investimento con cui era entrata in contatto riferirono verbalmente alla Controparte_1
11 di 33 stessa di non avere intenzione di accettare pratiche di cessione di crediti d'imposta nell'ambito del beneficio fiscale Superbonus
110%.
33. Vero che nel corso del 2022 contattò degli Controparte_1 agenti di al fine di verificare la disponibilità della CP_7 stessa di acquistare e liquidare i crediti d'imposta maturati dagli interventi eseguiti in relazione ai contratti di appalto stipulati da con i clienti finali nell'ambito del beneficio Controparte_1 fiscale Superbonus 110%.
34. Vero che, nel corso del 2022, , tramite i propri agenti, CP_7 comunicò ad di aver sospeso l'acquisizione di Controparte_1 crediti d'imposta nell'ambito del beneficio fiscale Superbonus
110%.
35. Vero che nel corso del 2022 la pianificazione finanziaria di
[...] era fondata sui flussi di entrata attesi dall'incasso dei CP_1 crediti generati dagli interventi eseguiti nell'ambito del cd.
Superbonus 110%.
36. Vero che, in relazione ai contratti di appalto stipulati per
l'esecuzione degli interventi ammessi al cd. Superbonus 110%, nel 2022 aveva pianificato di avviare i nuovi Controparte_1 cantieri sulla scorta del flusso di cassa in entrata che sarebbe derivato dalla liquidazione dei crediti d'imposta maturati in relazione a cantieri già terminati o per i quali era maturato un
SAL (stato avanzamento lavori) a norma di legge.
37. Vero che nel corso del 2022 rimase priva dei Controparte_1 flussi di cassa in entrata necessari per pagare le spese tecniche, le forniture e i materiali per l'esecuzione degli interventi rientranti nell'ambito del beneficio fiscale Superbonus 110%.
38. Vero che a partire da aprile 2022, rimase Controparte_1 priva dei flussi di cassa in entrata necessari alla stessa per avviare i nuovi cantieri.
12 di 33 39. Vero che l'assenza dei flussi di cassa nel corso del 2022 in capo a provenne dalle mancate liquidazioni dei Controparte_1 crediti d'imposta relativi agli interventi eseguiti nell'ambito del cd. Superbonus 110%.
40. Vero che, vista la condizione di difficoltà di Controparte_1 nell'avviare nuovi cantieri, la stessa fu costretta a sospendere
l'avvio dei cantieri ancora da avviare stante l'impossibilità di consentire ai clienti finali la fruizione del cd. sconto in fattura.
Si indicano quali testimoni sui capitoli di prova da 13 a 40 i signori
, e di Padova;
Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 sui capitoli da 19 a 26 il geom. di Ponte San Controparte_3
LÒ (PD) e l'Ing. di Teolo (PD); sui capitoli da 19 a Persona_2
21 l'Ing. di Cadelbosco di Sopra (RE). Persona_1
Si chiede sia disposta Consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la congruità del compenso professionale richiesto da CP_1 per le attività tecniche eseguite nell'interesse dei signori
[...] Pt_1
e come risultanti dalla documentazione tecnica e
[...] Parte_2 dall'istruttoria che sarà condotta a riguardo.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
e evocavano in giudizio per sentire Parte_2 Controparte_1 dichiarare la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in
Cadelbosco di Sopra (RE), Via Pellico n. 10, da eseguirsi con gli incentivi fiscali del cosiddetto “superbonus 110%”, per grave inadempimento della società appaltatrice, nonché condannare la convenuta al risarcimento dei danni in misura complessivamente pari ad € 31.890,00, conseguenti alla perdita, in tutto o in parte, delle agevolazioni fiscali ed ai maggiori costi per i consumi energetici.
2. si costituiva con comparsa depositata in Controparte_1 data 28 febbraio 2025, chiedendo il rigetto delle domande attoree per essersi il contratto de quo risolto per causa a sé non imputabile e, in
13 di 33 via riconvenzionale, la condanna solidale degli attori al pagamento della somma di € 8.000,00 relativa al compenso per l'attività professionale comunque prestata in esecuzione del contratto medesimo, e allegando separata istanza di rimessione in termini per il deposito di detta comparsa costitutiva.
3. Differita con decreto ex art. 171 bis c.p.c. la data della prima udienza e scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza ex art. 183 c.p.c. in data 22 maggio 2025 i procuratori delle parti, raccolto l'invito del giudice ex art. 281 sexies c.p.c., precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discutevano oralmente la causa, che veniva pertanto rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La controversia trae origine dal contratto di appalto n.
823/2020 stipulato in data 12 dicembre 2020 con cui e Parte_2
, al fine di poter usufruire dei bonus fiscali stabiliti Parte_1 dalla l. 34/2020 (c.d. “Superbonus 110%”), commissionavano ad lavori di ristrutturazione ed efficientamento Controparte_1 energetico dell'immobile di loro proprietà sito in Cadelbosco di Sopra
(RE), Via Pellico n. 10, ed in particolare l'istallazione dell'impianto fotovoltaico, l'istallazione di un impianto di climatizzazione, il rifacimento del tetto, la sostituzione dei serramenti e l'installazione di una wallbox per la ricarica domestica delle auto elettriche, per il corrispettivo di € 84.900,00, con applicazione del c.d. “sconto in fattura” integrale con cessione del credito di imposta (cfr. doc. 2 di parte attrice).
Gli attori e hanno chiesto la Parte_2 Parte_1 risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento dell'appaltatrice che, nonostante i continui Controparte_1 solleciti, non avrebbe mai realizzato le opere commissionate, nonché la condanna di detta società al risarcimento dei danni, tra cui quelli per la perdita dei benefici fiscali.
14 di 33 La convenuta invece, seppure abbia Controparte_1 riconosciuto di non avere mai neppure iniziato i lavori e di non avere dunque adempiuto alle prestazioni contrattuali, ed abbia perciò concordato sulla risoluzione del contratto, ha sostenuto che l'inadempimento sarebbe a sé non imputabile, invocando all'uopo la causa di forza maggiore e l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, ed ha eccepito la responsabilità degli attori ex art. 1227
c.c., nei cui confronti ha proposto, in via riconvenzionale, domanda di condanna al pagamento delle spese affrontate.
1.1. Così sinteticamente delineato l'ambito del dibattito processuale, il contratto preliminare dev'essere, anzitutto, dichiarato risolto.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità,
«Quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale» (Cass. 19706/2020; cfr. anche
Cass. 26907/2014, la quale ha chiarito che, qualora un contraente richieda la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, ed il contraente asseritamente inadempiente richieda anch'esso una pronuncia di risoluzione - pur attribuendo l'inadempimento all'altra parte - si verifichi la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur non determinando un accordo negoziale risolutorio, come nell'ipotesi del mutuo consenso, in quanto muovono da premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del contratto del quale il giudice non può non prendere atto).
Nella specie, la volontà di entrambe le parti converge inequivocabilmente in un'unica direzione, contraria (ciascuna per i
15 di 33 suoi motivi e le sue valutazioni) a mantenere in vita il rapporto contrattuale: le parti, infatti, hanno assunto posizioni incompatibili con la prosecuzione del rapporto contrattuale, i cui effetti, pertanto, non possono che cessare in coerenza con il venir meno dell'iniziale incontro di volontà che sosteneva ed integrava il contratto, avendo chiesto di risolvere il contratto non solo gli attori «per grave inadempimento della società convenuta», ma anche quest'ultima, seppure «per causa non imputabile» («Accertare e dichiarare che il contratto intercorso tra le parti si è risolto»).
In conclusione, va pronunciata la risoluzione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
1.2. Pertanto, nonostante il contratto vada sicuramente risolto, perché in tal senso è la volontà delle parti, non essendo, invero, le opere mai state pacificamente eseguite, si tratta, però, di stabilire, essenzialmente ai fini risarcitori, se la risoluzione sia dovuta o meno ad inadempimento imputabile all'odierna convenuta.
È noto, infatti, che, ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ex art. 1453 c.c., non è sufficiente un inadempimento connotato da gravità, ma occorre, altresì, che esso sia imputabile a dolo o a colpa del debitore, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrà superare la presunzione di colpevolezza ex art. 1218 c.c., deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni per cause a lui non imputabili (Cass. 27702/2024).
Anzitutto, dalla documentazione versata in atti si ricava che:
− il contratto di appalto veniva stipulato in data 12 dicembre
2020 (cfr. doc. 2 di parte attrice);
− nel marzo 2021 i committenti versavano un anticipo richiesto di € 3.000,00 per la progettazione e la documentazione Ecobonus
110% (cfr. doc. 3 di parte attrice), successivamente restituito nel
2023;
16 di 33 − nel luglio 2021 comunicava di avere Controparte_1 ottenuto dai tecnici l'approvazione per procedere con i lavori (cfr. doc. 2 della parte convenuta e doc. 18 della parte attrice);
− a fine febbraio 2022 veniva presentata la sanatoria per una difformità edilizia nel portico dell'immobile (cfr. doc. 3 della parte convenuta);
− tra marzo e aprile 2022 predisponeva varia Controparte_1 documentazione tecnica necessaria per l'inizio dei lavori (cfr. docc. 4-
8 di parte convenuta);
− in data 15 giugno 2022 così rispondeva alla Controparte_1 missiva di sollecito da parte dei committenti: «con riferimento al contratto relativo all'esecuzione di interventi rientranti nel cd.
Superbonus 110%, siamo nostro malgrado a comunicarLe formalmente il ricorrere di una causa di forza maggiore che ci impedisce, allo stato, di dare esecuzione al contratto secondo le modalità e i termini pattuiti [...] a causa dei numerosi cambiamenti normativi in ordine alla disciplina del cd. Superbonus 110% e alla cessione dei relativi crediti di imposta, il mercato della cessione di tali crediti ha subito un brusco ed imprevedibile arresto. [...] gli istituti di credito, che già da qualche mese hanno manifestato una progressiva indisponibilità ad accettare nuove pratiche di cessione, al momento hanno bloccato anche le domande di cessione di crediti precedentemente accettate. [...] dinanzi a tale contesto, l'azienda si trova, suo malgrado, nella situazione di non essere in grado di dare certezze in merito alla possibilità di dare esecuzione al contratto in tempo utile per la fruizione da parte sua dei benefici fiscali previsti.
[...] la stessa comunica formalmente la sospensione dell'esecuzione del contratto per un tempo attualmente non definito e non prevedibile. [...]» (cfr. doc. 5 di parte attrice).
Orbene, nell'invocare la causa di forza Controparte_1 maggiore e l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, ha dedotto di non aver potuto dar corso ai lavori per fatti imprevedibili e non
17 di 33 imputabili, perché nel tempo trascorso dallo studio di fattibilità posto in essere nel luglio 2021, da cui era emersa una situazione (poi risolta nel febbraio 2022) di irregolarità edilizia dell'immobile ostativa alla prosecuzione della pratica ed all'accesso al beneficio fiscale del
“Superbonus 110%”, le modifiche normative avvenute tra il febbraio e il maggio 2022, aventi ad oggetto l'inserimento di limiti alle possibilità di cedere i crediti d'imposta generati dagli interventi superbonus e la previsione di ipotesi di responsabilità solidali dei cessionari dei detti crediti, aveva portato gli istituti di credito, tra aprile e maggio 2022, a cessare di acquisire i crediti fiscali, rendendole di fatto impossibile, nonostante i tentativi fatti, reperire operatori finanziari disponibili ad acquistare detti crediti con conseguente mancanza di liquidità, sicché, a fronte della indisponibilità degli attori a recedere dal contratto oppure ad applicare una modalità di pagamento diversa da quella concordata dello sconto in fattura, ossia versare il corrispettivo degli interventi per poi cedere autonomamente ad altri il credito d'imposta o portare direttamente i costi in detrazione per la misura inferiore del 50% o del 65%, essa appaltatrice si sarebbe legittimamente rifiutata di svolgere la propria prestazione.
L'assunto non è condivisibile.
La questione si inquadra nell'ambito degli interventi legislativi attuati nel periodo pandemico, volti ad introdurre misure a rilancio del settore edilizio e della ripresa economica e, segnatamente di quello denominato “Superbonus 110%”, per l'efficientamento energetico degli immobili esistenti sul territorio nazionale.
Più in dettaglio, il d.l. 34.2020 (c.d. Decreto Rilancio), poi convertito nella l. 77/2020, aveva introdotto l'incentivo fiscale del
“Superbonus 110%” per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il
31 dicembre 2021 (termine poi successivamente prorogato) per gli interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici
(ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) oltre ad altri
18 di 33 e, al fine di promuovere ancor più l'incentivo fiscale, l'art. 121 del suddetto decreto aveva previsto per il committente dei lavori ricadenti nell'agevolazione fiscale, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale, due possibilità alternative: l'opzione per un credito d'imposta mediante sconto in fattura, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (art. 121, comma 1, lett. a), oppure l'opzione per la cessione del credito di imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari nonché compresa l'impresa appaltatrice (art. 121, comma 1, lett. b).
Lo sconto in fattura e la cessione del credito di imposta rappresentavano un vantaggio sia per il committente (il quale non doveva provvedere all'esborso anticipato del corrispettivo dell'appalto), sia per l'impresa appaltatrice e, peraltro, il meccanismo della cessione, comportava il trasferimento del credito di imposta ad intermediari finanziari e/o a banche con la possibilità per l'impresa appaltatrice di acquisire un maggior numero di commesse e di ottenere liquidità nel mercato delle cessioni dei crediti di imposta.
In particolare, col meccanismo dello sconto in fattura il committente cedeva la posizione attiva nei confronti del fisco all'appaltatore, realizzandosi una successione nel credito di imposta in favore di quest'ultimo che, a sua volta, poteva procedere alla cessione nei confronti degli intermediari.
Tale assetto normativo è stato poi del tutto modificato dal d.l.
4/2022, denominato “Decreto Sostegni ter”, convertito nella l.
25/2022, che, al fine di contrastare numerose frodi verificatesi dopo l'entrata in vigore della disciplina in precedenza richiamata, ha modificato il “Decreto Rilancio”, inserendo il divieto ai cessionari dei crediti di cui agli artt. 121 e 122 di cedere a loro volta i medesimi crediti: in forza della modifica di cui sopra all'impresa è stata
19 di 33 ammessa solo la cessione del credito, in caso di opzione per lo sconto in fattura ex art. 121, comma 1, lett. a), del “Decreto Rilancio”, senza che peraltro il cessionario potesse a sua volta poi cederlo a terzi e, in caso di cessione del credito ex art. 121, comma 1, lett. b), e dell'art. 122, comma 1, da parte del beneficiario originario, il divieto di successive cessioni da parte del primo cessionario.
Successivamente con il d.l. 11/2023, poi convertito nella l.
38/2023, dal 17 febbraio 2023, allo scopo di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, sono stati introdotti anche il divieto alle P.A. di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura ed il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per lo sconto in fattura e per la cessione del credito di imposta.
Non c'è dubbio che costituisse una prassi consolidata nel settore delle ristrutturazioni e dell'efficientamento energetico per le imprese che operavano con il sistema dello sconto in fattura di cui all'art. 121, comma 1, lett. a), d.l. 34/2020, di scontare a loro volta presso una banca il credito fiscale allo scopo di avere immediatamente la liquidità necessaria per svolgere i lavori, senza attendere di compensarli con l'imposta dovuta negli anni successivi.
Ed è altrettanto indubbio che tali ultime modifiche normative hanno segnato, di fatto, la fine del sistema dei bonus fiscali, poiché a seguito delle modifiche apportate dal “Decreto Sostegni ter”, gli istituti bancari hanno smesso di scontare i crediti fiscali, rendendo problematica l'utilizzazione da parte degli appaltatori edili dei crediti ceduti quale corrispettivo e notevolmente più complicata la forma di pagamento dello sconto in fattura.
Ma, nel caso di specie, non possono ritenersi applicabili le ipotesi della forza maggiore e della impossibilità sopravvenuta della prestazione invocate dalla convenuta, che, pur avendo concesso ai committenti lo sconto in fattura per l'intero corrispettivo dovuto, ha
20 di 33 sostenuto di non aver potuto eseguire i lavori in quanto non sarebbe più riuscita a trovare un soggetto interessato ad acquistare il credito d'imposta e sarebbe perciò rimasta priva di liquidità.
Sotto un primo profilo, il mutamento del sistema normativo è andato a incidere non tanto sulla possibilità di adempimento delle obbligazioni assunte dalla società appaltatrice, ma essenzialmente sul meccanismo di pagamento del corrispettivo a lei dovuto, senza che però dal regolamento contrattuale risulti che lo sconto in fattura, quale modalità di pagamento del corrispettivo pattuita tra le parti, fosse subordinata alla possibilità per la società appaltatrice di cedere,
a sua volta, quale modalità fiscale di recupero delle spese sostenute per l'esecuzione delle opere appaltate, il credito d'imposta acquistato dai committenti ad un intermediario finanziario.
L'obbligazione assunta dall'appaltatore non è, pertanto, stata condizionata dalla modalità di fruizione dell'agevolazione fiscale e di recupero delle spese sostenute, che operano sul piano meramente fiscale.
Sotto un secondo profilo, premesso che la normativa sopravvenuta ha reso maggiormente difficoltoso, ma certo non impedito tout court ad di cedere il credito Controparte_1
d'imposta ad un soggetto qualificato, e che la convenuta ha allegato di essersi rivolta soltanto a quattro tra istituti bancari ed intermediari finanziari Banca MPS s.p.a., Controparte_4 CP_5 CP_7
e a non meglio precisati «fondi di investimento» ed ha altresì
[...] solo genericamente dedotto di essere rimasta nel 2022 priva di
«flussi di cassa in entrata» a causa della difficoltà di cedere i crediti agli istituti bancari (senza, però, precisare e documentare né quale fosse la sua situazione economico-finanziaria, né quali e quanti crediti avrebbe atteso di incassare), deve ritenersi che l'interruzione dei lavori per carenza di liquidità dell'appaltatore dovuta a difficoltà nel cedere i crediti relativi al “Superbonus” non sia né una causa sopravvenuta non imputabile all'appaltatore medesimo, in quanto si
21 di 33 tratta di eventualità prevedibile usando la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., ai sensi del quale «nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata», né una circostanza che impedisce definitivamente l'adempimento, in quanto l'appaltatore avrebbe potuto utilizzare strumenti alternativi per adempiere comunque alla propria obbligazione.
A riguardo, occorre considerare che l'impossibilità sopravvenuta, che impedisce definitivamente l'adempimento, si configura come «un impedimento assoluto ed oggettivo, a carattere definitivo, della prestazione» (Cass. 16315/2007), e può verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro (Cass. 20152/2022).
Poiché la natura stessa del contratto d'appalto presuppone una autonomia dei mezzi da parte dell'appaltatore, nonché una adeguata e corretta gestione degli affari, che presuppone l'adozione di diverse misure alternative atte al raggiungimento dell'obiettivo e al rispetto dell'obbligazione nascente dal contratto, si configura come un grave inadempimento da parte dell'odierna convenuta l'aver mal valutato l'affare, senza aver previsto né tenuto conto di una probabile impossibilità, di qualunque natura, a cedere e smobilizzare i crediti derivanti dal “Superbonus 110%”, e senza essersi altresì munita di alcuna tutela/alternativa atta a risolvere la problematica, provando ad ottenere liquidità mediante finanziamenti o altri strumenti alternativi volti ad evitare la sospensione nell'esecuzione dei lavori.
Ne consegue che, poiché l'inadempimento dell'appaltatrice è evidentemente grave, investendo le obbligazioni primarie ed essenziali del contratto (Cass. 25703/2023, Cass. 40325/2021, Cass.
18696/2014, Cass. 22521/2011, Cass. 1227/2006), va dichiarata la
22 di 33 risoluzione del contratto per grave inadempimento di CP_1
[...]
1.3. A questo punto, va esaminata la domanda risarcitoria proposta dagli attori.
1.3.1. Va esclusa la fondatezza dell'eccezione di responsabilità degli attori ex art. 1227 c.c. sollevata dalla convenuta sul duplice rilievo che gli stessi non solo sarebbero rimasti inerti nel cercare altre imprese disponibili ad eseguire tempestivamente i lavori per poter comunque usufruire dei vantaggi legati al “Superbonus”, ma avrebbero potuto altresì decidere di pagarle il corrispettivo per poi fruire direttamente della detrazione o cedere ad altri i crediti d'imposta (sul punto è stata sollevata specifica eccezione della convenuta, ma tale verifica può intervenire anche ex officio da parte del giudice: in tal senso, Cass. 564/2005, Cass. 24080/2008, Cass.
6529/2011, Cass. 9200/2021, Cass. 27258/2024).
Quanto al primo rilievo, non può qualificarsi come inerte la condotta degli attori, i quali, ricevuta a metà giugno 2022 la comunicazione di di sospensione dei lavori, in poco Controparte_1 più di tre mesi – e cioè entro il termine del 30 settembre 2022 previsto dalla legge di bilancio 2021 per raggiungere un SAL pari al
30% – avrebbero dovuto reperire un'altra impresa non solo disposta a fornire e installare gli impianti oggetto del contratto, ma anche a compiere una percentuale considerevole dei lavori per accedere al beneficio fiscale, in un contesto oltretutto estremamente confuso, poiché molte imprese operanti nel settore si trovavano in quel periodo nelle stesse difficoltà lamentate dall'odierna convenuta.
Quanto al secondo rilievo, deve osservarsi come sia stata l'appaltatrice che, dapprima, ha assunto una certa obbligazione e, quindi, con missiva in data 15 giugno 2022, ha dichiarato di non essere in grado di adempiere con le modalità espressamente convenute, proponendo una modifica delle condizioni concordate che i committenti hanno legittimamente ritenuto di non accettare, essendo,
23 di 33 peraltro, stata la scelta di avvalersi dello sconto in fattura integrale per usufruire del beneficio fiscale un elemento chiaramente determinante della volontà dei committenti.
1.3.2. Gli attori, innanzitutto, hanno dedotto che la mancata esecuzione dei lavori nei termini previsti dalla legge per poter usufruire del “Superbonus 110%” avrebbe avuto, quale prima conseguenza, la fruizione di bonus con una percentuale di detrazione inferiore, essendosi rivolti, per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, ad altra ditta, che aveva applicato i bonus disponibili al tempo della realizzazione, ovvero una cessione del credito di imposta, pari ad € 15.600,00, con conseguente danno di € 19.890,00, corrispondente al prezzo di € 35.490,00 pattuito per l'installazione dell'impianto, al netto della cessione del credito di imposta.
La richiesta risarcitoria è fondata.
In materia di bonus edilizi in genere e di risarcimento del danno al committente delle opere, la giurisprudenza di merito (cfr., Trib.
Frosinone, 2 novembre 2023, n. 1080; Trib. Pordenone, 26 ottobre
2023, n. 655; Trib. Padova, 15 novembre 2023, n. 2266; Trib. Roma,
13 febbraio 2024, n. 2743; Trib. Padova, 24 giugno 2024, n. 1192;
Trib. Perugia, 30 ottobre 2024, n. 1478; Trib. Lodi, 25 novembre
2024, n. 776; Trib. Vicenza, 7 dicembre 2024, n. 2493; Trib. Varese,
13 dicembre 2024, n. 1065; Trib. Savona, 21 gennaio 2025, n. 45;
Trib. Milano, 22 gennaio 2025, n. 564; Trib. Lodi, 7 febbraio 2025, n.
59; Trib. Prato, 24 febbraio 2025, n. 123; Trib. Pavia, 17 marzo
2025, n. 340; Trib. Genova, 21 marzo 2025, n. 795; Trib. Vicenza, 13 aprile 2025, n. 574; Trib. Piacenza, 29 aprile 2025, n. 202; Trib.
Modena, 29 aprile 2025, n. 530) – alla quale aderisce questo
Tribunale, in quanto supportata da motivazioni convincenti in diritto e condivisibili – ritiene che la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale non determina in automatico un danno patrimoniale, ossia una perdita effettiva nella sfera patrimoniale del
24 di 33 committente-creditore della prestazione rimasta inadempiuta per fatto e colpa dell'appaltatore.
Non ammettendo il nostro ordinamento il risarcimento di danni in re ipsa, il committente è quindi onerato di provare non solo l'osservanza degli adempimenti e la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e tecnici richiesti dalla normativa per accedere al beneficio fiscale - in tesi - perduto in conseguenza dell'altrui inadempimento, ma anche il nesso di causalità tra l'inadempimento dell'appaltatore e il danno patrimoniale subito, consistente nella impossibilità di ottenere (o conservare) il risparmio di spesa finale, sottoforma di agevolazione fiscale, in quanto ormai definitivamente perduto, totalmente o anche in misura parziale.
Nei precedenti giurisprudenziali sopra citati si richiede, ad esempio, la prova dell'impossibilità per il committente di reperire, in tempo utile allo scopo, altra impresa cui affidare l'esecuzione dei lavori originariamente appaltati al debitore inadempiente, ovvero la prova che, pur avendo affidato ad altra impresa l'esecuzione dei lavori, il committente abbia effettivamente sostenuto o dovrà certamente sostenere (essendosi assunto la relativa obbligazione), per la medesima opera, spese a titolo di corrispettivo in misura superiore a quelle che avrebbe sostenuto se, concorrendo l'agevolazione fiscale mediante cessione del credito d'imposta o lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, il primo appaltatore avesse puntualmente adempiuto l'obbligazione assunta.
Nel caso di specie, gli attori hanno provato per tabulas di avere incaricato un'impresa terza (Technogelox Ecoenergia s.r.l.) di eseguire le opere di ristrutturazione (cfr. contratto sub doc. 7 di parte attrice) per il corrispettivo di € 35.490,00, e di avere sostenuto costi superiori a quelli pattuiti con la convenuta in ragione della perdita di una parte dei benefici fiscali, avendo beneficiato di una cessione del credito d'imposta per l'importo di € 15.600,00 e, dunque, pagato la
25 di 33 somma complessiva di € 19.890,00 (cfr. contabili di bonifico sub doc.
10 di parte attrice), a cui corrisponde il danno patito.
Né può essere accolta l'eccezione della convenuta secondo cui la controparte avrebbe potuto accedere al “Superbonus 90%” per i lavori svolti nel 2023, avendo gli attori puntualmente dimostrato come i loro redditi fossero superiori alla soglia di € 15.000,00 prevista dalla legge per beneficiare di tale agevolazione fiscale (cfr. docc. 19 e
20).
1.3.3. Gli attori, poi, hanno chiesto di essere risarciti della somma di € 2.000,00 per l'installazione della colonnina wallbox e di €
5.000,00 per la sostituzione dei serramenti, ossia per i lavori ricompresi nel contratto di appalto intercorso con e Controparte_1 da essa non eseguiti.
Tali voci di danno, tuttavia, non possono essere riconosciute.
Si tratta di danno futuro.
Ai sensi dell'art. 1223 c.c., «Il risarcimento del danno per
l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta».
Dunque, in base al principio generale di cui agli artt. 1223 e
2697 c.c., il debitore inadempiente risponde (solo) dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, mentre il creditore è onerato della prova tanto delle conseguenze dannose quanto del loro collegamento causale con la condotta del debitore, secondo il nesso di cd. causalità giuridica.
In particolare, il risarcimento del danno futuro, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, non può compiersi in base ai medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già completamente verificatosi nel momento del giudizio, e deve avvenire secondo un criterio di rilevante probabilità; a tal fine, il rischio concreto di pregiudizio è configurabile come danno futuro ogni volta che l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale
26 di 33 sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto (Cass. 10072/2010).
La lesione o la perdita della “chance” (e cioè la compromissione o la perdita della possibilità di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza: Cass. 4400/2004) determina un risarcibile danno non già (ipotetico ed eventuale) futuro (Cass. n.
2737/2015, Cass. n. 10111/2008), bensì concreto ed attuale (Cass.
4400/2004, Cass. 11340/1998, Cass. 2167/1996, Cass. 6506/1985), in proiezione futura (Cass. 12211/2015, Cass. 7195/2014).
Dunque, perché il danno futuro sia risarcibile, non basta una pura e semplice eventualità, o un generico od ipotetico pericolo, ma occorre la certezza (alla quale può equipararsi un elevato grado di probabilità) della insorgenza di un danno, che, per quanto non verificatosi in tutto o in parte, trovi ragionevole fondamento in una lesione già avvenuta, ovvero in fatti obiettivi che si ricolleghino direttamente al fatto illecito e rappresentino una causa efficiente già in atto (Cass. 40120/2021, Cass. 5099/2020).
Nel caso di specie, avuto riguardo al tempo trascorso ed alla mancata allegazione, da parte degli attori, della volontà di far installare la colonnina wallbox e sostituire i serramenti da parte di un'altra impresa, non si ravvisa l'alta probabilità del verificarsi del danno in futuro, non essendovi elementi concreti per affermare né se tale contratto verrà mai effettivamente concluso, né quando ed a quale costo o condizioni, sicché non può escludersi, ad esempio, che in quel momento vengano reintrodotte delle agevolazioni fiscali
(analoghe a quelle perdute dagli attori o, in ipotesi, perfino più vantaggiose).
Quindi, tale danno, se è certamente risarcibile una volta verificatosi, non può però essere riconosciuto in via meramente ipotetica e futura, in assenza di un'elevata probabilità nel suo
27 di 33 verificarsi, dovendo, peraltro, evitarsi possibili indebite locupletazioni a favore del danneggiato.
1.3.4. Gli attori, infine, hanno chiesto il risarcimento del danno da lucro cessante, consistente nel mancato risparmio sulle bollette di somministrazione della energia elettrica in conseguenza della mancata installazione dell'impianto fotovoltaico, ovvero nella maggior spesa sopportata per i consumi energetici rispetto a quella che avrebbero sopportato in caso di realizzazione del suddetto impianto, e quantificato, in via equitativa, in € 5.000,00.
Anche tale voce di danno non può essere riconosciuta, perché parte attrice non ha provato il quantum delle conseguenze negative derivanti dall'inadempimento della convenuta, presupponendo l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, secondo la c.d. equità giudiziale correttiva o integrativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. ed espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., che la parte abbia già assolto l'onere di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale dei danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare (Cass.
20889/2016; cfr. anche Cass. 10323/2020, secondo cui «In base ai principi di ripartizione degli oneri probatori, ove sia carente la prova anche solo relativamente al quantum, la domanda deve essere rigettata»).
Parte attrice, infatti, trascurando di fornire qualsivoglia criterio di calcolo, si è limitata a produrre esclusivamente la prima pagina di due sole bollette successive all'installazione, avvenuta nel maggio 2023, dell'impianto fotovoltaico da parte di Technogelox Ecoenergia s.r.l., dalle quali non è possibile evincere con chiarezza né i consumi effettivi, tantomeno nel medio-lungo termine, né ogni altro dato necessario per valutare con precisione il pregiudizio economico asseritamente patito, dovendo, peraltro, rilevarsi come l'ammontare della bolletta nel periodo giugno-luglio 2022, pari ad € 232,73, sia
28 di 33 pressoché identico a quello nel medesimo bimestre del 2023, pari ad
€ 228,97.
La C.T.U. richiesta dagli attori si appalesa, pertanto, del tutto esplorativa e, come tale, inammissibile.
1.3.5. L'obbligazione di risarcimento del danno, quand'anche derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, sicché deve essere quantificata tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione
(Cass. 13225/2016). deve dunque essere condannata a pagare in Controparte_1 favore di parte attrice la somma di € 19.890,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale dalla domanda (11 novembre
2024), annualmente rivalutate (Cass. S.U. 1712/1995).
Seguendo la progressione periodica annuale, tale somma, valutata all'attualità, è complessivamente pari ad € 20.289,79.
Poiché la liquidazione del danno da parte del giudice trasforma l'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, vanno poi riconosciuti, stante la specifica domanda di parte in tale senso, gli interessi per il periodo successivo alla decisione fino al saldo.
1.4. La domanda riconvenzionale di che ha Controparte_1 chiesto la condanna degli attori al pagamento della somma di €
8.000,00 per le spese relative all'attività dei professionisti svolta in esecuzione del contratto inter partes, va dichiarata inammissibile in quanto tardiva, essendo stata proposta nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 febbraio 2025, oltre il termine per la costituzione in scadenza in data 27 febbraio 2025.
La convenuta, invero, ha depositato, contestualmente all'atto di costituzione, istanza di rimessione in termini, deducendo: (i) che, nonostante la comparsa costitutiva fosse stata tempestivamente predisposta in data 27 febbraio 2025 alle ore 23.25, alle ore 23.30 il programma utilizzato per il deposito telematico, denominato “Service
29 di 33 1”, aveva presentato problemi di funzionamento – in particolare un messaggio di «errore in aggiornamento», con successivo avviso di
«Anagrafica: “Claudia Marini” non attiva, contattare il proprio rivenditore» ed automatica chiusura della piattaforma – ed era rimasto inutilizzabile fino al giorno dopo, (ii) di avere tentato, tra le ore 23.45 e le ore 23.58, di provvedere al deposito mediante la piattaforma “PDUA” messa a disposizione dalla , senza CP_8 però riuscirvi a causa dei tempi dell'iter necessario per effettuare gli incombenti attraverso tale portale.
L'istanza, tuttavia, è infondata e va, pertanto, respinta.
Secondo indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità,
l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2,
c.p.c., richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza, e non già di un'impossibilità relativa, né tantomeno di una mera difficoltà (Cass. 30512/2018, Cass. 27726/2020, Cass.
S.U. 27773/2020; cfr. Cass. 19384/2023, che nella specie ha escluso che il malfunzionamento della rete informatica dello studio professionale, addebitata dal ricorrente ad un “virus” informatico che avrebbe criptato tutti i dati ed impedito l'accesso all'”account” di posta elettronica, non consentendo di visionare la notifica della sentenza impugnata, addotto dal difensore a giustificazione dell'istanza di rimessione in termini, fosse riconducibile ad un fattore estraneo alla parte, avente i caratteri dell'assolutezza e idoneo, in via esclusiva, a causare la tardività dell'impugnazione; cfr. Cass.
5514/2024, che ha escluso che il guasto della “scocca” del dispositivo di firma digitale presenti quel carattere di assolutezza tale da escluderne l'imputabilità alla parte, in quanto non era stata data prova dell'impossibilità a ricorrere a rimedi alternativi o sostitutivi).
Nel caso di specie, la causa addotta dalla convenuta per giustificare il mancato rispetto del termine decadenziale ex art. 167
30 di 33 c.p.c. si risolve in un guasto tecnico del software “imbustatore” deputato a creare la c.d. “busta telematica” (ovvero, il file con estensione .enc) da inviare all'ufficio giudiziario, che, nel caso di specie, non si configura come causa non imputabile, atteso che
(i) non ha spiegato perché la piattaforma PDUA Controparte_1 abbia richiesto molto tempo per completare l'invio della “busta telematica”, (ii) non ha precisato quanto tempo sarebbe stato esattamente necessario per ultimare l'invio della “busta telematica” tramite la piattaforma PDUA, (iii) non ha tentato di utilizzare almeno un ulteriore software gratuito tra quelli elencati nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, (iv) non ha dedotto che il tempo astrattamente richiesto da un altro software non avrebbe comunque consentito il tempestivo invio della “busta telematica”, (v) non ha chiarito perché, dopo aver ricevuto conferma che l'applicazione “Service1” aveva ripreso a funzionare alle ore 9.30 del
28 febbraio 2025 (cfr. doc. 15 della convenuta), ha atteso più di tredici ore (ossia le ore 22.48) per depositare la comparsa costitutiva.
2. La natura assorbente ed esaustiva degli argomenti esposti comporta l'irrilevanza delle richieste istruttorie dedotte dalle parti.
In particolare, è inammissibile la prova per testi e per interrogatorio formale dedotta dagli attori, essendo i capitoli ora non contestati (1, 2, 4, 13, 14), ora irrilevanti ai fini del decidere (3, 5-9,
11, 12), ora generici (10), ora documentali (15, 16), e quella per testi dedotta dalla convenuta, essendo i capitoli ora non contestati (1-12), ora irrilevanti ai fini del decidere (13-19, 27-30, 33, 34), ora documentali (20-26), ora generici (31, 32, 35-38), ora valutativi (39,
40).
3. La reciproca parziale soccombenza, dovuta al solo mancato integrale accoglimento della domanda risarcitoria proposta dagli attori, giustifica la compensazione, in ragione di 1/4, delle spese di lite, dovendo la restante frazione (pari a 3/4) essere posta a carico della società convenuta prevalentemente soccombente, secondo la
31 di 33 liquidazione effettuata sulla base del D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€ 919,00) ed introduttiva (€ 777,00) ed i parametri minimi delle fasi di trattazione (€ 840,00) e decisionale (€ 851,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 (art. 5: «Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata»; cfr. Cass. S.U. 19014/2007, secondo cui lo scaglione di riferimento è quello relativo al decisum, non già al disputatum).
Agli attori spetta, altresì, il rimborso delle spese vive, pari ad €
408,75 (pari a 3/4 di € 545,00, di cui € 518,00 per C.U. ed € 27,00 per marca).
Vista l'istanza ex art. 93 c.p.c. formulata dall'avv. Claudio
Vincetti, va pronunciata la distrazione, in suo favore, del compenso che lo stesso ha dichiarato di non avere ricevuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. dichiara la risoluzione del contratto di appalto n. 823/2020 stipulato tra le parti in data 12 dicembre 2020, per grave inadempimento di Controparte_1
2. condanna a pagare alla parte attrice la Controparte_1 somma € 20.289,79, già all'attualità, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo;
3. dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
4. rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
5. compensa per 1/4 le spese di lite e, per l'effetto, condanna
a rifondere alla parte attrice i restanti 3/4, che Controparte_1 liquida in € 408,75 per esborsi ed € 2.540,25 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta)
32 di 33 come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Claudio Vincetti, antistatario.
Così deciso in Reggio Emilia il 26 maggio 2025.
IL GIUDICE
Stefano Rago
33 di 33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3599/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] mare Parte_1 C.F._1
(SA) il 21 maggio 1946;
, C.F. , nato a [...] il 10 Parte_2 C.F._2 settembre 1934; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Vincetti come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Reggio Emilia, Via A. Gramsci n. 24
- attori - contro
C.F. e P. IVA , con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Roma, Via Premuda n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Marini come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia Mestre (VE), Piazzetta
Olivotti n. 9
- convenuta -
OGGETTO: appalto - risoluzione - risarcimento danni.
1 di 33 CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e domanda riconvenzionale proposta, in accoglimento della presente domanda, per le ragioni di cui in premessa, in via preliminare e/o pregiudiziale rigettare l'istanza di remissione in termini depositata da CP_1
con ogni conseguente declaratoria del caso, perché infondata in
[...] fatto e in diritto.
Nel merito, salvo gravame, accertare e dichiarare risolto il contratto di appalto concluso con in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Cadelbosco di Sopra, via Pellico
10, da eseguirsi con gli incentivi fiscali del cosiddetto “superbonus
110%”, per grave inadempimento della società convenuta, o come meglio visto;
per l'effetto, condannare, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti, o come meglio visto, mediante il pagamento in favore di parte attrice della somma di € 31.890,00 o in quella diversa misura, maggiore o minore, meglio ritenuta, con interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda, all'effettivo saldo.
IN VIA SUBORDINATA : nella denegata e non creduta ipotesi in cui il
Giudicante ravvisasse una responsabilità concorsuale di parte attrice, condannare, sempre salvo gravame, previa liquidazione del danno nella misura sopraindicata o in quella diversa misura maggiore o minore meglio vista, salvo gravame, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione del danno patito da parte attrice in misura proporzionale all'accertato grado di responsabilità di parte convenuta oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2 di 33 In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e distrazione a favore del sottoscritto difensore.
Istanze istruttorie
Prova per testi, da assumersi per distinti capitoli, premessovi “Vero che…?” come segue:
1. I sig.ri e hanno commissionato nel Parte_1 Parte_2 dicembre 2020 a l'incarico di realizzare lavori di Controparte_1 ristrutturazione per efficientamento energetico sull'immobile sito in Cadelbosco in via Silvio Pellico?
2. Il sig. che il sig. ha commissionato nel dicembre Parte_3
2020 a l'incarico di realizzare lavori di CP_1 CP_1 ristrutturazione per efficientamento energetico sull'immobile di sua proprietà sito in Cadelbosco?
3. Il cantiere presso l'immobile di proprietà di è Parte_3 stato avviato subito dopo la sottoscrizione del contratto, nonostante non fosse terminata la pratica di sanatoria?
4. Il cantiere presso l'immobile di proprietà di è Parte_3 stato terminato nei tempi previsti dalla legge per usufruire degli sconti fiscali del cosiddetto “super ecobonus 110%”?
5. Nel luglio 2021 la sig.ra ha contattato Parte_1 [...] per sollecitare l'avvio del cantiere presso l'immobile di CP_1 sua proprietà?
6. Nel luglio del 2021 ha comunicato di aver Controparte_1 ottenuto dai propri tecnici l'approvazione per procedere con i lavori?
7. Nell'ottobre del 2021 la sig.ra ha contattato Parte_1 per sollecitare l'avvio del cantiere presso Controparte_1
l'immobile di sua proprietà non ancora avviato?
8. Nel gennaio del 2022 la sig.ra ha contattato Parte_1 per sollecitare l'avvio del cantiere presso Controparte_1
l'immobile di sua proprietà non ancora avviato?
3 di 33
9. Nel febbraio del 2022 un professionista incaricato da
[...] si è recato presso la sig.ra per visionare CP_1 Parte_1
l'immobile?
10. La sig.ra ha fornito al tecnico incaricato da Parte_1
la documentazione da questi richiesta? CP_1
11. La sig.ra nel febbraio 2022 ha comunicato al Parte_1 tecnico incaricato da che avrebbe ottenuto la CP_1 sanatoria a fine febbraio?
12. Nel maggio del 2022 la sig.ra ha contattato Parte_1 per sollecitare l'avvio del cantiere presso Controparte_1
l'immobile di sua proprietà non ancora avviato?
13. La società Technogelox ecoenergia srl ha svolto i lavori indicati nel contratto che le si rammostra, anche a conferma dello stesso
(doc. 7), presso l'immobile sito in Cadelbosco via Silvio Pellico di proprietà dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
14. Il costo dei lavori è stato concordato in complessivi € 35.490,00?
15. Nelle modalità di pagamento era stata inserita la cessione del credito di imposta pari ad € 15.000,00, come consentito dai benefici fiscali previsti dalla normativa in essere al momento della sottoscrizione del contratto?
16. Vero che la restante somma di € 19.890,00 è stata versata dai sig. e ? Parte_2 Parte_1
Si indicano a testi i sig.ri e residenti Parte_3 Testimone_1 in Cadelbosco di sotto, via Fabrizio De Andrè 4/6. Il sig. ES
, residente in [...], e il sig.
[...]
, residente in [...], Testimone_3 sui capitoli di prova da 1 a 12.
Il legale rappresentante di Technogelox ecoenergia srl, con sede in
Castelfranco Emilia (MO), via Emilio Po n. 32 sui capitoli da 13 a 16.
Detti testi indica anche a prova contraria sui capitoli di prova per testi che verranno ritenuti ammissibili e rilevanti tra quelli dedotti da controparte.
4 di 33 Prova per formale interrogatorio del legale rappresentante di
[...]
sui capitoli da 1 a 12 premesso “Vero che…?” CP_1
Se ritenuta necessaria si chiede ammettersi CTU al fine di valutare
l'esatto ammontare del mancato risparmio sulle bollette di energia e gas a seguito della omessa ristrutturazione per l'efficientamento energetico dell'immobile sito in Cadelbosco di sotto (RE), via Silvio
Pellico 10 dal gennaio 2021 fino maggio 2023.
Per PARTE CONVENUTA:
In via principale.
Accertare e dichiarare che il contratto intercorso tra le parti si è risolto per causa non imputabile ad e che non sussiste alcun inadempimento Controparte_1 colpevole di al Controparte_1 contratto stipulato con i signori e per Parte_1 Parte_2
l'effetto, rigettare tutte le domande dei signori e nei confronti di Parte_1 Parte_2
in quanto Controparte_1 infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa.
In via riconvenzionale.
Accertare e dichiarare che è creditrice nei Controparte_1 confronti dei signori Parte_1
e in solido tra loro, della somma di euro 8.000,00 o di Parte_2 quella diversa, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, anche in forza di valutazione equitativa, oltre IVA, per i motivi esposti in narrativa;
per l'effetto, condannare i signori Pt_1
e in
[...] Parte_2 solido tra loro, al pagamento in favore di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di euro 8.000,00 o di quella diversa, maggiore o minore, che risulterà in
5 di 33 corso di causa, anche in forza di valutazione equitativa, oltre IVA ed oltre interessi ex art. 1284 quarto comma c.c., dal dovuto al saldo.
In ogni caso.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori.
Si chiede di essere abilitati alla prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
In ordine all'istanza di rimessione in termini.
1. Vero che l'avv. Claudia Marini predisponeva la comparsa di risposta nell'interesse di relativa alla causa Controparte_1 presso il Tribunale di Reggio Emilia n. 3599/2024 di Ruolo
Generale e completava la predisposizione dell'atto e dei documenti alle ore 23.25 del 27 febbraio 2025.
2. Vero che tra le ore 23.25 e le ore 23.32 del 27 febbraio 2025
l'avv. Claudia Marini effettuava il versamento del contributo unificato di euro 237,00 riferito alla domanda riconvenzionale formulata con la comparsa di risposta nell'interesse di
[...] relativa alla causa presso il Tribunale di Reggio Emilia CP_1
n. 3599/2024 di Ruolo Generale ed effettuava il download della relativa ricevuta di pagamento.
3. Vero che il 27 febbraio 2025, prima delle ore 23.25, l'Avv.
Claudia Marini aveva utilizzato il programma utilizzato per il deposito telematico “Service1” per attività di consultazione e deposito di atti, come risulta dal doc. n. 16 che si rammostra.
4. Vero che tra le ore 23.25 e le ore 23.32 del 27 febbraio 2025
l'avv. Claudia Marini apriva il programma utilizzato per il deposito telematico “Service1”, che presentava all'apertura dei problemi di funzionamento consistenti nella comparsa di un messaggio di
“errore in aggiornamento”, di un successivo avviso “Anagrafica:
“Claudia Marini” non attiva, contattare il proprio rivenditore” e, in seguito, di un ultimo avviso “nessuna utenza utilizzabile, la
Service1 verrà chiusa”.
6 di 33
5. Vero che dalle ore 23.30 del 27 febbraio 2025, alle ore 9.30 del
28 febbraio 2025 all'apertura del programma “Service 1” nei due terminali utilizzati dall'Avv. Claudia Marini compariva un messaggio di “errore in aggiornamento”; successivamente si apriva l'avviso “Anagrafica: “Claudia Marini” non attiva, contattare il proprio rivenditore” e, in seguito, un ultimo avviso
“nessuna utenza utilizzabile, la Service1 verrà chiusa”, dopo il quale il programma si chiudeva automaticamente, senza possibilità di intervenire nemmeno sulle impostazioni dello stesso.
6. Vero che dalle ore 23.30 del 27 febbraio 2025, alle ore 9.30 del
28 febbraio 2025 l'Avv. Claudia Marini effettuava molteplici tentativi di aprire e utilizzare il programma “Service 1”, di disinstallarlo e reinstallarlo, e in ogni occasione comparivano messaggi di errore a seguito dei quali il programma si chiudeva automaticamente senza possibilità di intervenire nemmeno sulle impostazioni dello stesso.
7. Vero che alle ore 23.40 del 27 febbraio 2025 l'Avv. Claudia
Marini interpellava il consulente informatico Tes_4 chiedendogli di verificare le cause del non funzionamento del programma “Service 1”.
8. Vero che tra le ore 23.40 del 27 febbraio 2025 e le ore 00.05 del
28 febbraio 2025 il signor riscontrava che il Tes_4 malfunzionamento era da individuare in un problema del fornitore, escludendo che lo stesso dipendesse dal sistema informatico nella disponibilità dell'Avv. Claudia Marini.
9. Vero che tra le ore 23.40 e le ore 23.55 del 27 febbraio 2025
l'Avv. Claudia Marini accedeva alla piattaforma PDUA per effettuare il deposito telematico della comparsa di risposta e dei relativi documenti nell'interesse di relativa Controparte_1 alla causa presso il Tribunale di Reggio Emilia n. 3599/2024 di
Ruolo Generale, per il tramite di tale piattaforma.
7 di 33 10. Vero che tra le ore 23.40 e le ore 23.58 del 27 febbraio 2025
l'Avv. Claudia Marini dopo l'accesso alla piattaforma PDUA si adoperava per il deposito telematico della comparsa di risposta e dei relativi documenti nell'interesse di relativa Controparte_1 alla causa presso il Tribunale di Reggio Emilia n. 3599/2024 di
Ruolo Generale, per il tramite della medesima piattaforma, avvedendosi che il tempo necessario per effettuare gli incombenti avrebbe consentito l'invio della busta telematica dopo le ore 24.00 dello stesso giorno.
11. Vero che in data 28 febbraio 2025 il programma “Service 1” nei terminali dell'avv. Claudia Marini riprendeva a funzionare dopo
l'intervento di Servicematica.
12. Vero che l'avv. Claudia Marini dal 11 ottobre 2023 dispone di due kit di firma digitale.
Si indicano come testimoni sui capitoli di prova 1, 2, e da 4 a 10 il signor , residente in [...]; sui capitoli 1, 3 e 11 l'avv. Tes_4
Mauro Cravotta residente in [...]; sui capitoli 11 e 12 la signora residente in [...]. Testimone_5
Sul merito della causa.
13. Vero che in occasione della stipula del contratto con CP_1
, avvenuta a dicembre 2020, l'incaricato alla vendita di
[...] riferì alla signora e al signor Controparte_1 Parte_1 che, prima dell'inizio delle opere, era necessario Parte_2
l'espletamento di uno studio di fattibilità, consistente nell'analisi della documentazione consegnata dal cliente, nella raccolta e nell'esame della ulteriore documentazione mancante e reperita autonomamente, in sopralluoghi e rilievi in sito, nella predisposizione di un progetto di intervento superbonus, con studio in ordine alla posizione e dimensionamento di impianto fotovoltaico e sistema ibrido e nella verifica del salto delle due classi energetiche dell'immobile mediante redazione di un APE pre intervento e della simulazione di un APE post intervento.
8 di 33 14. Vero che tra il mese di marzo 2021 e il mese di agosto 2021
per il tramite dei propri incaricati, eseguiva Controparte_1 non meno di due ispezioni presso l'immobile dei signori e Pt_1
analizzava i documenti consegnati dagli stessi, effettuava Pt_2
l'accesso agli atti presso il Comune di Cadelbosco di Sopra, effettuava gli studi in ordine a posizione e dimensionamento di impianto fotovoltaico e sistema ibrido e verificava il salto delle due classi energetiche dell'immobile, mediante redazione di un
APE pre intervento e della simulazione di un APE post intervento.
15. Vero che nel corso del 2021 a seguito dell'accesso agli atti presso il Comune di Cadelbosco di Sopra eseguito dagli incaricati di
quest'ultima apprendeva della sussistenza di Controparte_1 una irregolarità edilizia sull'immobile di proprietà dei signori
e Parte_1 Parte_2
16. Vero che nel corso del 2021 la mancata sanatoria della irregolarità edilizia riscontrata sull'immobile di proprietà dei signori e avrebbe comportato il Parte_1 Parte_2 mancato riconoscimento del beneficio fiscale Superbonus 110%.
17. Vero che nel corso del 2021 per poter ottenere il riconoscimento del beneficio fiscale Superbonus 110% per le lavorazioni sull'immobile di proprietà dei signori e Parte_1 Pt_2 si rendeva necessario sanare l'abuso edilizio riscontrato da
[...]
Controparte_1
18. Vero che nel corso del 2021, dopo aver appreso dell'esistenza della difformità edilizia presente sul loro immobile, CP_1
per il tramite dei propri incaricati, riferiva ai signori
[...] Pt_1
e che avrebbe provveduto a incaricare un
[...] Parte_2 tecnico per l'attività di sanatoria.
19. Vero che nel corso del 2021, dopo aver appreso dell'esistenza della difformità edilizia presente sull'immobile di proprietà dei signori e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 provvedeva a incaricare a proprie spese lo studio tecnico
9 di 33 dell'Ing. dell'avvio delle pratiche per la Persona_1 sanatoria.
20. Vero che tra il 2021 e febbraio 2022 l'Ing. Persona_1 predisponeva la documentazione necessaria per la presentazione della SCIA in sanatoria e, in particolare, curava la redazione della relazione tecnica asseverata, redigeva gli elaborati grafici, predisponeva la documentazione fotografica ed effettuava
l'asseverazione tecnica, come da doc. n. 3 che si rammostra.
21. Vero che a fine febbraio 2022 l'Ing. presentava Persona_1 presso il Comune di Cadelbosco di Sopra la SCIA in sanatoria, come da doc. n. 3 che si rammostra.
22. Vero che a seguito della presentazione della SCIA in sanatoria, nel marzo 2022 il Geom. , su incarico di Controparte_2 [...]
predisponeva la relazione tecnica ex L. 10/1991, CP_1 come da doc. n. 4 che si rammostra.
23. Vero che a seguito della presentazione della SCIA in sanatoria, nell'aprile 2022 il Geom. redigeva, su incarico Controparte_3 di la relazione tecnica CILAS datata 14 aprile Controparte_1
2022, come da doc. n. 5 che si rammostra.
24. Vero che nell'aprile 2022 il Geom. presentava Controparte_3 presso il Comune di Cadelbosco nell'interesse Parte_4 dei signori e come da doc. n. 6 che Parte_1 Parte_2 si rammostra.
25. Vero che nell'aprile 2022 veniva inviata dall'Ing. Persona_2 di Teolo, quale Coordinatore per la progettazione e per
l'esecuzione dei lavori, la notifica preliminare per l'avvio dei lavori nell'interesse dei signori e Parte_1 Parte_2 come da doc. n. 7 che si rammostra.
26. Vero che nell'aprile 2022 veniva redatto dall'Ing. Persona_2 di Teolo, quale Coordinatore per la progettazione e per
l'esecuzione dei lavori il PSC relativo agli interventi nell'interesse
10 di 33 dei signori e come da doc. n. 8 che Parte_1 Parte_2 si rammostra.
27. Vero che a partire da aprile 2022 gli istituti di credito cui si rivolgeva quali Controparte_1 Controparte_4 [...]
ritardavano i tempi di valutazione delle pratiche di CP_5 cessione e liquidazione dei crediti d'imposta maturati dagli interventi eseguiti in relazione ai contratti di appalto stipulati da con i clienti finali nell'ambito del beneficio Controparte_1 fiscale Superbonus 110%.
28. Vero che nel periodo di maggio 2022 ebbe un Controparte_1 incontro con i funzionari di Banca per chiedere la CP_6 disponibilità della banca di acquistare e liquidare i crediti
d'imposta maturati dagli interventi eseguiti in relazione ai contratti di appalto stipulati da con i clienti Controparte_1 finali nell'ambito del beneficio fiscale Superbonus 110%.
29. Vero che Banca MPS S.p.A. nel corso del 2022 manifestò verbalmente la propria disponibilità ad acquistare i crediti
d'imposta maturati dagli interventi eseguiti da Controparte_1 nell'ambito del cd. Superbonus 110%., indicando di caricare la documentazione sui portali predisposti dai propri advisor fiscali.
30. Vero che Banca MPS S.p.A. nel corso del 2022, dopo aver manifestato la propria disponibilità ad acquistare i crediti
d'imposta maturati dagli interventi eseguiti da Controparte_1 nell'ambito del cd. Superbonus 110%, li rifiutò prima di sottoscrivere un contratto.
31. Vero che nel corso del 2022 cercò presso Controparte_1 fondi di investimento segnalati da mediatori creditizi la disponibilità degli stessi ad acquistare e liquidare i crediti
d'imposta maturati dagli interventi eseguiti da Controparte_1 nell'ambito del cd. Superbonus 110%.
32. Vero che nel corso del 2022 i fondi di investimento con cui era entrata in contatto riferirono verbalmente alla Controparte_1
11 di 33 stessa di non avere intenzione di accettare pratiche di cessione di crediti d'imposta nell'ambito del beneficio fiscale Superbonus
110%.
33. Vero che nel corso del 2022 contattò degli Controparte_1 agenti di al fine di verificare la disponibilità della CP_7 stessa di acquistare e liquidare i crediti d'imposta maturati dagli interventi eseguiti in relazione ai contratti di appalto stipulati da con i clienti finali nell'ambito del beneficio Controparte_1 fiscale Superbonus 110%.
34. Vero che, nel corso del 2022, , tramite i propri agenti, CP_7 comunicò ad di aver sospeso l'acquisizione di Controparte_1 crediti d'imposta nell'ambito del beneficio fiscale Superbonus
110%.
35. Vero che nel corso del 2022 la pianificazione finanziaria di
[...] era fondata sui flussi di entrata attesi dall'incasso dei CP_1 crediti generati dagli interventi eseguiti nell'ambito del cd.
Superbonus 110%.
36. Vero che, in relazione ai contratti di appalto stipulati per
l'esecuzione degli interventi ammessi al cd. Superbonus 110%, nel 2022 aveva pianificato di avviare i nuovi Controparte_1 cantieri sulla scorta del flusso di cassa in entrata che sarebbe derivato dalla liquidazione dei crediti d'imposta maturati in relazione a cantieri già terminati o per i quali era maturato un
SAL (stato avanzamento lavori) a norma di legge.
37. Vero che nel corso del 2022 rimase priva dei Controparte_1 flussi di cassa in entrata necessari per pagare le spese tecniche, le forniture e i materiali per l'esecuzione degli interventi rientranti nell'ambito del beneficio fiscale Superbonus 110%.
38. Vero che a partire da aprile 2022, rimase Controparte_1 priva dei flussi di cassa in entrata necessari alla stessa per avviare i nuovi cantieri.
12 di 33 39. Vero che l'assenza dei flussi di cassa nel corso del 2022 in capo a provenne dalle mancate liquidazioni dei Controparte_1 crediti d'imposta relativi agli interventi eseguiti nell'ambito del cd. Superbonus 110%.
40. Vero che, vista la condizione di difficoltà di Controparte_1 nell'avviare nuovi cantieri, la stessa fu costretta a sospendere
l'avvio dei cantieri ancora da avviare stante l'impossibilità di consentire ai clienti finali la fruizione del cd. sconto in fattura.
Si indicano quali testimoni sui capitoli di prova da 13 a 40 i signori
, e di Padova;
Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 sui capitoli da 19 a 26 il geom. di Ponte San Controparte_3
LÒ (PD) e l'Ing. di Teolo (PD); sui capitoli da 19 a Persona_2
21 l'Ing. di Cadelbosco di Sopra (RE). Persona_1
Si chiede sia disposta Consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la congruità del compenso professionale richiesto da CP_1 per le attività tecniche eseguite nell'interesse dei signori
[...] Pt_1
e come risultanti dalla documentazione tecnica e
[...] Parte_2 dall'istruttoria che sarà condotta a riguardo.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
e evocavano in giudizio per sentire Parte_2 Controparte_1 dichiarare la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in
Cadelbosco di Sopra (RE), Via Pellico n. 10, da eseguirsi con gli incentivi fiscali del cosiddetto “superbonus 110%”, per grave inadempimento della società appaltatrice, nonché condannare la convenuta al risarcimento dei danni in misura complessivamente pari ad € 31.890,00, conseguenti alla perdita, in tutto o in parte, delle agevolazioni fiscali ed ai maggiori costi per i consumi energetici.
2. si costituiva con comparsa depositata in Controparte_1 data 28 febbraio 2025, chiedendo il rigetto delle domande attoree per essersi il contratto de quo risolto per causa a sé non imputabile e, in
13 di 33 via riconvenzionale, la condanna solidale degli attori al pagamento della somma di € 8.000,00 relativa al compenso per l'attività professionale comunque prestata in esecuzione del contratto medesimo, e allegando separata istanza di rimessione in termini per il deposito di detta comparsa costitutiva.
3. Differita con decreto ex art. 171 bis c.p.c. la data della prima udienza e scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza ex art. 183 c.p.c. in data 22 maggio 2025 i procuratori delle parti, raccolto l'invito del giudice ex art. 281 sexies c.p.c., precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discutevano oralmente la causa, che veniva pertanto rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La controversia trae origine dal contratto di appalto n.
823/2020 stipulato in data 12 dicembre 2020 con cui e Parte_2
, al fine di poter usufruire dei bonus fiscali stabiliti Parte_1 dalla l. 34/2020 (c.d. “Superbonus 110%”), commissionavano ad lavori di ristrutturazione ed efficientamento Controparte_1 energetico dell'immobile di loro proprietà sito in Cadelbosco di Sopra
(RE), Via Pellico n. 10, ed in particolare l'istallazione dell'impianto fotovoltaico, l'istallazione di un impianto di climatizzazione, il rifacimento del tetto, la sostituzione dei serramenti e l'installazione di una wallbox per la ricarica domestica delle auto elettriche, per il corrispettivo di € 84.900,00, con applicazione del c.d. “sconto in fattura” integrale con cessione del credito di imposta (cfr. doc. 2 di parte attrice).
Gli attori e hanno chiesto la Parte_2 Parte_1 risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento dell'appaltatrice che, nonostante i continui Controparte_1 solleciti, non avrebbe mai realizzato le opere commissionate, nonché la condanna di detta società al risarcimento dei danni, tra cui quelli per la perdita dei benefici fiscali.
14 di 33 La convenuta invece, seppure abbia Controparte_1 riconosciuto di non avere mai neppure iniziato i lavori e di non avere dunque adempiuto alle prestazioni contrattuali, ed abbia perciò concordato sulla risoluzione del contratto, ha sostenuto che l'inadempimento sarebbe a sé non imputabile, invocando all'uopo la causa di forza maggiore e l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, ed ha eccepito la responsabilità degli attori ex art. 1227
c.c., nei cui confronti ha proposto, in via riconvenzionale, domanda di condanna al pagamento delle spese affrontate.
1.1. Così sinteticamente delineato l'ambito del dibattito processuale, il contratto preliminare dev'essere, anzitutto, dichiarato risolto.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità,
«Quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale» (Cass. 19706/2020; cfr. anche
Cass. 26907/2014, la quale ha chiarito che, qualora un contraente richieda la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, ed il contraente asseritamente inadempiente richieda anch'esso una pronuncia di risoluzione - pur attribuendo l'inadempimento all'altra parte - si verifichi la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur non determinando un accordo negoziale risolutorio, come nell'ipotesi del mutuo consenso, in quanto muovono da premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del contratto del quale il giudice non può non prendere atto).
Nella specie, la volontà di entrambe le parti converge inequivocabilmente in un'unica direzione, contraria (ciascuna per i
15 di 33 suoi motivi e le sue valutazioni) a mantenere in vita il rapporto contrattuale: le parti, infatti, hanno assunto posizioni incompatibili con la prosecuzione del rapporto contrattuale, i cui effetti, pertanto, non possono che cessare in coerenza con il venir meno dell'iniziale incontro di volontà che sosteneva ed integrava il contratto, avendo chiesto di risolvere il contratto non solo gli attori «per grave inadempimento della società convenuta», ma anche quest'ultima, seppure «per causa non imputabile» («Accertare e dichiarare che il contratto intercorso tra le parti si è risolto»).
In conclusione, va pronunciata la risoluzione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
1.2. Pertanto, nonostante il contratto vada sicuramente risolto, perché in tal senso è la volontà delle parti, non essendo, invero, le opere mai state pacificamente eseguite, si tratta, però, di stabilire, essenzialmente ai fini risarcitori, se la risoluzione sia dovuta o meno ad inadempimento imputabile all'odierna convenuta.
È noto, infatti, che, ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ex art. 1453 c.c., non è sufficiente un inadempimento connotato da gravità, ma occorre, altresì, che esso sia imputabile a dolo o a colpa del debitore, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrà superare la presunzione di colpevolezza ex art. 1218 c.c., deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni per cause a lui non imputabili (Cass. 27702/2024).
Anzitutto, dalla documentazione versata in atti si ricava che:
− il contratto di appalto veniva stipulato in data 12 dicembre
2020 (cfr. doc. 2 di parte attrice);
− nel marzo 2021 i committenti versavano un anticipo richiesto di € 3.000,00 per la progettazione e la documentazione Ecobonus
110% (cfr. doc. 3 di parte attrice), successivamente restituito nel
2023;
16 di 33 − nel luglio 2021 comunicava di avere Controparte_1 ottenuto dai tecnici l'approvazione per procedere con i lavori (cfr. doc. 2 della parte convenuta e doc. 18 della parte attrice);
− a fine febbraio 2022 veniva presentata la sanatoria per una difformità edilizia nel portico dell'immobile (cfr. doc. 3 della parte convenuta);
− tra marzo e aprile 2022 predisponeva varia Controparte_1 documentazione tecnica necessaria per l'inizio dei lavori (cfr. docc. 4-
8 di parte convenuta);
− in data 15 giugno 2022 così rispondeva alla Controparte_1 missiva di sollecito da parte dei committenti: «con riferimento al contratto relativo all'esecuzione di interventi rientranti nel cd.
Superbonus 110%, siamo nostro malgrado a comunicarLe formalmente il ricorrere di una causa di forza maggiore che ci impedisce, allo stato, di dare esecuzione al contratto secondo le modalità e i termini pattuiti [...] a causa dei numerosi cambiamenti normativi in ordine alla disciplina del cd. Superbonus 110% e alla cessione dei relativi crediti di imposta, il mercato della cessione di tali crediti ha subito un brusco ed imprevedibile arresto. [...] gli istituti di credito, che già da qualche mese hanno manifestato una progressiva indisponibilità ad accettare nuove pratiche di cessione, al momento hanno bloccato anche le domande di cessione di crediti precedentemente accettate. [...] dinanzi a tale contesto, l'azienda si trova, suo malgrado, nella situazione di non essere in grado di dare certezze in merito alla possibilità di dare esecuzione al contratto in tempo utile per la fruizione da parte sua dei benefici fiscali previsti.
[...] la stessa comunica formalmente la sospensione dell'esecuzione del contratto per un tempo attualmente non definito e non prevedibile. [...]» (cfr. doc. 5 di parte attrice).
Orbene, nell'invocare la causa di forza Controparte_1 maggiore e l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, ha dedotto di non aver potuto dar corso ai lavori per fatti imprevedibili e non
17 di 33 imputabili, perché nel tempo trascorso dallo studio di fattibilità posto in essere nel luglio 2021, da cui era emersa una situazione (poi risolta nel febbraio 2022) di irregolarità edilizia dell'immobile ostativa alla prosecuzione della pratica ed all'accesso al beneficio fiscale del
“Superbonus 110%”, le modifiche normative avvenute tra il febbraio e il maggio 2022, aventi ad oggetto l'inserimento di limiti alle possibilità di cedere i crediti d'imposta generati dagli interventi superbonus e la previsione di ipotesi di responsabilità solidali dei cessionari dei detti crediti, aveva portato gli istituti di credito, tra aprile e maggio 2022, a cessare di acquisire i crediti fiscali, rendendole di fatto impossibile, nonostante i tentativi fatti, reperire operatori finanziari disponibili ad acquistare detti crediti con conseguente mancanza di liquidità, sicché, a fronte della indisponibilità degli attori a recedere dal contratto oppure ad applicare una modalità di pagamento diversa da quella concordata dello sconto in fattura, ossia versare il corrispettivo degli interventi per poi cedere autonomamente ad altri il credito d'imposta o portare direttamente i costi in detrazione per la misura inferiore del 50% o del 65%, essa appaltatrice si sarebbe legittimamente rifiutata di svolgere la propria prestazione.
L'assunto non è condivisibile.
La questione si inquadra nell'ambito degli interventi legislativi attuati nel periodo pandemico, volti ad introdurre misure a rilancio del settore edilizio e della ripresa economica e, segnatamente di quello denominato “Superbonus 110%”, per l'efficientamento energetico degli immobili esistenti sul territorio nazionale.
Più in dettaglio, il d.l. 34.2020 (c.d. Decreto Rilancio), poi convertito nella l. 77/2020, aveva introdotto l'incentivo fiscale del
“Superbonus 110%” per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il
31 dicembre 2021 (termine poi successivamente prorogato) per gli interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici
(ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) oltre ad altri
18 di 33 e, al fine di promuovere ancor più l'incentivo fiscale, l'art. 121 del suddetto decreto aveva previsto per il committente dei lavori ricadenti nell'agevolazione fiscale, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale, due possibilità alternative: l'opzione per un credito d'imposta mediante sconto in fattura, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (art. 121, comma 1, lett. a), oppure l'opzione per la cessione del credito di imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari nonché compresa l'impresa appaltatrice (art. 121, comma 1, lett. b).
Lo sconto in fattura e la cessione del credito di imposta rappresentavano un vantaggio sia per il committente (il quale non doveva provvedere all'esborso anticipato del corrispettivo dell'appalto), sia per l'impresa appaltatrice e, peraltro, il meccanismo della cessione, comportava il trasferimento del credito di imposta ad intermediari finanziari e/o a banche con la possibilità per l'impresa appaltatrice di acquisire un maggior numero di commesse e di ottenere liquidità nel mercato delle cessioni dei crediti di imposta.
In particolare, col meccanismo dello sconto in fattura il committente cedeva la posizione attiva nei confronti del fisco all'appaltatore, realizzandosi una successione nel credito di imposta in favore di quest'ultimo che, a sua volta, poteva procedere alla cessione nei confronti degli intermediari.
Tale assetto normativo è stato poi del tutto modificato dal d.l.
4/2022, denominato “Decreto Sostegni ter”, convertito nella l.
25/2022, che, al fine di contrastare numerose frodi verificatesi dopo l'entrata in vigore della disciplina in precedenza richiamata, ha modificato il “Decreto Rilancio”, inserendo il divieto ai cessionari dei crediti di cui agli artt. 121 e 122 di cedere a loro volta i medesimi crediti: in forza della modifica di cui sopra all'impresa è stata
19 di 33 ammessa solo la cessione del credito, in caso di opzione per lo sconto in fattura ex art. 121, comma 1, lett. a), del “Decreto Rilancio”, senza che peraltro il cessionario potesse a sua volta poi cederlo a terzi e, in caso di cessione del credito ex art. 121, comma 1, lett. b), e dell'art. 122, comma 1, da parte del beneficiario originario, il divieto di successive cessioni da parte del primo cessionario.
Successivamente con il d.l. 11/2023, poi convertito nella l.
38/2023, dal 17 febbraio 2023, allo scopo di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, sono stati introdotti anche il divieto alle P.A. di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura ed il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per lo sconto in fattura e per la cessione del credito di imposta.
Non c'è dubbio che costituisse una prassi consolidata nel settore delle ristrutturazioni e dell'efficientamento energetico per le imprese che operavano con il sistema dello sconto in fattura di cui all'art. 121, comma 1, lett. a), d.l. 34/2020, di scontare a loro volta presso una banca il credito fiscale allo scopo di avere immediatamente la liquidità necessaria per svolgere i lavori, senza attendere di compensarli con l'imposta dovuta negli anni successivi.
Ed è altrettanto indubbio che tali ultime modifiche normative hanno segnato, di fatto, la fine del sistema dei bonus fiscali, poiché a seguito delle modifiche apportate dal “Decreto Sostegni ter”, gli istituti bancari hanno smesso di scontare i crediti fiscali, rendendo problematica l'utilizzazione da parte degli appaltatori edili dei crediti ceduti quale corrispettivo e notevolmente più complicata la forma di pagamento dello sconto in fattura.
Ma, nel caso di specie, non possono ritenersi applicabili le ipotesi della forza maggiore e della impossibilità sopravvenuta della prestazione invocate dalla convenuta, che, pur avendo concesso ai committenti lo sconto in fattura per l'intero corrispettivo dovuto, ha
20 di 33 sostenuto di non aver potuto eseguire i lavori in quanto non sarebbe più riuscita a trovare un soggetto interessato ad acquistare il credito d'imposta e sarebbe perciò rimasta priva di liquidità.
Sotto un primo profilo, il mutamento del sistema normativo è andato a incidere non tanto sulla possibilità di adempimento delle obbligazioni assunte dalla società appaltatrice, ma essenzialmente sul meccanismo di pagamento del corrispettivo a lei dovuto, senza che però dal regolamento contrattuale risulti che lo sconto in fattura, quale modalità di pagamento del corrispettivo pattuita tra le parti, fosse subordinata alla possibilità per la società appaltatrice di cedere,
a sua volta, quale modalità fiscale di recupero delle spese sostenute per l'esecuzione delle opere appaltate, il credito d'imposta acquistato dai committenti ad un intermediario finanziario.
L'obbligazione assunta dall'appaltatore non è, pertanto, stata condizionata dalla modalità di fruizione dell'agevolazione fiscale e di recupero delle spese sostenute, che operano sul piano meramente fiscale.
Sotto un secondo profilo, premesso che la normativa sopravvenuta ha reso maggiormente difficoltoso, ma certo non impedito tout court ad di cedere il credito Controparte_1
d'imposta ad un soggetto qualificato, e che la convenuta ha allegato di essersi rivolta soltanto a quattro tra istituti bancari ed intermediari finanziari Banca MPS s.p.a., Controparte_4 CP_5 CP_7
e a non meglio precisati «fondi di investimento» ed ha altresì
[...] solo genericamente dedotto di essere rimasta nel 2022 priva di
«flussi di cassa in entrata» a causa della difficoltà di cedere i crediti agli istituti bancari (senza, però, precisare e documentare né quale fosse la sua situazione economico-finanziaria, né quali e quanti crediti avrebbe atteso di incassare), deve ritenersi che l'interruzione dei lavori per carenza di liquidità dell'appaltatore dovuta a difficoltà nel cedere i crediti relativi al “Superbonus” non sia né una causa sopravvenuta non imputabile all'appaltatore medesimo, in quanto si
21 di 33 tratta di eventualità prevedibile usando la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., ai sensi del quale «nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata», né una circostanza che impedisce definitivamente l'adempimento, in quanto l'appaltatore avrebbe potuto utilizzare strumenti alternativi per adempiere comunque alla propria obbligazione.
A riguardo, occorre considerare che l'impossibilità sopravvenuta, che impedisce definitivamente l'adempimento, si configura come «un impedimento assoluto ed oggettivo, a carattere definitivo, della prestazione» (Cass. 16315/2007), e può verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro (Cass. 20152/2022).
Poiché la natura stessa del contratto d'appalto presuppone una autonomia dei mezzi da parte dell'appaltatore, nonché una adeguata e corretta gestione degli affari, che presuppone l'adozione di diverse misure alternative atte al raggiungimento dell'obiettivo e al rispetto dell'obbligazione nascente dal contratto, si configura come un grave inadempimento da parte dell'odierna convenuta l'aver mal valutato l'affare, senza aver previsto né tenuto conto di una probabile impossibilità, di qualunque natura, a cedere e smobilizzare i crediti derivanti dal “Superbonus 110%”, e senza essersi altresì munita di alcuna tutela/alternativa atta a risolvere la problematica, provando ad ottenere liquidità mediante finanziamenti o altri strumenti alternativi volti ad evitare la sospensione nell'esecuzione dei lavori.
Ne consegue che, poiché l'inadempimento dell'appaltatrice è evidentemente grave, investendo le obbligazioni primarie ed essenziali del contratto (Cass. 25703/2023, Cass. 40325/2021, Cass.
18696/2014, Cass. 22521/2011, Cass. 1227/2006), va dichiarata la
22 di 33 risoluzione del contratto per grave inadempimento di CP_1
[...]
1.3. A questo punto, va esaminata la domanda risarcitoria proposta dagli attori.
1.3.1. Va esclusa la fondatezza dell'eccezione di responsabilità degli attori ex art. 1227 c.c. sollevata dalla convenuta sul duplice rilievo che gli stessi non solo sarebbero rimasti inerti nel cercare altre imprese disponibili ad eseguire tempestivamente i lavori per poter comunque usufruire dei vantaggi legati al “Superbonus”, ma avrebbero potuto altresì decidere di pagarle il corrispettivo per poi fruire direttamente della detrazione o cedere ad altri i crediti d'imposta (sul punto è stata sollevata specifica eccezione della convenuta, ma tale verifica può intervenire anche ex officio da parte del giudice: in tal senso, Cass. 564/2005, Cass. 24080/2008, Cass.
6529/2011, Cass. 9200/2021, Cass. 27258/2024).
Quanto al primo rilievo, non può qualificarsi come inerte la condotta degli attori, i quali, ricevuta a metà giugno 2022 la comunicazione di di sospensione dei lavori, in poco Controparte_1 più di tre mesi – e cioè entro il termine del 30 settembre 2022 previsto dalla legge di bilancio 2021 per raggiungere un SAL pari al
30% – avrebbero dovuto reperire un'altra impresa non solo disposta a fornire e installare gli impianti oggetto del contratto, ma anche a compiere una percentuale considerevole dei lavori per accedere al beneficio fiscale, in un contesto oltretutto estremamente confuso, poiché molte imprese operanti nel settore si trovavano in quel periodo nelle stesse difficoltà lamentate dall'odierna convenuta.
Quanto al secondo rilievo, deve osservarsi come sia stata l'appaltatrice che, dapprima, ha assunto una certa obbligazione e, quindi, con missiva in data 15 giugno 2022, ha dichiarato di non essere in grado di adempiere con le modalità espressamente convenute, proponendo una modifica delle condizioni concordate che i committenti hanno legittimamente ritenuto di non accettare, essendo,
23 di 33 peraltro, stata la scelta di avvalersi dello sconto in fattura integrale per usufruire del beneficio fiscale un elemento chiaramente determinante della volontà dei committenti.
1.3.2. Gli attori, innanzitutto, hanno dedotto che la mancata esecuzione dei lavori nei termini previsti dalla legge per poter usufruire del “Superbonus 110%” avrebbe avuto, quale prima conseguenza, la fruizione di bonus con una percentuale di detrazione inferiore, essendosi rivolti, per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, ad altra ditta, che aveva applicato i bonus disponibili al tempo della realizzazione, ovvero una cessione del credito di imposta, pari ad € 15.600,00, con conseguente danno di € 19.890,00, corrispondente al prezzo di € 35.490,00 pattuito per l'installazione dell'impianto, al netto della cessione del credito di imposta.
La richiesta risarcitoria è fondata.
In materia di bonus edilizi in genere e di risarcimento del danno al committente delle opere, la giurisprudenza di merito (cfr., Trib.
Frosinone, 2 novembre 2023, n. 1080; Trib. Pordenone, 26 ottobre
2023, n. 655; Trib. Padova, 15 novembre 2023, n. 2266; Trib. Roma,
13 febbraio 2024, n. 2743; Trib. Padova, 24 giugno 2024, n. 1192;
Trib. Perugia, 30 ottobre 2024, n. 1478; Trib. Lodi, 25 novembre
2024, n. 776; Trib. Vicenza, 7 dicembre 2024, n. 2493; Trib. Varese,
13 dicembre 2024, n. 1065; Trib. Savona, 21 gennaio 2025, n. 45;
Trib. Milano, 22 gennaio 2025, n. 564; Trib. Lodi, 7 febbraio 2025, n.
59; Trib. Prato, 24 febbraio 2025, n. 123; Trib. Pavia, 17 marzo
2025, n. 340; Trib. Genova, 21 marzo 2025, n. 795; Trib. Vicenza, 13 aprile 2025, n. 574; Trib. Piacenza, 29 aprile 2025, n. 202; Trib.
Modena, 29 aprile 2025, n. 530) – alla quale aderisce questo
Tribunale, in quanto supportata da motivazioni convincenti in diritto e condivisibili – ritiene che la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale non determina in automatico un danno patrimoniale, ossia una perdita effettiva nella sfera patrimoniale del
24 di 33 committente-creditore della prestazione rimasta inadempiuta per fatto e colpa dell'appaltatore.
Non ammettendo il nostro ordinamento il risarcimento di danni in re ipsa, il committente è quindi onerato di provare non solo l'osservanza degli adempimenti e la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e tecnici richiesti dalla normativa per accedere al beneficio fiscale - in tesi - perduto in conseguenza dell'altrui inadempimento, ma anche il nesso di causalità tra l'inadempimento dell'appaltatore e il danno patrimoniale subito, consistente nella impossibilità di ottenere (o conservare) il risparmio di spesa finale, sottoforma di agevolazione fiscale, in quanto ormai definitivamente perduto, totalmente o anche in misura parziale.
Nei precedenti giurisprudenziali sopra citati si richiede, ad esempio, la prova dell'impossibilità per il committente di reperire, in tempo utile allo scopo, altra impresa cui affidare l'esecuzione dei lavori originariamente appaltati al debitore inadempiente, ovvero la prova che, pur avendo affidato ad altra impresa l'esecuzione dei lavori, il committente abbia effettivamente sostenuto o dovrà certamente sostenere (essendosi assunto la relativa obbligazione), per la medesima opera, spese a titolo di corrispettivo in misura superiore a quelle che avrebbe sostenuto se, concorrendo l'agevolazione fiscale mediante cessione del credito d'imposta o lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, il primo appaltatore avesse puntualmente adempiuto l'obbligazione assunta.
Nel caso di specie, gli attori hanno provato per tabulas di avere incaricato un'impresa terza (Technogelox Ecoenergia s.r.l.) di eseguire le opere di ristrutturazione (cfr. contratto sub doc. 7 di parte attrice) per il corrispettivo di € 35.490,00, e di avere sostenuto costi superiori a quelli pattuiti con la convenuta in ragione della perdita di una parte dei benefici fiscali, avendo beneficiato di una cessione del credito d'imposta per l'importo di € 15.600,00 e, dunque, pagato la
25 di 33 somma complessiva di € 19.890,00 (cfr. contabili di bonifico sub doc.
10 di parte attrice), a cui corrisponde il danno patito.
Né può essere accolta l'eccezione della convenuta secondo cui la controparte avrebbe potuto accedere al “Superbonus 90%” per i lavori svolti nel 2023, avendo gli attori puntualmente dimostrato come i loro redditi fossero superiori alla soglia di € 15.000,00 prevista dalla legge per beneficiare di tale agevolazione fiscale (cfr. docc. 19 e
20).
1.3.3. Gli attori, poi, hanno chiesto di essere risarciti della somma di € 2.000,00 per l'installazione della colonnina wallbox e di €
5.000,00 per la sostituzione dei serramenti, ossia per i lavori ricompresi nel contratto di appalto intercorso con e Controparte_1 da essa non eseguiti.
Tali voci di danno, tuttavia, non possono essere riconosciute.
Si tratta di danno futuro.
Ai sensi dell'art. 1223 c.c., «Il risarcimento del danno per
l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta».
Dunque, in base al principio generale di cui agli artt. 1223 e
2697 c.c., il debitore inadempiente risponde (solo) dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, mentre il creditore è onerato della prova tanto delle conseguenze dannose quanto del loro collegamento causale con la condotta del debitore, secondo il nesso di cd. causalità giuridica.
In particolare, il risarcimento del danno futuro, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, non può compiersi in base ai medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già completamente verificatosi nel momento del giudizio, e deve avvenire secondo un criterio di rilevante probabilità; a tal fine, il rischio concreto di pregiudizio è configurabile come danno futuro ogni volta che l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale
26 di 33 sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto (Cass. 10072/2010).
La lesione o la perdita della “chance” (e cioè la compromissione o la perdita della possibilità di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza: Cass. 4400/2004) determina un risarcibile danno non già (ipotetico ed eventuale) futuro (Cass. n.
2737/2015, Cass. n. 10111/2008), bensì concreto ed attuale (Cass.
4400/2004, Cass. 11340/1998, Cass. 2167/1996, Cass. 6506/1985), in proiezione futura (Cass. 12211/2015, Cass. 7195/2014).
Dunque, perché il danno futuro sia risarcibile, non basta una pura e semplice eventualità, o un generico od ipotetico pericolo, ma occorre la certezza (alla quale può equipararsi un elevato grado di probabilità) della insorgenza di un danno, che, per quanto non verificatosi in tutto o in parte, trovi ragionevole fondamento in una lesione già avvenuta, ovvero in fatti obiettivi che si ricolleghino direttamente al fatto illecito e rappresentino una causa efficiente già in atto (Cass. 40120/2021, Cass. 5099/2020).
Nel caso di specie, avuto riguardo al tempo trascorso ed alla mancata allegazione, da parte degli attori, della volontà di far installare la colonnina wallbox e sostituire i serramenti da parte di un'altra impresa, non si ravvisa l'alta probabilità del verificarsi del danno in futuro, non essendovi elementi concreti per affermare né se tale contratto verrà mai effettivamente concluso, né quando ed a quale costo o condizioni, sicché non può escludersi, ad esempio, che in quel momento vengano reintrodotte delle agevolazioni fiscali
(analoghe a quelle perdute dagli attori o, in ipotesi, perfino più vantaggiose).
Quindi, tale danno, se è certamente risarcibile una volta verificatosi, non può però essere riconosciuto in via meramente ipotetica e futura, in assenza di un'elevata probabilità nel suo
27 di 33 verificarsi, dovendo, peraltro, evitarsi possibili indebite locupletazioni a favore del danneggiato.
1.3.4. Gli attori, infine, hanno chiesto il risarcimento del danno da lucro cessante, consistente nel mancato risparmio sulle bollette di somministrazione della energia elettrica in conseguenza della mancata installazione dell'impianto fotovoltaico, ovvero nella maggior spesa sopportata per i consumi energetici rispetto a quella che avrebbero sopportato in caso di realizzazione del suddetto impianto, e quantificato, in via equitativa, in € 5.000,00.
Anche tale voce di danno non può essere riconosciuta, perché parte attrice non ha provato il quantum delle conseguenze negative derivanti dall'inadempimento della convenuta, presupponendo l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, secondo la c.d. equità giudiziale correttiva o integrativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. ed espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., che la parte abbia già assolto l'onere di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale dei danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare (Cass.
20889/2016; cfr. anche Cass. 10323/2020, secondo cui «In base ai principi di ripartizione degli oneri probatori, ove sia carente la prova anche solo relativamente al quantum, la domanda deve essere rigettata»).
Parte attrice, infatti, trascurando di fornire qualsivoglia criterio di calcolo, si è limitata a produrre esclusivamente la prima pagina di due sole bollette successive all'installazione, avvenuta nel maggio 2023, dell'impianto fotovoltaico da parte di Technogelox Ecoenergia s.r.l., dalle quali non è possibile evincere con chiarezza né i consumi effettivi, tantomeno nel medio-lungo termine, né ogni altro dato necessario per valutare con precisione il pregiudizio economico asseritamente patito, dovendo, peraltro, rilevarsi come l'ammontare della bolletta nel periodo giugno-luglio 2022, pari ad € 232,73, sia
28 di 33 pressoché identico a quello nel medesimo bimestre del 2023, pari ad
€ 228,97.
La C.T.U. richiesta dagli attori si appalesa, pertanto, del tutto esplorativa e, come tale, inammissibile.
1.3.5. L'obbligazione di risarcimento del danno, quand'anche derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, sicché deve essere quantificata tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione
(Cass. 13225/2016). deve dunque essere condannata a pagare in Controparte_1 favore di parte attrice la somma di € 19.890,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale dalla domanda (11 novembre
2024), annualmente rivalutate (Cass. S.U. 1712/1995).
Seguendo la progressione periodica annuale, tale somma, valutata all'attualità, è complessivamente pari ad € 20.289,79.
Poiché la liquidazione del danno da parte del giudice trasforma l'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, vanno poi riconosciuti, stante la specifica domanda di parte in tale senso, gli interessi per il periodo successivo alla decisione fino al saldo.
1.4. La domanda riconvenzionale di che ha Controparte_1 chiesto la condanna degli attori al pagamento della somma di €
8.000,00 per le spese relative all'attività dei professionisti svolta in esecuzione del contratto inter partes, va dichiarata inammissibile in quanto tardiva, essendo stata proposta nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 febbraio 2025, oltre il termine per la costituzione in scadenza in data 27 febbraio 2025.
La convenuta, invero, ha depositato, contestualmente all'atto di costituzione, istanza di rimessione in termini, deducendo: (i) che, nonostante la comparsa costitutiva fosse stata tempestivamente predisposta in data 27 febbraio 2025 alle ore 23.25, alle ore 23.30 il programma utilizzato per il deposito telematico, denominato “Service
29 di 33 1”, aveva presentato problemi di funzionamento – in particolare un messaggio di «errore in aggiornamento», con successivo avviso di
«Anagrafica: “Claudia Marini” non attiva, contattare il proprio rivenditore» ed automatica chiusura della piattaforma – ed era rimasto inutilizzabile fino al giorno dopo, (ii) di avere tentato, tra le ore 23.45 e le ore 23.58, di provvedere al deposito mediante la piattaforma “PDUA” messa a disposizione dalla , senza CP_8 però riuscirvi a causa dei tempi dell'iter necessario per effettuare gli incombenti attraverso tale portale.
L'istanza, tuttavia, è infondata e va, pertanto, respinta.
Secondo indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità,
l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2,
c.p.c., richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza, e non già di un'impossibilità relativa, né tantomeno di una mera difficoltà (Cass. 30512/2018, Cass. 27726/2020, Cass.
S.U. 27773/2020; cfr. Cass. 19384/2023, che nella specie ha escluso che il malfunzionamento della rete informatica dello studio professionale, addebitata dal ricorrente ad un “virus” informatico che avrebbe criptato tutti i dati ed impedito l'accesso all'”account” di posta elettronica, non consentendo di visionare la notifica della sentenza impugnata, addotto dal difensore a giustificazione dell'istanza di rimessione in termini, fosse riconducibile ad un fattore estraneo alla parte, avente i caratteri dell'assolutezza e idoneo, in via esclusiva, a causare la tardività dell'impugnazione; cfr. Cass.
5514/2024, che ha escluso che il guasto della “scocca” del dispositivo di firma digitale presenti quel carattere di assolutezza tale da escluderne l'imputabilità alla parte, in quanto non era stata data prova dell'impossibilità a ricorrere a rimedi alternativi o sostitutivi).
Nel caso di specie, la causa addotta dalla convenuta per giustificare il mancato rispetto del termine decadenziale ex art. 167
30 di 33 c.p.c. si risolve in un guasto tecnico del software “imbustatore” deputato a creare la c.d. “busta telematica” (ovvero, il file con estensione .enc) da inviare all'ufficio giudiziario, che, nel caso di specie, non si configura come causa non imputabile, atteso che
(i) non ha spiegato perché la piattaforma PDUA Controparte_1 abbia richiesto molto tempo per completare l'invio della “busta telematica”, (ii) non ha precisato quanto tempo sarebbe stato esattamente necessario per ultimare l'invio della “busta telematica” tramite la piattaforma PDUA, (iii) non ha tentato di utilizzare almeno un ulteriore software gratuito tra quelli elencati nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, (iv) non ha dedotto che il tempo astrattamente richiesto da un altro software non avrebbe comunque consentito il tempestivo invio della “busta telematica”, (v) non ha chiarito perché, dopo aver ricevuto conferma che l'applicazione “Service1” aveva ripreso a funzionare alle ore 9.30 del
28 febbraio 2025 (cfr. doc. 15 della convenuta), ha atteso più di tredici ore (ossia le ore 22.48) per depositare la comparsa costitutiva.
2. La natura assorbente ed esaustiva degli argomenti esposti comporta l'irrilevanza delle richieste istruttorie dedotte dalle parti.
In particolare, è inammissibile la prova per testi e per interrogatorio formale dedotta dagli attori, essendo i capitoli ora non contestati (1, 2, 4, 13, 14), ora irrilevanti ai fini del decidere (3, 5-9,
11, 12), ora generici (10), ora documentali (15, 16), e quella per testi dedotta dalla convenuta, essendo i capitoli ora non contestati (1-12), ora irrilevanti ai fini del decidere (13-19, 27-30, 33, 34), ora documentali (20-26), ora generici (31, 32, 35-38), ora valutativi (39,
40).
3. La reciproca parziale soccombenza, dovuta al solo mancato integrale accoglimento della domanda risarcitoria proposta dagli attori, giustifica la compensazione, in ragione di 1/4, delle spese di lite, dovendo la restante frazione (pari a 3/4) essere posta a carico della società convenuta prevalentemente soccombente, secondo la
31 di 33 liquidazione effettuata sulla base del D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€ 919,00) ed introduttiva (€ 777,00) ed i parametri minimi delle fasi di trattazione (€ 840,00) e decisionale (€ 851,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 (art. 5: «Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata»; cfr. Cass. S.U. 19014/2007, secondo cui lo scaglione di riferimento è quello relativo al decisum, non già al disputatum).
Agli attori spetta, altresì, il rimborso delle spese vive, pari ad €
408,75 (pari a 3/4 di € 545,00, di cui € 518,00 per C.U. ed € 27,00 per marca).
Vista l'istanza ex art. 93 c.p.c. formulata dall'avv. Claudio
Vincetti, va pronunciata la distrazione, in suo favore, del compenso che lo stesso ha dichiarato di non avere ricevuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. dichiara la risoluzione del contratto di appalto n. 823/2020 stipulato tra le parti in data 12 dicembre 2020, per grave inadempimento di Controparte_1
2. condanna a pagare alla parte attrice la Controparte_1 somma € 20.289,79, già all'attualità, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo;
3. dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
4. rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
5. compensa per 1/4 le spese di lite e, per l'effetto, condanna
a rifondere alla parte attrice i restanti 3/4, che Controparte_1 liquida in € 408,75 per esborsi ed € 2.540,25 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta)
32 di 33 come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Claudio Vincetti, antistatario.
Così deciso in Reggio Emilia il 26 maggio 2025.
IL GIUDICE
Stefano Rago
33 di 33