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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/07/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Presidente rel. Dott.ssa Marcella Celesti
Consigliere Dott.ssa Valeria Di Stefano
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 831/2023 R.G. promossa
DA
rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in atti, dall'Avv. Francesca Pizzenti;
Appellante
CONTRO
Controparte_1 P.IVA 1 ) in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv.
Manlio Galeano;
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: contributi IVS
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 311/2023 del 18.4.2023, il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso l'avviso di addebito n. 59720210000535173, notificato in data 18.11.2021, con cui l' CP_1
aveva intimato il pagamento della somma di euro 3.408,24, a titolo di contributi I.V.S. coltivatori diretti per l'anno 2019.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello Parte_1 con
,
ricorso depositato in data 06.10.2023.
Resisteva l'ente appellato.
La causa è stata decisa all'udienza del 10 luglio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante contesta che il tribunale abbia posto alla base della decisione appellata il verbale ispettivo del 27.9.2012, che, a suo dire, non è prova sufficiente della qualifica in capo al Parte_1 di coltivatore diretto. Deduce che i fatti indicati dagli ispettori, peraltro relativi al periodo dall'1.1.2007 al 31.8.2012, non provano lo svolgimento dell'attività di coltivatore diretto, con carattere abituale e prevalente, come previsto dagli artt. 1 e 2 della legge 1047/1957.
2. Con altra doglianza l'appellante lamenta che, al contrario di quanto statuito nella sentenza appellata, la prova testimoniale espletata non è generica, tenuto conto che i testimoni hanno confermato lo svolgimento da parte del Parte_1 di attività di lavoro subordinato alle dipendenze della soc. coop. Eurortaggi, che lo stesso osservava precisi orari di lavoro e rispettava le direttive della datrice di lavoro. Tali circostanze erano state confermate dalle prove documentali prodotte in primo grado, (modelli unilav 2019 e buste paga quietanzate), mai contestate dall CP_1
3. Con il terzo motivo lamenta l'omessa motivazione per non avere il tribunale spiegato le ragioni del mutamento del proprio orientamento affermato nelle precedenti sentenze n.286/2019 e n.132/2022. 4. Tali le ragioni di censura, risulta ostativo all'esame del merito dell'impugnazione quanto evidenziato dall' CP_1 nelle note cartolari del
9.7.2025, circa il fatto che: "...dopo pronunciamento di questa On.le Corte
d'Appello a favore del Parte_1 l' CP_1 ha prestato acquiescenza: il sig. Parte_1 è stato cancellato dalla gestione e l'AVA opposto è stato sgravato interamente come da allegato. Per quanto sopra, chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione di spese...".
Il collegio, in conformità, dichiara cessata la materia del contendere.
Poiché l'ente appellante procedendo allo sgravio ha riconosciuto la non debenza delle somme richieste con l'avviso di addebito oggetto di causa, le spese del giudizio vanno regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, e si liquidano per entrambi i gradi nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte,
definitivamente pronunziando: dichiara la cessazione della materia del contendere,
condanna l' CP_1 al pagamento delle spese che liquida per il primo grado in €.1312,00 oltre rimborso spese generali CPA e IVA e, per il secondo grado in €.1458,00 oltre rimborso spese generali CPA e IVA, da distrarre in favore dell'avv. Francesca Pizzenti.
Così deciso all'esito dell'udienza del 10.7.2025, nella camera di consiglio della sezione Lavoro della Corte d'appello.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Presidente rel. Dott.ssa Marcella Celesti
Consigliere Dott.ssa Valeria Di Stefano
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 831/2023 R.G. promossa
DA
rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in atti, dall'Avv. Francesca Pizzenti;
Appellante
CONTRO
Controparte_1 P.IVA 1 ) in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv.
Manlio Galeano;
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: contributi IVS
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 311/2023 del 18.4.2023, il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso l'avviso di addebito n. 59720210000535173, notificato in data 18.11.2021, con cui l' CP_1
aveva intimato il pagamento della somma di euro 3.408,24, a titolo di contributi I.V.S. coltivatori diretti per l'anno 2019.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello Parte_1 con
,
ricorso depositato in data 06.10.2023.
Resisteva l'ente appellato.
La causa è stata decisa all'udienza del 10 luglio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante contesta che il tribunale abbia posto alla base della decisione appellata il verbale ispettivo del 27.9.2012, che, a suo dire, non è prova sufficiente della qualifica in capo al Parte_1 di coltivatore diretto. Deduce che i fatti indicati dagli ispettori, peraltro relativi al periodo dall'1.1.2007 al 31.8.2012, non provano lo svolgimento dell'attività di coltivatore diretto, con carattere abituale e prevalente, come previsto dagli artt. 1 e 2 della legge 1047/1957.
2. Con altra doglianza l'appellante lamenta che, al contrario di quanto statuito nella sentenza appellata, la prova testimoniale espletata non è generica, tenuto conto che i testimoni hanno confermato lo svolgimento da parte del Parte_1 di attività di lavoro subordinato alle dipendenze della soc. coop. Eurortaggi, che lo stesso osservava precisi orari di lavoro e rispettava le direttive della datrice di lavoro. Tali circostanze erano state confermate dalle prove documentali prodotte in primo grado, (modelli unilav 2019 e buste paga quietanzate), mai contestate dall CP_1
3. Con il terzo motivo lamenta l'omessa motivazione per non avere il tribunale spiegato le ragioni del mutamento del proprio orientamento affermato nelle precedenti sentenze n.286/2019 e n.132/2022. 4. Tali le ragioni di censura, risulta ostativo all'esame del merito dell'impugnazione quanto evidenziato dall' CP_1 nelle note cartolari del
9.7.2025, circa il fatto che: "...dopo pronunciamento di questa On.le Corte
d'Appello a favore del Parte_1 l' CP_1 ha prestato acquiescenza: il sig. Parte_1 è stato cancellato dalla gestione e l'AVA opposto è stato sgravato interamente come da allegato. Per quanto sopra, chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione di spese...".
Il collegio, in conformità, dichiara cessata la materia del contendere.
Poiché l'ente appellante procedendo allo sgravio ha riconosciuto la non debenza delle somme richieste con l'avviso di addebito oggetto di causa, le spese del giudizio vanno regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, e si liquidano per entrambi i gradi nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte,
definitivamente pronunziando: dichiara la cessazione della materia del contendere,
condanna l' CP_1 al pagamento delle spese che liquida per il primo grado in €.1312,00 oltre rimborso spese generali CPA e IVA e, per il secondo grado in €.1458,00 oltre rimborso spese generali CPA e IVA, da distrarre in favore dell'avv. Francesca Pizzenti.
Così deciso all'esito dell'udienza del 10.7.2025, nella camera di consiglio della sezione Lavoro della Corte d'appello.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti