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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 835/2019 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 835 del Reg. Gen. dell'anno 2019, vertente tra l'appellante , in persona del Sindaco e Parte_1
rappresentante legale pro tempore (P.IVA: ), rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avvocata Tiziana Bumbaca del Foro di , l'appellato Parte_1 CP_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato
[...] CodiceFiscale_1
Massimiliano Rollo del Foro di Palmi, e l'ulteriore appellata in persona CP_2
del rappresentante legale pro tempore (P.IVA: , parimenti P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocata Tiziana Bumbaca.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, la parte appellante chiede la riforma della sentenza n.
276/2019, emessa dal Tribunale di Palmi nell'ambito del procedimento n.1059/2014 R.G., con cui – in accoglimento della domanda attorea –
l'appellante medesima è stata condannata (in solido con l'altra convenuta) al pagamento – in favore di – della somma pari a 11.782,00 euro, per le CP_1
lesioni asseritamente riportate dallo stesso in occasione del sinistro oggetto di lite.
2.1. L'appellante – in particolare – censura la sentenza laddove il giudice di prima cura ha ritenuto provate – attraverso le allegazioni attoree e le risultanze delle CTU – sia l'esistenza del fatto storico sia le modalità di svolgimento del sinistro: ciò, senza dare rilievo, invece, alla poca attendibilità e contraddittorietà emergenti – ad avviso dell'Ente locale – proprio dall'escussione del teste offerto dall'attore, nonché alla scarsa professionalità imputata dall'Ente locale all'operato dei due periti nominati dal Tribunale.
2.2. L'attendibilità d'un teste – secondo parte appellante – deve essere valutata sulla base della sua rispondenza ai riscontri probatori, e non in relazione alla semplice assenza di qualsivoglia legame dello stesso con la parte da cui ne è provenuta l'offerta di escussione (diversamente – dunque – da quanto motivato dal decidente in relazione all'unico teste escusso,
). Tes_1
2.2.1. La aggiunge, poi, come anche gli stessi riscontri Parte_1 probatori forniti dall'appellato (quali le foto del luogo dell'incidente) risalgano a un periodo diverso rispetto all'accadimento, e non constino riferimenti a eventuali danni subiti dalla bicicletta condotta dall'asserito danneggiato: la quale – per la dinamica descritta da – avrebbe dovuto sicuramente subire CP_1
guasti alla ruota, al cerchione, o agli accessori della mountain bike medesima.
2.3. Ancora – ad avviso dell'Amministrazione – non risultano allegate neppure delle spese mediche successive al sinistro, né una qualche terapia riabilitativa
2 (sempre successiva all'incidente) da cui si possa provare la gravità delle lesioni riportate.
2.4. Per quanto attinente – di contro – all'operato dei consulenti, emergerebbe chiaramente come questi abbiano disatteso le richieste del giudice, limitandosi a trarre le loro conclusioni – tuttavia prive di valore scientifico – sulla mera scorta I) di quanto riferito dal periziato, e II) di foto di lesioni non attribuibili al corpo della vittima.
2.5. Lo stesso Ente ribadisce, in seguito, come il decisore abbia travisato anche altre risultanze istruttorie: pur presentando il tratto di strada (teatro dell'incidente) una lieve pendenza longitudinale, essa non era comunque tale da impedire l'avvistamento tempestivo (ossia almeno 150 metri prima) della buca da parte di il quale – ove fosse stato attento – avrebbe potuto CP_1 evitarla, o frenare al fine di ridurre l'impatto (e le conseguenze dannose derivanti dallo stesso.
2.5.1. Sarebbe, allora, configurabile un concorso di colpa del danneggiato, il quale – in assenza di piste ciclabili, e circolando in strada extraurbana – avrebbe dovuto prestare attenzione durante la marcia, da intraprendersi rigorosamente lungo il margine destro della corsia (e non al centro, dove si sarebbe trovato il cedimento stradale).
2.5.2. Considerando – inoltre – come la visibilità fosse alta (essendosi il sinistro svolto in un pomeriggio di settembre), andrebbe esclusa la responsabilità oggettiva del custode ex art.1227, II c., c.c., e le fattispecie previste dagli artt.
2043 e 2051 c.c., dovendosi qualificare il fatto dannoso come provocato da caso fortuito, in ogni caso generato dal comportamento negligente e imprudente dello stesso danneggiato.
2.6. L'appellante prosegue sottolineando come la voragine controversa non sia la diretta conseguenza dell'usura della strada, ma frutto d'un improvviso e imprevedibile cedimento del manto stradale, verificatosi lo stesso giorno dell'incidente e a cui la parte avversaria non ha – a ogni modo – dato riscontro probatorio.
2.7. L'appellante – da ultimo – impugna la sentenza anche relativamente all'ammontare risarcitorio.
3 2.7.1. Le lesioni riportate dal Politi – identificabili nella sindrome da conflitto sub-acrominale – sarebbero distoniche rispetto alle tipiche conseguenze d'una caduta, e semmai riconducibili all'avanzamento dell'età.
3. – di contro – chiede in via preliminare di rilevare la nullità della procura CP_1 rilasciata dall'appellante (con consequenziale inammissibilità dell'appello, poiché la procura alle liti conferita dal vicesindaco, oltre a essere priva di data certa, risulterebbe viziata in riferimento a tutti gli atti prodromici al conferimento della stessa, quali la determina d'incarico e il mandato, la determina dirigenziale con apposizione della procura alla lite e la sottoscrizione del disciplinare, ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 delle relative Linee guida del Settore
Avvocatura della ). Parte_1
3.1. Il medesimo appellato chiede, poi, di rilevare la nullità della procura anche per via del conflitto di interessi esistente tra la e la società Parte_1
Contr
, poiché – come evincibile dalla lettura dell'atto d'appello – l'avvocata
Bumbaca, difensore della prima, avrebbe eletto il proprio domicilio presso la sede operativa della seconda.
3.2. Nel merito, invece, lo stesso chiede di rilevare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto l'appellante non fornirebbe nuove interpretazioni alle argomentazioni, difese e deduzioni già fornite in primo grado.
3.2.1. Difatti, la documentazione all'epoca prodotta sarebbe generica e inidonea a dimostrare la tesi invocata, in quanto l'obbligo di manutenzione in capo alla pubblica amministrazione deriverebbe da quello generale di custodia: da ciò discenderebbe, quindi, una presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla , la quale – per liberarsi di detta Parte_1 presunzione – avrebbe dovuto provare l'esistenza del caso fortuito. Contr
3.3. La società , infine, sebbene costituitasi tardivamente, condivide tutte le censure mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado.
4. All'esito della camera di consiglio del 4 febbraio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Va preliminarmente sconfessata la questione sollevata da in ordine CP_1
alla procura alle liti di parte appellante.
5.1. Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha statuito – al riguardo – come
«La mancanza di data non produce nullità della procura, dovendo essere
4 apprezzata con riguardo al foglio che la contiene, alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall'intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre
l'anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso» (Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 181915/2012).
5.2. Non è, inoltre, causa di nullità neanche la circostanza per la quale il conferente sia un delegato del sindaco e non il sindaco stesso o il vicesindaco, giacché «in tema di rappresentanza processuale del Comune, la causa
d'impedimento del sindaco a firmare direttamente la procura alle liti si presume esistente, in virtù della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, restando a carico dell'interessato l'onere di dedurre e di provare l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi;
pertanto, è valida la procura conferita dal vice-sindaco, sebbene in essa sia stata omessa l'indicazione delle ragioni di assenza o impedimento del sindaco» (Cass. Civ., Sez. III, Sent.
n.23261/2010).
5.3. Quanto, in terzo luogo, ai vizi legati all'assenza degli atti prodromici al conferimento della stessa da parte dell'Ente, quali la determina d'incarico e il mandato, la determina dirigenziale con apposizione della procura alla lite e sottoscrizione del disciplinare d'incarico, secondo quanto statuito dagli artt. 1,
3 e 4 delle Linee Guida del Settore Avvocatura della , tali Parte_1
Linee Guida costituiscono soft law, e pur non avendo la valenza di norme, e – ai fini della questione oggetto di trattazione – esse non possiedono alcuna vincolatività.
5.4. Non può trovare, ancora, terreno fertile nemmeno l'ulteriore eccezione riguardante il conflitto d'interesse tra la e l'AVR, ventilato Parte_1 circa la posizione dell'avvocata Bumbaca, la quale – all'esordio del giudizio d'appello – s'identificava come difensore della prima, ma allo stesso tempo eleggeva il proprio domicilio presso la sede operativa della seconda.
5.5. Nel caso in esame è sufficiente constatare come non si possa parlare dell'esistenza d'un conflitto d'interesse, poiché la posizione della
[...]
Contr
e della società non sono in contrasto tra loro: al contrario Parte_1
Contr la stessa nell'atto di costituzione si riporta alle critiche mosse alla sentenza gravata dall'appellante.
5 5.6. Alla luce delle argomentazioni surriferite, vanno rigettate tutte le contestazioni sulla validità della procura alle liti della , Parte_1
avanzate da nella propria comparsa. CP_1
6. Nel merito, l'appello è infondato.
7. Con riferimento alla ricostruzione del fatto, la testimonianza acquisita ha avvalorato la ricostruzione dell'attore.
7.1. Il teste, infatti, ha riferito d'essere giunto lungo la strada, e d'aver direttamente constatato la caduta del ciclista, descrivendo l'andamento di essa
(in avanti), e puntualizzando come il conducente della bicicletta indossasse il casco.
7.2. L'escusso, poi, ha chiarito su quale lato della strada il ciclista medesimo stesse pedalando, e in cosa sia consistita l'insidia all'origine del danno
(individuata espressamente in una buca, invisibile all'utente della strada, in quanto nascosta da una depressione), descritta nella sua grandezza con sufficiente precisione.
7.2.1. Anche la collocazione e l'avanzamento temporale dei fatti – come compiuto dalla narrazione testimoniale – è coerente con le deduzioni dell'attore (il quale non ha mai affermato d'essere stato trasportato immediatamente al pronto soccorso, ma d'esser stato prelevato – nell'immediatezza dei fatti – da un automobilista sopraggiungente, e d'esser stato accompagnato poi al nosocomio di Polistena).
7.3. Giunto al presidio ospedaliero, è stato visitato dai sanitari del relativo CP_1
pronto soccorso, i quali hanno compiuto l'accettazione del paziente quale vittima d'incidente in bicicletta (dovuto «a una buca non segnalata»), e – dopo averlo sottoposto a radiografia e consulenza ortopedica – gli hanno diagnosticato una lussazione della spalla destra, con escoriazioni.
7.4. L'andamento dei fatti, quindi, è rimasto confermato dalle stesse risultanze dell'accesso ospedaliero di e – in particolare – sia del referto del pronto CP_1
soccorso sia da quello della concomitante consulenza ortopedica.
7.5. La riferita discrepanza tra i narrati attoreo e testimoniale, quindi, è solo apparente, poiché l'oggetto della valutazione giudiziale (e – quindi – del raffronto fra le narrazioni) va individuato nei fatti costitutivi della pretesa, qui ravvisabili nelle circostanze a) dell'esistenza dell'avvallamento, e della buca,
b) della collocazione della buca lungo la traiettoria di marcia del ciclista, e c)
6 della caduta di quest'ultimo, per effetto dell'incontro fra la bicicletta e l'insidia stradale.
7.6. Le appellanti – di contro – non hanno offerto elementi da cui desumere l'inaffidabilità del teste (peraltro agente di polizia locale), né l'inattendibilità della sua testimonianza: la quale – con semplicità e chiarezza espositiva – ha
I) rappresentato al primo giudice tutti i passaggi del sinistro (appresi visivamente dal testimone), e II) confermato i dettagli di collocazione ed estensione di quell'area del sedime stradale, causativa dell'incidente.
8. Tanto puntualizzato in ordine alla dinamica del sinistro – resistente a un vaglio di credibilità razionale – è possibile proseguire nella sconfessione dei restanti motivi di doglianza.
9. Le appellanti negano la rimproverabilità alle medesime del pregiudizio denunciato, nonché l'incompatibilità della rivendicazione attorea con l'istituto – pure invocato dall'attore in primo grado – della responsabilità da cosa in custodia, rispetto alla quale esse sostengono a) l'imprudenza della condotta del ciclista (a loro avviso eliminatoria del nesso causale fra uso della strada e danno derivatone), e b) in ogni caso, l'evitabilità dell'incidente (con correlata, necessaria sopportazione in proprio delle sue ripercussioni, da parte del privato).
10. Le difese avversarie, tuttavia, non appaiono tali da impedire la riconduzione della vicenda sotto l'egida della responsabilità ex art. 2051 c.c.
11. La recisione del nesso eziologico – a ben vedere – avrebbe potuto predicarsi solamente laddove l'utilizzatore della cosa (della cui difettosa custodia – da parte altrui – è qui sostenuta la dannosità) avesse assunto un comportamento radicalmente eccentrico, apertamente esorbitante rispetto ai canoni di avvedutezza e autoresponsabilità, ossia autonomamente produttivo d'una serie causale idonea – in sé – a cagionare il sinistro.
12. Nella fattispecie scrutinata – al contrario – un così significativo discostamento del ciclista dai parametri di prudenza, correttezza e cautela
(nell'impiego della strada) rimane irrintracciabile: non ha impegnato la CP_1
sede stradale con spericolatezza, piuttosto limitandosi a percorrere il tratto viario (teatro dell'incidente) ad andatura moderata, senza avvedersi – incolpevolmente – della presenza d'una depressione stradale, finendo nella quale ha subito l'incidente.
7 13. La responsabilità da cosa in custodia – più precisamente – non viene meno ogniqualvolta risulti astrattamente possibile – da parte dell'utilizzatore del bene
– scongiurare il danno, attraverso l'adozione di accorgimenti ridondanti o difficoltosi, tali da rendere sostanzialmente impossibile l'uso stesso della cosa incriminata.
14. Ove si ragionasse in questi termini, infatti, da un lato si porrebbe a carico dell'utilizzatore un onere di diligenza inesigibile, e dall'altro si creerebbero le condizioni per il sistematico esonero del custode da ogni responsabilità, vale a dire per la sterilizzazione degli obblighi di legge gravanti sul medesimo.
15. Le valutazioni in ordine I) alla rispondenza del contegno del danneggiato a un modello razionale di comportamento, così come – e specularmente – II) all'avvenuto adempimento (o meno) del custode al proprio dovere (di neutralizzazione del rischio), vanno – quindi – condotte in concreto.
16. Nella specie, si è limitato a percorrere la strada provinciale, a una CP_1
andatura conforme alla natura e alle condizioni della via di comunicazione, senza alterarne la destinazione d'uso, né generando o amplificando (per propria sconsideratezza) il pericolo d'insorgenza d'un danno.
17. Sennonché, la censura relativa alla possibilità d'avvistamento della buca appare altrettanto inconsistente, poiché – alle specifiche condizioni d'impiego della strada, come verificatesi sulla scorta dell'andamento materiale dei fatti – non è comprensibile quale ulteriore precauzione (giuridicamente ricavabile) avrebbe dovuto adottarsi da parte del ciclista: questi, infatti, non può essere richiesto di rimediare all'incuria nella gestione pubblica della strada, né farsi aprioristicamente carico delle conseguenze da tale incuria potenzialmente derivanti (circostanza la quale comporterebbe inammissibilmente la traslazione in capo al cittadino delle ripercussioni d'ogni inadempienza attribuibile alla pubblica amministrazione).
18. Giova ribadire – al riguardo – come risultino provati gli aspetti seguenti: a) la presenza di sulla strada, intento a pedalare a velocità non sostenuta, CP_1
b) la involontaria caduta del ciclista in una buca d'ampiezza pari a mezzo metro circa, c) l'invisibilità della buca in questione.
19. Alla luce di quanto sopra, quindi, il danno è eziologicamente riconducibile a colpevole omissione dell'Ente titolare e manutentore della strada.
8 20. Ciò chiarito, non meritano valorizzazione nemmeno le doglianze rivolte dalla alle operazioni e risultanze peritali. Parte_1
21. In primo luogo, le contestazioni relative all'estraneità (alla persona del periziato) delle fotografie (allegate alla prima consulenza) sono superate dall'intervenuta riedizione del procedimento peritale: la seconda consulente – con accuratezza di argomenti e logicità di conclusioni – è autonomamente pervenuta – previa rinnovazione di anamnesi, esame obiettivo, e discussione medico-legale – a confermare l'eziologia del sinistro, e la consistenza delle lesioni riportate da CP_1
22. In secondo luogo, la tesi delle appellanti – secondo la quale la caduta in avanti avrebbe dovuto accompagnarsi a lesioni ulteriori, rispetto alla riportata lussazione della spalla destra – oltre a non avere trovato conferma nelle considerazioni svolte da ambo i consulenti (risultati concordi sul punto), risulta congetturale, non essendo l'interessamento di distretti anatomici ulteriori
(rispetto a quello concretamente inciso dal sinistro) una conseguenza immancabile d'ogni eventuale caduta in avanti da un veicolo a due ruote.
23. In terzo e ultimo luogo, la quantificazione del danno – con particolare riferimento alle percentuali e alla durata delle indicate invalidità temporanee parziali – appare altrettanto congrua e chiara, mentre la deduzione delle appellanti – circa la doverosa decurtazione delle spettanze risarcitorie, a motivo dell'affermata sussistenza di pregresse patologie a carico della medesima articolazione di – non è valorizzabile, risultando CP_1 imperscrutabile l'interazione – ventilata dalle esponenti solo genericamente – tra la menomazione discendente dal sinistro e l'alterazione funzionale asseritamente preesistente a carico del danneggiato: quest'ultima, infatti, sembrerebbe discendere – nella prospettazione delle appellanti stesse – da fattori anagrafici (fra cui l'età del ciclista), mentre il danno fisico susseguente alla caduta (ossia la lussazione) è un evento tipicamente traumatico, scaturente da una causa istantanea e dirompente, quale un urto violento.
24. Per ciascuno dei profili illustrati nei paragrafi superiori, in ultima analisi,
l'appello non è accoglibile in alcun suo profilo.
25. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m. 147/2022, seguono la soccombenza e sono conseguentemente poste a carico delle appellanti in solido fra loro, risultano commisurate
9 all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente, considerando la vertenza di complessità bassa, e con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'appellato:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
26. Alla luce dell'esito dell'appello, infine, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini del compimento – da parte della Cancelleria – delle pertinenti valutazioni in merito all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto dalla , in persona del Parte_1
rappresentante legale pro tempore, nei confronti di , nonché di CP_1 [...]
in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra CP_2
istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- conseguentemente condanna la , in Parte_1
persona del rappresentante legale pro tempore, in solido con in CP_2
persona del rappresentante legale pro tempore, alla rifusione delle spese del grado sostenute da , e quantificate in 2.906,00 euro: il tutto, oltre a CP_1
spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, e con distrazione in favore del procuratore dell'appellato, dichiaratosi antistatario.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
10 Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
11
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 835 del Reg. Gen. dell'anno 2019, vertente tra l'appellante , in persona del Sindaco e Parte_1
rappresentante legale pro tempore (P.IVA: ), rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avvocata Tiziana Bumbaca del Foro di , l'appellato Parte_1 CP_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato
[...] CodiceFiscale_1
Massimiliano Rollo del Foro di Palmi, e l'ulteriore appellata in persona CP_2
del rappresentante legale pro tempore (P.IVA: , parimenti P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocata Tiziana Bumbaca.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, la parte appellante chiede la riforma della sentenza n.
276/2019, emessa dal Tribunale di Palmi nell'ambito del procedimento n.1059/2014 R.G., con cui – in accoglimento della domanda attorea –
l'appellante medesima è stata condannata (in solido con l'altra convenuta) al pagamento – in favore di – della somma pari a 11.782,00 euro, per le CP_1
lesioni asseritamente riportate dallo stesso in occasione del sinistro oggetto di lite.
2.1. L'appellante – in particolare – censura la sentenza laddove il giudice di prima cura ha ritenuto provate – attraverso le allegazioni attoree e le risultanze delle CTU – sia l'esistenza del fatto storico sia le modalità di svolgimento del sinistro: ciò, senza dare rilievo, invece, alla poca attendibilità e contraddittorietà emergenti – ad avviso dell'Ente locale – proprio dall'escussione del teste offerto dall'attore, nonché alla scarsa professionalità imputata dall'Ente locale all'operato dei due periti nominati dal Tribunale.
2.2. L'attendibilità d'un teste – secondo parte appellante – deve essere valutata sulla base della sua rispondenza ai riscontri probatori, e non in relazione alla semplice assenza di qualsivoglia legame dello stesso con la parte da cui ne è provenuta l'offerta di escussione (diversamente – dunque – da quanto motivato dal decidente in relazione all'unico teste escusso,
). Tes_1
2.2.1. La aggiunge, poi, come anche gli stessi riscontri Parte_1 probatori forniti dall'appellato (quali le foto del luogo dell'incidente) risalgano a un periodo diverso rispetto all'accadimento, e non constino riferimenti a eventuali danni subiti dalla bicicletta condotta dall'asserito danneggiato: la quale – per la dinamica descritta da – avrebbe dovuto sicuramente subire CP_1
guasti alla ruota, al cerchione, o agli accessori della mountain bike medesima.
2.3. Ancora – ad avviso dell'Amministrazione – non risultano allegate neppure delle spese mediche successive al sinistro, né una qualche terapia riabilitativa
2 (sempre successiva all'incidente) da cui si possa provare la gravità delle lesioni riportate.
2.4. Per quanto attinente – di contro – all'operato dei consulenti, emergerebbe chiaramente come questi abbiano disatteso le richieste del giudice, limitandosi a trarre le loro conclusioni – tuttavia prive di valore scientifico – sulla mera scorta I) di quanto riferito dal periziato, e II) di foto di lesioni non attribuibili al corpo della vittima.
2.5. Lo stesso Ente ribadisce, in seguito, come il decisore abbia travisato anche altre risultanze istruttorie: pur presentando il tratto di strada (teatro dell'incidente) una lieve pendenza longitudinale, essa non era comunque tale da impedire l'avvistamento tempestivo (ossia almeno 150 metri prima) della buca da parte di il quale – ove fosse stato attento – avrebbe potuto CP_1 evitarla, o frenare al fine di ridurre l'impatto (e le conseguenze dannose derivanti dallo stesso.
2.5.1. Sarebbe, allora, configurabile un concorso di colpa del danneggiato, il quale – in assenza di piste ciclabili, e circolando in strada extraurbana – avrebbe dovuto prestare attenzione durante la marcia, da intraprendersi rigorosamente lungo il margine destro della corsia (e non al centro, dove si sarebbe trovato il cedimento stradale).
2.5.2. Considerando – inoltre – come la visibilità fosse alta (essendosi il sinistro svolto in un pomeriggio di settembre), andrebbe esclusa la responsabilità oggettiva del custode ex art.1227, II c., c.c., e le fattispecie previste dagli artt.
2043 e 2051 c.c., dovendosi qualificare il fatto dannoso come provocato da caso fortuito, in ogni caso generato dal comportamento negligente e imprudente dello stesso danneggiato.
2.6. L'appellante prosegue sottolineando come la voragine controversa non sia la diretta conseguenza dell'usura della strada, ma frutto d'un improvviso e imprevedibile cedimento del manto stradale, verificatosi lo stesso giorno dell'incidente e a cui la parte avversaria non ha – a ogni modo – dato riscontro probatorio.
2.7. L'appellante – da ultimo – impugna la sentenza anche relativamente all'ammontare risarcitorio.
3 2.7.1. Le lesioni riportate dal Politi – identificabili nella sindrome da conflitto sub-acrominale – sarebbero distoniche rispetto alle tipiche conseguenze d'una caduta, e semmai riconducibili all'avanzamento dell'età.
3. – di contro – chiede in via preliminare di rilevare la nullità della procura CP_1 rilasciata dall'appellante (con consequenziale inammissibilità dell'appello, poiché la procura alle liti conferita dal vicesindaco, oltre a essere priva di data certa, risulterebbe viziata in riferimento a tutti gli atti prodromici al conferimento della stessa, quali la determina d'incarico e il mandato, la determina dirigenziale con apposizione della procura alla lite e la sottoscrizione del disciplinare, ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 delle relative Linee guida del Settore
Avvocatura della ). Parte_1
3.1. Il medesimo appellato chiede, poi, di rilevare la nullità della procura anche per via del conflitto di interessi esistente tra la e la società Parte_1
Contr
, poiché – come evincibile dalla lettura dell'atto d'appello – l'avvocata
Bumbaca, difensore della prima, avrebbe eletto il proprio domicilio presso la sede operativa della seconda.
3.2. Nel merito, invece, lo stesso chiede di rilevare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto l'appellante non fornirebbe nuove interpretazioni alle argomentazioni, difese e deduzioni già fornite in primo grado.
3.2.1. Difatti, la documentazione all'epoca prodotta sarebbe generica e inidonea a dimostrare la tesi invocata, in quanto l'obbligo di manutenzione in capo alla pubblica amministrazione deriverebbe da quello generale di custodia: da ciò discenderebbe, quindi, una presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla , la quale – per liberarsi di detta Parte_1 presunzione – avrebbe dovuto provare l'esistenza del caso fortuito. Contr
3.3. La società , infine, sebbene costituitasi tardivamente, condivide tutte le censure mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado.
4. All'esito della camera di consiglio del 4 febbraio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Va preliminarmente sconfessata la questione sollevata da in ordine CP_1
alla procura alle liti di parte appellante.
5.1. Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha statuito – al riguardo – come
«La mancanza di data non produce nullità della procura, dovendo essere
4 apprezzata con riguardo al foglio che la contiene, alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall'intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre
l'anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso» (Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 181915/2012).
5.2. Non è, inoltre, causa di nullità neanche la circostanza per la quale il conferente sia un delegato del sindaco e non il sindaco stesso o il vicesindaco, giacché «in tema di rappresentanza processuale del Comune, la causa
d'impedimento del sindaco a firmare direttamente la procura alle liti si presume esistente, in virtù della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, restando a carico dell'interessato l'onere di dedurre e di provare l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi;
pertanto, è valida la procura conferita dal vice-sindaco, sebbene in essa sia stata omessa l'indicazione delle ragioni di assenza o impedimento del sindaco» (Cass. Civ., Sez. III, Sent.
n.23261/2010).
5.3. Quanto, in terzo luogo, ai vizi legati all'assenza degli atti prodromici al conferimento della stessa da parte dell'Ente, quali la determina d'incarico e il mandato, la determina dirigenziale con apposizione della procura alla lite e sottoscrizione del disciplinare d'incarico, secondo quanto statuito dagli artt. 1,
3 e 4 delle Linee Guida del Settore Avvocatura della , tali Parte_1
Linee Guida costituiscono soft law, e pur non avendo la valenza di norme, e – ai fini della questione oggetto di trattazione – esse non possiedono alcuna vincolatività.
5.4. Non può trovare, ancora, terreno fertile nemmeno l'ulteriore eccezione riguardante il conflitto d'interesse tra la e l'AVR, ventilato Parte_1 circa la posizione dell'avvocata Bumbaca, la quale – all'esordio del giudizio d'appello – s'identificava come difensore della prima, ma allo stesso tempo eleggeva il proprio domicilio presso la sede operativa della seconda.
5.5. Nel caso in esame è sufficiente constatare come non si possa parlare dell'esistenza d'un conflitto d'interesse, poiché la posizione della
[...]
Contr
e della società non sono in contrasto tra loro: al contrario Parte_1
Contr la stessa nell'atto di costituzione si riporta alle critiche mosse alla sentenza gravata dall'appellante.
5 5.6. Alla luce delle argomentazioni surriferite, vanno rigettate tutte le contestazioni sulla validità della procura alle liti della , Parte_1
avanzate da nella propria comparsa. CP_1
6. Nel merito, l'appello è infondato.
7. Con riferimento alla ricostruzione del fatto, la testimonianza acquisita ha avvalorato la ricostruzione dell'attore.
7.1. Il teste, infatti, ha riferito d'essere giunto lungo la strada, e d'aver direttamente constatato la caduta del ciclista, descrivendo l'andamento di essa
(in avanti), e puntualizzando come il conducente della bicicletta indossasse il casco.
7.2. L'escusso, poi, ha chiarito su quale lato della strada il ciclista medesimo stesse pedalando, e in cosa sia consistita l'insidia all'origine del danno
(individuata espressamente in una buca, invisibile all'utente della strada, in quanto nascosta da una depressione), descritta nella sua grandezza con sufficiente precisione.
7.2.1. Anche la collocazione e l'avanzamento temporale dei fatti – come compiuto dalla narrazione testimoniale – è coerente con le deduzioni dell'attore (il quale non ha mai affermato d'essere stato trasportato immediatamente al pronto soccorso, ma d'esser stato prelevato – nell'immediatezza dei fatti – da un automobilista sopraggiungente, e d'esser stato accompagnato poi al nosocomio di Polistena).
7.3. Giunto al presidio ospedaliero, è stato visitato dai sanitari del relativo CP_1
pronto soccorso, i quali hanno compiuto l'accettazione del paziente quale vittima d'incidente in bicicletta (dovuto «a una buca non segnalata»), e – dopo averlo sottoposto a radiografia e consulenza ortopedica – gli hanno diagnosticato una lussazione della spalla destra, con escoriazioni.
7.4. L'andamento dei fatti, quindi, è rimasto confermato dalle stesse risultanze dell'accesso ospedaliero di e – in particolare – sia del referto del pronto CP_1
soccorso sia da quello della concomitante consulenza ortopedica.
7.5. La riferita discrepanza tra i narrati attoreo e testimoniale, quindi, è solo apparente, poiché l'oggetto della valutazione giudiziale (e – quindi – del raffronto fra le narrazioni) va individuato nei fatti costitutivi della pretesa, qui ravvisabili nelle circostanze a) dell'esistenza dell'avvallamento, e della buca,
b) della collocazione della buca lungo la traiettoria di marcia del ciclista, e c)
6 della caduta di quest'ultimo, per effetto dell'incontro fra la bicicletta e l'insidia stradale.
7.6. Le appellanti – di contro – non hanno offerto elementi da cui desumere l'inaffidabilità del teste (peraltro agente di polizia locale), né l'inattendibilità della sua testimonianza: la quale – con semplicità e chiarezza espositiva – ha
I) rappresentato al primo giudice tutti i passaggi del sinistro (appresi visivamente dal testimone), e II) confermato i dettagli di collocazione ed estensione di quell'area del sedime stradale, causativa dell'incidente.
8. Tanto puntualizzato in ordine alla dinamica del sinistro – resistente a un vaglio di credibilità razionale – è possibile proseguire nella sconfessione dei restanti motivi di doglianza.
9. Le appellanti negano la rimproverabilità alle medesime del pregiudizio denunciato, nonché l'incompatibilità della rivendicazione attorea con l'istituto – pure invocato dall'attore in primo grado – della responsabilità da cosa in custodia, rispetto alla quale esse sostengono a) l'imprudenza della condotta del ciclista (a loro avviso eliminatoria del nesso causale fra uso della strada e danno derivatone), e b) in ogni caso, l'evitabilità dell'incidente (con correlata, necessaria sopportazione in proprio delle sue ripercussioni, da parte del privato).
10. Le difese avversarie, tuttavia, non appaiono tali da impedire la riconduzione della vicenda sotto l'egida della responsabilità ex art. 2051 c.c.
11. La recisione del nesso eziologico – a ben vedere – avrebbe potuto predicarsi solamente laddove l'utilizzatore della cosa (della cui difettosa custodia – da parte altrui – è qui sostenuta la dannosità) avesse assunto un comportamento radicalmente eccentrico, apertamente esorbitante rispetto ai canoni di avvedutezza e autoresponsabilità, ossia autonomamente produttivo d'una serie causale idonea – in sé – a cagionare il sinistro.
12. Nella fattispecie scrutinata – al contrario – un così significativo discostamento del ciclista dai parametri di prudenza, correttezza e cautela
(nell'impiego della strada) rimane irrintracciabile: non ha impegnato la CP_1
sede stradale con spericolatezza, piuttosto limitandosi a percorrere il tratto viario (teatro dell'incidente) ad andatura moderata, senza avvedersi – incolpevolmente – della presenza d'una depressione stradale, finendo nella quale ha subito l'incidente.
7 13. La responsabilità da cosa in custodia – più precisamente – non viene meno ogniqualvolta risulti astrattamente possibile – da parte dell'utilizzatore del bene
– scongiurare il danno, attraverso l'adozione di accorgimenti ridondanti o difficoltosi, tali da rendere sostanzialmente impossibile l'uso stesso della cosa incriminata.
14. Ove si ragionasse in questi termini, infatti, da un lato si porrebbe a carico dell'utilizzatore un onere di diligenza inesigibile, e dall'altro si creerebbero le condizioni per il sistematico esonero del custode da ogni responsabilità, vale a dire per la sterilizzazione degli obblighi di legge gravanti sul medesimo.
15. Le valutazioni in ordine I) alla rispondenza del contegno del danneggiato a un modello razionale di comportamento, così come – e specularmente – II) all'avvenuto adempimento (o meno) del custode al proprio dovere (di neutralizzazione del rischio), vanno – quindi – condotte in concreto.
16. Nella specie, si è limitato a percorrere la strada provinciale, a una CP_1
andatura conforme alla natura e alle condizioni della via di comunicazione, senza alterarne la destinazione d'uso, né generando o amplificando (per propria sconsideratezza) il pericolo d'insorgenza d'un danno.
17. Sennonché, la censura relativa alla possibilità d'avvistamento della buca appare altrettanto inconsistente, poiché – alle specifiche condizioni d'impiego della strada, come verificatesi sulla scorta dell'andamento materiale dei fatti – non è comprensibile quale ulteriore precauzione (giuridicamente ricavabile) avrebbe dovuto adottarsi da parte del ciclista: questi, infatti, non può essere richiesto di rimediare all'incuria nella gestione pubblica della strada, né farsi aprioristicamente carico delle conseguenze da tale incuria potenzialmente derivanti (circostanza la quale comporterebbe inammissibilmente la traslazione in capo al cittadino delle ripercussioni d'ogni inadempienza attribuibile alla pubblica amministrazione).
18. Giova ribadire – al riguardo – come risultino provati gli aspetti seguenti: a) la presenza di sulla strada, intento a pedalare a velocità non sostenuta, CP_1
b) la involontaria caduta del ciclista in una buca d'ampiezza pari a mezzo metro circa, c) l'invisibilità della buca in questione.
19. Alla luce di quanto sopra, quindi, il danno è eziologicamente riconducibile a colpevole omissione dell'Ente titolare e manutentore della strada.
8 20. Ciò chiarito, non meritano valorizzazione nemmeno le doglianze rivolte dalla alle operazioni e risultanze peritali. Parte_1
21. In primo luogo, le contestazioni relative all'estraneità (alla persona del periziato) delle fotografie (allegate alla prima consulenza) sono superate dall'intervenuta riedizione del procedimento peritale: la seconda consulente – con accuratezza di argomenti e logicità di conclusioni – è autonomamente pervenuta – previa rinnovazione di anamnesi, esame obiettivo, e discussione medico-legale – a confermare l'eziologia del sinistro, e la consistenza delle lesioni riportate da CP_1
22. In secondo luogo, la tesi delle appellanti – secondo la quale la caduta in avanti avrebbe dovuto accompagnarsi a lesioni ulteriori, rispetto alla riportata lussazione della spalla destra – oltre a non avere trovato conferma nelle considerazioni svolte da ambo i consulenti (risultati concordi sul punto), risulta congetturale, non essendo l'interessamento di distretti anatomici ulteriori
(rispetto a quello concretamente inciso dal sinistro) una conseguenza immancabile d'ogni eventuale caduta in avanti da un veicolo a due ruote.
23. In terzo e ultimo luogo, la quantificazione del danno – con particolare riferimento alle percentuali e alla durata delle indicate invalidità temporanee parziali – appare altrettanto congrua e chiara, mentre la deduzione delle appellanti – circa la doverosa decurtazione delle spettanze risarcitorie, a motivo dell'affermata sussistenza di pregresse patologie a carico della medesima articolazione di – non è valorizzabile, risultando CP_1 imperscrutabile l'interazione – ventilata dalle esponenti solo genericamente – tra la menomazione discendente dal sinistro e l'alterazione funzionale asseritamente preesistente a carico del danneggiato: quest'ultima, infatti, sembrerebbe discendere – nella prospettazione delle appellanti stesse – da fattori anagrafici (fra cui l'età del ciclista), mentre il danno fisico susseguente alla caduta (ossia la lussazione) è un evento tipicamente traumatico, scaturente da una causa istantanea e dirompente, quale un urto violento.
24. Per ciascuno dei profili illustrati nei paragrafi superiori, in ultima analisi,
l'appello non è accoglibile in alcun suo profilo.
25. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m. 147/2022, seguono la soccombenza e sono conseguentemente poste a carico delle appellanti in solido fra loro, risultano commisurate
9 all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente, considerando la vertenza di complessità bassa, e con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'appellato:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
26. Alla luce dell'esito dell'appello, infine, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini del compimento – da parte della Cancelleria – delle pertinenti valutazioni in merito all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto dalla , in persona del Parte_1
rappresentante legale pro tempore, nei confronti di , nonché di CP_1 [...]
in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra CP_2
istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- conseguentemente condanna la , in Parte_1
persona del rappresentante legale pro tempore, in solido con in CP_2
persona del rappresentante legale pro tempore, alla rifusione delle spese del grado sostenute da , e quantificate in 2.906,00 euro: il tutto, oltre a CP_1
spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, e con distrazione in favore del procuratore dell'appellato, dichiaratosi antistatario.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
10 Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
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