TRIB
Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/07/2024, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Francesca Tritto, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito dello scambio di note del 16/07/2024 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 6578 2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DI PALMA TIZIANA presso il Parte_1 cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente
E
rappresentante pro - tempore rappresentato e difeso Controparte_1 dagli avv.ti TORRENTE ANTONIO con il quale elettivamente domicilia come in atti Resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti di causa
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente, adiva questo Tribunale per il riconoscimento del diritto di cui al ricorso. Fissata la comparizione delle parti il resistente si costituiva svolgendo le argomentazioni di cui alla memoria difensiva.
Indi si rassegnavano le conclusioni (così come in atti) venendo chiesta la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. In via preliminare questo Giudicante deve dichiarare cessata la materia del contendere conformemente a quanto dichiarato nell'udienza di discussione, avendo le parti definito la lite mediante un accordo conciliativo. In merito va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta cessazione del contendere risulti acquisito in causa. Laddove, però, persiste tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n 46/90). Quanto allora alla fattispecie per cui è causa in base ai criteri di cui sopra, tenuto conto che le parti sono concordi le spese si compensano.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1
23/10/2023 nei confronti di in persona del l.r. p.t. ogni diversa CP_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese.
Torre Annunziata 16/07/2024 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa FrancescaTritto