CA
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/09/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 436/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 436 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Parte_1 C.F._1
Moscatelli (c.f. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Borgo Antini n. 1 a Parma, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. e per essa , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.
Avv.ti Carlotta Casamorata (c.f. ) e Marina Vandini (c.f. C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via A. C.F._4
Baccarini n. 19 a Ravenna, giusta procura in atti
APPELLATA
c.f. Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA - contumace
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 959/2022 del 4.8.2022, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 12.11.2024:
Appellante : Pt_1
pagina 1 di 21 “a) in totale riforma della Sentenza del Tribunale Civile di Parma, n.959 /2022, depositata in
Cancelleria in data 04/08/2022, non notificata, resa nel giudizio di merito R.G. 322/2022, accogliere l'opposizione svolta avverso il decreto ingiuntivo n. 1978/2017 del Tribunale di
Parma, pronunciato in data 13.11.2017 nel procedimento monitorio R.G. n. 5199/2017 oggetto di opposizione, nei confronti dell'odierno opponente , dichiarandolo Parte_1 nullo, irrito, improponibile, irricevibile o come meglio ritenuto ed in ogni miglior modo e per
l'effetto revocare comunque il detto decreto ingiuntivo
b) nel merito, in via principale, in totale riforma della Sentenza del Tribunale Civile di
Parma, n. 959/2022, depositata in Cancelleria in data 04/08/2022, non notificata, resa nel giudizio di merito R.G. 322/2022, dichiarare che nulla è dovuto a
[...] dal Sig. , ut supra, per le ragioni tutte esposte in Controparte_3 Parte_1 narrativa ed in ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione della fideiussione rilasciata in data 10.01.2010 dal Sig. medesimo nell'interesse della Parte_1 [...]
ora fallita, ed a favore del predetto di Credito NT CP_5 [...]
e ciò per aver quest'ultima inibito, per fatto e colpa Controparte_3 propri, la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore.
c) in via subordinata di merito,
1. in totale riforma della Sentenza del Tribunale Civile di Parma, n. 959/2022, depositata in Cancelleria in data 04/08/2022, non notificata, resa nel giudizio di merito
R.G. 322/2022, accertare e dichiarare l'invalidità, nullità ed inefficacia dei rapporti di conto corrente
n.36752369, n.36780358 e n.36922323 intestati a presso NT
, per mancanza di un valido contratto sottoscritto di apertura di conto CP_6 corrente, di affidamento, di apertura di linee di credito, di finanziamenti, riportanti le condizioni applicate ai predetti contratti, nonché per applicazione di interessi usurari che hanno superato il tasso soglia in corso di rapporto e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto in ragione degli stessi dal fideiussore Parte_1
2. dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultra-legali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione, in via dispositiva, degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c., o, in subordine, di quelli previsti dall'art. 117 comma 7 TUB e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo dal fideiussore Pt_1
[...]
3. accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta delle regole di CP_7 correttezza e buona fede nell'esecuzione del complesso rapporto di conto corrente intercorso con la società e conseguentemente dichiarare che NT nulla è dovuto a dal fideiussore CP_6 Parte_1
4. accertare e dichiarare l'invalidità, nullità ed inefficacia rapporti di conto corrente
n.36752369, n.36780358 e n.36922323 intestati a presso NT
, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., nonché per CP_6
l'applicazione arbitraria ed unilaterale da parte della banca di clausole di determinazione e di applicazione di competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi inerenti il rapporto in esame e che nulla è dovuto a
a tale titolo dal fideiussore CP_6 Parte_1
5. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418
pagina 2 di 21 c.c., della clausola o della prassi che preveda addebiti in c/c per le - non convenute - commissioni sul massimo scoperto trimestrale e/o sulla messa a disposizione fondi, comunque prive di causa negoziale, con obbligo della Banca di stornare tutti i relativi importi dai rapporti di c/c intestati a e comunque, per l'effetto, NT dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi inerenti il rapporto in esame e che nulla è dovuto a a tale titolo dal fideiussore CP_6 Pt_1
[...]
6. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346,
2697 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultra-legali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché per mancanza di giustificazione causale, e comunque ed inoltre per l'illegittima corresponsione di spese non pattuite per iscritto, e per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi inerenti il rapporto in esame e che nulla è dovuto a
a tale titolo dal fideiussore CP_6 Parte_1
7. accertare e dichiarare per effetto della declaratoria di nullità dei contratti di conto corrente impugnati, previa rettifica del dare - avere, l'esatto dare – avere tra le parti originarie del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto, spese e commissioni non pattuite e per l'effetto delle suddette violazioni, dichiarare che nulla è dovuto a dal fideiussore CP_6 Pt_1
[...]
8. condannare comunque la banca convenuta al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c.;
9. condannare in ogni caso la convenuta e la terza intervenuta al pagamento CP_7 delle spese e competenze di entrambi i giudizi;
c) In via istruttoria:
Si insiste fin d'ora, affinché, ove la Corte ritenesse necessaria l'eventuale integrazione delle Per risultanze della relazione tecnica del Dott. , venga disposta già richiesta Consulenza
Tecnica d'Ufficio di natura contabile, al fine di: a) accertata la durata dell'intero contratto in essere tra le parti a far data da epoca certamente anteriore al 31/01/2010, b) calcolare
l'ammontare complessivo delle competenze addebitate nei vari periodi a titolo di interessi su piazza, interessi anatocistici, Commissioni Massimo PE;
c) calcolare il Tasso di
Interesse Effettivo Globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso-soglia di cui alla Legge 108/1996; e) calcolare il tasso di interesse debitore- creditore in regime di tasso legale, senza capitalizzazione, computando le operazioni di accredito effettivo delle valute dal giorno in cui la banca ha acquistato o perduto la disponibilità dei correlativi importi;
con riserva di nomina del proprio Consulente tecnico di parte;
- in ogni caso, sempre in riforma della Sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale oltre
IVA di legge, CPA 4% e 15% rimborso forfettario spese generali come per legge.”
Appellata Controparte_1
“- dichiarare inammissibili o comunque infondati i motivi di appello proposti dal Sig. Pt_1
pagina 3 di 21 (C.F. ) e, per l'effetto, rigettarli integralmente, con Pt_1 C.F._1 conseguente conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1978/2017 del 13/11/2017 del
Tribunale di Parma;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario, Voglia, in ogni caso condannare il Sig. (C.F. Parte_1
) a pagare, in favore di attuale titolare C.F._1 Controparte_1 del credito, per i titoli di cui nella narrativa del ricorso, la somma maggiore o minore che sarà accertata come dovuta all'esito del procedimento, oltre i successivi interessi di mora al tasso contrattualmente previsto fino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria dei compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La da qui banca) otteneva Controparte_3
dal Tribunale di Parma il decreto ingiuntivo n. 1978/2017 del 13.11.2017 per l'importo di €
91.965,33 nei confronti del sig. (da qui fideiussore) nella sua qualità di Parte_1
garante della società (da qui debitrice principale o NT
correntista), quale somma dovuta in forza della fideiussione omnibus del 18.1.2010 posta a garanzia dei contratti di conto corrente n. 36752369, n. 36780358 ed effetti insoluti n.
36922323, intrattenuti dalla predetta società.
2. Avverso il provvedimento monitorio, il sig. roponeva opposizione con Parte_1
atto di citazione del 14.1.2018, esponendo:
- il decreto ingiuntivo era nullo per carenza assoluta della prova scritta di cui al correlato disposto degli artt. 633 c.p.c. e 50 TUB in quanto la relativa certificazione era priva di sottoscrizione e comunque inattendibile;
- non vi era la prova dell'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale in essere tra la banca e la debitrice principale (fallita l'8.9.2016) e quindi dell'inadempimento di quest'ultima;
- sebbene a conoscenza dell'intervenuto fallimento, la banca non aveva provveduto ad insinuarsi nel passivo della e quindi aveva impedito l'esercizio NT
del diritto di regresso spettante al fideiussore ex art. 1955 c.c., con conseguente estinzione della fideiussione;
- l'opponente era stato illegittimamente segnalato alla Centrale Rischi con conseguenti danni risarcibili.
L'opponente chiedeva la revoca del provvedimento monitorio opposto previo accertamento dell'intervenuta estinzione della fideiussione ex art. 1955 c.c..
3. Si costituiva in giudizio la CP_3 Controparte_3
esponendo:
pagina 4 di 21 - il credito era provato dagli estratti conto allegati;
- la fideiussione prestata era configurabile come contratto “autonomo di garanzia”, essendo prevista la clausola di pagamento “a prima richiesta” e quindi senza previo accertamento dell'inadempimento della debitrice principale;
- la pretesa liberazione del fideiussore ex art. 1955 c.c. era infondata in quanto la mancata surroga del fideiussore deve essere causalmente collegata ad un fatto colposo o comunque illecito del creditore;
- l'omessa insinuazione al passivo fallimentare della debitrice principale non integra un fatto colposo imputabile alla banca;
- la richiesta risarcitoria da segnalazione alla Centrale Rischi era generica ed infondata.
L'opposta concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione con conferma del provvedimento monitorio.
4. Il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e disponeva la mediazione (che dava esito negativo).
5. Nel corso del giudizio, interveniva ex art. 111 c.p.c. la società Controparte_1
(e per essa la quale cessionaria pro soluto ex art. 58 D.
[...] Controparte_2
Lgs. n. 385/1993 dal 31.05.2020 dei crediti detenuti da Credit LE IT S.p.a. (ex CP_3
, aderendo alle tesi difensive della banca. Controparte_3
6. All'esito della trattazione, il Tribunale di Parma, con sentenza n. 959/2022, rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.
7. Avverso la predetta decisione ha proposto appello il sig. Parte_1
8. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello. La sebbene intimata, non si Controparte_3
costituiva in giudizio e pertanto all'udienza del 10.10.2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
9. All'udienza del 12.11.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso sulla base del solo “saldaconto” ex art. 50 TUB;
secondo l'appellante, ai fini pagina 5 di 21 della emissione del provvedimento monitorio, sarebbe stato necessario il deposito della certificazione (nella fattispecie peraltro non firmata dal funzionario) e della serie completa degli estratti conto. La successiva produzione nel giudizio di opposizione, da parte della banca, di detta documentazione non avrebbe efficacia sanante e quindi il Tribunale si sarebbe dovuto pronunciare sulla nullità del decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta del credito.
11. La censura è infondata.
12. È principio costante nella giurisprudenza di legittimità e di questa Corte di merito, che l'esibizione dell'estratto conto certificato ex art. 50 D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) - consistente nella dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto (v. Cass. n. 1892/2023, n. 21092/2016; n. 14640/2018).
Con specifico riferimento ad eventuali vizi di invalidità del provvedimento monitorio, occorre ricordare che “l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.: pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (v. Cass. n. 40110/2021).
13. Pertanto, poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale sommario procedimento monitorio si svolge nel contraddittorio tra le parti, il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice dell'opposizione non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto (Cass. n. 1184/2007; n. 13001/2006), posto che in tale sede deve aversi riguardo alla pretesa azionata dall'ingiungente, indipendentemente dai vizi che possano eventualmente avere inficiato il decreto ingiuntivo a suo tempo emesso.
14. Nella fattispecie non si ravvisa quindi alcun vizio della sentenza, atteso che il Tribunale -
pagina 6 di 21 conformandosi alla citata giurisprudenza - si è pronunciato sulla domanda creditoria laddove
(v. pag. 4) ha ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il Giudice non deve stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni dettate dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio ma deve accertare il fondamento della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto-conto certificato ex art. 50 TUB, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, nel giudizio a cognizione piena spetta alla banca produrre la documentazione su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (v. Cass. n.
14640 /2018; n. 15148/2018; n. 34812/2021, n. 1892/2023).
15. Nella fattispecie tale onere è stato assolto dalla banca che, costituendosi in giudizio, ha prodotto la serie degli estratti conto, dando quindi prova del credito ingiunto, nonché della stessa certificazione ex art. 50 TUB munita di sottoscrizione del dirigente che, comunque, costituisce un elemento indiziario della fondatezza del credito da valutarsi nel giudizio di merito (v. Cass. n. 6705/2009). E difatti la completezza o meno della documentazione probatoria esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria: “la "plena cognitio" caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa” (Cass. n. 14473/2019 - Rv. 654222 – 01; cfr. Cass. n. 6879/1994).
16. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta la motivazione del Tribunale in punto di prova della intervenuta risoluzione del rapporto fra la banca e la correntista, con conseguente illegittima escussione della garanzia prestata dall'appellante. Quest'ultimo, difatti, lamenta il fatto che la banca opposta si è limitata ad asserire che la fideiussione de qua sarebbe qualificabile come “contratto autonomo di garanzia” e quindi svincolato dalle sorti del rapporto garantito, essendo prevista la clausola di pagamento “a prima richiesta”.
Sebbene il Tribunale abbia correttamente chiarito – conformemente alla più recente pagina 7 di 21 giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 31105/2024) – che detta clausola non è sufficiente a qualificare il contratto come garanzia autonoma in assenza dell'espresso riferimento alla preclusione per il fideiussore di opporre le eccezioni spettanti al debitore principale, il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sulla assenza di prova dell'inadempimento e dell'intervenuta risoluzione del rapporto. Pertanto, mancando la volontà delle parti di escludere l'applicabilità dell'art. 1957 c.c., la banca non avrebbe tempestivamente agito contro il debitore principale prima di escutere il fideiussore, con conseguente sua liberazione.
17. Il motivo è infondato.
18. La Corte ritiene opportuno innanzitutto di dover qualificare giuridicamente il contratto, essendo dirimente l'accertamento se il rapporto controverso sia inquadrabile o meno nello schema negoziale del “contratto autonomo di garanzia” che - secondo la giurisprudenza di legittimità - consente la sua sottrazione all'applicabilità dell'art. 1957 c.c. e quindi alla necessità di una domanda in sede giudiziaria al fine di impedire l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria.
19. Va ricordato che l'elemento caratterizzante del "contratto autonomo di garanzia" consiste nell'obbligo del garante di pagare immediatamente, senza alcuna facoltà di opporre le eccezioni relative ai rapporti fra debitore e creditore, che invece caratterizzano la garanzia fideiussoria pura. La sola espressione “a semplice richiesta scritta” non ha però rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia", potendo tale clausola riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà (cfr. Cass. n. 16636/2022) (1). L'inserimento della predetta clausola costituisce senz'altro un valido indice presuntivo, ma non esclusivo, del contratto autonomo di garanzia
(v. Cass. n. 32786/2022; n. 34678/2024). In sintesi, ai fini dell'inquadramento del rapporto
(1) “La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere
l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957
c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione” (v. Cass. n. 16825/2016 Rv. 640904 - 01).
pagina 8 di 21 come "contratto autonomo di garanzia", assume rilievo la volontà delle parti di rendere autonoma la garanzia, indipendentemente cioè dall'esistenza, validità ed efficacia del rapporto di base, e ciò avviene attraverso l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni relative al rapporto principale (v. Cass. SS.UU. n. 3947/2010): la semplice presenza della clausola “a prima richiesta” non abbinata a quella “senza eccezioni”, non basta a far configurare il contratto autonomo di garanzia (v. Cass. n. 5478/2024; n. 31105/2024).
20. Trasponendo i suddetti principi alla fattispecie, il contratto in questione contiene solo la clausola che prevede che il fideiussore è tenuto al pagamento "a semplice richiesta scritta", ma non contiene l'ulteriore previsione dell'inopponibilità di qualsiasi eccezione relativa al rapporto principale e quindi non può qualificarsi come “contratto autonomo di garanzia”, come correttamente evidenziato dal Tribunale, in quanto la clausola di cui all'art. 7 non contiene un'espressa indicazione circa l'impegno del fideiussore di pagare “senza eccezioni” e quindi non consente di desumere la volontà comune delle parti di derogare all'art. 1957 c.c. posto che la deroga alla norma codicistica non può ritenersi implicita, laddove sia inserita all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di tal genere (v. Cass. n. 31105/2024).
21. Proprio tale ultima decisione richiamata (n. 31105/2024), esclude che possa qualificarsi come contratto autonomo di garanzia quello in cui la clausola del pagamento preveda anche la dizione “anche in caso di opposizione del debitore” (come invece sostenuto dall'appellata); tale dizione non costituisce chiara manifestazione della volontà di elidere il connotato di accessorietà che caratterizza il negozio fideiussorio e, dunque, non rende autonomo l'impegno del garante, obbligandolo a pagare immediatamente senza poter sollevare nemmeno in un secondo momento eccezioni. L'art. 9 del negozio fideiussorio de quo si limita a prevedere che
“nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”, ma non gli preclude la possibilità di opporre al creditore le altre eccezioni spettanti al debitore principale:
l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, co. 2 c.c., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (v. Cass. n. 15108/2013).
22. Orbene poiché l'art. 1957 c.c. instaura un collegamento ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale (e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio), qualora il contratto non si configuri come garanzia autonoma ma come fideiussione pura - come nella fattispecie - , la pagina 9 di 21 norma codicistica è operativa anche qualora le parti abbiano inteso derogare parzialmente alla stessa (la norma non è inderogabile), prevedendo solo un termine diverso di decadenza per il creditore.
23. Accertata l'operatività dell'art. 1957 c.c., la difesa appellante non coglie però nel segno laddove sostiene che nella fattispecie la banca sarebbe decaduta per non aver tempestivamente agito contro il debitore principale nel termine semestrale prima di escutere la fideiussione, ritenendo non sufficiente l'intimazione stragiudiziale del 6.12.2016 indirizzata al fideiussore.
24. La Corte osserva, in primis, che secondo l'orientamento più recente, "in una pattuizione
contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede
l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art.
1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma" (Cass. n. 660/2025). Ed invero, la “semplice richiesta scritta” della banca può reputarsi sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria, senza incidere sulla facoltà per il fideiussore di sollevare eccezioni (v. Cass. n. 31509/2021; n.
5598/2020) (2). Dunque, è sufficiente anche una mera richiesta stragiudiziale al fine di evitare la liberazione del fideiussore.
25. In secondo luogo, sotto il profilo soggettivo, il destinatario della richiesta ex art. 1957 c.c. non deve essere necessariamente il debitore principale prima dell'escussione della fideiussione;
ogniqualvolta le parti concordino il pagamento “a prima richiesta scritta”,
l'osservanza dell'onere codicistico è soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così
Cass. n. 7345/1995, n. 7345 in motivazione, richiamata da Cass. n. 13078/2008; cfr. Corte
d'Appello di Venezia n. 1159/2023), che può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei condebitori solidali, e dunque, o contro il solo debitore principale o contro il solo fideiussore o contro entrambi, con effetti ugualmente idonei ad
(2) “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c.
- esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass. n. 22346/2017 - Rv. 645736 - 01).
pagina 10 di 21 impedire l'estinzione della fideiussione (Cass., SS. UU. n. 5572/1979, cui si è uniformata la giurisprudenza successiva). Con la conseguenza che, se la fideiussione è solidale (come nel caso di specie), il creditore non è tenuto ad agire prima della scadenza del suddetto termine nei confronti del debitore principale, potendo rivolgersi a sua scelta contro l'uno o l'altro dei condebitori e l'istanza proposta nel termine di legge, anche esclusivamente nei confronti del fideiussore, ha l'effetto di impedire la decadenza (v. Cass n. 19300/2005; n. 7345/1995; Cass
n. 8444/1990). D'altra parte, la richiesta di pagamento stragiudiziale rivolta al fideiussore è sufficiente ad avvertirlo che il debito garantito non è stato adempiuto e lo pone in condizione di pagare e agire in regresso nei confronti del debitore principale e, anche prima di aver pagato, di esercitare l'azione di rilievo (art. 1953 c.c.) nei confronti del debitore principale.
26. Quanto alla decorrenza del termine va infine precisato che la scadenza dell'obbligazione, nel caso di fallimento del debitore principale, coincide con la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 55 L.F.: “il fallimento del debitore principale determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55, comma 2, l. fall., sicché dalla data della dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., per fare salvi
i suoi diritti nei confronti del fideiussore” (Cass. n. 24296/2017 - Rv. 645838 - 01).
27. Nel caso in esame, è pacifico che la correntista è stata dichiarata fallita con sentenza n.
85/2016 del Tribunale di Parma, depositata l'8.9.2016 (doc. 3 fasc. app.nte). La banca ha comunicato al fideiussore la revoca dei fidi e la chiusura dei conti correnti con raccomandata
A/R del 6.12.2016 (la cui ricezione non è stata contestata) (doc. 4 fasc. app.nte), intimando contestualmente l'immediato pagamento della somma di € 91.060,00 oltre interessi maturati e riserva, in difetto di adempimento, di assumere le azioni ritenute necessarie per la tutela del credito. Pertanto, la banca non è decaduta dal diritto di agire nei confronti del fideiussore in quanto ha avanzato la richiesta di pagamento nei suoi confronti entro il termine di legge
(8.3.2017) dalla scadenza dell'obbligazione principale.
28. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta la erroneità della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione del
18.1.2010 con riferimento allo schema negoziale predisposto dall'ABI del 2003 (dichiarato nullo per contrarietà con la c.d. Legge Antitrust ed a seguito all'emanazione del provvedimento n. 55 del 2.5.2005 di Banca d'IT) (3), in quanto detto schema non era stato prodotto dall'opponente. Secondo l'appellante, il predetto schema sarebbe invece
(3) Si tratta delle clausole n. 2, 6 e 8 di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., per contrasto con l'art. 2 co 2 lett. a) della L. n. 287/1990.
pagina 11 di 21 autonomamente conoscibile dal giudice in applicazione del principio iura novit curia, trattandosi di “fatto notorio” e di documento facilmente reperibile.
29. Il motivo è infondato.
30. La Corte di Cassazione ha costantemente stabilito che il provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'IT, esula dalla disciplina del fatto notorio, non essendo un atto normativo, bensì un provvedimento regolatorio per il quale non vale il principio iura novit curia. Difatti, recentemente la Suprema Corte ha ribadito il principio per cui “in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali è precluso il rilievo officioso della nullità in appello se la parte interessata non ha tempestivamente prodotto il provvedimento della Banca d'IT ed il modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità
(v. da ultimo Cass. 24380/2024 conforme a Cass. n. 20713/2023)” (Cass. n. 2432/2025; v. anche n. 1170/2025).
31. Nella fattispecie detto onere non è stato assolto dall'appellante e pertanto la sentenza impugnata è conforme al suddetto principio.
32. Ad ogni buon conto, l'appellante non potrebbe comunque ottenere una pronuncia di nullità della fideiussione. Come noto, la questione in oggetto trae origine dal citato provvedimento n. 55/2005 della Banca d'IT in funzione di Autorità Garante della
Concorrenza tra istituti creditizi (ex art. 14 e 20 L. n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento dei poteri dal 12.1.2016 all'AGCM ex L. n. 262/2005), avente ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale delle fideiussioni omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della c.d. Legge Antitrust con riferimento alle clausole n. 2, 6 e 8.
33. Va tuttavia ricordato che la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che la rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e quindi la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr. Cass. n. 20713/2023 e nn.
pagina 12 di 21 2607, 5038, 5478, 19401/2024).
34. Recentemente la Suprema Corte (v. anche Cass. n. 30383/2024) ha chiarito quali sono i presupposti per la rilevazione officiosa della nullità in questione precisando che questa
“richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione,
e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'IT; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'IT è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria ITna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito
l'accertamento della Banca d'IT, evidente essendo che detto accertamento, operato nel
2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'IT nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa
Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n.
8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (Cass. n.
1170/2025; v. n. 6685/2025).
35. Nella fattispecie, la fideiussione de qua è stata sottoscritta nel 2010 e quindi oltre l'arco temporale compreso fra il 2002 e 2005 oggetto del provvedimento della Banca d'IT e pertanto era onere dell'appellante allegare e provare l'intesa restrittiva alla concorrenza con pagina 13 di 21 riferimento alla predetta fideiussione, non potendosi avvalere della prova privilegiata costituita dal provvedimento n. 55/2005.
36. L'appellante si è limitato invece ad indicare la mera sovrapponibilità della fideiussione allo schema ABI, mentre nessuna allegazione e prova è stata fornita in ordine ad una eventuale applicazione uniforme (nel 2010) delle clausole in questione da parte degli istituti di credito (tale da privare la clientela la libertà di scelta tra prodotti alternativi) ed alla ricaduta pratica della declaratoria di nullità sul contratto. Trattasi di questioni che, poiché integranti circostanze estintive/impeditive del diritto di credito della controparte, non possono essere rilevate di ufficio, ma devono essere puntualmente allegate e provate dalla parte che le invoca.
37. Dall'illiceità della deliberazione-schema di ABI, non può comunque derivare la pretesa nullità totale del contratto, tenuto conto che nessuna delle clausole di cui allo schema contrattuale (ancorché lesivo della libertà di concorrenza) è di per sé contraria a norma imperativa, né lo è il contratto fideiussorio nel suo complesso;
può derivare esclusivamente la nullità delle singole clausole e la Cassazione ha ricordato che "la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con il suo perseguiti". La regola dell'art. 1419 co. 1 c.c. esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, essendo viceversa eccezionale l'estensione all'intero contratto della nullità che colpisce la clausola. Ne consegue che il soggetto che ha interesse a far dichiarare la nullità totale del contratto, è gravato dall'onere di provare l'interdipendenza della clausola nulla con il resto del contratto.
38. L'appellante non ha però specificato in che misura gli effetti della nullità delle suddette singole clausole assumerebbero rilievo sulla concreta operazione negoziale, prospettando solo argomentazioni generiche, né ha allegato il danno che ne sarebbe derivato. Ne consegue altresì che, non solo la nullità investirebbe le singole clausole (nullità parziale), ma l'eccezione di nullità non sarebbe idonea a determinare la liberazione della garante, dal momento che il rimedio della nullità totale del contratto di fideiussione non appare applicabile quale effetto derivato dalla nullità dell'intesa anticoncorrenziale, come precisato dalla stessa
Suprema Corte per la quale "l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata" (Cass. n. 41994/2021).
39. Tale onere nel caso di specie non è stato assolto dall'appellante: non vi è alcuna prova che, anche nell'ipotesi di nullità parziale, l'appellante non avrebbe stipulato la garanzia de qua con le clausole potenzialmente lesive del suo interesse.
pagina 14 di 21 40. D'altra parte, le conclusioni non muterebbero neppure qualora si dovesse ritenere che l'applicazione dell'art. 1957 c.c. derivi dalla nullità parziale della clausola;
come recentemente precisato dalla Cassazione, “ove l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ. non deriva da una scelta pattizia, ma dalla pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria contenuta nel negozio di garanzia (perché ritenuto conforme allo schema ABI giudicato come anticoncorrenziale dall'autorità garante), secondo la tradizionale esegesi di tale norma, l'impedimento della decadenza si determina anche solo con un'attività extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008), poiché se il rinvio si intendesse anche alla previsione di un'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante
l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 22346 del 26/9/2017)” (così in motivazione Cass. n.
5179/2025).
41. Con il quarto motivo, l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione ex art. 1955 c.c. sollevata dall'opponente per non aver la banca depositato istanza di ammissione al passivo della società debitrice principale. Secondo l'appellante, la banca, pur essendo a conoscenza della sentenza dichiarativa di fallimento n. 85/2016 del 8.9.2016, non essendosi insinuata al passivo del fallimento, avrebbe precluso al fideiussore l'esercizio dell'azione di regresso, in violazione dei principi di correttezza e buona fede;
difatti, il sig. si è visto respingere Pt_1
dal Giudice Delegato la domanda di ammissione al passivo in quanto giunta oltre il termine dell'art. 101 L.F. data l'assenza dell'insinuazione della banca e l'assenza di prova di pagamento del debito (e quindi di possibilità di azione in regresso per il fideiussore). Pertanto, la sentenza sarebbe censurabile laddove è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 1955 c.c..
42. Il motivo è infondato.
43. Il presupposto dell'applicazione dell'art. 1955 c.c. è il dovere del creditore di mantenere integre le ragioni del fideiussore verso il debitore principale, ma non ogni comportamento del creditore può ritenersi qualificato per l'applicazione della predetta norma. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che "il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art.
1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto
e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un
pagina 15 di 21 pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore" (Cass.
n. 4175/2020; idem n. 28838/2008; cfr. n. 21844/2011, n. 21833/2017, n. 17925/2019; n.
6685/2025). In sintesi, perché si verifichi la liberazione del fideiussore per fatto del creditore prevista dall'art. 1955 c.c., occorre che il creditore abbia col suo comportamento, causato al garante un pregiudizio giuridico e non soltanto economico-materiale, vale a dire la perdita del diritto e non la maggiore difficoltà di attuarlo per la diminuita consistenza del patrimonio del debitore, occorrendo, a tal fine che il creditore abbia omesso l'esplicazione di un'attività che la legge o il contratto gli impongano al preciso scopo di rendere giuridicamente possibile la surrogazione.
44. Occorre peraltro considerare che l'escussione diretta del fideiussore rappresenta il naturale effetto del negozio di garanzia, poiché esso ha la precipua funzione di istituire in favore del creditore un diritto di rivalersi sul garante piuttosto che sul debitore inadempiente;
il garante, una volta escusso, può sempre surrogarsi nei diritti del creditore verso il debitore proprio perché il diritto di surroga del fideiussore non viene pregiudicato dalla sola scelta del creditore di escutere il garante, anziché il debitore.
45. La circostanza quindi che il debitore sia medio tempore fallito e che quindi si sia concretizzato il rischio per il garante di non poter partecipare alla distribuzione dell'attivo, può costituire un pregiudizio, ma esclusivamente di natura economica e come tale non rilevante ai fini dell'operatività della causa di estinzione della garanzia ex art. 1955 c.c. Ciò è in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha precisato che "la scelta del creditore di non chiedere la (o rinunciare alla) ammissione al passivo del fallimento del debitore principale, da un lato, costituisce opzione del tutto legittima che difficilmente appare ascrivibile a violazione di doveri gravanti sul creditore, dall'altro, non può comunque considerarsi idonea a comportare di per sé un pregiudizio giuridico nel senso predetto, non potendo considerarsi essa causa addirittura della perdita del diritto di surrogazione o di regresso, atteso che l'azione nei confronti del debitore principale può sempre essere esperita mediante un'insinuazione tardiva (ove la procedura sia ancora aperta) ovvero verso il debitore in bonis" (Cass. n. 30862/2018).
46. I suddetti principi vanno correlati, nella fattispecie, con la legge fallimentare.
Recentemente la Cassazione ha ribadito che il fideiussore del debitore fallito che non ha effettuato il pagamento per la soddisfazione del creditore garantito non è titolare di alcun pagina 16 di 21 diritto di regresso e, pertanto, non è legittimato all'insinuazione con riserva nello stato passivo, ai sensi dell'art. 55 co. 3 L.F., dovendosi ritenere il predetto pagamento quale fatto costitutivo del credito di regresso:
47. La Corte ha difatti chiarito superando il precedente orientamento (4) che il credito di regresso del fideiussore sorge solo con l'integrale pagamento del debito principale ed il fideiussore non può chiedere l'ammissione al passivo del debitore fallito con riserva prima di aver effettuato tale pagamento, poiché il suo credito non è ancora giuridicamente esistente:
“in tema di concorso di creditori, ex art. 61, comma 2, l. fall., il fideiussore non ha un credito di regresso prima del pagamento e dunque non può essere ammesso con riserva per un credito condizionale”; - il fideiussore, “considerata la natura concorsuale del credito di regresso”, può “essere ammesso al passivo” “solo se e nella misura in cui sia già avvenuto il pagamento” in favore del creditore, “che configura il fatto costitutivo del diritto al regresso…” (Cass. n. 5964/2025).
48. Facendo applicazione dei suddetti principi, la Corte non può esimersi dall'osservare come l'appellante non ha provato che la condotta della banca integri un comportamento colposo o illecito e abbia effettivamente arrecato un pregiudizio nel senso sopra delineato. Il richiamo alle disposizioni sulla correttezza e buona fede appare inconferente, dal momento che è insufficiente la deduzione del principio per inferirne automaticamente la sua disapplicazione da parte della banca, salva la prova contraria, il cui onere si assume essere a carico di colui che quell'obbligo aveva il dovere di rispettare. Come detto, la liberazione del debitore ex art. 1955 c.c. richiede la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico consistente nella perdita del diritto (di surrogazione o di regresso) (v. Cass. n. 6685/2025 cit.).
49. Il pregiudizio lamentato dall'appellante non può trovare riscontro nella circostanza che il
Giudice delegato del fallimento ha correttamente negato l'ammissione al passivo del credito dell'appellante, alla luce della menzionata giurisprudenza che richiede l'avvenuto pagamento del credito di regresso (art. 61 co. 2 L.F.).
50. Con il quinto motivo di gravame, l'appellante si duole della sentenza nella parte in cui il
Giudice di primo grado ha rigettato la domanda in punto di superamento del Tasso Soglia
Usura (TSU), di Commissioni Massimo PE (CMS) e spese in difetto di specifica allegazione. In particolare, a seguito del deposito degli estratti conto da parte della banca,
(4) Il precedente orientamento riteneva il fideiussore che non ha ancora adempiuto l'obbligazione garantita prima del fallimento del debitore principale, doveva considerarsi per quel che riguarda l'esercizio dell'azione di regresso nei confronti di quest'ultimo, un creditore condizionale e quindi poteva essere ammesso con riserva al passivo ex artt. 61, co. 2 e 55, co. 3 L.F.
pagina 17 di 21 l'appellante ritiene di aver assolto al proprio onere eccependo nella prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. del 29.11.2018, l'applicazione di tassi ultralegali, rinviando nel dettaglio alla Per perizia di parte del dott. del 11.9.2018 (ma allegata alla seconda memoria istruttoria del
29.12.2018). Pertanto, sarebbe errata la decisione del Tribunale di ritenere tardive le contestazioni de relato alla perizia di parte, nonché la mancata ammissione della CTU econometrica la cui richiesta viene reiterata in questo grado di giudizio.
51. Il motivo è infondato e la richiesta di CTU va disattesa.
52. A seguito del deposito degli estratti conto da parte della banca con l'atto di costituzione in giudizio, l'appellante aveva l'onere di contestare nella prima difesa utile (quindi entro la prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c.) l'usurarietà dei tassi, le CMS e le altre spese ritenute illegittimamente addebitate dalla banca.
53. La Corte rileva come il Tribunale abbia correttamente ritenuto infondata la domanda per la genericità delle allegazioni e contestazioni formulate dall'opponente, rispetto a quanto allegato e documentato dalla banca. L'onere di allegazione e di prova nel contenzioso bancario soggiace alla disciplina generale di cui all'art. 2697 c.c.. Nel caso in cui vi sia da un lato la domanda di accertamento del saldo del correntista contrapposto a quello indicato dalla banca e dall'altro quella della banca diretta al pagamento del saldo del rapporto di conto corrente (domanda da essa originariamente azionata in via monitoria), in tale ipotesi entrambe le parti sono onerate dell'allegazione ed della prova delle contrapposte pretese, che si traduce nella necessità che ciascuno dei due contendenti indichi dettagliatamente e fornisca prova delle operazioni da cui si origina il saldo.
54. Pertanto, nel caso in cui la banca si avvalga nella fase monitoria dell'estratto certificato ex art. 50 TUB, che non contiene il completo resoconto delle varie partite di dare/avere, il debitore/correntista è esonerato dalla analitica contestazione del credito e delle relative poste
(v. Cass. n. 29577/2020); tale onere di contestazione analitica, tuttavia, sorge per il debitore/correntista qualora - nel corso del successivo giudizio di opposizione - la banca abbia prodotto i contratti e gli estratti conto scalari come prova del proprio credito, poiché in tal caso è possibile verificare le poste e gli addebiti che si ritengono illegittimi.
55. Ne deriva che se nell'atto di opposizione la genericità delle contestazioni non può produrre alcuna preclusione per la parte opponente perché condizionato dalla sintetica produzione documentale nel monitorio, va rilevato che successivamente, il debitore/correntista opponente deve formulare specifiche contestazioni delle poste ritenute illegittimamente addebitate e documentate dalla creditrice.
pagina 18 di 21 56. In breve, in tal caso, il debitore/correntista ha un onere di allegazione e specificazione sia sotto il profilo dell'an sia del quantum debeatur dovendo precisare le operazioni, le clausole contrattuali e gli addebiti che ritiene illegittimi, il tasso concordato e quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato ed i criteri di determinazione, nonché gli esatti periodi di superamento del TSU ed i vari tassi soglia, la natura solutoria dei versamenti (poiché eseguiti su conto scoperto) ovvero la natura ripristinatoria (poiché eseguiti su conto semplicemente passivo), il calcolo delle diverse rimesse, così da consentire di individuare la correttezza della somma o della posta che si ritiene illegittima.
57. Detto onere di allegazione non è stato assolto con la prima difesa utile da parte dell'appellante, coincidente con la prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. del 28.11.2018
L'appellante in tale atto si è limitato a contestazioni generiche circa l'applicazione di presunti tassi usurari, senza alcuna specifica indicazione dei periodi in cui sarebbe stato superato il Per TSU (“…la predetta Relazione Tecnica redatta dal Dott. ha, altresì, evidenziato come nel periodo analizzato (01.03.2010-31.12.2016), la abbia applicato Tassi Effettivi CP_7
Globali (TEG) superiori ai tassi soglia di usura…” pag. 8), delle singole poste ritenute illegittime , CMS e spese non pattuite (“la ha, altresì, contabilizzato addebiti per CP_7
commissioni massimo scoperto (c.m.s.), disponibilità immediata fondi DIF e commissione di istruttoria veloce (CIV), in difetto di espressa convenzione (per quanto è stato possibile verificare dalla documentazione ex adverso prodotta), e comunque senza determinazione o determinabilità di un criterio di computo della commissione stessa” pag. 9). In breve,
l'appellante si è limitato a richiamare il contenuto della relazione tecnica di parte del dott.
Per
che peraltro non veniva allegata alla suddetta memoria (il deposito è avvenuto con la seconda memoria istruttoria).
58. Le carenze delle allegazioni non possono essere colmate attraverso il rinvio alla perizia di
Per parte del dott. peraltro non allegata alla prima memoria. Difatti, l'onere di allegazione non può ritenersi sufficientemente soddisfatto con il richiamo alla suddetta perizia in quanto questa non assolve al predetto onere di allegazione e prova: “… non ha alcun valore probatorio in quanto semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico e, pertanto, non giustifica affatto una C.T.U. su di essa” (Cass. n. 16552/2015).
59. Sotto tale profilo, anche a voler ammettere per ipotesi l'allegazione dei fatti per
Per relationem alla relazione tecnica del dott. , il suo deposito con la seconda memoria istruttoria è tardivo. L'asserzione (vale a dire la deduzione in giudizio) dei fatti sui quali si basano le pretese e le eccezioni delle parti, deve trovare esplicitazione nel primo atto pagina 19 di 21 difensivo (atto di citazione o comparsa di risposta) o al più tardi nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., deputata alla precisazione ed integrazione delle domande con la quale si ha la cristallizzazione del complesso dei fatti costitutivi delle domande e delle eccezioni che identificano l'oggetto del giudizio. L'istruzione probatoria si colloca naturalmente subito dopo la fissazione del thema decidendum e pertanto essa presuppone logicamente l'esaurimento dell'attività assertiva delle parti.
60. Il nesso logico e processuale tra attività assertiva, determinazione e cristallizzazione del thema decidendum e, dall'altro lato, attività probatoria delle parti, porta all'affermazione del fondamentale principio per il quale non è possibile allegare fatti in sede di memoria istruttoria
(tanto meno per relationem). La giurisprudenza di legittimità ha posto pienamente in luce la
“necessaria circolarità” fra gli oneri di allegazione, di contestazione e gli oneri della prova, facendone appunto derivare il summenzionato principio (v. Cass. SS.UU. n. 11353/2004).
Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto tardive le allegazioni riferite alla perizia di parte depositata con la seconda memoria istruttoria.
61. Per quanto concerne infine la richiesta di CTU contabile, la Corte non può che rigettarla atteso il carattere esplorativo della stessa per difetto di specifica allegazione in merito ai fatti posti a fondamento della richiesta stessa, come sopra rilevato. Con specifico riferimento alla determinazione del superamento del tasso soglia di usura, occorre aggiungere che le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che "nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (Cass. SS.UU. n. 19597/2020). In sintesi, l'ingresso della CTU nel processo richiede che comunque la parte che la invoca non si limiti ad allegazioni generiche ed il Giudice non può sopperire alla carenza assertiva mediante l'indagine peritale.
62. Nella fattispecie l'appellante non ha fornito allegazioni e prova di elementi che erano nella propria disponibilità in virtù dell'onere gravante su di esso. È sufficiente rilevare che in merito agli interessi ultralegali, l'appellante si è limitato ad indicarne un ampio periodo
(01.03.2010-31.12.2016), senza specificare il tasso applicato ed il TSU di riferimento, né quali e quanti addebiti sia stati illegittimamente applicati. In tal senso, il Tribunale ha quindi pagina 20 di 21 correttamente ritenuto “esplorativa” la richiesta, in quanto sarebbe risultato superfluo qualsiasi approfondimento delle questioni sul piano tecnico.
63. In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
64. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022. Nulla per le spese nei confronti della
[...]
rimasta contumace. Controparte_3
65. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Parma n. 959/2022 del 29.7.2022, pubblicata il 4.8.2022;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata, le spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 9.991,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese nei confronti di Controparte_3
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico di il versamento Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Bologna, 9 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 436 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Parte_1 C.F._1
Moscatelli (c.f. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Borgo Antini n. 1 a Parma, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. e per essa , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.
Avv.ti Carlotta Casamorata (c.f. ) e Marina Vandini (c.f. C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via A. C.F._4
Baccarini n. 19 a Ravenna, giusta procura in atti
APPELLATA
c.f. Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA - contumace
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 959/2022 del 4.8.2022, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 12.11.2024:
Appellante : Pt_1
pagina 1 di 21 “a) in totale riforma della Sentenza del Tribunale Civile di Parma, n.959 /2022, depositata in
Cancelleria in data 04/08/2022, non notificata, resa nel giudizio di merito R.G. 322/2022, accogliere l'opposizione svolta avverso il decreto ingiuntivo n. 1978/2017 del Tribunale di
Parma, pronunciato in data 13.11.2017 nel procedimento monitorio R.G. n. 5199/2017 oggetto di opposizione, nei confronti dell'odierno opponente , dichiarandolo Parte_1 nullo, irrito, improponibile, irricevibile o come meglio ritenuto ed in ogni miglior modo e per
l'effetto revocare comunque il detto decreto ingiuntivo
b) nel merito, in via principale, in totale riforma della Sentenza del Tribunale Civile di
Parma, n. 959/2022, depositata in Cancelleria in data 04/08/2022, non notificata, resa nel giudizio di merito R.G. 322/2022, dichiarare che nulla è dovuto a
[...] dal Sig. , ut supra, per le ragioni tutte esposte in Controparte_3 Parte_1 narrativa ed in ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione della fideiussione rilasciata in data 10.01.2010 dal Sig. medesimo nell'interesse della Parte_1 [...]
ora fallita, ed a favore del predetto di Credito NT CP_5 [...]
e ciò per aver quest'ultima inibito, per fatto e colpa Controparte_3 propri, la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore.
c) in via subordinata di merito,
1. in totale riforma della Sentenza del Tribunale Civile di Parma, n. 959/2022, depositata in Cancelleria in data 04/08/2022, non notificata, resa nel giudizio di merito
R.G. 322/2022, accertare e dichiarare l'invalidità, nullità ed inefficacia dei rapporti di conto corrente
n.36752369, n.36780358 e n.36922323 intestati a presso NT
, per mancanza di un valido contratto sottoscritto di apertura di conto CP_6 corrente, di affidamento, di apertura di linee di credito, di finanziamenti, riportanti le condizioni applicate ai predetti contratti, nonché per applicazione di interessi usurari che hanno superato il tasso soglia in corso di rapporto e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto in ragione degli stessi dal fideiussore Parte_1
2. dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultra-legali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione, in via dispositiva, degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c., o, in subordine, di quelli previsti dall'art. 117 comma 7 TUB e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo dal fideiussore Pt_1
[...]
3. accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta delle regole di CP_7 correttezza e buona fede nell'esecuzione del complesso rapporto di conto corrente intercorso con la società e conseguentemente dichiarare che NT nulla è dovuto a dal fideiussore CP_6 Parte_1
4. accertare e dichiarare l'invalidità, nullità ed inefficacia rapporti di conto corrente
n.36752369, n.36780358 e n.36922323 intestati a presso NT
, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., nonché per CP_6
l'applicazione arbitraria ed unilaterale da parte della banca di clausole di determinazione e di applicazione di competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi inerenti il rapporto in esame e che nulla è dovuto a
a tale titolo dal fideiussore CP_6 Parte_1
5. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418
pagina 2 di 21 c.c., della clausola o della prassi che preveda addebiti in c/c per le - non convenute - commissioni sul massimo scoperto trimestrale e/o sulla messa a disposizione fondi, comunque prive di causa negoziale, con obbligo della Banca di stornare tutti i relativi importi dai rapporti di c/c intestati a e comunque, per l'effetto, NT dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi inerenti il rapporto in esame e che nulla è dovuto a a tale titolo dal fideiussore CP_6 Pt_1
[...]
6. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346,
2697 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultra-legali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché per mancanza di giustificazione causale, e comunque ed inoltre per l'illegittima corresponsione di spese non pattuite per iscritto, e per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi inerenti il rapporto in esame e che nulla è dovuto a
a tale titolo dal fideiussore CP_6 Parte_1
7. accertare e dichiarare per effetto della declaratoria di nullità dei contratti di conto corrente impugnati, previa rettifica del dare - avere, l'esatto dare – avere tra le parti originarie del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto, spese e commissioni non pattuite e per l'effetto delle suddette violazioni, dichiarare che nulla è dovuto a dal fideiussore CP_6 Pt_1
[...]
8. condannare comunque la banca convenuta al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c.;
9. condannare in ogni caso la convenuta e la terza intervenuta al pagamento CP_7 delle spese e competenze di entrambi i giudizi;
c) In via istruttoria:
Si insiste fin d'ora, affinché, ove la Corte ritenesse necessaria l'eventuale integrazione delle Per risultanze della relazione tecnica del Dott. , venga disposta già richiesta Consulenza
Tecnica d'Ufficio di natura contabile, al fine di: a) accertata la durata dell'intero contratto in essere tra le parti a far data da epoca certamente anteriore al 31/01/2010, b) calcolare
l'ammontare complessivo delle competenze addebitate nei vari periodi a titolo di interessi su piazza, interessi anatocistici, Commissioni Massimo PE;
c) calcolare il Tasso di
Interesse Effettivo Globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso-soglia di cui alla Legge 108/1996; e) calcolare il tasso di interesse debitore- creditore in regime di tasso legale, senza capitalizzazione, computando le operazioni di accredito effettivo delle valute dal giorno in cui la banca ha acquistato o perduto la disponibilità dei correlativi importi;
con riserva di nomina del proprio Consulente tecnico di parte;
- in ogni caso, sempre in riforma della Sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale oltre
IVA di legge, CPA 4% e 15% rimborso forfettario spese generali come per legge.”
Appellata Controparte_1
“- dichiarare inammissibili o comunque infondati i motivi di appello proposti dal Sig. Pt_1
pagina 3 di 21 (C.F. ) e, per l'effetto, rigettarli integralmente, con Pt_1 C.F._1 conseguente conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1978/2017 del 13/11/2017 del
Tribunale di Parma;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario, Voglia, in ogni caso condannare il Sig. (C.F. Parte_1
) a pagare, in favore di attuale titolare C.F._1 Controparte_1 del credito, per i titoli di cui nella narrativa del ricorso, la somma maggiore o minore che sarà accertata come dovuta all'esito del procedimento, oltre i successivi interessi di mora al tasso contrattualmente previsto fino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria dei compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La da qui banca) otteneva Controparte_3
dal Tribunale di Parma il decreto ingiuntivo n. 1978/2017 del 13.11.2017 per l'importo di €
91.965,33 nei confronti del sig. (da qui fideiussore) nella sua qualità di Parte_1
garante della società (da qui debitrice principale o NT
correntista), quale somma dovuta in forza della fideiussione omnibus del 18.1.2010 posta a garanzia dei contratti di conto corrente n. 36752369, n. 36780358 ed effetti insoluti n.
36922323, intrattenuti dalla predetta società.
2. Avverso il provvedimento monitorio, il sig. roponeva opposizione con Parte_1
atto di citazione del 14.1.2018, esponendo:
- il decreto ingiuntivo era nullo per carenza assoluta della prova scritta di cui al correlato disposto degli artt. 633 c.p.c. e 50 TUB in quanto la relativa certificazione era priva di sottoscrizione e comunque inattendibile;
- non vi era la prova dell'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale in essere tra la banca e la debitrice principale (fallita l'8.9.2016) e quindi dell'inadempimento di quest'ultima;
- sebbene a conoscenza dell'intervenuto fallimento, la banca non aveva provveduto ad insinuarsi nel passivo della e quindi aveva impedito l'esercizio NT
del diritto di regresso spettante al fideiussore ex art. 1955 c.c., con conseguente estinzione della fideiussione;
- l'opponente era stato illegittimamente segnalato alla Centrale Rischi con conseguenti danni risarcibili.
L'opponente chiedeva la revoca del provvedimento monitorio opposto previo accertamento dell'intervenuta estinzione della fideiussione ex art. 1955 c.c..
3. Si costituiva in giudizio la CP_3 Controparte_3
esponendo:
pagina 4 di 21 - il credito era provato dagli estratti conto allegati;
- la fideiussione prestata era configurabile come contratto “autonomo di garanzia”, essendo prevista la clausola di pagamento “a prima richiesta” e quindi senza previo accertamento dell'inadempimento della debitrice principale;
- la pretesa liberazione del fideiussore ex art. 1955 c.c. era infondata in quanto la mancata surroga del fideiussore deve essere causalmente collegata ad un fatto colposo o comunque illecito del creditore;
- l'omessa insinuazione al passivo fallimentare della debitrice principale non integra un fatto colposo imputabile alla banca;
- la richiesta risarcitoria da segnalazione alla Centrale Rischi era generica ed infondata.
L'opposta concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione con conferma del provvedimento monitorio.
4. Il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e disponeva la mediazione (che dava esito negativo).
5. Nel corso del giudizio, interveniva ex art. 111 c.p.c. la società Controparte_1
(e per essa la quale cessionaria pro soluto ex art. 58 D.
[...] Controparte_2
Lgs. n. 385/1993 dal 31.05.2020 dei crediti detenuti da Credit LE IT S.p.a. (ex CP_3
, aderendo alle tesi difensive della banca. Controparte_3
6. All'esito della trattazione, il Tribunale di Parma, con sentenza n. 959/2022, rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.
7. Avverso la predetta decisione ha proposto appello il sig. Parte_1
8. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello. La sebbene intimata, non si Controparte_3
costituiva in giudizio e pertanto all'udienza del 10.10.2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
9. All'udienza del 12.11.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso sulla base del solo “saldaconto” ex art. 50 TUB;
secondo l'appellante, ai fini pagina 5 di 21 della emissione del provvedimento monitorio, sarebbe stato necessario il deposito della certificazione (nella fattispecie peraltro non firmata dal funzionario) e della serie completa degli estratti conto. La successiva produzione nel giudizio di opposizione, da parte della banca, di detta documentazione non avrebbe efficacia sanante e quindi il Tribunale si sarebbe dovuto pronunciare sulla nullità del decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta del credito.
11. La censura è infondata.
12. È principio costante nella giurisprudenza di legittimità e di questa Corte di merito, che l'esibizione dell'estratto conto certificato ex art. 50 D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) - consistente nella dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto (v. Cass. n. 1892/2023, n. 21092/2016; n. 14640/2018).
Con specifico riferimento ad eventuali vizi di invalidità del provvedimento monitorio, occorre ricordare che “l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.: pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (v. Cass. n. 40110/2021).
13. Pertanto, poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale sommario procedimento monitorio si svolge nel contraddittorio tra le parti, il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice dell'opposizione non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto (Cass. n. 1184/2007; n. 13001/2006), posto che in tale sede deve aversi riguardo alla pretesa azionata dall'ingiungente, indipendentemente dai vizi che possano eventualmente avere inficiato il decreto ingiuntivo a suo tempo emesso.
14. Nella fattispecie non si ravvisa quindi alcun vizio della sentenza, atteso che il Tribunale -
pagina 6 di 21 conformandosi alla citata giurisprudenza - si è pronunciato sulla domanda creditoria laddove
(v. pag. 4) ha ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il Giudice non deve stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni dettate dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio ma deve accertare il fondamento della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto-conto certificato ex art. 50 TUB, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, nel giudizio a cognizione piena spetta alla banca produrre la documentazione su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (v. Cass. n.
14640 /2018; n. 15148/2018; n. 34812/2021, n. 1892/2023).
15. Nella fattispecie tale onere è stato assolto dalla banca che, costituendosi in giudizio, ha prodotto la serie degli estratti conto, dando quindi prova del credito ingiunto, nonché della stessa certificazione ex art. 50 TUB munita di sottoscrizione del dirigente che, comunque, costituisce un elemento indiziario della fondatezza del credito da valutarsi nel giudizio di merito (v. Cass. n. 6705/2009). E difatti la completezza o meno della documentazione probatoria esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria: “la "plena cognitio" caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa” (Cass. n. 14473/2019 - Rv. 654222 – 01; cfr. Cass. n. 6879/1994).
16. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta la motivazione del Tribunale in punto di prova della intervenuta risoluzione del rapporto fra la banca e la correntista, con conseguente illegittima escussione della garanzia prestata dall'appellante. Quest'ultimo, difatti, lamenta il fatto che la banca opposta si è limitata ad asserire che la fideiussione de qua sarebbe qualificabile come “contratto autonomo di garanzia” e quindi svincolato dalle sorti del rapporto garantito, essendo prevista la clausola di pagamento “a prima richiesta”.
Sebbene il Tribunale abbia correttamente chiarito – conformemente alla più recente pagina 7 di 21 giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 31105/2024) – che detta clausola non è sufficiente a qualificare il contratto come garanzia autonoma in assenza dell'espresso riferimento alla preclusione per il fideiussore di opporre le eccezioni spettanti al debitore principale, il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sulla assenza di prova dell'inadempimento e dell'intervenuta risoluzione del rapporto. Pertanto, mancando la volontà delle parti di escludere l'applicabilità dell'art. 1957 c.c., la banca non avrebbe tempestivamente agito contro il debitore principale prima di escutere il fideiussore, con conseguente sua liberazione.
17. Il motivo è infondato.
18. La Corte ritiene opportuno innanzitutto di dover qualificare giuridicamente il contratto, essendo dirimente l'accertamento se il rapporto controverso sia inquadrabile o meno nello schema negoziale del “contratto autonomo di garanzia” che - secondo la giurisprudenza di legittimità - consente la sua sottrazione all'applicabilità dell'art. 1957 c.c. e quindi alla necessità di una domanda in sede giudiziaria al fine di impedire l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria.
19. Va ricordato che l'elemento caratterizzante del "contratto autonomo di garanzia" consiste nell'obbligo del garante di pagare immediatamente, senza alcuna facoltà di opporre le eccezioni relative ai rapporti fra debitore e creditore, che invece caratterizzano la garanzia fideiussoria pura. La sola espressione “a semplice richiesta scritta” non ha però rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia", potendo tale clausola riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà (cfr. Cass. n. 16636/2022) (1). L'inserimento della predetta clausola costituisce senz'altro un valido indice presuntivo, ma non esclusivo, del contratto autonomo di garanzia
(v. Cass. n. 32786/2022; n. 34678/2024). In sintesi, ai fini dell'inquadramento del rapporto
(1) “La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere
l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957
c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione” (v. Cass. n. 16825/2016 Rv. 640904 - 01).
pagina 8 di 21 come "contratto autonomo di garanzia", assume rilievo la volontà delle parti di rendere autonoma la garanzia, indipendentemente cioè dall'esistenza, validità ed efficacia del rapporto di base, e ciò avviene attraverso l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni relative al rapporto principale (v. Cass. SS.UU. n. 3947/2010): la semplice presenza della clausola “a prima richiesta” non abbinata a quella “senza eccezioni”, non basta a far configurare il contratto autonomo di garanzia (v. Cass. n. 5478/2024; n. 31105/2024).
20. Trasponendo i suddetti principi alla fattispecie, il contratto in questione contiene solo la clausola che prevede che il fideiussore è tenuto al pagamento "a semplice richiesta scritta", ma non contiene l'ulteriore previsione dell'inopponibilità di qualsiasi eccezione relativa al rapporto principale e quindi non può qualificarsi come “contratto autonomo di garanzia”, come correttamente evidenziato dal Tribunale, in quanto la clausola di cui all'art. 7 non contiene un'espressa indicazione circa l'impegno del fideiussore di pagare “senza eccezioni” e quindi non consente di desumere la volontà comune delle parti di derogare all'art. 1957 c.c. posto che la deroga alla norma codicistica non può ritenersi implicita, laddove sia inserita all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di tal genere (v. Cass. n. 31105/2024).
21. Proprio tale ultima decisione richiamata (n. 31105/2024), esclude che possa qualificarsi come contratto autonomo di garanzia quello in cui la clausola del pagamento preveda anche la dizione “anche in caso di opposizione del debitore” (come invece sostenuto dall'appellata); tale dizione non costituisce chiara manifestazione della volontà di elidere il connotato di accessorietà che caratterizza il negozio fideiussorio e, dunque, non rende autonomo l'impegno del garante, obbligandolo a pagare immediatamente senza poter sollevare nemmeno in un secondo momento eccezioni. L'art. 9 del negozio fideiussorio de quo si limita a prevedere che
“nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”, ma non gli preclude la possibilità di opporre al creditore le altre eccezioni spettanti al debitore principale:
l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, co. 2 c.c., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (v. Cass. n. 15108/2013).
22. Orbene poiché l'art. 1957 c.c. instaura un collegamento ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale (e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio), qualora il contratto non si configuri come garanzia autonoma ma come fideiussione pura - come nella fattispecie - , la pagina 9 di 21 norma codicistica è operativa anche qualora le parti abbiano inteso derogare parzialmente alla stessa (la norma non è inderogabile), prevedendo solo un termine diverso di decadenza per il creditore.
23. Accertata l'operatività dell'art. 1957 c.c., la difesa appellante non coglie però nel segno laddove sostiene che nella fattispecie la banca sarebbe decaduta per non aver tempestivamente agito contro il debitore principale nel termine semestrale prima di escutere la fideiussione, ritenendo non sufficiente l'intimazione stragiudiziale del 6.12.2016 indirizzata al fideiussore.
24. La Corte osserva, in primis, che secondo l'orientamento più recente, "in una pattuizione
contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede
l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art.
1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma" (Cass. n. 660/2025). Ed invero, la “semplice richiesta scritta” della banca può reputarsi sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria, senza incidere sulla facoltà per il fideiussore di sollevare eccezioni (v. Cass. n. 31509/2021; n.
5598/2020) (2). Dunque, è sufficiente anche una mera richiesta stragiudiziale al fine di evitare la liberazione del fideiussore.
25. In secondo luogo, sotto il profilo soggettivo, il destinatario della richiesta ex art. 1957 c.c. non deve essere necessariamente il debitore principale prima dell'escussione della fideiussione;
ogniqualvolta le parti concordino il pagamento “a prima richiesta scritta”,
l'osservanza dell'onere codicistico è soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così
Cass. n. 7345/1995, n. 7345 in motivazione, richiamata da Cass. n. 13078/2008; cfr. Corte
d'Appello di Venezia n. 1159/2023), che può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei condebitori solidali, e dunque, o contro il solo debitore principale o contro il solo fideiussore o contro entrambi, con effetti ugualmente idonei ad
(2) “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c.
- esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass. n. 22346/2017 - Rv. 645736 - 01).
pagina 10 di 21 impedire l'estinzione della fideiussione (Cass., SS. UU. n. 5572/1979, cui si è uniformata la giurisprudenza successiva). Con la conseguenza che, se la fideiussione è solidale (come nel caso di specie), il creditore non è tenuto ad agire prima della scadenza del suddetto termine nei confronti del debitore principale, potendo rivolgersi a sua scelta contro l'uno o l'altro dei condebitori e l'istanza proposta nel termine di legge, anche esclusivamente nei confronti del fideiussore, ha l'effetto di impedire la decadenza (v. Cass n. 19300/2005; n. 7345/1995; Cass
n. 8444/1990). D'altra parte, la richiesta di pagamento stragiudiziale rivolta al fideiussore è sufficiente ad avvertirlo che il debito garantito non è stato adempiuto e lo pone in condizione di pagare e agire in regresso nei confronti del debitore principale e, anche prima di aver pagato, di esercitare l'azione di rilievo (art. 1953 c.c.) nei confronti del debitore principale.
26. Quanto alla decorrenza del termine va infine precisato che la scadenza dell'obbligazione, nel caso di fallimento del debitore principale, coincide con la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 55 L.F.: “il fallimento del debitore principale determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55, comma 2, l. fall., sicché dalla data della dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., per fare salvi
i suoi diritti nei confronti del fideiussore” (Cass. n. 24296/2017 - Rv. 645838 - 01).
27. Nel caso in esame, è pacifico che la correntista è stata dichiarata fallita con sentenza n.
85/2016 del Tribunale di Parma, depositata l'8.9.2016 (doc. 3 fasc. app.nte). La banca ha comunicato al fideiussore la revoca dei fidi e la chiusura dei conti correnti con raccomandata
A/R del 6.12.2016 (la cui ricezione non è stata contestata) (doc. 4 fasc. app.nte), intimando contestualmente l'immediato pagamento della somma di € 91.060,00 oltre interessi maturati e riserva, in difetto di adempimento, di assumere le azioni ritenute necessarie per la tutela del credito. Pertanto, la banca non è decaduta dal diritto di agire nei confronti del fideiussore in quanto ha avanzato la richiesta di pagamento nei suoi confronti entro il termine di legge
(8.3.2017) dalla scadenza dell'obbligazione principale.
28. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta la erroneità della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione del
18.1.2010 con riferimento allo schema negoziale predisposto dall'ABI del 2003 (dichiarato nullo per contrarietà con la c.d. Legge Antitrust ed a seguito all'emanazione del provvedimento n. 55 del 2.5.2005 di Banca d'IT) (3), in quanto detto schema non era stato prodotto dall'opponente. Secondo l'appellante, il predetto schema sarebbe invece
(3) Si tratta delle clausole n. 2, 6 e 8 di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., per contrasto con l'art. 2 co 2 lett. a) della L. n. 287/1990.
pagina 11 di 21 autonomamente conoscibile dal giudice in applicazione del principio iura novit curia, trattandosi di “fatto notorio” e di documento facilmente reperibile.
29. Il motivo è infondato.
30. La Corte di Cassazione ha costantemente stabilito che il provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'IT, esula dalla disciplina del fatto notorio, non essendo un atto normativo, bensì un provvedimento regolatorio per il quale non vale il principio iura novit curia. Difatti, recentemente la Suprema Corte ha ribadito il principio per cui “in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali è precluso il rilievo officioso della nullità in appello se la parte interessata non ha tempestivamente prodotto il provvedimento della Banca d'IT ed il modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità
(v. da ultimo Cass. 24380/2024 conforme a Cass. n. 20713/2023)” (Cass. n. 2432/2025; v. anche n. 1170/2025).
31. Nella fattispecie detto onere non è stato assolto dall'appellante e pertanto la sentenza impugnata è conforme al suddetto principio.
32. Ad ogni buon conto, l'appellante non potrebbe comunque ottenere una pronuncia di nullità della fideiussione. Come noto, la questione in oggetto trae origine dal citato provvedimento n. 55/2005 della Banca d'IT in funzione di Autorità Garante della
Concorrenza tra istituti creditizi (ex art. 14 e 20 L. n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento dei poteri dal 12.1.2016 all'AGCM ex L. n. 262/2005), avente ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale delle fideiussioni omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della c.d. Legge Antitrust con riferimento alle clausole n. 2, 6 e 8.
33. Va tuttavia ricordato che la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che la rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e quindi la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr. Cass. n. 20713/2023 e nn.
pagina 12 di 21 2607, 5038, 5478, 19401/2024).
34. Recentemente la Suprema Corte (v. anche Cass. n. 30383/2024) ha chiarito quali sono i presupposti per la rilevazione officiosa della nullità in questione precisando che questa
“richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione,
e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'IT; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'IT è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria ITna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito
l'accertamento della Banca d'IT, evidente essendo che detto accertamento, operato nel
2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'IT nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa
Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n.
8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (Cass. n.
1170/2025; v. n. 6685/2025).
35. Nella fattispecie, la fideiussione de qua è stata sottoscritta nel 2010 e quindi oltre l'arco temporale compreso fra il 2002 e 2005 oggetto del provvedimento della Banca d'IT e pertanto era onere dell'appellante allegare e provare l'intesa restrittiva alla concorrenza con pagina 13 di 21 riferimento alla predetta fideiussione, non potendosi avvalere della prova privilegiata costituita dal provvedimento n. 55/2005.
36. L'appellante si è limitato invece ad indicare la mera sovrapponibilità della fideiussione allo schema ABI, mentre nessuna allegazione e prova è stata fornita in ordine ad una eventuale applicazione uniforme (nel 2010) delle clausole in questione da parte degli istituti di credito (tale da privare la clientela la libertà di scelta tra prodotti alternativi) ed alla ricaduta pratica della declaratoria di nullità sul contratto. Trattasi di questioni che, poiché integranti circostanze estintive/impeditive del diritto di credito della controparte, non possono essere rilevate di ufficio, ma devono essere puntualmente allegate e provate dalla parte che le invoca.
37. Dall'illiceità della deliberazione-schema di ABI, non può comunque derivare la pretesa nullità totale del contratto, tenuto conto che nessuna delle clausole di cui allo schema contrattuale (ancorché lesivo della libertà di concorrenza) è di per sé contraria a norma imperativa, né lo è il contratto fideiussorio nel suo complesso;
può derivare esclusivamente la nullità delle singole clausole e la Cassazione ha ricordato che "la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con il suo perseguiti". La regola dell'art. 1419 co. 1 c.c. esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, essendo viceversa eccezionale l'estensione all'intero contratto della nullità che colpisce la clausola. Ne consegue che il soggetto che ha interesse a far dichiarare la nullità totale del contratto, è gravato dall'onere di provare l'interdipendenza della clausola nulla con il resto del contratto.
38. L'appellante non ha però specificato in che misura gli effetti della nullità delle suddette singole clausole assumerebbero rilievo sulla concreta operazione negoziale, prospettando solo argomentazioni generiche, né ha allegato il danno che ne sarebbe derivato. Ne consegue altresì che, non solo la nullità investirebbe le singole clausole (nullità parziale), ma l'eccezione di nullità non sarebbe idonea a determinare la liberazione della garante, dal momento che il rimedio della nullità totale del contratto di fideiussione non appare applicabile quale effetto derivato dalla nullità dell'intesa anticoncorrenziale, come precisato dalla stessa
Suprema Corte per la quale "l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata" (Cass. n. 41994/2021).
39. Tale onere nel caso di specie non è stato assolto dall'appellante: non vi è alcuna prova che, anche nell'ipotesi di nullità parziale, l'appellante non avrebbe stipulato la garanzia de qua con le clausole potenzialmente lesive del suo interesse.
pagina 14 di 21 40. D'altra parte, le conclusioni non muterebbero neppure qualora si dovesse ritenere che l'applicazione dell'art. 1957 c.c. derivi dalla nullità parziale della clausola;
come recentemente precisato dalla Cassazione, “ove l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ. non deriva da una scelta pattizia, ma dalla pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria contenuta nel negozio di garanzia (perché ritenuto conforme allo schema ABI giudicato come anticoncorrenziale dall'autorità garante), secondo la tradizionale esegesi di tale norma, l'impedimento della decadenza si determina anche solo con un'attività extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008), poiché se il rinvio si intendesse anche alla previsione di un'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante
l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 22346 del 26/9/2017)” (così in motivazione Cass. n.
5179/2025).
41. Con il quarto motivo, l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione ex art. 1955 c.c. sollevata dall'opponente per non aver la banca depositato istanza di ammissione al passivo della società debitrice principale. Secondo l'appellante, la banca, pur essendo a conoscenza della sentenza dichiarativa di fallimento n. 85/2016 del 8.9.2016, non essendosi insinuata al passivo del fallimento, avrebbe precluso al fideiussore l'esercizio dell'azione di regresso, in violazione dei principi di correttezza e buona fede;
difatti, il sig. si è visto respingere Pt_1
dal Giudice Delegato la domanda di ammissione al passivo in quanto giunta oltre il termine dell'art. 101 L.F. data l'assenza dell'insinuazione della banca e l'assenza di prova di pagamento del debito (e quindi di possibilità di azione in regresso per il fideiussore). Pertanto, la sentenza sarebbe censurabile laddove è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 1955 c.c..
42. Il motivo è infondato.
43. Il presupposto dell'applicazione dell'art. 1955 c.c. è il dovere del creditore di mantenere integre le ragioni del fideiussore verso il debitore principale, ma non ogni comportamento del creditore può ritenersi qualificato per l'applicazione della predetta norma. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che "il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art.
1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto
e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un
pagina 15 di 21 pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore" (Cass.
n. 4175/2020; idem n. 28838/2008; cfr. n. 21844/2011, n. 21833/2017, n. 17925/2019; n.
6685/2025). In sintesi, perché si verifichi la liberazione del fideiussore per fatto del creditore prevista dall'art. 1955 c.c., occorre che il creditore abbia col suo comportamento, causato al garante un pregiudizio giuridico e non soltanto economico-materiale, vale a dire la perdita del diritto e non la maggiore difficoltà di attuarlo per la diminuita consistenza del patrimonio del debitore, occorrendo, a tal fine che il creditore abbia omesso l'esplicazione di un'attività che la legge o il contratto gli impongano al preciso scopo di rendere giuridicamente possibile la surrogazione.
44. Occorre peraltro considerare che l'escussione diretta del fideiussore rappresenta il naturale effetto del negozio di garanzia, poiché esso ha la precipua funzione di istituire in favore del creditore un diritto di rivalersi sul garante piuttosto che sul debitore inadempiente;
il garante, una volta escusso, può sempre surrogarsi nei diritti del creditore verso il debitore proprio perché il diritto di surroga del fideiussore non viene pregiudicato dalla sola scelta del creditore di escutere il garante, anziché il debitore.
45. La circostanza quindi che il debitore sia medio tempore fallito e che quindi si sia concretizzato il rischio per il garante di non poter partecipare alla distribuzione dell'attivo, può costituire un pregiudizio, ma esclusivamente di natura economica e come tale non rilevante ai fini dell'operatività della causa di estinzione della garanzia ex art. 1955 c.c. Ciò è in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha precisato che "la scelta del creditore di non chiedere la (o rinunciare alla) ammissione al passivo del fallimento del debitore principale, da un lato, costituisce opzione del tutto legittima che difficilmente appare ascrivibile a violazione di doveri gravanti sul creditore, dall'altro, non può comunque considerarsi idonea a comportare di per sé un pregiudizio giuridico nel senso predetto, non potendo considerarsi essa causa addirittura della perdita del diritto di surrogazione o di regresso, atteso che l'azione nei confronti del debitore principale può sempre essere esperita mediante un'insinuazione tardiva (ove la procedura sia ancora aperta) ovvero verso il debitore in bonis" (Cass. n. 30862/2018).
46. I suddetti principi vanno correlati, nella fattispecie, con la legge fallimentare.
Recentemente la Cassazione ha ribadito che il fideiussore del debitore fallito che non ha effettuato il pagamento per la soddisfazione del creditore garantito non è titolare di alcun pagina 16 di 21 diritto di regresso e, pertanto, non è legittimato all'insinuazione con riserva nello stato passivo, ai sensi dell'art. 55 co. 3 L.F., dovendosi ritenere il predetto pagamento quale fatto costitutivo del credito di regresso:
47. La Corte ha difatti chiarito superando il precedente orientamento (4) che il credito di regresso del fideiussore sorge solo con l'integrale pagamento del debito principale ed il fideiussore non può chiedere l'ammissione al passivo del debitore fallito con riserva prima di aver effettuato tale pagamento, poiché il suo credito non è ancora giuridicamente esistente:
“in tema di concorso di creditori, ex art. 61, comma 2, l. fall., il fideiussore non ha un credito di regresso prima del pagamento e dunque non può essere ammesso con riserva per un credito condizionale”; - il fideiussore, “considerata la natura concorsuale del credito di regresso”, può “essere ammesso al passivo” “solo se e nella misura in cui sia già avvenuto il pagamento” in favore del creditore, “che configura il fatto costitutivo del diritto al regresso…” (Cass. n. 5964/2025).
48. Facendo applicazione dei suddetti principi, la Corte non può esimersi dall'osservare come l'appellante non ha provato che la condotta della banca integri un comportamento colposo o illecito e abbia effettivamente arrecato un pregiudizio nel senso sopra delineato. Il richiamo alle disposizioni sulla correttezza e buona fede appare inconferente, dal momento che è insufficiente la deduzione del principio per inferirne automaticamente la sua disapplicazione da parte della banca, salva la prova contraria, il cui onere si assume essere a carico di colui che quell'obbligo aveva il dovere di rispettare. Come detto, la liberazione del debitore ex art. 1955 c.c. richiede la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico consistente nella perdita del diritto (di surrogazione o di regresso) (v. Cass. n. 6685/2025 cit.).
49. Il pregiudizio lamentato dall'appellante non può trovare riscontro nella circostanza che il
Giudice delegato del fallimento ha correttamente negato l'ammissione al passivo del credito dell'appellante, alla luce della menzionata giurisprudenza che richiede l'avvenuto pagamento del credito di regresso (art. 61 co. 2 L.F.).
50. Con il quinto motivo di gravame, l'appellante si duole della sentenza nella parte in cui il
Giudice di primo grado ha rigettato la domanda in punto di superamento del Tasso Soglia
Usura (TSU), di Commissioni Massimo PE (CMS) e spese in difetto di specifica allegazione. In particolare, a seguito del deposito degli estratti conto da parte della banca,
(4) Il precedente orientamento riteneva il fideiussore che non ha ancora adempiuto l'obbligazione garantita prima del fallimento del debitore principale, doveva considerarsi per quel che riguarda l'esercizio dell'azione di regresso nei confronti di quest'ultimo, un creditore condizionale e quindi poteva essere ammesso con riserva al passivo ex artt. 61, co. 2 e 55, co. 3 L.F.
pagina 17 di 21 l'appellante ritiene di aver assolto al proprio onere eccependo nella prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. del 29.11.2018, l'applicazione di tassi ultralegali, rinviando nel dettaglio alla Per perizia di parte del dott. del 11.9.2018 (ma allegata alla seconda memoria istruttoria del
29.12.2018). Pertanto, sarebbe errata la decisione del Tribunale di ritenere tardive le contestazioni de relato alla perizia di parte, nonché la mancata ammissione della CTU econometrica la cui richiesta viene reiterata in questo grado di giudizio.
51. Il motivo è infondato e la richiesta di CTU va disattesa.
52. A seguito del deposito degli estratti conto da parte della banca con l'atto di costituzione in giudizio, l'appellante aveva l'onere di contestare nella prima difesa utile (quindi entro la prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c.) l'usurarietà dei tassi, le CMS e le altre spese ritenute illegittimamente addebitate dalla banca.
53. La Corte rileva come il Tribunale abbia correttamente ritenuto infondata la domanda per la genericità delle allegazioni e contestazioni formulate dall'opponente, rispetto a quanto allegato e documentato dalla banca. L'onere di allegazione e di prova nel contenzioso bancario soggiace alla disciplina generale di cui all'art. 2697 c.c.. Nel caso in cui vi sia da un lato la domanda di accertamento del saldo del correntista contrapposto a quello indicato dalla banca e dall'altro quella della banca diretta al pagamento del saldo del rapporto di conto corrente (domanda da essa originariamente azionata in via monitoria), in tale ipotesi entrambe le parti sono onerate dell'allegazione ed della prova delle contrapposte pretese, che si traduce nella necessità che ciascuno dei due contendenti indichi dettagliatamente e fornisca prova delle operazioni da cui si origina il saldo.
54. Pertanto, nel caso in cui la banca si avvalga nella fase monitoria dell'estratto certificato ex art. 50 TUB, che non contiene il completo resoconto delle varie partite di dare/avere, il debitore/correntista è esonerato dalla analitica contestazione del credito e delle relative poste
(v. Cass. n. 29577/2020); tale onere di contestazione analitica, tuttavia, sorge per il debitore/correntista qualora - nel corso del successivo giudizio di opposizione - la banca abbia prodotto i contratti e gli estratti conto scalari come prova del proprio credito, poiché in tal caso è possibile verificare le poste e gli addebiti che si ritengono illegittimi.
55. Ne deriva che se nell'atto di opposizione la genericità delle contestazioni non può produrre alcuna preclusione per la parte opponente perché condizionato dalla sintetica produzione documentale nel monitorio, va rilevato che successivamente, il debitore/correntista opponente deve formulare specifiche contestazioni delle poste ritenute illegittimamente addebitate e documentate dalla creditrice.
pagina 18 di 21 56. In breve, in tal caso, il debitore/correntista ha un onere di allegazione e specificazione sia sotto il profilo dell'an sia del quantum debeatur dovendo precisare le operazioni, le clausole contrattuali e gli addebiti che ritiene illegittimi, il tasso concordato e quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato ed i criteri di determinazione, nonché gli esatti periodi di superamento del TSU ed i vari tassi soglia, la natura solutoria dei versamenti (poiché eseguiti su conto scoperto) ovvero la natura ripristinatoria (poiché eseguiti su conto semplicemente passivo), il calcolo delle diverse rimesse, così da consentire di individuare la correttezza della somma o della posta che si ritiene illegittima.
57. Detto onere di allegazione non è stato assolto con la prima difesa utile da parte dell'appellante, coincidente con la prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. del 28.11.2018
L'appellante in tale atto si è limitato a contestazioni generiche circa l'applicazione di presunti tassi usurari, senza alcuna specifica indicazione dei periodi in cui sarebbe stato superato il Per TSU (“…la predetta Relazione Tecnica redatta dal Dott. ha, altresì, evidenziato come nel periodo analizzato (01.03.2010-31.12.2016), la abbia applicato Tassi Effettivi CP_7
Globali (TEG) superiori ai tassi soglia di usura…” pag. 8), delle singole poste ritenute illegittime , CMS e spese non pattuite (“la ha, altresì, contabilizzato addebiti per CP_7
commissioni massimo scoperto (c.m.s.), disponibilità immediata fondi DIF e commissione di istruttoria veloce (CIV), in difetto di espressa convenzione (per quanto è stato possibile verificare dalla documentazione ex adverso prodotta), e comunque senza determinazione o determinabilità di un criterio di computo della commissione stessa” pag. 9). In breve,
l'appellante si è limitato a richiamare il contenuto della relazione tecnica di parte del dott.
Per
che peraltro non veniva allegata alla suddetta memoria (il deposito è avvenuto con la seconda memoria istruttoria).
58. Le carenze delle allegazioni non possono essere colmate attraverso il rinvio alla perizia di
Per parte del dott. peraltro non allegata alla prima memoria. Difatti, l'onere di allegazione non può ritenersi sufficientemente soddisfatto con il richiamo alla suddetta perizia in quanto questa non assolve al predetto onere di allegazione e prova: “… non ha alcun valore probatorio in quanto semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico e, pertanto, non giustifica affatto una C.T.U. su di essa” (Cass. n. 16552/2015).
59. Sotto tale profilo, anche a voler ammettere per ipotesi l'allegazione dei fatti per
Per relationem alla relazione tecnica del dott. , il suo deposito con la seconda memoria istruttoria è tardivo. L'asserzione (vale a dire la deduzione in giudizio) dei fatti sui quali si basano le pretese e le eccezioni delle parti, deve trovare esplicitazione nel primo atto pagina 19 di 21 difensivo (atto di citazione o comparsa di risposta) o al più tardi nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., deputata alla precisazione ed integrazione delle domande con la quale si ha la cristallizzazione del complesso dei fatti costitutivi delle domande e delle eccezioni che identificano l'oggetto del giudizio. L'istruzione probatoria si colloca naturalmente subito dopo la fissazione del thema decidendum e pertanto essa presuppone logicamente l'esaurimento dell'attività assertiva delle parti.
60. Il nesso logico e processuale tra attività assertiva, determinazione e cristallizzazione del thema decidendum e, dall'altro lato, attività probatoria delle parti, porta all'affermazione del fondamentale principio per il quale non è possibile allegare fatti in sede di memoria istruttoria
(tanto meno per relationem). La giurisprudenza di legittimità ha posto pienamente in luce la
“necessaria circolarità” fra gli oneri di allegazione, di contestazione e gli oneri della prova, facendone appunto derivare il summenzionato principio (v. Cass. SS.UU. n. 11353/2004).
Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto tardive le allegazioni riferite alla perizia di parte depositata con la seconda memoria istruttoria.
61. Per quanto concerne infine la richiesta di CTU contabile, la Corte non può che rigettarla atteso il carattere esplorativo della stessa per difetto di specifica allegazione in merito ai fatti posti a fondamento della richiesta stessa, come sopra rilevato. Con specifico riferimento alla determinazione del superamento del tasso soglia di usura, occorre aggiungere che le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che "nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (Cass. SS.UU. n. 19597/2020). In sintesi, l'ingresso della CTU nel processo richiede che comunque la parte che la invoca non si limiti ad allegazioni generiche ed il Giudice non può sopperire alla carenza assertiva mediante l'indagine peritale.
62. Nella fattispecie l'appellante non ha fornito allegazioni e prova di elementi che erano nella propria disponibilità in virtù dell'onere gravante su di esso. È sufficiente rilevare che in merito agli interessi ultralegali, l'appellante si è limitato ad indicarne un ampio periodo
(01.03.2010-31.12.2016), senza specificare il tasso applicato ed il TSU di riferimento, né quali e quanti addebiti sia stati illegittimamente applicati. In tal senso, il Tribunale ha quindi pagina 20 di 21 correttamente ritenuto “esplorativa” la richiesta, in quanto sarebbe risultato superfluo qualsiasi approfondimento delle questioni sul piano tecnico.
63. In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
64. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022. Nulla per le spese nei confronti della
[...]
rimasta contumace. Controparte_3
65. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Parma n. 959/2022 del 29.7.2022, pubblicata il 4.8.2022;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata, le spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 9.991,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese nei confronti di Controparte_3
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico di il versamento Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Bologna, 9 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 21 di 21