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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/06/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1467/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1467 dell'anno 2023
T R A
(C.F./P. Iva ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Alessandro Mastrodomenico e Dante
Leonardi, che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti versata in atti;
- appellante -
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Controparte_1 C.F._1
Salcuni, presso il cui studio sito in Manfredonia (FG) al Corso Manfredi, n. 246 è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti conferita su separato foglio,
- appellato -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2 dall'Avv. Enrico Cicchetti, presso il cui studio sito in Vallata (AV) al Corso Kennedy, n. 19 è elettivamente domiciliato,
- appellato -
E
in persona del pro tempore, Controparte_3 CP_4 Cod rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari (C.F. , in P.IVA_2
pagina 1 di 10 persona dell'Avv. dello Stato Valter Campanile, presso la cui sede sita in Bari (BA) alla via Melo da
Bari, n. 97 è elettivamente domiciliato ex lege,
- appellato -
Conclusioni delle parti: All'udienza collegiale del 30.04.2025, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27.06.2013 la società in persona del Parte_2 suo legale rappresentante pro tempore, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Foggia il Controparte_1
, il ed il , in persona
[...] Controparte_2 Controparte_3 del Ministro pro tempore, esponendo che:
A) A partire dal mese di luglio 2000, il dott. in qualità di legale rappresentante Persona_1 pro tempore della società – che era in procinto di essere posta in liquidazione – Parte_3 comunicava al che la società Controparte_5 Parte_2
(amministrata dallo stesso sarebbe intervenuta al momento della stipula dell'atto notarile Per_1 con cui il avrebbe venduto alla una serie di terreni siti in alla località CP_5 Parte_3 Pt_1
Tratturo Castelluccio;
B) Successivamente, a seguito di una segnalazione effettuata da un socio della il quale Parte_3 paventava danni patrimoniali a carico della società derivanti dalla sostituzione della stessa con
[...] nell'aggiudicazione degli immobili sopra descritti, la Procura di Foggia ha iniziato ad Parte_2 indagare sulle circostanze sopra esposte, affidando le indagini alla Guardia di Finanza, Nucleo di
Polizia Tributaria di Foggia.
C) Le attività di Polizia Giudiziaria sono state svolte dai convenuti e Controparte_1 Controparte_2
i quali hanno redatto una “informativa preliminare” indirizzata al P.M. titolare del fascicolo
[...] con cui ipotizzavano diverse ipotesi di reato tra cui la truffa aggravata, il falso ideologico e la lottizzazione abusiva di cui la era destinataria. Parte_2
D) Sulla scorta delle indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria sulla base dei rilievi condotti dai convenuti, il G.I.P. del Tribunale di Foggia ha disposto il rinvio a giudizio del dott. in Per_1 proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della società a Parte_2 cui ha fatto seguito l'emissione di un decreto di sequestro preventivo dei terreni acquistati dal
Consorzio Agrario.
pagina 2 di 10 E) Tuttavia, tale giudizio si chiudeva con la sentenza n. 880/2008 emessa dal Tribunale di Foggia con cui il dott. ed il sig. , coimputato nel ridetto procedimento Persona_1 Controparte_6 penale, sono stati assolti con formula piena dai reati contestati.
F) La suddetta attività di Polizia Giudiziaria svolta dai convenuti e è stata CP_1 CP_2 caratterizzata da gravi negligenze, omissioni ed errori inescusabili nella conduzione delle indagini tali da causare l'ingiusta sottoposizione del al procedimento penale, con la causazione di Per_1 ingentissimi danni sia al citato amministratore sia alla società stessa.
All'uopo, la società ha chiesto all'On.le Tribunale adito di accertare e Parte_2 dichiarare la responsabilità del e del in solido con il CP_1 CP_2 Controparte_3 per i danni subiti e subendi in conseguenza del negligente ed omissivo svolgimento
[...] dell'attività d'indagine da parte dei convenuti e, per l'effetto, la condanna di questi ultimi al risarcimento del danno: a) per i maggiori costi sostenuti dalla per Parte_2
l'edificazione degli immobili previsti dalla convenzione con il Comune di Foggia, quantificati in €
2.650.000,00; b) per il decremento del valore economico degli appartamenti edificati in esecuzione della convenzione stipulata con il comune di , lotti 1,2 e 3, rispetto a quello attribuibile ai Pt_1 medesimi immobile qualora questi fossero stati costruiti nei tempi previsti dalla convenzione medesima, quantificati in € 7.149.660,00; c) per il decremento del valore economico degli appartamenti edificati in esecuzione della convenzione stipulata con il comune di , lotti 4, 5 e 6, rispetto a Pt_1 quello attribuibile ai medesimi immobile qualora questi fossero stati costruiti nei tempi previsti dalla convenzione medesima, quantificati in € 11.015.280,00.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.10.2013 si è costituito il sig. , deducendo Controparte_1 che:
A) preliminarmente, vi è la prescrizione della domanda formulata da parte attrice in quanto, trattandosi di un'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., il termine prescrizionale è di 5 anni ed il dies a quo da cui decorre tale termine era da individuare nella data del 08.07.2005, allorquando l'informativa preliminare sottoscritta dal Ten. Col. e dai due Marescialli convenuti è stata depositata in Parte_4 procura.
B) nel merito, che le imputazioni e la pedissequa richiesta di rinvio a giudizio è stata formulata – da parte del P.M. – valutando gli elementi di prova con l'autonomia propria della funzione riconosciutagli dall'ordinamento e dalla Costituzione;
C) Il sequestro preventivo disposto dal GIP dott. Carlo Protano in data 26.05.2025 ed eseguito dal
Comando Provinciale della G.d.F. in data 09.07.2005 veniva poi confermato anche dal Tribunale del
Riesame in data 29.07.2005, dalla NE (V sez. pen., sent. n. 12759/2006), nuovamente dal G.I.P. in data 25.01.2007 allorquando rigettava una nuova istanza di dissequestro e, infine, dal Tribunale di pagina 3 di 10 Foggia in data 16.02.2007. Quanto innanzi a riprova del fatto che l'impianto accusatorio ha retto il vaglia giudiziario in diverse occasioni;
D) Contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, l'assoluzione non è conseguente a prove insufficienti o indagini coerenti, bensì è frutto della diversa valutazione degli elementi di prova da parte del Giudice del Dibattimento;
E) La dedotta mancata audizione di contestata da parte attrice nell'atto di Persona_1 citazione è prima di fondamento in quanto la delega d'indagine del 20.05.2004 non aveva ad oggetto l'interrogatorio del legale rappresentante della società ma solo la sua identificazione e l'interrogatorio dell'indagato si è comunque svolto in data 27.07.2006, al quale faceva comunque Persona_1 seguito la formulazione della richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M.;
F) In ogni caso, l'efficacia causale derivante dalla presunta erronea rappresentazione dei fatti operata dalla Guardia di Finanza è stata tolta da annullata dall'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale, ossia il Pubblico Ministero, a cui hanno fatto seguito i successivi provvedimenti e pronunce dell'autorità giudiziaria.
Sulla scorta di tali contestazioni, il sig. ha chiesto il rigetto delle domande formulate Controparte_1 da parte attrice e la condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese legali, nonché al risarcimento del danno ex artt. 96, co. 1 e co. 4, c.p.c..
Si è costituito, altresì, il eccependo la propria carenza di Controparte_2 legittimazione all'interno del Giudizio incardinato nei suoi confronti, in quanto la causazione di qualsivoglia tipo di eventuale danno causato alla società attrice poteva essere attribuito unicamente al titola dell'esercizio dell'azione penale, ossia il Pubblico Ministero. Pertanto, ha chiesto il rigetto della domanda formulata dalla società attrice, con condanna della stessa al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, c.p.c. ed alla rifusione delle spese legali del giudizio.
Infine, si è costituito il , eccependo: Controparte_3
A) in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito, argomentando che – ai sensi dell'art. 25
c.p.c. – per le cause in cui è parte un'amministrazione dello Stato è competente il Tribunale del luogo in cui ha sede l'Ufficio dello Stato nel cui distretto si trova il Giudice che sarebbe Controparte_7 competente secondo le norme ordinarie.
B) sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato dall'odierna attrice, in quanto la domanda risarcitoria è stata formulata dalla società oltre il termine quinquennale previsto ex lege, il cui dies a quo per il computo del termine prescrizionale è da individuarsi nel provvedimento di sequestro del 06.07.2025;
pagina 4 di 10 C) nel merito, l'infondatezza della domanda formulata dalla in quanto Parte_2 carente dell'indispensabile nesso di causalità tra le condotte asseritamente colpose addebitate ai militari ed ai danni che parte attrice afferma di avere patito.
D) l'infondatezza del quantum richiesto a titolo di risarcimento del danno da parte attrice atteso che la copia dell'atto di citazione notificata è priva di ben due pagine e – dunque – non è possibile risalire ai fatti posti a fondamento della quantificazione formulata dalla società, comportandone la nullità, nonché l'assenza di qualsivoglia tipo di supporto probatorio in relazione alle richieste risarcitorie.
DI conseguenza, il ha chiesto, in via preliminare, di accertare Controparte_3
e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Foggia in favore del Tribunale di Bari nonché la prescrizione del diritto al risarcimento del danno in capo alla società attrice e, in ogni caso, il rigetto della domanda formulata dalla società con condanna di quest'ultima al Parte_1 pagamento delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, il Tribunale di Foggia con ordinanza depositata il 13.12.2013 ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Bari, compensando tra le parti le spese del giudizio.
Riassunta la causa da parte della società con atto di citazione in riassunzione Parte_2 notificato alle parti in data 12.03.2014 in cui si sono rassegnate le medesime richieste e conclusioni già svolte dinanzi al Tribunale di Foggia, si sono costituite in giudizio le controparti convenute, riportandosi alle difese già articolate in atti.
Instaurato il contraddittorio e istruita la causa sulla base della documentazione in atti, il Tribunale di
Bari con sentenza n. 4225/2023 emessa e pubblicata il 25.03.2023 ha rigettato la domanda proposta, condannandola al pagamento delle spese processuali nei confronti delle convenute.
Con atto di citazione notificato il 24.11.2023 la società ha proposto appello Parte_2 avverso la suddetta sentenza sulla base dei seguenti motivi:
A) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 55 e 326 c.p.p. e 28 della Costituzione, nonché degli artt. 22 e 23 del DPR n. 3/1957, nonché errata valutazione delle gravi omissioni commesse dagli agenti di Polizia Giudiziaria che hanno portato l'appellante a subire un ingiusto processo penale notevolmente dannoso, per aver ritenuto il Giudice di primo grado non configurabile nel nostro ordinamento una responsabilità civile per colpa grave da parte degli agenti di polizia giudiziaria appellati per gli errori commessi nel corso delle attività investigative;
B) Errata mancata assunzione delle prove orali richieste dalla società nella memoria ex art. 183, co. 6,
n. 2, c.p.c. e mancato espletamento della CTU estimativa, da ritenersi necessaria ai fini della quantificazione del danno risarcibile.
pagina 5 di 10 Sulla scorta dei suddetti motivi, la società appellante formulava contestualmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rilevando la sussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, in merito al quale ha rilevato il grave ed irreparabile danno nella grave conseguenza economica derivante dal pagamento delle spese legali liquidate nel giudizio di primo grado.
Si è costituito il il quale ha eccepito: Controparte_2
A) l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 c.p.c.;
B) l'infondatezza del primo motivo di gravame proposto dall'odierna appellante in quanto non risulta dimostrata, né tanto meno dimostrabile, la condotta colposa degli agenti della GDF, peraltro tardivamente eccepita dalla società;
C) l'infondatezza del secondo motivo di gravame proposto dall'odierna appellante in quanto sia l'ammissione della prova testimoniale, sia l'espletamento della CTU rientra tra i poteri discrezionali del Giudice, che bene ha fatto a ravvisarne l'inconferenza nel Giudizio di primo grado.
Alla stregua di quanto innanzi esposto, il ha chiesto accertare e dichiarare Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello proposto dalla società e, in ogni caso, il Parte_2 rigetto dello stesso, con condanna dell'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. ed alla rifusione delle spese e competenze di lite.
Si è costituito nel presente giudizio di appello anche il , limitandosi a sostenere Controparte_1
l'insussistenza dei requisiti per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la bontà del provvedimento di rigetto delle richieste istruttorie formulate da parte attrice.
Pertanto, ha chiesto il rigetto dell'appello, con condanna dell'odierna appellante alla rifusione delle spese di lite.
Infine, si è costituito altresì il , eccependo: Controparte_3
A) la prescrizione del diritto dell'odierna appellante al risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito della condotta tenuta dagli agenti di polizia giudiziaria;
B) l'assenza di qualsivoglia tipo di responsabilità da parte degli agenti indicando, per converso, quale unico eventuale responsabile nell'eventuale causazione di danni ingiusti nei confronti dell'imputato il titolare dell'esercizio dell'azione penale, ossia il Pubblico Ministero;
C) Il concorso di colpa del creditore ex art. 1227 co. 2, c.c., in quanto la società appellante non solo non ha correttamente utilizzato gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento all'interno del pagina 6 di 10 procedimento penale, ma ha anche omesso la produzione di documentazione rilevante nella fase delle indagini preliminari;
D) L'assenza di qualsivoglia tipo di fatto illecito nella fattispecie de qua, in virtù della correttezza dell'azione investigativa, così come ampiamente dedotto nella comparsa di risposta di primo grado, nella quale è stata dettagliatamente esposta l'attività di indagine, esaustiva e priva di connotati in alcun modo avvicinabili alla categoria dell'illiceità;
E) L'infondatezza del secondo motivo di appello formulato dall'appellante, poichè chiaramente condizionato dalla sussistenza del diritto al risarcimento, che va esclusa, rendendo così privo di fondamento anche tale motivo.
Sulla scorta di quanto innanzi, il ha chiesto il rigetto Controparte_3 dell'appello proposto dalla società e la condanna di quest'ultima alla Parte_2 rifusione delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, rigettata l'istanza di inibitoria e le istanze istruttorie riproposte dall'appellante, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del
30.04.2025, previa concessione di termine per note.
*****
Preliminarmente deve ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. come sollevata dagli appellati e essendo la causa ormai riservata per la CP_1 CP_2 decisione con sentenza.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione espressamente riproposta in sede di appello dal , tenuto conto che – come correttamente evidenziato Controparte_8 dal Giudice di prime Cure – il dies a quo del relativo termine quinquennale va fatto decorrere dalla data della pronuncia assolutoria (29.09.2008), epoca a partire dalla quale il diritto puo' essere fatto valere ex art. 2935 c.civ., poiché il sequestro è venuto meno solo con l'accertamento dell'insussistenza di reati a carico degli imputati.
Pertanto, la domanda giudiziale notificata il 24-27.06.2013 innanzi al Tribunale di Foggia (come riportato nelle proprie comparse di costituzione e risposta da parte degli stessi appellati) ha certamente interrotto il termine di prescrizione, con conseguente infondatezza della relativa eccezione.
Nel merito, l'appello proposto è infondato.
Primo motivo di appello : violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 55 e 326 c.p.p. e 28 cost., nonché degli artt. 22 e 23 del d.p.r. n. 3/1957, nonche' errata valutazione delle gravi omissioni commesse dagli agenti di polizia giudiziaria che hanno portato l'appellante a subire un ingiusto processo penale notevolmente dannoso, per aver ritenuto il giudice del primo grado non
pagina 7 di 10 configurabile nel nostro ordinamento una responsabilità civile per colpa grave da parte degli agenti di polizia giudiziaria appellati per gli errori commessi nel corso delle attività investigative.
In sostanza, l'appellante ritiene che le plurime omissioni e negligenze degli agenti di polizia giudiziaria e (facenti parte della Guardia di Finanza) Controparte_1 Controparte_2 lamentate dall'appellante nell'atto di citazione in primo grado e nuovamente riportate nell'atto di appello (pagg. 7-8-9-10) configurino una condotta antigiuridica a loro imputabile “a titolo di colpa grave”, tale da giustificare una loro diretta responsabilità civile ex artt. 28, comma 3 Cost., 22 e 23 DPR
3/57 (T.U. impiegati civili dello Stato), estesa anche al Ministero conomia e Finanze per il quale CP_3 prestano servizio, essendo la pronuncia penale assolutoria passata in giudicato, con vincolatività degli accertamenti ivi contenuti.
Il motivo di appello è infondato.
Fermo restando che l'attività di indagine di cui si discute è stata svolta nel perimetro della delega conferita ai due agenti accertatori dal PM1, si osserva innanzitutto che, come emerge dalla documentazione in atti e dalle stesse allegazioni degli appellanti, l'informativa redatta dagli agenti appellati (doc. 12 fasc. di parte di primo grado dell'appellante) con la documentazione allegata (doc. 1 fasc. appellato) e l'attività svolta a seguito della denuncia presentata da CP_3 Parte_5
(socio della SACAR srl) che ipotizzava a carico di , ed altri2 i Controparte_6 Persona_1 reati di truffa aggravata, falso ideologico ed altro è stata “fatta propria” dal PM delegante per richiedere prima il sequestro degli immobili di cui si discute e successivamente il rinvio a giudizio dei due imputati e (docc. 3,8 e 9 fasc. di parte appellato). CP_6 Per_1 CP_3
A ciò va aggiunto che le due richieste in questione sono state anche accolte, avendo il GIP di Foggia concesso l'invocata misura cautelare (doc. 3 fasc. ) con decreto oltretutto confermato all'esito CP_3 del riesame proposto dal e del successivo ricorso per NE (docc. 4 e 5 fasc. Per_1 CP_3 convenuto) e avendo il GUP (doc. 9) disposto il rinvio a giudizio dei due imputati, peraltro contumaci in sede di udienza preliminare.
Da tanto discende evidentemente che il PM ha “fatto proprio” il contenuto delle indagini svolte, così
“recidendo” – analogamente a quanto accade per il caso di denunciante imprudente scrutinato da
Cass. 11898/16 - sotto il profilo del nesso causale, l'invocato legame tra le assunte “cattive indagini” svolte dai due marescialli della Guardia di Finanza e il sequestro che ha bloccato i beni della società
cagionando i danni lamentati e attività giudiziaria che, in coerenza con l'art. Parte_2
28 Cost. (norma invocata proprio dall'appellante a sostegno della propria domanda) ha il suo proprio regime di responsabilità, così escludendosi eventuali vuoti di tutela (così limpidamente in motivazione Cass. 6036/2018) Inoltre, l'unico caso in cui possa configurarsi responsabilità diretta dell'agente accertatore per l'attività investigativa svolta è l'ipotesi di condotta dolosa imputabile in via esclusiva all'agente o ufficiale, elemento soggettivo che impedisce la riferibilità di detti atti all'organo titolare dell'azione penale perché l'elemento soggettivo, strutturalmente individuale, assorbe ogni altro criterio d'imputazione di quella specifica condotta.
Pertanto, avendo proprio la parte appellante espressamente lamentato che le condotte ed omissioni censurate sono imputabili ai due agenti accertatori (e quindi al da cui dipendono) a titolo di CP_3 colpa grave, nessuna responsabilità puo' essere addebitata in via autonoma ai e CP_9 CP_2 poichè nel caso dell'omissione colposa la condotta dell'agente o ufficiale non risulta distinguibile dall'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale (che tale attività ha fatto propria, sovrapponendosi ad essa con l'impulso all'azione penale culminata nella richiesta di sequestro e di rinvio a giudizio), cui le scelte investigative restano ascrivibili senza che su di esse possano differenziarsi interferenze di sorta (sempre in motivazione Cass. 6036/2018).
Per completezza espositiva va aggiunto che all'azione del PM (che si è sovrapposta a quella degli agenti accertatori) sono “subentrati” anche gli ulteriori sviluppi della presente vicenda giudiziaria, posto che la richiesta di sequestro del PM è stata accolta dal GIP e confermata dal riesame e dalla
Corte di NE, tenuto peraltro conto – e questo ai fini dell'operatività dell'art. 1227 c.civ. - che la mancata acquisizione da parte dei due marescialli della documentazione che avrebbe dimostrato la disponibilità dei terreni da parte della società (falsamente attestata secondo gli agenti accertatori) risulta smentita dal contenuto del rapporto informativo (nel quale si riferisce di accessi eseguiti sia presso la società che presso il Comune di Foggia con esito negativo come si evince Parte_2 dagli ultimi due allegati al doc. 2 fasc. Ministero ed atti che la PA avrebbe dovuto acquisire la documentazione in vista della stipulanda convenzione di lottizzazione) e peraltro facilmente superabile dallo stesso imputato all'esito della notifica dell'avviso ex art. 415 bis Persona_1 cpc, momento nel quale questi poteva anche chiedere di essere ascoltato e produrre documenti.
Inoltre, dagli atti prodotti si evince che lo stesso GIP di Foggia, nonostante l'audizione approfondita dell'imputato e la produzione sia dell'atto di fusione tra la e la CP_10 Parte_2 [...] che dell'accordo tra le due società il 25.01.2007, ha rigettato l'istanza di revoca del Parte_2 sequestro (provvedimento confermato dal Tribunale di Foggia il 16.02.2007), oggetto di ulteriore rigetto con provvedimento del 04.04.2007 a seguito di nuova istanza (doc. 10 Ministero appellato).
Peraltro, la scrittura privata che dimostrerebbe la disponibilità dei terreni da parte dell'appellata è stata esibita dall'imputato innanzi al Tribunale del Riesame, il quale (pag. 18 doc. 4 fasc. Per_1 ministero appellato) l'ha ritenuta anche irrilevante perché non munita di data certa e sottoscritta dallo stesso imputato nella duplice veste di legale rappresentante della Persona_1 Parte_2 3 L'istanza di dissequestro del 18.01.2007 riporta che il merito della vicenda è stato “sviscerato” nel corso dell'interrogatorio di;
Persona_1 pagina 9 di 10 Pa e della e ha anche evidenziato – così mostrando che gli agenti accertatori Parte_2 Par non avevano indotto in errore l' – che il cambio di destinazione era mutato in conseguenza di decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia e non in forza della successiva convenzione
(pag. 6 prov. cit.).
Infine, la sentenza di assoluzione si fonda su di una complessa motivazione fondata sull'istruttoria espletata in dibattimento che ha chiarito “una volta per tutte” che l'appellante aveva la disponibilità delle aree in questione sulla scorta dell'ascolto dei testi a discarico e nella “rilettura” della validità delle scritture private in questione, ritenute invece prive di data certa (e quindi non rilevanti) in sede di riesame.
Il rigetto del motivo di appello, escludendo in radice l'insussistenza di una responsabilità diretta del e dei suoi dipendenti per gli asseriti danni patiti dalla appellante, assorbe e rende ultroneo CP_3
l'esame dell'ulteriore motivo di impugnazione proposto, attinente al mancato accoglimento delle istanze istruttorie articolate dall'appellante da parte del Giudice di Prime Cure.
Al rigetto dell'appello proposto segue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del giudizio di appello, liquidate come in dispositivo d'ufficio sulla base del DM
147/2022, del valore indeterminabile a media complessità della controversia in importo compreso tra minimi e medi di tariffa.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 24.11.2023 da avverso la sentenza n. Parte_2
4225/2023 emessa e depositata in data 25.10.2023 dal Tribunale di Bari, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente giudizio di appello, liquidate per ciascuno di essi in € 8.100,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori dovuti di legge;
3) dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico della parte appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così decisa in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, addì 07.05.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott.ssa Laura Fazio Dott. Salvatore Grillo
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 la questione relativa al superamento dei limiti della delega, infatti, è stata esaminata dal Giudice di Prime Cure con esito negativo e non è stata espressamente riproposta in sede di appello;
2 solo i primi due risultano poi rinviati a giudizio e successivamente assolti;
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