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Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/06/2024, n. 3141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3141 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
n. 4398/2023 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Napoli Nord II SEZIONE CIVILE
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 25/06/2024 ; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice Parte_1 contenente le seguenti conclusioni: “Con le presenti note ci si riporta all'atto di appello, alla documentazione prodotta, chiedendone l'integrale accoglimento. Si impugna e si contesta quanto ex adverso dedotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto e diritto, evidenziando che sulla medesima fattispecie l'On. Tribunale adito si è già pronunciato con sentenza n. 2697/21 resa dal G.U. Dott. Ucci, in copia allegata.
Si chiede, pertanto, all'On Giudice adito, in accoglimento del presente appello, di accertare e dichiarare l'erroneità ed illegittimità della sentenza n. 165/23 resa dal Giudice di Pace dott.ssa Galati in data 07.02.2023 e per l'effetto riformare la stessa, previo rigetto del ricorso proposto in primo grado dall'odierno appellato, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.”. viste la nota scritta depositata dalla parte convenuta contenente le CP_1 seguenti conclusioni: “Con le presenti note ci si riporta alla comparsa di costituzione e risposta e alla documentazione prodotta. Si impugna e si contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto e diritto. Ribadendo tutti i motivi già rassegnati nel ricorso in primo grado si sottolinea tra questi che per mero scrupolo difensivo, la Strada Provinciale 335 non rientra tra quelle strade individuate dal Prefetto di , con decreto del 10.07.2014, dove sia possibile installare Pt_1 dispositivi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 cds senza l'obbligo della contestazione immediata. Si C O N C L U D E pertanto affinché l' On.le Tribunale di Napoli Nord voglia rigettare l'appello proposto dalla , con vittoria Parte_1 delle spese e competenze del giudizio d'appello, con attribuzione al procuratore costituito che dichiara di averne fatto anticipo. Nella denegata ipotesi di accoglimento voglia compensare integralmente le spese di lite.”.
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.- Aversa, 28/06/2024. Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 1 di 8 n. 4398/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 4398/2023 r.g.a.c., promossa da:
, in persona del Presidente Avv. in Parte_1 Controparte_2
qualità di legale rapp.te p.t. (P.I - C.F. ), con sede in P.IVA_1 P.IVA_2 Pt_1
alla Via Lubich n.6 (ex ), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Org_1
Maddaloni (C.f. ) pec: C.F._1
pagina 2 di 8 avv. rovincia.caserta.it, giusta mandato in atti. Email_1
APPELLANTE
CONTRO in persona del l.r.p.t. sig. , c.f. , con sede CP_1 CP_3 P.IVA_3
in Aversa (CE) alla Via Vito Di Jasi n.40, ivi elettivamente domiciliato al Viale J. F.
Kennedy n.49 presso lo studio dell'avv. Massimo Sorrentino, c.f.
, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti. C.F._2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da suddetto verbale d'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 165/23, pubblicata in data 07.02.2023 il Giudice di Pace di
Napoli Nord, in persona della dott.ssa Galati, accoglieva il ricorso presentato dalla e per l'effetto dichiarava l'illegittimità del verbale n. 26940/2017/V del CP_1
28.07.2017 con cui la Polizia Provinciale di contestava le infrazioni al Codice Pt_1
della Strada di cui all'art. 142, comma 8, e art. 142, comma 1, 2 e 6 del Dlgs 285/92 condannando la al pagamento delle spese e competenze processuali Parte_1
liquidate in euro 250,00 di cui euro 50,00 per spese , euro 100,00 per onorari.
Con atto citazione ritualmente notificato, la spiegava appello CP_4 Parte_1
avverso la suddetta decisione, eccependo che il Giudice di prime cure:
1) Aveva violato e fatto scorretta applicazione dell'art. 79 DPR n. 495/1992
(regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada) in quanto,
a differenza di quanto sancito dal Giudice di prime cure, l'articolo in questione non postulava la presenza della segnaletica su entrambi i lati, dovendo invece essere garantito, per ciascun segnale, uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità;
2) Aveva violato l'art. 115 c.p.c. in quanto in assenza completa di prove addotte dall'odierno appellato (che non ha fornito nemmeno una perizia tecnica sul punto pagina 3 di 8 specifico) il giudice ha ritenuto di addurre una propria considerazione strettamente personale a fondamento dell'accoglimento dell'azione proposta dinanzi a sé in primo grado, di fatto sostituendosi alla parte attrice nell'articolazione del necessario impianto istruttorio.
Dunque chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare l'erroneità ed illegittimità della sentenza n. 165/23 resa dal Giudice di Pace dott.ssa
Galati in data 07.02.2023, e per l'effetto riformare la stessa, previo rigetto del ricorso proposto in primo grado dall'odierno appellato. 2) Condannare la parte appellata alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la la quale si riportava a quanto già prodotto e CP_1
dedotto nel giudizio di primo grado e sosteneva la piena legittimità e validità della sentenza impugnata in quanto, a suo dire, in virtù dell'art. 104, comma 3, del d.p.r. n.
495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada), quando le strade hanno più corsie, non è sufficiente che i segnali di prescrizione siano posti sul lato destro della strada, ma bisogna adottare opportune misure di adattamento alle condizioni locali, ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata, per consentire anche ai conducenti che percorrono le corsie interne di avere contezza della disciplina cui attenersi in quello specifico tratto stradale.
Dunque concludeva per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore anticipatario.
All'udienza del 15 settembre 2023, data la natura documentale, la causa, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.11.2025.
Tenuto conto dello scardinamento delle cause sul ruolo dello scrivente magistrato e della pronta soluzione della causa, con decreto del 16.5.24 veniva disposta l'anticipazione della suddetta udienza del 14.11.2025 e veniva contestualmente fissata l'udienza del 25.6.2024 per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è fondato e merita di essere accolto con conseguente riforma totale della pagina 4 di 8 sentenza n. 165/23 del G.d.p. di Napoli Nord.
Come correttamente evidenziato ed eccepito dall'appellante l'art. 79 del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (DPR
495/1992), di attuazione e regolamentazione dell'art. 39 cds, su cui il Giudice di prime cure ha fondato la propria decisione, stabilisce testualmente che “….per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto”.
È di chiara evidenza che la sentenza impugnata appare palesemente erronea laddove fa derivare dall'art. 79 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (DPR 495/92) un generalizzato obbligo di apporre i segnali su entrambi i lati della strada mentre, al contrario, la norma sopra richiamata si limita ad imporre che sia garantita la mera visibilità del cartello.
Invero, il Giudice di Pace di Napoli Nord ha erroneamente deciso che “il segnale di preavviso ed il segnale di limite di velocità, al momento della contestazione erano apposti solo sul lato destro della strada, e non su quello sinistro in violazione dell'art.
79 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R.
495/1992)”.
Tale obbligo di apposizione della cartellonistica stradale su ambo i lati della strada non è previsto da alcuna norma.
A ciò aggiungasi è lo stesso Giudice di primo grado ad indicare che “a fronte delle eccezioni sollevate dal ricorrente la puntualmente ha dimostrato che : Parte_1
- il segnale di limite di velocità è presente già alla distanza di 1,263 Km prima dell'apparecchio rilevatore;
- che il segnale di preavviso è presente già alla distanza di 763 m. prima dell' apparecchio rilevatore;
pagina 5 di 8 - che l'installazione dell' apparecchio misuratore ai sensi dell' art. 4 del D.L.121/2002, trattandosi di strada extraurbana di tipologia B, non necessita di alcun decreto prefettizio di autorizzazione;
- che l'apparecchio Multiradar S580 con il quale è stata rilevata l'infrazione è stato regolarmente omologato come da decreto identificativo n° prot. 12/03/2009 prodotto in atti;
- che l'apparecchio Multiradar S580 con il quale è stata rilevata l'infrazione è stato regolarmente tarato, come da certificato di taratura rilasciato dal n° Pt_2
del 14/04/17; NumeroDiCa_1
-che i segnali di preavviso e di limite di velocità non sono coperti dalla vegetazione;
- che l'abrasione delle scritte sugli stessi è stata effettuata da ignoti, dopo la contestazione dell'infrazione per cui è causa”.
Dunque l'appellante ha debitamente provato la fondatezza e la Parte_3
legittima del verbale n. 26940/2017/V del 28.07.2017, anche attraverso il deposito dei rilievi fotografici del veicolo di parte appellata al momento dell'infrazione contestata.
Inoltre il Giudice di Pace di Napoli Nord ha fondato la propria decisione sulle seguenti ulteriori circostanze: “A dispetto di quanto sopra, come è stato possibile constatare da questo stesso Giudice, quando ha percorso tale strada extraurbana, il segnale non è visibile se il veicolo a bordo del quale si percorre la statale sulla quale è stata effettuata l'infrazione è preceduto da veicolo di altezza maggiore mt. 2,50, come per esempio un tir od un camion, e nel caso in cui si decidesse di effettuare un sorpasso.
In conclusione li segnale de quo non è sempre visibile, in violazione del disposto della predetta norma che precisa che".... Tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento su ogni tipo di viabilità ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale".
Orbene, questo Giudicante concorda con le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Napoli Nord nella sentenza emessa all'esito del giudizio r.g. 2697/2021, in un giudizio completamente speculare a quello in esame, allegata dall'appellante, nella parte pagina 6 di 8 in cui si ritiene che “appare poco comprensibile li riferimento del Giudice alla propria personale esperienza privata in luogo che alle risultanze dell'istruttoria processuale peraltro in relazione ad una ipotesi particolare ovvero quella in cui li conducente fosse preceduto da un veicolo di altezza maggiore a m.t 2,50, come per esempio un tir o un camion, e nel caso ni cui si decidesse di effettuare un sorpasso completamente avulsa da qualunque richiamo al caso di specie”.
Da ciò ne consegue che, ricordando che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai campi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato li giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo, il verbale sopra indicato deve essere ritenuto assolutamente legittimo e, quindi, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata l'opposizione proposta dalla CP_1
In virtù della riforma della sentenza di primo grado, considerata la piena fondatezza dell'appello attoreo, va riformato altresì il capo della sentenza riguardante la regolamentazione delle spese e competenze di lite che per entrambi i gradi di giudizio vengono liquidate come da dispositivo, in favore della ed a carico Parte_3
della in p.l.r.pt. CP_1
A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M.
10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n.
16153).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 165/23 pubblicata dal GdP di Napoli Nord il 07.02.2023, rigetta l'opposizione proposta dalla CP_1
pagina 7 di 8 S.p.a. avverso il verbale n. 26940/2017/V del 28.07.2017 emesso dal Comando della Polizia Provinciale di;
Pt_1
2) Condanna la in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese e competenze di CP_1
lite del doppio grado di giudizio che si liquidano in € 91,50 per spese ed €
1100,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge in favore della . Parte_3
Aversa, 28.6.2024.
Il Giudice
Dr Luigi D'Angiolella
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Napoli Nord II SEZIONE CIVILE
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 25/06/2024 ; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice Parte_1 contenente le seguenti conclusioni: “Con le presenti note ci si riporta all'atto di appello, alla documentazione prodotta, chiedendone l'integrale accoglimento. Si impugna e si contesta quanto ex adverso dedotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto e diritto, evidenziando che sulla medesima fattispecie l'On. Tribunale adito si è già pronunciato con sentenza n. 2697/21 resa dal G.U. Dott. Ucci, in copia allegata.
Si chiede, pertanto, all'On Giudice adito, in accoglimento del presente appello, di accertare e dichiarare l'erroneità ed illegittimità della sentenza n. 165/23 resa dal Giudice di Pace dott.ssa Galati in data 07.02.2023 e per l'effetto riformare la stessa, previo rigetto del ricorso proposto in primo grado dall'odierno appellato, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.”. viste la nota scritta depositata dalla parte convenuta contenente le CP_1 seguenti conclusioni: “Con le presenti note ci si riporta alla comparsa di costituzione e risposta e alla documentazione prodotta. Si impugna e si contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto e diritto. Ribadendo tutti i motivi già rassegnati nel ricorso in primo grado si sottolinea tra questi che per mero scrupolo difensivo, la Strada Provinciale 335 non rientra tra quelle strade individuate dal Prefetto di , con decreto del 10.07.2014, dove sia possibile installare Pt_1 dispositivi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 cds senza l'obbligo della contestazione immediata. Si C O N C L U D E pertanto affinché l' On.le Tribunale di Napoli Nord voglia rigettare l'appello proposto dalla , con vittoria Parte_1 delle spese e competenze del giudizio d'appello, con attribuzione al procuratore costituito che dichiara di averne fatto anticipo. Nella denegata ipotesi di accoglimento voglia compensare integralmente le spese di lite.”.
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.- Aversa, 28/06/2024. Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 1 di 8 n. 4398/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 4398/2023 r.g.a.c., promossa da:
, in persona del Presidente Avv. in Parte_1 Controparte_2
qualità di legale rapp.te p.t. (P.I - C.F. ), con sede in P.IVA_1 P.IVA_2 Pt_1
alla Via Lubich n.6 (ex ), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Org_1
Maddaloni (C.f. ) pec: C.F._1
pagina 2 di 8 avv. rovincia.caserta.it, giusta mandato in atti. Email_1
APPELLANTE
CONTRO in persona del l.r.p.t. sig. , c.f. , con sede CP_1 CP_3 P.IVA_3
in Aversa (CE) alla Via Vito Di Jasi n.40, ivi elettivamente domiciliato al Viale J. F.
Kennedy n.49 presso lo studio dell'avv. Massimo Sorrentino, c.f.
, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti. C.F._2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da suddetto verbale d'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 165/23, pubblicata in data 07.02.2023 il Giudice di Pace di
Napoli Nord, in persona della dott.ssa Galati, accoglieva il ricorso presentato dalla e per l'effetto dichiarava l'illegittimità del verbale n. 26940/2017/V del CP_1
28.07.2017 con cui la Polizia Provinciale di contestava le infrazioni al Codice Pt_1
della Strada di cui all'art. 142, comma 8, e art. 142, comma 1, 2 e 6 del Dlgs 285/92 condannando la al pagamento delle spese e competenze processuali Parte_1
liquidate in euro 250,00 di cui euro 50,00 per spese , euro 100,00 per onorari.
Con atto citazione ritualmente notificato, la spiegava appello CP_4 Parte_1
avverso la suddetta decisione, eccependo che il Giudice di prime cure:
1) Aveva violato e fatto scorretta applicazione dell'art. 79 DPR n. 495/1992
(regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada) in quanto,
a differenza di quanto sancito dal Giudice di prime cure, l'articolo in questione non postulava la presenza della segnaletica su entrambi i lati, dovendo invece essere garantito, per ciascun segnale, uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità;
2) Aveva violato l'art. 115 c.p.c. in quanto in assenza completa di prove addotte dall'odierno appellato (che non ha fornito nemmeno una perizia tecnica sul punto pagina 3 di 8 specifico) il giudice ha ritenuto di addurre una propria considerazione strettamente personale a fondamento dell'accoglimento dell'azione proposta dinanzi a sé in primo grado, di fatto sostituendosi alla parte attrice nell'articolazione del necessario impianto istruttorio.
Dunque chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare l'erroneità ed illegittimità della sentenza n. 165/23 resa dal Giudice di Pace dott.ssa
Galati in data 07.02.2023, e per l'effetto riformare la stessa, previo rigetto del ricorso proposto in primo grado dall'odierno appellato. 2) Condannare la parte appellata alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la la quale si riportava a quanto già prodotto e CP_1
dedotto nel giudizio di primo grado e sosteneva la piena legittimità e validità della sentenza impugnata in quanto, a suo dire, in virtù dell'art. 104, comma 3, del d.p.r. n.
495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada), quando le strade hanno più corsie, non è sufficiente che i segnali di prescrizione siano posti sul lato destro della strada, ma bisogna adottare opportune misure di adattamento alle condizioni locali, ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata, per consentire anche ai conducenti che percorrono le corsie interne di avere contezza della disciplina cui attenersi in quello specifico tratto stradale.
Dunque concludeva per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore anticipatario.
All'udienza del 15 settembre 2023, data la natura documentale, la causa, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.11.2025.
Tenuto conto dello scardinamento delle cause sul ruolo dello scrivente magistrato e della pronta soluzione della causa, con decreto del 16.5.24 veniva disposta l'anticipazione della suddetta udienza del 14.11.2025 e veniva contestualmente fissata l'udienza del 25.6.2024 per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è fondato e merita di essere accolto con conseguente riforma totale della pagina 4 di 8 sentenza n. 165/23 del G.d.p. di Napoli Nord.
Come correttamente evidenziato ed eccepito dall'appellante l'art. 79 del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (DPR
495/1992), di attuazione e regolamentazione dell'art. 39 cds, su cui il Giudice di prime cure ha fondato la propria decisione, stabilisce testualmente che “….per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto”.
È di chiara evidenza che la sentenza impugnata appare palesemente erronea laddove fa derivare dall'art. 79 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (DPR 495/92) un generalizzato obbligo di apporre i segnali su entrambi i lati della strada mentre, al contrario, la norma sopra richiamata si limita ad imporre che sia garantita la mera visibilità del cartello.
Invero, il Giudice di Pace di Napoli Nord ha erroneamente deciso che “il segnale di preavviso ed il segnale di limite di velocità, al momento della contestazione erano apposti solo sul lato destro della strada, e non su quello sinistro in violazione dell'art.
79 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R.
495/1992)”.
Tale obbligo di apposizione della cartellonistica stradale su ambo i lati della strada non è previsto da alcuna norma.
A ciò aggiungasi è lo stesso Giudice di primo grado ad indicare che “a fronte delle eccezioni sollevate dal ricorrente la puntualmente ha dimostrato che : Parte_1
- il segnale di limite di velocità è presente già alla distanza di 1,263 Km prima dell'apparecchio rilevatore;
- che il segnale di preavviso è presente già alla distanza di 763 m. prima dell' apparecchio rilevatore;
pagina 5 di 8 - che l'installazione dell' apparecchio misuratore ai sensi dell' art. 4 del D.L.121/2002, trattandosi di strada extraurbana di tipologia B, non necessita di alcun decreto prefettizio di autorizzazione;
- che l'apparecchio Multiradar S580 con il quale è stata rilevata l'infrazione è stato regolarmente omologato come da decreto identificativo n° prot. 12/03/2009 prodotto in atti;
- che l'apparecchio Multiradar S580 con il quale è stata rilevata l'infrazione è stato regolarmente tarato, come da certificato di taratura rilasciato dal n° Pt_2
del 14/04/17; NumeroDiCa_1
-che i segnali di preavviso e di limite di velocità non sono coperti dalla vegetazione;
- che l'abrasione delle scritte sugli stessi è stata effettuata da ignoti, dopo la contestazione dell'infrazione per cui è causa”.
Dunque l'appellante ha debitamente provato la fondatezza e la Parte_3
legittima del verbale n. 26940/2017/V del 28.07.2017, anche attraverso il deposito dei rilievi fotografici del veicolo di parte appellata al momento dell'infrazione contestata.
Inoltre il Giudice di Pace di Napoli Nord ha fondato la propria decisione sulle seguenti ulteriori circostanze: “A dispetto di quanto sopra, come è stato possibile constatare da questo stesso Giudice, quando ha percorso tale strada extraurbana, il segnale non è visibile se il veicolo a bordo del quale si percorre la statale sulla quale è stata effettuata l'infrazione è preceduto da veicolo di altezza maggiore mt. 2,50, come per esempio un tir od un camion, e nel caso in cui si decidesse di effettuare un sorpasso.
In conclusione li segnale de quo non è sempre visibile, in violazione del disposto della predetta norma che precisa che".... Tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento su ogni tipo di viabilità ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale".
Orbene, questo Giudicante concorda con le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Napoli Nord nella sentenza emessa all'esito del giudizio r.g. 2697/2021, in un giudizio completamente speculare a quello in esame, allegata dall'appellante, nella parte pagina 6 di 8 in cui si ritiene che “appare poco comprensibile li riferimento del Giudice alla propria personale esperienza privata in luogo che alle risultanze dell'istruttoria processuale peraltro in relazione ad una ipotesi particolare ovvero quella in cui li conducente fosse preceduto da un veicolo di altezza maggiore a m.t 2,50, come per esempio un tir o un camion, e nel caso ni cui si decidesse di effettuare un sorpasso completamente avulsa da qualunque richiamo al caso di specie”.
Da ciò ne consegue che, ricordando che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai campi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato li giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo, il verbale sopra indicato deve essere ritenuto assolutamente legittimo e, quindi, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata l'opposizione proposta dalla CP_1
In virtù della riforma della sentenza di primo grado, considerata la piena fondatezza dell'appello attoreo, va riformato altresì il capo della sentenza riguardante la regolamentazione delle spese e competenze di lite che per entrambi i gradi di giudizio vengono liquidate come da dispositivo, in favore della ed a carico Parte_3
della in p.l.r.pt. CP_1
A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M.
10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n.
16153).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 165/23 pubblicata dal GdP di Napoli Nord il 07.02.2023, rigetta l'opposizione proposta dalla CP_1
pagina 7 di 8 S.p.a. avverso il verbale n. 26940/2017/V del 28.07.2017 emesso dal Comando della Polizia Provinciale di;
Pt_1
2) Condanna la in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese e competenze di CP_1
lite del doppio grado di giudizio che si liquidano in € 91,50 per spese ed €
1100,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge in favore della . Parte_3
Aversa, 28.6.2024.
Il Giudice
Dr Luigi D'Angiolella
pagina 8 di 8