Ordinanza collegiale 12 settembre 2025
Decreto cautelare 25 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00163/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00468/2025 REG.RIC.
N. 00555/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 468 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Grazia Mattoni, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Giannetti, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 555 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Grazia Mattoni, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Giannetti, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento previa sospensiva, sia quanto al ricorso n. 468 del 2025 sia quanto al ricorso n. 555 del 2025, dell’ordinanza del Comune di-OMISSIS- n. 91/2025 - demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi.
Visti i ricorsi, le memorie e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione, le memorie e i relativi allegati del Comune di-OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa SA AT AU SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso n. 468/2025, trasmesso per competenza dal T.A.R. Lazio, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 91 del 20.02.2025, emanata dal Comune di-OMISSIS- ed avente ad oggetto “Ordinanza di demolizione lavori, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/01 e dell’art. 15, comma 1 della L.R. 15/08” notificata in data 24 febbraio 2025, con la quale l’Amministrazione in relazione all’immobile sito in-OMISSIS- Via degli Osci, 7 ha ordinato alla Sig.ra -OMISSIS-, in qualità di nuda proprietaria, di demolire le opere abusivamente realizzate e di ripristinare lo stato dei luoghi entro il termine di giorni 90 dalla notifica della ordinanza stessa.
2. Con il ricorso in riassunzione n. 555/2025, in seguito a decreto presidenziale del Presidente del TAR del Lazio – Roma 3 giugno 2025 n. 201, la ricorrente ha riassunto davanti a questo Tribunale il giudizio già proposto innanzi al TAR Lazio – Roma;
3. E’ accaduto precisamente che: - la ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto innanzi al TAR del Lazio lamentando: I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 2 d.p.r. 380/01, eccesso di potere per carenza di istruttori; II) Inopportunità dell’ordinanza impugnata; III) III) mancata motivazione dell’ordine di demolizione che ha ingenerato posizione di “affidamento” al mantenimento dell’opera;
- costituitosi in giudizio, il Comune di-OMISSIS- ha sollevato eccezione di incompetenza del TAR del Lazio - Roma, assumendo che la cognizione sia spettante a questa Seziona Staccata “trattandosi di atto adottato dal Comune di-OMISSIS- e destinato ad avere efficacia circoscritta all’ambito territoriale del Comune di-OMISSIS-, per cui ricorrono, in favore della competenza per territorio del T.A.R. di Latina, sia il criterio della sede dell’Amministrazione che quello della dell’efficacia spaziale del provvedimento amministrativo impugnato”;
- con decreto presidenziale del 3 giugno 2025 il Presidente del TAR Lazio - Roma ha statuito: “Ritenuto che gli effetti dell’atto gravato – adottato da Autorità avente sede nell’ambito territoriale di competenza della suindicata Sezione staccata – non siano suscettibile di espansione al di fuori del suddetto ambito; Conseguentemente ritenuto che la competenza ai fini della delibazione della controversia spetti alla Sezione staccata di Latina del T.A.R. del Lazio;
P.Q.M.
dichiara che il ricorso debba essere deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina. Ordina che la presente ordinanza venga trasmessa alla Sezione Staccata di Latina del T.A.R. del Lazio, alla quale dispone che venga rimesso, senza indugio, il fascicolo di causa per il seguito di competenza”;
- a seguito della superiore rimessione da parte del TAR Lazio – Roma, il ricorso è stato iscritto al n. 468/2025 di questo Tribunale;
- frattanto la ricorrente ha proposto innanzi a questo Tribunale ricorso in riassunzione iscritto al n. 555/2025, con il quale ha proposto le seguenti censure: I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 2 d.p.r. 380/01, eccesso di potere per carenza di istruttoria: secondo la ricorrente, poiché gli interventi eseguiti sull’immobile sarebbero da ritenersi opere di ristrutturazione, la cui rimozione non sarebbe possibile senza arrecare pregiudizio alla parte legittima dell’immobile, il Comune avrebbe dovuto applicare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 33 comma 2 Tuel; II) Inopportunita’ dell’ordinanza impugnata: la ricorrente si duole del provvedimento gravato, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto comunque applicare la sanzione pecuniaria alternativa in considerazione dell’attività di assistenza agli anziani svola nell’immobile de quo, la quale non potrebbe essere più svolta in caso di demolizione delle opere difformi eseguite sullo stesso;
III) Mancata motivazione dell’ordine di demolizione che ha ingenerato posizione di “affidamento” al manteniemto dell’opera: la ricorrente lamenta che, dato il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione degli abusi, l’inerzia dell’amministrazione aveva ingenerato nella ricorrente un affidamento nel mantenimento delle opere in questione, anche in considerazione del fatto che il Comune avrebbe più volte rilasciato in favore della struttura gestita dalla ricorrente, autorizzazioni all’aumento del numero di anziani da ospitare. Si sostiene in ricorso che ciò avrebbe determinato l’insorgere di un obbligo del Comune di adeguata motivazione delle ragioni di pubblico interesse che avrebbero determinato l’adozione del provvedimento impugnato.
4. In entrambi i giudizi si è costituito in giudizio il Comune di-OMISSIS-, resistendo al gravame.
5. Per entrambi i ricorsi è stata fissata la camera di consiglio per la discussione sull’istanza di tutela cautelare alla data del 9 settembre 2026, in vista della quale la parte ricorrente ha depositato memoria nel ricorso iscritto al n. 468/2025, nella quale ha meglio articolato le proprie difese.
6. All’udienza camerale del 9 settembre 2026, previa riunione dei ricorsi e uditi per le parti i difensori come specificato in verbale, questa Sezione con ordinanza 12 settembre 2025 n. 711 ha così statuito: “Ritenuto - ferma e impregiudicata ogni valutazione sul fumus - che le esigenze cautelari della ricorrente siano adeguatamente tutelabili, ai sensi dell’art. 55, comma 10 del cod. proc. amm., mediante la definizione del giudizio nel merito in tempi adeguatamente prossimi, tenuto anche conto dell’attuale consistenza dei ruoli;
Ritenuto doversi, quindi, fissare per la trattazione, in sede di merito, del ricorso l'udienza pubblica del 29/01/2026;
Ravvisati giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese legali relative alla presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), accoglie l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita definizione del giudizio nel merito”.
7. In vista dell’udienza fissata per la discussione del merito, il Comune di-OMISSIS- ha depositato memoria difensiva, insistendo nella propria posizione.
8. All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. Il ricorso è infondato.
9.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va ribadito il principio secondo cui quand’anche vi fossero pregiudizi alla parte di fabbricato legittimamente realizzato, la valutazione di procedere o meno alla demolizione può aversi nella fase esecutiva del provvedimento, giammai nella fase di adozione del provvedimento (Cons. St. 12 luglio 2021, n. 5264). In altri termini, la verifica ai sensi dell’art. 33, c. 2, D.P.R. n. 380/2001, va compiuta su segnalazione del privato durante la fase esecutiva e non dall'Amministrazione procedente all'atto dell'adozione del provvedimento sanzionatorio (di recente, sul punto Cons. St. 13 maggio 2024, n. 4283, secondo la quale «in materia di abusi edilizi, con riguardo alle sanzioni, la valutazione circa la possibilità di dare corso all' applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva alla ingiunzione a demolire, conseguendone che la mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell'ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l'accertamento delle conseguenze derivanti dall'omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell'incidenza della demolizione sulle opere legittimamente realizzate»). In altre parole, quanto alla mancata valutazione circa la possibilità di fiscalizzare l’abuso, ossia di far pagare una sanzione pecuniaria in luogo della materiale demolizione, si evidenzia che per giurisprudenza costante ( ex multis : Cons. Stato, sez. VII, 14 aprile 2025, n. 3168) la mancata applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria non rileva ai fini della legittimità dell'ordinanza di demolizione. Più in particolare è stato affermato che l'art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 ha valore eccezionale e derogatorio e non compete all'amministrazione procedente di dover valutare, prima dell'emissione dell'ordine di demolizione dell'abuso, se la sanzione pecuniaria possa essere applicata, piuttosto incombendo sul privato interessato la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme. Pertanto, la possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria ex art. 34 d.P.R. n. 380 del 2001 non determina l'illegittimità dell'ordine demolitorio, avendo come presupposto proprio la validità e l'efficacia della sanzione ripristinatoria, atteso che soltanto durante la sua materiale esecuzione è effettivamente possibile verificare se l'ordine di demolizione (comunque legittimamente assunto) sia eseguibile - stante la possibilità di procedere al materiale ripristino dello status quo anteriore all'abuso - ovvero se, alla luce delle emergenze proprie della fase esecutiva, si renda necessario fare luogo all'applicazione della sanzione pecuniaria (cfr., TAR Lazio, Sezione seconda Quater, 15 aprile 2025 n. 7411).
9.2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui la parte ricorrente censura il provvedimento impugnato per non avere adeguatamente tenuto in considerazione l’interesse pubblico preminente all’assistenza agli anziani, che verrebbe vanificato in caso di esecuzione dell’ordinanza di demolizione impugnata, trova applicazione il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile non assistito da alcun titolo abilitativo edilizio, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede nient'altro che le sottese ragioni di ripristino della legittimità violata. Non è necessaria una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificato. Tale principio non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso. La natura vincolata e doverosa, in presenza dei presupposti di legge, dell'ordinanza di demolizione di un'opera abusiva, rende superflua finanche la comunicazione di avvio del procedimento (ex multis, Consiglio di Stato, 17 febbraio 2026 n. 1267).
9.3. Quanto al terzo motivo di ricorso (con cui si contesta la violazione del legittimo affidamento) va osservato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente non consentono di mettere in discussione l’orientamento giurisprudenziale contenuto nella nota sentenza Cons. St. Ad. Pl. 17 ottobre 2017, n. 9, secondo cui: “il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure dopo un ingente lasso di tempo, la demolizione di un immobile abusivo sprovvisto di alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell’abuso”. Come affermato nella suddetta sentenza “il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino”. Inoltre, giova ricordare che va respinta la tesi, sostenuta dai ricorrenti, secondo la quale l’Amministrazione sarebbe gravata di un onere motivazionale rinforzato rispetto a quello ordinario, atteso che il provvedimento demolitorio è sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e il richiamo alla loro accertata abusività (Cons. St. 5 novembre 2018, n. 6233; Consiglio di Stato, 14 novembre 2025 n. 8941).
10. Il ricorso, in conclusione, va respinto.
11. Le spese sono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Comune di-OMISSIS- che liquida nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES MO LA NO, Presidente
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
SA AT AU SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA AT AU SI | ES MO LA NO |
IL SEGRETARIO