TAR Latina, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 163
TAR
Ordinanza collegiale 12 settembre 2025
>
TAR
Decreto cautelare 25 febbraio 2026
>
TAR
Sentenza 26 febbraio 2026
>
TAR
Ordinanza cautelare 1 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 2 d.p.r. 380/01, eccesso di potere per carenza di istruttoria

    La valutazione di procedere o meno alla demolizione può aversi nella fase esecutiva del provvedimento, mai nella fase di adozione del provvedimento. La verifica ai sensi dell’art. 33, c. 2, D.P.R. n. 380/2001, va compiuta su segnalazione del privato durante la fase esecutiva e non dall'Amministrazione procedente all'atto dell'adozione del provvedimento sanzionatorio. La mancata applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria non rileva ai fini della legittimità dell'ordinanza di demolizione.

  • Rigettato
    Inopportunità dell’ordinanza impugnata

    Il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile non assistito da alcun titolo abilitativo edilizio, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede nient'altro che le sottese ragioni di ripristino della legittimità violata. Non è necessaria una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati. Tale principio non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso.

  • Rigettato
    Mancata motivazione dell’ordine di demolizione che ha ingenerato posizione di “affidamento” al mantenimento dell’opera

    Le argomentazioni addotte dalla ricorrente non consentono di mettere in discussione l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure dopo un ingente lasso di tempo, la demolizione di un immobile abusivo sprovvisto di alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. Il provvedimento demolitorio è sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e il richiamo alla loro accertata abusività.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 163
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 163
    Data del deposito : 26 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo