Articolo 32 della Legge 14 agosto 1982, n. 590
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7 settembre 1982
Art. 32. (Facolta' e corsi di laurea)

L'Universita' degli studi di Verona, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comprende le seguenti facolta' e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:
a) medicina e chirurgia, con il corso di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria;
b) economia e commercio, con i corsi di laurea in economia e commercio e in lingue e letterature straniere;
c) magistero, con i corsi di laurea in materie letterarie e in pedagogia, e con il diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.
I corsi delle facolta' di medicina e chirurgia, di economia e commercio e di magistero dell'Universita' di Padova, funzionanti in Verona, sono assorbiti dalle facolta' di medicina e chirurgia, di economia e commercio e di magistero di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma.
Le dotazioni didattiche e scientifiche e i rapporti connessi relativi ai corsi di cui al precedente secondo comma sono trasferiti all'Universita' degli studi di Verona.
Entrata in vigore il 7 settembre 1982
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