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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/08/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere est. e rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 573 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
, nata a [...] l'[...] - C.F.: - Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Alessandro Mastrodomenico
( - pec: e C.F._2 Email_1 dall'Avv. Ettore Preziuso ( – pec: C.F._3
; Email_2
-Appellante-
Contro
, rappresentato dall'Avv. Federica Di Benedetto;
Controparte_1
-Appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 206/2024 emessa dal Tribunale di AR e pubblicata in data 05.02.2024.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis rejectis: - 2 -
- in via pregiudiziale: dichiarare la nullità della sentenza e del relativo provvedimento di correzione, per le ragioni dedotte in narrativa, con ogni conseguenziale statuizione di legge;
- in via principale e nel merito: nella denegata ipotesi in cui non volesse ritenere la nullità della sentenza e del provvedimento di correzione impugnati, accogliere per i motivi esposti il proposto appello e, per l'effetto, ad integrale riforma della Sentenza n. 206/2024 del Tribunale di AR e della susseguente Ordinanza di correzione della stessa n. cronol. 2152/2024 del
04/06/2024: a) dichiarare preliminarmente inammissibile l'opposizione promossa dal Sig. per tardività della domanda;
b) rigettare l'opposizione sia relativamente alle CP_1 eccezioni di rito che di merito, in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto;
c) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi al doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari..
Per l'appellata: insiste per il rigetto della impugnazione per tutti i motivi dedotti, con vittoria delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pubblicata in data 05.02.2024 il Tribunale di AR pronunciandosi sulla domanda di opposizione all'atto di precetto notificato ex art. 140 c.p.c. proposta da
[...]
cui era stato intimato il pagamento, in favore di , della somma CP_1 Parte_1 di € 16.315,53 (di cui: € 15.987,23 per rivalutazione mensile e per interessi legali come da calcoli effettuati alla luce dei parametri imposti dall'ISTAT a partire dal 31/12/2009 fino all'ultima data utile del 31/12/2020; € 328,30 (di cui compenso tabellare euro 225,00, Spese generali Euro 33,75, Cassa Avvocati (4%) euro 10,35, IVA (22%) oltre alle successive somme maturande), accoglieva parzialmente l'opposizione e dichiarava l'efficacia del precetto per sorte capitale limitatamente alla somma di € 4.991,31 al netto dei pagamenti eseguiti nelle more, oltre interessi legali e, per l'effetto, condannava parte opposta a rifondere le spese di lite in favore della parte opponente liquidate in € 237,00 per esborsi ed in €
5.077,00 per compensi di avvocato, oltre RSG, iva e cap e poneva il costo della CTU definitivamente a carico della medesima.
1.1 A sostegno della domanda, l'opponente deduceva di essere separato dalla creditrice
, giusta separazione consensuale omologata in data 08.03.2010 dal Tribunale Parte_1 di AR, che in virtù della stessa si era impegnato a versare alla un assegno di Pt_1 mantenimento pari ad € 1.000.00 mensili, di aver sempre ottemperato a tale onere, ma senza la rivalutazione monetaria, in perfetta buona fede e che in data 20.11.2019 la aveva Pt_1 - 3 -
notificato un atto di precetto intimante il pagamento di € 6.361,97 e un atto di pignoramento presso terzi.
Eccepiva l'erroneità del conteggio eseguito dalla , deducendo che gli interessi e la Pt_1 rivalutazione erano stati calcolati sull'intera sorte capitale, e soprattutto capitalizzando anche gli interessi, mentre ciò che doveva essere calcolato era solo la rivalutazione monetaria non versata dall'obbligato, così come prevista dagli indici ISTAT annuali secondo un conteggio dal medesimo allegato ed eseguito con il metodo FOI normalmente utilizzato anche secondo la Suprema Corte per il calcolo degli aggiornamenti annuali sull'assegno di mantenimento.
Rappresentava, quindi, l'infondatezza della richiesta avanzata nel suo ammontare ed eccepiva la prescrizione quinquennale delle indennità richieste sui singoli ratei pagati.
1.2 Si costituiva in giudizio l'opposta contestandole avverse pretese e Parte_1 deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Eccepiva la tardività della opposizione avanzata ben oltre il decorso dei 20 giorni nonché la cessazione della materia del contendere in quanto per la declaratoria di improcedibilità sulla domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione avanzata, questa in sede di opposizione a una precedente procedura esecutiva presso terzi azionata con un precedente e diverso atto di precetto.
1.3 Acquisite le produzioni documentali ed espletata CTU contabile, la causa veniva trattenuta a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.4 A fondamento della decisione il primo giudice, in via preliminare, rigettava l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte opposta riguardante la presunta tardività dell'opposizione all'atto di precetto, precisando che l'opposizione non rientra nell'ambito dell'art. 617
c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi), ma piuttosto nell'art. 615 c.p.c. (opposizione all'esecuzione), che non prevede un termine decadenziale di 20 giorni, evidenziando inoltre che non era stato dimostrato alcun disguido postale o difficoltà al recapito tale da giustificare un ritardo nella conoscibilità della notifica.
Sempre in via preliminare, osservava che il primo precetto del 2019 non assumeva rilevanza nel giudizio attuale, poiché riguardava una procedura esecutiva distinta e che purtuttavia le somme già incamerate tramite il pignoramento presso terzi pari ad € 6.033,67 erano state considerate nel calcolo del credito residuo ed erano state assegnate per le medesime ragioni di credito e decurtate dal totale intimato nel precetto successivo.
Ancora in via preliminare, disattendeva la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere eccepita da parte opposta, chiarendo che ogni pronunciamento disposto anche dal G.I. sulle istanze cautelari non porta mai alla cessazione della materia del contendere. - 4 -
Nel merito, il Tribunale, dopo aver rilevato l'erroneità dell'assunto di parte opponente in ordine al fatto che nell'atto di precetto il calcolo degli interessi dovuti e della rivalutazione
Istat era stato eseguito erroneamente sull'intera sorte capitale e non secondo il metodo FOI, riconosceva la prescrizione quinquennale per interessi e rivalutazione Istat, considerando valido atto interruttivo della prescrizione il pignoramento presso terzi e non la e-mail inviata in risposta a una raccomandata scritta dal legale di controparte il 20.09.2018 e in cui si leggeva un invito ad “addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Pertanto, sulla base della CTU, il Tribunale determinava il credito complessivo ammontante ad € 7.235,66 (oltre interessi pari ad € 67,78) e riconosceva la decurtazione di € 6.361,90 già incamerati con il pignoramento presso terzi, imputandoli prima al periodo dal 2010 al
20.11.2014 (rivalutazione ISTAT e interessi per € 3.721,54) e poi ai periodi successivi (€
2.312,13).
2. Nel proprio atto di impugnazione ha contestato la decisione chiedendone Parte_1 la riforma sulla base dei motivi di seguito sintetizzati:
2.1 Nullità della sentenza per motivazione illogica;
assenza, apparenza e intrinseca contraddittorietà della motivazione. Omessa motivazione circa le disattese conclusioni del C.T.U.
Con il primo motivo, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza deducendo che la illogicità, poca chiarezza, apparenza e contraddittorietà della motivazione non consente la comprensione delle ragioni poste a fondamento della decisione in quanto non fa trapelare l'iter della formazione decisionale, né consente di poter effettuare il dovuto controllo sulla logicità del ragionamento seguito. Inoltre, ha dedotto che la sentenza risulta ulteriormente viziata anche per la mancanza, sotto il profilo sia formale che sostanziale, del requisito di cui all'art. 132 comma 1 n. 4 c.p.c., nella parte in cui la parte motiva sembra prendere in considerazione elementi non assolutamente individuati né individuabili della consulenza tecnica d'ufficio, rielaborando autonomamente, e senza l'indicazione del criterio di calcolo, degli importi che non hanno alcuna corrispondenza nell'elaborato peritale. Nello specifico, ha rappresentato che il CTU ha offerto al Giudice ben tre ipotesi di calcolo delle somme dovute e tre differenti risultati, nessuno dei quali, tuttavia, è stato preso in considerazione, senza alcuna motivazione al riguardo.
2.2 Violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 cpc, contrasto tra motivazione e dispositivo violazione dei principi di cui all'art. 5 dm 140/2012.
Con il secondo motivo ha contestato la violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. atteso il contrasto tra la motivazione offerta in sentenza ed il dispositivo della stessa. - 5 -
Ha rappresentato che, in ogni caso, la parte parzialmente vittoriosa non può essere comunque condannata a rifondere le spese alla parte soccombente e tale principio risulta essere stato completamente disatteso dal Tribunale il quale, dopo aver accolto parzialmente l'opposizione e dunque dichiarato efficace il precetto opposto, sia pur limitatamente ad una certa somma, ha posto interamente a carico di essa opposta tutte le spese di lite e della CTU.
Ha inoltre eccepito l'erronea quantificazione/liquidazione stessa delle spese di lite, nella parte in cui la gravata decisione ha erroneamente applicato il principio del disputatum e non il criterio del decisum, criterio quest'ultimo prescelto dall'art. 5 DM n. 140/2012 nei giudizi di pagamento somme
2.3 Violazione o falsa applicazione degli art. 2712 e 2941 c.c. - erronea applicazione dei principi sulla prescrizione, sulla sospensione ed interruzione dei termini prescrizionali.
Con tale motivo di doglianza ha censurato l'erronea applicazione dei principi che governano la prescrizione, la sospensione e l'interruzione dei termini prescrizionali. In particolare, ha dedotto che l'atto di costituzione in mora ha efficacia interruttiva della prescrizione anche quando sia inviato dal difensore del creditore a quello del debitore e che, quindi, il termine di prescrizione è interrotto anche quando la lettera di messa in mora è inviata al rappresentante del debitore e non direttamente a quest'ultimo e che, nel caso di specie, il difensore di essa appellante si è qualificato in modo chiaro rispondendo ad una comunicazione del difensore che altrettanto chiaramente ha precisato il proprio ruolo e il Giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere alla e-mail pieno valore legale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c.
Ha poi rilevato che il Tribunale, quanto alla decorrenza della prescrizione, non ha considerato completamente l'art. 2941 n. 1 c.c. in merito alla sospensione della prescrizione dei crediti tra coniugi, rappresentando che la cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta datata 3 luglio 2023, con conseguente cessazione della qualifica di coniugi solo alla citata data e sospensione del decorso della prescrizione dalla data della separazione a quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2.4 Omessa e/o contraddittoria motivazione della sentenza circa le disattese conclusioni del CTU.
Con il quarto motivo ha contestato la decisione per aver disatteso le conclusioni del CTU senza prendere in considerazione nessuna delle tre ipotesi formulate dal medesimo e provvedendo, di contro, ad un proprio ricalcolo delle somme dovute senza minimamente spiegare l'iter logico seguito né fornire idonea motivazione. Ha, quindi, argomentato che parte opponente nulla ha osservato in sede di CTU e neanche successivamente al deposito della consulenza ha mai contestato le modalità del calcolo né le risultanze della CTU, con la - 6 -
conseguenza che, in base al principio di non contestazione, il Giudice avrebbe dovuto considerare pacifica e non contestata la consulenza e basarsi sulle risultanze della stessa e non provvedere ad indicare somme la cui origine ed i cui conteggi sono completamente sconosciuti.
2.5 Vizio di ultra-petizione e violazione dell'art. 112 c.p.c.
Con il quinto motivo, ha eccepito la violazione dell'art. 112 c.p.c. e il vizio di ultrapetizione deducendo che la gravata decisione ha rigettato l'eccezione di decadenza per mancato rispetto del termine di 20 giorni utile per proporre la spiegata eccezione sulla base di una diversa qualificazione giuridica dell'atto di opposizione, in ordine alla quale, tuttavia, essa parte opposta nulla aveva eccepito nei propri scritti difensivi.
2.6 Inammissibilità del procedimento di correzione della sentenza n. 206/2024 e specifica impugnazione dell'ordinanza di correzione n. 2152/2024. Nullità del provvedimento di correzione.
Con l'ultimo motivo, ha eccepito l'inammissibilità e la nullità del procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c. richiesto da parte opponente in quanto investente la sostanza del giudizio. In particolare, ha dedotto che la problematica della condanna alle spese andava proposta con le forme ordinarie di impugnazione e che la divergenza insanabile tra la parte motiva della sentenza ed il dispositivo non può mai essere risolta con la procedura di correzione di errore materiale.
3. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Parte_1 contestando le avverse pretese e deduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del giudizio.
4. La causa è stata trattenuta a decisione all'udienza del 10.06.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta, previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. e deposito telematico delle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate telematicamente.
5. L'appello è parzialmente fondato per i motivi di seguito indicati.
5.1 Infondato appare essere il primo motivo di gravame con il quale l'appellante ha eccepito l'illogicità e la contraddittorietà motivazionale della gravata decisione, unitamente all'omessa motivazione in ordine alle circostanze che hanno indotto il primo giudice a disattendere le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio.
Ed invero, come di recente riaffermato dalla Suprema Corte, “Va premesso che le Sezioni
Unite di questa Corte (Cass., sez. un., 7/04/014, nn. 8053 e 8054) hanno affermato che
l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, - 7 -
integri un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di
"contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile". Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente precisato che di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile" può parlarsi laddove essa non renda "percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice" (Cass., sez. un., 3/11/2016, n.
22232; v. pure Cass., sez. un., 5/04/2016, n. 16599). È stato pure affermato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., ord. 7/04/2017, n. 9105) ovvero che è nulla per mancanza - sotto il profilo sia formale che sostanziale - del requisito di cui all'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4), la sentenza la cui motivazione consista nel dichiarare sufficienti tanto i motivi esposti nell'atto che ha veicolato la domanda accolta, quanto non meglio individuati documenti ed atti ad essa allegati, oltre ad una consulenza tecnica, senza riprodurne le parti idonee a giustificare la valutazione espressa (Cass.
23/03/2017, n. 7402). È stato, altresì, specificato che il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (Cass. ord., 30/05/2019, n. 14762)” (cfr. Cass. Sez. III ord. n. 27411 del 08.10.2021).
Ed ancora, si è chiarito che “il vizio di contraddittorietà ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere il significato della decisione adottata, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorché, dalla lettura della sentenza, non vi siano dubbi di sorta su quella che è stata la volontà decisoria” (cfr.
Cass. Sez. V sent. n. 8646 del 16.03.2022).
Ciò premesso, si osserva che, nel caso di specie, le circostanze di cui si duole l'appellante non possono ritenersi indice di contraddittorietà né di illogicità della motivazione, in quanto risulta immediatamente percepibile, nonché apprezzabile nel merito, il ragionamento del primo giudice il quale, con motivazione logica e attendibile, ha chiaramente condiviso le - 8 -
risultanze peritali in adesione all'ipotesi dell'intervenuta prescrizione e della detrazione delle somme che l'opponente aveva già corrisposto all'opposta.
Né, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, il primo giudice ha provveduto, in modo asseritamente poco comprensibile, ad una rielaborazione dei conteggi delle somme spettanti prescindente sia dalla metodologia di calcolo adottata dalle parti, sia da quella formulata dal
CTU. Ed invero, il CTU nominato dal Tribunale, nel proprio elaborato depositato in data
15.06.2023, le cui risultanze peritali la Corte ritiene di condividere in quanto immuni da vizi nonché affidabili e coerenti rispetto alla documentazione emersa e ai quesiti sottoposti, ha provveduto a determinare le somme dovute da in favore di Controparte_1 Parte_1
a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati sull'assegno di
[...] mantenimento secondo tre diverse ipotesi prospettate. Il primo giudice, accertata l'operatività dell'invocata prescrizione per tutto il periodo antecedente al quinquennio rispetto all'atto di precetto che ha portato al primo pignoramento presso terzi e, di converso, la sopravvivenza del credito alla data del 20.11.2014 fino al data indicata nell'atto di precetto del 31.12.2020, ha di conseguenza sommato gli importi accertati dall'ausiliario nominato relativamente al periodo di riferimento non coperto da prescrizione (ovvero dal 20.11.2014 al 31.12.2020, come da pagg. 13-14 dell'elaborato), espungendo dal calcolo del CTU la quota di rivalutazione ed interessi, pur da quest'ultimo calcolata per il periodo successivo al
31.12.2020, non oggetto della richiesta azionata con il precetto, giungendo così all'individuazione del credito della precettante pari ad € 7.303,44 affermando che “Dal calcolo operato dal CTU risulta che il credito ammonta ad euro 7.235,66 e i corrispondenti interessi maturati al tasso legale maturati per ciascun anno ammontano complessivamente ad euro 67,78 (totale euro 7.303,44)”, per poi decurtare la somma già incamerata precedentemente con pignoramento presso terzi (indicata dalla stessa opposta in € 6.033,67), assegnata sino a concorrenza di € 3.721,54 a rivalutazione ISTAT ed interessi dal 2010 al
20.11.2014 come da calcolo del CTU ed imputata per la residua somma di euro 2.312,13 in pagamento per i periodi successivi al 20.11.2014 , provvedendo quindi a riconoscere un credito pari ad € 4.991,31.
La motivazione della sentenza impugnata risulta essere, pertanto, comprensibile, basata su un esatto calcolo matematico, lineare ed esente dai vizi prospettati con conseguente infondatezza della doglianza .
5.2 Fondato è il secondo motivo di gravame con il quale l'appellante ha eccepito la violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e dei principi di cui all'art. 5 del D.M. n.
140/2012. - 9 -
Giova premettere che la materia relativa all'addebito delle spese di lite è disciplinata dagli articoli 91 e 92 c.p.c.
In particolare, l'art. 91 c.p.c. detta la regola generale per cui la statuizione sulle spese e competenze di lite è rapportata e connessa al principio della soccombenza che deve essere riferito all'esito finale della lite e in forza del quale deve essere disposta la condanna alle spese a carico della parte risultata soccombente e in favore della parte vittoriosa, anche in assenza di una esplicita richiesta di quest'ultima, salvo una diversa e esplicita volontà di segno contrario.
L'art. 92 c.p.c. prevede e regola le eccezioni al principio generale della soccombenza, mitigandone il rigore, prevedendo che possa essere esclusa la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vittoriosa qualora risultano eccessive o superflue, nonché la possibilità, a prescindere dalla soccombenza, di condannare una parte al rimborso delle spese in caso di accertata violazione del dovere di lealtà e probità (primo comma) oppure in caso di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (comma secondo).
Secondo quanto di recente affermato dalla Suprema Corte, “In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. civ. SS.UU. n.
32061 del 31.10.2022).
In sostanza, con tale pronuncia si è statuito che la parte attrice/ricorrente non può mai essere condannata al pagamento delle spese di lite, anche se ha vinto parzialmente o per un valore residuo all'oggetto della domanda, potendosi al massimo procedere ad una compensazione, parziale o totale, delle stesse.
Nel caso in esame, i principi su esposti risultano essere stati disattesi dalla gravata decisione la quale, dopo aver parzialmente accolto l'opposizione e dichiarato l'efficacia del precetto limitatamente alla minor somma pari ad € 4.991,31 (rispetto alla somma ingiunta pari ad €
6.361,97), ha erroneamente posto interamente a carico di parte opposta le spese di lite e le spese della CTU che, a giudizio della Corte, sussistendone i presupposti, devono essere entrambe parzialmente compensate tra le parti nella misura del 40%. - 10 -
Parimenti fondata è la censura inerente alla circostanza che il Giudice di prime cure avrebbe fatto erronea applicazione dell'art. 5 D.M. n. 140/2012 avendo questi fatto riferimento allo scaglione previsto per l'importo domandato anziché a quello stabilito per la somma effettivamente liquidata.
È pacifico in giurisprudenza che “Il cd. criterio del decisum e non del disputatum è, dunque, quello prescelto dall'art. 5 .dm. n. 140 del 2012 nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum cosituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. La disposizione richiamata ha inteso, invero, fronteggiare il rischio di una quantificazione iniziale ingiustificata dell'importo preteso, al fine mero della lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata” (Cass. Civ. n. 8449/2023, in parte motiva).
Nel caso di specie e in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda dell'allora attore, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare lo scaglione di riferimento in base al decisum ovvero quello inferiore (€1.101,00/€5.200,00) rispetto alla forbice presa in considerazione (€ 5.201,00/€26.000,00).
Sotto tale profilo, pertanto, la sentenza di primo grado deve essere riformata con applicazione dello scaglione € 1.101,00/€ 5.200,00, condannando già disposta la Parte_1 compensazione del 40%, al rimborso in favore di delle spese di lite di Controparte_1 primo grado per la somma di € 1.531,2 per compensi ed € 237,00 per spese, oltre spese generali, Cap, Iva come per legge e delle spesse della CTU espletata in primo grado per la somma di € 697,52.
5.3 Infondato è il terzo motivo di gravame con il quale l'appellante ha eccepito la violazione o falsa applicazione degli art. 2712 e 2941 c.c. in tema di prescrizione, deducendo, in particolare, che alla e-mail inviata dal proprio difensore al difensore di controparte doveva riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione.
Al riguardo, si osserva che, sebbene come dedotto dall'appellante “in tema di atti interruttivi della prescrizione, la circostanza che la costituzione in mora provenga non dal creditore personalmente, ma da soggetto che abbia agito nella dichiarata qualità di rappresentante o mandatario del titolare del diritto, in forza di un potere genericamente o specificamente abilitante, ancorché conferito senza formalità (…) non toglie all'atto la sua idoneità interruttiva “(cfr. Cass. n. 31065 del 2019), tuttavia per giurisprudenza consolidata “per avere efficacia interruttiva, l'atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di - 11 -
adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr. Cass. ord. n. 279 del 04.01.2024; negli stessi termini Cass. n. 15140 del 31.05.2021; Cass. n. 17123 del 25.08.2015; Cass. n. 25500 del 30.11.2006).
Ed ancora, più efficacemente la S.C. con ord. n. 15140 del 31.05.2021 ha chiarito che “in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura,
e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto [laddove non é ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore e che è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento] (Cass. n. 3371 del 2010; conf. Cass. n. 18546 del 2020; Cass. n. 15714 del 2018; Cass. n. 24054 del 2015; Cass. n.
17123 del 2015; Cass. 24656 del 2010)”.
Nel caso di specie, pur volendo condividere l'assunto dell'appellante e riconoscere alla e-mail pieno valore legale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c., l'e-mail del 01.10.2018, inviata dal difensore dell'odierna appellante in risposta ad una raccomandata scritta dal legale dell'odierno appellato del 20.09.2018 e nella quale si evince la “disponibilità ad addivenire congiuntamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché l'assegno non sia decurtato, siano corrisposti gli arretrati relativi alla rivalutazione mai effettuata in concreto
e siano corrisposte le spese legali”, non può chiaramente valere come atto interruttivo della prescrizione, difettando la manifestazione espressa della volontà di ottenere l'attuazione di un diritto e la contestuale costituzione in mora, ma volta, piuttosto, all'accettazione dell'invito di controparte a pervenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, subordinatamente alla corresponsione degli arretrati della rivalutazione. - 12 -
In ogni caso, si osserva come di recente la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 2335/2024, ha evidenziato che la sottoscrizione è un elemento essenziale per la validità giuridica di una lettera di messa in mora e che, se prive di firma, le lettere di messa in mora non interrompono il decorso della prescrizione del credito. Nello specifico, ha chiarito che “secondo l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, “è assolutamente indispensabile la sottoscrizione dell'atto di costituzione in mora, atteso che lo stesso dispiega effetti dal momento in cui perviene al debitore interessato, attraverso la ricezione della lettera raccomandata o della pec. Sicché, ai fini della validità dell'effetto interruttivo della prescrizione, la firma del creditore serve quale modalità di assunzione della paternità della dichiarazione” (v. Cass. civ., sez. III, ord. 07-05-2021, n. 12182). In realtà, l'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio, a contenuto dichiarativo, per il quale è richiesta la forma scritta "ad validitatem" e del quale la sottoscrizione costituisce elemento essenziale, la cui mancanza impedisce di sussumere il documento nella fattispecie legale della scrittura privata produttiva di effetti giuridici. Pertanto, esso, se privo di sottoscrizione, non produce l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., senza che l'elemento formale mancante possa, poi, essere integrato, "ex post",
e con efficacia "ex tunc", attraverso condotte successive, pur rispondenti ai requisiti di forma, attuate dall'autore dell'atto e dirette a far propria la precedente dichiarazione (così sempre
Cass. 12182/2021, cit. supra;
vedi anche: Cass. 24149/2018; Cass. n. 15714/2018; Cass. n.
19105/2007). Occorre dunque ribadire che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la sottoscrizione è un “elemento essenziale”, in difetto del quale non si produce
l'effetto giuridico desiderato dal creditore, che è quello di interrompere la prescrizione. Con la conseguenza che l'invio di lettere di messa in mora prive di firme…….non ha contribuito ad interrompere il decorso della prescrizione del credito azionato…..”
Privo di pregio risulta essere quanto assunto dall'appellante in ordine alla decorrenza della prescrizione dei crediti tra coniugi, asseritamente sospesa ex art. 2941 n. 1 c.c. dalla data della separazione a quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio del 03.07.2023, atteso che, come di recente affermato dalla Suprema Corte, “la sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all'art. 2941, n. 1, cd. civ. non trova applicazione al credito dovuto per
l'assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla “ratio legis”, da individuarsi tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di - 13 -
prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di tubare l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all'art. 232 cod. civ. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione. Il già ricordato principio di tassatività delle cause di sospensione della prescrizione ha condotto questa Corte nella pronuncia n. 7981/2014 ad una interpretazione restrittiva dell'art. 2941
c.c., n. 1 che ne esalta il nucleo valoriale autentico, escludendo l'applicabilità della sospensione della prescrizione ai rapporti tra coniugi non più in comunione di vita, e ne postula l'applicazione a fattispecie o rapporti diversi da quello considerato dalla norma.
Questa Corte ha valorizzato la sostanziale esautorazione dei principali effetti del vincolo coniugale presente sia nella fase della separazione sia in quella del divorzio, indicando a titolo di esempio la cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità ex art. 232 c.c., la sospensione degli obblighi di collaborazione e fedeltà” (cfr. Cass. ord. n.
32212 del 02.11.2022; negli stessi termini Cass. n. 24160/2018; Cass. n. 8987/2016; Cass. n.
18078/2014; Cass. n. 7981/2014). Con la conseguenza che, durante il periodo corrente dall'omologazione della separazione alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il termine decennale della prescrizione è interamente decorso.
Immune da censure, quindi, appare essere la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto quale idoneo atto interruttivo della prescrizione l'atto di pignoramento presso terzi e riconosciuto la prescrizione dal 20.11.2014 al 31.12.2020 (data indicata in atto di precetto), atteso che il diritto a percepire gli importi relativi alla rivalutazione monetaria dell'assegno periodico di mantenimento (adeguamento ISTAT) si prescrive nel termine di cinque anni dalla singola scadenza di pagamento, principio costantemente affermato dalla Suprema Corte secondo cui "in tema di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento"
(Cass. n. 7981 del 04.04.2014; Cass n. 6975 del 04.04.2005; Cass., n. 23462 del 05.11.2009).
La ragione di tale principio risiede nel fatto che, in tema di separazione e di divorzio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento per il coniuge, così come il diritto agli - 14 -
assegni di mantenimento per i figli, si ricollegano ad obbligazioni di durata e non ad obbligazioni istantanee ad adempimenti plurimi, e che, di conseguenza, il principio dell'autonomia delle singole prestazioni trova fondamento proprio nelle differenze ontologiche esistenti fra i due tipi di obbligazioni, con le relative conseguenze in tema di prescrizione.
Le obbligazioni istantanee ad adempimenti plurimi sono infatti caratterizzate dall'unicità dell'obbligazione, ancorché le prestazioni siano frazionate nel tempo secondo modalità contingenti di adempimento previste dal titolo;
le obbligazioni di durata, invece, sono caratterizzate da una causa debendi continuativa, nel senso che in tali obbligazioni, in relazione all'interesse che sono volte a soddisfare, il protrarsi nel tempo delle prestazioni è una caratteristica essenziale, che ne determina il contenuto e la misura. Gli assegni alimentari e di mantenimento sono tipiche obbligazioni di durata, correlate ad un interesse variabile nel tempo e condizionate, nel loro perdurare e nella loro misura, al permanere o al mutare del fatto costitutivo, da identificarsi, nello specifico, nella situazione economica dell'avente diritto e dell'obbligato. Detti assegni formano quindi oggetto di obbligazioni necessariamente periodiche, collegate fra loro ma dotate singolarmente di autonomia, caratterizzate dall'essere le relative prestazioni - per loro natura, in relazione alla loro causa ed agli interessi che sono destinati a soddisfare - suscettibili solo di adempimenti ricorrenti nel tempo, non quantificabili complessivamente ab origine e ontologicamente non eseguibili in modo unitario.
Da tale impostazione deriva, in via diretta, la soggezione di tali obbligazioni al regime di cui all'art. 2948 n. 4) c.c., e, quindi al termine quinquennale, a nulla rilevando a tal fine la fonte dell'obbligazione, ossia un provvedimento giudiziario che, laddove sentenza, è suscettibile di passare in giudicato, senza tuttavia che all'obbligo, proprio per la sua evidenziata natura, possa applicarsi il termine decennale dell'actio iudicati (Cass. n. 13414 del 01.06.2010).
Ne discende l'infondatezza della doglianza sollevata al riguardo.
5.4 Il rigetto del primo motivo di appello ha portata assorbente sul quarto motivo con il quale l'appellante ha parimenti contestato l'omessa e/o contraddittoria motivazione della sentenza circa le asserite disattese conclusioni del CTU, censura invero insussistente per le ragioni sopra evidenziate.
5.5 Infondato è anche il quinto motivo di gravame inerente al dedotto vizio di ultra-petizione e violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la gravata decisione reputato infondata l'eccezione di decadenza per mancato rispetto del termine di 20 giorni utile per proporre la spiegata - 15 -
eccezione, sulla base di una qualificazione giuridica dell'atto di opposizione sulla quale l'appellato nulla aveva eccepito né contestato. Controparte_1
Al riguardo, giova rammentare che il “vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del petitum e delle eccezioni dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e non siano rilevabili d'ufficio attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta”. Ne consegue che tale vizio
“deve essere escluso qualora il giudice, contenendo la propria decisione entro i limiti delle pretese avanzate o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi ai fatti da esse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime”. (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. II, ord. n. 14403/2023).
Si rammenta, in ogni caso, che Giudice ha il potere di qualificare giuridicamente l'azione proposta e di procedere a un'autonoma ricerca delle norme su cui fondare la decisione indipendentemente dalla prospettazione delle parti. Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero a seconda dei casi ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio (cfr. Cass. n. 7467/2020), potendo dunque fondare la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime (Cass. n.
2297/2011; Cass. n. 21745/2006).
Nel caso in esame, oltre a dover escludere che vi sia stato un vizio di ultrapetizione e/o una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., bensì una mera qualifica dell'azione proposta sulla base dei medesimi fatti prospettati dalle parti, deve ritenersi che correttamente il primo giudice ha rigettato l'eccezione di procedibilità sollevata da parte opposta evidenziandone la sua irrilevanza e rilevando che l'opposizione non si inquadrava quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ma come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (non contemplante il termine decadenziale eccepito).
5.6 Parimenti infondato appare essere l'ultimo motivo di appello inerente all'eccepita inammissibilità del procedimento di correzione dell'impugnata sentenza e nullità della relativa ordinanza di correzione n. 2152/2024. - 16 -
Al riguardo, dalle risultanze processuali del primo grado di giudizio si evince che parte opponente e odierno appellato, con istanza per la correzione di errore materiale ex art. 287
c.p.c. del 06.02.2024, assumendo un errore materiale della decisione nella parte in cui condannava “la parte opposta a rifondere le spese di lite in favore della parte opposta”, attivava il relativo procedimento chiedendo di modificare nel dispositivo della sentenza l'indicazione di “in favore della parte opposta” con quella corretta “in favore della parte opponente”.
Il primo giudice, con provvedimento del 04.06.2024, accoglieva l'istanza di correzione
“tenuto conto delle plurime dichiarazioni di rigetto alle ragioni invocate dalla difesa opposta
e infondatezza alle plurime eccezioni avanzate dalla medesima difesa, rispetto al prevalente accoglimento alle ragioni sostenute dalla difesa opponente” e disponeva che “che laddove è letto e scritto nel dispositivo della sentenza n. 206/2024 “in favore della parte opposta” deve essere letto e scritto in favore della parte opponente”.
L'appellante, quindi, ha eccepito l'inammissibilità del procedimento di correzione con conseguente nullità del relativo provvedimento di accoglimento, deducendo, nello specifico, che l'istanza involge la “sostanza” del giudizio e che la divergenza insanabile tra la parte motiva della sentenza ed il dispositivo non può essere mai risolta con la procedura di correzione di errore materiale.
Ed invero, come di recente riaffermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 33450 del
19.12.2024, “il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni - distinguendosi, quindi, sia dall'”error in indicando” deducibile ex art. 360
c.p.c., sia dall'errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n.
4 - ed è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista
o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato “ictu oculi”, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza» (Cass. 17392 del 2004;
Cass. n. 10129 del 1999; v. anche Cass. n. 16488 del 2006; Cass. n. 22433 del 2017; Cass. n.
26074 del 2018). Diversamente, «il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, poiché non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una - 17 -
valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando, invece, la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c.» (Cass. n. 5939 del
2018; Cass. n. 37079 del 2022).”
Nel caso in esame la lettura della sentenza impugnata consente di individuare con assoluta certezza il contenuto essenziale del decisum, evidenziandosi unicamente un contrasto tra motivazione e dispositivo in ordine alla condanna alla rifusione delle spese di lite (tale, tuttavia, da non comportare l'invocata pronuncia di nullità ma un mero errore materiale poi successivamente corretto in sede di procedimento ex art. 287 c.p.c.), nella parte in cui, nella motivazione della sentenza, accoglie parzialmente l'opposizione, ponendo le spese di lite e della CTU a carico di parte opposta, mentre nel dispositivo condanna “la parte opposta” a rifondere le spese di lite in favore “della parte opposta”, con evidente errore materiale ed illogicità nell'espressione usata nella parte in cui, come evidenziato anche dal primo giudice nel provvedimento di correzione, “condannerebbe una parte a rifondere le spese a sé stessa”, vieppiù che tale errore “trova conferma anche nel successivo contenuto del dispositivo laddove nella sentenza il Giudice disponeva, anche, in tema della refusione degli esborsi per contributo unificato a carico di parte opposta la quale;
evidentemente, nella sua posizione processuale di parte opposta mai ha sopportato gli esborsi di € 237,00 (contributo unificato) liquidati a titolo di rimborso delle spese di lite”.
6. Conclusivamente l'appello, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, deve essere parzialmente accolto limitatamente al secondo motivo di appello.
7. In considerazione del parziale accoglimento dell'appello solo limitatamente all'ammontare delle spese di lite, quelle del presente grado di giudizio vengono compensate tra le parti nella misura di tre quarti, con restante un quarto in capo all'appellato, secondo liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma per il resto, condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio liquidate, già disposta la compensazione del 40%, in € 1.531,2 per compensi e in € 237,00 per spese, oltre spese generali, Cap e Iva come per legge, nonché al pagamento delle spese della CTU liquidate, già disposta la compensazione del 40%, in € 697,52; - 18 -
2) condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite del presente Controparte_1 grado di giudizio sostenute dall'appellante che liquida, già disposta la Parte_1 compensazione di 3/4, in € 1.425,25 oltre iva, cap e spese generali come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 08.08.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono