Articolo 3 della Legge 13 giugno 1942, n. 794
Articolo 2Articolo 4
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21 aprile 1942
Art. 3. Onorari a carico della parte soccombente.

Gli onorari a carico della parte soccombente sono liquidati tenendo conto della natura e del valore della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del grado dell'autorita' adita, con speciale riguardo all'attivita' dall'avvocato personalmente svolta davanti al giudice.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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