Art. 3. Onorari a carico della parte soccombente.
Gli onorari a carico della parte soccombente sono liquidati tenendo conto della natura e del valore della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del grado dell'autorita' adita, con speciale riguardo all'attivita' dall'avvocato personalmente svolta davanti al giudice.
Gli onorari a carico della parte soccombente sono liquidati tenendo conto della natura e del valore della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del grado dell'autorita' adita, con speciale riguardo all'attivita' dall'avvocato personalmente svolta davanti al giudice.