CA
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/06/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.737 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
TRA
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Papagni;
-APPELLANTE-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Andrea Frassanito;
-APPELLATO-
1 A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 3.10.2022, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio e la causa
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
“Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. ritualmente depositato conveniva in giudizio dinanzi al Parte_2
Tribunale di Lecce per sentirla condannare al pagamento in suo favore Parte_1
della somma € 38.943,45, ovvero di quella diversa che fosse risultata altrimenti dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, a titolo di indennizzo per i danni subiti a causa di un incendio divampato nei primi giorni di febbraio del 2017 presso l'abitazione di proprietà della madre
, sita in Parabita alla contrada “La Comune” s.n.c., assicurata contro tale evento con la CP_2
compagnia convenuta con polizza denominata “ProTetto – Polizza Multirischi dell'Abitazione”, stipulata in data 25.7.2017.
Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, che fosse dichiarato
l'annullamento del contratto per dichiarazioni inesatte a norma dell'art.1892 c.c.
Disposto il mutamento del rito all'udienza del 13.12.2018, concessi i termini istruttori, la causa veniva istruita con le prove orali richieste dalle parti e con consulenza tecnica d'ufficio a firma del geometra Pt_3
Precisate le conclusioni all'udienza del 19.11.2019, la causa veniva rinviata per la discussione
[...]
orale ex art.281 sexies c.p.c. dapprima all'udienza del 16.1.2020 e poi a quella del 25.2.2020.
All'odierna udienza, dopo la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., il giudice ha deciso con sentenza letta in udienza”.
Con sentenza n. 610/2020, pubblicata in data 25.02.2020, il Tribunale di Lecce ha accolto la domanda di e dichiarato tenuta a risarcire i danni subiti Parte_2 Parte_1
dall'immobile assicurato, a seguito di incendio, in forza di contratto di polizza “ProTetto-
Polizza Multirischi dell'abitazione–n.1/2150/148/146691904.; per l'effetto, ha condannato la società al pagamento della somma di € 32.040,00 oltre interessi legali, anno per anno maturati sull'importo via via rivalutato, a far data dalla domanda al soddisfo;
con condanna della al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 3.700,00 Parte_1
2 oltre ad € 300,00 per spese, ed oltre alle spese generali, iva e cpa come per legge;
, spese della consulenza poste definitivamente a carico della Parte_1
Con atto di citazione notificato in data 22.09.2020, ha Parte_1
interposto appello avverso la citata sentenza, mai notificata – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma integrale della stessa, di “accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: 1) In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo al sig. 2) in via subordinata, nel merito, rigettare la domanda proposta dal sig. Parte_2 Pt_2
3) in via subordinata e gradata, rideterminare il quantum debeatur nella misura meglio specificata
[...]
nel corpo del presente atto e per le ragioni ivi esposte;
4) conseguentemente ed in ogni caso disporre la restituzione di tutto quanto già corrisposto dalla convenuta società in seguito alla Parte_1
sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 28.12.2020, si è costituito il quale ha richiesto di rigettare Parte_2
l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre al procuratore antistatario.
All'udienza cartolare del 26.10.2022, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l'appellante lamenta: “Violazione articolo 112 e 113 c.p.c. - error in procedendo – violazione articolo 1891 II comma c.c.”.
1.1. In particolare, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato inammissibile l'eccezione di difetto di titolarità in capo all'attore del rapporto giuridico dedotto in giudizio, in quanto sollevata solo in comparsa conclusionale. La compagnia assicurativa rileva che tale eccezione (sollevata in relazione all'attribuzione, da parte della compagnia, al contratto assicurativo stipulato da della natura Parte_2
giuridica di contratto in nome altrui o per conto altrui o di chi spetta, essendo l'immobile assicurato risultato, nel corso dell'istruttoria, essere di proprietà di madre CP_2
3 del contraente la polizza) attiene in realtà alla legittimazione ad processum, questione che può essere esaminata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio;
inoltre, anche qualora tale eccezione fosse qualificabile come contestazione della titolarità del rapporto, costituirebbe una “mera difesa”, come tale sottratta alla decadenza prevista dall' art. 167 c.p.c.
1.2. Il motivo è infondato.
1.3. Ed infatti, a prescindere dalla questione processuale relativa alla tempestività dell'eccezione, la stessa va, comunque, disattesa.
1.3.1. Avendo, , invocato l'applicabilità dell'art. 1891 c.c. - il Parte_1
quale prevede, al comma 2, che: “I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo”, dagli atti emerge infatti che l'assicurata, sig.ra CP_2
ha espresso il consenso previsto dall'art. 1891, comma 2, c.c., con un
[...]
comportamento concludente inequivocabilmente diretto ad attivare la copertura assicurativa e con cui ha manifestato chiaramente il suo consenso alle iniziative del contraente, dirette ad esercitare i diritti derivanti dal contratto. Parte_2
1.3.2. Tale consenso si desume, sulla base di una solida inferenza logica, dal conferimento, da parte della stessa , di un incarico peritale all' ing. , finalizzato CP_2 Per_1
all'accertamento dei danni subiti dalla propria abitazione – assicurata con la polizza stipulata dal figlio – in conseguenza di un incendio sviluppatosi nel mese di febbraio 2017, attività che è “più probabile che non” ritenere fosse finalizzata all'apertura del sinistro presso la compagnia assicurativa da parte del figlio contraente, trattandosi di un'iniziativa che la non avrebbe avuto motivo di porre in essere se non in funzione di un tale CP_2
intendimento, evidentemente condiviso con il figlio.
1.3.3. Deve pertanto ritenersi, ad avviso della Corte, adeguatamente dimostrata la consapevolezza ed il consenso da parte dell'assicurata in ordine alle iniziative intraprese da per l'esercizio dei diritti derivanti dalla polizza per cui è causa, con Parte_2
conseguente rigetto del motivo d'appello in esame.
2. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta: “Violazione di legge – articolo 2697
c.c. - articoli 115 e 116 c.p.c.”.
4 2.1. In particolare, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice avrebbe motivato in modo apparente l'accoglimento della domanda risarcitoria, omettendo di considerare gli elementi istruttori prodotti dalla Compagnia che avrebbero potuto escludere l'operatività della copertura assicurativa e, in particolare, la circostanza che il nell'immediatezza dell'evento non abbia richiesto l'intervento delle autorità Pt_2
per accertare le cause dell'incendio e, di conseguenza, per escluderne l'eventuale natura dolosa.
2.2. Il motivo è infondato.
2.3. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, innanzitutto, non essere conforme alle evidenze processuali, la lamentata omissione di taluni “elementi istruttori” valorizzati dalla compagnia assicurativa e, in particolare, la mancata denuncia del sinistro da parte dell'assicurato all'autorità giudiziaria e la mancata richiesta d'intervento delle autorità di polizia e/o dei vigili del fuoco, emergendo, dalla lettura della sentenza impugnata, che, anzi, il tribunale, ha esaminato e giudicato ininfluenti le anzidette circostanze.
2.3.1. Dalla lettura della motivazione si evince che il primo giudice ha correttamente applicato i principi in tema di riparto dell'onere probatorio, riscontrando la prova, in atti, del fondamento dei diritti fatti valere dal contraente attraverso la prova del contratto che ne rappresenta la fonte, del verificarsi del sinistro e del verificarsi del danno, e prendendo atto che nessuna prova è stata fornita dalla compagnia assicurativa in ordine alla sussistenza di cause di esclusione della garanzia.
2.4. Il giudice ha difatti applicato correttamente le condizioni generali di contratto, dalle quali risulta che la polizza copriva i danni da incendio indipendentemente dalla causa e, per effetto della garanzia aggiuntiva “Eventi eccezionali – codice 701”, anche quelli derivanti da atti dolosi.
2.4.1. In tale contesto, l'omessa denuncia dell'evento alle autorità o la mancata individuazione certa della causa dell'incendio costituiscono circostanze prive di rilievo impeditivo rispetto al riconoscimento dell'indennizzo.
2.5. Pertanto, non ravvisandosi né violazione delle norme di cui la compagnia assicuratrice ha invocato l'applicazione, né un vizio di motivazione, il motivo in esame va, parimenti, rigettato.
5 3. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta: “Violazione di legge – articoli 115 e 116
c.p.c. - articolo 132 n. 4 c.p.c. - articoli 2721 e 2726 c.c.”.
3.1. L'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte relativa alla quantificazione del danno, lamentando che il giudice si sia acriticamente adeguato alla CTU, liquidando una somma superiore a quella stimata in perizia (€ 32.040,00 anziché € 29.910,00) senza fornire adeguata motivazione, e riconoscendo, inoltre, la voce di danno relativa al
“collaudo statico” (€ 10.000,00) pur in assenza di documentazione fiscale attestante la spesa.
3.2. Il motivo in esame è fondato solo nella parte in cui l'appellante ha contestato il riconoscimento della voce di danno relativa al “collaudo statico”, in mancanza di prova idonea a dimostrare che tale voce di spesa sia stata effettivamente sostenuta, essendo stati già realizzati – come constatato dal CTU – i lavori necessari ad ovviare ai danni subiti dall'immobile. L'importo di € 10.000,00 indicato dal CTU come costo del “collaudo statico” va, pertanto, espunto dal complessivo importo nel quale è stato liquidato il danno riconosciuto all'attore .
3.5.1. Va, invece, confermato il residuo importo liquidato dal primo giudice e pari a complessivi € 22.040,00 ritenendosi infondata la censura dell'appellante secondo cui il
Tribunale si sarebbe immotivatamente discostato dagli importi liquidati dal CTU riconoscendo l'ulteriore importo di € 2.130,00. Dalla lettura degli atti di causa si evince infatti che tale ultimo ulteriore importo in realtà è stato riconosciuto dal Tribunale in esito ad un supplemento di incarico conferito al CTU, i cui esiti sono stati acquisiti in sede di partecipazione del CTU all'udienza del 5.11.2019 nel corso della quale il tecnico ha integrato le risultanze peritali, nel contraddittorio fra le parti, modificando in leggero aumento l'entità delle voci di danno riconosciute con il riconoscimento di ulteriori voci relative agli interventi di pulizia e revisione dei convettori e al ripristino dei cartongessi danneggiati (stimate in € 2.130,00) .
3.5.2. Si accoglie pertanto il motivo di appello in esame, per quanto di ragione, escludendo dall'importo liquidato nella sentenza impugnata, la somma di € 10.000,00 da ritenersi non dovuta a titolo di “collaudo statico” e che, ove già corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata, dovrà essere restituita all'appellante.
6 4. L'appello va pertanto parzialmente accolto e l'appellante, considerato l'esito complessivo della causa, va condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte costituita nei limiti di 2/3 delle stesse, nella liquidazione di cui al dispositivo, ritenendosi equo disporre la compensazione fra le parti dell'ulteriore 1/3.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_4
avverso la sentenza del tribunale di Lecce n. 610/2020 del 25.02.2020, CP_1
così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, ridetermina in complessivi € 22.040,00 oltre interessi al tasso legale dal giorno della richiesta al soddisfo, l'importo al cui pagamento va condannata la compagnia assicuratrice in favore di a titolo di Parte_2
indennizzo per il sinistro assicurato.
- condanna la compagnia assicuratrice al pagamento dei 2/3 delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, con distrazione in favore del procuratore antistatario, che liquida, per l'intero in complessivi € 5.600,00 oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%,
Così deciso in Lecce, il 18.06.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
7