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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/02/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1664 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso (cessazione degli effetti civili del matrimonio), vertente tra
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. GIANMARIO D'AMBROSIO ( ) presso cui è elettivamente C.F._2
domiciliata
RICORRENTE
e
( rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dall'avv. VINCENZO SCHIAVONE ) presso cui è elettivamente C.F._4
domiciliato
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 18/02/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 09/03/2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 19/10/1995 dal quale era nato un figlio, il Per_1
03/03/2003, maggiorenne non economicamente indipendente. Deduceva che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati per colpa delle condotte violente del marito, tanto che il giorno 02/03/2024 aveva sporto querela per i maltrattamenti subìti dopo aver manifestato la sua volontà di separarsi consensualmente. Rappresentava di essere titolare di una ditta individuale dedita al confezionamento e alla vendita di abiti da sposa, mentre il resistente era occupato precariamente.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del resistente, l'assegnazione della casa familiare (di proprietà del figlio) a sé e l'allontanamento del resistente, l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrispondere direttamente al figlio un assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo al suo mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché, passata in giudicato la sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa di risposta, depositata in data 28/10/2024, si costituiva il resistente, il quale, contestando le allegazioni di controparte, esponeva che la vita coniugale era divenuta insostenibile a causa delle condotte aggressive della moglie, la quale nutriva una forte gelosia nei suoi confronti.
Rappresentava di essere disoccupato e di non avere alcuna entrata economica, mentre la ricorrente percepiva circa € 3.000,00 mensili, quale stilista di abiti da sposa. Aggiungeva che le somme da lui percepite a titolo di liquidazione TFR erano state investite nell'attività della ricorrente al fine di estinguere i debiti da lei contratti. Pertanto, concludeva per la separazione personale dei coniugi, il rigetto della domanda di addebito, l'assegnazione della casa familiare a sé in quanto in precarie condizioni economiche, l'obbligo a carico della ricorrente di versare un assegno mensile di € 300,00
a titolo di mantenimento per sé, non opponendosi alla successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 05/11/2024, veniva emessa sentenza parziale di separazione e, con contestuale ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, fissava udienza per la comparizione del figlio maggiorenne, ammettendo le istanze istruttorie. All'udienza del 24/01/2025, ascoltato il figlio della coppia e acquisito il suo consenso al versamento diretto dell'assegno di mantenimento, il Giudice relatore poneva a carico di entrambi i genitori l'obbligo di versare direttamente a lui un assegno mensile di € 150,00 ciascuno. All'esito dell'udienza del 18/02/2025, escusso il teste, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Essendo già stata pronunciata sentenza di separazione il 13/12/2024, occorre pronunciarsi sulle sole statuizioni accessorie.
Tanto premesso, la ricorrente ha formulato domanda di addebito. Quest'ultima ha allegato come causa della crisi coniugale la condotta violenta del marito. Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di addebito della separazione consegue all'accertamento del nesso causale tra il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, reso in modo volontario e consapevole, e l'intervenuta crisi coniugale, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795). Di regola, al fine di addebitare la separazione a uno dei coniugi,
è necessaria una valutazione comparativa delle loro condotte. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, la violenza fisica perpetrata da un coniuge nei confronti dell'altro, manifestatasi anche in un unico episodio, esonera il giudice di merito dalla suddetta comparazione;
ciò in quanto la condotta violenta rappresenta ex se una violazione dei doveri matrimoniali così grave e inaccettabile da esser da sola sufficiente a legittimare sia la pronuncia di separazione personale dei coniugi, sia l'addebitabilità della stessa all'autore delle violenze (cfr. Cass. Civ., Sez. 6-1, 19/02/2018, n. 3925).
Nel caso de quo, l'allegazione della ricorrente non trova adeguato risconto probatorio. Invero,
l'unico teste escusso, ovvero il figlio maggiorenne della coppia, non ha confermato tale circostanza, avendo solo dichiarato di aver ascoltato i genitori discutere come al solito (cfr. verbale del
18/02/2025). Peraltro, la denuncia presentata dalla ricorrente in data 02/03/2024, oltre a riferire genericamente di fatti e circostanze in cui il resistente sarebbe stato violento, non è suffragata da ulteriori elementi probatori. Va pertanto respinta la domanda di addebito e la separazione va pronunciata ex art. 151, comma I, c.c.
Ciò premesso, nulla deve essere disposto in merito all'assegnazione della casa coniugale in quanto di proprietà del figlio maggiorenne della coppia, come già rilevato nel provvedimento del
13/12/2024. Sul punto, va ricordato il principio per cui l'assegnazione della casa familiare è finalizzata alla tutela esclusiva dell'interesse del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente a conservare il proprio habitat familiare, dovendosi in ogni caso tenere in considerazione il suo valore economico (cfr. Cass., Sez. I, 21/09/2022, n. 27599).
Alla luce del principio citato, non sussistono i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale ad alcuno dei coniugi dato che è di proprietà del figlio maggiorenne ed è da lui abitata. Resta in ogni caso fermo l'obbligo a carico di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, non avendo lo stesso raggiunto l'indipendenza economica.
Per quanto riguarda l'importo del suddetto assegno di mantenimento, va confermato l'obbligo posto a carico di entrambe le parti di versare un assegno mensile di € 150,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, considerata la situazione economica rappresentata dalle parti in sede di comparizione ovvero: la ricorrente è titolare di una ditta individuale dedita al confezionamento e alla vendita di abiti da sposa che attualmente è in crisi, mentre il resistente (geometra) è disoccupato, lavorando saltuariamente per un'agenzia immobiliare e, precedentemente, quale supplente di sostegno in una scuola a Roma.
Va dichiarata inammissibile la domanda di mantenimento formulata dal resistente in quanto tardiva.
Infine, le parti hanno chiesto altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., al passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
La domanda cumulativa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023) e, pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio, provvedendosi a tal fine con separata ordinanza.
Attesa la natura della controversia, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) conferma l'obbligo a carico delle parti di versare al figlio maggiorenne , quale Persona_2
contributo al suo mantenimento, la somma mensile di € 150,00 ciascuno, entro il 30 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese extra assegno;
2) rigetta la domanda di addebito della ricorrente;
3) dichiara inammissibile la domanda di mantenimento del resistente;
4) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 18/02/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1664 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso (cessazione degli effetti civili del matrimonio), vertente tra
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. GIANMARIO D'AMBROSIO ( ) presso cui è elettivamente C.F._2
domiciliata
RICORRENTE
e
( rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dall'avv. VINCENZO SCHIAVONE ) presso cui è elettivamente C.F._4
domiciliato
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 18/02/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 09/03/2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 19/10/1995 dal quale era nato un figlio, il Per_1
03/03/2003, maggiorenne non economicamente indipendente. Deduceva che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati per colpa delle condotte violente del marito, tanto che il giorno 02/03/2024 aveva sporto querela per i maltrattamenti subìti dopo aver manifestato la sua volontà di separarsi consensualmente. Rappresentava di essere titolare di una ditta individuale dedita al confezionamento e alla vendita di abiti da sposa, mentre il resistente era occupato precariamente.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del resistente, l'assegnazione della casa familiare (di proprietà del figlio) a sé e l'allontanamento del resistente, l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrispondere direttamente al figlio un assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo al suo mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché, passata in giudicato la sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa di risposta, depositata in data 28/10/2024, si costituiva il resistente, il quale, contestando le allegazioni di controparte, esponeva che la vita coniugale era divenuta insostenibile a causa delle condotte aggressive della moglie, la quale nutriva una forte gelosia nei suoi confronti.
Rappresentava di essere disoccupato e di non avere alcuna entrata economica, mentre la ricorrente percepiva circa € 3.000,00 mensili, quale stilista di abiti da sposa. Aggiungeva che le somme da lui percepite a titolo di liquidazione TFR erano state investite nell'attività della ricorrente al fine di estinguere i debiti da lei contratti. Pertanto, concludeva per la separazione personale dei coniugi, il rigetto della domanda di addebito, l'assegnazione della casa familiare a sé in quanto in precarie condizioni economiche, l'obbligo a carico della ricorrente di versare un assegno mensile di € 300,00
a titolo di mantenimento per sé, non opponendosi alla successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 05/11/2024, veniva emessa sentenza parziale di separazione e, con contestuale ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, fissava udienza per la comparizione del figlio maggiorenne, ammettendo le istanze istruttorie. All'udienza del 24/01/2025, ascoltato il figlio della coppia e acquisito il suo consenso al versamento diretto dell'assegno di mantenimento, il Giudice relatore poneva a carico di entrambi i genitori l'obbligo di versare direttamente a lui un assegno mensile di € 150,00 ciascuno. All'esito dell'udienza del 18/02/2025, escusso il teste, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Essendo già stata pronunciata sentenza di separazione il 13/12/2024, occorre pronunciarsi sulle sole statuizioni accessorie.
Tanto premesso, la ricorrente ha formulato domanda di addebito. Quest'ultima ha allegato come causa della crisi coniugale la condotta violenta del marito. Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di addebito della separazione consegue all'accertamento del nesso causale tra il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, reso in modo volontario e consapevole, e l'intervenuta crisi coniugale, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795). Di regola, al fine di addebitare la separazione a uno dei coniugi,
è necessaria una valutazione comparativa delle loro condotte. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, la violenza fisica perpetrata da un coniuge nei confronti dell'altro, manifestatasi anche in un unico episodio, esonera il giudice di merito dalla suddetta comparazione;
ciò in quanto la condotta violenta rappresenta ex se una violazione dei doveri matrimoniali così grave e inaccettabile da esser da sola sufficiente a legittimare sia la pronuncia di separazione personale dei coniugi, sia l'addebitabilità della stessa all'autore delle violenze (cfr. Cass. Civ., Sez. 6-1, 19/02/2018, n. 3925).
Nel caso de quo, l'allegazione della ricorrente non trova adeguato risconto probatorio. Invero,
l'unico teste escusso, ovvero il figlio maggiorenne della coppia, non ha confermato tale circostanza, avendo solo dichiarato di aver ascoltato i genitori discutere come al solito (cfr. verbale del
18/02/2025). Peraltro, la denuncia presentata dalla ricorrente in data 02/03/2024, oltre a riferire genericamente di fatti e circostanze in cui il resistente sarebbe stato violento, non è suffragata da ulteriori elementi probatori. Va pertanto respinta la domanda di addebito e la separazione va pronunciata ex art. 151, comma I, c.c.
Ciò premesso, nulla deve essere disposto in merito all'assegnazione della casa coniugale in quanto di proprietà del figlio maggiorenne della coppia, come già rilevato nel provvedimento del
13/12/2024. Sul punto, va ricordato il principio per cui l'assegnazione della casa familiare è finalizzata alla tutela esclusiva dell'interesse del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente a conservare il proprio habitat familiare, dovendosi in ogni caso tenere in considerazione il suo valore economico (cfr. Cass., Sez. I, 21/09/2022, n. 27599).
Alla luce del principio citato, non sussistono i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale ad alcuno dei coniugi dato che è di proprietà del figlio maggiorenne ed è da lui abitata. Resta in ogni caso fermo l'obbligo a carico di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, non avendo lo stesso raggiunto l'indipendenza economica.
Per quanto riguarda l'importo del suddetto assegno di mantenimento, va confermato l'obbligo posto a carico di entrambe le parti di versare un assegno mensile di € 150,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, considerata la situazione economica rappresentata dalle parti in sede di comparizione ovvero: la ricorrente è titolare di una ditta individuale dedita al confezionamento e alla vendita di abiti da sposa che attualmente è in crisi, mentre il resistente (geometra) è disoccupato, lavorando saltuariamente per un'agenzia immobiliare e, precedentemente, quale supplente di sostegno in una scuola a Roma.
Va dichiarata inammissibile la domanda di mantenimento formulata dal resistente in quanto tardiva.
Infine, le parti hanno chiesto altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., al passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
La domanda cumulativa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023) e, pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio, provvedendosi a tal fine con separata ordinanza.
Attesa la natura della controversia, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) conferma l'obbligo a carico delle parti di versare al figlio maggiorenne , quale Persona_2
contributo al suo mantenimento, la somma mensile di € 150,00 ciascuno, entro il 30 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese extra assegno;
2) rigetta la domanda di addebito della ricorrente;
3) dichiara inammissibile la domanda di mantenimento del resistente;
4) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 18/02/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio