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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. P.U. 329/2025 OL BI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Seconda civile e crisi d'impresa riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Laura De Simone Presidente
Dott.ssa Vincenza Agnese Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. nel procedimento n. RG 329/2025 PU per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
OL BI, (C.F. [...]), nato a [...] il [...] e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Alessandra Paci del Foro di Milano (C.F. [...]), come da procura alle liti in calce allegata al ricorso (si indica ai fini delle comunicazioni e notifiche: PEC alessandra.paci@milano.pecavvocati.it fax 02-47717883), con domicilio eletto presso il suo
Studio professionale in Milano (MI), Via Crema n. 15, con l'assistenza dell'Avv. Margherita Rizzuto del Foro di Milano, con studio in Milano, via della Moscova n. 18 (tel. 02-7788751, e-mail: margherita.rizzuto@lcalex.it, PEC: margherita.rizzuto@pec.it, quale Gestore della crisi da sovraindebitamento designato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento del Comune di Garbagnate
Milanese;
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore ricorrente
BI OL.
letto il ricorso depositato a PCT in data 4.3.2025 in proprio da OL BI per l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;
1 vista la documentazione prodotta;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, per le motivazioni che seguono;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente a [...] VIA CRISPI n. 22, come da aggiornato certificato di residenza e stato di famiglia e quindi il centro degli interessi principali
è collocato nel circondario del Tribunale di Milano;
rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII nonché sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto la società di persone della quale era socio accomandatario illimitatamente responsabile CRYSTAL CAFE' S.N.C. DI RI NU & BI OL risulta cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno ex art. 33 ccii, in data 21.11.2023; valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte – con il reddito mensile medio netto di € 1.900,00 circa in parte assorbito da spese di mantenimento mensile indicate in €
1.830,00 - alle obbligazioni contratte a fronte di un indebitamento scaduto di € 670.920,86, correttamente affermandosi nella relazione del Gestore della Crisi che “…Pure assumendo che il Ricorrente nel prossimo futuro percepirà annualmente un reddito all'incirca pari a quello del 2023 (reddito più alto degli ultimi tre anni), il debito complessivo è comunque 28 volte superiore al reddito annuo (i.e. circa € 23.900,00) prodotto dal Ricorrente. Da qui, l'obiettiva incapacità del Ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte: i flussi reddituali attuali e ragionevolmente prospettici non sono sufficienti a far fronte alla restituzione dell'indebitamento”; rilevato che quanto alle cause del sovraindebitamento, esse sono esposte nella relazione del
Gestore della Crisi (pagine 5 ss.), ivi esponendosi che “la genesi del sovraindebitamento è da rintracciare nella precedente attività imprenditoriale avviata dal Ricorrente insieme alla ex moglie dal 2006 al 2019, dopo un breve periodo di disoccupazione e a seguito di esperienze lavorative precedenti caratterizzate da instabilità”;
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;
osservato che sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
2 osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC di Garbagnate Milanese, Avv. MARGHERITA RIZZUTO, la quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato che il Gestore della Crisi - come si desume dalla motivazione - ha attestato nel corpo della relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire in corso di procedura un attivo non irrisorio da distribuire ai creditori, a termini dell'art. 268 comma 3 ultimo periodo
CCII, come segue:
ritenuto, quindi, che sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
evidenziato che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, salva la liquidazione del compenso unitario anche per l'incarico di liquidatore al termine della procedura che sarà effettuata dal GD (vedi Trib. Milano, 29 febbraio 2024, Pres. De Simone,
Est. Agnese in Diritto della Crisi), ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;
ritenuto che
per il combinato disposto degli artt. 49 comma 3 lett.f) e 65 comma 2 CCII, al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche;
il liquidatore può pertanto essere autorizzato, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, stante il rinvio operato dall'art. 270, comma 5, CC.II. alle disposizioni del procedimento unitario di cui al Titolo III, ivi compreso il disposto dell'art. 49 CC.II., ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ritenuto che
in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del ricorrente, il relativo provvedimento sarà demandato al GD, previa apposita istanza e su
3 motivato parere del liquidatore, previa apprensione provvisoria della quota di reddito indicata dal debitore in attesa della predetta statuizione;
ritenuto che
in ogni caso provvisoriamente e fino al provvedimento del giudice, fatte salve diverse determinazioni del liquidatore nell'immediato, verrà trattenuta e versata sul conto della procedura la somma mensile libera motivatamente e condivisibilmente indicata dal Gestore della Crisi, con riferimento al quinto pignorabile su una base netta mensile di reddito di €
1.900.00, e per l'eccedenza superiore mensilmente percepita rispetto all'importo di € 1.520,00
a far data dall'apertura della procedura;
rilevato che – salva la determinazione del reddito disponibile che verrà effettuata dal GD a seguito di un separata istanza motivata del liquidatore – va richiamato fin da ora, viste le conclusioni contenute nella relazione dell'OCC, il protocollo redatto da questo Tribunale e sottoscritto dagli OCC secondo il quale “Le eventuali mensilità erogate oltre le dodici mensilità
(tredicesima e/o quattordicesima) potranno essere dal liquidatore integralmente acquisite alla procedura, in quanto importi aggiuntivi e ulteriori rispetto alle spese funzionali al sostentamento del debitore.”; tenuto conto, con riguardo al pignoramento mobiliare del quinto dello stipendio dello stipendio di Paolo AN, RGE n. 1470/2024 Tribunale di Milano, concluso con ordinanza di assegnazione in data 22.07.2024, dalla data del presente provvedimento, lo stesso risulta inopponibile alla procedura e conseguentemente la base reddituale mensile va considerata comprensiva di tale somma, per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10 agosto
2017, n. 19947); la Cassazione con la condivisibile pronuncia citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato;
il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori (art.2741 c.c.);
4 rilevato pertanto che occorre dare atto solo in motivazione che ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura liquidatoria, con ogni conseguente effetto di legge;
rilevato che con riferimento all'esecuzione immobiliare promossa presso il Tribunale di
Cremona da CF Liberty Servicing s.p.a., mandataria di Banco BPM s.p.a. (già Banco Popolare di Cremona s.p.a.), quale creditore fondiario, come correttamente precisato dal Gestore della
Crisi, la stessa non può essere dichiarata improcedibile ed anzi “la suddetta procedura è destinata a proseguire a prescindere dall'intervento del nominando liquidatore. Tuttavia, si segnala che il bene aggiudicato è capiente rispetto al credito fondiario, sicché la somma ricavata dall'esecuzione eccedente la quota che in sede di riparto spetta al creditore fondiario dovrà essere attribuita alla procedura di liquidazione controllata nella misura di ½, pari al diritto di proprietà del sig. AN.” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 22914 del 19/08/2024
(Rv. 672278 - 01) “In tema di crisi di impresa, il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 385 del 1993, istituto ancora in vigore in quanto non attinto dalla riforma, sia nel caso in cui il debitore esecutato sia sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso in cui sia sottoposto alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui ai successivi artt.
268 e ss., così da di trattare in modo analogo la liquidazione controllata e la liquidazione giudiziale, ormai avvinte da una comunanza di disciplina, in relazione alle procedure esecutive promosse dai creditori fondiari.”).
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII,
• dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore ricorrente OL BI, (C.F. [...]), nato a [...] il [...] e residente a [...];
• nomina Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
• nomina liquidatore l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento di
Garbagnate Milanese, in persona dell'Avv. MARGHERITA RIZZUTO;
• ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza,
l'elenco dei creditori, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
• assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio a pena di inammissibilità di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica
5 certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
si applica l'articolo 10, comma 3;
• ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
• rammenta che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2 CCII;
• dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Milano;
nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione
è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
• ordina al liquidatore ove vi siano nel patrimonio del debitore beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti e quindi trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione;
• dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
• autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6 dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:
I) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
II) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore;
(ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione;
(iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;
III) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo;
II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole ex art. 545 c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;
• dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del debitore ricorrente OL BI;
• dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle
7 modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co.
2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile il 13 marzo 2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Laura De Simone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Seconda civile e crisi d'impresa riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Laura De Simone Presidente
Dott.ssa Vincenza Agnese Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. nel procedimento n. RG 329/2025 PU per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
OL BI, (C.F. [...]), nato a [...] il [...] e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Alessandra Paci del Foro di Milano (C.F. [...]), come da procura alle liti in calce allegata al ricorso (si indica ai fini delle comunicazioni e notifiche: PEC alessandra.paci@milano.pecavvocati.it fax 02-47717883), con domicilio eletto presso il suo
Studio professionale in Milano (MI), Via Crema n. 15, con l'assistenza dell'Avv. Margherita Rizzuto del Foro di Milano, con studio in Milano, via della Moscova n. 18 (tel. 02-7788751, e-mail: margherita.rizzuto@lcalex.it, PEC: margherita.rizzuto@pec.it, quale Gestore della crisi da sovraindebitamento designato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento del Comune di Garbagnate
Milanese;
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore ricorrente
BI OL.
letto il ricorso depositato a PCT in data 4.3.2025 in proprio da OL BI per l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;
1 vista la documentazione prodotta;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, per le motivazioni che seguono;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente a [...] VIA CRISPI n. 22, come da aggiornato certificato di residenza e stato di famiglia e quindi il centro degli interessi principali
è collocato nel circondario del Tribunale di Milano;
rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII nonché sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto la società di persone della quale era socio accomandatario illimitatamente responsabile CRYSTAL CAFE' S.N.C. DI RI NU & BI OL risulta cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno ex art. 33 ccii, in data 21.11.2023; valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte – con il reddito mensile medio netto di € 1.900,00 circa in parte assorbito da spese di mantenimento mensile indicate in €
1.830,00 - alle obbligazioni contratte a fronte di un indebitamento scaduto di € 670.920,86, correttamente affermandosi nella relazione del Gestore della Crisi che “…Pure assumendo che il Ricorrente nel prossimo futuro percepirà annualmente un reddito all'incirca pari a quello del 2023 (reddito più alto degli ultimi tre anni), il debito complessivo è comunque 28 volte superiore al reddito annuo (i.e. circa € 23.900,00) prodotto dal Ricorrente. Da qui, l'obiettiva incapacità del Ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte: i flussi reddituali attuali e ragionevolmente prospettici non sono sufficienti a far fronte alla restituzione dell'indebitamento”; rilevato che quanto alle cause del sovraindebitamento, esse sono esposte nella relazione del
Gestore della Crisi (pagine 5 ss.), ivi esponendosi che “la genesi del sovraindebitamento è da rintracciare nella precedente attività imprenditoriale avviata dal Ricorrente insieme alla ex moglie dal 2006 al 2019, dopo un breve periodo di disoccupazione e a seguito di esperienze lavorative precedenti caratterizzate da instabilità”;
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;
osservato che sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
2 osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC di Garbagnate Milanese, Avv. MARGHERITA RIZZUTO, la quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato che il Gestore della Crisi - come si desume dalla motivazione - ha attestato nel corpo della relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire in corso di procedura un attivo non irrisorio da distribuire ai creditori, a termini dell'art. 268 comma 3 ultimo periodo
CCII, come segue:
ritenuto, quindi, che sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
evidenziato che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, salva la liquidazione del compenso unitario anche per l'incarico di liquidatore al termine della procedura che sarà effettuata dal GD (vedi Trib. Milano, 29 febbraio 2024, Pres. De Simone,
Est. Agnese in Diritto della Crisi), ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;
ritenuto che
per il combinato disposto degli artt. 49 comma 3 lett.f) e 65 comma 2 CCII, al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche;
il liquidatore può pertanto essere autorizzato, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, stante il rinvio operato dall'art. 270, comma 5, CC.II. alle disposizioni del procedimento unitario di cui al Titolo III, ivi compreso il disposto dell'art. 49 CC.II., ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ritenuto che
in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del ricorrente, il relativo provvedimento sarà demandato al GD, previa apposita istanza e su
3 motivato parere del liquidatore, previa apprensione provvisoria della quota di reddito indicata dal debitore in attesa della predetta statuizione;
ritenuto che
in ogni caso provvisoriamente e fino al provvedimento del giudice, fatte salve diverse determinazioni del liquidatore nell'immediato, verrà trattenuta e versata sul conto della procedura la somma mensile libera motivatamente e condivisibilmente indicata dal Gestore della Crisi, con riferimento al quinto pignorabile su una base netta mensile di reddito di €
1.900.00, e per l'eccedenza superiore mensilmente percepita rispetto all'importo di € 1.520,00
a far data dall'apertura della procedura;
rilevato che – salva la determinazione del reddito disponibile che verrà effettuata dal GD a seguito di un separata istanza motivata del liquidatore – va richiamato fin da ora, viste le conclusioni contenute nella relazione dell'OCC, il protocollo redatto da questo Tribunale e sottoscritto dagli OCC secondo il quale “Le eventuali mensilità erogate oltre le dodici mensilità
(tredicesima e/o quattordicesima) potranno essere dal liquidatore integralmente acquisite alla procedura, in quanto importi aggiuntivi e ulteriori rispetto alle spese funzionali al sostentamento del debitore.”; tenuto conto, con riguardo al pignoramento mobiliare del quinto dello stipendio dello stipendio di Paolo AN, RGE n. 1470/2024 Tribunale di Milano, concluso con ordinanza di assegnazione in data 22.07.2024, dalla data del presente provvedimento, lo stesso risulta inopponibile alla procedura e conseguentemente la base reddituale mensile va considerata comprensiva di tale somma, per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10 agosto
2017, n. 19947); la Cassazione con la condivisibile pronuncia citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato;
il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori (art.2741 c.c.);
4 rilevato pertanto che occorre dare atto solo in motivazione che ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura liquidatoria, con ogni conseguente effetto di legge;
rilevato che con riferimento all'esecuzione immobiliare promossa presso il Tribunale di
Cremona da CF Liberty Servicing s.p.a., mandataria di Banco BPM s.p.a. (già Banco Popolare di Cremona s.p.a.), quale creditore fondiario, come correttamente precisato dal Gestore della
Crisi, la stessa non può essere dichiarata improcedibile ed anzi “la suddetta procedura è destinata a proseguire a prescindere dall'intervento del nominando liquidatore. Tuttavia, si segnala che il bene aggiudicato è capiente rispetto al credito fondiario, sicché la somma ricavata dall'esecuzione eccedente la quota che in sede di riparto spetta al creditore fondiario dovrà essere attribuita alla procedura di liquidazione controllata nella misura di ½, pari al diritto di proprietà del sig. AN.” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 22914 del 19/08/2024
(Rv. 672278 - 01) “In tema di crisi di impresa, il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 385 del 1993, istituto ancora in vigore in quanto non attinto dalla riforma, sia nel caso in cui il debitore esecutato sia sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso in cui sia sottoposto alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui ai successivi artt.
268 e ss., così da di trattare in modo analogo la liquidazione controllata e la liquidazione giudiziale, ormai avvinte da una comunanza di disciplina, in relazione alle procedure esecutive promosse dai creditori fondiari.”).
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII,
• dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore ricorrente OL BI, (C.F. [...]), nato a [...] il [...] e residente a [...];
• nomina Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
• nomina liquidatore l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento di
Garbagnate Milanese, in persona dell'Avv. MARGHERITA RIZZUTO;
• ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza,
l'elenco dei creditori, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
• assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio a pena di inammissibilità di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica
5 certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
si applica l'articolo 10, comma 3;
• ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
• rammenta che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2 CCII;
• dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Milano;
nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione
è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
• ordina al liquidatore ove vi siano nel patrimonio del debitore beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti e quindi trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione;
• dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
• autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6 dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:
I) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
II) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore;
(ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione;
(iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;
III) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo;
II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole ex art. 545 c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;
• dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del debitore ricorrente OL BI;
• dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle
7 modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co.
2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile il 13 marzo 2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Laura De Simone
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