Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 13/06/2025, n. 11661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11661 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11661/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04900/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4900 del 2025, proposto da
LY UQ, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Costa, Alfonsina De Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza alla sentenza n. 4446/2024 del 20.6.2024 pubblicata il successivo 24.6.2024 emessa dalla Corte di Appello di Roma nel procedimento R.G. N. 1874/2023 e passata in giudicato il 27.2.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la sentenza n. 4446/2024 del 20.6.2024 pubblicata il 24.6.2024 emessa dalla Corte di Appello di Roma nel procedimento R.G. N. 1874/2023 e passata in giudicato il 27.2.2025;
preso atto che lo Sportello Unico Immigrazione di Roma con nota del 3 giugno 2025, in esecuzione della citata sentenza definitiva, comunica di avere emesso il nulla osta al ricongiungimento familiare in favore della richiedente (protocollo n. 86431 del 03/06/2025) e disposto il pagamento delle spese di giudizio;
visto che l’ufficio SUI pertanto chiede di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
ritenuto di dichiarare la cessata materia del contendere;
ritenuto che le spese di giudizio seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 750,00 (settecentocinquanta), oltre accessori di legge, spese tutte da distrarre in favore dei difensori di parte ricorrente che si dichiarano antistatari ex art. 93 cpc.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO