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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/04/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 5488/2024 R.G., avente ad oggetto “occupazione senza titolo”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Alberto Carolillo, Parte_1
Ricorrente contro
e , contumaci, Controparte_1 CP_2
Resistenti
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16.4.2025, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha dedotto che: Parte_1
- l'odierna esponente ha convissuto dal 13.08.2013 al 21.10.2015 con il Sig. CP_3
, nato a [...] il [...], nella abitazione di proprietà di
[...] quest'ultimo in ON (Ba) al Vico Seminario n.17, in catasto Fabbricati del Comune di ON (Ba) al foglio 11 particella 1817, cat. A/5, cl. 2^, vani 2,5, sup. catastale 56 mq, rendita € 92,96;
- di comune accordo con il Sig. , l'odierna esponente si trasferiva in altre Controparte_3
abitazione e successivamente, dal 28.05.2020 in Vico Santa Lucia n.17, ove tuttora risiede, in locazione ad un canone mensile di € 300,00;
- il sig. decedeva in Putignano (Ba) in data 23.11.2021; Controparte_3
Pag. 1 a 6 - nel mese di settembre 2023 giungeva a mezzo posta alla odierna esponente un prospetto di liquidazione pro-quota dell'imposta di successione relativa alla successione del Sig.
, nella quale la Sig.ra risultava legataria;
dopo opportune Controparte_3 Parte_1 ricerche, l'odierna esponente scopriva l'esistenza del testamento pubblico del 17.01.2014
a rogito del Notaio a mezzo del quale il de cuius aveva così disposto: Persona_1
“Lascio alla Sig.ra nata a [...] il [...]: a) l'usufrutto vita Parte_1
sua natural durante della casa in ON in vico Seminario n.17 b) la piena proprietà di ogni mio bene mobile, denaro e risparmi compresi” disponendo poi in favore del figlio per i diritti in nuda proprietà della stessa abitazione sita in ON Controparte_4
al Vico Seminario n.17; tale testamento era stato pubblicato in data 10.12.2021 dal Notaio
(richiesta di registrazione di testamento pubblico rep. n.145734 racc. Persona_1
n.50844) su richiesta del Sig. ; Controparte_4
- verificata l'esistenza di dichiarazione di successione presentata il 18.01.2023 al Volume
88888, n.19479 e pagata l'imposta di successione come richiesta dalla Agenzia delle
Entrate in data 02.11.2023, con missiva del 02.10.2023 la Sig.ra chiedeva Parte_1 al Sig. di essere immessa nel possesso dell'immobile di Vico Controparte_4
Seminario n.17, immaginando che fosse rimasto nel possesso di quest'ultimo, ma la raccomandata a.r., inviata all'indirizzo indicato nella richiesta di registrazione del testamento pubblico, Via San Martino 87/b, ON tornava al mittente poiché il destinatario risultava “sconosciuto”; con ulteriore missiva del 23.10.2023 l'odierna esponente chiedeva nuovamente al Sig. di essere immessa nel Controparte_4 possesso dell'immobile di Vico Seminario n.17, indirizzando la missiva in Vico
Seminario n.17 ON, ma quest'ultima missiva tornava al mittente per compiuta giacenza;
sta di fatto però che dal certificato di residenza estratto dalla ANPR in data
12.01.2024 risultava come la residenza del Sig. fosse sempre in Controparte_4
ON alla Via San Martino n.87/b;
- esperite ulteriori ricerche, si apprendeva dal certificato contestuale di residenza e stato di famiglia, estratto dall'ANPR in data 15.01.2024, che in Vico Seminario n.17 ON, risulta risiedere la Sig.ra nata a [...] il [...], Controparte_1 presumibilmente figlia dell'erede , e il marito di quest'ultima, Sig. Controparte_4
, nato a [...] l'[...]; CP_2
- con missiva dello stesso 15.01.2024 l'odierna esponente contestava la detenzione sine titulo dell'immobile di Vico Seminario n.17 ON, e chiedeva di essere immessa nel
Pag. 2 a 6 possesso del detto immobile oltre che versare una indennità di occupazione sino al rilascio, ma anche tale ultima missiva tornava al mittente per compiuta giacenza;
- l'odierna ricorrente ha estrema urgenza di ottenere il rilascio dell'immobile occupato sino titulo dai Sigg.ri e avendo ricevuto disdetta del Controparte_1 CP_2
suo contratto di locazione con raccomandata a.r. del 11.07.2023 ai sensi dell'art. 3 comma
1 lett. a) L. 431/1998 da parte del locatore , il quale, essendo cessato il Parte_2
contratto in data 29.02.2024 minaccia di promuovere sfratto per finita locazione;
- è incontrovertibile che la Sig.ra è titolare del diritto reale di usufrutto Parte_1 sull'immobile sito in ON al Vico Seminario n.17 in catasto Fabbricati del Comune di ON (Ba) al foglio 11 particella 1817, cat. A/5, cl. 2^, vani 2,5, sup. catastale 56 mq, rendita € 92,96, risultando per tabulas, dai documenti in atti, di essere stata beneficiata di un legato testamentario dal Sig. , a mezzo del testamento Controparte_3
pubblico del 17.01.2014, pubblicato dal figlio in data 10.12.2021; Controparte_4 altrettanto incontrovertibilmente, l'abitazione di cui è usufruttuaria la odierna ricorrente,
è detenuta sine titulo dai coniugi e , che ivi abitano e Controparte_1 CP_2
hanno trasferito la propria residenza, mentre la stessa ricorrente è costretta a versare un canone di locazione di € 300,00 mensili nella casa condotta in locazione in Vico Santa
Lucia n.24 ON, con enormi difficoltà, prelevandoli dalla sua pensione di invalida civile;
si aggiunga che la ricorrente ha estrema urgenza di ottenere il rilascio dell'immobile occupato sino titulo dai Sigg.ri e Controparte_1 CP_2
avendo ricevuto disdetta del suo contratto di locazione con raccomandata a.r. del
11.07.2023 ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) L. 431/1998 da parte del locatore Parte_2
;
[...]
- da qui la richiesta di rilascio di tale immobile in suo favore, con condanna al pagamento di una indennità di occupazione.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare, per le causali dedotte in narrativa, che i resistenti-convenuti CP_1
e detengono sine titulo, certamente dal 15.01.2024, l'immobile
[...] CP_2
ad uso abitativo sito in ON (Ba) al Vico Seminario n.17 in catasto Fabbricati del
Comune di ON (Ba) al foglio 11 particella 1817, cat. A/5, cl. 2^, vani 2,5, sup. catastale 56 mq, rendita € 92,96, di cui la ricorrente è usufruttuaria;
B) per l'effetto, condannare i resistenti e all'immediato rilascio Controparte_1 CP_2 dell'immobile in favore della ricorrente;
C) dichiarare tenuti e condannare i resistenti
e al pagamento dell'indennità per occupazione senza Controparte_1 CP_2
Pag. 3 a 6 titolo dell'immobile in questione, quantificandolo in € 300,00 mensili, pari al canone pagato dalla ricorrente per l'abitazione in cui risiede, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, dal 15.1.2024, data della costituzione in mora, all'effettivo soddisfo ed, eventualmente, le spese e competenze legali cui dovesse essere condannata la Sig.ra
[...]
in seguito a procedura di sfratto per finita locazione, qualora il locatore Pt_1 dell'immobile di Vico Santa Lucia n.24 Sig. dovesse chiedere ed Parte_2
ottenere la convalida di sfratto per finita locazione;
D) in ogni caso, condannare i convenuti al pagamento sia delle spese (€ 210,32) e delle competenze della mediazione che delle spese e competenze del presente giudizio, nonché al pagamento, ai sensi dell'art. 12 bis del D. Lgs. 28/2010, in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione non avendo i convenuti partecipato alla mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità del giudizio”.
A seguito di fissazione dell'udienza di comparizione del 5.2.2025, ivi è stato disposto il rinvio all'udienza del 16.4.2025 onde consentire a parte ricorrente di depositare le
C.A.D. della notificazione degli atti ai resistenti.
La ricorrente ha provveduto al relativo deposito in data 10.3.2025.
I resistenti non si sono costituiti in giudizio, nonostante la ritualità della notificazione degli atti nei loro confronti, ed all'udienza del 16.4.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Inoltre, alla predetta udienza la ricorrente ha discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va rilevato che il presente giudizio – in base alla qualificazione offerta dalla ricorrente (occupazione senza titolo) – non rientrava tra i casi per cui è prevista la mediazione ex D. lgs. n. 28/2010, onde nei confronti dei resistenti non possono assumersi i provvedimenti legati alla mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo.
Scendendo al merito, va rilevato quanto segue.
La ricorrente ha dedotto che i resistenti occupano l'immobile oggetto di causa abusivamente, ossia senza alcun titolo legittimante.
Alla luce di tanto, la domanda va qualificata in termini di azione reale di rivendicazione e non, come presupposto dalla ricorrente, in termini di azione personale di restituzione.
Sul punto, va osservato che - secondo la giurisprudenza di legittimità - la natura reale dell'azione è data dalla circostanza che il proprietario chiede, come nella specie, la
Pag. 4 a 6 condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo (cfr. Cass. n. 25052/2018, secondo cui:
<L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo>>; Cass. n. 18050/2023, secondo cui
<La domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo
a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c. surrogare - al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall'ordinamento - un'azione di spoglio ormai impraticabile>>).
Conseguentemente, in tema di azione di rivendicazione grava sull'attore/ricorrente l'onere di fornire la c.d. “probatio diabolica”, facendosi riferimento alla prova della proprietà in ordine al bene oggetto di rivendicazione, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, peraltro, non essendo sufficiente, per l'esonero da tale onere, la mancata contestazione sulla proprietà del predetto bene (cfr., ex multis, Cass. n. 22783/2023). Sul punto, difatti, secondo consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito è tenuto innanzitutto a verificare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (cfr. Cass. n. 5131/2009).
Ciò premesso, va osservato che in base alle risultanze processuali non è possibile affermare che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere della prova su di essa
Pag. 5 a 6 incombente ex art. 2697 c.c., avendo la stessa omesso di fornire la prova richiesta dall'art. 948 c.c.
In particolare, va evidenziato che:
- la denuncia di successione del de cuius ha, di per sé, efficacia a soli Controparte_3
fini fiscali ed è priva di rilevanza civilistica se non di tipo indiziario, essendo inidonea a fornire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene (cfr. Cass. n. 14395/2004);
- parimenti, alcun valore dirimente può assegnarsi alla visura catastale dell'immobile, atteso che l'intestazione catastale di un immobile, compiuta dall'autorità amministrativa nell'ambito di accertamenti di carattere fiscale per individuare il titolare della proprietà, non comporta la dimostrazione che l'intestatario o gli intestatari abbiano effettivamente esercitato su di esso quel potere di fatto che, unitamente all'indispensabile elemento intenzionale, è idoneo a produrre l'acquisto della proprietà per il decorso del tempo ed il concorso di tutte le altre condizioni a tal fine richieste dalla legge (cfr. Cass. n.
27296/2013).
Nella specie, quindi, la ricorrente è venuta meno all'onere probatorio richiesto dall'art. 948 c.c., che appunto non può ritenersi assolto in mancanza del deposito del titolo di acquisto dell'immobile oggetto di causa da parte del proprio dante causa, fino all'acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione.
Pertanto, la domanda di rilascio dell'immobile deve essere rigettata, con assorbimento della conseguenziale domanda di risarcimento dei danni.
In considerazione dell'esito del giudizio e della contumacia dei resistenti, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di rilascio dell'immobile oggetto di causa, restando assorbita la conseguente domanda di risarcimento dei danni;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 16.4.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 6 a 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 5488/2024 R.G., avente ad oggetto “occupazione senza titolo”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Alberto Carolillo, Parte_1
Ricorrente contro
e , contumaci, Controparte_1 CP_2
Resistenti
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16.4.2025, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha dedotto che: Parte_1
- l'odierna esponente ha convissuto dal 13.08.2013 al 21.10.2015 con il Sig. CP_3
, nato a [...] il [...], nella abitazione di proprietà di
[...] quest'ultimo in ON (Ba) al Vico Seminario n.17, in catasto Fabbricati del Comune di ON (Ba) al foglio 11 particella 1817, cat. A/5, cl. 2^, vani 2,5, sup. catastale 56 mq, rendita € 92,96;
- di comune accordo con il Sig. , l'odierna esponente si trasferiva in altre Controparte_3
abitazione e successivamente, dal 28.05.2020 in Vico Santa Lucia n.17, ove tuttora risiede, in locazione ad un canone mensile di € 300,00;
- il sig. decedeva in Putignano (Ba) in data 23.11.2021; Controparte_3
Pag. 1 a 6 - nel mese di settembre 2023 giungeva a mezzo posta alla odierna esponente un prospetto di liquidazione pro-quota dell'imposta di successione relativa alla successione del Sig.
, nella quale la Sig.ra risultava legataria;
dopo opportune Controparte_3 Parte_1 ricerche, l'odierna esponente scopriva l'esistenza del testamento pubblico del 17.01.2014
a rogito del Notaio a mezzo del quale il de cuius aveva così disposto: Persona_1
“Lascio alla Sig.ra nata a [...] il [...]: a) l'usufrutto vita Parte_1
sua natural durante della casa in ON in vico Seminario n.17 b) la piena proprietà di ogni mio bene mobile, denaro e risparmi compresi” disponendo poi in favore del figlio per i diritti in nuda proprietà della stessa abitazione sita in ON Controparte_4
al Vico Seminario n.17; tale testamento era stato pubblicato in data 10.12.2021 dal Notaio
(richiesta di registrazione di testamento pubblico rep. n.145734 racc. Persona_1
n.50844) su richiesta del Sig. ; Controparte_4
- verificata l'esistenza di dichiarazione di successione presentata il 18.01.2023 al Volume
88888, n.19479 e pagata l'imposta di successione come richiesta dalla Agenzia delle
Entrate in data 02.11.2023, con missiva del 02.10.2023 la Sig.ra chiedeva Parte_1 al Sig. di essere immessa nel possesso dell'immobile di Vico Controparte_4
Seminario n.17, immaginando che fosse rimasto nel possesso di quest'ultimo, ma la raccomandata a.r., inviata all'indirizzo indicato nella richiesta di registrazione del testamento pubblico, Via San Martino 87/b, ON tornava al mittente poiché il destinatario risultava “sconosciuto”; con ulteriore missiva del 23.10.2023 l'odierna esponente chiedeva nuovamente al Sig. di essere immessa nel Controparte_4 possesso dell'immobile di Vico Seminario n.17, indirizzando la missiva in Vico
Seminario n.17 ON, ma quest'ultima missiva tornava al mittente per compiuta giacenza;
sta di fatto però che dal certificato di residenza estratto dalla ANPR in data
12.01.2024 risultava come la residenza del Sig. fosse sempre in Controparte_4
ON alla Via San Martino n.87/b;
- esperite ulteriori ricerche, si apprendeva dal certificato contestuale di residenza e stato di famiglia, estratto dall'ANPR in data 15.01.2024, che in Vico Seminario n.17 ON, risulta risiedere la Sig.ra nata a [...] il [...], Controparte_1 presumibilmente figlia dell'erede , e il marito di quest'ultima, Sig. Controparte_4
, nato a [...] l'[...]; CP_2
- con missiva dello stesso 15.01.2024 l'odierna esponente contestava la detenzione sine titulo dell'immobile di Vico Seminario n.17 ON, e chiedeva di essere immessa nel
Pag. 2 a 6 possesso del detto immobile oltre che versare una indennità di occupazione sino al rilascio, ma anche tale ultima missiva tornava al mittente per compiuta giacenza;
- l'odierna ricorrente ha estrema urgenza di ottenere il rilascio dell'immobile occupato sino titulo dai Sigg.ri e avendo ricevuto disdetta del Controparte_1 CP_2
suo contratto di locazione con raccomandata a.r. del 11.07.2023 ai sensi dell'art. 3 comma
1 lett. a) L. 431/1998 da parte del locatore , il quale, essendo cessato il Parte_2
contratto in data 29.02.2024 minaccia di promuovere sfratto per finita locazione;
- è incontrovertibile che la Sig.ra è titolare del diritto reale di usufrutto Parte_1 sull'immobile sito in ON al Vico Seminario n.17 in catasto Fabbricati del Comune di ON (Ba) al foglio 11 particella 1817, cat. A/5, cl. 2^, vani 2,5, sup. catastale 56 mq, rendita € 92,96, risultando per tabulas, dai documenti in atti, di essere stata beneficiata di un legato testamentario dal Sig. , a mezzo del testamento Controparte_3
pubblico del 17.01.2014, pubblicato dal figlio in data 10.12.2021; Controparte_4 altrettanto incontrovertibilmente, l'abitazione di cui è usufruttuaria la odierna ricorrente,
è detenuta sine titulo dai coniugi e , che ivi abitano e Controparte_1 CP_2
hanno trasferito la propria residenza, mentre la stessa ricorrente è costretta a versare un canone di locazione di € 300,00 mensili nella casa condotta in locazione in Vico Santa
Lucia n.24 ON, con enormi difficoltà, prelevandoli dalla sua pensione di invalida civile;
si aggiunga che la ricorrente ha estrema urgenza di ottenere il rilascio dell'immobile occupato sino titulo dai Sigg.ri e Controparte_1 CP_2
avendo ricevuto disdetta del suo contratto di locazione con raccomandata a.r. del
11.07.2023 ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) L. 431/1998 da parte del locatore Parte_2
;
[...]
- da qui la richiesta di rilascio di tale immobile in suo favore, con condanna al pagamento di una indennità di occupazione.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare, per le causali dedotte in narrativa, che i resistenti-convenuti CP_1
e detengono sine titulo, certamente dal 15.01.2024, l'immobile
[...] CP_2
ad uso abitativo sito in ON (Ba) al Vico Seminario n.17 in catasto Fabbricati del
Comune di ON (Ba) al foglio 11 particella 1817, cat. A/5, cl. 2^, vani 2,5, sup. catastale 56 mq, rendita € 92,96, di cui la ricorrente è usufruttuaria;
B) per l'effetto, condannare i resistenti e all'immediato rilascio Controparte_1 CP_2 dell'immobile in favore della ricorrente;
C) dichiarare tenuti e condannare i resistenti
e al pagamento dell'indennità per occupazione senza Controparte_1 CP_2
Pag. 3 a 6 titolo dell'immobile in questione, quantificandolo in € 300,00 mensili, pari al canone pagato dalla ricorrente per l'abitazione in cui risiede, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, dal 15.1.2024, data della costituzione in mora, all'effettivo soddisfo ed, eventualmente, le spese e competenze legali cui dovesse essere condannata la Sig.ra
[...]
in seguito a procedura di sfratto per finita locazione, qualora il locatore Pt_1 dell'immobile di Vico Santa Lucia n.24 Sig. dovesse chiedere ed Parte_2
ottenere la convalida di sfratto per finita locazione;
D) in ogni caso, condannare i convenuti al pagamento sia delle spese (€ 210,32) e delle competenze della mediazione che delle spese e competenze del presente giudizio, nonché al pagamento, ai sensi dell'art. 12 bis del D. Lgs. 28/2010, in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione non avendo i convenuti partecipato alla mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità del giudizio”.
A seguito di fissazione dell'udienza di comparizione del 5.2.2025, ivi è stato disposto il rinvio all'udienza del 16.4.2025 onde consentire a parte ricorrente di depositare le
C.A.D. della notificazione degli atti ai resistenti.
La ricorrente ha provveduto al relativo deposito in data 10.3.2025.
I resistenti non si sono costituiti in giudizio, nonostante la ritualità della notificazione degli atti nei loro confronti, ed all'udienza del 16.4.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Inoltre, alla predetta udienza la ricorrente ha discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va rilevato che il presente giudizio – in base alla qualificazione offerta dalla ricorrente (occupazione senza titolo) – non rientrava tra i casi per cui è prevista la mediazione ex D. lgs. n. 28/2010, onde nei confronti dei resistenti non possono assumersi i provvedimenti legati alla mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo.
Scendendo al merito, va rilevato quanto segue.
La ricorrente ha dedotto che i resistenti occupano l'immobile oggetto di causa abusivamente, ossia senza alcun titolo legittimante.
Alla luce di tanto, la domanda va qualificata in termini di azione reale di rivendicazione e non, come presupposto dalla ricorrente, in termini di azione personale di restituzione.
Sul punto, va osservato che - secondo la giurisprudenza di legittimità - la natura reale dell'azione è data dalla circostanza che il proprietario chiede, come nella specie, la
Pag. 4 a 6 condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo (cfr. Cass. n. 25052/2018, secondo cui:
<L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo>>; Cass. n. 18050/2023, secondo cui
<La domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo
a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c. surrogare - al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall'ordinamento - un'azione di spoglio ormai impraticabile>>).
Conseguentemente, in tema di azione di rivendicazione grava sull'attore/ricorrente l'onere di fornire la c.d. “probatio diabolica”, facendosi riferimento alla prova della proprietà in ordine al bene oggetto di rivendicazione, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, peraltro, non essendo sufficiente, per l'esonero da tale onere, la mancata contestazione sulla proprietà del predetto bene (cfr., ex multis, Cass. n. 22783/2023). Sul punto, difatti, secondo consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito è tenuto innanzitutto a verificare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (cfr. Cass. n. 5131/2009).
Ciò premesso, va osservato che in base alle risultanze processuali non è possibile affermare che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere della prova su di essa
Pag. 5 a 6 incombente ex art. 2697 c.c., avendo la stessa omesso di fornire la prova richiesta dall'art. 948 c.c.
In particolare, va evidenziato che:
- la denuncia di successione del de cuius ha, di per sé, efficacia a soli Controparte_3
fini fiscali ed è priva di rilevanza civilistica se non di tipo indiziario, essendo inidonea a fornire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene (cfr. Cass. n. 14395/2004);
- parimenti, alcun valore dirimente può assegnarsi alla visura catastale dell'immobile, atteso che l'intestazione catastale di un immobile, compiuta dall'autorità amministrativa nell'ambito di accertamenti di carattere fiscale per individuare il titolare della proprietà, non comporta la dimostrazione che l'intestatario o gli intestatari abbiano effettivamente esercitato su di esso quel potere di fatto che, unitamente all'indispensabile elemento intenzionale, è idoneo a produrre l'acquisto della proprietà per il decorso del tempo ed il concorso di tutte le altre condizioni a tal fine richieste dalla legge (cfr. Cass. n.
27296/2013).
Nella specie, quindi, la ricorrente è venuta meno all'onere probatorio richiesto dall'art. 948 c.c., che appunto non può ritenersi assolto in mancanza del deposito del titolo di acquisto dell'immobile oggetto di causa da parte del proprio dante causa, fino all'acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione.
Pertanto, la domanda di rilascio dell'immobile deve essere rigettata, con assorbimento della conseguenziale domanda di risarcimento dei danni.
In considerazione dell'esito del giudizio e della contumacia dei resistenti, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di rilascio dell'immobile oggetto di causa, restando assorbita la conseguente domanda di risarcimento dei danni;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 16.4.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
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