CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 554/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Formia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 64973 24 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta ai propri scritti e chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente: ------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la Ricorrente_1 S.R.L. in persona del legale rapp.te p.t., a mezzo difensore, impugnava l'avviso di accertamento Tari anno 2019 emesso dal Comune di
Formia indicato in epigrafe (n. prot. 71617 importo 649,00), deducendo vizi di notifica dell'atto impugnato e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Non vi era costituzione in giudizio del Comune di Formia, pur ritualmete citato.
In data 21.1.2026 (e, quindi, tardivamente, rispetto al disposto di cui all'art. 32 D.Lvo 546/92) il ricorrente depositava note integrative nelle quali ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
I vizi attinenti alla notifica dell'atto impugnato non sussistono;
non vi è, infatti, alcuna incertezza sul destinatario dell'atto impugnato (la cooperativa).
In ogni caso, sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come “In tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio…” Cass. Ord. 21071/2018.
Nel caso in esame la ricorrente depositava in giudizio copia dell'avviso di accertamento notificato che, pertanto, senza dubbio alcuno, entrava nella sfera conoscitiva della prima.
Anche l'ulteriore eccezione è infondata.
Nel premettere come nel caso in esame venga in rilievo un termine decadenziale (e non prescrizionale), vale rilevare quanto segue.
L'avviso di accertamento relativo a tributi locali deve essere notificato, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione andava presentata o il versamento effettuato.
Bisogna considerare che l'articolo 67 D.L. 18/2020 che dispone la sospensione dei termini delle attività di accertamento dei tributi espressamente prevede: "sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori". Si tratta di 85 giorni che decorrono dal 1° gennaio rispetto alla scadenza naturale e che spostano il termine ultimo al 26 marzo dell'anno successivo.
L'avviso di accertamento impugnato, per come si legge nello stesso ricorso introduttivo del giudizio, veniva notificato in data 20.02.2025 e, pertanto, nel rispetto del termine decadenziale (per come prorogato) sopra evidenziato.
In materia, la Suprema Corte ha, di recente, evidenziato come "secondo la pacifica giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21929 del 15/10/2009;Sez.
2 - Ordinanza n.
27998 del 31/10/2018).
1.1.2 Ciò posto, occorre ricordare che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. 1.1.2 Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
1.1.3 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212" Cass. 960/2025.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso deve essere rigettato;
nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Formia.
P.Q.M.
La Corte
· rigetta il ricorso;
· nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Latina – Sez. 2 del
23 gennaio 2026.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 554/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Formia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 64973 24 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta ai propri scritti e chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente: ------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la Ricorrente_1 S.R.L. in persona del legale rapp.te p.t., a mezzo difensore, impugnava l'avviso di accertamento Tari anno 2019 emesso dal Comune di
Formia indicato in epigrafe (n. prot. 71617 importo 649,00), deducendo vizi di notifica dell'atto impugnato e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Non vi era costituzione in giudizio del Comune di Formia, pur ritualmete citato.
In data 21.1.2026 (e, quindi, tardivamente, rispetto al disposto di cui all'art. 32 D.Lvo 546/92) il ricorrente depositava note integrative nelle quali ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
I vizi attinenti alla notifica dell'atto impugnato non sussistono;
non vi è, infatti, alcuna incertezza sul destinatario dell'atto impugnato (la cooperativa).
In ogni caso, sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come “In tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio…” Cass. Ord. 21071/2018.
Nel caso in esame la ricorrente depositava in giudizio copia dell'avviso di accertamento notificato che, pertanto, senza dubbio alcuno, entrava nella sfera conoscitiva della prima.
Anche l'ulteriore eccezione è infondata.
Nel premettere come nel caso in esame venga in rilievo un termine decadenziale (e non prescrizionale), vale rilevare quanto segue.
L'avviso di accertamento relativo a tributi locali deve essere notificato, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione andava presentata o il versamento effettuato.
Bisogna considerare che l'articolo 67 D.L. 18/2020 che dispone la sospensione dei termini delle attività di accertamento dei tributi espressamente prevede: "sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori". Si tratta di 85 giorni che decorrono dal 1° gennaio rispetto alla scadenza naturale e che spostano il termine ultimo al 26 marzo dell'anno successivo.
L'avviso di accertamento impugnato, per come si legge nello stesso ricorso introduttivo del giudizio, veniva notificato in data 20.02.2025 e, pertanto, nel rispetto del termine decadenziale (per come prorogato) sopra evidenziato.
In materia, la Suprema Corte ha, di recente, evidenziato come "secondo la pacifica giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21929 del 15/10/2009;Sez.
2 - Ordinanza n.
27998 del 31/10/2018).
1.1.2 Ciò posto, occorre ricordare che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. 1.1.2 Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
1.1.3 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212" Cass. 960/2025.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso deve essere rigettato;
nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Formia.
P.Q.M.
La Corte
· rigetta il ricorso;
· nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Latina – Sez. 2 del
23 gennaio 2026.