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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 193/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente
DE NA, Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 399/2020 depositato il 27/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 451/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 1 e pubblicata il 28/11/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 6320170000235329 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione n. 451/2019 la C.T.P. di Macerata accoglieva in parte il ricorso presentato dalla contribuente
Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 06320170000235329000 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 della dichiarazione
Mod. 730/2014 presentata in data 3/7/2014 per l'anno d'imposta 2013, controllo che determinava il disconoscimento di crediti d'imposta che non avevano trovato corrispondenza nella dichiarazione validamente presentata per l'anno 2012.
Avverso la cartella era stato presentato ricorso deducendone la nullità per difetto di motivazione, per omessa indicazione del calcolo degli interessi , per difetto di firma di funzionario con qualifica dirigenziale, per nullità di notifica in quanto la relata aveva firma illeggibile, nullità per irrituale notifica, nullità per omessa comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973, nullità per erroneo disconoscimento di credito derivante da dichiarazioni integrative anni 2010, 2011 e 2012..
Il primo Giudice respingeva tutte le questioni di nullità per vizi forma e di notifica ma accoglieva nel merito il ricorso della Contribuente sul punto degli interessi stabilendo che : “ Va richiamato l'orientamento più volte affermato in giurisprudenza per cui in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario deve essere motivata , dal momento che il contribuente deve essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi”.
Annullava pertanto l'atto impositivo limitatamente agli importi richiesti a titolo di interessi, compensando le spese.
Con atto di appello datato 22 maggio 2020 ricorreva l'Ufficio per il punto di soccombenza , rappresentando che la decisione appariva del tutto erronea : il contenuto della cartella di pagamento è stabilito per legge e il contenuto di cui si lamentava la mancanza non rientrava nelle previsioni di legge di cui all'art. 25 D.P.R.
n. 602/73 né in altre pertinenti normative.
Comunque, gli interessi di cui si lamentava l'omessa indicazione del calcolo erano quelli ex lege iscritti a ruolo e le cui modalità di calcolo sono normativamente previste, decorrenti dall'esecutività del ruolo medesimo.
Quanto agli “interessi di mora” non erano applicati in cartella, ma solo menzionati , come avvertimento per il caso di mancato pagamento della cartella.
In considerazione dell'effetto devolutivo dell'appello e per il caso di appello incidentale l'Ufficio riproduceva le controdeduzioni presentate con riferimento ai motivi su cui la Contribuente era risultata soccombente.
Chiedeva, pertanto, la parziale riforma dell' impugnata sentenza, con vittoria delle spese.
Con atto in data 10 luglio 2020 si costituiva la Contribuente, che proponeva appello incidentale per i punti di soccombenza, chiedendo la parziale riforma della decisione, con vittoria delle spese.
La causa veniva decisa in Camera di Consiglio il 28/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale dell'Ufficio è fondato e pertanto merita accoglimento.
In questa sede viene all'esame la questione di merito relativa alla ritenuta nullità della cartella per omessa indicazione delle modalità del calcolo degli interessi, punto ritenuto decisivo dal Giudice, che disponeva l'annullamento del titolo per tali importi. Orbene, questa Corte ritiene certamente condivisibile quanto rappresentato dall'Ufficio a proposito del vizio erroneamente ritenuto sussistente dal primo Giudice : il ritenuto motivo di nullità non ha alcun fondamento normativo, stante il contenuto vincolato della cartella , che risulta nel caso in esame conforme al modello stabilito dall'art.25 co.2 D.P.R. n. 602/1973 e che non prevede affatto il contenuto in questione, contenuto comunque perfettamente conoscibile attraverso i dati iscritti a ruolo ( ruolo che viene puntualmente indicato in cartella).
L'appello dell'Ufficio deve pertanto essere accolto.
L'appello incidentale del Contribuente non appare invece meritevole di accoglimento.
Osserva la Corte che le decisioni del primo Giudice relative alle questioni formali di nullità della cartella per omessa notifica e difetto di firma appaiono del tutto condivisibili, poiché l'Ufficio ha documentato di avere regolarmente proceduto a notifica della cartella, ex art. 140 c.p.c., esitata per compiuta giacenza, notifica che comunque aveva consentito tempestiva impugnazione alla Contribuente;
ha documentato l'identità del messo notificatore di cui si lamentava l'illeggibilità della firma;
ha documentato la legittimazione alla firma del Direttore Provinciale dell'Agenzia di Macerata, dott. Nominativo_1, che firmava ruolo e cartella.
Quanto alla questioni relative all'omissione dell'avviso di irregolarità di cui art. 36 bis co. 3 D.P.R. n. 600/1973, correttamente il primo Giudice segnalava che l'adempimento non è previsto a pena di nullità, così come non
è previsto da alcuna norma che vi debba essere un contraddittorio preventivo con riguardo alla procedura in esame, procedura, oltretutto, del tutto priva di margini di discrezionalità, trattandosi di controllo automatico.
Peraltro nel caso in esame la doglianza appariva destituita di fondamento anche in fatto, posto che la comunicazione di irregolarità era stata regolarmente effettuata a favore della Contribuente in data 10/3/2015, come da documentazione prodotta dall'Ufficio.
Con riguardo all'omessa motivazione della cartella, la decisione del primo Giudice appare certamente corretta secondo l' insegnamento costante della S.C., per il quale “ in tema di riscossione delle imposte l'obbligo di motivazione della cartella esattoriale deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascun tipo di atto, sicchè nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis D.P.R. n. 633/1972 l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa “ ( cfr. Cass. 21804 del 20.9.2017).
Infine, con riguardo al merito del recupero , parimenti la decisione appare condivisibile e adeguatamente motivata : le dichiarazioni integrative della Contribuente sono risultate ultra tardive e comunque per gli anni
2011 e 2012 l'Ufficio aveva già disconosciuto i crediti oggetto di recupero, crediti dei quali la Contribuente non documentava in alcun modo l'esistenza.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello principale e respinge l'appello incidentale, liquida le spese in €. 200,00 oltre oneri di legge, se dovuti a favore della parte appellante principale
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente
DE NA, Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 399/2020 depositato il 27/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 451/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 1 e pubblicata il 28/11/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 6320170000235329 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione n. 451/2019 la C.T.P. di Macerata accoglieva in parte il ricorso presentato dalla contribuente
Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 06320170000235329000 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 della dichiarazione
Mod. 730/2014 presentata in data 3/7/2014 per l'anno d'imposta 2013, controllo che determinava il disconoscimento di crediti d'imposta che non avevano trovato corrispondenza nella dichiarazione validamente presentata per l'anno 2012.
Avverso la cartella era stato presentato ricorso deducendone la nullità per difetto di motivazione, per omessa indicazione del calcolo degli interessi , per difetto di firma di funzionario con qualifica dirigenziale, per nullità di notifica in quanto la relata aveva firma illeggibile, nullità per irrituale notifica, nullità per omessa comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973, nullità per erroneo disconoscimento di credito derivante da dichiarazioni integrative anni 2010, 2011 e 2012..
Il primo Giudice respingeva tutte le questioni di nullità per vizi forma e di notifica ma accoglieva nel merito il ricorso della Contribuente sul punto degli interessi stabilendo che : “ Va richiamato l'orientamento più volte affermato in giurisprudenza per cui in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario deve essere motivata , dal momento che il contribuente deve essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi”.
Annullava pertanto l'atto impositivo limitatamente agli importi richiesti a titolo di interessi, compensando le spese.
Con atto di appello datato 22 maggio 2020 ricorreva l'Ufficio per il punto di soccombenza , rappresentando che la decisione appariva del tutto erronea : il contenuto della cartella di pagamento è stabilito per legge e il contenuto di cui si lamentava la mancanza non rientrava nelle previsioni di legge di cui all'art. 25 D.P.R.
n. 602/73 né in altre pertinenti normative.
Comunque, gli interessi di cui si lamentava l'omessa indicazione del calcolo erano quelli ex lege iscritti a ruolo e le cui modalità di calcolo sono normativamente previste, decorrenti dall'esecutività del ruolo medesimo.
Quanto agli “interessi di mora” non erano applicati in cartella, ma solo menzionati , come avvertimento per il caso di mancato pagamento della cartella.
In considerazione dell'effetto devolutivo dell'appello e per il caso di appello incidentale l'Ufficio riproduceva le controdeduzioni presentate con riferimento ai motivi su cui la Contribuente era risultata soccombente.
Chiedeva, pertanto, la parziale riforma dell' impugnata sentenza, con vittoria delle spese.
Con atto in data 10 luglio 2020 si costituiva la Contribuente, che proponeva appello incidentale per i punti di soccombenza, chiedendo la parziale riforma della decisione, con vittoria delle spese.
La causa veniva decisa in Camera di Consiglio il 28/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale dell'Ufficio è fondato e pertanto merita accoglimento.
In questa sede viene all'esame la questione di merito relativa alla ritenuta nullità della cartella per omessa indicazione delle modalità del calcolo degli interessi, punto ritenuto decisivo dal Giudice, che disponeva l'annullamento del titolo per tali importi. Orbene, questa Corte ritiene certamente condivisibile quanto rappresentato dall'Ufficio a proposito del vizio erroneamente ritenuto sussistente dal primo Giudice : il ritenuto motivo di nullità non ha alcun fondamento normativo, stante il contenuto vincolato della cartella , che risulta nel caso in esame conforme al modello stabilito dall'art.25 co.2 D.P.R. n. 602/1973 e che non prevede affatto il contenuto in questione, contenuto comunque perfettamente conoscibile attraverso i dati iscritti a ruolo ( ruolo che viene puntualmente indicato in cartella).
L'appello dell'Ufficio deve pertanto essere accolto.
L'appello incidentale del Contribuente non appare invece meritevole di accoglimento.
Osserva la Corte che le decisioni del primo Giudice relative alle questioni formali di nullità della cartella per omessa notifica e difetto di firma appaiono del tutto condivisibili, poiché l'Ufficio ha documentato di avere regolarmente proceduto a notifica della cartella, ex art. 140 c.p.c., esitata per compiuta giacenza, notifica che comunque aveva consentito tempestiva impugnazione alla Contribuente;
ha documentato l'identità del messo notificatore di cui si lamentava l'illeggibilità della firma;
ha documentato la legittimazione alla firma del Direttore Provinciale dell'Agenzia di Macerata, dott. Nominativo_1, che firmava ruolo e cartella.
Quanto alla questioni relative all'omissione dell'avviso di irregolarità di cui art. 36 bis co. 3 D.P.R. n. 600/1973, correttamente il primo Giudice segnalava che l'adempimento non è previsto a pena di nullità, così come non
è previsto da alcuna norma che vi debba essere un contraddittorio preventivo con riguardo alla procedura in esame, procedura, oltretutto, del tutto priva di margini di discrezionalità, trattandosi di controllo automatico.
Peraltro nel caso in esame la doglianza appariva destituita di fondamento anche in fatto, posto che la comunicazione di irregolarità era stata regolarmente effettuata a favore della Contribuente in data 10/3/2015, come da documentazione prodotta dall'Ufficio.
Con riguardo all'omessa motivazione della cartella, la decisione del primo Giudice appare certamente corretta secondo l' insegnamento costante della S.C., per il quale “ in tema di riscossione delle imposte l'obbligo di motivazione della cartella esattoriale deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascun tipo di atto, sicchè nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis D.P.R. n. 633/1972 l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa “ ( cfr. Cass. 21804 del 20.9.2017).
Infine, con riguardo al merito del recupero , parimenti la decisione appare condivisibile e adeguatamente motivata : le dichiarazioni integrative della Contribuente sono risultate ultra tardive e comunque per gli anni
2011 e 2012 l'Ufficio aveva già disconosciuto i crediti oggetto di recupero, crediti dei quali la Contribuente non documentava in alcun modo l'esistenza.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello principale e respinge l'appello incidentale, liquida le spese in €. 200,00 oltre oneri di legge, se dovuti a favore della parte appellante principale