CASS
Sentenza 21 marzo 2023
Sentenza 21 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2023, n. 8088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8088 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 8088 Anno 2023 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: CANDIA UGO Data pubblicazione: 21/03/2023 diversa natura cautelare di tale misura la rendeva diversa dall’esecuzione forzata per la quale è prevista la notifica dell’avviso contemplato da detta disposizione. Nondimeno, il Giudice regionale rigettava l’appello proposto da IT Centro S.p.A., confermando la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria in ragione della perdurante validità del predetto condono, ribadendo che «l’iscrizione ipotecaria non poteva essere richiesta in presenza di condono validamente ottenuto dal contribuente con il pagamento della sola 1^ rata, né il versamento della seconda rata è richiesto a pena di invalidità (art. 12 legge 289/2002)» (v. pagina 2 della sentenza impugnata). 4. IT Centro S.p.A. proponeva ricorso per cassazione, con atto notificato, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., in data 30 marzo/1° aprile 2015, sulla base di un unico motivo d’impugnazione. 4. NI Di LU notificava controricorso e ricorso incidentale condizionato, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., in data 9 maggio 2015, chiedendo il rigetto del ricorso e formulando, in subordine, cinque motivi di impugnazione avverso la predetta sentenza. In data 9 e 14 novembre 2022 la difesa del contribuente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. e relativa documentazione, rappresentando che i ruoli oggetto di contenzioso sono stati interessati da plurimi provvedimenti di discarico dei ruoli (art. 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 ed art. 4 del d.l. 22 marzo 2021, n. 41) e che i «ruoli e le cartelle cui si riferisce il presente contenzioso non sono 4 di 15 più presenti nell’archivio dell’Agente della Riscossione», risultando «discaricati i ruoli (ed annullate le conseguenti cartelle di pagamento) in relazione alle quali il Cerit comunicò al comparente la possibilità di aderire alla definizione dei carichi ai sensi dell’art. 12 della l. n, 289/2002)», per cui «l’intervenuto annullamento, da parte dell’Agente della Riscossione, delle suddette cartelle (ossia il discarico dei ruoli) implica, ad avviso, di questa difesa, che nel caso di specie è venuto in ogni caso meno l’interesse, in capo all’Agente della Riscossione ad ottenere la cassazione della sentenza impugnata» (così nella citata memoria). LE RAGIONI DELLA DECISIONE 5. Con l’impugnazione principale l’agenzia della riscossione ha lamentato la violazione dell’art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assumendo che il pacifico ritardato pagamento della seconda del predetto condono, siccome eseguito il 16 ottobre 2007 a fronte della scadenza stabilita per il 16 aprile 2004, aveva comportato, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice dell’appello, «l’inefficacia della sanatoria» (v. pagina n. 4 del ricorso), come chiarito dal Giudice di legittimità con la pronuncia del 10 novembre 2014, n. 23972, trattandosi di condono clemenziale e non premiale, con la conseguenza che nell’ipotesi prevista dall’art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del quantum da versarsi ad opera del contribuente per definire la lite fiscale. 6. Con il ricorso incidentale condizionato il contribuente ha, invece, denunciato: 6.1. la «nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c. (art. 306, c. 1 n. 4 c.p.c.)» (così a pagina n. 19 del controricorso), lamentando che nessuna pronuncia era stata adottata dal Giudice dell’appello sull’eccezione di giudicato sollevata dall’istante in relazione alla sentenza n. 10/11/10 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze. 5 di 15 6.2. la «nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c. (art. 306 c. 1 n. 4 c.p.c.)» (così a pagina n. 21 del controricorso), assumendo che nessuna statuizione era stata emessa dalla Commissione regionale sull’eccezione concernente il difetto di motivazione dell’iscrizione ipotecaria. 6.3. la «erroneità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. (art. 306 c. 1 n. 3 c.p.c.)» (così a pagina n. 23 del controricorso), evidenziando che la questione relativa al perfezionamento della fattispecie definitoria di cui all’art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 era stata oggetto di giudicato, richiamando a tal proposito la sentenza n. 10/11/10 della Commissione tributaria provinciale di Firenze, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il preavviso di fermo che traeva origine dalle medesime pretese posta a base dell’iscrizione ipotecaria. 6.4. la «erroneità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 7 e 12 della l. n. 212/2000 (art. 306 c. 1 n. 3 c.p.c.)» (così a pagina n. 28 del controricorso), eccependo che l’iscrizione ipotecaria si era limitata ad enunciare i carichi di ruolo e l’importo della pretesa, senza però esplicitare le ragioni cautelari posta a base dell’iniziativa. 6.5. la «erroneità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 50 co. 2 e 77 del d.p.t. n. 602/1973 (art. 306 c. 1 n. 3 c.p.c.)» (così a pagina n. 31 del controricorso), premettendo che è pacifico che le cartelle di pagamento poste a base dell’iscrizione ipotecaria erano state eseguite nell’anno 2008, mentre l’iscrizione ipotecaria era stata notificata nel mese di luglio 2009, sostenendo che l’omissione dell’avviso di cui all’art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 rende illegittima la successiva iscrizione ipotecaria, tenuto contro del richiamo a tale disposizione effettuato dall’art. 77 del citato d.P.R. 7. Va innanzitutto dato conto del perdurante "ius postulandi" del difensore della ricorrente. 6 di 15 Va chiarito che il suindicato ricorso è stato presentato da IT Centro S.p.A. e tanto ha giustificato la sua menzione nell’epigrafe della sentenza, giacchè «la provenienza dell’atto introduttivo del giudizio non può essere attribuita ad una parte diversa da quella alla quale esso è intestato e che lo ha formato e sottoscritto per il tramite del difensore a cui ha rilasciato la procura» (così, Cass., Sez. I., 9 dicembre 2021, n. 39173). Nondimeno, non può farsi a meno di osservare - per quanto in seguito rileverà – che successivamente alla data del 1° luglio 2017, epoca di scioglimento ed estinzione della menzionata società di riscossione, non ha fatto seguito la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale nuovo ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle Entrate, previsto dall’art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016 n. 193, che è subentrata ex lege, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali già pendenti in capo ad IT Centro S.p.A., nel segno di una fattispecie estintiva che ha interessato la precedente società che gestiva l’attività di riscossione, riconducibile ad una successione in universum ius, sebbene con la peculiarità di un «trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del munus publicum riferito all’attività della riscossione» (cfr. Cass., Sez. U., 8 giugno 2021, n. 15911). Tuttavia, per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 cod. proc. civ.), l'estinzione dell'agente della riscossione IT e la successione ad essa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, disposti dall'art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, non hanno privato il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello "ius postulandi" sino alla sua sostituzione (cfr. Cass., Sez. V, 3 febbraio 2022, n. 3312), evento questo che, nella specie, non si è verificato. 8. Sempre in via preliminare va osservato che non può ricevere seguito l’ipotesi suggerita dalla difesa del contribuente di dichiarare 7 di 15 l’inammissibilità del ricorso principale proposto dall’agente della riscossione per sopravvenuto difetto di interesse. Dalla documentazione prodotta dalla difesa del controricorrente con la citata memoria non emerge, infatti, l’evidenza del dedotto discarico dei ruoli con riferimento alle pretese oggetto di contenzioso. Le relative cartelle non sono state neanche riepilogate (perlomeno in relazione ai dati rilevanti ai fini che interessano) nella citata memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ. e non sono state poste in relazione all’«elenco cartelle- avvisi» prodotti, da cui pure emerge un carico tributario. Per tale motivo, il predetto discarico non risulta di immediata e pronta intellegibilità. L’Agenzia della riscossione, a cui pure la citata memoria e relativa documentazione è stata notificata, non ha fornito alcun riscontro alle deduzioni della contribuente. In tale contesto, dunque, l’esigenza di un accertamento fattuale non esigibile nella sede che occupa sul dedotto discarico del ruoli e, quindi, sul perdurante o meno interesse ad agire da parte dell’Agenzia della riscossione (cfr., sul principio, in parte motiva, Cass., Sez. U, 6 settembre 2022, n. 26283), impedisce l’adozione della decisione di natura processuale rappresentata dal contribuente, appena aggiungendo che questi, dal suo canto, nessun pregiudizio potrà ricevere dalla decisione in oggetto, qualora l’Agenzia abbia effettivamente provveduto al discarico dei ruoli concernenti le pretese oggetto di contenzioso. 9. Il ricorso principale è fondato. Risulta pacifico in punto di fatto che il contribuente, dopo aver aderito in data 16 maggio 2003 al condono di cui all’art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e contestualmente versato la prima rata di 6.475,63 €, provvide, tuttavia, a corrispondere in ritardo, e cioè in data 16 ottobre 2007, la seconda rata rispetto al termine finale prorogato al 16 aprile 2004 e poi al 16 aprile 2005. 8 di 15 Ciò posto, non può non osservarsi che questa Corte ha assunto sul tema questione un consolidato orientamento, anche da ultimo ribadito con la pronuncia del 24 agosto 2022, n. 25227, secondo il quale: «L'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha … introdotto uno strumento di sanatoria, conosciuto anche come "rottamazione dei ruoli", con il quale si stabiliva che, per i carichi inclusi in ruoli affidati ai concessionari fino al 31 dicembre 2000, i contribuenti potevano estinguere il debito maturato con il pagamento di una somma pari al 25% dell'importo iscritto a ruolo, di cui l'80% da versarsi con una prima rata entro il 16 aprile 2003 e il residuo 20% entro il 16 aprile 2004. Con la Risoluzione 12 agosto 2005, n. 125/E, l'Agenzia delle entrate aveva ribadito quanto già indicato in precedenza nella circolare 28 maggio 2003, n. 28/E, vale a dire che la sanatoria dei ruoli poteva considerarsi perfezionata solamente con il versamento integrale delle somme dovute entro la scadenza prevista dalla normativa di riferimento. In altri termini, secondo l'Amministrazione il versamento parziale degli importi dovuti alle date di cui sopra comportava, per il contribuente, la decadenza dai benefici della definizione agevolata. Diversamente da quanto opinato dal giudice di primo e di secondo grado, quindi, la sanatoria prevista dall'art. 12 della I. n. 289 del 2000 costituisce una forma di condono clemenziale, essendo pienamente certo il "quantum" da versarsi per definire favorevolmente la lite fiscale, per cui l'efficacia della sanatoria è condizionata al pagamento dell'intero importo dovuto e l'omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima escludono il verificarsi della definizione della lite pendente, restando irrilevante l'eventuale buona fede del contribuente, che non è idonea ad impedire la decadenza. (Cass. n. 21416/2016). In tal senso si è espressa la Corte anche con riguardo al condono previsto dall'art. 9 bis della I n. 289 del 2012, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute za che, nell'ipotesi di cui all'art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna 9 di 15 attività di liquidazione ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all'art. 4, il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo quando tale condizione venga rispettata, e si provveda al pagamento delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l'istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione anticipata" (ex multis Cass. n. 10650/2013, n. 19895/2016, n. 14293/2016, 12312/2016, n. 25238/2013, n. 21346/2012, n. 19546/2011)» (così Cass., Sez. T., 24 agosto 2022, n. 25227, e nello stesso senso, Cass., Sez., VI/V, 10 novembre 2014, n. 23972, che ha richiamato «i principi affermati da questa Corte (Cass. 20746/2010) secondo cui L'efficacia della sanatoria ex art. 12, L. cit., è condizionata all'integrale pagamento dell'importo dovuto, mentre l'omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente»). 9.1. Va ulteriormente osservato che non è condivisibile il richiamo operato dal Procuratore Generale ai contenuti dell’ordinanza 24 gennaio 2022, n. 1955 di questa Corte, la quale si riferisce, in realtà, ad altra fattispecie e cioè all’applicabilità della proroga dei termini (sino al 2005) per consentire il pagamento della seconda rata anche a coloro che avevano pagato la prima rata in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del d.l. n. 143 del 2003 (conv. nella l. n. 212 del 2003), che aveva disposto un primo differimento per il pagamento della seconda rata. Del tutto diverso, risulta, invece, il caso in rassegna, nel quale si discute del ritardo con cui è stata corrisposta la seconda rata, eseguita come detto il 16 ottobre 2007 e, quindi, oltre il termine (prorogato) del 18 aprile 2005 previsto dall’art. 1, comma 2, lett. g) del d.m. 8 aprile 2004 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che, per l’appunto, ha 10 di 15 indicato tale termine per «il… versamento del residuo importo dovuto ai sensi dell'art. 12, commi 2, secondo periodo, e 2 - ter della legge n. 289 del 2002, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 143 del 2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili (ndr. ovvero estintivi dell’intera obbligazione, come chiarito dalla menzionata ordinanza n. 1955/2022) per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al medesimo art. 12». 9.2. Non può ricevere seguito la tesi dell’istante volta a ribadire in ordine alla tardività del pagamento della seconda rata la sussistenza di un errore scusabile per equivocità della disposizione e per effetto delle numerose proroghe. Intanto, perché, a tutto voler concedere «secondo una costante giurisprudenza di questa Corte, (ndr. anche) ove il contribuente si sia conformato a un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, questi non è esonerato dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, essendo esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, in base al principio di tutela dell'affidamento, espressamente sancito dalla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2 (Cass., Sez. V, 30 settembre 2020, n. 20819; Cass., Sez. V, 11 luglio 2019, n. 18618; Cass., Sez. V, 9 gennaio 2019, n. 370; Cass., Sez. V, 18 maggio 2016, n. 10195; Cass., Sez. V, 9 marzo 2012, n. 3757)», (così Cass. , Sez. T., 8 giugno 2021, n. 15866). In tale direzione, già questo principio esclude che il contribuente possa rivendicare il perfezionamento della definizione agevolata in base alla dedotta previsione di cui all’art. art. 10, commi 2 e 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che rende non applicabili le sole sanzioni ed interessi. In secondo luogo, poichè già con la circolare 28 maggio 2003, n. 28/E, il Ministero aveva già fornito indicazioni interpretative sul tema, ritenendo che «il versamento soltanto parziale degli importi dovuti al 16 maggio 2003 o al 16 aprile 2004 comporti per il contribuente la decadenza dai benefici della sanatoria in questione. Ciò in quanto 11 di 15 manca nell’art. 12 una disposizione analoga a quelle contemplate agli articoli 7, comma 5; 8, comma 3; 9, comma 12; 15, comma 5 e 16, comma 2, che pur in presenza di pagamento parziale, faccia salvi gli effetti della sanatoria il versamento soltanto parziale degli importi dovuti al 16 maggio 2003 o al 16 aprile 2004 comporti per il contribuente la decadenza dai benefici della sanatoria in questione» (così riposta nel capitolo 4 della menzionata circolare), ipotizzando un errore scusabile, peraltro sanabile, solo nel caso in cui esso avesse condotto il contribuente a versare «una somma inferiore a quella dovuta», circostanza questa diversa dal mero ritardo nel versamento come accaduto nella specie. L’incertezza interpretativa doveva, quindi, considerarsi attenuata se non dissipata dal predetto chiarimento, per quanto non vincolante, ed in ogni caso tale indicazione avrebbe dovuto indure il contribuente a maggiori cautele, senza poter far serio affidamento ad incerte proroghe del termine di pagamento, soprattutto in presenza di già disposti differimenti. Per tali complessive ragioni il ricorso principale va accolto, dovendo considerarsi non condonata ai sensi dell’art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la pretesa posta a base dell’iscrizione ipotecaria di cui di discute. 10. Vanno respinti il primo ed il terzo motivo di impugnazione incidentale condizionato, concernenti, sotto un diverso profilo, l’omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato e la violazione di legge per la sussistenza dello stesso in relazione alla sentenza n. 10/11/10 della Commissione provinciale di Firenze. Da quel che è dato comprendere dalla non limpida ed assai poco articolata motivazione di tale sentenza, per come riportata nel controricorso (v. pagina n. 22), il citato Giudice territoriale ha ritenuto ingiustificata l’adozione del preavviso di fermo amministrativo, in quanto – per quel che occupa – era stato versato l’80% della somma prevista per il predetto condono. 12 di 15 Ebbene, la pronuncia non esplicita le ragioni della ritenuta illegittimità della misura di cui si è occupata, diversa da quelle oggetto di causa, ma risulta dirimente sul punto osservare che la decisione si è verosimilmente basata sulla questione di diritto che viene agitata nella presente sede e cioè sulla decadenza o meno dal beneficio di cui al menzionato condono in caso di ritardato pagamento della seconda rata. Ebbene, sulla soluzione del predetto tema, valgono le riflessioni sopra esposte, mentre in relazione all’eccezione del dedotto giudicato sulla citata questione giuridica, va ritenuto che «l'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un Giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non possa mai costituire limite alla attività esegetica esercitata da un altro Giudice, dovendosi richiamare al proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello "stare decisis" (cioè del-precedente giurisprudenziale vincolante") che non trova riconoscimento nell'attuale ordinamento processuale. (Cass., sez. 5, 21/10/2013, n. 23723; Cass., sez. 5, 15/07/2016, n. 14509; n.15215/2021, in motiv.). Ne consegue che la interpretazione ed individuazione della norma giuridica poste a fondamento della pronuncia sulla domanda/eccezione non limita il giudice dell'impugnazione nell'esercizio del suo potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al caso controverso, e non sono quindi suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (cfr. Cass. I sez. 29.4.1976 n 1531; id. sez. lav. 23.12.2003 n. 19679; id. III sez. 20.10.2010 11. 216561; Cass., sez. 5, 21/10/2013, n. 23723)» (così Cass. Sez. V., 7 aprile 2022, n. 11331). 11. Va invece accolto il quinto motivo del ricorso incidentale condizionato proposto dal contribuente, concernente – come sopra esposto – la dedotta violazione dell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 13 di 15 1973, n. 602, per non essere stata l’iscrizione ipotecaria preceduta dal relativo avviso. Il Giudice territoriale, respingendo sul punto l’appello della concessionaria e diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione provinciale ha reputato non necessario tale preliminare adempimento, assumendo che l’art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 lo prevede solo in relazione all’esecuzione forzata. Senonchè, successivamente alla delibazione (14 luglio 2014) della sentenza impugnata, si è consolidato, a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sul tema in rassegna, il diverso orientamento secondo cui l'art 7, comma 2, lett. u-bis del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106 «non innova se non sul piano formale la disciplina dell'iscrizione ipotecaria, poiché esso ha una reale valenza interpretativa, in quanto esplicita in una norma positiva il precetto imposto dal rispetto del principio fondamentale immanente nell'ordinamento tributario, che prescrive la tutela del diritto di difesa del contribuente mediante l'obbligo di attivazione da parte dell'amministrazione del contraddittorio endoprocedimentale ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente medesimo. Principio il cui rispetto è dovuto da parte dell'amministrazione indipendentemente dal fatto che ciò sia previsto espressamente da una norma positiva e la cui violazione determina la nullità dell'atto lesivo che sia stato adottato senza la preventiva comunicazione al destinatario. La Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto "Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'art. 7, comma 2 bis, D.P.R., introdotto con D.L. n. 70 del 2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 deve comunicare al contribuente che procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perché egli possa esercitare il 14 di 15 proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale", mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. Tuttavia in ragione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità". (Cass., SS.UU., 18 settembre 2014, n. 19667). A detto principio, peraltro di recente ribadito da questa Corte (Cass. 22 settembre 2019, n. 30534)» (così Cass., Sez. T., 17 giugno 2022, n. 19529 e, nello stesso senso, Cass., Sez. 6 - 5, Sentenza n. 23875 del 23/11/2015, Rv. 637511 - 01; nel medesimo senso: Cass., Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014, Rv. 632586 - 01; Sez. U, Sentenza n. 19668 del 18/09/2014, Rv. 632616 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 5577 del 26/02/2019, Rv. 652721 - 03; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30534 del 22/11/2019, Rv. 656352 – 01, Cass. 40763/2021). Tanto precisato sul piano dei principi, va dato conto che nella specie l’iscrizione ipotecaria è del 17 giugno 2009 e la difesa del contribuente, nel lamentare la violazione dell’art. 50 del d.P.R. citato, s’è doluta, in definitiva, dell’omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, il che giustifica l’accoglimento del motivo di ricorso in esame, in quanto, in applicazione del suddetto principio, l’iscrizione ipotecaria doveva effettivamente essere preceduta dalla notifica di un motivato provvedimento, onde consentire lo sviluppo di un contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa, garanzie queste che sono state ritenute non dovute dal Giudice dell’appello sulla scorta di un’interpretazione poi superata dalla predetta, sopravvenuta, valutazione offerta dal Giudice di legittimità. 15 di 15 Per tale ragione, quindi, il motivo di ricorso in esame risulta fondato e tale decisione assorbe la valutazione del secondo e del quarto motivo di impugnazione, siccome anch’essi rivolti a conseguire l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria per il suo asserito difetto di motivazione. 12. Non occorrendo accertamenti in fatto, la sentenza va dunque cassata in relazione al motivo di ricorso incidentale accolto e la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., accogliendo parzialmente il ricorso originario con la dichiarazione di illegittimità dell’iscrizione ipotecaria impugnata. 13. Il sopravvenuto intervento delle menzionate pronunce delle Sezioni Unite (in data 18 settembre 2014) rispetto alla decisione impugnata (depositata l’8 luglio 2014) e la reciproca soccombenza, giustificano l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso principale ed il quinto motivo del ricorso incidentale, rigetta il primo ed il terzo motivo del ricorso incidentale e dichiarata assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo del ricorso incidentale accolto e, decidendo la causa nel merito, accoglie parzialmente il ricorso originario e dichiara l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria impugnata. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 novembre
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso principale ed il quinto motivo del ricorso incidentale, rigetta il primo ed il terzo motivo del ricorso incidentale e dichiarata assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo del ricorso incidentale accolto e, decidendo la causa nel merito, accoglie parzialmente il ricorso originario e dichiara l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria impugnata. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 novembre