Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2478/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. LONGO ALESSIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'assegno di invalidità civile con decorrenza dal 13/10/2018 (tenuto conto del suo stato invalidante acclarato dalla sentenza del Tribunale di Crotone n.575/2019 in atti) e all'automatica sostituzione dello stesso con l'assegno sociale con decorrenza dal 25/10/2018 e, per l'effetto, la condanna dell' al pagamento delle prestazioni, oltre vittoria di spese di lite (con CP_1 distrazione).
L' ha preliminarmente eccepito la decadenza ex art.42, co.3, d.l.269/2003 e ha CP_1 chiesto il rigetto delle avverse pretese, oltre vittoria di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
Invero, deve essere accolta l'eccezione di inosservanza del termine decadenziale ex art.42, co.3, d.l.269/2003 di 6 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo, sollevata dall' nella memoria difensiva. CP_1
Ciò in quanto il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato presentato il
7/11/2023, a fronte di un provvedimento amministrativo in atti comunicato alla parte ricorrente in data 16/12/2021 (vedi avviso di ricevimento in atti).
Non può inoltre ritenersi che la sentenza del Tribunale di Crotone n.575/2019 in atti precluda in questa sede l'indagine in ordine alla sussistenza dei requisiti (per 1
Ciò in quanto il procedimento (eventualmente) bifasico disciplinato dall'art.445 bis c.p.c. ha esclusivamente ad oggetto la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere in giudizio (e non anche dei requisiti extra-sanitari).
Irrilevante ai fini del decidere è poi il provvedimento dell' del 28/2/2024 in atti, CP_1 atteso che è stata la stessa parte ricorrente ad ammettere (nelle note scritte depositate telematicamente in data 4/4/2024) che, nonostante tale provvedimento, non è intervenuta la liquidazione di alcuna somma e, anzi, l si è successivamente CP_2 costituito in giudizio sollevando l'eccezione di decadenza reputata fondata da questo
Giudice.
Ne discende, come logico corollario, l'infondatezza anche della domanda giudiziale di accertamento dell'automatica sostituzione dell'assegno di invalidità civile con l'assegno sociale, sostituzione la quale presuppone necessariamente che la parte ricorrente sia già percettrice di una prestazione di invalidità civile (circostanza esclusa nel caso di specie per le suesposte ragioni) sostituibile, al raggiungimento del requisito anagrafico legislativamente previsto, con l'assegno sociale.
Spese irripetibili ex art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Crotone, 28/03/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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