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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/06/2025, n. 2975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2975 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 25/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 2155/2024, pendente tra
E n. q. di eredi di Parte_1 Controparte_1
Persona_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
Sono presenti l'Avv. Gaspare SOLLENA in sostituzione dell'Avv. Benedetta ARCOLEO per parte ricorrente e l'Avv. Alessandra RAGO, in sostituzione dell'Avv. Delia
CERNIGLIARO per l' CP_2
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 13.16 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. F.A. _________________
2155 R.G. L. 2024, promossa
D A
E n. q. di Parte_1 Controparte_1 Addì ______________ eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1 Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Benedetta ARCOLEO, giusta procura in atti, ed elettivamente ______________________ domiciliati presso lo studio della medesima, in Partinico (PA), ______________________
Via della Perseveranza 38; per ___________________
- Ricorrente - ______________________
CONTRO ______________________
Il Cancelliere
Controparte_3
[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 25/06/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
2 dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_2
n. q. di eredi di , dichiara che
[...] Persona_1
quest'ultimo possedeva i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, a
decorrere da Gennaio 2024, fino alla data del decesso (18/08/2024);
Rigetta la domanda per il periodo anteriore.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_2
espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/05/2023, , in contraddittorio con l' Persona_1 CP_2
proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1
L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (19/09/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo confermarsi CP_2
quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 15/02/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_2
deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Nelle more del giudizio, in seguito al decesso del ricorrente avvenuto il 18/08/2024, si costituivano in giudizio i suoi eredi, e . Parte_1 Controparte_1
Disposta c.t.u. medico-legale sugli atti, all'udienza del 25/06/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
3 Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che era Persona_1
affetto da “grave deterioramento cognitivo e poliartrosi generalizzata con deficit della deambulazione” e ha osservato che “la diagnosi sopra formulata enuncia un quadro pluripatologico che risulta certamente
invalidante, tanto da comportare per il soggetto difficoltà severe nelle funzioni proprie della sua età, come
condivisibilmente riconosciuto dalla Commissione Medica Dalla documentazione sanitaria CP_2
presente agli atti emerge sin dal dicembre 2023 una compromissione della capacità deambulatoria
con necessità del supporto di un deambulatore nonché un grave deterioramento cognitivo per cui il
paziente risultava non contattabile sul piano relazionale, con necessità di assistenza continuativa
nell'espletamento degli atti elementari e strumentali della vita quotidiana, nelle ventiquattro ore.
Per quanto nella consulenza tecnica di ufficio redatta dalla Dott.ssa si faccia riferimento Per_2
nell'ottobre 2023 ad un iniziale deterioramento cognitivo e ad una compromissione motoria modesta con
deambulazione autonoma a piccoli passi, la documentazione in atti descrive un quadro clinico ben più grave
di quello riportato con deficit deambulatorio necessitante della prescrizione di deambulatore nel
dicembre 2023 e di letto ortopedico nel gennaio 2024 per sindrome da allettamento con lesioni
distrofiche in sede sacrale.
Per quanto inconfutabilmente documentato, è ragionevole ritenere che nei mesi successivi le
condizioni di salute del paziente si siano aggravate, richiedendo una supervisione di terzi in
maniera costante sia per le difficoltà motorie che cognitive.
In conclusione, è possibile affermare che il signor presentasse i requisiti Persona_1
sanitari per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento con decorrenza del
01/01/2024, epoca in cui certamente il paziente aveva perduto definitivamente la propria autonomia
motoria e gestionale.”
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente accolta,
dichiarando che possedeva i requisiti sanitari per l'indennità di Persona_1
accompagnamento, a decorrere dal 1° Gennaio 2024 e fino alla data del decesso, avvenuto il
18/08/2024.
Considerata l'epoca di decorrenza dello stato di non autosufficienza successiva all'epoca di presentazione del ricorso per a.t.p., ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste
4 definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche, già liquidate e poste CP_2
provvisoriamente carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 25/06/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 25/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 2155/2024, pendente tra
E n. q. di eredi di Parte_1 Controparte_1
Persona_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
Sono presenti l'Avv. Gaspare SOLLENA in sostituzione dell'Avv. Benedetta ARCOLEO per parte ricorrente e l'Avv. Alessandra RAGO, in sostituzione dell'Avv. Delia
CERNIGLIARO per l' CP_2
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 13.16 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. F.A. _________________
2155 R.G. L. 2024, promossa
D A
E n. q. di Parte_1 Controparte_1 Addì ______________ eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1 Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Benedetta ARCOLEO, giusta procura in atti, ed elettivamente ______________________ domiciliati presso lo studio della medesima, in Partinico (PA), ______________________
Via della Perseveranza 38; per ___________________
- Ricorrente - ______________________
CONTRO ______________________
Il Cancelliere
Controparte_3
[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 25/06/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
2 dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_2
n. q. di eredi di , dichiara che
[...] Persona_1
quest'ultimo possedeva i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, a
decorrere da Gennaio 2024, fino alla data del decesso (18/08/2024);
Rigetta la domanda per il periodo anteriore.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_2
espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/05/2023, , in contraddittorio con l' Persona_1 CP_2
proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1
L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (19/09/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo confermarsi CP_2
quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 15/02/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_2
deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Nelle more del giudizio, in seguito al decesso del ricorrente avvenuto il 18/08/2024, si costituivano in giudizio i suoi eredi, e . Parte_1 Controparte_1
Disposta c.t.u. medico-legale sugli atti, all'udienza del 25/06/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
3 Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che era Persona_1
affetto da “grave deterioramento cognitivo e poliartrosi generalizzata con deficit della deambulazione” e ha osservato che “la diagnosi sopra formulata enuncia un quadro pluripatologico che risulta certamente
invalidante, tanto da comportare per il soggetto difficoltà severe nelle funzioni proprie della sua età, come
condivisibilmente riconosciuto dalla Commissione Medica Dalla documentazione sanitaria CP_2
presente agli atti emerge sin dal dicembre 2023 una compromissione della capacità deambulatoria
con necessità del supporto di un deambulatore nonché un grave deterioramento cognitivo per cui il
paziente risultava non contattabile sul piano relazionale, con necessità di assistenza continuativa
nell'espletamento degli atti elementari e strumentali della vita quotidiana, nelle ventiquattro ore.
Per quanto nella consulenza tecnica di ufficio redatta dalla Dott.ssa si faccia riferimento Per_2
nell'ottobre 2023 ad un iniziale deterioramento cognitivo e ad una compromissione motoria modesta con
deambulazione autonoma a piccoli passi, la documentazione in atti descrive un quadro clinico ben più grave
di quello riportato con deficit deambulatorio necessitante della prescrizione di deambulatore nel
dicembre 2023 e di letto ortopedico nel gennaio 2024 per sindrome da allettamento con lesioni
distrofiche in sede sacrale.
Per quanto inconfutabilmente documentato, è ragionevole ritenere che nei mesi successivi le
condizioni di salute del paziente si siano aggravate, richiedendo una supervisione di terzi in
maniera costante sia per le difficoltà motorie che cognitive.
In conclusione, è possibile affermare che il signor presentasse i requisiti Persona_1
sanitari per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento con decorrenza del
01/01/2024, epoca in cui certamente il paziente aveva perduto definitivamente la propria autonomia
motoria e gestionale.”
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente accolta,
dichiarando che possedeva i requisiti sanitari per l'indennità di Persona_1
accompagnamento, a decorrere dal 1° Gennaio 2024 e fino alla data del decesso, avvenuto il
18/08/2024.
Considerata l'epoca di decorrenza dello stato di non autosufficienza successiva all'epoca di presentazione del ricorso per a.t.p., ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste
4 definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche, già liquidate e poste CP_2
provvisoriamente carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 25/06/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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