Ordinanza cautelare 26 settembre 2024
Ordinanza collegiale 28 novembre 2024
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 28/05/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00468/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00631/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 631 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da IZ Ospedalieri S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A03B4427C1, rappresentata e difesa dagli avvocati Enza Maria Accarino, Gaetano Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.S.T. degli Spedali Civili di RE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Giuseppe Angelini, Andrea Serafini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SI Spa, Steritalia Spa, non costituiti in giudizio;
IZ IT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a. della Determinazione Dirigenziale n. 909 del 20/06/2024 in uno alla sua comunicazione, Nota prot. n. 49005 del 25.06.2024 (doc.1), avente ad oggetto “Procedura ristretta per il servizio di gestione della centrale di sterilizzazione di proprietà dell’Azienda e fornitura di strumentario chirurgico al bisogno per un periodo di 96 mesi – Aggiudicazione – Periodo 01/01/2025 - 31/12/2032” con cui e nella parte in cui l’ASST RE ha approvato gli atti della procedura di gara ed aggiudicato a favore di IZ IT la predetta procedura (CIGA03B4427C1);
b. per quanto di ragione, e in relazione alle censure proposte, delle operazioni, valutazioni e determinazioni del Seggio di gara/Rup e della Commissione Giudicatrice siccome indicate nella delibera di aggiudicazione,
c. per quanto di ragione ed ove occorrente della determina di nomina della commissione giudicatrice n. 416 del 8.03.2024 (doc.9),
d. dell’atto di nomina e/o scelta del gruppo tecnico per la redazione del capitolato prestazionale (non conosciuto);
f. della graduatoria provvisoria e finale;
g. per quanto di ragione ed ove occorrente, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale compresi atti interni non conosciuti e compresi il decreto di indizione gara n. 475 del 22.05.2023 (doc.15) e Decreto n.1087 del 07/12/2023 (doc.15bis) di approvazione atti gara, per i motivi infra dedotti;
h. dell’eventuale contratto sottoscritto;
e, quindi, per la declaratoria della nullità e/o inefficacia del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt.121e 122 cpa, ove sottoscritto con la controinteressata, e del diritto/interesse della ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto ed al subentro nel contratto cui, a tal fine, si dichiara sin d’ora disponibile, ai sensi dell’art. 124 cpa; con riserva di agire separatamente per il risarcimento del danno per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all’art. 30 co.5 cpa; ovvero per l’annullamento della intera procedura di gara;
Per quanto concerne l’accesso, delle comunicazioni di riscontro dell’Ente alla istanza di accesso inviata da S.O. in data 28.06.2024 (doc.10) consistenti nelle Note prot. n. 50661 e 50664 del 2.07.2024 aventi ad oggetto “Notifica richiesta di accesso agli atti” rimesse rispettivamente a SI e IZ IT (doc.11) e della comunicazione prot. n. 53694 del 12.07.2024 dell’Ente (doc.12) al sollecito di S.O. del 12.07.2024 (doc.13) per cui è stata consegnata in data 15.07.2024 una parte della documentazione richiesta anche oscurata in uno alle lettere di opposizione alla ostensione di IZ IT e di SI (cfr. verbale consegna doc.14) e del silenzio allo stato serbato dall’Ente sulla reitera della istanza formulata da S.O.in data 22.07.2024 (doc.14bis), per i motivi infra dedotti;
con contestuale istanza ex art. 116 co. 2 cpa per l’annullamento delle Note di riscontro alla istanza di accesso 28.06.2024, del 12.07.2024 e del 22.07.2024 con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a rilasciare la richiesta documentazione; e per la condanna dell’Amministrazione a tutte le correlate obbligazioni.
Quanto ai motivi aggiunti presentati da IZ Ospedalieri S.p.A. il giorno 8 agosto 2024 :
per l’annullamento della Nota Rup (Direttore SC Gestione Acquisti) del 22.07.2024 prot. n. 55595/2024, in uno alla comunicazione pec di pari data da approvvigionamenti@pec.asst-spedalicivili.it, in quanto atto di sostanziale immotivato rifiuto all’accesso – cfr. doc.19 ed infra;
b. del silenzio ad oggi serbato dall’Ente sulla comunicazione del 26.07.2024 con cui S.O. ha contestato il riscontro dell’ente del 22.07.2024 e reiterato la istanza - cfr. doc. 20 ed infra;
c. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, compresi atti interni non conosciuti e compresa, ove occorra, la Nota Ente prot. 53812 del 15.07.2024 avente ad oggetto “Notifica Richiesta di Accesso agli Atti”
e, quindi, per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso della ricorrente ai documenti siccome richiesti.
Quanto ai motivi aggiunti presentati da IZ Ospedalieri S.P.A. il 13 gennaio 2025 :
per l’annullamento
degli stessi atti già impugnati con il ricorso principale ed il primo atto per motivi aggiunti, qui gravati in uno all’ulteriore riscontro (con gli atti allegati) dell’Ente in materia di accesso in ottemperanza alla Ordinanza n.952 del 28.11.2024..
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.S.S.T. degli Spedali Civili di RE e di IZ IT S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 la dott.ssa Beatrice Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26.05.2023 l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di RE (di seguito ASST) ha indetto una procedura ristretta per l’affidamento del “servizio di gestione della centrale di sterilizzazione di proprietà dell’Azienda e fornitura di strumentario chirurgico al bisogno per un periodo di 96 mesi” dall’1.1.2025 al 31.12.2032 - CIG n. 98237173B9 -, con importo presunto a base di gara pari ad €. 18.600.000,00, esclusa IVA, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, prevedendo quali punteggi massimi attribuibili 30 punti per l’offerta economica e 70 punti per quella tecnica, assegnati in virtù di due criteri di valutazione discrezionali, a loro volta ulteriormente suddivisi ciascuno in due sub-criteri.
Alla procedura hanno partecipato quattro operatori economici, tra cui, oltre alla odierna ricorrente, SI S.p.a. e IZ IT S.p.a..
All’esito della valutazione delle offerte, i concorrenti si sono così classificati: IZ IT, prima graduata, con un punteggio totale di 98,03 punti (di cui 69 punti assegnati all’offerta tecnica e 29,03 punti attribuiti a quella economica); SI, seconda graduata, con un punteggio totale di 89,75 (di cui 62,50 punti attribuiti all’offerta tecnica e 27,25 punti all’offerta economica) e IZ IT, collocatasi terza in graduatoria, con un punteggio totale di 88,50 (di cui 58,50 per l’offerta tecnica e 30 punti per quella economica).
Con determinazione dirigenziale n. 909 del 20.06.2024 la gara è stata quindi aggiudicata in favore di IZ IT.
In data 28.6.2024 IZ Ospedalieri ha chiesto l’accesso agli atti della gara, compresi i verbali delle operazioni di gara, l’atto di nomina del gruppo tecnico che ha redatto il capitolato prestazionale, la documentazione amministrativa e le offerte tecniche ed economiche delle imprese classificatesi ai primi due posti, con i relativi allegati e senza oscuramenti, chiedendo, altresì, di visionare i campioni prodotti dalle suddette imprese.
In data 8.7.2024 l’ASST ha consentito di prendere visione della campionatura ed in data 15.07.2024 ha consegnato a IZ Ospedalieri solo parte della documentazione richiesta con l’accesso.
In data 25.7.2024, IZ Ospedalieri ha notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio proponendo domanda di annullamento dell’aggiudicazione e di tutti gli atti di gara, previa concessione di misure cautelari, avanzando contestualmente domanda incidentale di accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a..
Con nota del 22.7.2024 ASST ha riscontrato negativamente l’istanza di pari data con la quale IZ Ospedalieri ha reiterato la richiesta di accesso ai documenti non ostesi.
Con ricorso per motivi aggiunti relativo all’accesso, notificato l’8.8.2024, IZ Ospedalieri ha impugnato anche la nota dell’ASST del 22.7.2024 adducendo, a fondamento dell’istanza, le stesse ragioni che aveva addotto con il ricorso principale.
Si sono costituiti in giudizio la ASST degli Spedali Civili di RE e IZ IT s.pa., insistendo per l’irricevibilità, l’inammissibilità e in ogni caso per il rigetto del ricorso. In particolare ASST ha sollevato in via pregiudiziale eccezione di irricevibilità per tardività di tutti i motivi di del ricorso principale, escluso l’ottavo; entrambe hanno sollevato eccezioni di inammissibilità per difetto di interesse, queste ultime variamente declinate in relazione ai diversi motivi di censura.
All’udienza camerale del 25.9.2024 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare.
Con ordinanza n. 952 del 28.11.2024 questa Sezione ha accolto parzialmente l’istanza di accesso, condannando l’Amministrazione resistente, per la parte in cui l’istanza è stata accolta, a consentire l’accesso della ricorrente alla documentazione richiesta.
Facendo seguito all’accoglimento dell’istanza di accesso, IZ Ospedalieri ha proposto un ulteriore ricorso per motivi aggiunti notificato il 9.1.2025.
Espletato lo scambio di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 30 aprile 2025 causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso introduttivo IZ Ospedalieri ha proposto i motivi di censura così rubricati:
1. Violazione e falsa applicazione di legge art. 77, 78, 42 e 216, comma 12, d.lgs. n. 50/2016 / violazione e falsa applicazione della lex specialis (art. 9 del disciplinare di gara) / violazione e/o falsa applicazione delle linee guida Anac n.25 del 15.01.2020 / violazione dei principi di trasparenza e violazione dell’art. 97 cost / eccesso di potere per inesistenza dei presupposti legittimanti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, omessa motivazione, contraddittorietà, sviamento .
Illegittimità della nomina e della composizione della commissione per omessa preventiva determinazione dei criteri di scelta; per difetto di competenza nonché per conflitto di interessi e di incompatibilità di un membro (tanto più in assenza della nomina del Gruppo Tecnico che ha redatto il capitolato prestazionale; in assenza di dichiarazioni di incompatibilità ed in presenza di sedute riservate cui ha partecipato anche il Rup e gli operatori – cfr. anche motivi successivi)
2) Violazione dell’art. 77 e 95 d.lgs n. 50/2016 e dei principi di cui all’a.p. cds 16/2022 / violazione linee guida Anac n.2 / eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità e falsità dei presupposti; violazione delle norme e dei principi in materia di par condicio tra concorrenti, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa / sviamento di potere- Illegittimità della lex di gara laddove ha previsto (cfr.art.10) che la commissione operasse in modalità collegiale senza il contributo individuale dei singoli commissari, senza specificare le modalità di formazione della volontà e senza la previsione dell’obbligo di verbalizzazione delle operazioni eseguite.
3) Violazione di legge (artt. 29, 30, 31, 32, 58, 94 e 95 d.lvo 50/16) - violazione della lex specialis (art.9 disciplinare) – violazione del principio di pubblicità degli atti e trasparenza dell’azione amministrativa – perplessità – contraddittorietà - violazione dei principi di libera concorrenza e par condicio e di segretezza delle offerte – illegittimità delle operazioni di apertura della offerta tecnica – violazione del principio di pubblicità delle operazioni di apertura della offerta tecnica previsto anche dal disciplinare di gara 29.
4) Violazione di legge (artt. 30, 83, 94 e 95 d.lvo 50/16) – violazione dei principi di legalità, trasparenza e correttezza e di libera concorrenza / motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria – travisamento dei presupposti fattuali e giuridici – difetto di istruttoria - perplessità – contraddittorietà - illegittimità della lex di gara laddove con la previsione (cfr. Art.7) di una sessione dimostrativa del progetto tecnico ha consentito un incontro in via riservata (a porte chiuse) tra il rup, i commissari e i referenti dell’operatore economico neppure verbalizzato, che legittimi dubbi solleva in ordine alla imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa ed al rispetto del principio di immodificabilità della offerta e delle regole di legge sulla valutazione delle offerte tecniche.
5) Violazione di legge (artt. 30 e 95 d.lgs. 50/2016) e linee guida Anac n. Pag. 21 a 36 2 - violazione art.3 l.n. 241 / 1990 - violazione dei principi di parità di trattamento, trasparenza, economicità, efficienza, imparzialità, proporzionalità, ragionevolezza, libera concorrenza, par condicio, favor partecipationis, buon andamento della p.a., giusto procedimento / eccesso di potere per sviamento, difetto, insufficiente e sviata istruttoria - perplessità - illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà manifeste - carenza di motivazione - illegittimità della impostazione della lex di gara nella parte in cui ha previsto una generica griglia di valutazione (suddivisa in due max criteri ed in 4 sub criteri genericamente descritti) senza la descrizione degli elementi motivazionali premianti che ha finito con il consentire alla commissione la creazione di elementi premianti in violazione del principio di immodificabilità della lex di gara.
6) Violazione dell’art.97 cost. - violazione degli artt.30, 32, 80, 85 d.lvo 50/16 – violazione dell’art. 3 l. N. 241/90 - violazione delle linee guida Anac n.6 sull’illecito professionale - violazione del principio di continutà dei requisiti - eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria – illogicità - illegittimità della ammissione delle ditte controinteressate alla fase successiva per omessa valutazione dei fatti dichiarati risolvendosi la determina di ammissione n. 369/2024 in una presa d’atto della sola regolare produzione della documentazione amministrativa
7) violazione e falsa applicazione art. 95 d.lgs. N. 50/2016 / violazione e falsa applicazione della lex specialis (artt. 10 del disciplinare di gara e artt. Csa) / violazione e falsa applicazione delle linee guida Anac n.2 / violazione del principio dell’autovincolo e dei principi di trasparenza e par condicio / eccesso di potere per difetto di istruttoria, arbitrarietà e difetto/erroneità dei presupposti - illegittimità della valutazione delle offerte tecniche per illogica sopravvalutazione delle offerte delle controinteressate e sottovalutazione della offerta della ricorrente tanto più su elementi non previsti nella lex di gara
8) violazione e falsa applicazione art. 97 d.lgs. N. 50/2016 / violazione e falsa applicazione della lex specialis (art. 10 del disciplinare di gara) / violazione del principio dell’autovincolo e dei principi di trasparenza e par condicio / eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed arbitrarietà - illegittimità delle operazioni di valutazione della congruità della offerta economica di IZ IT in presenza di palesi inammissibili correttivi che ne denunziano la insostenibilità.
9) violazione e falsa applicazione di legge artt. 32 e 80 dlgs 50/2016 / violazione e falsa applicazione del “principio del possesso continuativo dei requisiti di partecipazione” / eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione - illegittimità dell’aggiudicazione per mancata verifica del possesso e mantenimento dei requisiti generali e di onorabilità e di quelli speciali in capo all’aggiudicataria
Con il ricorso per motivi aggiunti (ii atto per motivi aggiunti) notificato il 9.1.2025, IZ ospedalieri ha dedotto le censure appresso indicate.
1) violazione dell’art.97 cost. - violazione e falsa applicazione di legge (artt.30, 32, 80, 85 d.lvo 50/16) – violazione dell’art. 3 l. N. 241/90 - violazione delle linee guida Anac n.6 sull’illecito professionale – violazione della lex di gara (art.5, 9 e 10 disciplinare) - violazione del principio di continuità dei requisiti - eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria – illogicità - illegittimità della ammissione delle ditte controinteressate alla fase successiva per omessa valutazione dei fatti dichiarati, risolvendosi la determina di ammissione n. 369/2024 in una presa d’atto della produzione della documentazione amministrativa (sviluppo motivo n. 6 del ricorso principale);
2) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 32 e 80 dlgs 50/2016) / violazione e falsa applicazione del “principio del possesso continuativo dei requisiti di partecipazione” / eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione - illegittimità dell’aggiudicazione per mancata verifica del possesso e mantenimento dei requisiti generali e di onorabilità in capo all’aggiudicataria (sviluppo motivo n. 9 del ricorso principale
3) violazione e falsa applicazione di legge art. 95 d.lgs. N. 50/2016 / violazione e falsa applicazione della lex specialis (artt. 10 del disciplinare di gara e artt. Csa) / violazione e falsa applicazione delle linee guida Anac n.2 / violazione del principio dell’autovincolo e dei principi di trasparenza e par condicio / eccesso di potere per difetto di istruttoria, arbitrarietà e difetto/erroneità dei presupposti - illegittimità della valutazione delle offerte tecniche per illogica sopravvalutazione delle offerte delle controinteressate e sottovalutazione della offerta della ricorrente tanto più su elementi non previsti nella lex di gara (sviluppo del motivo n. 7 del ricorso principale).
Preliminarmente il Collegio ritiene di soprassedere dall’esame dell’eccezione di irricevibilità sollevata da ASST essendo il ricorso complessivamente infondato nel merito.
Con il primo motivo del ricorso introduttivo sono dedotti vizi inerenti alla nomina e alla composizione della Commissione giudicatrice in relazione ai seguenti profili (i): incompetenza: i componenti non avrebbero nè esperienza nella materia degli appalti pubblici, né competenze ingegneristiche (strutturale, civile, architettonica e ambientale), ad avviso della ricorrente necessarie nella misura in cui la legge di gara avrebbe previsto, tra le “ipotesi opzionali” non facenti parte dell’oggetto dell’appalto, la riqualificazione della centrale di sterilizzazione di Montichiari; (ii) difetto di motivazione nell’atto di nomina e assenza di preventiva individuazione di criteri specifici per la designazione dei componenti; (iii) conflitto di interessi e incompatibilità di uno dei membri: la dott.ssa Damiani, in quanto gestisce i rapporti con la centrale esternalizzata con costanti contatti con IZ IT, gestore uscente, avrebbe avuto un obbligo di astensione ex art. 77 c. 6 cod. app. e 51 c.p.c..
Così compendiate le diverse doglianze articolate con il motivo in esame, e prescindendo dalle eccezioni di inammissibilità della censura per difetto della prova di resistenza (comunque infondate nella misura in cui l’accoglimento di essa è idonea a provocare la caducazione della procedura), il motivo non può essere accolto.
Con riferimento al primo dei profili denunciati, il Collegio rileva che i tre commissari sono tutti dipendenti dell’azienda e possiedono competenze nel settore medico-infermieristico (un ginecologo e due infermieri, con comprovata esperienza in relazione alle attività di gestione del servizio oggetto di gara). Le competenze dei membri, attestate dai rispettivi curricula , attengono evidentemente al settore oggetto del contratto –la gestione di una Centrale di sterilizzazione e il reperimento dello strumentario necessario ai centri operatori presenti nell’azienda sanitaria - come prescrive l’art. 77 d.lgs. n. 50/2016, non essendo peraltro necessario il possesso di specifiche competenze nella materia degli appalti pubblici, atteso che, come ha già affermato da questa Sezione, “ la legge non richiede che i commissari possiedano una competenza in materia di gare, ma una competenza nel settore dell’appalto da affidare ” (Sez. I, 29/12/2023, n. 960) , dovendo la competenza dei commissari riferirsi – peraltro anche in assenza di una perfetta corrispondenza – agli “ ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto ” (sez. I, 24.07.2023, n. 624).
Neppure era necessaria, nella fattispecie, la titolarità di specifiche esperienze ingegneristiche in relazione alle prestazioni facoltative indicate nel disciplinare, il cui art. 1 accorda alla stazione appaltante la facoltà, durante il periodo contrattuale, “ di esternalizzare la gestione di centrali di sterilizzazioni ubicate presso i Presidi Ospedalieri di Gardone Valtrompia e di Montichiari, attualmente gestite con personale dipendente. In particolare, per quanto attiene il Presidio Ospedaliero di Montichiari l’Azienda si riserva la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria la riqualificazione della centrale stessa, al fine di renderla maggiormente performante e adeguata dal punto di vista strutturale ”.
A prescindere dalla circostanza che tale aspetto non ha formato oggetto di una valutazione di merito da parte della Commissione, che si è limitata a riscontrare, da parte di IZ IT, la fornitura della “ progettazione ed esecuzione della riqualificazione della Centrale di Sterilizzazione di Montichiari ” (cfr. verbale del 16.5.2024), è sufficiente osservare che la disciplina di gara non ha previsto, come sostiene la ricorrente, la “ristrutturazione” della Centrale, bensì la sua mera “riqualificazione”, in coerenza peraltro con la natura dell’appalto, avente ad oggetto non già opere o lavori bensì servizi e forniture.
Parimenti infondato è il lamentato difetto motivazionale dell’atto di nomina, che sarebbe avvenuto in assenza criteri previamente stabiliti per la designazione dei commissari.
Come già rilevato dalla Sezione in fattispecie analoghe (cfr. sent. 624/23, cit.) “ la giurisprudenza ha chiarito che la norma codicistica (combinato disposto degli artt. 77 e 78 del d. lgs. n. 50 del 2016) non deve essere interpretata letteralmente come necessità di un vero e proprio “regolamento” in quanto ciò che rileva, sotto il profilo sostanziale, è che la Commissione di gara risulti oggettivamente costituita secondo regole di trasparenza e competenza e che la stazione appaltante dia adeguato conto, nella determina di nomina, delle motivazioni sottese alla stessa. Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4865 del 10 luglio 2019” (ma v. già Cons. St., sez. III, 11 gennaio 2019, n. 276); la stessa assenza di criteri previamente stabiliti “non determina mai, ex se, l’illegittimità della nomina della commissione, poiché occorre dimostrare che, in concreto, siano totalmente mancate le condizioni di trasparenza e competenza (Cons. Stato, sez. III, 14 aprile 2022 n. 2819, paragrafo 23.5; Cons. Stato, sez. V, n. 7997/2022)”.
Nel caso di specie, la determinazione Dirigenziale n. 416 dell’8.3.2024 di nomina dei commissari è stato adeguatamente – per quanto sinteticamente – motivato dalla stazione appaltante mediante l’espresso richiamo dei “C urricula Vitae” e delle “specifiche competenze nel settore merceologico oggetto di gara” dei tre commissari, le quali, come detto, rendono pienamente ragione del possesso da parte dei medesimi dei requisiti esperienziali necessari per lo svolgimento dell’incarico.
Con riguardo al denunciato conflitto di interessi di una dei commissari, la ricorrente sostiene che questa si troverebbe in una situazione di incompatibilità in quanto “ gestisce i rapporti con la centrale esternalizzata e, quindi, con IZ IT che gestisce con proprio personale la centrale (con cui ha contatti diretti e continui, protratti sino all’aggiudicazione della nuova gara del 2023) ”.
La censura, prima ancora che infondata, è inammissibile, potendosi condividere sul punto le argomentazioni svolte dalla controinteressata con l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, stante la violazione del divieto di venire contra factum proprium .
La giurisprudenza ha al riguardo affermato che “deve considerarsi inammissibile la deduzione di un motivo d’impugnazione che dimostrerebbe in primo luogo l’illegittimità della situazione giuridica soggettiva vantata in giudizio dal ricorrente e che, in ogni caso, si pone in contraddizione con precedenti comportamenti tenuto dal medesimo soggetto. Deve infatti escludersi che quest’ultimo possa venire contra factum proprium per ragioni meramente opportunistiche e che la tutela giurisdizionale venga in tal modo strumentalizzata per la protezione di un interesse sostanzialmente illegittimo (in tal senso cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. II, 2 dicembre 2020, n. 7628).
Nel caso di specie, risulta – non essendo la circostanza contestata - che la società ricorrente si troverebbe nella medesima situazione censurata con riguardo alla posizione di IZ IT, avendo fatto parte, insieme alla controinteressata, dello stesso raggruppamento di imprese che ha avuto in gestione la centrale di sterilizzazione sino all’indizione della gara oggetto della presente controversia.
In ogni caso, la censura è anche infondata nel merito, atteso che la situazione della commissaria in questione, la quale si sarebbe occupata della gestione dei rapporti con il servizio di sterilizzazione nella vigenza del precedente contratto, non ricade in alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dalla normativa invocata dalla ricorrente, non essendo stata fornita alcuna dimostrazione, al di là della formulazione di mere ipotesi congetturali, che il predetto componente vantasse un “interesse personale” “percepibile come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione”, non ricorrendo, pertanto, alcuna delle ipotesi contemplate dall’art. 42 del. D.lgs. n. 50/2016 né dall’art. 51 c.p.c..
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’ “ illegittimità della lex di gara nella parte in cui ha previsto che la commissione operasse in modalità collegiale senza il contributo individuale dei singoli commissari, senza specificare le modalità di formazione della volontà e senza la previsione dell’obbligo di verbalizzazione delle operazioni eseguite ”: in sintesi, la ricorrente lamenta che, in contrasto con i princìpi affermati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 16/2022, la valutazione delle offerte sarebbe avvenuta in mancanza dei necessari giudizi individuali dei singoli commissari.
Il motivo è infondato.
Il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa afferma che l’espressione da parte dei commissari dei giudizi individuali, con relativa verbalizzazione, è necessaria solo ove i criteri di valutazione previsti dalla legge di gara si basino sul sistema del confronto a coppie, e non anche quanto vengano utilizzati metodi diversi.
In particolare, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 16/22, con riferimento a criteri valutativi diversi dal confronto a coppie, ha chiarito che “ le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma del coefficiente numerico non comparativo, possano ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale, in assenza di una disposizione che ne imponga l’autonoma verbalizzazione, mentre per il confronto a coppie la manifestazione della preferenza è e deve essere anzitutto in una prima fase individuale, nel senso sopra precisato, e in quanto tale individualmente espressa e risultante dalla verbalizzazione” (punto c) dei principi di diritto). Tale statuizione è stata ulteriormente specificata dalla giurisprudenza successiva la quale ha precisato che il punto c) dei principi di diritto contenuti nella citata decisione “ esplicita molto chiaramente la differenza fra la disciplina del confronto a coppie e le fattispecie non sussumibili in tale schema: nel senso che solo nel primo caso è necessariamente richiesta la presenza di una prima fase relativa all’espressione dei giudizi individuali, ritualmente verbalizzati . Al di fuori da tale fattispecie la previsione dell’espressione di un unico giudizio finale, pur conseguente alla sintesi delle valutazioni individuali, non limita o vincola, tanto meno illegittimamente, l’espressione del giudizio da parte del singolo commissario . Né richiede, conseguentemente, un’autonoma verbalizzazione di tali manifestazioni individuali di giudizio ” (Cons. di Stato, sez. III, 10.12.2023, n. 10738).
In sintesi, dunque, l’espressione da parte dei commissari dei giudizi individuali, con relativa verbalizzazione, è necessaria solo ove i criteri di valutazione previsti dalla legge di gara si basino sul sistema del confronto a coppie, e non anche quanto vengano utilizzati metodi diversi.
Nella fattispecie in esame, la disciplina di gara non prevede il metodo del confronto a coppie quale criterio di valutazione delle offerte.
L’art. 10 del disciplinare rubricato “Criteri di aggiudicazione” ha previsto l’attribuzione del punteggio massimo di 30 punti per l’offerta economica, attribuiti con la formula del Prezzo Minimo e di 70 punti per l’offerta tecnica, assegnati in virtù due criteri di valutazione discrezionali, ciascuno suddiviso in due sub criteri. Sia per i due criteri sia per i 4 sub criteri è stata prevista l’assegnazione di un punteggio massimo.
Nello specifico il predetto art. 10 ha specificato che “ Il coefficiente della prestazione di ogni offerta verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice assegnando un coefficiente unico deciso dalla stessa per ogni sub-parametro che, moltiplicato per il relativo peso, darà il punteggio del sub-parametro. Sommati i punteggi dei sub-parametri, si otterrà il punteggio provvisorio riferito ad ogni parametro”.
In base alla lex di gara, dunque, il criterio di attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica consiste nell’attribuzione discrezionale di un coefficiente numerico non comparativo (da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun sub-criterio), variabile tra zero (non valutabile) e uno (ottimo).
È evidente pertanto che il criterio di valutazione delle offerte non consiste nel confronto a coppie, con la conseguenza che, alla luce di quanto osservato, i giudizi individuali dei commissari potevano ritenersi assorbiti dalla decisione collegiale, non avendo la legge di gara previsto una verbalizzazione autonoma dei giudizi individuali.
Con il terzo motivo si lamenta “ l’illegittimità delle operazioni di apertura dell’offerta tecnica e violazione del principio di pubblicità delle operazioni di apertura dell’offerta tecnica, in contrasto con l’art. 9 del disciplinare di gara ”: le offerte tecniche non sarebbero state aperte in seduta pubblica bensì in seduta riservata, come sarebbe comprovato dal verbale del 28.2.2024 in cui si dà atto delle sole procedure di verifica della documentazione amministrativa. Ciò comporterebbe la violazione del principio di trasparenza, per l’illegittimità dell’apertura in segreto dei plichi concernenti l’offerta tecnica, posto che, in base alla lex specialis di gara, era stata prevista anche la consegna di documentazione su supporto informatico (chiavetta usb) sottratto alla procedura telematica.
Il motivo non è fondato.
L’art. 9 del disciplinare rubricato “modalità di svolgimento della gara” prevede che “ La gara si svolgerà secondo le seguenti modalità: a) il giorno 08/02/2024 alle ore 10.00 , in videoconferenza, il Seggio di gara darà conto, operando attraverso il Sistema, dello svolgimento delle seguenti attività, al fine di procedere all’ammissione preliminare alla gara: ( verifica elenco ditte partecipanti alla gara ( verifica della firma digitale ( verifica della presenza della documentazione amministrativa richiesta - b) nella medesima seduta, si procederà alla mera apertura del plico contenente la documentazione tecnica, per la successiva consegna alla Commissione .
Le modalità di presentazione e predisposizione dell’offerta sono regolate dagli artt. 5, 6 e 7 del disciplinare, secondo cui:
- è previsto il caricamento su piattaforma telematica in forma elettronica della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e di quella economica (art. 5);
- l’offerta tecnica consiste nel documento denominato “Allegato B” in formato excel, firmato digitalmente recante, tra l’altro, le caratteristiche tecniche dei dispositivi offerti e i relativi codici produttore, rivenditore e di classificazione nazionale (CND) e nel Progetto Tecnico del servizio (art. 5)
- è prevista la consegna materiale di un supporto informatico (chiavetta USB), contenente, oltre all’allegato B e al Progetto tecnico da caricare su piattaforma, anche le “schede tecniche/relazione tecnica” (caricabili anch’essi su piattaforma) e l’ “elenco dei servizi oggetto della gara e di altri attinenti la stessa, prodotti e/o commercializzati dalla ditta, in copia stampata o, preferibilmente, su supporto informatico” (in alternativa, era prevista la possibilità di indicare l’URL del sito internet ove consultare il catalogo dei prodotti)- art. 6..
L’art. 30 del Disciplinare di gara, inoltre, descrive il sistema telematico precisando che “ La piattaforma SInTel assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui documenti inviati, garantisce l’attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l’inalterabilità delle registrazioni di sistema (log), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute. Ogni operazione effettuata attraverso il sistema è memorizzata nelle registrazioni di sistema e si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema ”.
Il disciplinare ha dunque previsto la presentazione dell’offerta tecnica tramite modalità telematica, precisando che in seduta pubblica sarebbe avvenuta l’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e del plico contenente la documentazione tecnica, del quale il disciplinare stesso ha richiesto la consegna su supporto informatico.
Tanto premesso in ordine alle pertinenti disposizioni della legge di gara, va innanzitutto evidenziato che, nelle gare svolte con modalità telematiche, la seduta pubblica non è prevista dalla normativa né ritenuta necessaria dalla giurisprudenza amministrativa, la quale infatti afferma che “ la piattaforma elettronica che supporta le varie fasi di gara assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico )” sicché “ nell’ambito delle procedure telematiche di evidenza pubblica, non siano necessarie sedute pubbliche per l’apertura delle offerte ” ( ex multis : T.A.R. Milano, sez. III, 01.08.2022, n. 1852; nello stesso senso: Cons. di Stato, sez. V, 01.03.2021, n. 1700; Cons. di Stato, sez. III, 24.02.2020, n. 1350; Cons. di Stato, sez. III, 05.12.2019, n. 8333; T.A.R. Napoli, sez. IV, 22.03.2022, n. 1905; T.A.R. Roma, sez. III, 05.05.2022, n. 5607).
Pertanto, nessun profilo di illegittimità è ravvisabile in relazione alla asserita mancata apertura delle offerte tecniche in seduta pubblica.
Con riferimento alla lamentata mancata apertura in seduta pubblica del plico contenente il supporto informatico/cartaceo, ritiene inoltre il Collegio che dall’esame degli atti di causa non possa neppure dirsi raggiunta una prova sufficiente in ordine alla mancata pubblicità nell’apertura delle offerte.
L’esame del verbale del 24.5.2024 riportante le operazioni di apertura in seduta pubblica delle offerte economiche consente di verificare che “ in data 28.2.2024, in pubblica seduta a mezzo videoconferenza, si è dato conto della verifica della documentazione amministrativa caricata sulla piattaforma telematica necessaria per partecipare alla gara nonché all’apertura dei plichi contenenti la documentazione tecnica presentata in forma cartacea delle ditte IZ IT spa, servizi ospedalieri spa, steritalia spa, so.ge.si. spa ”.
Dunque, il verbale del 24.5.2024 dà atto del fatto che l’apertura del plico è avvenuta nella seduta del 28.2.2024, sebbene il relativo verbale ometta di riportare tale adempimento. Ma, in considerazione del chiaro contenuto del verbale del 24.5.2024, la cui veridicità non risulta contestata dalla ricorrente né in tale sede né con separata querela di falso, si può concludere che l’apertura del plico è effettivamente avvenuta nella seduta pubblica del 28.2.2024, e che la mancata menzione di tale formalità nel corrispondente verbale costituisce un difetto nella redazione dello stesso.
Tale conclusione risulta poi avvalorata dalla circostanza che tutte le imprese concorrenti, inclusa la ricorrente, hanno partecipato ad entrambe le sedute pubbliche (quella del 24.5.2024 e del 28.2.2024) senza nulla eccepire: e sarebbe stato ben singolare che tutti i partecipanti alle operazioni del 28 febbraio fossero rimasti indifferenti dinnanzi a una simile omissione.
In definitiva, l’esame degli indicati verbali ed il contegno tenuto dalle imprese partecipanti in sede di gara permettono di escludere che l’apertura del plico contenente la documentazione tecnica presentata con modalità non telematica sia avvenuta in seduta riservata e non in seduta pubblica.
La censura va dunque respinta.
Con il quarto motivo IZ Ospedalieri censura la legge di gara nella parte in cui ha previsto la facoltà per la stazione appaltante di invitare gli offerenti ad una sessione dimostrativa del progetto tecnico, che si sarebbe tenuto in seduta riservata con i singoli operatori, il che solleverebbe “ legittimi dubbi solleva in ordine alla imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa ed al rispetto del principio di immodificabilità della offerta e delle regole di legge sulla valutazione delle offerte tecniche ”. La sessione dimostrativa- che non sarebbe stata oggetto di verbalizzazione- avrebbe consentito la formazione di un giudizio “preconcetto” sull’offerta, e di ciò costituirebbe prova la circostanza che la valutazione dell’offerta tecnica sarebbe avvenuta in una sola sessione, nella quale sarebbe stato improbabile per la commissione riuscire ad esaminare le quattro offerte. Secondo la ricorrente, dunque “non è escluso che l’incontro (da un lato) si sia risolto in una inammissibile integrazione della offerta e (dall’altro) abbia costituito un modus distorto di procedere ossia farsi un’idea preconcetta prima dell’esame delle offerte sulla base di quanto discusso con l’operatore nell’incontro diretto”.
La censura non può essere condivisa.
L’art. 7 punto 1 del disciplinare di gara prevede che “ Nel predisporre l’offerta, la ditta tenga presente quanto segue: 1) al fine di una più approfondita valutazione tecnica dei servizi offerti, l’Azienda si riserva di chiedere alle ditte partecipanti alla gara, di presentare idonea sessione dimostrativa dell’elaborato progettuale nei tempi che verranno indicati con specifica comunicazione. La mancata presentazione alla sessione dimostrativa eventualmente richiesta per un lotto potrà comportare la non valutabilità dell’offerta per quello specifico lotto ”.
A seguito della richiesta di chiarimenti, la stazione appaltante ha precisato che “ La sessione dimostrativa, eventualmente richiesta dalla commissione giudicatrice, rappresenta uno spazio a disposizione dell'operatore economico per illustrare alla stessa i contenuti principali del proprio progetto tecnico. Non necessariamente deve riguardare solo il sistema informatico offerto”.
La previsione del disciplinare di una apposita sessione per l’illustrazione del progetto tecnico non può dirsi di per sé illegittima, in quanto la decisione della commissione di anteporre la fase della dimostrazione all’esame vero e proprio dell'offerta risponde all’interesse di apprezzare, in maniera pratica e immediatamente fruibile, il progetto nel suo complesso, alla luce dell’illustrazione dei suoi punti principali da parte del concorrente, così come previsto dal disciplinare di gara.
Neppure è censurabile la circostanza che le sessioni si siano tenute in seduta riservata, non essendo la seduta pubblica espressamente prevista né dal Codice né dalla legge di gara, considerato altresì che la modalità riservata della sessione dimostrativa risponde, all’evidenza, ad esigenze di segretezza industriale degli operatori economici.
Quanto alla mancata verbalizzazione di tali sedute, tale circostanza integra una mera carenza formale che non è tuttavia, per ciò solo, idonea ad incidere sull’illegittimità della procedura, posto che in relazione a tale aspetto la ricorrente si limita a sollevare meri dubbi ed ipotesi congetturali, senza fornire elementi concreti che possano far ritenere che la seduta dimostrativa abbia consentito una inammissibile integrazione dell’offerta
Ad escludere una siffatta ipotesi, peraltro, concorre la circostanza che, al momento dello svolgimento della sessione illustrativa, i progetti fossero già stati caricati nel sistema telematico, le cui caratteristiche di immodificabilità, per quanto già detto, ne eliminano ab origine un rischio di alterazione e vieppiù di integrazione.
Né, inoltre, la ricorrente ha fornito elementi dai quali desumere che la sessione riservata, per le sue modalità di svolgimento, abbia contribuito a determinare un giudizio “preconfezionato” da parte dei commissari, non potendo assumere valenza dimostrativa di tale assunto la sola circostanza del tempo che la Commissione ha dedicato all’esame delle offerte della seduta del 16.5.2024, posto che una sola seduta per l’esame delle offerte non può dirsi in assoluto un tempo incongruo o inidoneo, ben potendo la brevità del tempo impiegato per la valutazione delle offerte dipendere dai più svariati elementi come dalla particolare efficienza dei commissari o dalla rilevazione ictu oculi delle peculiari caratteristiche delle offerte presentate.
In conclusione sul punto, devono ritenersi non sussistenti i profili di illegittimità denunciati, con conseguente inesistenza di un effetto invalidante dell’aggiudicazione, in difetto di concreti elementi, che è onere della ricorrente fornire, che possano far dubitare di un concreto difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte e nell’attribuzione dei punteggi.
Tanto considerato in ordine ai primi quattro motivi di ricorso, per esigenze espositive il Collegio ritiene di procedere con priorità all’esame del sesto e del nono motivo del ricorso principale unitamente al primo e al secondo dei motivi aggiunti, per poi scrutinare l’ottavo ed infine, il quinto e il settimo motivo del ricorso principale unitamente al terzo motivo aggiunto.
Con il sesto motivo del ricorso introduttivo, per come integrato dal primo e dal secondo dei motivi aggiunti, la ricorrente lamenta l’illegittimità della ammissione delle controinteressate per omessa valutazione delle dichiarazioni inerenti ai requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016: la determina di ammissione n. 369/2024 si risolverebbe in una semplice presa d’atto della produzione della documentazione amministrativa, dalla quale emergerebbe la sussistenza di vicende rilevanti ex art. 80, senza che sia stata compiuta alcuna reale valutazione dei fatti dichiarati, in relazione ai quali la stazione appaltante avrebbe dovuto “ aprire un mirato contraddittorio per la verifica di quanto dichiarato e la contestualizzazione dei fatti ..”..
Con il nono motivo del ricorso principale, come integrato dal primo e dal secondo dei motivi aggiunti, la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’aggiudicazione in ragione della mancata verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti generali e di onorabilità in capo all’aggiudicataria. In sintesi, la ricorrente contesta l’omesso esercizio del potere – discrezionale- inerente alla valutazione e alla verifica sui requisiti di affidabilità delle imprese alla luce degli elementi emersi dalla documentazione amministrativa, che avrebbe dovuto condurre all’esclusione dalla gara per grave illecito professionale o a compiere una valutazione effettiva sulla sua irrilevanza, ai sensi dell’art. 80, c. 5 lett. c). Si lamenta inoltre un difetto di istruttoria, in quanto la stazione appaltante “ avrebbe dovuto richiedere informazioni sulla evoluzione delle vicende processuali e documentazione necessaria a contestualizzare i fatti”.
Preliminarmente IZ IT ha eccepito l’inammissibilità dei motivi sostenendo che, in mancanza della dimostrazione della cd. prova di resistenza, difetterebbe l’interesse della ricorrente allo scrutinio delle censure.
L’argomento a sostegno dell’eccezione non è condivisibile, posto che dall’accoglimento delle censure deriverebbe la rinnovazione della fase valutativa sull’esistenza delle cause di esclusione, all’esito della quale le prime due classificate potrebbero essere escluse.
Tanto premesso, i motivi, che possono essere oggetto di trattazione congiunta, sono infondati.
L’art. 9 del Disciplinare rubricato “Modalità di svolgimento della gara” dispone che “ La gara si svolgerà secondo le seguenti modalità: c) adozione del provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti alla successiva fase di valutazione tecnica, previa verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata, compresa l’eventuale procedura di soccorso istruttorio …”.
L’art. 5 del medesimo disciplinare prevede inoltre che “ non è necessario allegare alcuna documentazione e/o certificazione a riprova di quanto dichiarato nel DGUE e nell’autocertificazione ”.
La lex specialis prevede dunque l’adozione di un provvedimento di ammissione /esclusione dalla gara in conseguenza della verifica effettuata sulla regolarità della documentazione amministrativa.
Ciò detto in ordine al contenuto della disciplina di gara, va innanzitutto evidenziato che dal contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dalle prime due classificate non risulta l’esistenza di cause di esclusione automatiche, attesa la non definitività delle condanne riportate e degli accertamenti sulle violazioni della normativa fiscale e previdenziale. La circostanza, peraltro, non è contestata dalla ricorrente, la quale, come sopra precisato, si duole unicamente del mancato esercizio del potere di verifica della stazione appaltante, che non avrebbe proceduto all’esame delle dichiarazioni di cui all’art. 80.
L’assunto della ricorrente è tuttavia smentito dall’esame della documentazione in atti, da cui risulta che, in sede di verifica dei requisiti di ordine generale, la commissione ha dato espressamente atto di aver esaminato la documentazione amministrativa e, dunque, le autodichiarazioni sul possesso dei requisiti: come risulta dal verbale di apertura delle buste amministrative del 28.02.2024, all’esito delle “ verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa prodotta […] modello di autocertificazione, modello DGUE […] vengono dichiarate ammesse […] al prosieguo della gara ” tutte le ditte offerenti.
Ad avviso della ricorrente, il contenuto di detto verbale dimostrerebbe l’assenza di una reale valutazione da parte della stazione appaltante, la quale avrebbe invece dovuto rilevare l’esistenza delle varie vicende dichiarate dalle concorrenti ed “ aprire un mirato contraddittorio per la verifica di quanto dichiarato e la contestualizzazione dei fatti e, quindi, per la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di onorabilità ”.
Queste argomentazioni non possono essere condivise, posto che nessuna disposizione, né del Codice né della lex di gara, contempla un obbligo della stazione appaltante di procedere, in sede di ammissione, a sollecitare il contraddittorio con le concorrenti interessate da vicende - potenzialmente – ma non automaticamente escludenti.
Né, peraltro, l’Amministrazione era tenuta, nella specie, a fornire una motivazione dettagliata della decisione di ammissione, considerato che, in relazione a fattispecie prive di portata escludente automatica, la giurisprudenza amministrativa afferma costantemente che “ la stazione appaltante che procede alla ammissione alla gara di una impresa, non ritenendo “rilevanti” le pregresse vicende professionali dichiarate dal concorrente - reputandole, indi, insuscettibili di intaccarne la "integrità" morale e professionale, ed inidonee a fondare un giudizio di inaffidabilità - non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l’ammissione alla gara dell’impresa ” ( ex multis Cons. di Stato sez. V, 19.02.2021, n. 1500; negli stessi termini, Cons. Stato, V, 5 maggio 2020, n. 2850; VI, 18 luglio 2016, n. 3198; C.G.A.R.S., 23 gennaio 2015, n. 53; Cons. Stato, VI, 21 maggio 2014, n. 2622; III, 24 dicembre 2013, n. 6236; V, 30 giugno 2011, n. 3924; III, 11 marzo 2011, n.1583; VI, 24 giugno 2010, n. 4019). Inoltre, allorchè le cause dichiarate si riferiscano a precedenti penali non automaticamente ostativi o ad altre tipologie di illecito, “ la motivazione di non gravità del reato e/o dell’illecito dichiarato può risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l’ammissione alla gara dell’impresa, mentre è la valutazione di gravità che richiede l’assolvimento di un particolare onere motivazionale” (Consiglio di Stato, Sez. III, 14/12/2022, n. 10936, cfr. Cons. di Stato, sez. III, 07.11.2022, n. 9719), con la conseguenza che, se la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, altrettanto non è tenuta a fare con riguardo alle ammissioni.
Parimenti infondate sono le censure attinenti ai vizi dell’aggiudicazione.
In sede di verifica dei requisiti nella fase successiva all’aggiudicazione, la stazione appaltante ha dato atto di aver proceduto al prescritto accertamento, le cui motivazioni sono rinvenibili nel verbale del RUP del 31.7.2024, ove si legge “ dal sito dell’Osservatorio ANAC non risultano annotazioni a carico di SI e, pertanto, non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f bis, f ter, e g) ed inoltre, non risultano gravi illeciti professionali ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c) commessi dalla stessa …..”.
Dal medesimo verbale emerge, inoltre, che i precedenti penali a carico dell’aggiudicataria e derivanti da condanne non definitive, già valutate ai sensi dell’art. 80 comma 1, sono stati considerati, nel senso della loro irrilevanza, nell’ambito del complessivo giudizio di affidabilità dell’impresa, essendo stato specificato che “ le segnalazioni presenti riguardano reati non rientranti tra quelli di cui al comma 1 del citato art. 80 e i provvedimenti sono particolarmente datati, risalendo, in ogni caso, a più di cinque anni prima rispetto alla data di presentazione delle offerte. Le segnalazioni riscontrate sono, dunque, reputate irrilevanti rispetto all’idoneità a contrarre… ”.
Risulta dunque che la valutazione sia stata effettuata, e di ciò si è dato conto della motivazione, che, per quanto detto, non richiedeva di essere particolarmente approfondita né ulteriormente specificata.
Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia “ l’illegittimità delle operazioni di valutazione della congruità della offerta economica di IZ IT in presenza di palesi inammissibili correttivi che ne denunziano la insostenibilità ”. Ad avviso dell’interessata l’esame degli atti del procedimento di verifica farebbe emergere i macroscopici errori commessi dal RUP nella valutazione di congruità oltre che una serie di correttivi compiuti da IZ IT sul costo del personale e sugli investimenti. Le giustificazioni non corrisponderebbero all’offerta tecnica presentata in gara “ per come emerge dai verbali ”. Soggiunge poi la ricorrente che “ per poterne verificare la sostanziale affidabilità è necessario avere le informazioni che si possono ricavare solo dalla offerta tecnica integrale e dalla offerta amministrativa ”.
Il Collegio ritiene che sia fondata l’eccezione di inammissibilità del motivo formulata da IZ IT per difetto della prova di resistenza, in quanto la ricorrente ha contestato la sola offerta della prima e non anche quella della seconda classificata.
La giurisprudenza ha infatti al riguardo affermato che “Come noto, l'interesse all'aggiudicazione del terzo classificato sussiste "solo ove risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata" (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2020, n. 83; Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 972). È invece inammissibile per carenza di interesse il ricorso per l'impugnazione degli atti di gara, con il quale la terza classificata lamenti profili di illegittimità limitatamente alla posizione dell'aggiudicatario (ipotesi alla quale è assimilabile quella in cui le censure investano le posizioni sia del primo che del secondo classificati, ma siano fondate solo nei confronti di uno dei due), in quanto l'accoglimento delle suddette censure determinerebbe uno scorrimento della graduatoria a favore dell'impresa seconda classificata, senza recare una concreta utilità al ricorrente, non essendo ravvisabile in capo al medesimo soggetto neppure un interesse strumentale all'annullamento degli atti ai fini della rinnovazione della gara, nella misura in cui i vizi dedotti non si caratterizzino per una generalità tale da determinare l'illegittimità e il travolgimento dell'intera procedura (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16 novembre 2020, n. 7065)” (Cons. Stato, sez. III, 8 maggio 2023, n. 4584; Cons. Stato, sez. V, 2 gennaio 2024, n. 29).
La sentenza da ultimo citata ha poi evidenziato l’irrilevanza della mancata effettuazione da parte della stazione appaltante del giudizio di anomalia anche nei confronti della seconda classificata, in quanto sarebbe onere della ricorrente quello di evidenziare almeno un principio di prova circa la possibilità di intaccare e dunque superare, in qualche misura, la posizione della seconda classificata, e che pertanto, in simili ipotesi “il ricorso si rivela “inammissibile per difetto di interesse, non avendo a suo tempo la ricorrente - odierna appellante - dedotto alcuna specifica censura in relazione all'offerta della seconda graduata, al fine di dimostrarne, nel contraddittorio della parte ed in modo definitivo, l'inaffidabilità e/o contrarietà con le vigenti norme di legge ” .
Può procedersi a questo punto all’esame congiunto del quinto e del settimo motivo del ricorso principale nonché del terzo dei motivi aggiunti, in ragione della connessione delle questioni trattate.
Con il quinto motivo del ricorso principale la ricorrente denuncia “ l’illegittimità della impostazione della lex di gara nella parte in cui ha previsto una generica griglia di valutazione (suddivisa in due max criteri ed in 4 sub criteri genericamente descritti) senza la descrizione degli elementi motivazionali premianti che avrebbe finito con il consentire alla commissione la creazione di elementi premianti in violazione del principio di immodificabilità della lex di gara ”.
In sintesi, la ricorrente deduce la genericità dei criteri di valutazione dell'offerta previsti dalla legge di gara e l'illegittimità dell’operato della Commissione, che avrebbe creato elementi di valutazione non recuperabili dalla lex di gara ma dal confronto tra le offerte.
Con il settimo motivo del ricorso introduttivo e con il terzo dei motivi aggiunti la ricorrente denuncia “ l’illegittimità della valutazione delle offerte tecniche per illogica sopravvalutazione delle offerte delle controinteressate e sottovalutazione della offerta della ricorrente tanto più su elementi non previsti nella lex di gara ”.
Il Collegio ritiene innanzitutto infondate le censure nella parte in cui deducono, peraltro in modo del tutto aspecifico, vizi di genericità dei criteri di valutazione dell’offerta, i quali in astratto non risultano affatto vaghi ove rapportati alle caratteristiche del servizio offerto, sicuramente ben intellegibili dagli operatori specializzati del settore.
Parimenti prive di pregio sono le argomentazioni volte ad evidenziare la “creazione” da parte dei commissari dei criteri di valutazione.
Premesso che sotto tale aspetto le censure si risolvono per la maggior parte nella contestazione di profili di merito del giudizio valutativo, in quanto tali inammissibili per la non sindacabilità delle valutazioni tecnico-opinabili della commissione giudicatrice, va rilevato che non emergono profili di palese illegittimità nell’operato della commissione che siano idonei ad inficiare il complessivo giudizio sulle offerte, posto che le valutazioni espresse trovano adeguato riscontro nei criteri di valutazione contemplati dal disciplinare di gara e nella griglia di valutazione.
In particolare, le metodiche di esecuzione del servizio, valutate positivamente con riferimento a IZ IT e SI, sono chiaramente riferibili al sub criterio 1A riferito al progetto di esecuzione del servizio, ed in particolare alle “metodologie e i cicli di sterilizzazione”. Ugualmente, il numero di “operatori jolly” per garantire l’evasione delle richieste urgenti ed eventuali casi di iperafflusso così come il numero di “centrali di back up”, valutate positivamente con riferimento all’offerta di IZ IT, sono riconducibili al criterio “gestione emergenze” indicato nel sub criterio 1A.
Per quanto attiene specificamente alla posizione di IZ IT, si osserva che, con riferimento all’ “intervento per le realizzazioni del magazzino/deposito per i materiali di consumo, in un'area dedicata, oltre all'area ristoro del personale e alla sostituzione dei corpi illuminanti. L'area confezionamento verrà dotata di sistema di movimentazione automatizzata. Prevista fornitura e installazione di nuove attrezzature, arredi e impianti”, trattasi di elementi riferibili alle “caratteristiche aggiuntive” del servizio proposto rinvenibile nel criterio 1A.
Per quanto invece concerne la considerazione, da parte della Commissione, della “progettazione ed esecuzione della riqualificazione della Centrale di Sterilizzazione di Montichiari. Prevista la gestione del servizio di ricondizionamento per Montichiari e Gardone”, pur assumendo che tale voce non fosse inclusa tra i criteri di valutazione, ciò tuttavia non inciderebbe sulla legittimità del giudizio complessivo, che non può dirsi inficiata dalla considerazione di un unico marginale aspetto dell’offerta, a fronte dell’assenza di macroscopici vizi di illegittimità riferiti agli ulteriori elementi della valutazione.
Per il resto, le censure sollevate con il terzo motivo aggiunto sono in sostanza focalizzate sulla comparazione delle tre offerte sulla base degli specifici criteri e sub criteri di valutazione e finalizzate a contestare, nel merito, le valutazioni della Commissione e, in definitiva, a riformulare i punteggi attribuiti in modo più confacente alla – ipotizzata – migliore qualità dell’offerta di IZ Ospedalieri.
I profili di doglianza appaiono pertanto attenere al merito delle valutazioni discrezionali ed opinabili della Commissione risolvendosi in una sovrapposizione della valutazione della ricorrente a quella effettuata dall’amministrazione in assenza di vizi macroscopici di illegittimità.
Nel caso di specie, invero, la difesa di parte ricorrente si è infatti limitata a formulare e sovrapporre un proprio giudizio tecnico circa il punteggio da attribuire alla propria offerta e a quelle delle controinteressate, prima e seconda graduata, e ciò senza individuare profili di manifesta irragionevolezza o di evidente erroneità del giudizio compiuto dalla commissione stessa.
Esaminando i singoli profili di censura rivolti alla valutazione dell’offerta della seconda classificata SI s.p.a., infatti, il Collegio non ravvisa elementi di criticità tali da inficiare il giudizio valutativo complessivo né ritiene che la valutazione offerta, nella sua globalità, costituisca l’esito di un giudizio palesemente erroneo o inattendibile.
Né è idonea a determinare l’illegittimità del giudizio, come sostiene la ricorrente, la sola circostanza che la commissione avrebbe valutato, rispetto all’offerta di SI, “ il servizio di manutenzione delle apparecchiature ”, in quanto elementi non ricompresi tra i criteri di valutazione, potendosi rilevare al riguardo che si tratta di una singola voce che non assume incidenza determinante nell’ambito della valutazione complessiva dell’offerta di SI, della quale sono state valorizzate anche numerose caratteristiche aggiuntive della proposta – non contenute nell’offerta della ricorrente- pacificamente rientranti tra i criteri di valutazione (in particolare, tra le altre, lo strumentario e relativa manutenzione, i servizi di ritiro di materiale non conforme, prenotazione kit operatori, magazzino consumabili e strumenti chirurgici, monitoraggio dei parametri ambientali in due sale operatorie).
Né peraltro, risponde al vero la circostanza, allegata dalla ricorrente, secondo cui la Commissione avrebbe valutato due volte, in relazione al criterio 1A e al criterio 1B, “ il servizio di manutenzione dello strumentario chirurgico e la disponibilità di un magazzino strumentario ”: è sufficiente osservare, al riguardo, che il criterio 1B si riferisce a “ Qualificazione del personale impiegato nel servizio, ore di attività, formazione, modalità di gestione della turnistica e di copertura delle assenze, di contenimento del turn over, gestione dei picchi di attività, modalità di assorbimento del personale in forza al gestore uscente, ecc., caratteristiche aggiuntive ”, e dunque in alcun modo si presta a ricomprendere la manutenzione dello strumentario né la disponibilità del magazzino.
In conclusione, non emergono vizi macroscopici di illogicità della valutazione, né gravi travisamenti o abnormità che rivelano la palese inattendibilità o l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto rispetto alla posizione di SI.
Ciò detto con riguardo alla posizione della seconda classificata, non si rende necessario esaminare la posizione di IZ IT, atteso che, una volta ritenute infondate le censure proposte rispetto alla posizione della seconda classificata, la ricorrente non avrebbe interesse all’esame delle censure rivolte alla prima in graduatoria, non potendo trarre alcuna utilità dal loro eventuale accoglimento, per la presenza di altro concorrente utilmente graduato.
Il ricorso va, conclusivamente, respinto e le spese del giudizio, liquidate nel dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul secondo ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore di ASST degli Spedali Civili di RE e di IZ IT S.p.a. delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella misura di € 20.000,00 (ventimila) ciascuna, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Beatrice Rizzo | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO