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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 06/02/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.2604 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promosso da:
, (C.F. ) nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Oristano, via Carducci n. 42, presso lo studio dell'Avv. ATZORI
SIMONA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso congiunto e
(C.F. ) nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Oristano, viale Diaz n. 73, presso lo studio dell'Avv. URAS ANNA
MARIA che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso congiunto
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“il Tribunale di Oristano voglia, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, disciplinare i rapporti tra genitori e figli minori con le modalità di seguito indicate:
A) i minori e saranno affidati ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza Per_1 Per_2 anagrafica presso l'abitazione della madre.
Ciascun genitore assumerà le decisioni relative alla cura quotidiana dei figli quando li avrà con sè.
Pagina 1 Le decisioni più importanti nell'interesse della prole, relative alla salute, all'educazione ed alla formazione scolastica, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di e , impegnandosi Per_1 Per_2 padre e madre a dare informazioni sulle questioni relative ai figli.
salvo diversi accordi e compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà Parte_2 di tenere con sé i figli, a settimane alterne, dal sabato alla domenica ed un pomeriggio infrasettimanale, da concordarsi di volta in volta almeno tre giorni prima.
Quanto alle festività natalizie, i bambini trascorreranno, ad anni alterni, la giornata del 24 dicembre
e del 1 gennaio con un genitore, ed il 25 e 31 dicembre con l'altro; sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta;
il giorno del loro compleanno trascorreranno mezza giornata con il padre (comprensiva del pranzo), e mezza giornata con la madre (comprensiva della cena), o viceversa da stabilirsi in accordo delle parti.
In ordine alle vacanze estive, previa osservanza del calendario scolastico, i minori trascorreranno alternativamente presso ciascun genitore, dal termine dell'anno scolastico sino alla ripresa delle lezioni, due settimane consecutive da concordarsi entro il 20 maggio di ogni anno (quanto al corrente anno, con la madre dal 7 Giugno al 23 Giugno, dall'8 Luglio al 21 Luglio e dal 5 Agosto al 18 Agosto
e con il padre dal 24 Giugno al 7 Luglio, dal 22 Luglio al 4 Agosto e dal 19 Agosto al 1 Settembre.
B) A decorrere dal mese di settembre, corrisponderà mensilmente, a titolo di concorso Parte_2 nel mantenimento ordinario dei figli, l'assegno di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
L'assegno Unico INPS sarà richiesto e percepito integralmente da impegnandosi Parte_1
se richiesto dall'Istituto competente, a formalizzare la rinuncia. Parte_2
Le spese straordinarie sostenute da uno o l'altro genitore nell'interesse del bambino, dovranno essere rimborsate, nella misura del 50 %, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, entro sette giorni dalla richiesta.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
Per quanto non espressamente previsto in punto si spese straordinarie i genitori si atterranno a quanto previsto nelle Linee Guida del CNF.
C) I genitori manterranno una comunicazione efficacia tra loro nell'interesse dei figli, impegnandosi reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al
Pagina 2 fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei bambini con ciascuno di essi.
D) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto.”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente verbalizzate da
[...]
e ”. Pt_1 Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/08/2024 le parti hanno congiuntamente richiesto ex artt. 473 bis 47
e 51 cpc la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figli nati fuori dal matrimonio , nato in [...], il [...] e nato in [...], il [...]. Per_2 Per_1
Invero, hanno allegato che dopo l'allontanamento di , nel giugno 2021, dalla casa Parte_2 familiare, aveva proposto ricorso per la regolamentazione dell'affidamento e del Parte_1
mantenimento dei figli e il relativo procedimento si era concluso con decreto del 13 aprile 2022 con cui il Tribunale di Oristano aveva disposto: “1) affida i figli minori nato a [...] il Persona_3
1° aprile 2014, e nato a Oristano il [...], in [...] esclusiva, alla madre;
Persona_4
funzioni genitoriali da esercitarsi, nell'interesse dei minori, esclusivamente da parte della madre, per tutte le decisioni, di ordinaria o straordinaria amministrazione, comprese le decisioni di particolare importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza dei minori;
2) stabilisce la residenza dei figli minori presso la madre, in Oristano, via Baracca n. 7;
3) autorizza il padre a vedere e tenere con sé i figli minori nei termini seguenti, salvo diverso accordo tra i genitori secondo i propri impegni lavorativi e secondo le esigenze scolastiche dei figli, nonché nel rispetto delle preferenze volta per volta espresse dai medesimi, dopo esser divenuti capaci di discernimento, senza pregiudizio dei tempi complessivi di permanenza e con possibilità di recupero in caso di rinvio: nei fine settimana, alternati, dal sabato fino alla domenica;
nelle festività, per
Natale o Capodanno, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, nonché per Pasqua o Lunedì dell'Angelo, con uguale alternanza;
nelle altre festività, sempre ad anni alterni;
nel periodo estivo, per quindici giorni, anche non consecutivi, nei mesi di giugno, luglio, agosto o settembre, sempre ad anni alterni, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
4) pone a carico dell'intimato ed a favore della ricorrente la somma di Euro 300,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (per ciascuno Euro 150,00), da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione monetaria annuale, oltre alla metà delle spese straordinarie, quali quelle mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive e ricreative;
previamente concordate, salvo urgenza, ed in seguito giustificate;
con legittimazione del genitore affidatario, altresì, a richiedere in via esclusiva l'assegno unico e universale per i figli a carico;
5) compensa interamente tra le parti le spese del procedimento”.
Pagina 3 I ricorrenti hanno, altresì, riferito che un iniziale periodo di assenza di comunicazione e dialogo tra genitori ha comportato l'insorgenza di gravi difficoltà nell'accudimento di e , sfociate Per_1 Per_2
nell'instaurazione, da parte del PM, del procedimento n. 50/2023 RG davanti al Tribunale per i
Minorenni di Cagliari.
Tuttavia, essi hanno fatto presente come la CTU depositata nell'ambito del suindicato procedimento abbia confermato come entrambi i genitori siano capaci di svolgere il proprio ruolo e possano garantire ai minori la piena bigenitorialità, di talché devono ritenersi venute meno le iniziali criticità
e le ragioni che avevano portato il Tribunale di Oristano a disporre l'affidamento esclusivo della prole alla madre.
Di conseguenza, hanno formulato le suddette conclusioni congiunte.
Le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato all'udienza del 10.10.2024: a seguito dell'audizione e visti i chiarimenti forniti dai genitori nonché le risultanze del fascicolo trasmesso dal
Tribunale per i Minorenni, la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruzione, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
Le condizioni stabilite dalle parti devono essere integralmente recepite dal Collegio in quanto eque e conformi agli interessi dei figli nonché degli stessi coniugi.
Nel primo giudizio volto a regolamentare l'affidamento dei minori, il Tribunale aveva rilevato la mancata partecipazione alla cura dei figli ad opera del padre nonché la sua assenza e disinteresse, evidenziando come tali comportamenti costituissero violazione dei doveri di educazione ed assistenza morale e materiale e dimostrassero l'obiettiva inidoneità del genitore a soddisfare in modo corretto e costante le esigenze di vita dei minori.
In seguito, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni ha richiesto in data 19.4.2023 la sospensione dalla responsabilità genitoriale della madre, l'affidamento dei minori al padre, la previsione di incontri protetti madre-figli e l'avvio di un progetto di intervento da parte dei Servizi Sociali, sulla base di una segnalazione pervenuta dalla Scuola di Matteo dalla quale sarebbero emerse condotte maltrattanti poste in essere dalla madre. Il tribunale per i Minorenni ha, pertanto, sospeso la Pt_1
dalla responsabilità genitoriale, disposto incontri protetti coi figli e affidato i minori al padre, residente in [...], disponendo in seguito consulenza tecnica d'ufficio per valutare lo stato dei minori e le capacità genitoriali delle parti.
La C.T.U., svolta dalla Dott.ssa Rossella Degioannis, evidenziata la difficoltà dei genitori nella gestione della crisi familiare che ha condotto alla loro separazione e rimarcata la possibilità che la
Pagina 4 sig.ra abbia in tale contesto agito mediante interventi educativi inadeguati, ha dato atto della Pt_1
significativa evoluzione delle capacità genitoriali delle parti.
È emersa, innanzitutto, la sufficiente capacità del di comprendere e soddisfare i bisogni dei Pt_2
minori, l'assenza di problematiche legate all'accesso all'altro genitore e la sua capacità di garantire ai figli adeguate condizioni di vita.
Pur a fronte della necessità di proseguire gli interventi di supporto adeguati, anche la relazione peritale ha rimarcato anche la capacità della madre di comprendere e soddisfare i bisogni dei minori e ha dato atto delle ultime risultanze positive degli aggiornamenti forniti dagli Assistenti Sociali.
Nella C.T.U., pur evidenziata l'adeguatezza della sistemazione dei figli presso il padre, è stato rimarcato come la modalità di incontro madre-figli fosse fortemente disfunzionale perché non rispondente alle esigenze dei minori, necessitanti di trascorrere maggior tempo con la madre e di poter accedere al contesto di origine e all'abitazione materna, posto che gli stessi figli avevano manifestato l'aspettativa di un rientro a Oristano, di talché è stato evidenziato come un mancato cambiamento della situazione avrebbe probabilmente provocato un aumento del disagio dei figli.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale per i Minorenni ha preso atto del buon rapporto tra madre e figli, della circostanza che la madre era collaborativa e che la relazione tra i genitori era migliorata, di talché ha dato atto della necessità di revocare il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale della e quello relativo agli incontri protetti. Pt_1
A seguito dell'instaurazione del presente procedimento, il Tribunale per i Minorenni ha dichiarato la propria incompetenza e trasmesso gli atti all'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c.
Alla luce di tali significativi sviluppi, si ritiene che quanto concordato dalle parti sia corrispondente all'interesse dei minori, risultando superate sia le inidoneità genitoriali manifestate dal al Pt_2
tempo del primo provvedimento sia quelle emerse a carico della nel procedimento minorile. Pt_1
In accordo a quanto espressamente enunciato dal Tribunale per i Minorenni, il quale non ha potuto formalmente adottare il provvedimento in ragione della sopravvenuta necessità di trasmettere il fascicolo per incompetenza, deve revocarsi la sospensione della responsabilità genitoriale a carico della madre.
In ragione dei medesimi presupposti di fatto evidenziati dal Tribunale per i Minorenni ed emersi nell'istruttoria di tale procedimento, invero, sussiste ora – come anticipato – la possibilità di dare piena attuazione all'ormai consolidato principio della bigenitorialità, il quale rappresenta un caposaldo fondamentale in materia di affidamento in quanto garantisce il legittimo diritto dei figli
Pagina 5 minori di poter stabilire, e coltivare nel tempo, un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche laddove questi abbiano scelto di non proseguire la loro relazione sentimentale.
L'affidamento condiviso dei figli minori ai genitori, infatti, laddove non emergano circostanze pregiudizievoli (che, nel caso di specie, possono ritenersi superate in virtù di quanto sopra enunciato)
è la soluzione da valutarsi in via prioritaria ai sensi di quanto disposto dall'art. 337 ter c.c., poiché maggiormente corrispondente agli interessi dei minori, anche in quanto consente di garantire che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
Anche quanto concordato in punto di collocamento e diritto di visita è condivisibile, tenuto conto di quanto anticipato in ordine alla esigenza e volontà dei minori di riavvicinarsi al contesto d'origine e, in particolare, considerato che risulta pacifico tra le parti come all'esito del procedimento minorile le condizioni oggi richieste sono state già concretamente messe in atto in via fattuale;
esse, quindi, corrispondono già alle rinnovate e ri-consolidate abitudini dei minori.
Le modalità di esercizio del diritto di visita sono certamente condivisibili, in quanto attuabili senza conflitto in ragione della rinnovata collaborazione tra le parti nel garantire regolare cura e assistenza ai figli minori.
Peraltro, i tempi previsti risultano adeguati a garantire una proficua e stabile presenza paterna, idonea a garantire la piena esplicazione del proprio ruolo genitoriale anche in relazione all'età dei minori, specialmente se si tiene conto della distanza tra i luoghi di residenza dei genitori.
Sotto il profilo economico, infine, si ritiene che l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre, così come concordato dalle parti, risulti conforme a soddisfare le esigenze di vita dei minori in quanto corrispondente all'importo già stabilito dal precedente provvedimento dell'intestato
Tribunale, anche in quanto non è presente in atti alcun elemento idoneo a far ritenere che la situazione reddituale dei genitori sia mutata rispetto all'epoca. Inoltre, la congruità del mantenimento previsto è corroborata dalla rinuncia del padre a percepire la propria quota di assegno unico universale, il quale sarà pertanto integralmente corrisposto al genitore collocatario.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
- revoca la sospensione della responsabilità genitoriale di e le ulteriori e Parte_1 conseguenti statuizioni assunte dal Tribunale per i Minorenni di Cagliari con decreto del
Pagina 6 20.4.2023; inoltre, a parziale modifica del provvedimento emesso dal Tribunale di Oristano in data 13.4.2022 nell'ambito del procedimento R.G. 2291/2021 V.G.,
- dispone che i minori e siano affidati ad entrambi i genitori, con collocamento e Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. Ciascun genitore assumerà le decisioni relative alla cura quotidiana dei figli quando li avrà con sè. Le decisioni più importanti nell'interesse della prole, relative alla salute, all'educazione ed alla formazione scolastica, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di e , impegnandosi padre e madre Per_1 Per_2
a dare informazioni sulle questioni relative ai figli;
- dispone che salvo diversi accordi e compatibilmente con i propri impegni di Parte_2 lavoro, abbia la facoltà di tenere con sé i figli, a settimane alterne, dal sabato alla domenica ed un pomeriggio infrasettimanale, da concordarsi di volta in volta almeno tre giorni prima. Quanto alle festività natalizie, i bambini trascorreranno, ad anni alterni, la giornata del 24 dicembre e del
1 gennaio con un genitore, ed il 25 e 31 dicembre con l'altro; sempre ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il giorno di Pasquetta;
il giorno del loro compleanno trascorreranno mezza giornata con il padre (comprensiva del pranzo), e mezza giornata con la madre (comprensiva della cena), o viceversa da stabilirsi in accordo delle parti. In ordine alle vacanze estive, previa osservanza del calendario scolastico, i minori trascorreranno alternativamente presso ciascun genitore, dal termine dell'anno scolastico sino alla ripresa delle lezioni, due settimane consecutive da concordarsi entro il 20 maggio di ogni anno (quanto al corrente anno, con la madre dal 7 Giugno al 23 Giugno, dall'8 Luglio al 21 Luglio e dal 5 Agosto al 18 Agosto e con il padre dal 24 Giugno al 7 Luglio, dal 22 Luglio al 4 Agosto e dal 19 Agosto al 1 Settembre;
- dispone che, a decorrere dal mese di settembre, corrisponda mensilmente, a titolo Parte_2 di concorso nel mantenimento ordinario dei figli, l'assegno di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT;
- prende atto che l'assegno Unico INPS sarà richiesto e percepito integralmente da Parte_1 impegnandosi se richiesto dall'Istituto competente, a formalizzare la rinuncia;
Parte_2
- dispone che le spese straordinarie sostenute da uno o l'altro genitore nell'interesse del bambino, siano rimborsate, nella misura del 50 %, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, entro sette giorni dalla richiesta, con la precisazione che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse
Pagina 7 d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Per quanto non espressamente previsto in punto si spese straordinarie i genitori si atterranno a quanto previsto nelle Linee Guida del CNF;
- dispone che i genitori mantengano una comunicazione efficacia tra loro nell'interesse dei figli, impegnandosi reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei bambini con ciascuno di essi;
- prende atto che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 5/2/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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