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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5299/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. r.g. 5299/2024 v.g. promosso da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. COLLIOLI Parte_1 C.F._1
CRISTINA, con domicilio eletto presso il proprio difensore e
, (c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
CORTESE LAURA, con domicilio eletto presso il proprio difensore
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 3
I ricorrenti hanno esposto che con sentenza n. 46/2013 del 05/12/2012, pubblicata in data
14/01/2013, del Tribunale di Modena, resa nell'ambito nel procedimento iscritto al n.
7935/2012 R.G., è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le altre condizioni, al punto 2) è stato previsto:
“Il Signo si obbliga a corrispondere alla Signor a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento della LI maggiorenn e sino alla autosufficienza Persona_1
economica della medesima, la somma di euro 360,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo Istat”.
Con ricorso depositato in data 23/12/2024, le parti hanno dato atto che sono sopravvenute circostanze che hanno modificato la situazione economica e patrimoniale della LI , in Per_1
quanto la stessa, a far data dal 01/08/2024, ha reperito una occupazione a tempo indeterminato e convive con il compagno. I ricorrenti, pertanto, hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo “la revoca dell'assegno di mantenimento per la LI , a seguito della variazione dei presupposti Persona_1
contemplati in sede di divorzio, con effetto a partire dalla data della presente domanda. Le spese legali saranno compensate”.
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
pagina 2 di 3 Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 46/2013 del 05/12/2012, pubblicata in data 14/01/2013, del Tribunale di Modena, resa nell'ambito nel procedimento iscritto al n.
7935/2012, al punto n. 2) della predetta sentenza, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 21/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Riccardo Di Pasquale
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