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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 23/06/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Barbara Forleo ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 76/2025 R.G., discussa all'udienza del 23 giugno 2025 e promossa da:
, (CF: ) Parte_1 C.F._1
avv. Ettore Cibeca
ATTORE
CONTRO
(PIVA: ) CP_1 P.IVA_1
avv. Claudio Defilippi e avv. Gianna Sammicheli
CONVENUTA
Oggetto: Risoluzione per inadempimento
1 MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di intimazione ritualmente notificato, parte attrice agiva contro CP_1
[... per la convalida dello sfratto per morosità, con conseguente condanna al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni dovuti per il periodo da febbraio a maggio
2024 in relazione ad un contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato in data
30 marzo 2015 per l'immobile sito in Lerici, loc. San Terenzo, Piazza della Libertà n.
10. Si costituiva in giudizio la parte conduttrice la quale si opponeva alla convalida,
chiedendo, in via preliminare, l'improcedibilità dell'intimazione di sfratto per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
in via principale l'illegittimità
e inefficacia dell'intimazione di sfratto essendo venuta meno la morosità lamentata.
Con provvedimento del 20 gennaio 2025 il GOP, accoglieva l'istanza di ordinanza ex art. 665 cpc e disponeva il passaggio dal rito speciale a quello di cognizione piena per decidere sulle eccezioni riservate sollevate dal convenuto. Esperito inutilmente il tentativo di mediazione, le parti depositavano quindi le rispettive memorie integrative e, ritenuta la causa matura per la decisione, il GOP fissava udienza di discussione, con termine per il deposito di note conclusionali.
Conclusioni di parte attrice:
Voglia l'On. Tribunale adito
in via preliminare, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 30
marzo 2015 e registrato all'Agenzia delle entrate di Aosta il il 24 aprile 2015 al n. 2248 serie
3T.
Nel merito, ordinare l'immediata riconsegna dell'immobile e condannare la controparte al
pagamento dei canoni ancora inevasi (ad oggi € 2.400,00) e di quelli eventualmente non
pagati sino alla riconsegna effettiva dell'immobile oltre alle spese del presente procedimento e
del procedimento di mediazione.
Conclusioni di parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis , anche previa sospensione e/o revoca della
ordinanza provvisoria di convalida, stante la notifica di atto di precetto id sloggio per il 15
maggio 2025, respingere per tutti i motivi addotti la richiesta di convalida definitiva dello
2 sfratto e la richiesta risoluzione del contratto, risultando documentalmente provata l'assenza
della morosità lamentata e /o dichiarare la nullità , l'illegittimità e l'inefficacia
dell'intimazione di sfratto per tutti i motivi addotti, non risultando alcuna morosità ;
In mero subordine: - compensare in tutto o in parte, quanto risultasse dovuto con le somme a
garanzia dell'adempimento previste dal contratto.
In ogni caso, condannare parte intimante alle spese e competenze professionali difensive, oltre
rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
******************************
E' pacifico nel nostro ordinamento che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per il pagamento deve soltanto provare, come ha fatto l'odierna attrice, il titolo del suo diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento del debitore convenuto, sul quale invece incombe l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione.
Orbene nel caso di specie, parte convenuta assume l'insussistenza della morosità al momento in cui è stato intimato lo sfratto, ma in realtà già all'udienza di convalida del 25 luglio 2025, così come per tutto il procedimento sommario, risultava la morosità in capo alla conduttrice. Tant'è che la stessa ha sempre pagato quanto dovuto con ritardo e in prossimità delle udienze fissate (e ciò vale anche per il presente procedimento a cognizione piena).
E' noto che nei contratti di locazione ad uso non abitativo non possa realizzarsi la purgazione della mora con il pagamento in ritardo dei canoni arretrati ed il Giudice
deve comunque valutare se l'inadempienza, posta in essere dal conduttore, sia da considerarsi grave ovvero di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 cc.
Orbene, visto il protrarsi della morosità e quindi l'importo rilevante della stessa e la condotta tenuta nel corso del procedimento da parte della società convenuta (che ha continuato a versare in ritardo il canone), l'inadempimento della stessa non può che considerarsi grave.
3 Deve pertanto dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento da parte di con conseguente condanna della stessa al CP_1
rilascio immediato del bene ed al pagamento dei canoni dovuti sino alla data del rilascio. Non può operarsi la compensazione di tali somme con quelle depositate dalla società conduttrice a titolo di cauzione, stante la diversa natura e destinazione delle stesse.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex D.M.
55/2014, tenendo conto del valore della causa al momento della proposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attorea:
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo intercorso tra le parti ed avente ad oggetto l'immobile sito in Lerici (SP), loc. San Terenzo, Piazza
della Libertà n. 10 per grave inadempimento di CP_1
PIVA: in persona del legale rapp pt CP_2 CP_1 P.IVA_1
sig. al rilascio immediato del bene locato;
Controparte_3 C.F._2
PIVA: in persona del legale rapp pt CP_2 CP_1 P.IVA_1
sig. al pagamento in favore della parte Controparte_3 C.F._2
attrice della complessiva somma di € 1.400,00 a titolo di canoni scaduti, oltre i canoni a scadere sino alla data di effettivo rilascio;
PIVA: in persona del legale rapp pt CP_2 CP_1 P.IVA_1
sig.. alla rifusione delle spese di lite che si Controparte_3 C.F._2
liquidano, per la fase di mediazione, nella misura di € 800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, e nella misura di € 98,00 per esborsi ed €
2.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge per compensi professionali per la fase del giudizio.;
Così deciso in La Spezia, 23 giugno 2025
Il G.O.T.
Dott.ssa Barbara Forleo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Barbara Forleo ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 76/2025 R.G., discussa all'udienza del 23 giugno 2025 e promossa da:
, (CF: ) Parte_1 C.F._1
avv. Ettore Cibeca
ATTORE
CONTRO
(PIVA: ) CP_1 P.IVA_1
avv. Claudio Defilippi e avv. Gianna Sammicheli
CONVENUTA
Oggetto: Risoluzione per inadempimento
1 MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di intimazione ritualmente notificato, parte attrice agiva contro CP_1
[... per la convalida dello sfratto per morosità, con conseguente condanna al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni dovuti per il periodo da febbraio a maggio
2024 in relazione ad un contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato in data
30 marzo 2015 per l'immobile sito in Lerici, loc. San Terenzo, Piazza della Libertà n.
10. Si costituiva in giudizio la parte conduttrice la quale si opponeva alla convalida,
chiedendo, in via preliminare, l'improcedibilità dell'intimazione di sfratto per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
in via principale l'illegittimità
e inefficacia dell'intimazione di sfratto essendo venuta meno la morosità lamentata.
Con provvedimento del 20 gennaio 2025 il GOP, accoglieva l'istanza di ordinanza ex art. 665 cpc e disponeva il passaggio dal rito speciale a quello di cognizione piena per decidere sulle eccezioni riservate sollevate dal convenuto. Esperito inutilmente il tentativo di mediazione, le parti depositavano quindi le rispettive memorie integrative e, ritenuta la causa matura per la decisione, il GOP fissava udienza di discussione, con termine per il deposito di note conclusionali.
Conclusioni di parte attrice:
Voglia l'On. Tribunale adito
in via preliminare, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 30
marzo 2015 e registrato all'Agenzia delle entrate di Aosta il il 24 aprile 2015 al n. 2248 serie
3T.
Nel merito, ordinare l'immediata riconsegna dell'immobile e condannare la controparte al
pagamento dei canoni ancora inevasi (ad oggi € 2.400,00) e di quelli eventualmente non
pagati sino alla riconsegna effettiva dell'immobile oltre alle spese del presente procedimento e
del procedimento di mediazione.
Conclusioni di parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis , anche previa sospensione e/o revoca della
ordinanza provvisoria di convalida, stante la notifica di atto di precetto id sloggio per il 15
maggio 2025, respingere per tutti i motivi addotti la richiesta di convalida definitiva dello
2 sfratto e la richiesta risoluzione del contratto, risultando documentalmente provata l'assenza
della morosità lamentata e /o dichiarare la nullità , l'illegittimità e l'inefficacia
dell'intimazione di sfratto per tutti i motivi addotti, non risultando alcuna morosità ;
In mero subordine: - compensare in tutto o in parte, quanto risultasse dovuto con le somme a
garanzia dell'adempimento previste dal contratto.
In ogni caso, condannare parte intimante alle spese e competenze professionali difensive, oltre
rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
******************************
E' pacifico nel nostro ordinamento che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per il pagamento deve soltanto provare, come ha fatto l'odierna attrice, il titolo del suo diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento del debitore convenuto, sul quale invece incombe l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione.
Orbene nel caso di specie, parte convenuta assume l'insussistenza della morosità al momento in cui è stato intimato lo sfratto, ma in realtà già all'udienza di convalida del 25 luglio 2025, così come per tutto il procedimento sommario, risultava la morosità in capo alla conduttrice. Tant'è che la stessa ha sempre pagato quanto dovuto con ritardo e in prossimità delle udienze fissate (e ciò vale anche per il presente procedimento a cognizione piena).
E' noto che nei contratti di locazione ad uso non abitativo non possa realizzarsi la purgazione della mora con il pagamento in ritardo dei canoni arretrati ed il Giudice
deve comunque valutare se l'inadempienza, posta in essere dal conduttore, sia da considerarsi grave ovvero di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 cc.
Orbene, visto il protrarsi della morosità e quindi l'importo rilevante della stessa e la condotta tenuta nel corso del procedimento da parte della società convenuta (che ha continuato a versare in ritardo il canone), l'inadempimento della stessa non può che considerarsi grave.
3 Deve pertanto dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento da parte di con conseguente condanna della stessa al CP_1
rilascio immediato del bene ed al pagamento dei canoni dovuti sino alla data del rilascio. Non può operarsi la compensazione di tali somme con quelle depositate dalla società conduttrice a titolo di cauzione, stante la diversa natura e destinazione delle stesse.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex D.M.
55/2014, tenendo conto del valore della causa al momento della proposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attorea:
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo intercorso tra le parti ed avente ad oggetto l'immobile sito in Lerici (SP), loc. San Terenzo, Piazza
della Libertà n. 10 per grave inadempimento di CP_1
PIVA: in persona del legale rapp pt CP_2 CP_1 P.IVA_1
sig. al rilascio immediato del bene locato;
Controparte_3 C.F._2
PIVA: in persona del legale rapp pt CP_2 CP_1 P.IVA_1
sig. al pagamento in favore della parte Controparte_3 C.F._2
attrice della complessiva somma di € 1.400,00 a titolo di canoni scaduti, oltre i canoni a scadere sino alla data di effettivo rilascio;
PIVA: in persona del legale rapp pt CP_2 CP_1 P.IVA_1
sig.. alla rifusione delle spese di lite che si Controparte_3 C.F._2
liquidano, per la fase di mediazione, nella misura di € 800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, e nella misura di € 98,00 per esborsi ed €
2.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge per compensi professionali per la fase del giudizio.;
Così deciso in La Spezia, 23 giugno 2025
Il G.O.T.
Dott.ssa Barbara Forleo
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