Art. 6. (Disciplina del bilancio) 1. La revisione della disciplina del bilancio e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito di impresa anche attraverso la modifica della relativa disciplina e stabilire le modalita' con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalita' differita; b) prevedere una regolamentazione delle poste del patrimonio netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo; c) dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie; d) prevedere le condizioni in presenza delle quali le societa', in considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato principi contabili riconosciuti internazionalmente; e) ampliare le ipotesi in cui e' ammesso il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di un conto economico semplificato; f) armonizzare con le innovazioni di cui alle lettere precedenti la disciplina fiscale sul reddito di impresa e fissare opportune disposizioni transitorie per il trattamento delle operazioni in corso alla data di entrata in vigore di tali innovazioni.
a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito di impresa anche attraverso la modifica della relativa disciplina e stabilire le modalita' con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalita' differita; b) prevedere una regolamentazione delle poste del patrimonio netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo; c) dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie; d) prevedere le condizioni in presenza delle quali le societa', in considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato principi contabili riconosciuti internazionalmente; e) ampliare le ipotesi in cui e' ammesso il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di un conto economico semplificato; f) armonizzare con le innovazioni di cui alle lettere precedenti la disciplina fiscale sul reddito di impresa e fissare opportune disposizioni transitorie per il trattamento delle operazioni in corso alla data di entrata in vigore di tali innovazioni.