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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 2844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2844 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Angelo Del Franco Consigliere estensore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 974/2020 R.G, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., all'udienza collegiale del 7.5.2025,
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Ascolese (C.F.: , C.F._2 con cui elettivamente domicilia presso lo studio in Sarno, al Prolungamento
Matteotti n.19
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites per notar del 2.5.2016, rep. 31575, raccolta Persona_1
14430, dall' Avv. Guido Maria Talarico (C.F.: ) C.F._3 dell'Avvocatura Regionale, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81
-RESISTENTE-
E CONSORZIO – Controparte_2
(C.F.: Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, rilasciata a seguito di delibera n. 85 del 03.03.2020, dall'avv. Massimo Meo (C.F.: , con C.F._4 il quale elettivamente domicilia presso lo studio in Torre del Greco (NA), alla via
Cupa Ospedale n. 20
-RESISTENTE-
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo del giudizio notificato in data 21.2.2020 alla _1
(di seguito “ ”) al
[...] _1 Controparte_4
( di seguito “ ”) e rinotificato alla , ai sensi
[...] CP_4 _1 dell'art. 176 R.D. 1775/1933 in data il 3.3.2020, ha esposto: Parte_1
- di essere proprietario di terreni con destinazione agricola, siti in Sarno alla via
Beveraturo, siti in prossimità del fiume Sarno e, in particolare, di un suo affluente, denominato Rio Palazzo;
- nelle date 2.6.2009, 14-16.3.2013, 19-22.1.2014, 1.3.2014 detti terreni sono stati interessati da fenomeni di esondazione del Rio Palazzo, connessi alla sua mancata manutenzione, con argini bassi e fatiscenti e alvei, invasi da vegetazione e melma, che determinavano la riduzione della portata;
- i danni ai terreni ed alle coltivazioni di ortaggi che su di essi venivano praticate sono stati verificati e riportati nella consulenza tecnica del dott.
[...]
, quantificati in € 134.400,00 per l'evento del 2.6.2009, € 66.000,00 Per_2 per l'evento del 14-16.3.2013, € 152.000,00 per l'evento del 19-22/1/14 ed €
137.000,00 per l'evento dell'1.3.2014;
- vani sono stati i ripetuti solleciti ed i tentativi di bonario componimento della lite per ottenere il risarcimento dei danni, indirizzati alla ed al _1
, in ultimo, anche mediante notifica alla , in data 30.6.2017, CP_4 _1 per un invito alla negoziazione.
Il ricorrente, quindi, ha formulato una domanda di condanna in solido per il risarcimento dei danni, nei confronti della e del riportandosi, _1 CP_4 per la sua quantificazione, alla misura indicata nella relazione tecnica di parte.
* Si costituiva in data 21.10.2020 il che eccepiva, in via preliminare, CP_4 la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio. Eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione passiva del , tenuto conto che il Rio Palazzo è un corso CP_4
d'acqua naturale, nonché la genericità e l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto.
*
Si costituiva in data 15.6.2022 la ed eccepiva la violazione del _1 principio del ne bis in idem, in quanto, per le esondazioni dei giorni 2.6.2009,
14-16.3.2013 e 19-22.1.2014, aveva già proposto con ad altri Parte_1 ricorrenti un giudizio dinanzi a questo Tribunale RG. n. 1289/20, chiedendo la riunione di questo giudizio all'altro già pendente. Eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione passiva della , l'assoluta indeterminatezza e genericità del _1 ricorso in relazione alla prospettazione dei fatti riferiti ad una pluralità di soggetti, la mancata indicazione e produzione dei titoli legittimanti le pretese, la infondatezza delle domande, nonché l'intervenuta prescrizione.
Ammessa la prova per testi, come da ordinanza del 8.11.2022, con delega, ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D. 1775/33, al Tribunale di Nocera
Inferiore, la causa veniva rinviata all'udienza di conclusioni del 5.12.2023.
Tenuto conto del mancato espletamento del mezzo istruttorio e la omessa tempestiva richiesta di relativa proroga da parte del ricorrente, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza di conclusioni del 5.12.2023, la causa veniva rinviata al Collegio con ordinanza di pari data, con la concessione del termine di legge per il deposito di note conclusionali.
Depositate dalla e dal le difese conclusive, la causa è _1 CP_4 stata trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 7.5.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la ha chiesto la riunione di questo _1 giudizio ad un altro proposto tra (ed altri) contro Parte_1 _1
e dinanzi a
[...] Controparte_4 questo Tribunale rg. 1289/2020, in quanto aventi parziale identità di petitum e causa petendi con riferimento (e limitatamente) alla domanda di risarcimento proposta da con riferimento alle esondazioni asseritamente Parte_1 avvenute nei giorni 2.6.2009, 14-16.3.2013 e 19-22.1.2014.
Senonché, risulta all'evidenza di questo stesso Ufficio che il procedimento rg.
1289/2020 è stato già definito con sentenza di questo Tribunale n. 5064/2023, datata 8.11.2023, per cui non è più possibile procedere alla riunione.
***
Nel merito, si rileva che non risulta provata la legittimazione attiva del ricorrente, tenuto conto che non risulta depositato in atti nessun documento attestante la titolarità del diritto di proprietà in capo al ricorrente dei fondi, peraltro neppure individuati specificamente in ricorso.
Peraltro, non risulta depositata in atti alcuna consulenza tecnica o altro documento utile da cui si possano evincere i dati tecnici necessari per individuare i terreni a cui fa riferimento il ricorrente e il quantum richiesto sulla base delle valutazioni tecniche di cui si fa menzione in ricorso.
Il ricorrente è anche decaduto dalla prova, che pure era stata ammessa con ordinanza dell'8.11.2022.
In particolare, all'esito dell'udienza del 5.12.2023, con ordinanza di pari data il
Giudice Delegato si era così espresso: “…la parte ricorrente ha, con le proprie note scritte depositate in data 5-12-23, chiesto di differire l'udienza di precisazione delle conclusioni ad una successiva udienza, onde permettere al
Tribunale di Nocera Inferiore l'espletamento delle attività istruttorie delegate;
rilevato che la parte ricorrente non ha formulato istanza di proroga per l'assunzione della prova delegata prima della scadenza del termine (del 7-11-
23) già fissato all'uopo da questo GD (cfr. Cass. n. 4448 del 21/02/2013)
P.Q.M.
fissa l'udienza collegiale del 3-4-2024 con termine di legge prima della stessa per il deposito di note conclusionali”.
Pertanto, non essendo stati depositati altri documenti probatori, deve ritenersi che non risulti acquisita agli atti la prova dei fatti di cui in ricorso.
Dunque, le domande devono essere rigettate
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti della e del
[...] Controparte_1 [...]
Controparte_5
, disattesa ogni ulteriore
[...] eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
• rigetta le domande;
• condanna il ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese e competenze professionali del giudizio, che liquida per ciascuno di essi in euro
10.100,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7-5-2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Angelo Del Franco Consigliere estensore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 974/2020 R.G, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., all'udienza collegiale del 7.5.2025,
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Ascolese (C.F.: , C.F._2 con cui elettivamente domicilia presso lo studio in Sarno, al Prolungamento
Matteotti n.19
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites per notar del 2.5.2016, rep. 31575, raccolta Persona_1
14430, dall' Avv. Guido Maria Talarico (C.F.: ) C.F._3 dell'Avvocatura Regionale, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81
-RESISTENTE-
E CONSORZIO – Controparte_2
(C.F.: Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, rilasciata a seguito di delibera n. 85 del 03.03.2020, dall'avv. Massimo Meo (C.F.: , con C.F._4 il quale elettivamente domicilia presso lo studio in Torre del Greco (NA), alla via
Cupa Ospedale n. 20
-RESISTENTE-
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo del giudizio notificato in data 21.2.2020 alla _1
(di seguito “ ”) al
[...] _1 Controparte_4
( di seguito “ ”) e rinotificato alla , ai sensi
[...] CP_4 _1 dell'art. 176 R.D. 1775/1933 in data il 3.3.2020, ha esposto: Parte_1
- di essere proprietario di terreni con destinazione agricola, siti in Sarno alla via
Beveraturo, siti in prossimità del fiume Sarno e, in particolare, di un suo affluente, denominato Rio Palazzo;
- nelle date 2.6.2009, 14-16.3.2013, 19-22.1.2014, 1.3.2014 detti terreni sono stati interessati da fenomeni di esondazione del Rio Palazzo, connessi alla sua mancata manutenzione, con argini bassi e fatiscenti e alvei, invasi da vegetazione e melma, che determinavano la riduzione della portata;
- i danni ai terreni ed alle coltivazioni di ortaggi che su di essi venivano praticate sono stati verificati e riportati nella consulenza tecnica del dott.
[...]
, quantificati in € 134.400,00 per l'evento del 2.6.2009, € 66.000,00 Per_2 per l'evento del 14-16.3.2013, € 152.000,00 per l'evento del 19-22/1/14 ed €
137.000,00 per l'evento dell'1.3.2014;
- vani sono stati i ripetuti solleciti ed i tentativi di bonario componimento della lite per ottenere il risarcimento dei danni, indirizzati alla ed al _1
, in ultimo, anche mediante notifica alla , in data 30.6.2017, CP_4 _1 per un invito alla negoziazione.
Il ricorrente, quindi, ha formulato una domanda di condanna in solido per il risarcimento dei danni, nei confronti della e del riportandosi, _1 CP_4 per la sua quantificazione, alla misura indicata nella relazione tecnica di parte.
* Si costituiva in data 21.10.2020 il che eccepiva, in via preliminare, CP_4 la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio. Eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione passiva del , tenuto conto che il Rio Palazzo è un corso CP_4
d'acqua naturale, nonché la genericità e l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto.
*
Si costituiva in data 15.6.2022 la ed eccepiva la violazione del _1 principio del ne bis in idem, in quanto, per le esondazioni dei giorni 2.6.2009,
14-16.3.2013 e 19-22.1.2014, aveva già proposto con ad altri Parte_1 ricorrenti un giudizio dinanzi a questo Tribunale RG. n. 1289/20, chiedendo la riunione di questo giudizio all'altro già pendente. Eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione passiva della , l'assoluta indeterminatezza e genericità del _1 ricorso in relazione alla prospettazione dei fatti riferiti ad una pluralità di soggetti, la mancata indicazione e produzione dei titoli legittimanti le pretese, la infondatezza delle domande, nonché l'intervenuta prescrizione.
Ammessa la prova per testi, come da ordinanza del 8.11.2022, con delega, ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D. 1775/33, al Tribunale di Nocera
Inferiore, la causa veniva rinviata all'udienza di conclusioni del 5.12.2023.
Tenuto conto del mancato espletamento del mezzo istruttorio e la omessa tempestiva richiesta di relativa proroga da parte del ricorrente, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza di conclusioni del 5.12.2023, la causa veniva rinviata al Collegio con ordinanza di pari data, con la concessione del termine di legge per il deposito di note conclusionali.
Depositate dalla e dal le difese conclusive, la causa è _1 CP_4 stata trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 7.5.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la ha chiesto la riunione di questo _1 giudizio ad un altro proposto tra (ed altri) contro Parte_1 _1
e dinanzi a
[...] Controparte_4 questo Tribunale rg. 1289/2020, in quanto aventi parziale identità di petitum e causa petendi con riferimento (e limitatamente) alla domanda di risarcimento proposta da con riferimento alle esondazioni asseritamente Parte_1 avvenute nei giorni 2.6.2009, 14-16.3.2013 e 19-22.1.2014.
Senonché, risulta all'evidenza di questo stesso Ufficio che il procedimento rg.
1289/2020 è stato già definito con sentenza di questo Tribunale n. 5064/2023, datata 8.11.2023, per cui non è più possibile procedere alla riunione.
***
Nel merito, si rileva che non risulta provata la legittimazione attiva del ricorrente, tenuto conto che non risulta depositato in atti nessun documento attestante la titolarità del diritto di proprietà in capo al ricorrente dei fondi, peraltro neppure individuati specificamente in ricorso.
Peraltro, non risulta depositata in atti alcuna consulenza tecnica o altro documento utile da cui si possano evincere i dati tecnici necessari per individuare i terreni a cui fa riferimento il ricorrente e il quantum richiesto sulla base delle valutazioni tecniche di cui si fa menzione in ricorso.
Il ricorrente è anche decaduto dalla prova, che pure era stata ammessa con ordinanza dell'8.11.2022.
In particolare, all'esito dell'udienza del 5.12.2023, con ordinanza di pari data il
Giudice Delegato si era così espresso: “…la parte ricorrente ha, con le proprie note scritte depositate in data 5-12-23, chiesto di differire l'udienza di precisazione delle conclusioni ad una successiva udienza, onde permettere al
Tribunale di Nocera Inferiore l'espletamento delle attività istruttorie delegate;
rilevato che la parte ricorrente non ha formulato istanza di proroga per l'assunzione della prova delegata prima della scadenza del termine (del 7-11-
23) già fissato all'uopo da questo GD (cfr. Cass. n. 4448 del 21/02/2013)
P.Q.M.
fissa l'udienza collegiale del 3-4-2024 con termine di legge prima della stessa per il deposito di note conclusionali”.
Pertanto, non essendo stati depositati altri documenti probatori, deve ritenersi che non risulti acquisita agli atti la prova dei fatti di cui in ricorso.
Dunque, le domande devono essere rigettate
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti della e del
[...] Controparte_1 [...]
Controparte_5
, disattesa ogni ulteriore
[...] eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
• rigetta le domande;
• condanna il ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese e competenze professionali del giudizio, che liquida per ciascuno di essi in euro
10.100,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7-5-2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo