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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/02/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15276/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15276/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GOVI GIOVANNI, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in PIAZZA GALILEO GALILEI 5 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. GOVI GIOVANNI
RICORRENTE
contro nato a [...] – Beni Méllal (Marocco) il 18/06/1985 (C.F. Controparte_1
, residente in [...] C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
del ricorrente : <
(registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Bologna 1 il 13/06/2018 al n. 008217 serie 3T), accertare e dichiarare che il Sig. occupa senza titolo il posto auto Controparte_1
scoperto, di proprietà del ricorrente Sig. sito in Molinella (BO), Via Provinciale Parte_1
Superiore n. 272, catastalmente identificato al locale Catasto Edilizio Urbano al foglio 118, particella
71, sub. 24 categoria C07 e graficamente individuato in colore rosso, posto auto P2 n. 5, nella pagina 1 di 5 planimetria “Sistemazione del verde e dei parcheggi” allegata al rogito del Notaio del Persona_1
21/01/2004 Rep. n. 318.297 – Racc. n. 18.308;
ii) altresì, accertare e dichiarare l'inadempimento del Sig. all'obbligo di riconsegnare e Controparte_1
restituire, in favore del Sig. il detto posto auto scoperto sito in Molinella (BO), Via Parte_1
Provinciale Superiore n. 272, catastalmente identificato al locale Catasto Edilizio Urbano al foglio 118, particella 71, sub. 24 categoria C07 e graficamente individuato in colore rosso, posto auto P2 n. 5, nella planimetria “Sistemazione del verde e dei parcheggi” allegata al rogito del Notaio del Persona_1
21/01/2004 Rep. n. 318.297 – Racc. n. 18.308;
iii) per l'effetto, e/o comunque, condannare il Sig. a riconsegnare e restituire Controparte_1
immediatamente, e/o comunque fissando la data di riconsegna e restituzione nel più breve termine, in favore del Sig. libero e sgombero da sé, persone e cose il detto posto auto scoperto sito in Parte_1
Molinella (BO), Via Provinciale Superiore n. 272, catastalmente identificato al locale Catasto Edilizio
Urbano al foglio 118, particella 71, sub. 24 categoria C07 e graficamente individuato in colore rosso, posto auto P2 n. 5, nella planimetria “Sistemazione del verde e dei parcheggi” allegata al rogito del
Notaio del 21/01/2004 Rep. n. 318.297 – Racc. n. 18.308; al riguardo, altresì Persona_1
condannare il Sig. a rimuovere immediatamente, e/o comunque fissando la data di Controparte_1
rimozione nel più breve termine, da tale posto auto scoperto, a cura e spese dello stesso Sig. CP_1
l'autovettura di proprietà del medesimo Sig. Lancia Y targa BV061NT, oggi
[...] Controparte_1
individuabile, stante il furto delle targhe, tramite telaio: ZLA84000001654720;
altresì, con pronuncia di ogni e conseguente statuizione e con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege>>
All'udienza di discussione del 24/01/2025, la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni e altresì per l'ammissione delle richieste istruttorie formulate nel ricorso qualora ritenute a tutela delle proprie ragioni.
MOTIVI
I
ha proposto ricorso secondo il rito locatizio per la restituzione del posto auto scoperto Parte_1 annesso all'appartamento sito in Molinella (BO), Via Provinciale Superiore n. 272, beni in sua proprietà da lui già dati in locazione al convenuto con contratto del 21/05/2018 e Controparte_1
decorrenza dal 01/06/2018, conseguendone riconsegna con verbale del 18/05/2020 e con l'impegno di al ritiro entro 15 giorni anche dell'autovettura Lancia Y targata BV061NT, viceversa dal CP_1
pagina 2 di 5 medesimo ivi relitta da allora sino all'attualità, ormai versante in condizioni di rottame e ciò nonostante le ripetute richieste avanzate nei suoi confronti per ottenere la liberazione del posto auto.
Con decreto 12/11/2024 è stata fissata l'udienza di discussione nel giorno 10/01/2025, poi rinviata per impedimento del giudice al successivo 24/01/25.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati al convenuto ai sensi della L.
53/1994, con raccomandata AR spedita il 15/11/2025 tramite servizio per gli atti giudiziari fornito da e recapitata al convenuto, a mani del familiare convivente, moglie, in data CP_2 CP_3
18/11/2024, con contestuale rituale comunicazione di avvenuta notifica, come documentato dai depositi di parte ricorrente nel fascicolo telematico.
Stante la ritualità e tempestività dell'eseguita notificazione, peraltro coerente con i dati riportati nel certificato di residenza e stato di famiglia del convenuto (v. doc. 11 ricorrente), non essendosi lo stesso costituito, né essendo comparso, all'udienza del 24 gennaio 2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Invitata la parte ricorrente a concludere e discutere, la causa è stata decisa, previo ritiro in camera di consiglio, come da dispositivo letto in udienza, deposito della sentenza riservato nel termine di 15 giorni.
II
Il ricorrente ha provato il suo diritto di ottenere la restituzione del posto auto, occupato ormai da anni dal convenuto senza alcun titolo.
In particolare, il ricorrente ha prodotto (doc. 2 fasc. ricorrente) il proprio atto di acquisto dell'immobile sito nel Comune di Molinella, in Via Provinciale Nord Zenzalino n. 272-274, costituito dal monolocale con l'annesso posto auto, quest'ultimo censito al NCEU del predetto Comune al foglio 118, mappale
71, sub. 24, cat. C/7, acquisto avvenuto con rogito 21/01/2024 in atti notaio rep. 318.297, con Per_1
allegata planimetria, per quanto qui interessa, del piano terra, nella quale il posto auto rogitato risulta contraddistinto quale P2 n. 5 e contornato di colore rosso.
A sua volta, il contratto di locazione intercorso tra le parti e (doc. 1 fasc. ricorrente) Pt_1 CP_1
indicava quale bene locato, dal primo al secondo, non solo il monolocale, bensì anche il posto auto scoperto, individuandolo con gli estremi catastali di cui al foglio 118, mappale 71, subalterno 24, categoria C7.
Quale documento n. 3 è stato depositato il verbale di riconsegna del 18/05/2020.
Pur non essendo stato menzionato in tale verbale il fatto che il posto auto non fosse stato liberato, la pagina 3 di 5 circostanza risulta provata dal documento 10, in particolare dalla denuncia presentata alla Stazione dei
Carabinieri di Molinella dallo stesso in data 09/06/2024, nella quale si legge la Controparte_1
seguente dichiarazione del denunciante <Premetto che da circa 4 anni presso la mia precedente abitazione sita a Molinella (BO), frazione di Miravalle, Via Provinciale Superiore n. 272/7, nell'area condominiale, ho parcheggiato la mia autovettura Lancia Y, targata BV061NT>>.
Dunque, è lo stesso convenuto ad aver ammesso davanti ad un Pubblico Ufficiale, nell'ambito della denuncia da lui presentata in data 09/06/24 per l'asserito furto delle targhe della propria Lancia Y, che tale autovettura era stata da lui lasciata parcheggiata presso la sua precedente abitazione di Via
Provinciale Superiore, ovvero dove egli aveva avuto in godimento, in virtù di locazione cessata il
18/05/2020, il monolocale e l'annesso posto auto di proprietà di . Parte_1
Anche le fotografie dell'autovettura in questione, prodotte dal ricorrente e allegate al ricorso quali documenti dal n. 13 al n. 16, confermano le sue allegazioni in relazione allo stato di completo abbandono del veicolo, ridotto ad un rottame e insistente proprio sul posto auto, come reso evidente, in particolare, dal raffronto della fotografia doc. 13 con la piantina allegata al rogito di acquisto (doc. 2).
Infatti, è ben visibile nella fotografia 13 l'angolo creato dal lato minore del rettangolo costituente il posto auto di con la recinzione condominiale, angolo identicamente riconoscibile nella Parte_1
piantina allegata al rogito di cui al documento n. 2.
Per quanto riguarda le caratteristiche del veicolo insistente sul posto auto di proprietà del ricorrente, oltre alle fotografie in atti e sopra citate, vi è la visura al PRA da lui prodotta quale documento n. 4, da cui si evince l'intestazione del veicolo (in capo a , il tipo (Lancia Y), la targa Controparte_1
(BV061NT) e il numero di telaio (ZLA84000001654720).
Infine, il messaggio sms trasmesso il 16/07/24 da al precedente legale del ricorrente, CP_3
prodotto quale documento n. 12 e recante < rimane lì se viene toccata i carabinieri Parte_2
intervengono>> conferma una volta di più la circostanza della presenza del veicolo del convenuto sulla proprietà del ricorrente, veicolo che, secondo l'autore del messaggio, non potrebbe essere neppure spostato, pena l'intervento dei Carabinieri.
Si tratta di assunto privo di fondamento, vero essendo il contrario. Infatti, il ricorrente, cessata – e, peraltro, ormai da anni - la locazione ad , ha il diritto di ottenere la condanna dello Controparte_1
stesso al rilascio del suo posto auto, in quanto occupato senza titolo.
Nonostante il tempo di occupazione senza titolo già trascorso e le plurime diffide al rilascio ricevute da prima dell'introduzione del giudizio, appare comunque necessario assegnare al Controparte_1
pagina 4 di 5 medesimo un termine, valutato congruo in 30 giorni dal deposito di questa sentenza, per la liberazione del posto auto.
III
Il convenuto soccombente viene anche condannato al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, come liquidate nel dispositivo, avuto riguardo per le anticipazioni esenti a quanto risulta in atti e per i compensi di difensore alla nota presentata, valutata conforme al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso proposto da
contro
; Parte_1 Controparte_1
- per l'effetto, condanna a rilasciare nella piena e libera disponibilità del ricorrente Controparte_1
entro il termine di 30 giorni dal deposito della sentenza, completamente libero da Parte_1
persone e cose, il posto auto scoperto di proprietà di sito in Molinella (BO), Via Parte_1
Provinciale Superiore n. 272, catastalmente identificato nel NCEU del predetto Comune al foglio 118, particella 71, sub. 24 categoria C07, graficamente individuato in colore rosso, posto auto P2 n. 5, nella planimetria “Sistemazione del verde e dei parcheggi” allegata al rogito del Notaio del Persona_1
21/01/2004 Rep. n. 318.297 – Racc. n. 18.308, liberandolo, in particolare, dal veicolo Lancia Y già targato BV061NT, con telaio n. ZLA84000001654720 che ivi insiste;
- condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida per Controparte_1 anticipazioni esenti in € 140,40 e, per compensi di difensore, in complessivi € 2.626,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 15 giorni.
Bologna, 24 gennaio 2025
Il giudice onorario dott.ssa Lucia Pappalettera
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15276/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GOVI GIOVANNI, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in PIAZZA GALILEO GALILEI 5 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. GOVI GIOVANNI
RICORRENTE
contro nato a [...] – Beni Méllal (Marocco) il 18/06/1985 (C.F. Controparte_1
, residente in [...] C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
del ricorrente : <
(registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Bologna 1 il 13/06/2018 al n. 008217 serie 3T), accertare e dichiarare che il Sig. occupa senza titolo il posto auto Controparte_1
scoperto, di proprietà del ricorrente Sig. sito in Molinella (BO), Via Provinciale Parte_1
Superiore n. 272, catastalmente identificato al locale Catasto Edilizio Urbano al foglio 118, particella
71, sub. 24 categoria C07 e graficamente individuato in colore rosso, posto auto P2 n. 5, nella pagina 1 di 5 planimetria “Sistemazione del verde e dei parcheggi” allegata al rogito del Notaio del Persona_1
21/01/2004 Rep. n. 318.297 – Racc. n. 18.308;
ii) altresì, accertare e dichiarare l'inadempimento del Sig. all'obbligo di riconsegnare e Controparte_1
restituire, in favore del Sig. il detto posto auto scoperto sito in Molinella (BO), Via Parte_1
Provinciale Superiore n. 272, catastalmente identificato al locale Catasto Edilizio Urbano al foglio 118, particella 71, sub. 24 categoria C07 e graficamente individuato in colore rosso, posto auto P2 n. 5, nella planimetria “Sistemazione del verde e dei parcheggi” allegata al rogito del Notaio del Persona_1
21/01/2004 Rep. n. 318.297 – Racc. n. 18.308;
iii) per l'effetto, e/o comunque, condannare il Sig. a riconsegnare e restituire Controparte_1
immediatamente, e/o comunque fissando la data di riconsegna e restituzione nel più breve termine, in favore del Sig. libero e sgombero da sé, persone e cose il detto posto auto scoperto sito in Parte_1
Molinella (BO), Via Provinciale Superiore n. 272, catastalmente identificato al locale Catasto Edilizio
Urbano al foglio 118, particella 71, sub. 24 categoria C07 e graficamente individuato in colore rosso, posto auto P2 n. 5, nella planimetria “Sistemazione del verde e dei parcheggi” allegata al rogito del
Notaio del 21/01/2004 Rep. n. 318.297 – Racc. n. 18.308; al riguardo, altresì Persona_1
condannare il Sig. a rimuovere immediatamente, e/o comunque fissando la data di Controparte_1
rimozione nel più breve termine, da tale posto auto scoperto, a cura e spese dello stesso Sig. CP_1
l'autovettura di proprietà del medesimo Sig. Lancia Y targa BV061NT, oggi
[...] Controparte_1
individuabile, stante il furto delle targhe, tramite telaio: ZLA84000001654720;
altresì, con pronuncia di ogni e conseguente statuizione e con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege>>
All'udienza di discussione del 24/01/2025, la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni e altresì per l'ammissione delle richieste istruttorie formulate nel ricorso qualora ritenute a tutela delle proprie ragioni.
MOTIVI
I
ha proposto ricorso secondo il rito locatizio per la restituzione del posto auto scoperto Parte_1 annesso all'appartamento sito in Molinella (BO), Via Provinciale Superiore n. 272, beni in sua proprietà da lui già dati in locazione al convenuto con contratto del 21/05/2018 e Controparte_1
decorrenza dal 01/06/2018, conseguendone riconsegna con verbale del 18/05/2020 e con l'impegno di al ritiro entro 15 giorni anche dell'autovettura Lancia Y targata BV061NT, viceversa dal CP_1
pagina 2 di 5 medesimo ivi relitta da allora sino all'attualità, ormai versante in condizioni di rottame e ciò nonostante le ripetute richieste avanzate nei suoi confronti per ottenere la liberazione del posto auto.
Con decreto 12/11/2024 è stata fissata l'udienza di discussione nel giorno 10/01/2025, poi rinviata per impedimento del giudice al successivo 24/01/25.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati al convenuto ai sensi della L.
53/1994, con raccomandata AR spedita il 15/11/2025 tramite servizio per gli atti giudiziari fornito da e recapitata al convenuto, a mani del familiare convivente, moglie, in data CP_2 CP_3
18/11/2024, con contestuale rituale comunicazione di avvenuta notifica, come documentato dai depositi di parte ricorrente nel fascicolo telematico.
Stante la ritualità e tempestività dell'eseguita notificazione, peraltro coerente con i dati riportati nel certificato di residenza e stato di famiglia del convenuto (v. doc. 11 ricorrente), non essendosi lo stesso costituito, né essendo comparso, all'udienza del 24 gennaio 2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Invitata la parte ricorrente a concludere e discutere, la causa è stata decisa, previo ritiro in camera di consiglio, come da dispositivo letto in udienza, deposito della sentenza riservato nel termine di 15 giorni.
II
Il ricorrente ha provato il suo diritto di ottenere la restituzione del posto auto, occupato ormai da anni dal convenuto senza alcun titolo.
In particolare, il ricorrente ha prodotto (doc. 2 fasc. ricorrente) il proprio atto di acquisto dell'immobile sito nel Comune di Molinella, in Via Provinciale Nord Zenzalino n. 272-274, costituito dal monolocale con l'annesso posto auto, quest'ultimo censito al NCEU del predetto Comune al foglio 118, mappale
71, sub. 24, cat. C/7, acquisto avvenuto con rogito 21/01/2024 in atti notaio rep. 318.297, con Per_1
allegata planimetria, per quanto qui interessa, del piano terra, nella quale il posto auto rogitato risulta contraddistinto quale P2 n. 5 e contornato di colore rosso.
A sua volta, il contratto di locazione intercorso tra le parti e (doc. 1 fasc. ricorrente) Pt_1 CP_1
indicava quale bene locato, dal primo al secondo, non solo il monolocale, bensì anche il posto auto scoperto, individuandolo con gli estremi catastali di cui al foglio 118, mappale 71, subalterno 24, categoria C7.
Quale documento n. 3 è stato depositato il verbale di riconsegna del 18/05/2020.
Pur non essendo stato menzionato in tale verbale il fatto che il posto auto non fosse stato liberato, la pagina 3 di 5 circostanza risulta provata dal documento 10, in particolare dalla denuncia presentata alla Stazione dei
Carabinieri di Molinella dallo stesso in data 09/06/2024, nella quale si legge la Controparte_1
seguente dichiarazione del denunciante <Premetto che da circa 4 anni presso la mia precedente abitazione sita a Molinella (BO), frazione di Miravalle, Via Provinciale Superiore n. 272/7, nell'area condominiale, ho parcheggiato la mia autovettura Lancia Y, targata BV061NT>>.
Dunque, è lo stesso convenuto ad aver ammesso davanti ad un Pubblico Ufficiale, nell'ambito della denuncia da lui presentata in data 09/06/24 per l'asserito furto delle targhe della propria Lancia Y, che tale autovettura era stata da lui lasciata parcheggiata presso la sua precedente abitazione di Via
Provinciale Superiore, ovvero dove egli aveva avuto in godimento, in virtù di locazione cessata il
18/05/2020, il monolocale e l'annesso posto auto di proprietà di . Parte_1
Anche le fotografie dell'autovettura in questione, prodotte dal ricorrente e allegate al ricorso quali documenti dal n. 13 al n. 16, confermano le sue allegazioni in relazione allo stato di completo abbandono del veicolo, ridotto ad un rottame e insistente proprio sul posto auto, come reso evidente, in particolare, dal raffronto della fotografia doc. 13 con la piantina allegata al rogito di acquisto (doc. 2).
Infatti, è ben visibile nella fotografia 13 l'angolo creato dal lato minore del rettangolo costituente il posto auto di con la recinzione condominiale, angolo identicamente riconoscibile nella Parte_1
piantina allegata al rogito di cui al documento n. 2.
Per quanto riguarda le caratteristiche del veicolo insistente sul posto auto di proprietà del ricorrente, oltre alle fotografie in atti e sopra citate, vi è la visura al PRA da lui prodotta quale documento n. 4, da cui si evince l'intestazione del veicolo (in capo a , il tipo (Lancia Y), la targa Controparte_1
(BV061NT) e il numero di telaio (ZLA84000001654720).
Infine, il messaggio sms trasmesso il 16/07/24 da al precedente legale del ricorrente, CP_3
prodotto quale documento n. 12 e recante < rimane lì se viene toccata i carabinieri Parte_2
intervengono>> conferma una volta di più la circostanza della presenza del veicolo del convenuto sulla proprietà del ricorrente, veicolo che, secondo l'autore del messaggio, non potrebbe essere neppure spostato, pena l'intervento dei Carabinieri.
Si tratta di assunto privo di fondamento, vero essendo il contrario. Infatti, il ricorrente, cessata – e, peraltro, ormai da anni - la locazione ad , ha il diritto di ottenere la condanna dello Controparte_1
stesso al rilascio del suo posto auto, in quanto occupato senza titolo.
Nonostante il tempo di occupazione senza titolo già trascorso e le plurime diffide al rilascio ricevute da prima dell'introduzione del giudizio, appare comunque necessario assegnare al Controparte_1
pagina 4 di 5 medesimo un termine, valutato congruo in 30 giorni dal deposito di questa sentenza, per la liberazione del posto auto.
III
Il convenuto soccombente viene anche condannato al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, come liquidate nel dispositivo, avuto riguardo per le anticipazioni esenti a quanto risulta in atti e per i compensi di difensore alla nota presentata, valutata conforme al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso proposto da
contro
; Parte_1 Controparte_1
- per l'effetto, condanna a rilasciare nella piena e libera disponibilità del ricorrente Controparte_1
entro il termine di 30 giorni dal deposito della sentenza, completamente libero da Parte_1
persone e cose, il posto auto scoperto di proprietà di sito in Molinella (BO), Via Parte_1
Provinciale Superiore n. 272, catastalmente identificato nel NCEU del predetto Comune al foglio 118, particella 71, sub. 24 categoria C07, graficamente individuato in colore rosso, posto auto P2 n. 5, nella planimetria “Sistemazione del verde e dei parcheggi” allegata al rogito del Notaio del Persona_1
21/01/2004 Rep. n. 318.297 – Racc. n. 18.308, liberandolo, in particolare, dal veicolo Lancia Y già targato BV061NT, con telaio n. ZLA84000001654720 che ivi insiste;
- condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida per Controparte_1 anticipazioni esenti in € 140,40 e, per compensi di difensore, in complessivi € 2.626,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 15 giorni.
Bologna, 24 gennaio 2025
Il giudice onorario dott.ssa Lucia Pappalettera
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