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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 8549/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 8549/2023, promossa da:
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t. e per esso del Responsabile del Contenzioso Regionale - Atti introduttivi del Giudizio della Sig. , rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_2 Parte_3
Giannandrea CONTIERI (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1 del difensore in Napoli alla Via Posillipo n.26 appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso CP_1 C.F._2
IMPERIALE (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._3 difensore in San Gregorio Magno (Sa) alla via B. Paglia n. 7 appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 262/2023 pubblicata in data 18.05.2023, mai notificata, pronunciata dal Giudice di Pace di Buccino dott.ssa Rosaria R. Izzi, nel giudizio iscritto al N.R.G.
978/2022
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado si opponeva ad intimazione di pagamento n. 10020229005491308000 di complessivi euro 951,64, per impugnare le cartelle esattoriali ad essa presupposte, ovvero la n. 10020150007755987000 avente ad oggetto tassa automobilistica riferita all'anno 2010 per euro 816,99, nonché la n. 10020190029356276000 avente ad oggetto contravvenzioni codice della strada riferite all'anno 2017 per euro 134,65. Parte opponente lamentava l'omessa notifica delle prodromiche cartelle e l'estinzione del credito di cui alla prima cartella per prescrizione, nonché l'intervenuto pagamento dell'importo di cui al verbale sotteso alla seconda cartella. Con sentenza n. 262/2023, il Giudice adito accoglieva la spiegata opposizione dichiarando l'inefficacia della intimazione gravata, accertando l'intervenuta prescrizione della pretesa quanto alla cartella relativa alla tassa automobilistica, non ritenendo ritualmente provata la notifica dell'atto interruttivo successivamente alla cartella di pagamento, nonché l'avvenuto pagamento del verbale sotteso all'altra cartella, con conseguente inefficacia di essa.
1.1 Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l' ha qui proposto gravame Pt_1 domandando la riforma della decisione impugnata, con vittoria di spese di doppio grado. Nello specifico, ha dedotto: il difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado con riguardo alla pretesa afferente alla cartella n. 10020150007755987000, avente ad oggetto pretesa di natura tributaria;
l'erroneo calcolo del termine prescrizionale operato dal giudice di prime cure, non avendo costui tenuto conto della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19; legittimità dell'operato di
CP_2
[...
Con propria comparsa, si è costituito nel presente giudizio l'appellato onde Controparte_3 eccepire in via esclusiva, la nullità dell'atto di citazione in appello, ai sensi dell' art. 164 c.p.c., per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, stante l'asserita omessa indicazione nel libello introduttivo di elementi attinenti alla “vocatio in jus” previsti dall' art. 163 c.p.c.. Ha concluso, pertanto, per il rigetto del gravame, con vittoria di spese del presente grado.
2. In via preliminare, rispetto all'esame del merito, deve esser verificata, trattandosi di questione rilevabile di ufficio indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalla parte interessata,
l'ammissibilità dell'appello proposto da sotto il profilo del Parte_4 rispetto del termine per l'impugnazione.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma
17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto, sospensione inapplicabile in materia di opposizione all'esecuzione) e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
Premesso che la sentenza impugnata non è stata notificata all'appellante, deve ritenersi che l'appello, proposto con ricorso notificato in data 20.11.2023, è stato formulato nel rispetto del termine di sei mesi (con l'inapplicabilità, ratione materiae, della sospensione feriale dei termini per l'impugnazione) decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che è stata effettuata in data 18.06.2023.
Nel compiere le valutazioni preliminari per il caso di specie, questo Tribunale ritiene, altresì, che l'impugnazione avanzata è, invero, ammissibile, risultando adeguatamente indicati e raffrontati i punti e le questioni della sentenza impugnata su cui si fondano le ragioni di dissenso e per i quali se ne richiede la riforma (cfr. atto di appello), sollecitando, dunque, una revisione della precedente pronuncia, della quale il Tribunale è in grado di cogliere il senso e la portata della critica (cfr. Cass
10916/2017; Cass 11999/2017; Cass. SU 10878/2015).
Ciò posto, procedendo con ordine sistematico, mette conto in apertura vagliare la dedotta nullità dell'atto introduttivo prospettata da parte appellata, mancando esso degli elementi richiamati dall'art. 163, co. 3
n.7 cpc.
Si osserva sul punto che la Suprema Corte, con sentenza n. 1116 del 2003, ha ritenuto che la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di appello, derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c, deve ritenersi sanata dalla costituzione dell'appellato, ove questi, nella comparsa di risposta, si sia limitato ad eccepirne genericamente la nullità. Più di recente la medesima
Corte - Sez. II, 23 dicembre 2011, n. 28676 - ha anche affermato che in tema di giudizio di appello, ove l'atto di impugnazione venga notificato, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., al procuratore dell'appellato, un'interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce anche del principio del giusto processo e della durata ragionevole (art. 111 Cost.), impedisce di ritenere la nullità dell'anzidetto atto introduttivo del gravame in assenza dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c. (cui rinvia l'art. 342
c.p.c.) in ordine ai termini di costituzione ed alle decadenze conseguenti alla sua tardività (artt. 166 e 167 c.p.c), posto che il soggetto che concretamente riceve la notificazione è in grado, per le cognizioni tecnico- giuridiche delle quali deve presumersi sia professionalmente dotato, di apprezzare adeguatamente il contenuto dell'atto, anche se in esso non siano stati trascritti elementi che, tuttavia, possano agevolmente desumersi dai richiami normativi ivi contenuti, come quello, seppur generico, all'art. 166 c.p.c.. In senso conforme anche Cass., Sez. II, 30 dicembre 2011, n. 30603, che ha affermato che non sussiste nullità dell'atto di appello, allorché esso manchi dell'avvertimento secondo cui l'appellato, in caso di mancata costituzione nel termine, decade dal diritto di proporre l'appello incidentale, in quanto l'art. 342 c.p.c., nel richiamare l'art. 163 c.p.c., non prevede che tale avvertimento, nel giudizio di gravame, debba riferirsi espressamente alla possibilità di proporre appello incidentale, tenuto anche conto che l'atto di appello viene notificato al procuratore della parte, ove costituita, dunque a soggetto professionalmente attrezzato a conoscere le decadenze comminate dalla legge in caso di ritardata costituzione.
In generale, dunque, può considerarsi che la conoscenza delle regole processuali per la parte che agisce o che è evocata in giudizio - quali sono, nella fattispecie in esame, quelle che prevedono determinate decadenze nel caso di mancata costituzione in giudizio nel termine prescritto - discende dalla generale regola della legale conoscenza della legge e quindi della tendenziale, ancorché non assoluta, inescusabilità dell'errore di diritto;
canone questo che rimane come principio generale anche se mitigato sotto vari aspetti: nella materia penale, dalla fondamentale pronuncia di incostituzionalità dell'art. 5 c.p. (C. cost. n.
364 del 1988) nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile;
nella materia civile, dalla eccezionale rilevanza dell'errore di diritto nel contratto sia in generale (art. 1429 c.c.) che in particolare (art. 1969 c.c.); nella materia processuale civile, dalla rimessione in termini ove la parte dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile
(art. 184 bis e 153, secondo comma, c.p.c.) come nel caso di errore (di diritto) commesso dalla parte a causa dell'affidamento su un orientamento giurisprudenziale consolidato oggetto di successivo revirement
(Cass., sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144).
A fronte di questo canone generale - che nella materia processuale civile è stato enunciato come “principio della legale conoscenza delle norme legislative” (C. cost. n. 61 del 1980) - le prescrizioni di "avvertimenti" che ricordano alla parte il contenuto di una determinata regola processuale, che comunque appartiene alla legge la cui ignoranza non scusa, costituiscono altrettante deroghe a tale principio ed, in quanto disposizioni speciali, esse non rappresentano norme di sistema e mal si prestano all'estensione in via interpretativa da una fattispecie ad un'altra.
Se si considera l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'espresso avvertimento di cui al n. 7 del terzo comma dell'art. 163 c.p.c. è previsto nell'ordinario giudizio di primo grado promosso con citazione innanzi al tribunale. Ma siffatta prescrizione non trova applicazione, pure con riferimento al giudizio di primo grado, nelle controversie di lavoro e di previdenza, atteso che l'art. 414 c.p.c., che al pari dell'art. 163 c.p.c., disciplina il contenuto della domanda introduttiva del giudizio, non contiene, a differenza di quest'ultima, alcun avvertimento simile a quello di cui al n. 7 del terzo comma dell'art. 163 c.p.c.. E un tale "avvertimento" neppure è contenuto nel decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 415 c.p.c. anche se nelle controversie di lavoro parimenti possono determinarsi, per la parte convenuta, decadenze in relazione alla possibilità di eccepire l'incompetenza territoriale ovvero di proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio (Cass., sez. lav.,
18 ottobre 2002, n. 14829). Cfr. anche C. cost. n. 61 del 1980 che ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell'art. 415 c.p.c. in riferimento all'art. 416 c.p.c., nella parte in cui non è previsto l'obbligo di portare a conoscenza del convenuto, con la notifica del ricorso introduttivo, che dieci giorni prima dell'udienza dovrà egli costituirsi indicando specificamente - a pena di decadenza - i mezzi di prova dei quali intende avvalersi. Né tale avvertimento è prescritto dall'art. 318 c.p.c. che regola il contenuto della domanda nel giudizio innanzi al giudice di pace (Cass., sez. I, 11 luglio 2003, n. 10909). Parimenti si è ritenuto (Cass., sez. I, 7 febbraio 2000, n. 1332) che nel giudizio di divorzio, la cui fase contenziosa inizia con la prima udienza davanti al giudice istruttore, non va formulato, né nel ricorso introduttivo né nel decreto presidenziale, l'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c., la cui omissione non da quindi luogo ad alcuna nullità.
Tutte queste "fattispecie escluse" mostrano il carattere circoscritto della regola speciale contenuta nell'art. 163 c.p.c. nella parte in cui onera l'attore di includere, nell'atto di citazione, l'avvertimento per il convenuto che "la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167".
Il carattere speciale e derogatorio della prescrizione che reca l'onere dell'avvertimento comporta che anche per l'appello avrebbe dovuto esserci un'espressa previsione (come nella ricordata fattispecie dell'art. 702 bis c.p.c. che parimenti richiama l'art. 163 c.p.c.), analoga a quella prevista per il giudizio di primo grado;
espressa previsione che invece nell'art. 342 e.p.c. è mancata sia in occasione della riforma processuale del
1990, sia in sede di novellazione della norma ex d.l. n. 83 del 2012 e sia in occasione della recente riforma
Cartabia che addirittura in luogo del previgente richiamo all'art. 163 bis del c.p.c., ha richiesto la specifica indicazione del termine a comparire, ciò perché si è dovuto tenere conto del fatto che nell'ambito del giudizio di primo grado tale termine è destinato ad essere aumentato per lasciare spazio alle memorie integrative da depositare anteriormente alla prima udienza..
In conclusione, per le argomentazioni finora esposte, la tesi in diritto svolta dall'appellato, trasfusa nell'unico motivo con il quale costui ha resistito al presente gravame, è infondata.
3. A tal punto, il Tribunale in funzione di giudice di appello, ritiene di dover scandagliare la questione di giurisdizione in relazione al credito portato dalla cartella di pagamento n. 10020150007755987000, avente ad oggetto tassa automobilistica riferita all'anno 2010, giacché afferente a pretesa di natura tributaria.
Orbene, la giurisprudenza ha rilevato che, qualora venga eccepita in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, il giudice adito deve interrogarsi e decidere previamente sulla giurisdizione della domanda inquadrabile quale principale, per poi eventualmente decidere su quella subordinata qualora non assorbita dalla prima decisione (cfr. Cass. Sez Unite, ordinanza n.7822/2020). Al fine di compiere siffatto accertamento, occorre prendere in esame il quadro normativo di riferimento relativo alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario.
Il dato normativo di partenza è costituito dall'art. 2 del Dlgs. n. 546 del 1992 che sancisce che
“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”. Non vi è dubbio che la pretesa portata dall'intimazione di pagamento opposta in primo grado concerna credito di natura tributaria, tuttavia occorre accertare se, considerata la domanda attorea, l'esame della controversia spetti al giudice ordinario, nelle forme e nei modi dell'opposizione all'esecuzione preventiva di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero al giudice tributario mediante l'introduzione del relativo giudizio impugnatorio. Ebbene, nell'individuare il criterio che radica la competenza giurisdizionale in capo al giudice tributario, o alternativamente all'ordinario, occorre compiere un rapido excursus sulle posizioni interpretative avvicendatesi in seno alla giurisprudenza di legittimità nel corso degli ultimi anni, in forza delle quali si è progressivamente tracciato il discrimine della questione, individuando come fatto dirimente, al fine di individuare il giudice tenuto a decidere, che la controversia sia instaurata mediante l'impugnazione di atti di intimazione privi di efficacia esecutiva perché unicamente preordinati all'esecuzione forzata, come nel caso di specie, o atti propriamente esecutivi, quale ad esempio il pignoramento. Al riguardo, va richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 34447 del 2019, con cui, modificando il precedente indirizzo (cfr. Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento "...non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema "potestà - soggezione" che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni...)". A questa affermazione le Sezioni Unite hanno fatto seguire un'ulteriore precisazione, in forza della quale la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata - Cass. S.U., 14 aprile 2020, n. 7822. A ciò si è giunti valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sicché le questioni insorte fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
In base a tali premesse, le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)". In tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che "...se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza". Non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. In questa direzione si sono inserite le più recenti pronunce delle Sezioni Unite, tra cui da ultimo, anche Cassazione civile sez. un., 25/05/2022, n. 16986, che richiamando gli sviluppi interpretativi più recentemente accolti, ha puntualizzato che “in questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale - Cass. S.U., n. 28709/2020, Cass. S.U., n. 20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n. 21642/2021 e Cass. S.U., n. 1394/2022 - e di sindacare la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute”. Ne discende che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria. Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice sulla predetta obbligazione, anche nel caso in cui sia dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007). In buona sostanza, il riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria non può che ricollegarsi al momento iniziale dell'esecuzione forzata tale per cui la giurisdizione ordinaria, si radica solo allorquando l'agente per la riscossione dia inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento. Di contro, nel caso in cui l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto estintivo successivo alla notifica della cartella o all'intimazione di pagamento (nel caso di specie, la prescrizione), la giurisdizione spetta ancora al giudice tributario in quanto il contribuente sottopone all'esame del giudice esclusivamente la definitività della cartella e, conseguentemente, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass. civile -Sez. Un. 25 maggio 2022,
n.16986, Cass. civile Sez. Un. 28 luglio 2021, n.21642, Trib. Nocera Inferiore 2 agosto 2023, n.1677 e da ultimo anche Cass. 6289/2024).
In definitiva le considerazioni sopra svolte possono essere così riassunte:
- quando si tratta di crediti tributari e l'esecuzione non è ancora iniziata, la giurisdizione è tributaria e ciò anche quando, prima che sia iniziata l'esecuzione, l'attore propone azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione. Questo perché l'articolo 2 assegna al giudice speciale “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ed al contempo contempla la giurisdizione ordinaria soltanto in relazione alle questioni fatte valere quando l'esecuzione è già iniziata;
- alla giurisdizione ordinaria spettano le opposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione 615 relativa alla pignorabilità dei beni (art. 57) nonché, per effetto della sentenza n. 114/2018, le opposizioni ex art. 615 co. 2 (cioè ad esecuzione iniziata) anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario.
Ne deriva che, onde evitare incertezze o fraintendimenti, ben potrebbe affermarsi che la "valle" oltre la quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice dell'esecuzione) non è tanto la notifica della cartella o dell'avviso di intimazione bensì la notifica del pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2 co. 1 seconda parte.
Peraltro, con molteplici decisioni intervenute in controversie analoghe a quella odierna la Corte di
Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione tributaria, affermando che “a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001 "sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata", con la conseguenza che l'impugnazione nella sostanza di atti prodromici all'esecuzione forzata è devoluta sempre alla giurisdizione delle commissioni tributarie (Cass. S.U. n. 8779 del 2008; Cass. n. 8770 del 2016; Cass.
13913 del 2017)” (cfr. Cass. civ. ss.uu. n. 13123/2018). Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che l'attore abbia adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito- in ragione della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale supposte all'atto di intimazione impugnato (e ciò per evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell'a.d.e.r.)-, e la controversia abbia ad oggetto crediti di natura tributaria e che non risulta avviata alcuna esecuzione esattoriale. Ne deriva che il criterio di riparto per intendere correttamente radicata la giurisdizione innanzi al G.O. debba venire segnato dalla circostanza che l'agente della riscossione abbia azionato la pretesa riscossiva mediante un atto
“esecutivo”. Infatti, se con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Pertanto, spetta a questo giudicante, investito della questione scrutinata in funzione di giudice di appello, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 Dlgs. n. 546 del 1992.
A tanto consegue, l'accoglimento del motivo di gravame proposto da Parte_5 in ordine al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla cartella n. 10020150007755987000, sicché deve demandarsi al giudice munito di giurisdizione l'esame delle ulteriori questioni proposte.
4. Non resta che regolare le spese di lite. Al riguardo occorre premettere che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata, il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che, ai sensi dell'articolo 336
c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle medesime. Nella specie, alla luce della natura processuale parzialmente della decisione nonché degli orientamenti ermeneutici richiamati e delle peculiarità in fatto riscontrate, si stima equo disporre, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese giudiziali di ambo i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. accoglie l'appello spiegato da e, per l'effetto, in Parte_1 parziale revisione della sentenza n. 262/2023 resa dal Giudice di Pace di Buccino, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, quale giudice tributario territorialmente competente, per le ragioni di cui in parte motiva sub. 3, a decidere sulle eccezioni proposte in prime cure all'intimazione di pagamento n. 10020229005491308000, in riferimento alla cartella di pagamento n. 10020150007755987000 ad essa sottesa, concedendo il termine di mesi tre per la riassunzione della causa;
2. spese del doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Salerno, lì 3.04.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 8549/2023, promossa da:
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t. e per esso del Responsabile del Contenzioso Regionale - Atti introduttivi del Giudizio della Sig. , rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_2 Parte_3
Giannandrea CONTIERI (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1 del difensore in Napoli alla Via Posillipo n.26 appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso CP_1 C.F._2
IMPERIALE (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._3 difensore in San Gregorio Magno (Sa) alla via B. Paglia n. 7 appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 262/2023 pubblicata in data 18.05.2023, mai notificata, pronunciata dal Giudice di Pace di Buccino dott.ssa Rosaria R. Izzi, nel giudizio iscritto al N.R.G.
978/2022
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado si opponeva ad intimazione di pagamento n. 10020229005491308000 di complessivi euro 951,64, per impugnare le cartelle esattoriali ad essa presupposte, ovvero la n. 10020150007755987000 avente ad oggetto tassa automobilistica riferita all'anno 2010 per euro 816,99, nonché la n. 10020190029356276000 avente ad oggetto contravvenzioni codice della strada riferite all'anno 2017 per euro 134,65. Parte opponente lamentava l'omessa notifica delle prodromiche cartelle e l'estinzione del credito di cui alla prima cartella per prescrizione, nonché l'intervenuto pagamento dell'importo di cui al verbale sotteso alla seconda cartella. Con sentenza n. 262/2023, il Giudice adito accoglieva la spiegata opposizione dichiarando l'inefficacia della intimazione gravata, accertando l'intervenuta prescrizione della pretesa quanto alla cartella relativa alla tassa automobilistica, non ritenendo ritualmente provata la notifica dell'atto interruttivo successivamente alla cartella di pagamento, nonché l'avvenuto pagamento del verbale sotteso all'altra cartella, con conseguente inefficacia di essa.
1.1 Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l' ha qui proposto gravame Pt_1 domandando la riforma della decisione impugnata, con vittoria di spese di doppio grado. Nello specifico, ha dedotto: il difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado con riguardo alla pretesa afferente alla cartella n. 10020150007755987000, avente ad oggetto pretesa di natura tributaria;
l'erroneo calcolo del termine prescrizionale operato dal giudice di prime cure, non avendo costui tenuto conto della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19; legittimità dell'operato di
CP_2
[...
Con propria comparsa, si è costituito nel presente giudizio l'appellato onde Controparte_3 eccepire in via esclusiva, la nullità dell'atto di citazione in appello, ai sensi dell' art. 164 c.p.c., per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, stante l'asserita omessa indicazione nel libello introduttivo di elementi attinenti alla “vocatio in jus” previsti dall' art. 163 c.p.c.. Ha concluso, pertanto, per il rigetto del gravame, con vittoria di spese del presente grado.
2. In via preliminare, rispetto all'esame del merito, deve esser verificata, trattandosi di questione rilevabile di ufficio indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalla parte interessata,
l'ammissibilità dell'appello proposto da sotto il profilo del Parte_4 rispetto del termine per l'impugnazione.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma
17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto, sospensione inapplicabile in materia di opposizione all'esecuzione) e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
Premesso che la sentenza impugnata non è stata notificata all'appellante, deve ritenersi che l'appello, proposto con ricorso notificato in data 20.11.2023, è stato formulato nel rispetto del termine di sei mesi (con l'inapplicabilità, ratione materiae, della sospensione feriale dei termini per l'impugnazione) decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che è stata effettuata in data 18.06.2023.
Nel compiere le valutazioni preliminari per il caso di specie, questo Tribunale ritiene, altresì, che l'impugnazione avanzata è, invero, ammissibile, risultando adeguatamente indicati e raffrontati i punti e le questioni della sentenza impugnata su cui si fondano le ragioni di dissenso e per i quali se ne richiede la riforma (cfr. atto di appello), sollecitando, dunque, una revisione della precedente pronuncia, della quale il Tribunale è in grado di cogliere il senso e la portata della critica (cfr. Cass
10916/2017; Cass 11999/2017; Cass. SU 10878/2015).
Ciò posto, procedendo con ordine sistematico, mette conto in apertura vagliare la dedotta nullità dell'atto introduttivo prospettata da parte appellata, mancando esso degli elementi richiamati dall'art. 163, co. 3
n.7 cpc.
Si osserva sul punto che la Suprema Corte, con sentenza n. 1116 del 2003, ha ritenuto che la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di appello, derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c, deve ritenersi sanata dalla costituzione dell'appellato, ove questi, nella comparsa di risposta, si sia limitato ad eccepirne genericamente la nullità. Più di recente la medesima
Corte - Sez. II, 23 dicembre 2011, n. 28676 - ha anche affermato che in tema di giudizio di appello, ove l'atto di impugnazione venga notificato, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., al procuratore dell'appellato, un'interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce anche del principio del giusto processo e della durata ragionevole (art. 111 Cost.), impedisce di ritenere la nullità dell'anzidetto atto introduttivo del gravame in assenza dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c. (cui rinvia l'art. 342
c.p.c.) in ordine ai termini di costituzione ed alle decadenze conseguenti alla sua tardività (artt. 166 e 167 c.p.c), posto che il soggetto che concretamente riceve la notificazione è in grado, per le cognizioni tecnico- giuridiche delle quali deve presumersi sia professionalmente dotato, di apprezzare adeguatamente il contenuto dell'atto, anche se in esso non siano stati trascritti elementi che, tuttavia, possano agevolmente desumersi dai richiami normativi ivi contenuti, come quello, seppur generico, all'art. 166 c.p.c.. In senso conforme anche Cass., Sez. II, 30 dicembre 2011, n. 30603, che ha affermato che non sussiste nullità dell'atto di appello, allorché esso manchi dell'avvertimento secondo cui l'appellato, in caso di mancata costituzione nel termine, decade dal diritto di proporre l'appello incidentale, in quanto l'art. 342 c.p.c., nel richiamare l'art. 163 c.p.c., non prevede che tale avvertimento, nel giudizio di gravame, debba riferirsi espressamente alla possibilità di proporre appello incidentale, tenuto anche conto che l'atto di appello viene notificato al procuratore della parte, ove costituita, dunque a soggetto professionalmente attrezzato a conoscere le decadenze comminate dalla legge in caso di ritardata costituzione.
In generale, dunque, può considerarsi che la conoscenza delle regole processuali per la parte che agisce o che è evocata in giudizio - quali sono, nella fattispecie in esame, quelle che prevedono determinate decadenze nel caso di mancata costituzione in giudizio nel termine prescritto - discende dalla generale regola della legale conoscenza della legge e quindi della tendenziale, ancorché non assoluta, inescusabilità dell'errore di diritto;
canone questo che rimane come principio generale anche se mitigato sotto vari aspetti: nella materia penale, dalla fondamentale pronuncia di incostituzionalità dell'art. 5 c.p. (C. cost. n.
364 del 1988) nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile;
nella materia civile, dalla eccezionale rilevanza dell'errore di diritto nel contratto sia in generale (art. 1429 c.c.) che in particolare (art. 1969 c.c.); nella materia processuale civile, dalla rimessione in termini ove la parte dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile
(art. 184 bis e 153, secondo comma, c.p.c.) come nel caso di errore (di diritto) commesso dalla parte a causa dell'affidamento su un orientamento giurisprudenziale consolidato oggetto di successivo revirement
(Cass., sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144).
A fronte di questo canone generale - che nella materia processuale civile è stato enunciato come “principio della legale conoscenza delle norme legislative” (C. cost. n. 61 del 1980) - le prescrizioni di "avvertimenti" che ricordano alla parte il contenuto di una determinata regola processuale, che comunque appartiene alla legge la cui ignoranza non scusa, costituiscono altrettante deroghe a tale principio ed, in quanto disposizioni speciali, esse non rappresentano norme di sistema e mal si prestano all'estensione in via interpretativa da una fattispecie ad un'altra.
Se si considera l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'espresso avvertimento di cui al n. 7 del terzo comma dell'art. 163 c.p.c. è previsto nell'ordinario giudizio di primo grado promosso con citazione innanzi al tribunale. Ma siffatta prescrizione non trova applicazione, pure con riferimento al giudizio di primo grado, nelle controversie di lavoro e di previdenza, atteso che l'art. 414 c.p.c., che al pari dell'art. 163 c.p.c., disciplina il contenuto della domanda introduttiva del giudizio, non contiene, a differenza di quest'ultima, alcun avvertimento simile a quello di cui al n. 7 del terzo comma dell'art. 163 c.p.c.. E un tale "avvertimento" neppure è contenuto nel decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 415 c.p.c. anche se nelle controversie di lavoro parimenti possono determinarsi, per la parte convenuta, decadenze in relazione alla possibilità di eccepire l'incompetenza territoriale ovvero di proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio (Cass., sez. lav.,
18 ottobre 2002, n. 14829). Cfr. anche C. cost. n. 61 del 1980 che ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell'art. 415 c.p.c. in riferimento all'art. 416 c.p.c., nella parte in cui non è previsto l'obbligo di portare a conoscenza del convenuto, con la notifica del ricorso introduttivo, che dieci giorni prima dell'udienza dovrà egli costituirsi indicando specificamente - a pena di decadenza - i mezzi di prova dei quali intende avvalersi. Né tale avvertimento è prescritto dall'art. 318 c.p.c. che regola il contenuto della domanda nel giudizio innanzi al giudice di pace (Cass., sez. I, 11 luglio 2003, n. 10909). Parimenti si è ritenuto (Cass., sez. I, 7 febbraio 2000, n. 1332) che nel giudizio di divorzio, la cui fase contenziosa inizia con la prima udienza davanti al giudice istruttore, non va formulato, né nel ricorso introduttivo né nel decreto presidenziale, l'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c., la cui omissione non da quindi luogo ad alcuna nullità.
Tutte queste "fattispecie escluse" mostrano il carattere circoscritto della regola speciale contenuta nell'art. 163 c.p.c. nella parte in cui onera l'attore di includere, nell'atto di citazione, l'avvertimento per il convenuto che "la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167".
Il carattere speciale e derogatorio della prescrizione che reca l'onere dell'avvertimento comporta che anche per l'appello avrebbe dovuto esserci un'espressa previsione (come nella ricordata fattispecie dell'art. 702 bis c.p.c. che parimenti richiama l'art. 163 c.p.c.), analoga a quella prevista per il giudizio di primo grado;
espressa previsione che invece nell'art. 342 e.p.c. è mancata sia in occasione della riforma processuale del
1990, sia in sede di novellazione della norma ex d.l. n. 83 del 2012 e sia in occasione della recente riforma
Cartabia che addirittura in luogo del previgente richiamo all'art. 163 bis del c.p.c., ha richiesto la specifica indicazione del termine a comparire, ciò perché si è dovuto tenere conto del fatto che nell'ambito del giudizio di primo grado tale termine è destinato ad essere aumentato per lasciare spazio alle memorie integrative da depositare anteriormente alla prima udienza..
In conclusione, per le argomentazioni finora esposte, la tesi in diritto svolta dall'appellato, trasfusa nell'unico motivo con il quale costui ha resistito al presente gravame, è infondata.
3. A tal punto, il Tribunale in funzione di giudice di appello, ritiene di dover scandagliare la questione di giurisdizione in relazione al credito portato dalla cartella di pagamento n. 10020150007755987000, avente ad oggetto tassa automobilistica riferita all'anno 2010, giacché afferente a pretesa di natura tributaria.
Orbene, la giurisprudenza ha rilevato che, qualora venga eccepita in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, il giudice adito deve interrogarsi e decidere previamente sulla giurisdizione della domanda inquadrabile quale principale, per poi eventualmente decidere su quella subordinata qualora non assorbita dalla prima decisione (cfr. Cass. Sez Unite, ordinanza n.7822/2020). Al fine di compiere siffatto accertamento, occorre prendere in esame il quadro normativo di riferimento relativo alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario.
Il dato normativo di partenza è costituito dall'art. 2 del Dlgs. n. 546 del 1992 che sancisce che
“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”. Non vi è dubbio che la pretesa portata dall'intimazione di pagamento opposta in primo grado concerna credito di natura tributaria, tuttavia occorre accertare se, considerata la domanda attorea, l'esame della controversia spetti al giudice ordinario, nelle forme e nei modi dell'opposizione all'esecuzione preventiva di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero al giudice tributario mediante l'introduzione del relativo giudizio impugnatorio. Ebbene, nell'individuare il criterio che radica la competenza giurisdizionale in capo al giudice tributario, o alternativamente all'ordinario, occorre compiere un rapido excursus sulle posizioni interpretative avvicendatesi in seno alla giurisprudenza di legittimità nel corso degli ultimi anni, in forza delle quali si è progressivamente tracciato il discrimine della questione, individuando come fatto dirimente, al fine di individuare il giudice tenuto a decidere, che la controversia sia instaurata mediante l'impugnazione di atti di intimazione privi di efficacia esecutiva perché unicamente preordinati all'esecuzione forzata, come nel caso di specie, o atti propriamente esecutivi, quale ad esempio il pignoramento. Al riguardo, va richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 34447 del 2019, con cui, modificando il precedente indirizzo (cfr. Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento "...non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema "potestà - soggezione" che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni...)". A questa affermazione le Sezioni Unite hanno fatto seguire un'ulteriore precisazione, in forza della quale la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata - Cass. S.U., 14 aprile 2020, n. 7822. A ciò si è giunti valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sicché le questioni insorte fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
In base a tali premesse, le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)". In tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che "...se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza". Non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. In questa direzione si sono inserite le più recenti pronunce delle Sezioni Unite, tra cui da ultimo, anche Cassazione civile sez. un., 25/05/2022, n. 16986, che richiamando gli sviluppi interpretativi più recentemente accolti, ha puntualizzato che “in questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale - Cass. S.U., n. 28709/2020, Cass. S.U., n. 20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n. 21642/2021 e Cass. S.U., n. 1394/2022 - e di sindacare la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute”. Ne discende che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria. Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice sulla predetta obbligazione, anche nel caso in cui sia dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007). In buona sostanza, il riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria non può che ricollegarsi al momento iniziale dell'esecuzione forzata tale per cui la giurisdizione ordinaria, si radica solo allorquando l'agente per la riscossione dia inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento. Di contro, nel caso in cui l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto estintivo successivo alla notifica della cartella o all'intimazione di pagamento (nel caso di specie, la prescrizione), la giurisdizione spetta ancora al giudice tributario in quanto il contribuente sottopone all'esame del giudice esclusivamente la definitività della cartella e, conseguentemente, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass. civile -Sez. Un. 25 maggio 2022,
n.16986, Cass. civile Sez. Un. 28 luglio 2021, n.21642, Trib. Nocera Inferiore 2 agosto 2023, n.1677 e da ultimo anche Cass. 6289/2024).
In definitiva le considerazioni sopra svolte possono essere così riassunte:
- quando si tratta di crediti tributari e l'esecuzione non è ancora iniziata, la giurisdizione è tributaria e ciò anche quando, prima che sia iniziata l'esecuzione, l'attore propone azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione. Questo perché l'articolo 2 assegna al giudice speciale “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ed al contempo contempla la giurisdizione ordinaria soltanto in relazione alle questioni fatte valere quando l'esecuzione è già iniziata;
- alla giurisdizione ordinaria spettano le opposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione 615 relativa alla pignorabilità dei beni (art. 57) nonché, per effetto della sentenza n. 114/2018, le opposizioni ex art. 615 co. 2 (cioè ad esecuzione iniziata) anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario.
Ne deriva che, onde evitare incertezze o fraintendimenti, ben potrebbe affermarsi che la "valle" oltre la quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice dell'esecuzione) non è tanto la notifica della cartella o dell'avviso di intimazione bensì la notifica del pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2 co. 1 seconda parte.
Peraltro, con molteplici decisioni intervenute in controversie analoghe a quella odierna la Corte di
Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione tributaria, affermando che “a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001 "sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata", con la conseguenza che l'impugnazione nella sostanza di atti prodromici all'esecuzione forzata è devoluta sempre alla giurisdizione delle commissioni tributarie (Cass. S.U. n. 8779 del 2008; Cass. n. 8770 del 2016; Cass.
13913 del 2017)” (cfr. Cass. civ. ss.uu. n. 13123/2018). Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che l'attore abbia adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito- in ragione della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale supposte all'atto di intimazione impugnato (e ciò per evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell'a.d.e.r.)-, e la controversia abbia ad oggetto crediti di natura tributaria e che non risulta avviata alcuna esecuzione esattoriale. Ne deriva che il criterio di riparto per intendere correttamente radicata la giurisdizione innanzi al G.O. debba venire segnato dalla circostanza che l'agente della riscossione abbia azionato la pretesa riscossiva mediante un atto
“esecutivo”. Infatti, se con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Pertanto, spetta a questo giudicante, investito della questione scrutinata in funzione di giudice di appello, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 Dlgs. n. 546 del 1992.
A tanto consegue, l'accoglimento del motivo di gravame proposto da Parte_5 in ordine al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla cartella n. 10020150007755987000, sicché deve demandarsi al giudice munito di giurisdizione l'esame delle ulteriori questioni proposte.
4. Non resta che regolare le spese di lite. Al riguardo occorre premettere che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata, il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che, ai sensi dell'articolo 336
c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle medesime. Nella specie, alla luce della natura processuale parzialmente della decisione nonché degli orientamenti ermeneutici richiamati e delle peculiarità in fatto riscontrate, si stima equo disporre, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese giudiziali di ambo i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. accoglie l'appello spiegato da e, per l'effetto, in Parte_1 parziale revisione della sentenza n. 262/2023 resa dal Giudice di Pace di Buccino, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, quale giudice tributario territorialmente competente, per le ragioni di cui in parte motiva sub. 3, a decidere sulle eccezioni proposte in prime cure all'intimazione di pagamento n. 10020229005491308000, in riferimento alla cartella di pagamento n. 10020150007755987000 ad essa sottesa, concedendo il termine di mesi tre per la riassunzione della causa;
2. spese del doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Salerno, lì 3.04.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)