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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/11/2025, n. 2805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2805 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 13/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10300/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MANGIONE ANDREA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto: 1) dichiarare che la ricorrente ha realmente svolto attività di tipo agricolo per conto terzi negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, per un totale contributi giornalieri rispettivamente di 52, 52, 52, 54, 53 e 53; 2) per l'effetto, ordinare al convenuto la sua iscrizione CP_ negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
3) di conseguenza, condannare l al pagamento delle indennità di disoccupazione agricola 2021.
L' ha chiesto in via preliminare di dichiarare l'intervenuta decadenza;
nel merito, ha chiesto CP_1 di rigettare la domanda poiché infondata.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di decadenza ai sensi dell'art. 22 DL 7/1970 è infondata, in quanto dagli atti risulta che, come dedotto al punto 6 del ricorso, “l' resistente ha disconosciuto le CP_2 prestazioni lavorative dinanzi richiamate con provvedimenti del 31 marzo 2023 notificati in data 13 aprile 2023; tempestivamente impugnati in sede giustiziale con ricorso del 8 maggio 2023 innanzi alla Commissione Prov.le , la quale li ha respinti giusto decreto n. 190 del 29 maggio 2023”. Per_1
Non essendo stato proposto nei successivi 30 giorni il ricorso alla Commissione centrale, in data
29.06.2023 si è concluso il procedimento amministrativo;
pertanto, il ricorso giudiziale proposto in data 21.09.2023 è tempestivo (essendo stato rispettato il termine perentorio di 120 giorni).
1 Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto parte ricorrente ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero lo svolgimento di attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola PE y OY negli anni
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, rispettivamente per 52, 52, 52, 54, 53 e 53 giornate, nonché a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021.
Si riportano di seguito le dichiarazioni della teste : Testimone_1
A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato per l'azienda PE dal 2015 al 2019, io lavoravo da luglio a dicembre, la ricorrente più o meno negli stessi periodi, iniziavamo insieme ma non stavamo sempre nello stesso gruppo;
A.D.R. i terreni erano alle spalle dell'abitazione della signora PE;
in periodo invernale facevamo le olive, le rape, le cicorie, in periodo estivo facevamo le melanzane, i peperoni, i pomodori;
a volte veniva la signora e ci diceva cosa dovevamo fare, a volte lo faceva
, che era un uomo di fiducia;
in inverno lavoravamo dalle 06:30-07:00 alle 13:00 circa, Per_2
d'estate alle 05:30 alle 11:00. A.D.R. la retribuzione era di 50 euro al giorno in contanti. A.D.R. a me
è stato cancellato solo un anno, il 2022, e ho proposto ricorso;
prima ero stata trovata sul posto di lavoro dagli ispettori, ma non ricordo in quale anno;
gli anni dal 2015 al 2019 non mi sono stati cancellati;
non so se la ricorrente abbia lavorato anche successivamente al 2019.
ha dichiarato: “A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato per l'azienda PE dal Testimone_2
2015 al 2020, io facevo 102 giornate e iniziavo prima di lei, lei lavorava di meno, da ottobre a dicembre, alla raccolta delle olive e della verdura, cicorie, finocchi, cavoli;
lavoravamo nella stessa squadra a volte, non sempre;
nel 2020 è venuta d'estate, da luglio a ottobre, abbiamo fatto la raccolta dei pomodori e la piantagione delle verdure, tipo rape, cicorie, finocchi, cavoli. A.D.R. i terreni erano di fronte alla casa della signora PE, la quale ci dirigeva tramite;
Persona_3 quanto agli orari di lavoro, in inverno lavoravamo dalle 06:30 alle 13:00, d'estate iniziavamo alle
05:30 e finivamo alle 11:00. A.D.R. la retribuzione era di 50 euro al giorno in contanti, con acconti ogni settimana, ogni 15 giorni. A.D.R. a me sono state cancellate le giornate per tre anni, dal 2021 al
2023 e ho proposto ricorso per il 2021 e 2022; sono stata trovata dagli ispettori sui terreni nel 2021”.
Non vi sono motivi concreti per dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni, in quanto si tratta di persone che sono state trovate sui terreni dagli ispettori e dal verbale ispettivo in atti (pagg.
66-67) risulta che e rientrano tra i lavoratori il cui rapporto di Testimone_2 Testimone_1 lavoro è stato ritenuto genuino per gli anni oggetto di causa.
Ne consegue il diritto della ricorrente ad essere iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, rispettivamente per 52, 52, 52, 54, 53 e 53 giornate, nonché a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021, essendo in possesso del relativo requisito contributivo (almeno 102 giornate nel biennio).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
2 Nella liquidazione, si è tenuto conto del fatto che – pur essendo vero che “La controversia relativa all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli deve essere considerata di valore indeterminabile ai fini dell'individuazione dello scaglione per la liquidazione delle spese processuali, con un valore minimo di Euro 26.000,00 e massimo di Euro 260.000,00” - la S.C. ha stabilito che, in ogni caso, “il giudice può applicare uno scaglione inferiore quando specifiche particolarità del caso lo giustifichino, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/01/2025, n. 955).
Nello stesso senso, si veda Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/01/2025, n. 955, che ha fatto espressamente salva “la possibilità per il giudice di applicare lo scaglione immediatamente inferiore per le particolarità della specifica lite, che giustificano il riferimento ad uno scaglione più basso, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia”. Infatti, la S.C. ha stabilito che
“Il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri di regola predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni della decisione (Cass. 11887/2019) e che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra Euro 5201,00-
26000,00 (cfr. Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019; Cass. 968/2022).
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 21/09/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, rispettivamente per 52, 52, 52, 54,
53 e 53 giornate;
per l'effetto, condanna l ad adottare i provvedimenti conseguenti CP_1
e al pagamento in suo favore dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021.
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2700,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 14/11/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 13/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10300/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MANGIONE ANDREA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto: 1) dichiarare che la ricorrente ha realmente svolto attività di tipo agricolo per conto terzi negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, per un totale contributi giornalieri rispettivamente di 52, 52, 52, 54, 53 e 53; 2) per l'effetto, ordinare al convenuto la sua iscrizione CP_ negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
3) di conseguenza, condannare l al pagamento delle indennità di disoccupazione agricola 2021.
L' ha chiesto in via preliminare di dichiarare l'intervenuta decadenza;
nel merito, ha chiesto CP_1 di rigettare la domanda poiché infondata.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di decadenza ai sensi dell'art. 22 DL 7/1970 è infondata, in quanto dagli atti risulta che, come dedotto al punto 6 del ricorso, “l' resistente ha disconosciuto le CP_2 prestazioni lavorative dinanzi richiamate con provvedimenti del 31 marzo 2023 notificati in data 13 aprile 2023; tempestivamente impugnati in sede giustiziale con ricorso del 8 maggio 2023 innanzi alla Commissione Prov.le , la quale li ha respinti giusto decreto n. 190 del 29 maggio 2023”. Per_1
Non essendo stato proposto nei successivi 30 giorni il ricorso alla Commissione centrale, in data
29.06.2023 si è concluso il procedimento amministrativo;
pertanto, il ricorso giudiziale proposto in data 21.09.2023 è tempestivo (essendo stato rispettato il termine perentorio di 120 giorni).
1 Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto parte ricorrente ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero lo svolgimento di attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola PE y OY negli anni
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, rispettivamente per 52, 52, 52, 54, 53 e 53 giornate, nonché a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021.
Si riportano di seguito le dichiarazioni della teste : Testimone_1
A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato per l'azienda PE dal 2015 al 2019, io lavoravo da luglio a dicembre, la ricorrente più o meno negli stessi periodi, iniziavamo insieme ma non stavamo sempre nello stesso gruppo;
A.D.R. i terreni erano alle spalle dell'abitazione della signora PE;
in periodo invernale facevamo le olive, le rape, le cicorie, in periodo estivo facevamo le melanzane, i peperoni, i pomodori;
a volte veniva la signora e ci diceva cosa dovevamo fare, a volte lo faceva
, che era un uomo di fiducia;
in inverno lavoravamo dalle 06:30-07:00 alle 13:00 circa, Per_2
d'estate alle 05:30 alle 11:00. A.D.R. la retribuzione era di 50 euro al giorno in contanti. A.D.R. a me
è stato cancellato solo un anno, il 2022, e ho proposto ricorso;
prima ero stata trovata sul posto di lavoro dagli ispettori, ma non ricordo in quale anno;
gli anni dal 2015 al 2019 non mi sono stati cancellati;
non so se la ricorrente abbia lavorato anche successivamente al 2019.
ha dichiarato: “A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato per l'azienda PE dal Testimone_2
2015 al 2020, io facevo 102 giornate e iniziavo prima di lei, lei lavorava di meno, da ottobre a dicembre, alla raccolta delle olive e della verdura, cicorie, finocchi, cavoli;
lavoravamo nella stessa squadra a volte, non sempre;
nel 2020 è venuta d'estate, da luglio a ottobre, abbiamo fatto la raccolta dei pomodori e la piantagione delle verdure, tipo rape, cicorie, finocchi, cavoli. A.D.R. i terreni erano di fronte alla casa della signora PE, la quale ci dirigeva tramite;
Persona_3 quanto agli orari di lavoro, in inverno lavoravamo dalle 06:30 alle 13:00, d'estate iniziavamo alle
05:30 e finivamo alle 11:00. A.D.R. la retribuzione era di 50 euro al giorno in contanti, con acconti ogni settimana, ogni 15 giorni. A.D.R. a me sono state cancellate le giornate per tre anni, dal 2021 al
2023 e ho proposto ricorso per il 2021 e 2022; sono stata trovata dagli ispettori sui terreni nel 2021”.
Non vi sono motivi concreti per dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni, in quanto si tratta di persone che sono state trovate sui terreni dagli ispettori e dal verbale ispettivo in atti (pagg.
66-67) risulta che e rientrano tra i lavoratori il cui rapporto di Testimone_2 Testimone_1 lavoro è stato ritenuto genuino per gli anni oggetto di causa.
Ne consegue il diritto della ricorrente ad essere iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, rispettivamente per 52, 52, 52, 54, 53 e 53 giornate, nonché a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021, essendo in possesso del relativo requisito contributivo (almeno 102 giornate nel biennio).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
2 Nella liquidazione, si è tenuto conto del fatto che – pur essendo vero che “La controversia relativa all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli deve essere considerata di valore indeterminabile ai fini dell'individuazione dello scaglione per la liquidazione delle spese processuali, con un valore minimo di Euro 26.000,00 e massimo di Euro 260.000,00” - la S.C. ha stabilito che, in ogni caso, “il giudice può applicare uno scaglione inferiore quando specifiche particolarità del caso lo giustifichino, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/01/2025, n. 955).
Nello stesso senso, si veda Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/01/2025, n. 955, che ha fatto espressamente salva “la possibilità per il giudice di applicare lo scaglione immediatamente inferiore per le particolarità della specifica lite, che giustificano il riferimento ad uno scaglione più basso, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia”. Infatti, la S.C. ha stabilito che
“Il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri di regola predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni della decisione (Cass. 11887/2019) e che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra Euro 5201,00-
26000,00 (cfr. Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019; Cass. 968/2022).
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 21/09/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, rispettivamente per 52, 52, 52, 54,
53 e 53 giornate;
per l'effetto, condanna l ad adottare i provvedimenti conseguenti CP_1
e al pagamento in suo favore dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021.
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2700,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 14/11/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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