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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 06/08/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1859 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti D'ANGELO VITO e D'ANGELO CHIARA, ed elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(C.F. , di seguito Controparte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14 CP_2
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.OLLA MARINA, CP_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistenti-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 10/07/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 05/11/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio ed , proponendo opposizione avverso l'intimazione di CP_2 CP_3
pagamento n. 29920249004896328/000, notificatagli dall'Agente della Riscossione, relativa agli avvisi di addebito nn. 59920160000438234000, 59920160002010035000 e n 59920170000953858000, eccependo l'omessa notifica degli avvisi e la prescrizione ei relativi crediti. non si è costituita in giudizio nonostante regolare notifica del ricorso e va CP_2
1 dichiarata contumace.
L costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_3
contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
L'opposizione proposta, limitata ai crediti contributivi di cui all'intimazione opposta, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.,non soggetto al termine di decadenza previsto per l'opposizione nel merito ex art. 24 d,lgs 46/99, in quanto si fanno valere fatti modificativi estintivi del credito di cui al titolo esecutivo, in quanto sorti successivamente alla sua notifica, nella specie la prescrizione del credito, nonché
l'insussistenza del titolo medesimo (per omessa notifica).
l non si è costituita in giudizio e pertanto non Controparte_1
sono state prodotte le relate di notifica delle cartelle sottese alla intimazione, neppure a seguito di ordine di esibizione disposto da questo Giudice su richiesta dell' (cfr. ordinanza notificata ad in data 15/05/025). CP_3 CP_2
Gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta sono stati notificati nelle date
30/06/2016, 17/1282016 e 27/10/2017 e pertanto alla data di notifica (24/102024) i crediti contributivi dell erano certamente prescritti per superamento del periodo di CP_3
prescrizione quinquennale, pur applicando la normativa emergenziale pandemica con allungamento del termine di gg. 310.
In definitiva, il ricorso va accolto con declaratoria di prescrizione dei crediti di cui agli avvisi sottesi all'intimazione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei rapporti tra la parte ricorrente e poiché la prescrizione è maturata in corso di procedura di CP_2
riscossione , mentre vanno compensati nei rapporti con l' . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
1. dichiara la contumacia dell;
Controparte_1
2. dichiara prescritti i crediti come in motivazione;
3. Condanna l al pagamento delle spese di Controparte_1
lite che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore di parte ricorrente, con distrazione ai procuratori.
2 1. Compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l' . CP_3
Trapani, 06/08/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1859 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti D'ANGELO VITO e D'ANGELO CHIARA, ed elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(C.F. , di seguito Controparte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14 CP_2
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.OLLA MARINA, CP_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistenti-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 10/07/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 05/11/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio ed , proponendo opposizione avverso l'intimazione di CP_2 CP_3
pagamento n. 29920249004896328/000, notificatagli dall'Agente della Riscossione, relativa agli avvisi di addebito nn. 59920160000438234000, 59920160002010035000 e n 59920170000953858000, eccependo l'omessa notifica degli avvisi e la prescrizione ei relativi crediti. non si è costituita in giudizio nonostante regolare notifica del ricorso e va CP_2
1 dichiarata contumace.
L costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_3
contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
L'opposizione proposta, limitata ai crediti contributivi di cui all'intimazione opposta, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.,non soggetto al termine di decadenza previsto per l'opposizione nel merito ex art. 24 d,lgs 46/99, in quanto si fanno valere fatti modificativi estintivi del credito di cui al titolo esecutivo, in quanto sorti successivamente alla sua notifica, nella specie la prescrizione del credito, nonché
l'insussistenza del titolo medesimo (per omessa notifica).
l non si è costituita in giudizio e pertanto non Controparte_1
sono state prodotte le relate di notifica delle cartelle sottese alla intimazione, neppure a seguito di ordine di esibizione disposto da questo Giudice su richiesta dell' (cfr. ordinanza notificata ad in data 15/05/025). CP_3 CP_2
Gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta sono stati notificati nelle date
30/06/2016, 17/1282016 e 27/10/2017 e pertanto alla data di notifica (24/102024) i crediti contributivi dell erano certamente prescritti per superamento del periodo di CP_3
prescrizione quinquennale, pur applicando la normativa emergenziale pandemica con allungamento del termine di gg. 310.
In definitiva, il ricorso va accolto con declaratoria di prescrizione dei crediti di cui agli avvisi sottesi all'intimazione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei rapporti tra la parte ricorrente e poiché la prescrizione è maturata in corso di procedura di CP_2
riscossione , mentre vanno compensati nei rapporti con l' . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
1. dichiara la contumacia dell;
Controparte_1
2. dichiara prescritti i crediti come in motivazione;
3. Condanna l al pagamento delle spese di Controparte_1
lite che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore di parte ricorrente, con distrazione ai procuratori.
2 1. Compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l' . CP_3
Trapani, 06/08/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
3