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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 10/12/2024, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente
sentenza nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 257 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza dell'11 settembre 2024, vertente
tra
C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Giovanni Teatino, via Siracusa n. 22, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Ciafrè, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo,
ricorrente;
e
(C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/09/1966 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Di Noi, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: separazione personale dei coniugi. Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11 settembre 2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto pronunciarsi la separazione personale Parte_2
dalla moglie , in considerazione della ormai insanabile incompatibilità Controparte_1
tra i coniugi, e regolamentarsi gli aspetti patrimoniali della separazione con specifico riferimento al contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora Persona_1
economicamente autosufficiente (mentre l'altro figlio ha ormai raggiunto l'indipendenza Per_2
economica, avendo un proprio nucleo familiare).
Costituendosi in giudizio, ha aderito alla domanda di pronuncia Controparte_1
della separazione personale dei coniugi, ma ha chiesto che la separazione sia addebitata al ricorrente per grave violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio, con particolare Pt_2
riguardo all'obbligo di assistenza morale e fisica del coniuge, rispetto e fedeltà. Ha chiesto,
inoltre, per quanto concerne gli aspetti economici, che sia posto, in capo al l'obbligo di Pt_2
versare un assegno mensile pari ad € 450,00, a titolo di mantenimento del coniuge, e di € 250,00, a titolo di mantenimento del figlio non economicamente autosufficiente, oltre spese Per_1
straordinarie di quest'ultimo a carico di entrambi i coniugi.
Ora va osservato che, nelle more del giudizio i procuratori delle parti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e, all'udienza dell'11 settembre 2024,
hanno chiesto che, previa dichiarazione della separazione, le predette condizioni siano recepite dal Tribunale.
In riferimento alla domanda di separazione, essa va accolta. Infatti, dalle dichiarazioni delle parti rese in udienza e dal contenuto dell'accordo è emersa una grave ed irrecuperabile incompatibilità tra i coniugi. Emerge, quindi, l'impossibilità di proseguire la convivenza;
può
evincersi, quindi, il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Per quanto concerne le condizioni di separazione, esse sono state espressamente dichiarate al verbale di udienza dell'11 settembre 2024 e sono del tenore seguente: “non vi è assegnazione
della casa coniugale: il ricorrente è tenuto alla corresponsione, in favore della resistente, di un assegno mensile, per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente con la madre, della misura di € 210,00, oltre rivalutazione;
inoltre il ricorrente verserà un assegno mensile, a titolo di mantenimento della resistente della misura di € 210,00, oltre rivalutazione. La decorrenza della debenza degli assegni sarà dal 1° settembre 2024 e gli assegni saranno dovuti entro il 15 di ogni mese. Le spese straordinarie del figlio saranno a carico del ricorrente nella misura del 60%. E della resistente nella misura del 40%. L'assegno unico sarà integralmente percepito dalla madre”.
In riferimento a tali condizioni di separazione, non sono emersi elementi di criticità che inducono a richiedere chiarimenti in merito;
per il resto, le condizioni non risultano contrarie all'interesse di soggetti deboli e a norme imperative.
Ne consegue che le condizioni di separazione predisposte dalle parti possono essere omologate.
Le spese di lite devono essere compensate, in considerazione del raggiungimento dell'accordo.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...] e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ) nata a [...] il [...] ; C.F._2
- dispone che le condizioni di separazione inerenti ai rapporti tra le parti siano stabilite conformemente all'accordo inserito nel verbale di udienza dell'11 settembre
2024;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni
e le ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente
sentenza nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 257 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza dell'11 settembre 2024, vertente
tra
C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Giovanni Teatino, via Siracusa n. 22, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Ciafrè, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo,
ricorrente;
e
(C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/09/1966 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Di Noi, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: separazione personale dei coniugi. Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11 settembre 2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto pronunciarsi la separazione personale Parte_2
dalla moglie , in considerazione della ormai insanabile incompatibilità Controparte_1
tra i coniugi, e regolamentarsi gli aspetti patrimoniali della separazione con specifico riferimento al contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora Persona_1
economicamente autosufficiente (mentre l'altro figlio ha ormai raggiunto l'indipendenza Per_2
economica, avendo un proprio nucleo familiare).
Costituendosi in giudizio, ha aderito alla domanda di pronuncia Controparte_1
della separazione personale dei coniugi, ma ha chiesto che la separazione sia addebitata al ricorrente per grave violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio, con particolare Pt_2
riguardo all'obbligo di assistenza morale e fisica del coniuge, rispetto e fedeltà. Ha chiesto,
inoltre, per quanto concerne gli aspetti economici, che sia posto, in capo al l'obbligo di Pt_2
versare un assegno mensile pari ad € 450,00, a titolo di mantenimento del coniuge, e di € 250,00, a titolo di mantenimento del figlio non economicamente autosufficiente, oltre spese Per_1
straordinarie di quest'ultimo a carico di entrambi i coniugi.
Ora va osservato che, nelle more del giudizio i procuratori delle parti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e, all'udienza dell'11 settembre 2024,
hanno chiesto che, previa dichiarazione della separazione, le predette condizioni siano recepite dal Tribunale.
In riferimento alla domanda di separazione, essa va accolta. Infatti, dalle dichiarazioni delle parti rese in udienza e dal contenuto dell'accordo è emersa una grave ed irrecuperabile incompatibilità tra i coniugi. Emerge, quindi, l'impossibilità di proseguire la convivenza;
può
evincersi, quindi, il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Per quanto concerne le condizioni di separazione, esse sono state espressamente dichiarate al verbale di udienza dell'11 settembre 2024 e sono del tenore seguente: “non vi è assegnazione
della casa coniugale: il ricorrente è tenuto alla corresponsione, in favore della resistente, di un assegno mensile, per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente con la madre, della misura di € 210,00, oltre rivalutazione;
inoltre il ricorrente verserà un assegno mensile, a titolo di mantenimento della resistente della misura di € 210,00, oltre rivalutazione. La decorrenza della debenza degli assegni sarà dal 1° settembre 2024 e gli assegni saranno dovuti entro il 15 di ogni mese. Le spese straordinarie del figlio saranno a carico del ricorrente nella misura del 60%. E della resistente nella misura del 40%. L'assegno unico sarà integralmente percepito dalla madre”.
In riferimento a tali condizioni di separazione, non sono emersi elementi di criticità che inducono a richiedere chiarimenti in merito;
per il resto, le condizioni non risultano contrarie all'interesse di soggetti deboli e a norme imperative.
Ne consegue che le condizioni di separazione predisposte dalle parti possono essere omologate.
Le spese di lite devono essere compensate, in considerazione del raggiungimento dell'accordo.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...] e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ) nata a [...] il [...] ; C.F._2
- dispone che le condizioni di separazione inerenti ai rapporti tra le parti siano stabilite conformemente all'accordo inserito nel verbale di udienza dell'11 settembre
2024;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni
e le ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi