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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/05/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1487/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1487/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGGIOLO Parte_1 P.IVA_1
LUCIA, elettivamente domiciliato in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 28,
41121 MODENA, presso il difensore avv. MAGGIOLO LUCIA
ATTORE/I
contro pagina 1 di 35 PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN QUALITÀ DI
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA,
elettivamente domiciliato in VIA A. TESTONI N. 6, 40123 BOLOGNA, presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
nonché
RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
RICOSTRUZIONE (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_3
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA
A. TESTONI N. 6, 40123 BOLOGNA, presso il difensore avv. AVVOCATURA
DELLO STATO DI BOLOGNA
nonché
Controparte_3
(C.F. ), con il
[...] P.IVA_4
patrocinio dell'avv. BENINCASA DOMENICO e dell'avv. GALMARINI
MATILDE, elettivamente domiciliata in VIA GALLIERA N. 8, 40100 BOLOGNA,
presso lo studio dell'avv. BENFENATI MARTINA
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 20 febbraio 2025. Tali
conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 35 Con atto di citazione in riassunzione, datato 27 gennaio 2021, Parte_1
(nel prosieguo anche soltanto , senza tipo sociale) conveniva in
[...] Parte_1
giudizio, avanti il Tribunale di Bologna, IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
EMILIA ROMAGNA, IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO PER LA
RICOSTRUZIONE (nel prosieguo anche solo “il Presidente” o “il Commissario”), il
RESPONSABILE PRO TEMPORE DELLE PROCEDURE DI ISTRUTTORIA
E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA
COMMISSARIALE N. 57/2012 E (d'ora in Controparte_4
poi anche solo il “Responsabile”) e
[...]
Controparte_5
– (di seguito anche soltanto “ ”), al fine di ottenere l'accoglimento
[...] CP_3
delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo della lite.
La società attrice premetteva di essere proprietaria di diversi edifici, siti nel comune di Bomporto (MO), che subivano danneggiamenti a causa del sisma che colpiva la
Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2012.
A fronte di tali danni, la presentava diverse domande di ammissione ai Parte_1
contributi previsti dall'Ordinanza commissariale n. 57/2012, al fine di ottenere l'erogazione degli stessi.
Nello specifico, presentava VARIE DOMANDE:
1) la domanda (PRIMA) n. “CR – 39634-2015”, in data 3 agosto 2015,
relativamente a n. 2 edifici siti in Bomporto (MO), alla Via per Solara n. 36, foglio n.
23, mappali nn. 25-26.
pagina 3 di 35 La domanda veniva rigettata con decreto n. 3975/2016 dal Presidente della Regione,
il quale fondava la decisione sull'insussistenza dei presupposti necessari per la concessione dei contributi.
Di conseguenza, la impugnava il decreto di rigetto dinanzi al TAR Parte_1
Emilia-Romagna, invocando il proprio diritto ad ottenere il contributo richiesto.
La società istante rappresentava di essere proprietaria di due edifici:
- “l'edificio A”, composto da due unità strutturali, di cui la prima destinata ad abitazione e la seconda unità destinata a deposito. La prima unità era abitata al momento del sisma e negli anni precedenti da una dipendente dell'azienda agricola;
- “l'edificio B”, un bassocomodo, ossia un edificio di modeste dimensioni, a servizio dell'edificio principale e destinato a deposito delle attrezzature.
Il sisma che colpiva la Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2012 provocava danni ad entrambi gli edifici.
In ordine all'edificio A, il Presidente motivava il rigetto in forza della mancata dimostrazione, tramite la documentazione fotografica, della presenza di attrezzatura ovvero strumentazione relativa allo svolgimento dell'attività agricola.
Dunque, riteneva non provato l'utilizzo del fabbricato per fini produttivi.
Inoltre, riscontrava incongruenze tra la dichiarazione resa dai tecnici del Servizio
geologico e dei suoli, in seguito al sopralluogo effettuato il 13.11.2015, e il sopralluogo dei Vigili del Fuoco e l'ordinanza di sgombero dell'immobile.
Rispetto all'edifico B, il Presidente-Commissario delegato giustificava il rigetto della istanza alla luce della insussistenza del nesso di causalità tra l'evento sismico e i danni dell'immobile. Invero, la Scheda AeDES n. 38376 del 23.07.2012 dichiarava che l'immobile era in stato di abbandono e che i danni erano preesistenti all'evento pagina 4 di 35 sismico. Infine, dalla documentazione fotografica non emergeva la presenza di attrezzatura e/o strumentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività agricola.
Sul rigetto della domanda in ordine all'immobile A, in via preliminare, la Parte_1
precisava che il contributo era stato richiesto soltanto per la parte l'unità
immobiliare adibita ad uso deposito, con esclusione dell'unità abitativa. Infatti, la domanda presentata riguardava una variante al progetto originario, in quanto - in rettifica di una precedente ordinanza - il Comune di Bomporto aveva dichiarato agile l'unità immobiliare adibita a residenza.
In diritto, la società ricorrente eccepiva la violazione degli articoli 1 e 2
dell'Ordinanza Commissariale n. 57/2012.
In ordine alla mancata dimostrazione della presenza di attrezzature, alla base del rigetto della istanza, la replicava che, in seguito al sisma, gli strumenti Parte_1
erano stati trasferiti altrove per poter continuare ad utilizzarli, anche in vista di una dichiarazione di inagibilità dell'edificio.
Inoltre, affermava che il deposito veniva utilizzato con modalità diverse nel corso dell'anno, in ragione delle diverse esigenze della produzione agricola e che, nel mese di giugno 2012, l'annata agraria di raccolta delle colture era solo all'inizio. Tale
circostanza giustificava la mancata presenza di attrezzature nel deposito.
In merito all'immobile B, la società rilevava che aveva ritenuto sufficiente, CP_3
ai fini del rigetto della domanda, il contenuto della Scheda Aedes che qualificava l'immobile come “abbandonato”, senza approfondire l'istruttoria.
La ricorrente escludeva che l'edificio B fosse abbandonato, poiché esso era utilizzato dall'azienda e dai suoi dipendenti fino al momento del sisma. Tale circostanza pagina 5 di 35 risultava dalle foto del sopralluogo dei Vigili del fuoco, dalle quali emergeva anche la presenza di attrezzature dell'azienda.
Nel relativo procedimento - R.G. n. 105/2017 - si costituiva il Presidente della
Regione;
2) la domanda (SECONDA) n. “CR – 38471-2015”, in data 28 luglio 2015, in ordine a n. 2 edifici siti in Bomporto (MO), alla Via Gorghetto n. 86, foglio n. 19, mappali nn. 42 e 43.
Il Commissario rigettava anche tale domanda con decreto n. 2100/2017, avverso il quale la proponeva ricorso dinanzi al TAR Emilia-Romagna. Parte_1
La società ricorrente narrava di essere proprietaria di n. 2 immobili, danneggiati dal sisma del 2012:
- “immobile A”, destinato in parte ad uso residenziale e in parte a deposito agricolo a servizio dell'azienda. La parte ad uso residenziale era utilizzata, al momento del sisma, dagli operai dell'azienda agricola, come spogliatoio e foresteria;
- “immobile B” costituiva un “bassocomodo”, al servizio dell'azienda e impiegato quale ricovero per le attrezzature.
Il Presidente della Regione rigettava la domanda per l'immobile A, in quanto i Vigili
del Fuoco, in data 12.07.2012, non avevano rilevato alcuna “lesione evidente” e a causa della mancata dimostrazione dell'utilizzo della parte adibita ad abitazione. Il
rigetto dell'istanza, in ordine all'immobile B, discendeva dal precario stato di manutenzione del fabbricato già anteriormente al sisma.
La società ricorrente contestava i rilievi effettuati dai Vigili del Fuoco, in quanto riteneva che l'immobile avesse subito gravi ed evidenti danni, a causa del sisma del
2012.
pagina 6 di 35 Tale circostanza veniva confermata sia dalla Scheda Aedes redatta in data
23.07.2012, che valutava il rischio “ALTO” in relazione all'immobile “abitazione” sia dall'ordinanza del Sindaco di Bomporto del 12.08.2012 che dichiarava l'immobile
“deposito/abitazione” inagibile.
La precisava che la Scheda Aedes e l'ordinanza di inagibilità, per puro Parte_1
errore, indicavano il mappale n. 44, relativo ad immobile adibito a stalla e fienile.
Secondo la ricorrente, si trattava di mero errore formale in quanto entrambi i documenti valutavano, in realtà, l'immobile adibito a “deposito/abitazione” e,
dunque, intendevano riferirsi al mappale n. 42 e non al n. 44.
Inoltre, il ricorrente sosteneva di aver debitamente dimostrato l'utilizzo della parte abitativa dell'immobile A, diversamente da quanto rilevato con il decreto impugnato. La prova discendeva dal verbale redatto in seguito al sopralluogo del
RUP del 30.03.2017, secondo cui l'immobile presentava idonee condizioni igienico-
sanitarie e di abitabilità. Inoltre, la ricorrente riferiva che la mancata presenza di arredi dipendeva da furti e atti di sciacallaggio che avevano avuto ad oggetto l'edificio.
Circa la non ammissione al contributo dell'immobile B, la società istante contestava la decisione di rigetto del Presidente della Regione, in quanto sosteneva che l'immobile era stato oggetto di costante manutenzione.
Il Commissario delegato si costituiva nel relativo procedimento dinanzi al TAR
Emilia-Romagna, R.G. n. 837/2017;
3) ulteriori n. 7 domande ( ) (n. “CR – 30035-2015” per n. 1 Parte_2
fabbricato, foglio n. 19, mapp. n. 23, Via Gorghetto n. 82; n. “CR – 35608-2015” per n. 1 fabbricato, foglio n. 19, mapp. n. 24, Via Gorghetto n. 84; n. “CR 38472-2015”
pagina 7 di 35 per n. 1 fabbricato, foglio n. 19, mapp. n. 44, Via Gorghetto n. 86; n. “CR – 38884-
2015” per n. 1 fabbricato, foglio n. 15, mapp. n. 48, Via Gorghetto n. 15; n. “CR –
40558-2015” per n. 1 fabbricato, foglio n. 23, mapp. n. 49, Via per Solara n. 28; n.
“CR 40686-2015” per n. 1 fabbricato, foglio n. 23, mapp. n. 33, Via per Solara n. 32;
n. “CR – 40292-2015” per n. 1 fabbricato, foglio n. 23, mapp. n. 28, Via per Solara n.
34) le quali venivano rigettate con rispettivi n. 7 decreti del Presidente della
Regione. Dunque, in data 30.10.2017, la proponeva ricorso dinanzi al Parte_1
TAR e il Commissario Delegato si costituiva nel relativo procedimento, R.G. n.
861/2017.
La società ricorrente esponeva che i decreti di rigetto impugnati si fondavano sulle seguenti motivazioni, ossia il Presidente aveva rilevato:
- in ordine a tutti i n. 7 immobili, l'eccedenza rispetto alle razionali necessità
aziendali. Egli riteneva che la ricostruzione degli immobili non fosse qualificabile come necessaria alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma;
- il mancato riscontro con la documentazione presente agli atti durante il sopralluogo congiunto preventivo del 30/03/2017. Tale motivazione era comune a n. 5 pratiche;
- la Scheda Aedes, in relazione a n. 4 domande, qualificava l'immobile come “in stato di abbandono” e riteneva i danni preesistenti al sisma del 2012;
- un precario stato manutentivo caratterizzante n. 4 immobili, rispetto ai quali erano state presentate domande di ammissione ai contributi, con conseguente insorgere di dubbi sull'utilizzo in sicurezza dei fabbricati e sulla razionale destinazione produttiva aziendale;
pagina 8 di 35 - in ordine soltanto ad una pratica, una conformazione del fabbricato e delle aperture non adatta alle movimentazioni meccaniche.
La società ricorrente sosteneva che le domande dovevano essere valutate nel loro complesso. In ordine al motivo di rigetto comune a tutte (n. 7) le domande, la esponeva la necessità di ricostruire gli immobili, in quanto l'unico Parte_1
fabbricato utilizzabile come deposito si rivelava inidoneo a tale scopo, essendo un portico aperto su un lato e, come tale, esposto agli eventi atmosferici e ai furti.
Inoltre, la società riteneva che il richiamo alle “razionali necessità aziendali”, operato dal Presidente nei decreti di rigetto, fosse arbitrario, in quanto la normativa emanata in materia non prevedeva tale requisito.
Sul mancato riscontro con la documentazione presente agli atti durante il sopralluogo congiunto preventivo del 30/03/2017, la ricorrente evidenziava che tale discordanza derivava dalla circostanza che il sopralluogo era stato effettuato a distanza di cinque anni dall'evento sismico e durante tale periodo si erano verificati eventi gravi, quali l'alluvione e i ripetuti furti.
La contestava le conclusioni dei decreti di rigetto, in ordine alle Parte_1
rilevazioni delle Scheda Aedes, che qualificavano gli edifici come “abbandonati” e all'insussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento sismico.
Inoltre, sosteneva l'illegittimità dei decreti di rigetto a fronte del mancato esperimento di una approfondita attività istruttoria.
Infine, in ordine alla motivazione “conformazione del fabbricato e delle aperture non
adatta alle movimentazioni meccaniche”, fondante il rigetto soltanto di una domanda,
la società chiariva che la problematica fosse nota e che, pertanto, nel progetto di pagina 9 di 35 riparazione e ripristino era stata richiesta l'apertura di un portone sul prospetto sud est dell'edificio.
4) la domanda (ULTERIORE DOMANDA) n. “CR – 403446-2015”, in ordine all'immobile sito in Bomporto (MO), alla Via Gorghetto n. 90, foglio n. 19, mappale n. 47. Con il decreto n. 1256/2018, il Commissario Delegato respingeva in parte la domanda.
Nello specifico, accoglieva la domanda per l'immobile n. 2 e la respingeva per l'immobile n. 1.
A fronte del rigetto parziale dell'istanza, la proponeva ricorso al TAR e Parte_1
il Commissario Delegato si costituiva nel relativo procedimento, R.G. n. 678/2018.
L'odierna parte attrice proseguiva esponendo che, con sentenza n. 496/2020, il TAR
riuniva i quattro (n. 4) ricorsi (sopra indicati appunto da 1 a 4)e dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario.
Di conseguenza, la riassumeva il procedimento dinanzi al Parte_3
Tribunale di Bologna e conveniva in giudizio il Presidente, il Responsabile ed
. CP_3
In diritto, l'attrice sottolineava che il Commissario delegato avrebbe dovuto esaminare le domande presentate nel complesso. La valutazione separata delle stesse determinava l'irragionevole rigetto di ogni domanda, sul presupposto che l'azienda agricola fosse dotata comunque di altri edifici da utilizzare per l'esercizio dell'attività
imprenditoriale.
Poi, la società richiamava le considerazioni svolte nei ricorsi dinnanzi al T.A.R.,
come sopra riportate e, per tali motivi, chiedeva:
pagina 10 di 35 1) nel merito, di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere il contributo “post-
sisma 2012”, rispetto a tutti gli edifici oggetto dei decreti del Commissario Delegato
alla ricostruzione nn. 3975/2016, 2100/2017, 2343/2017, 2334/2017, 2335/2017,
2336/2017, 2337/2017, 2338/2017, 2339/2017, 1256/2018 con i quali erano state rigettate le istanze di ammissione al contributo;
2) per l'effetto, di condannare il Presidente al pagamento – in favore della società
- dell'importo determinato in corso di causa, oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo, a titolo di contributo per la ricostruzione post sisma 2012 degli edifici suddetti;
3) di accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni, subito dalla società
a causa del diniego della erogazione dei contributi;
Parte_1
4) di conseguenza, di condannare le parti convenute, in via solidale tra loro, al risarcimento dovuto all'attrice per il diniego del contributo;
5) la vittoria delle spese e competenze di lite.
Tale in sintesi l'atto introduttivo della lite innanzi a questo Tribunale.
…oooOooo…
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 25 maggio 2021, si CP_3
costituiva in giudizio, contestando le pretese avversarie.
In primo luogo, la convenuta eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione del ruolo svolto nel procedimento di valutazione dei presupposti per la concessione dei contributi richiesti.
A sostegno della propria tesi, richiamava la disciplina vigente in materia di concessione di contributi pubblici per favorire interventi di ricostruzione post-sisma pagina 11 di 35 e precisava che il ruolo svolto da nel procedimento è di tipo meramente CP_3
endoprocedimentale.
Dunque, escludeva di aver esercitato un potere decisionale che giustificherebbe la sua chiamata in causa.
Poi, eccepiva la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c., a CP_3
fronte della omissione o comunque della incertezza del petitum. Sul punto, la convenuta sosteneva che la società attrice non avesse esposto i fatti oggetto della domanda né avesse offerto la prova dei danni lamentati.
Nel merito, riteneva fondato il rigetto della domanda avanzata dalla società
discendente dalla insussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa Parte_1
regionale ai fini dell'ammissione ai contributi per la ricostruzione post sisma.
Per tali motivi, chiedeva: CP_3
1) in via principale, di accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva;
2) in ogni caso, di rigettare le domande attoree, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e diritto;
3) la vittoria di compensi e spese, spese generali, oltre accessori di legge.
Così dunque si costituiva . CP_3
…oooOooo…
Con memoria depositata il 10 luglio 2021, il Presidente della Regione Emilia-
Romagna, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione post sisma, si costituiva.
pagina 12 di 35 In via preliminare, la parte convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea volta ad ottenere l'accertamento del diritto al contributo richiesto ai fini della ricostruzione post-sisma.
Il Presidente riteneva che la giurisdizione spettasse al giudice amministrativo, in ragione di una serie di motivi:
i) la controversia traeva origine dal rigetto della domanda di concessione di contributi pubblici, adottato all'esito di un procedimento in cui la pubblica amministrazione aveva esercitato un potere volto al soddisfacimento di un interesse pubblico;
ii) nell'ambito del procedimento di concessione del finanziamento, la pubblica amministrazione esercitava un potere discrezionale nell'attribuzione di un benefico economico;
iii) dunque, la posizione dell'attore è qualificabile come una posizione di interesse legittimo.
In secondo luogo, il Commissario delegato eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea volta ad ottenere la condanna al risarcimento del danno, a fronte del difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il convenuto sosteneva che anche tale domanda doveva essere avanzata dinanzi al giudice amministrativo.
Nel merito, il Presidente sosteneva che i provvedimenti di rigetto delle domande presentate dalla società fossero fondati, in quanto emessi alla luce Parte_1
dell'insussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia.
Nello specifico, in ordine alla:
pagina 13 di 35 - domanda n. 39634-2015, fondava il rigetto della stessa sulla mancata dimostrazione da parte dell'istante dell'utilizzo produttivo degli immobili A e B, oggetto dell'istanza, alla data del sisma e nei 36 mesi precedenti;
- domanda n. 38471-2015, presentata al fine di ottenere i contributi rispetto ad altri due immobili, il Presidente riteneva che il diniego fosse legittimo, in quanto i contributi erano stati richiesti per locali adibiti a spogliatoi e a mensa. Sul punto richiamava l'Ordinanza commissariale n. 57/2012, la quale riconosceva l'ammissione ai contributi per la ricostruzione soltanto di fabbricati funzionalmente strumentali allo svolgimento dell'attività agricola. Inoltre, il Commissario rappresentava che dall'espletata istruttoria era emerso che gli immobili oggetto di tale domanda non rispettavano i requisiti dalla normativa, necessari ai fini dell'ammissione ai contributi per la ricostruzione, quali la presenza di lavoratori stagionali regolarmente iscritti, alla data del sisma o nei trentasei mesi precedenti;
l'allacciamento acqua e luce;
la presenza di consumi tali da dimostrare l'effettivo utilizzo dei locali;
l'idoneità all'accoglimento di operai stagionali/fissi; la presenza di sufficienti servizi igienici e di acqua calda;
il difetto di dichiarazione di inagibilità o comunque inabitabilità;
- domanda n. 30035-2015, la parte convenuta rappresentava che la società
avrebbe dovuto presentare un'unica domanda, nel rispetto dell'art. 8 Parte_1
comma 5 dell'Ordinanza n. 57/2012. Diversamente, la presentazione di n. 11
domande di contributo – riferite ad interventi da realizzare su fabbricati situati nella stessa corte agricola e nello stesso Comune – si pone in contrasto con la menzionata norma. Inoltre, precisava che il rigetto di tale domanda discendeva dall'insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'ammissione ai contributi richiesti;
pagina 14 di 35 - domanda n. 35608-2015, il Presidente riteneva fondato il rigetto alla luce delle condizioni di precario stato manutentivo in cui versava l'immobile oggetto della richiesta al momento del sisma. Inoltre, rappresentava che il fabbricato risultava in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali. Infine, segnalava che l'istante non aveva dimostrato un utilizzo pertinente dell'immobile rispetto all'attività agricola. Anzi, dai rilievi fotografici era emerso uno stato diffuso di incuria e abbandono;
- domanda n. 40686-2015, il Commissario invocava la legittimità del rigetto della stessa, in ragione delle incongruenze rilevate nella documentazione presentata.
Pertanto, il danno non era stato sufficientemente dimostrato. Inoltre, evidenziava che sulla scheda Aedes l'immobile era stato qualificato come “abbandonato”. Tale
circostanza giustificava il rigetto della domanda, poiché l'accoglimento presupponeva che l'immobile fosse utilizzato e utilizzabile al momento del sisma e non affetto da vizi preesistenti;
- domanda n. 40558-2015, il Commissario affermava che l'immobile oggetto di tale istanza era affetto da gravi vizi, preesistenti al sisma e che, pertanto, la domanda non poteva essere accolta. Peraltro, aveva riscontrato una contraddittorietà tra le due perizie giurate presentate, che aveva impedito al SII di quantificare i danni e i relativi importi;
- domande n. 40292-2015, n. 38472-2015 e n. 38884-2015, il Presidente fondava il loro rigetto sulle condizioni gravemente precarie in cui si trovavano i fabbricati oggetto delle istanze, in quanto i contributi potevano essere concessi soltanto per finanziare interventi su immobili che non presentavano danni preesistenti;
pagina 15 di 35 - domanda n. 403446-2015, il Commissario riteneva che non fosse stata sufficientemente dimostrata la destinazione d'uso dichiarata per uno dei due immobili oggetto della istanza e, pertanto, riteneva legittimo il rigetto della stessa rispetto a tale fabbricato.
In ragione delle motivazioni esposte, il Presidente chiedeva:
1) in via preliminare, di dichiarare il presente giudizio inammissibile e/o improcedibile per carenza di giurisdizione del giudice civile, in tutto o anche solo in parte
(relativamente alla richiesta di risarcimento del danno da provvedimento amministrativo illegittimo);
2) in subordine, rilevata d'ufficio la questione di giurisdizione, di rimetterla alle Sezioni
Unite della Corte di cassazione;
3) in via principale, di rigettare tutte le richieste attoree di disapplicazione e/o annullamento dei decreti impugnati e conseguente condanna al pagamento nonché di risarcimento del danno in quanto infondate;
4) in ogni caso, la vittoria di spese e onorari come per legge.
…oooOooo…
All'udienza del 22 luglio 2021, tenutasi con modalità cartolari, il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con decorrenza differita a partire dal 28
ottobre 2021. Poi, rinviava all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 24 novembre 2022, tenutasi con modalità cartolari, il giudice si riservava.
Con ordinanza del 9 dicembre 2022, a scioglimento della riserva assunta durante la precedente udienza, il giudice decideva in ordine all'ammissione delle istanze istruttorie;
disponeva consulenza tecnica d'ufficio e nominava, a tal fine, come pagina 16 di 35 consulente tecnico l'Architetto rinviava all'udienza per il Persona_1
conferimento dell'incarico.
Il procedimento veniva assegnato al giudice onorario Dott.ssa Scala Serena, a seguito del trasferimento alla quarta sezione civile dell'originario giudice assegnatario del presente procedimento, Dott. D'Orazi Marco.
All'udienza del 23 febbraio 2023, il consulente d'ufficio nominato accettava l'incarico e prestava giuramento di rito;
il giudice onorario rinviava all'udienza per l'esame della consulenza.
All'udienza del 9 maggio 2023, si procedeva all'escussione dei testimoni e il giudice onorario rinviava ad altra udienza per la prosecuzione dell'assunzione delle prove testimoniali.
All'udienza dell'11 luglio 2023, il difensore di parte attrice esibiva l'esito della spedizione dell'intimazione teste tratto dal sito Poste italiane, dal quale risultava che la raccomandata fosse in giacenza. Dunque, chiedeva rinvio per l'escussione del testimone. Il giudice onorario rinviava ad altra udienza per l'assunzione della prova orale.
In data 15 dicembre 2023, il consulente tecnico d'ufficio nominato depositava la relazione tecnica.
All'udienza del 16 gennaio 2024, il difensore di parte attrice rinunciava all'escussione del testimone e chiedeva esperirsi tra le parti tentativo di conciliazione dinanzi al giudice. Gli altri procuratori accettavano la rinuncia e aderivano alla richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione. Il giudice onorario fissava l'udienza per tentare la conciliazione tra le parti.
pagina 17 di 35 All'udienza del 30 aprile 2024, il giudice onorario constatava l'impossibilità di addivenire ad un accordo transattivo tra le parti e rinviava ad altra udienza.
La seconda sezione civile del Tribunale di Bologna subiva ristrutturazione a seguito dell'insediamento del nuovo Presidente di sezione e del pensionamento della Dott.ssa
Serena Scala. Di conseguenza, il procedimento veniva assegnato al Presidente della sezione Dott. Marco D'Orazi; il presidente insediato, infatti, assumeva in ruolo tutte le cause di più antica iscrizione (fra le quali la presente causa, secondo criterio automatico;
al fine di ridurre, nei limiti del possibile, il tempo medio di definizione di questa sezione (avendo appunto assunto su di sé, appena insediato, le cause di più
antica iscrizione).
All'udienza del 20 febbraio 2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Seguivano le difese finali.
…oooOooo…
L'art. 132 c.p.c., come novellato, permette di omettere lo svolgimento del processo;
lo svolgimento del processo non è infatti elemento indefettibile del provvedimento di sentenza. Quindi, a maggior ragione, esso può limitarsi a quanto precede.
In ogni caso, si richiamano atti e documenti di causa in relazione a quanto qui non esposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sintesi
Le domande avanzate da parte attrice sono infondate.
Ne discende il rigetto. pagina 18 di 35 È infondata la domanda attorea volta ad ottenere una pronuncia di accertamento del diritto ai contributi pubblici richiesti.
È altresì infondata la domanda attorea di condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento della somma a titolo di contributo ovvero di risarcimento del danno subito dall'istante, per difetto di un interesse attuale e concreto in capo all'attore.
È, invece, fondata l'eccezione sollevata in via preliminare da , che rilevava CP_3
il proprio difetto di legittimazione passiva.
Dunque, occorre compiere una distinzione. È di merito il rigetto della domanda svolta nei confronti del Presidente della Regione, quale Commissario delegato.
Diversamente, rispetto alla posizione della convenuta , vi è una declinatoria CP_3
in rito.
Infine, è infondata l'eccezione sollevata dal che rilevava il Controparte_6
difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alle domande avanzate dall'attore nel presente giudizio.
In via preliminare
Sul difetto di legittimazione passiva
di e del Responsabile CP_3
È fondata l'eccezione sollevata, in via preliminare, da , che rilevava il CP_3
proprio difetto di legittimazione passiva.
Al fine di comprendere le ragioni sottese all'accoglimento dell'eccezione, occorre esaminare la normativa vigente in materia.
In seguito all'evento sismico che ha colpito la Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2012, il legislatore ha disposto l'erogazione di contributi pubblici al fine di pagina 19 di 35 favorire interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati, necessari per la ripresa delle attività produttive.
L'art. 3 dell'ordinanza regionale n. 57/2012 regola il procedimento per la valutazione dei presupposti necessari ai fini dell'ammissione ai contributi.
Il primo comma stabilisce che la concessione del contributo è effettuata con provvedimento del Commissario, il quale si avvale di una struttura denominata
“Soggetto Incaricato dell'Istruttoria” (nel prosieguo anche solo “SII”), a cui è affidato lo svolgimento dell'attività istruttoria.
Inoltre, il secondo comma dell'art. 3 attribuisce al SII il potere di avvalersi di
“appositi nuclei di valutazione”, composti da esperti nelle materie oggetto di valutazione, ai fini dell'espletamento dell'incarico assegnato.
In ossequio a tale disciplina, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità
di Commissario delegato per la Ricostruzione post-sisma, emanava l'ordinanza n.
75/2012, con cui attribuiva ad il compito di svolgere le attività relative alle CP_3
procedure di “Istruttoria, concessione, liquidazione”, come stabilito dall'art. 11
dell'ordinanza commissariale.
L'allegato A, di cui all'ordinanza regionale n. 64/2015, integrata dalla successiva ordinanza n. 40/2016, provvedeva a specificare le attività che era tenuta a CP_3
compiere, in adempimento dei compiti ad essa affidati.
In particolare, per quanto di rilievo nel presente giudizio, era tenuta a: CP_3
- accertare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, ai fini dell'ammissione ai contributi richiesti;
- quantificare gli importi ammissibili a contributo e determinare l'entità e le tipologie di contributo erogabile;
pagina 20 di 35 - elaborare la proposta di ammissione, non ammissione o ammissione parziale a contributo, così poi da sottoporla ai Nuclei di Valutazione competenti.
Pertanto, alla luce della richiamata disciplina, è possibile affermare che il ruolo di era limitato allo svolgimento di una attività di mera verifica e controllo della CP_3
documentazione prodotta dagli aspiranti beneficiari dei contributi erogabili.
In sintesi, la classica fase del procedimento amministrativo (iniziativa-istruttoria-
decisione-integrativa dell'efficacia, cioè controllo), che viene appunto dalla dottrina individuata nella fase istruttoria.
Risulta, invece, escluso ogni poter decisionale in capo ad nel corso del CP_3
procedimento amministrativo. Essa si limitava a svolgere un ruolo di carattere meramente endoprocedimentale e non assumeva determinazioni idonee ad incidere sulla sfera giuridica del richiedente il contributo.
Invero, era il Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione post-sisma, a decidere in ordine alle istanze presentate, attraverso l'adozione del provvedimento di ammissione ai contributi o di rigetto delle domande.
Per tali motivi, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta . CP_3
Come da punto 1 del dispositivo.
Vi è poi la posizione del Responsabile.
Non è chiaro a cosa si riferisca la citazione.
Anche tale soggetto sia privo di legittimazione, proprio perché organo non decisorio.
Come da punto 2 del dispositivo.
pagina 21 di 35 In ogni caso, si è in presenza di domanda infondata in merito, per quanto oltre;
prevalente logicamente la declinatoria in rito, appunto come al numero 2, rispetto a quella di merito.
Sulla giurisdizione di questo Tribunale
Ancora in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione sollevata da parte convenuta in ordine al difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alle domande attoree di accertamento del diritto ai contributi richiesti e di condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno.
Il Commissario riteneva che la cognizione spettasse al giudice amministrativo, in quanto la posizione vantata dall'attore può essere qualificata in termini di interesse
legittimo e non di diritto soggettivo.
Tale tesi non può essere condivisa.
Al contrario di quanto sostenuto dalla parte convenuta, nel caso di specie, la società
vanta una posizione di diritto soggettivo. Parte_1
Tale determinazione del plesso giurisdizionale, in favore del giudice dei diritti, è oggi assestato, sia nella giurisprudenza locale sia in quella nazionale. Sul punto si sono espresse le Sezioni Unite che, con la pronuncia n. 8115/2017, hanno stabilito che la giurisdizione del giudice ordinario si estende alle controversie in materia di ammissione a contributi pubblici, erogabili per finanziare la ricostruzione degli immobili colpiti dagli eventi sismici. Tale materia non è devoluta alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.
La menzionata pronuncia ha inaugurato un filone giurisprudenziale, che è stato seguito costantemente dalla giurisdizione locale, sia ordinaria sia amministrativa.
pagina 22 di 35 Pertanto, oggi, in materia sussiste un consolidato orientamento, secondo il quale la
Pubblica Amministrazione non compie valutazioni discrezionali al fine di valutare l'ammissione del soggetto istante al contributo richiesto. Essa si limita ad accertare la sussistenza delle condizioni predeterminate dalla normativa vigente.
L'Amministrazione non esercita un potere discrezionale per provvedere sulla concessione di contributi pubblici per la ricostruzione post-sisma. Alla luce di tali premesse, è possibile concludere che la cognizione del giudice ordinario si estende anche alle domande di risarcimento.
Dunque, questo Tribunale trattiene la intera res iudicanda, in quanto la società
ha correttamente rivolto le domande al giudice ordinario (o, per meglio Parte_1
dire, lo ha fatto dopo la riassuzione).
Tuttavia, sia la domanda di accertamento del proprio diritto che di condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma richiesta non possono essere accolte
per ragioni squisitamente di merito;
ciò per le motivazioni che saranno esposte nel
prosieguo della motivazione.
Nel merito
Sull'insussistenza del diritto ai contributi
Questo giudice ritiene non fondata la domanda di parte attrice, svolta al fine di ottenere una pronuncia di accertamento del diritto all'ammissione ai contributi pubblici richiesti.
Tale conclusione discende:
- dall'applicazione della disciplina vigente in materia, che individua i presupposti necessari ai fini dell'accoglimento delle domande di ammissione ai contributi;
- dall'esame della copiosa documentazione prodotta dalle parti;
pagina 23 di 35 - dai risultati della espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Al fine di comprendere le ragioni sottese alla decisione, si rende necessario procedere all'esame di ciascuna domanda presentata dalla società Parte_1
Si premette che il C.T.U. nominato comunicava che, durante l'incontro compiuto in fase di sopralluogo del 18.04.2023, la parte attrice chiedeva di stralciare dall'elenco degli immobili, rispetto ai quali era stata presentata domanda di contributo, il fabbricato sito in Bomporto (MO), alla Via per Solara n. 32 (Identificata
catastalmente al foglio n. 23, Part. n. 33, protocollo n. CR – 40686/2015).
Le altre parti accettavano la proposta.
Di conseguenza, le domande da analizzare sono complessivamente nove (n. 9), ossia:
1) n. 30035/2015;
2) n. 35608/2015;
3) n. 38471/2015;
4) n. 38472/2015;
5) n. 38884/2015;
6) n. 39634/2015;
7) n. 40292/2015;
8) n. 40346/2015;
9) n. 40558/2015.
1
Sulla domanda n. 30035/2015
Con la domanda n. 30035/2015, la società chiedeva l'ammissione ai Parte_1
contributi pubblici per l'immobile sito in Bomporto (MO), alla Via Gorghetto n. 82,
pagina 24 di 35 di cui al foglio n. 19, mappale n. 23. Trattasi di un fabbricato impiegato, in via principale, come deposito e, in piccola parte, come abitazione/foresteria.
Il Presidente della Regione rigettava la domanda in quanto dall'istruttoria svolta era emerso che già precedentemente al sisma l'immobile versava in stato di abbandono ed era affetto da vizi. Infatti, relativamente allo stato dell'immobile,
sulla scheda Aedes risultava selezionata la casella “abbandonato”.
Inoltre, la tipologia di fabbricato, la sua dimensione, la disposizione dei locali e delle aperture risultavano inidonee al soddisfacimento delle esigenze produttive dell'azienda.
Affinché la domanda di ammissione al contributo possa essere accolta, l'Ordinanza
regionale n. 57/2012 prescrive il soddisfacimento di due requisiti, ossia:
- un comprovato nesso di causalità tra i danni subiti e gli eventi sismici;
- la destinazione ad uso produttivo dell'immobile danneggiato, ex art. 1, comma 3.
Vero è che dalla documentazione fotografica prodotta dall'istante (di cui alle osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte attrice, Dott. doc. n. 17 Per_2
del deposito da parte del C.T.U. Si veda la pag. n. 76 del file) si rileva una differenza tra le immagini che ritraggono il fabbricato in due periodi diversi, ossia il 16.05.2011
e il 09.06.2014. La seconda immagine rivela un crollo della copertura del fabbricato,
che è assente nella immagine che ritrae l'immobile in un periodo precedente al sisma.
Tuttavia, preme sottolineare che la finalità sottesa alla erogazione di contributi pubblici consiste nella volontà di finanziare la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, così da favorire la ripresa delle attività produttive. Sicché il fine perseguito non è quello di “rimborsare” in modo indiscriminato tutti i proprietari di immobili che hanno subiti danni a causa del sisma.
pagina 25 di 35 Ai fini dell'ammissione al contributo, l'aspirante beneficiario doveva dimostrare anche il razionale utilizzo produttivo dell'immobile, oltre al verificarsi di un danno cagionato dall'evento sismico. Infatti, le immagini che ritraggono l'immobile nel periodo successivo al sisma non dimostrano il razionale utilizzo dell'immobile, che risulta invece degradato e non impiegato nell'ambito dell'attività produttiva.
Nel caso di specie, l'onere probatorio gravante sull'istante in ordine al razionale utilizzo produttivo del bene non risulta essere stato sufficientemente soddisfatto.
2
Sulla domanda n. 35608/2015
Con la domanda n. 35608/2015, la società chiedeva l'ammissione ai Parte_1
contributi pubblici per l'immobile sito in Bomporto (MO), alla via Gorghetto n. 84,
di cui al foglio n. 19, mappale n. 24. La società istante rappresentava che, prima del sisma del 2012, il fabbricato era impiegato quale magazzino per lo stoccaggio di prodotti e ricovero di attrezzature e mezzi agricoli.
Il Commissario delegato rigettava la richiesta in ragione dello stato di carente manutenzione in cui versava l'immobile tale da ingenerare dubbi sull'utilizzo produttivo dello stesso.
Tale conclusione può essere condivisa.
Dalla documentazione prodotta non si rinviene la specifica destinazione dell'immobile.
Inoltre, il C.T.U. nominato addebitava i danni subiti dalla copertura dell'immobile alle copiose infiltrazioni che lo hanno interessato e, pertanto, escludeva l'esistenza di danni riconducibili al sisma.
pagina 26 di 35 Dunque, rispetto alla domanda n. 35608/2015, questo Tribunale ritiene non accertato il diritto della società ai contributi richiesti per difetto del Parte_1
nesso di causalità tra i danni e il sisma e, inoltre, per la mancata dimostrazione dell'utilizzo produttivo dell'immobile.
3
Sulla domanda n. 38471/2015
Con la domanda n. 38471/2015, la società chiedeva l'ammissione ai Parte_1
contributi pubblici per l'immobile sito in Bomporto (MO), alla via Gorghetto n. 86,
di cui al foglio n. 19, mappale n. 42-43. Tale fabbricato è composto da due unità:
l“immobile A”, destinato in parte ad uso residenziale e in parte a deposito agricolo a servizio dell'azienda e da un “bassocomodo”, l'“immobile B”, posto al servizio dell'azienda e impiegato quale ricovero per le attrezzature.
Il rigetto della domanda era motivato:
- in ordine all'immobile A, dai rilievi dei Vigili del Fuoco che non attestavano la presenza di alcuna “lesione evidente” e dalla mancata dimostrazione dell'utilizzo della parte adibita ad abitazione;
- per l'immobile B, dallo stato precario di manutenzione in cui versava il fabbricato nel periodo precedente al sisma.
Il C.T.U. nominato, nel corso dell'espletamento del proprio incarico, rilevava la presenza di una lesione sul muro esterno dell'edificio abitativo, di cui al mappale n.
42. Egli rinveniva la causa di tale lesione nell'evento sismico che ha colpito l'immobile.
pagina 27 di 35 In ordine all'immobile A non accertava la presenza di ulteriori danni riconducibili al sisma. In ordine all'immobile B, di cui al mappale n. 43, riteneva che tutti i danni rilevati sullo stesso fossero da ricondurre alle infiltrazioni d'acqua della copertura.
La domanda avanzata dall'attore, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad essere ammesso ai contributi pubblici, non può essere accolta neppure in ordine a tali immobili.
Rispetto all'immobile A, il diniego si fonda sulla mancata dimostrazione dell'utilizzo della parte adibita ad abitazione. L'Ordinanza commissariale n. 57/2012 riconosce il diritto ai contributi richiesti soltanto per finanziare la ricostruzione di fabbricati funzionalmente strumentali allo svolgimento dell'attività agricola.
Nel caso di specie, non risulta che alcuno dei manovali avesse fissato la propria residenza presso l'immobile A. Peraltro, non è stata rilevata la presenza di lavoratori stagionali regolarmente iscritti, alla data del sisma o nei trentasei mesi precedenti;
né
la presenza di consumi tali da dimostrare l'effettivo utilizzo dei locali.
Ne deriva che l'immobile A è carente dei requisiti richiesti dalla normativa ai fini dell'ammissione ai contributi per la ricostruzione.
Relativamente all'immobile B, dalle fotografie allegate è evidente lo stato di scarsa manutenzione dell'immobile.
Dunque, anche in relazione a quest'ultimo edificio non risulta dimostrato il requisito del “razionale utilizzo” dello stesso.
4
Sulla domanda n. 38472/2015
pagina 28 di 35 Con la domanda n. 38472/2015, la società chiedeva l'ammissione ai Parte_1
contributi pubblici per l'immobile sito in Bomporto (MO), alla via Gorghetto n. 86,
di cui al foglio n. 19, mappale n. 44. Trattasi di immobile adibito a deposito.
Con il decreto di rigetto, il Presidente della Regione non ammetteva la società istante al contributo richiesto in ragione dello stato di scarca manutenzione in cui versava l'immobile alla data del sisma.
Tale circostanza risulta corroborata dalla presenza di impalcatura intorno all'immobile.
Il C.T.U. nominato rilevava che soltanto una parte dei danni che interessavano la copertura dell'immobile erano riconducibili al sisma.
Dunque, anche in relazione a tale immobile, si ritiene che non sia stato sufficientemente soddisfatto l'onere della prova, gravante sull'istante, circa il razionale utilizzo produttivo dell'immobile, in un'ottica di strumentalità rispetto alle esigenze dell'azienda. Infatti, risulta che l'immobile fosse oggetto di attività di manutenzione al momento del sisma e negli anni precedenti, come dimostrato dalla presenza delle impalcature.
Pertanto, si esclude che fosse utilizzato al momento del sisma e nei 36 mesi precedenti, come richiesto dall'Ordinanza commissariale n. 57/2012.
5
Sulla domanda n. 38884/2015
Con la domanda n. 38884/2015, la chiedeva di essere ammessa ai Parte_1
contributi per la ricostruzione relativamente ad un immobile impiegato come magazzino, sito in Bomporto (MO), alla via Gorghetto n. 15, di cui al foglio n. 15,
mappale n. 48.
pagina 29 di 35 Anche rispetto a tale immobile, il Commissario delegato motivava il rigetto dell'istanza in ragione dello stato di scarsa manutenzione in cui versava l'edificio.
Tale conclusione può essere condivisa.
Infatti, non risulta che dai sopralluoghi effettuati sia emersa la presenza di attrezzature o strumenti utili ai fini dello svolgimento dell'attività agricola dell'impresa.
Dunque, si ritiene non dimostrato l'utilizzo produttivo dell'edificio.
Di conseguenza, la domanda attorea non può essere accolta in relazione a tale fabbricato.
6
Sulla domanda n. 39634/2015
Con la domanda n. 39634/2015, la richiedeva di essere ammessa ai Parte_1
contributi per finanziare la ricostruzione dell'immobile sito in Bomporto (MO), alla via per Solara n. 36, foglio n. 23, mappali nn. 25-26.
Trattasi di un edificio composto da due unità immobiliari.
Rispetto a tale immobile, il rigetto della domanda risulta giustificato dal difetto del
nesso di causalità tra il danno e il sisma del 2012, come rilevato anche dal C.T.U.
nominato.
Di conseguenza, la domanda attorea non può essere accolta in ordine a tale edificio,
per carenza di uno dei presupposti richiesti dalla normativa vigente in materia.
7
Sulla domanda n. 40292/2015
pagina 30 di 35 Con la domanda n. 40292/2015, la società chiedeva l'ammissione ai Parte_1
contributi per un immobile adibito a deposito, sito in Bomporto (MO), alla via per
Solara n. 34, foglio n. 23, mappale n. 28.
Anche in ordine a tale edificio, il diritto vantato da parte attrice non è accertato, a fronte della mancata prova della sussistenza di un nesso di causalità tra i danni che affliggono l'immobile e l'evento sismico.
Pertanto, la domanda non può essere accolta neppure in relazione a tale immobile.
8
Sulla domanda n. 40346/2015
La parte attrice presentava la domanda n. 40346/2015, al fine di ottenere i contributi pubblici per finanziare la ricostruzione dell'immobile sito in Bomporto (MO), alla via
Via Gorghetto n. 90, foglio n. 19, mappale n. 47.
L'immobile in parola risulta composto da due unità:
- sub. 1, adibita a magazzino;
- sub. 2, impiegata dapprima come abitazione e poi utilizzata come magazzino.
Il Presidente della Regione riteneva di accogliere la domanda di ammissione al contributo limitatamente al “sub. 2”.
Dunque, la domanda avanzata in tale sede dall'attore riguarda unicamente il rigetto dell'istanza rispetto al “sub. 1”.
Tuttavia, la domanda non può essere accolta, in quanto non risulta provata la sussistenza del nesso di causalità tra il danno e l'evento sismico.
Il C.T.U. nominato rilevava una lesione addebitabile al sisma unicamente sulla facciata laterale del “sub. 2”, rispetto al quale la domanda della società istante è
stata accolta.
pagina 31 di 35 Dunque, anche sotto tale profilo, la domanda avanzata dalla parte attrice deve essere rigettata, a fronte della carenza di uno dei presupposti richiesti dalla normativa vigente.
9
Sulla domanda n. 40558/2015
Con la domanda n. 40558/2015, la richiedeva il contributo per la Parte_1
ricostruzione dell'immobile sito in Bomporto (MO), alla via per Solara, n. 28, foglio n. 23, mappale n. 49. Trattasi di fabbricato utilizzato come deposito.
L'istanza veniva rigettata dal Commissario delegato, che rilevava uno stato di scarsa manutenzione dell'immobile. Le condizioni in cui versava l'edificio, al momento del sisma e nei 36 mesi precedenti, non giustificavano il razionale edificio di esso nell'ambito dell'attività produttiva.
Tale conclusione del Presidente può essere condivisa, alla luce dei rilievi fotografici prodotti.
Pertanto, si esclude l'ammissione al contributo anche rispetto a tale immobile.
Sulla domanda di condanna
Non è fondata la domanda attorea volta ad ottenere la condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma pretesa a titolo di contributo.
Il rigetto della domanda discende sia dall'accertamento dell'insussistenza del diritto vantato dalla società attrice sia dalla normativa vigente, emanata al fine di regolare l'erogazione dei contributi pubblici.
Invero, l'Ordinanza commissariale n. 57/2012 vincola l'erogazione del contributo alla effettiva realizzazione dei lavori di ricostruzione e ripristino. Dunque, l'erogazione presuppone la presentazione - da parte dell'aspirante beneficiario - della pagina 32 di 35 documentazione idonea a dimostrare i lavori eseguiti e le spese sostenute per realizzarli.
Nel caso di specie, la richiedeva la condanna Parte_3
dell'Amministrazione al pagamento della somma pretesa a titolo di contributo, senza tuttavia offrire prova dei lavori svolti e delle spese sostenute per eseguirli.
Pertanto, alla luce dell'accertata insussistenza del diritto vantato dall'attrice e,
comunque, in forza della normativa vigente, la domanda di condanna dell'Amministrazione convenuta è infondata e non merita accoglimento.
Spese di lite
Le domande avanzate dalla parte attrice non vengono accolte.
Vi è una declinatoria di rito rispetto alla posizione della convenuta . CP_3
Inoltre, vi è un rigetto di merito in ordine alla domanda svolta nei confronti del
Presidente della Regione.
Pertanto, la società è totalmente soccombente nel presente Parte_1
giudizio.
In ordine al valore della presente controversia, occorre fare riferimento allo scaglione: “indeterminabile – complessità media”, in ragione della complessità della consulenza tecnica espletata e dell'ampia documentazione prodotta. E' pur vero che,
in astratto, vi era un valore diverso (ed estremamente elevato); tuttavia, il nucleo della questione attiene a provvedimenti amministrativi (pur non discrezionali), in sé
di valore indeterminabile.
Liquidazione in termini minori per , che ha assunto una difesa CP_3
prevalentemente processuale.
P.Q.M.
pagina 33 di 35 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1487/2021;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA la carenza di legittimazione passiva di
[...]
Controparte_3
2) DICHIARA la carenza di legittimazione passiva del RESPONSABILE
DELLE PROCEDURE DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
RICOSTRUZIONE POST SISMA 2012.
3) RIGETTA le domande di parte attrice, verso il Presidente della Regione
Emilia-Romagna, quale organo statale di Commissario delegato.
4) CONDANNA la parte attrice società l pagamento delle Parte_1
spese di lite del Presidente della Regione Emilia-Romagna, che si liquidano in
Euro 16.000,00 per compenso avvocato, spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede. Infine, IVA e Cassa come per legge, queste ultime se ed in quanto dovute.
5) CONDANNA la parte attrice società l pagamento delle Parte_1
spese di lite di Controparte_3
che liquidano in Euro 12.000,00
[...]
per compenso avvocato, spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede. Infine, IVA e Cassa come per legge.
6) DISPONE che il costo della consulenza, come già liquidato in: Euro 5.827,17
per compenso;
Euro 60,00 per spese;
oltre Euro 1.000,00 per onorario all'ausiliario del CTU, oltre Cassa professionale ed IVA, venga posto in via pagina 34 di 35 definitiva a carico della parte attrice, anche in relazione ad eventuali ulteriori pretese del c.t.u. (eventuali liquidazioni successive). Di conseguenza,
condanna la parte attrice alla restituzione di somme eventualmente corrisposte al consulente dalle convenute.
7) NULLA PER SPESE FRA LE ALTRE PARTI
8) SI PUBBLICHI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero 1, il giorno
23 maggio 2025
Il pres. II sezione civile qui giudice singolo della causa
Marco D'Orazi
pagina 35 di 35
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1487/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGGIOLO Parte_1 P.IVA_1
LUCIA, elettivamente domiciliato in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 28,
41121 MODENA, presso il difensore avv. MAGGIOLO LUCIA
ATTORE/I
contro pagina 1 di 35 PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN QUALITÀ DI
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA,
elettivamente domiciliato in VIA A. TESTONI N. 6, 40123 BOLOGNA, presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
nonché
RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
RICOSTRUZIONE (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_3
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA
A. TESTONI N. 6, 40123 BOLOGNA, presso il difensore avv. AVVOCATURA
DELLO STATO DI BOLOGNA
nonché
Controparte_3
(C.F. ), con il
[...] P.IVA_4
patrocinio dell'avv. BENINCASA DOMENICO e dell'avv. GALMARINI
MATILDE, elettivamente domiciliata in VIA GALLIERA N. 8, 40100 BOLOGNA,
presso lo studio dell'avv. BENFENATI MARTINA
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 20 febbraio 2025. Tali
conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 35 Con atto di citazione in riassunzione, datato 27 gennaio 2021, Parte_1
(nel prosieguo anche soltanto , senza tipo sociale) conveniva in
[...] Parte_1
giudizio, avanti il Tribunale di Bologna, IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
EMILIA ROMAGNA, IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO PER LA
RICOSTRUZIONE (nel prosieguo anche solo “il Presidente” o “il Commissario”), il
RESPONSABILE PRO TEMPORE DELLE PROCEDURE DI ISTRUTTORIA
E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA
COMMISSARIALE N. 57/2012 E (d'ora in Controparte_4
poi anche solo il “Responsabile”) e
[...]
Controparte_5
– (di seguito anche soltanto “ ”), al fine di ottenere l'accoglimento
[...] CP_3
delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo della lite.
La società attrice premetteva di essere proprietaria di diversi edifici, siti nel comune di Bomporto (MO), che subivano danneggiamenti a causa del sisma che colpiva la
Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2012.
A fronte di tali danni, la presentava diverse domande di ammissione ai Parte_1
contributi previsti dall'Ordinanza commissariale n. 57/2012, al fine di ottenere l'erogazione degli stessi.
Nello specifico, presentava VARIE DOMANDE:
1) la domanda (PRIMA) n. “CR – 39634-2015”, in data 3 agosto 2015,
relativamente a n. 2 edifici siti in Bomporto (MO), alla Via per Solara n. 36, foglio n.
23, mappali nn. 25-26.
pagina 3 di 35 La domanda veniva rigettata con decreto n. 3975/2016 dal Presidente della Regione,
il quale fondava la decisione sull'insussistenza dei presupposti necessari per la concessione dei contributi.
Di conseguenza, la impugnava il decreto di rigetto dinanzi al TAR Parte_1
Emilia-Romagna, invocando il proprio diritto ad ottenere il contributo richiesto.
La società istante rappresentava di essere proprietaria di due edifici:
- “l'edificio A”, composto da due unità strutturali, di cui la prima destinata ad abitazione e la seconda unità destinata a deposito. La prima unità era abitata al momento del sisma e negli anni precedenti da una dipendente dell'azienda agricola;
- “l'edificio B”, un bassocomodo, ossia un edificio di modeste dimensioni, a servizio dell'edificio principale e destinato a deposito delle attrezzature.
Il sisma che colpiva la Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2012 provocava danni ad entrambi gli edifici.
In ordine all'edificio A, il Presidente motivava il rigetto in forza della mancata dimostrazione, tramite la documentazione fotografica, della presenza di attrezzatura ovvero strumentazione relativa allo svolgimento dell'attività agricola.
Dunque, riteneva non provato l'utilizzo del fabbricato per fini produttivi.
Inoltre, riscontrava incongruenze tra la dichiarazione resa dai tecnici del Servizio
geologico e dei suoli, in seguito al sopralluogo effettuato il 13.11.2015, e il sopralluogo dei Vigili del Fuoco e l'ordinanza di sgombero dell'immobile.
Rispetto all'edifico B, il Presidente-Commissario delegato giustificava il rigetto della istanza alla luce della insussistenza del nesso di causalità tra l'evento sismico e i danni dell'immobile. Invero, la Scheda AeDES n. 38376 del 23.07.2012 dichiarava che l'immobile era in stato di abbandono e che i danni erano preesistenti all'evento pagina 4 di 35 sismico. Infine, dalla documentazione fotografica non emergeva la presenza di attrezzatura e/o strumentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività agricola.
Sul rigetto della domanda in ordine all'immobile A, in via preliminare, la Parte_1
precisava che il contributo era stato richiesto soltanto per la parte l'unità
immobiliare adibita ad uso deposito, con esclusione dell'unità abitativa. Infatti, la domanda presentata riguardava una variante al progetto originario, in quanto - in rettifica di una precedente ordinanza - il Comune di Bomporto aveva dichiarato agile l'unità immobiliare adibita a residenza.
In diritto, la società ricorrente eccepiva la violazione degli articoli 1 e 2
dell'Ordinanza Commissariale n. 57/2012.
In ordine alla mancata dimostrazione della presenza di attrezzature, alla base del rigetto della istanza, la replicava che, in seguito al sisma, gli strumenti Parte_1
erano stati trasferiti altrove per poter continuare ad utilizzarli, anche in vista di una dichiarazione di inagibilità dell'edificio.
Inoltre, affermava che il deposito veniva utilizzato con modalità diverse nel corso dell'anno, in ragione delle diverse esigenze della produzione agricola e che, nel mese di giugno 2012, l'annata agraria di raccolta delle colture era solo all'inizio. Tale
circostanza giustificava la mancata presenza di attrezzature nel deposito.
In merito all'immobile B, la società rilevava che aveva ritenuto sufficiente, CP_3
ai fini del rigetto della domanda, il contenuto della Scheda Aedes che qualificava l'immobile come “abbandonato”, senza approfondire l'istruttoria.
La ricorrente escludeva che l'edificio B fosse abbandonato, poiché esso era utilizzato dall'azienda e dai suoi dipendenti fino al momento del sisma. Tale circostanza pagina 5 di 35 risultava dalle foto del sopralluogo dei Vigili del fuoco, dalle quali emergeva anche la presenza di attrezzature dell'azienda.
Nel relativo procedimento - R.G. n. 105/2017 - si costituiva il Presidente della
Regione;
2) la domanda (SECONDA) n. “CR – 38471-2015”, in data 28 luglio 2015, in ordine a n. 2 edifici siti in Bomporto (MO), alla Via Gorghetto n. 86, foglio n. 19, mappali nn. 42 e 43.
Il Commissario rigettava anche tale domanda con decreto n. 2100/2017, avverso il quale la proponeva ricorso dinanzi al TAR Emilia-Romagna. Parte_1
La società ricorrente narrava di essere proprietaria di n. 2 immobili, danneggiati dal sisma del 2012:
- “immobile A”, destinato in parte ad uso residenziale e in parte a deposito agricolo a servizio dell'azienda. La parte ad uso residenziale era utilizzata, al momento del sisma, dagli operai dell'azienda agricola, come spogliatoio e foresteria;
- “immobile B” costituiva un “bassocomodo”, al servizio dell'azienda e impiegato quale ricovero per le attrezzature.
Il Presidente della Regione rigettava la domanda per l'immobile A, in quanto i Vigili
del Fuoco, in data 12.07.2012, non avevano rilevato alcuna “lesione evidente” e a causa della mancata dimostrazione dell'utilizzo della parte adibita ad abitazione. Il
rigetto dell'istanza, in ordine all'immobile B, discendeva dal precario stato di manutenzione del fabbricato già anteriormente al sisma.
La società ricorrente contestava i rilievi effettuati dai Vigili del Fuoco, in quanto riteneva che l'immobile avesse subito gravi ed evidenti danni, a causa del sisma del
2012.
pagina 6 di 35 Tale circostanza veniva confermata sia dalla Scheda Aedes redatta in data
23.07.2012, che valutava il rischio “ALTO” in relazione all'immobile “abitazione” sia dall'ordinanza del Sindaco di Bomporto del 12.08.2012 che dichiarava l'immobile
“deposito/abitazione” inagibile.
La precisava che la Scheda Aedes e l'ordinanza di inagibilità, per puro Parte_1
errore, indicavano il mappale n. 44, relativo ad immobile adibito a stalla e fienile.
Secondo la ricorrente, si trattava di mero errore formale in quanto entrambi i documenti valutavano, in realtà, l'immobile adibito a “deposito/abitazione” e,
dunque, intendevano riferirsi al mappale n. 42 e non al n. 44.
Inoltre, il ricorrente sosteneva di aver debitamente dimostrato l'utilizzo della parte abitativa dell'immobile A, diversamente da quanto rilevato con il decreto impugnato. La prova discendeva dal verbale redatto in seguito al sopralluogo del
RUP del 30.03.2017, secondo cui l'immobile presentava idonee condizioni igienico-
sanitarie e di abitabilità. Inoltre, la ricorrente riferiva che la mancata presenza di arredi dipendeva da furti e atti di sciacallaggio che avevano avuto ad oggetto l'edificio.
Circa la non ammissione al contributo dell'immobile B, la società istante contestava la decisione di rigetto del Presidente della Regione, in quanto sosteneva che l'immobile era stato oggetto di costante manutenzione.
Il Commissario delegato si costituiva nel relativo procedimento dinanzi al TAR
Emilia-Romagna, R.G. n. 837/2017;
3) ulteriori n. 7 domande ( ) (n. “CR – 30035-2015” per n. 1 Parte_2
fabbricato, foglio n. 19, mapp. n. 23, Via Gorghetto n. 82; n. “CR – 35608-2015” per n. 1 fabbricato, foglio n. 19, mapp. n. 24, Via Gorghetto n. 84; n. “CR 38472-2015”
pagina 7 di 35 per n. 1 fabbricato, foglio n. 19, mapp. n. 44, Via Gorghetto n. 86; n. “CR – 38884-
2015” per n. 1 fabbricato, foglio n. 15, mapp. n. 48, Via Gorghetto n. 15; n. “CR –
40558-2015” per n. 1 fabbricato, foglio n. 23, mapp. n. 49, Via per Solara n. 28; n.
“CR 40686-2015” per n. 1 fabbricato, foglio n. 23, mapp. n. 33, Via per Solara n. 32;
n. “CR – 40292-2015” per n. 1 fabbricato, foglio n. 23, mapp. n. 28, Via per Solara n.
34) le quali venivano rigettate con rispettivi n. 7 decreti del Presidente della
Regione. Dunque, in data 30.10.2017, la proponeva ricorso dinanzi al Parte_1
TAR e il Commissario Delegato si costituiva nel relativo procedimento, R.G. n.
861/2017.
La società ricorrente esponeva che i decreti di rigetto impugnati si fondavano sulle seguenti motivazioni, ossia il Presidente aveva rilevato:
- in ordine a tutti i n. 7 immobili, l'eccedenza rispetto alle razionali necessità
aziendali. Egli riteneva che la ricostruzione degli immobili non fosse qualificabile come necessaria alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma;
- il mancato riscontro con la documentazione presente agli atti durante il sopralluogo congiunto preventivo del 30/03/2017. Tale motivazione era comune a n. 5 pratiche;
- la Scheda Aedes, in relazione a n. 4 domande, qualificava l'immobile come “in stato di abbandono” e riteneva i danni preesistenti al sisma del 2012;
- un precario stato manutentivo caratterizzante n. 4 immobili, rispetto ai quali erano state presentate domande di ammissione ai contributi, con conseguente insorgere di dubbi sull'utilizzo in sicurezza dei fabbricati e sulla razionale destinazione produttiva aziendale;
pagina 8 di 35 - in ordine soltanto ad una pratica, una conformazione del fabbricato e delle aperture non adatta alle movimentazioni meccaniche.
La società ricorrente sosteneva che le domande dovevano essere valutate nel loro complesso. In ordine al motivo di rigetto comune a tutte (n. 7) le domande, la esponeva la necessità di ricostruire gli immobili, in quanto l'unico Parte_1
fabbricato utilizzabile come deposito si rivelava inidoneo a tale scopo, essendo un portico aperto su un lato e, come tale, esposto agli eventi atmosferici e ai furti.
Inoltre, la società riteneva che il richiamo alle “razionali necessità aziendali”, operato dal Presidente nei decreti di rigetto, fosse arbitrario, in quanto la normativa emanata in materia non prevedeva tale requisito.
Sul mancato riscontro con la documentazione presente agli atti durante il sopralluogo congiunto preventivo del 30/03/2017, la ricorrente evidenziava che tale discordanza derivava dalla circostanza che il sopralluogo era stato effettuato a distanza di cinque anni dall'evento sismico e durante tale periodo si erano verificati eventi gravi, quali l'alluvione e i ripetuti furti.
La contestava le conclusioni dei decreti di rigetto, in ordine alle Parte_1
rilevazioni delle Scheda Aedes, che qualificavano gli edifici come “abbandonati” e all'insussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento sismico.
Inoltre, sosteneva l'illegittimità dei decreti di rigetto a fronte del mancato esperimento di una approfondita attività istruttoria.
Infine, in ordine alla motivazione “conformazione del fabbricato e delle aperture non
adatta alle movimentazioni meccaniche”, fondante il rigetto soltanto di una domanda,
la società chiariva che la problematica fosse nota e che, pertanto, nel progetto di pagina 9 di 35 riparazione e ripristino era stata richiesta l'apertura di un portone sul prospetto sud est dell'edificio.
4) la domanda (ULTERIORE DOMANDA) n. “CR – 403446-2015”, in ordine all'immobile sito in Bomporto (MO), alla Via Gorghetto n. 90, foglio n. 19, mappale n. 47. Con il decreto n. 1256/2018, il Commissario Delegato respingeva in parte la domanda.
Nello specifico, accoglieva la domanda per l'immobile n. 2 e la respingeva per l'immobile n. 1.
A fronte del rigetto parziale dell'istanza, la proponeva ricorso al TAR e Parte_1
il Commissario Delegato si costituiva nel relativo procedimento, R.G. n. 678/2018.
L'odierna parte attrice proseguiva esponendo che, con sentenza n. 496/2020, il TAR
riuniva i quattro (n. 4) ricorsi (sopra indicati appunto da 1 a 4)e dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario.
Di conseguenza, la riassumeva il procedimento dinanzi al Parte_3
Tribunale di Bologna e conveniva in giudizio il Presidente, il Responsabile ed
. CP_3
In diritto, l'attrice sottolineava che il Commissario delegato avrebbe dovuto esaminare le domande presentate nel complesso. La valutazione separata delle stesse determinava l'irragionevole rigetto di ogni domanda, sul presupposto che l'azienda agricola fosse dotata comunque di altri edifici da utilizzare per l'esercizio dell'attività
imprenditoriale.
Poi, la società richiamava le considerazioni svolte nei ricorsi dinnanzi al T.A.R.,
come sopra riportate e, per tali motivi, chiedeva:
pagina 10 di 35 1) nel merito, di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere il contributo “post-
sisma 2012”, rispetto a tutti gli edifici oggetto dei decreti del Commissario Delegato
alla ricostruzione nn. 3975/2016, 2100/2017, 2343/2017, 2334/2017, 2335/2017,
2336/2017, 2337/2017, 2338/2017, 2339/2017, 1256/2018 con i quali erano state rigettate le istanze di ammissione al contributo;
2) per l'effetto, di condannare il Presidente al pagamento – in favore della società
- dell'importo determinato in corso di causa, oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo, a titolo di contributo per la ricostruzione post sisma 2012 degli edifici suddetti;
3) di accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni, subito dalla società
a causa del diniego della erogazione dei contributi;
Parte_1
4) di conseguenza, di condannare le parti convenute, in via solidale tra loro, al risarcimento dovuto all'attrice per il diniego del contributo;
5) la vittoria delle spese e competenze di lite.
Tale in sintesi l'atto introduttivo della lite innanzi a questo Tribunale.
…oooOooo…
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 25 maggio 2021, si CP_3
costituiva in giudizio, contestando le pretese avversarie.
In primo luogo, la convenuta eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione del ruolo svolto nel procedimento di valutazione dei presupposti per la concessione dei contributi richiesti.
A sostegno della propria tesi, richiamava la disciplina vigente in materia di concessione di contributi pubblici per favorire interventi di ricostruzione post-sisma pagina 11 di 35 e precisava che il ruolo svolto da nel procedimento è di tipo meramente CP_3
endoprocedimentale.
Dunque, escludeva di aver esercitato un potere decisionale che giustificherebbe la sua chiamata in causa.
Poi, eccepiva la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c., a CP_3
fronte della omissione o comunque della incertezza del petitum. Sul punto, la convenuta sosteneva che la società attrice non avesse esposto i fatti oggetto della domanda né avesse offerto la prova dei danni lamentati.
Nel merito, riteneva fondato il rigetto della domanda avanzata dalla società
discendente dalla insussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa Parte_1
regionale ai fini dell'ammissione ai contributi per la ricostruzione post sisma.
Per tali motivi, chiedeva: CP_3
1) in via principale, di accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva;
2) in ogni caso, di rigettare le domande attoree, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e diritto;
3) la vittoria di compensi e spese, spese generali, oltre accessori di legge.
Così dunque si costituiva . CP_3
…oooOooo…
Con memoria depositata il 10 luglio 2021, il Presidente della Regione Emilia-
Romagna, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione post sisma, si costituiva.
pagina 12 di 35 In via preliminare, la parte convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea volta ad ottenere l'accertamento del diritto al contributo richiesto ai fini della ricostruzione post-sisma.
Il Presidente riteneva che la giurisdizione spettasse al giudice amministrativo, in ragione di una serie di motivi:
i) la controversia traeva origine dal rigetto della domanda di concessione di contributi pubblici, adottato all'esito di un procedimento in cui la pubblica amministrazione aveva esercitato un potere volto al soddisfacimento di un interesse pubblico;
ii) nell'ambito del procedimento di concessione del finanziamento, la pubblica amministrazione esercitava un potere discrezionale nell'attribuzione di un benefico economico;
iii) dunque, la posizione dell'attore è qualificabile come una posizione di interesse legittimo.
In secondo luogo, il Commissario delegato eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea volta ad ottenere la condanna al risarcimento del danno, a fronte del difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il convenuto sosteneva che anche tale domanda doveva essere avanzata dinanzi al giudice amministrativo.
Nel merito, il Presidente sosteneva che i provvedimenti di rigetto delle domande presentate dalla società fossero fondati, in quanto emessi alla luce Parte_1
dell'insussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia.
Nello specifico, in ordine alla:
pagina 13 di 35 - domanda n. 39634-2015, fondava il rigetto della stessa sulla mancata dimostrazione da parte dell'istante dell'utilizzo produttivo degli immobili A e B, oggetto dell'istanza, alla data del sisma e nei 36 mesi precedenti;
- domanda n. 38471-2015, presentata al fine di ottenere i contributi rispetto ad altri due immobili, il Presidente riteneva che il diniego fosse legittimo, in quanto i contributi erano stati richiesti per locali adibiti a spogliatoi e a mensa. Sul punto richiamava l'Ordinanza commissariale n. 57/2012, la quale riconosceva l'ammissione ai contributi per la ricostruzione soltanto di fabbricati funzionalmente strumentali allo svolgimento dell'attività agricola. Inoltre, il Commissario rappresentava che dall'espletata istruttoria era emerso che gli immobili oggetto di tale domanda non rispettavano i requisiti dalla normativa, necessari ai fini dell'ammissione ai contributi per la ricostruzione, quali la presenza di lavoratori stagionali regolarmente iscritti, alla data del sisma o nei trentasei mesi precedenti;
l'allacciamento acqua e luce;
la presenza di consumi tali da dimostrare l'effettivo utilizzo dei locali;
l'idoneità all'accoglimento di operai stagionali/fissi; la presenza di sufficienti servizi igienici e di acqua calda;
il difetto di dichiarazione di inagibilità o comunque inabitabilità;
- domanda n. 30035-2015, la parte convenuta rappresentava che la società
avrebbe dovuto presentare un'unica domanda, nel rispetto dell'art. 8 Parte_1
comma 5 dell'Ordinanza n. 57/2012. Diversamente, la presentazione di n. 11
domande di contributo – riferite ad interventi da realizzare su fabbricati situati nella stessa corte agricola e nello stesso Comune – si pone in contrasto con la menzionata norma. Inoltre, precisava che il rigetto di tale domanda discendeva dall'insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'ammissione ai contributi richiesti;
pagina 14 di 35 - domanda n. 35608-2015, il Presidente riteneva fondato il rigetto alla luce delle condizioni di precario stato manutentivo in cui versava l'immobile oggetto della richiesta al momento del sisma. Inoltre, rappresentava che il fabbricato risultava in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali. Infine, segnalava che l'istante non aveva dimostrato un utilizzo pertinente dell'immobile rispetto all'attività agricola. Anzi, dai rilievi fotografici era emerso uno stato diffuso di incuria e abbandono;
- domanda n. 40686-2015, il Commissario invocava la legittimità del rigetto della stessa, in ragione delle incongruenze rilevate nella documentazione presentata.
Pertanto, il danno non era stato sufficientemente dimostrato. Inoltre, evidenziava che sulla scheda Aedes l'immobile era stato qualificato come “abbandonato”. Tale
circostanza giustificava il rigetto della domanda, poiché l'accoglimento presupponeva che l'immobile fosse utilizzato e utilizzabile al momento del sisma e non affetto da vizi preesistenti;
- domanda n. 40558-2015, il Commissario affermava che l'immobile oggetto di tale istanza era affetto da gravi vizi, preesistenti al sisma e che, pertanto, la domanda non poteva essere accolta. Peraltro, aveva riscontrato una contraddittorietà tra le due perizie giurate presentate, che aveva impedito al SII di quantificare i danni e i relativi importi;
- domande n. 40292-2015, n. 38472-2015 e n. 38884-2015, il Presidente fondava il loro rigetto sulle condizioni gravemente precarie in cui si trovavano i fabbricati oggetto delle istanze, in quanto i contributi potevano essere concessi soltanto per finanziare interventi su immobili che non presentavano danni preesistenti;
pagina 15 di 35 - domanda n. 403446-2015, il Commissario riteneva che non fosse stata sufficientemente dimostrata la destinazione d'uso dichiarata per uno dei due immobili oggetto della istanza e, pertanto, riteneva legittimo il rigetto della stessa rispetto a tale fabbricato.
In ragione delle motivazioni esposte, il Presidente chiedeva:
1) in via preliminare, di dichiarare il presente giudizio inammissibile e/o improcedibile per carenza di giurisdizione del giudice civile, in tutto o anche solo in parte
(relativamente alla richiesta di risarcimento del danno da provvedimento amministrativo illegittimo);
2) in subordine, rilevata d'ufficio la questione di giurisdizione, di rimetterla alle Sezioni
Unite della Corte di cassazione;
3) in via principale, di rigettare tutte le richieste attoree di disapplicazione e/o annullamento dei decreti impugnati e conseguente condanna al pagamento nonché di risarcimento del danno in quanto infondate;
4) in ogni caso, la vittoria di spese e onorari come per legge.
…oooOooo…
All'udienza del 22 luglio 2021, tenutasi con modalità cartolari, il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con decorrenza differita a partire dal 28
ottobre 2021. Poi, rinviava all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 24 novembre 2022, tenutasi con modalità cartolari, il giudice si riservava.
Con ordinanza del 9 dicembre 2022, a scioglimento della riserva assunta durante la precedente udienza, il giudice decideva in ordine all'ammissione delle istanze istruttorie;
disponeva consulenza tecnica d'ufficio e nominava, a tal fine, come pagina 16 di 35 consulente tecnico l'Architetto rinviava all'udienza per il Persona_1
conferimento dell'incarico.
Il procedimento veniva assegnato al giudice onorario Dott.ssa Scala Serena, a seguito del trasferimento alla quarta sezione civile dell'originario giudice assegnatario del presente procedimento, Dott. D'Orazi Marco.
All'udienza del 23 febbraio 2023, il consulente d'ufficio nominato accettava l'incarico e prestava giuramento di rito;
il giudice onorario rinviava all'udienza per l'esame della consulenza.
All'udienza del 9 maggio 2023, si procedeva all'escussione dei testimoni e il giudice onorario rinviava ad altra udienza per la prosecuzione dell'assunzione delle prove testimoniali.
All'udienza dell'11 luglio 2023, il difensore di parte attrice esibiva l'esito della spedizione dell'intimazione teste tratto dal sito Poste italiane, dal quale risultava che la raccomandata fosse in giacenza. Dunque, chiedeva rinvio per l'escussione del testimone. Il giudice onorario rinviava ad altra udienza per l'assunzione della prova orale.
In data 15 dicembre 2023, il consulente tecnico d'ufficio nominato depositava la relazione tecnica.
All'udienza del 16 gennaio 2024, il difensore di parte attrice rinunciava all'escussione del testimone e chiedeva esperirsi tra le parti tentativo di conciliazione dinanzi al giudice. Gli altri procuratori accettavano la rinuncia e aderivano alla richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione. Il giudice onorario fissava l'udienza per tentare la conciliazione tra le parti.
pagina 17 di 35 All'udienza del 30 aprile 2024, il giudice onorario constatava l'impossibilità di addivenire ad un accordo transattivo tra le parti e rinviava ad altra udienza.
La seconda sezione civile del Tribunale di Bologna subiva ristrutturazione a seguito dell'insediamento del nuovo Presidente di sezione e del pensionamento della Dott.ssa
Serena Scala. Di conseguenza, il procedimento veniva assegnato al Presidente della sezione Dott. Marco D'Orazi; il presidente insediato, infatti, assumeva in ruolo tutte le cause di più antica iscrizione (fra le quali la presente causa, secondo criterio automatico;
al fine di ridurre, nei limiti del possibile, il tempo medio di definizione di questa sezione (avendo appunto assunto su di sé, appena insediato, le cause di più
antica iscrizione).
All'udienza del 20 febbraio 2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Seguivano le difese finali.
…oooOooo…
L'art. 132 c.p.c., come novellato, permette di omettere lo svolgimento del processo;
lo svolgimento del processo non è infatti elemento indefettibile del provvedimento di sentenza. Quindi, a maggior ragione, esso può limitarsi a quanto precede.
In ogni caso, si richiamano atti e documenti di causa in relazione a quanto qui non esposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sintesi
Le domande avanzate da parte attrice sono infondate.
Ne discende il rigetto. pagina 18 di 35 È infondata la domanda attorea volta ad ottenere una pronuncia di accertamento del diritto ai contributi pubblici richiesti.
È altresì infondata la domanda attorea di condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento della somma a titolo di contributo ovvero di risarcimento del danno subito dall'istante, per difetto di un interesse attuale e concreto in capo all'attore.
È, invece, fondata l'eccezione sollevata in via preliminare da , che rilevava CP_3
il proprio difetto di legittimazione passiva.
Dunque, occorre compiere una distinzione. È di merito il rigetto della domanda svolta nei confronti del Presidente della Regione, quale Commissario delegato.
Diversamente, rispetto alla posizione della convenuta , vi è una declinatoria CP_3
in rito.
Infine, è infondata l'eccezione sollevata dal che rilevava il Controparte_6
difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alle domande avanzate dall'attore nel presente giudizio.
In via preliminare
Sul difetto di legittimazione passiva
di e del Responsabile CP_3
È fondata l'eccezione sollevata, in via preliminare, da , che rilevava il CP_3
proprio difetto di legittimazione passiva.
Al fine di comprendere le ragioni sottese all'accoglimento dell'eccezione, occorre esaminare la normativa vigente in materia.
In seguito all'evento sismico che ha colpito la Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2012, il legislatore ha disposto l'erogazione di contributi pubblici al fine di pagina 19 di 35 favorire interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati, necessari per la ripresa delle attività produttive.
L'art. 3 dell'ordinanza regionale n. 57/2012 regola il procedimento per la valutazione dei presupposti necessari ai fini dell'ammissione ai contributi.
Il primo comma stabilisce che la concessione del contributo è effettuata con provvedimento del Commissario, il quale si avvale di una struttura denominata
“Soggetto Incaricato dell'Istruttoria” (nel prosieguo anche solo “SII”), a cui è affidato lo svolgimento dell'attività istruttoria.
Inoltre, il secondo comma dell'art. 3 attribuisce al SII il potere di avvalersi di
“appositi nuclei di valutazione”, composti da esperti nelle materie oggetto di valutazione, ai fini dell'espletamento dell'incarico assegnato.
In ossequio a tale disciplina, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità
di Commissario delegato per la Ricostruzione post-sisma, emanava l'ordinanza n.
75/2012, con cui attribuiva ad il compito di svolgere le attività relative alle CP_3
procedure di “Istruttoria, concessione, liquidazione”, come stabilito dall'art. 11
dell'ordinanza commissariale.
L'allegato A, di cui all'ordinanza regionale n. 64/2015, integrata dalla successiva ordinanza n. 40/2016, provvedeva a specificare le attività che era tenuta a CP_3
compiere, in adempimento dei compiti ad essa affidati.
In particolare, per quanto di rilievo nel presente giudizio, era tenuta a: CP_3
- accertare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, ai fini dell'ammissione ai contributi richiesti;
- quantificare gli importi ammissibili a contributo e determinare l'entità e le tipologie di contributo erogabile;
pagina 20 di 35 - elaborare la proposta di ammissione, non ammissione o ammissione parziale a contributo, così poi da sottoporla ai Nuclei di Valutazione competenti.
Pertanto, alla luce della richiamata disciplina, è possibile affermare che il ruolo di era limitato allo svolgimento di una attività di mera verifica e controllo della CP_3
documentazione prodotta dagli aspiranti beneficiari dei contributi erogabili.
In sintesi, la classica fase del procedimento amministrativo (iniziativa-istruttoria-
decisione-integrativa dell'efficacia, cioè controllo), che viene appunto dalla dottrina individuata nella fase istruttoria.
Risulta, invece, escluso ogni poter decisionale in capo ad nel corso del CP_3
procedimento amministrativo. Essa si limitava a svolgere un ruolo di carattere meramente endoprocedimentale e non assumeva determinazioni idonee ad incidere sulla sfera giuridica del richiedente il contributo.
Invero, era il Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione post-sisma, a decidere in ordine alle istanze presentate, attraverso l'adozione del provvedimento di ammissione ai contributi o di rigetto delle domande.
Per tali motivi, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta . CP_3
Come da punto 1 del dispositivo.
Vi è poi la posizione del Responsabile.
Non è chiaro a cosa si riferisca la citazione.
Anche tale soggetto sia privo di legittimazione, proprio perché organo non decisorio.
Come da punto 2 del dispositivo.
pagina 21 di 35 In ogni caso, si è in presenza di domanda infondata in merito, per quanto oltre;
prevalente logicamente la declinatoria in rito, appunto come al numero 2, rispetto a quella di merito.
Sulla giurisdizione di questo Tribunale
Ancora in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione sollevata da parte convenuta in ordine al difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alle domande attoree di accertamento del diritto ai contributi richiesti e di condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno.
Il Commissario riteneva che la cognizione spettasse al giudice amministrativo, in quanto la posizione vantata dall'attore può essere qualificata in termini di interesse
legittimo e non di diritto soggettivo.
Tale tesi non può essere condivisa.
Al contrario di quanto sostenuto dalla parte convenuta, nel caso di specie, la società
vanta una posizione di diritto soggettivo. Parte_1
Tale determinazione del plesso giurisdizionale, in favore del giudice dei diritti, è oggi assestato, sia nella giurisprudenza locale sia in quella nazionale. Sul punto si sono espresse le Sezioni Unite che, con la pronuncia n. 8115/2017, hanno stabilito che la giurisdizione del giudice ordinario si estende alle controversie in materia di ammissione a contributi pubblici, erogabili per finanziare la ricostruzione degli immobili colpiti dagli eventi sismici. Tale materia non è devoluta alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.
La menzionata pronuncia ha inaugurato un filone giurisprudenziale, che è stato seguito costantemente dalla giurisdizione locale, sia ordinaria sia amministrativa.
pagina 22 di 35 Pertanto, oggi, in materia sussiste un consolidato orientamento, secondo il quale la
Pubblica Amministrazione non compie valutazioni discrezionali al fine di valutare l'ammissione del soggetto istante al contributo richiesto. Essa si limita ad accertare la sussistenza delle condizioni predeterminate dalla normativa vigente.
L'Amministrazione non esercita un potere discrezionale per provvedere sulla concessione di contributi pubblici per la ricostruzione post-sisma. Alla luce di tali premesse, è possibile concludere che la cognizione del giudice ordinario si estende anche alle domande di risarcimento.
Dunque, questo Tribunale trattiene la intera res iudicanda, in quanto la società
ha correttamente rivolto le domande al giudice ordinario (o, per meglio Parte_1
dire, lo ha fatto dopo la riassuzione).
Tuttavia, sia la domanda di accertamento del proprio diritto che di condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma richiesta non possono essere accolte
per ragioni squisitamente di merito;
ciò per le motivazioni che saranno esposte nel
prosieguo della motivazione.
Nel merito
Sull'insussistenza del diritto ai contributi
Questo giudice ritiene non fondata la domanda di parte attrice, svolta al fine di ottenere una pronuncia di accertamento del diritto all'ammissione ai contributi pubblici richiesti.
Tale conclusione discende:
- dall'applicazione della disciplina vigente in materia, che individua i presupposti necessari ai fini dell'accoglimento delle domande di ammissione ai contributi;
- dall'esame della copiosa documentazione prodotta dalle parti;
pagina 23 di 35 - dai risultati della espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Al fine di comprendere le ragioni sottese alla decisione, si rende necessario procedere all'esame di ciascuna domanda presentata dalla società Parte_1
Si premette che il C.T.U. nominato comunicava che, durante l'incontro compiuto in fase di sopralluogo del 18.04.2023, la parte attrice chiedeva di stralciare dall'elenco degli immobili, rispetto ai quali era stata presentata domanda di contributo, il fabbricato sito in Bomporto (MO), alla Via per Solara n. 32 (Identificata
catastalmente al foglio n. 23, Part. n. 33, protocollo n. CR – 40686/2015).
Le altre parti accettavano la proposta.
Di conseguenza, le domande da analizzare sono complessivamente nove (n. 9), ossia:
1) n. 30035/2015;
2) n. 35608/2015;
3) n. 38471/2015;
4) n. 38472/2015;
5) n. 38884/2015;
6) n. 39634/2015;
7) n. 40292/2015;
8) n. 40346/2015;
9) n. 40558/2015.
1
Sulla domanda n. 30035/2015
Con la domanda n. 30035/2015, la società chiedeva l'ammissione ai Parte_1
contributi pubblici per l'immobile sito in Bomporto (MO), alla Via Gorghetto n. 82,
pagina 24 di 35 di cui al foglio n. 19, mappale n. 23. Trattasi di un fabbricato impiegato, in via principale, come deposito e, in piccola parte, come abitazione/foresteria.
Il Presidente della Regione rigettava la domanda in quanto dall'istruttoria svolta era emerso che già precedentemente al sisma l'immobile versava in stato di abbandono ed era affetto da vizi. Infatti, relativamente allo stato dell'immobile,
sulla scheda Aedes risultava selezionata la casella “abbandonato”.
Inoltre, la tipologia di fabbricato, la sua dimensione, la disposizione dei locali e delle aperture risultavano inidonee al soddisfacimento delle esigenze produttive dell'azienda.
Affinché la domanda di ammissione al contributo possa essere accolta, l'Ordinanza
regionale n. 57/2012 prescrive il soddisfacimento di due requisiti, ossia:
- un comprovato nesso di causalità tra i danni subiti e gli eventi sismici;
- la destinazione ad uso produttivo dell'immobile danneggiato, ex art. 1, comma 3.
Vero è che dalla documentazione fotografica prodotta dall'istante (di cui alle osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte attrice, Dott. doc. n. 17 Per_2
del deposito da parte del C.T.U. Si veda la pag. n. 76 del file) si rileva una differenza tra le immagini che ritraggono il fabbricato in due periodi diversi, ossia il 16.05.2011
e il 09.06.2014. La seconda immagine rivela un crollo della copertura del fabbricato,
che è assente nella immagine che ritrae l'immobile in un periodo precedente al sisma.
Tuttavia, preme sottolineare che la finalità sottesa alla erogazione di contributi pubblici consiste nella volontà di finanziare la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, così da favorire la ripresa delle attività produttive. Sicché il fine perseguito non è quello di “rimborsare” in modo indiscriminato tutti i proprietari di immobili che hanno subiti danni a causa del sisma.
pagina 25 di 35 Ai fini dell'ammissione al contributo, l'aspirante beneficiario doveva dimostrare anche il razionale utilizzo produttivo dell'immobile, oltre al verificarsi di un danno cagionato dall'evento sismico. Infatti, le immagini che ritraggono l'immobile nel periodo successivo al sisma non dimostrano il razionale utilizzo dell'immobile, che risulta invece degradato e non impiegato nell'ambito dell'attività produttiva.
Nel caso di specie, l'onere probatorio gravante sull'istante in ordine al razionale utilizzo produttivo del bene non risulta essere stato sufficientemente soddisfatto.
2
Sulla domanda n. 35608/2015
Con la domanda n. 35608/2015, la società chiedeva l'ammissione ai Parte_1
contributi pubblici per l'immobile sito in Bomporto (MO), alla via Gorghetto n. 84,
di cui al foglio n. 19, mappale n. 24. La società istante rappresentava che, prima del sisma del 2012, il fabbricato era impiegato quale magazzino per lo stoccaggio di prodotti e ricovero di attrezzature e mezzi agricoli.
Il Commissario delegato rigettava la richiesta in ragione dello stato di carente manutenzione in cui versava l'immobile tale da ingenerare dubbi sull'utilizzo produttivo dello stesso.
Tale conclusione può essere condivisa.
Dalla documentazione prodotta non si rinviene la specifica destinazione dell'immobile.
Inoltre, il C.T.U. nominato addebitava i danni subiti dalla copertura dell'immobile alle copiose infiltrazioni che lo hanno interessato e, pertanto, escludeva l'esistenza di danni riconducibili al sisma.
pagina 26 di 35 Dunque, rispetto alla domanda n. 35608/2015, questo Tribunale ritiene non accertato il diritto della società ai contributi richiesti per difetto del Parte_1
nesso di causalità tra i danni e il sisma e, inoltre, per la mancata dimostrazione dell'utilizzo produttivo dell'immobile.
3
Sulla domanda n. 38471/2015
Con la domanda n. 38471/2015, la società chiedeva l'ammissione ai Parte_1
contributi pubblici per l'immobile sito in Bomporto (MO), alla via Gorghetto n. 86,
di cui al foglio n. 19, mappale n. 42-43. Tale fabbricato è composto da due unità:
l“immobile A”, destinato in parte ad uso residenziale e in parte a deposito agricolo a servizio dell'azienda e da un “bassocomodo”, l'“immobile B”, posto al servizio dell'azienda e impiegato quale ricovero per le attrezzature.
Il rigetto della domanda era motivato:
- in ordine all'immobile A, dai rilievi dei Vigili del Fuoco che non attestavano la presenza di alcuna “lesione evidente” e dalla mancata dimostrazione dell'utilizzo della parte adibita ad abitazione;
- per l'immobile B, dallo stato precario di manutenzione in cui versava il fabbricato nel periodo precedente al sisma.
Il C.T.U. nominato, nel corso dell'espletamento del proprio incarico, rilevava la presenza di una lesione sul muro esterno dell'edificio abitativo, di cui al mappale n.
42. Egli rinveniva la causa di tale lesione nell'evento sismico che ha colpito l'immobile.
pagina 27 di 35 In ordine all'immobile A non accertava la presenza di ulteriori danni riconducibili al sisma. In ordine all'immobile B, di cui al mappale n. 43, riteneva che tutti i danni rilevati sullo stesso fossero da ricondurre alle infiltrazioni d'acqua della copertura.
La domanda avanzata dall'attore, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad essere ammesso ai contributi pubblici, non può essere accolta neppure in ordine a tali immobili.
Rispetto all'immobile A, il diniego si fonda sulla mancata dimostrazione dell'utilizzo della parte adibita ad abitazione. L'Ordinanza commissariale n. 57/2012 riconosce il diritto ai contributi richiesti soltanto per finanziare la ricostruzione di fabbricati funzionalmente strumentali allo svolgimento dell'attività agricola.
Nel caso di specie, non risulta che alcuno dei manovali avesse fissato la propria residenza presso l'immobile A. Peraltro, non è stata rilevata la presenza di lavoratori stagionali regolarmente iscritti, alla data del sisma o nei trentasei mesi precedenti;
né
la presenza di consumi tali da dimostrare l'effettivo utilizzo dei locali.
Ne deriva che l'immobile A è carente dei requisiti richiesti dalla normativa ai fini dell'ammissione ai contributi per la ricostruzione.
Relativamente all'immobile B, dalle fotografie allegate è evidente lo stato di scarsa manutenzione dell'immobile.
Dunque, anche in relazione a quest'ultimo edificio non risulta dimostrato il requisito del “razionale utilizzo” dello stesso.
4
Sulla domanda n. 38472/2015
pagina 28 di 35 Con la domanda n. 38472/2015, la società chiedeva l'ammissione ai Parte_1
contributi pubblici per l'immobile sito in Bomporto (MO), alla via Gorghetto n. 86,
di cui al foglio n. 19, mappale n. 44. Trattasi di immobile adibito a deposito.
Con il decreto di rigetto, il Presidente della Regione non ammetteva la società istante al contributo richiesto in ragione dello stato di scarca manutenzione in cui versava l'immobile alla data del sisma.
Tale circostanza risulta corroborata dalla presenza di impalcatura intorno all'immobile.
Il C.T.U. nominato rilevava che soltanto una parte dei danni che interessavano la copertura dell'immobile erano riconducibili al sisma.
Dunque, anche in relazione a tale immobile, si ritiene che non sia stato sufficientemente soddisfatto l'onere della prova, gravante sull'istante, circa il razionale utilizzo produttivo dell'immobile, in un'ottica di strumentalità rispetto alle esigenze dell'azienda. Infatti, risulta che l'immobile fosse oggetto di attività di manutenzione al momento del sisma e negli anni precedenti, come dimostrato dalla presenza delle impalcature.
Pertanto, si esclude che fosse utilizzato al momento del sisma e nei 36 mesi precedenti, come richiesto dall'Ordinanza commissariale n. 57/2012.
5
Sulla domanda n. 38884/2015
Con la domanda n. 38884/2015, la chiedeva di essere ammessa ai Parte_1
contributi per la ricostruzione relativamente ad un immobile impiegato come magazzino, sito in Bomporto (MO), alla via Gorghetto n. 15, di cui al foglio n. 15,
mappale n. 48.
pagina 29 di 35 Anche rispetto a tale immobile, il Commissario delegato motivava il rigetto dell'istanza in ragione dello stato di scarsa manutenzione in cui versava l'edificio.
Tale conclusione può essere condivisa.
Infatti, non risulta che dai sopralluoghi effettuati sia emersa la presenza di attrezzature o strumenti utili ai fini dello svolgimento dell'attività agricola dell'impresa.
Dunque, si ritiene non dimostrato l'utilizzo produttivo dell'edificio.
Di conseguenza, la domanda attorea non può essere accolta in relazione a tale fabbricato.
6
Sulla domanda n. 39634/2015
Con la domanda n. 39634/2015, la richiedeva di essere ammessa ai Parte_1
contributi per finanziare la ricostruzione dell'immobile sito in Bomporto (MO), alla via per Solara n. 36, foglio n. 23, mappali nn. 25-26.
Trattasi di un edificio composto da due unità immobiliari.
Rispetto a tale immobile, il rigetto della domanda risulta giustificato dal difetto del
nesso di causalità tra il danno e il sisma del 2012, come rilevato anche dal C.T.U.
nominato.
Di conseguenza, la domanda attorea non può essere accolta in ordine a tale edificio,
per carenza di uno dei presupposti richiesti dalla normativa vigente in materia.
7
Sulla domanda n. 40292/2015
pagina 30 di 35 Con la domanda n. 40292/2015, la società chiedeva l'ammissione ai Parte_1
contributi per un immobile adibito a deposito, sito in Bomporto (MO), alla via per
Solara n. 34, foglio n. 23, mappale n. 28.
Anche in ordine a tale edificio, il diritto vantato da parte attrice non è accertato, a fronte della mancata prova della sussistenza di un nesso di causalità tra i danni che affliggono l'immobile e l'evento sismico.
Pertanto, la domanda non può essere accolta neppure in relazione a tale immobile.
8
Sulla domanda n. 40346/2015
La parte attrice presentava la domanda n. 40346/2015, al fine di ottenere i contributi pubblici per finanziare la ricostruzione dell'immobile sito in Bomporto (MO), alla via
Via Gorghetto n. 90, foglio n. 19, mappale n. 47.
L'immobile in parola risulta composto da due unità:
- sub. 1, adibita a magazzino;
- sub. 2, impiegata dapprima come abitazione e poi utilizzata come magazzino.
Il Presidente della Regione riteneva di accogliere la domanda di ammissione al contributo limitatamente al “sub. 2”.
Dunque, la domanda avanzata in tale sede dall'attore riguarda unicamente il rigetto dell'istanza rispetto al “sub. 1”.
Tuttavia, la domanda non può essere accolta, in quanto non risulta provata la sussistenza del nesso di causalità tra il danno e l'evento sismico.
Il C.T.U. nominato rilevava una lesione addebitabile al sisma unicamente sulla facciata laterale del “sub. 2”, rispetto al quale la domanda della società istante è
stata accolta.
pagina 31 di 35 Dunque, anche sotto tale profilo, la domanda avanzata dalla parte attrice deve essere rigettata, a fronte della carenza di uno dei presupposti richiesti dalla normativa vigente.
9
Sulla domanda n. 40558/2015
Con la domanda n. 40558/2015, la richiedeva il contributo per la Parte_1
ricostruzione dell'immobile sito in Bomporto (MO), alla via per Solara, n. 28, foglio n. 23, mappale n. 49. Trattasi di fabbricato utilizzato come deposito.
L'istanza veniva rigettata dal Commissario delegato, che rilevava uno stato di scarsa manutenzione dell'immobile. Le condizioni in cui versava l'edificio, al momento del sisma e nei 36 mesi precedenti, non giustificavano il razionale edificio di esso nell'ambito dell'attività produttiva.
Tale conclusione del Presidente può essere condivisa, alla luce dei rilievi fotografici prodotti.
Pertanto, si esclude l'ammissione al contributo anche rispetto a tale immobile.
Sulla domanda di condanna
Non è fondata la domanda attorea volta ad ottenere la condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma pretesa a titolo di contributo.
Il rigetto della domanda discende sia dall'accertamento dell'insussistenza del diritto vantato dalla società attrice sia dalla normativa vigente, emanata al fine di regolare l'erogazione dei contributi pubblici.
Invero, l'Ordinanza commissariale n. 57/2012 vincola l'erogazione del contributo alla effettiva realizzazione dei lavori di ricostruzione e ripristino. Dunque, l'erogazione presuppone la presentazione - da parte dell'aspirante beneficiario - della pagina 32 di 35 documentazione idonea a dimostrare i lavori eseguiti e le spese sostenute per realizzarli.
Nel caso di specie, la richiedeva la condanna Parte_3
dell'Amministrazione al pagamento della somma pretesa a titolo di contributo, senza tuttavia offrire prova dei lavori svolti e delle spese sostenute per eseguirli.
Pertanto, alla luce dell'accertata insussistenza del diritto vantato dall'attrice e,
comunque, in forza della normativa vigente, la domanda di condanna dell'Amministrazione convenuta è infondata e non merita accoglimento.
Spese di lite
Le domande avanzate dalla parte attrice non vengono accolte.
Vi è una declinatoria di rito rispetto alla posizione della convenuta . CP_3
Inoltre, vi è un rigetto di merito in ordine alla domanda svolta nei confronti del
Presidente della Regione.
Pertanto, la società è totalmente soccombente nel presente Parte_1
giudizio.
In ordine al valore della presente controversia, occorre fare riferimento allo scaglione: “indeterminabile – complessità media”, in ragione della complessità della consulenza tecnica espletata e dell'ampia documentazione prodotta. E' pur vero che,
in astratto, vi era un valore diverso (ed estremamente elevato); tuttavia, il nucleo della questione attiene a provvedimenti amministrativi (pur non discrezionali), in sé
di valore indeterminabile.
Liquidazione in termini minori per , che ha assunto una difesa CP_3
prevalentemente processuale.
P.Q.M.
pagina 33 di 35 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1487/2021;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA la carenza di legittimazione passiva di
[...]
Controparte_3
2) DICHIARA la carenza di legittimazione passiva del RESPONSABILE
DELLE PROCEDURE DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
RICOSTRUZIONE POST SISMA 2012.
3) RIGETTA le domande di parte attrice, verso il Presidente della Regione
Emilia-Romagna, quale organo statale di Commissario delegato.
4) CONDANNA la parte attrice società l pagamento delle Parte_1
spese di lite del Presidente della Regione Emilia-Romagna, che si liquidano in
Euro 16.000,00 per compenso avvocato, spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede. Infine, IVA e Cassa come per legge, queste ultime se ed in quanto dovute.
5) CONDANNA la parte attrice società l pagamento delle Parte_1
spese di lite di Controparte_3
che liquidano in Euro 12.000,00
[...]
per compenso avvocato, spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede. Infine, IVA e Cassa come per legge.
6) DISPONE che il costo della consulenza, come già liquidato in: Euro 5.827,17
per compenso;
Euro 60,00 per spese;
oltre Euro 1.000,00 per onorario all'ausiliario del CTU, oltre Cassa professionale ed IVA, venga posto in via pagina 34 di 35 definitiva a carico della parte attrice, anche in relazione ad eventuali ulteriori pretese del c.t.u. (eventuali liquidazioni successive). Di conseguenza,
condanna la parte attrice alla restituzione di somme eventualmente corrisposte al consulente dalle convenute.
7) NULLA PER SPESE FRA LE ALTRE PARTI
8) SI PUBBLICHI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero 1, il giorno
23 maggio 2025
Il pres. II sezione civile qui giudice singolo della causa
Marco D'Orazi
pagina 35 di 35