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Sentenza 6 agosto 2024
Sentenza 6 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 06/08/2024, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 144/2024
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Lorenzo Sternini del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_1
Ricorrente
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._1 procura agli atti, dall'Avv. Pierluigi Fabbro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Difensore sito in Monfalcone, via Duca d'Aosta n.97,
Resistente
e
(C.F.: ); Controparte_2 C.F._2
Controparte_3
(C.F.: );
[...] P.IVA_2
(C.F.: ); Parte_2 CodiceFiscale_3
(C.F.: ; Email_2 CodiceFiscale_4
(C.F.: ); Controparte_4 P.IVA_3
Resistenti contumaci
Oggetto: Opposizione ex art. 15 D. Lgs. 150/2011 e art. 170 D.P.R. 115/2002 al decreto di liquidazione del 19/01/2024 procedura esecutiva immobiliare sub R.G.E. 42/2022 Tribunale Gorizia
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: In via principale Riformare il decreto di liquidazione del 19.01.2024 emesso dal Tribunale di Gorizia nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare R.G.E n.42/2022 e per
1 l'effetto disporre l'addebito dell'intero compenso dovuto al professionista delegato in capo alle aggiudicatarie e in conformità all'art. 78, lett. h), D.P.R. 602/73. In ogni caso Controparte_1 Parte_3
s azione delle stesse a favore dello scrivente Avv. Lorenzo Sternini che si dichiara antistatario.; per parte resistente: - In via principale:
1) respingere l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto;
2) condannare l'opponente al pagamento delle spese tutte del presente procedimento.
3) dichiarare l'opposizione proposta inammissibile, potendo l'opposizione attinente il soggetto tenuto al pagamento dei compensi liquidati agli ausiliari del Giudice essere proposta solo ai sensi dell'art. 617 c.p.c e non anche ai sensi degli artt. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 R.D. 150/2011.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto ricorso depositato in data 16/02/2024 Parte_4
ha promosso opposizione avverso
[...] nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare sub R.G.E. 42/2022 Tribunale Gorizia mediante cui il Giudice dell'esecuzione ha liquidato il compenso dovuto al professionista delegato, Avv. , nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di leggi, Parte_2 ponendo lo ste ggiudicatarie e CP_1 Parte_3 solo nella misura della metà, rimanendo per la metà a carico del ricorrente. Il ricorrente, in particolare, ha censurato il provvedimento in questione, argomentando come lo stesso sia in contrasto con la previsione di cui all'art. 78, lett. h) del D.P.R. 602/73, a mente del quale le spese di vendita e gli oneri tributari di trasferimento dell'immobile sono a carico dell'aggiudicatario, e ne ha pertanto chiesto la riforma con addebito dell'intero compenso alle parti aggiudicatarie.
Regolarmente notificato il ricorso ed il decreto di fissazione udienza, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e argomentando come il Controparte_1 decreto oggetto dell'opposizione avesse fatto corretta applicazione della previsione di cui all'art. 2, comma VII, del D.M. 227/2015, in forza del quale sono poste a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale.
Alla prima udienza del 15/05/2024, il Giudice ha verificato la regolarità delle notifiche dell'atto introduttivo e ha dichiarato la contumacia delle parti non comparse e ha segnalato, in via officiosa a norma dell'art. 101 c.p.c., la questione – non rilevata dalle parti – dell'improcedibilità del ricorso, assegnando alle parti memorie per dedurre sul punto.
All'udienza del 03/07/2024, depositate le memorie, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa e il Giudice si è riservato la decisione a norma dell'art. 281sexies c.p.c.
2. Il ricorso in opposizione proposto da Pt_1 Parte_4
avverso il decreto di liquidazione del compenso del professionista
[...] delegato emesso in data 19/01/2024 deve essere dichiarato inammissibile.
Come già segnalato a norma dell'art. 101 c.p.c., sul punto è insegnamento maggioritario, condiviso da questo giudice, che l'ambito applicativo del rimedio di cui all'art. 170 del T.U.S.G. è limitato alle questioni attinenti al quantum della liquidazione, con esclusione di quelle relative all'individuazione della parte tenuta al pagamento in favore dell'ausiliario (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20971 del 08/09/2017, Rv. 645247-01: "in tema di spese di giustizia, il decreto del magistrato che procede, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168, ha l'unica funzione di determinare le spettanze all'ausiliario e l'indennità di custodia, non anche quella di stabilire il soggetto tenuto al relativo pagamento", per cui "è
2 inammissibile il ricorso per cassazione contro l'ordinanza sull'opposizione del D.P.R. n. 115 cit., ex art. 170, qualora i motivi d'impugnazione attengano all'individuazione della parte tenuta al pagamento della somma liquidata dal giudice"; conf.: Sez. 2, Sentenza n. 6766 del 04/05/2012, Rv. 622156-01 e che, qualora si contestino profili differenti dal quantum, il rimedio proponibile è quello previsto dall'art. 617 c.p.c. (cfr. anche Cass. Civ. Sez. III, n. 12434/2021).
Né emergono motivi per discostarsi da tale orientamento – che risulta essere maggioritario e recentemente ribadito più volte dalla Suprema Corte – posto che lo stesso, nel delineare in modo circoscritto l'oggetto dell'opposizione di cui al combinato disposto dell'art. 170 del T.U.S.G e 15 D. Lgs. 150/2011 al solo quantum dell'onorario liquidato, individua, per le contestazioni attinenti al soggetto destinatario dell'obbligo, il generale rimedio di cui all'art. 617 c.p.c.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, individuato lo scaglione di riferimento sulla base del valore della domanda, applicati i valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria a fronte della natura documentale della controversia ed applicato l'aumento nella misura di 1/3 previsto dall'art. 4, comma VIII, del suddetto D.M. a fronte della manifesta fondatezza circa la questione di improcedibilità del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
Dichiara inammissibile il ricorso ex art. 15 D. Lgs. 150/2011 e art. 170 D.P.R. 115/2002 avverso il decreto del 19/01/2024 reso nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare sub R.G.E. 42/2022 Tribunale Gorizia;
Condanna al pagamento, in favore di Parte_4 io, che liquida in € 614,46, Controparte_1 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso Gorizia in data 05/08/2024.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 144/2024
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Lorenzo Sternini del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_1
Ricorrente
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._1 procura agli atti, dall'Avv. Pierluigi Fabbro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Difensore sito in Monfalcone, via Duca d'Aosta n.97,
Resistente
e
(C.F.: ); Controparte_2 C.F._2
Controparte_3
(C.F.: );
[...] P.IVA_2
(C.F.: ); Parte_2 CodiceFiscale_3
(C.F.: ; Email_2 CodiceFiscale_4
(C.F.: ); Controparte_4 P.IVA_3
Resistenti contumaci
Oggetto: Opposizione ex art. 15 D. Lgs. 150/2011 e art. 170 D.P.R. 115/2002 al decreto di liquidazione del 19/01/2024 procedura esecutiva immobiliare sub R.G.E. 42/2022 Tribunale Gorizia
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: In via principale Riformare il decreto di liquidazione del 19.01.2024 emesso dal Tribunale di Gorizia nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare R.G.E n.42/2022 e per
1 l'effetto disporre l'addebito dell'intero compenso dovuto al professionista delegato in capo alle aggiudicatarie e in conformità all'art. 78, lett. h), D.P.R. 602/73. In ogni caso Controparte_1 Parte_3
s azione delle stesse a favore dello scrivente Avv. Lorenzo Sternini che si dichiara antistatario.; per parte resistente: - In via principale:
1) respingere l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto;
2) condannare l'opponente al pagamento delle spese tutte del presente procedimento.
3) dichiarare l'opposizione proposta inammissibile, potendo l'opposizione attinente il soggetto tenuto al pagamento dei compensi liquidati agli ausiliari del Giudice essere proposta solo ai sensi dell'art. 617 c.p.c e non anche ai sensi degli artt. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 R.D. 150/2011.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto ricorso depositato in data 16/02/2024 Parte_4
ha promosso opposizione avverso
[...] nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare sub R.G.E. 42/2022 Tribunale Gorizia mediante cui il Giudice dell'esecuzione ha liquidato il compenso dovuto al professionista delegato, Avv. , nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di leggi, Parte_2 ponendo lo ste ggiudicatarie e CP_1 Parte_3 solo nella misura della metà, rimanendo per la metà a carico del ricorrente. Il ricorrente, in particolare, ha censurato il provvedimento in questione, argomentando come lo stesso sia in contrasto con la previsione di cui all'art. 78, lett. h) del D.P.R. 602/73, a mente del quale le spese di vendita e gli oneri tributari di trasferimento dell'immobile sono a carico dell'aggiudicatario, e ne ha pertanto chiesto la riforma con addebito dell'intero compenso alle parti aggiudicatarie.
Regolarmente notificato il ricorso ed il decreto di fissazione udienza, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e argomentando come il Controparte_1 decreto oggetto dell'opposizione avesse fatto corretta applicazione della previsione di cui all'art. 2, comma VII, del D.M. 227/2015, in forza del quale sono poste a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale.
Alla prima udienza del 15/05/2024, il Giudice ha verificato la regolarità delle notifiche dell'atto introduttivo e ha dichiarato la contumacia delle parti non comparse e ha segnalato, in via officiosa a norma dell'art. 101 c.p.c., la questione – non rilevata dalle parti – dell'improcedibilità del ricorso, assegnando alle parti memorie per dedurre sul punto.
All'udienza del 03/07/2024, depositate le memorie, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa e il Giudice si è riservato la decisione a norma dell'art. 281sexies c.p.c.
2. Il ricorso in opposizione proposto da Pt_1 Parte_4
avverso il decreto di liquidazione del compenso del professionista
[...] delegato emesso in data 19/01/2024 deve essere dichiarato inammissibile.
Come già segnalato a norma dell'art. 101 c.p.c., sul punto è insegnamento maggioritario, condiviso da questo giudice, che l'ambito applicativo del rimedio di cui all'art. 170 del T.U.S.G. è limitato alle questioni attinenti al quantum della liquidazione, con esclusione di quelle relative all'individuazione della parte tenuta al pagamento in favore dell'ausiliario (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20971 del 08/09/2017, Rv. 645247-01: "in tema di spese di giustizia, il decreto del magistrato che procede, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168, ha l'unica funzione di determinare le spettanze all'ausiliario e l'indennità di custodia, non anche quella di stabilire il soggetto tenuto al relativo pagamento", per cui "è
2 inammissibile il ricorso per cassazione contro l'ordinanza sull'opposizione del D.P.R. n. 115 cit., ex art. 170, qualora i motivi d'impugnazione attengano all'individuazione della parte tenuta al pagamento della somma liquidata dal giudice"; conf.: Sez. 2, Sentenza n. 6766 del 04/05/2012, Rv. 622156-01 e che, qualora si contestino profili differenti dal quantum, il rimedio proponibile è quello previsto dall'art. 617 c.p.c. (cfr. anche Cass. Civ. Sez. III, n. 12434/2021).
Né emergono motivi per discostarsi da tale orientamento – che risulta essere maggioritario e recentemente ribadito più volte dalla Suprema Corte – posto che lo stesso, nel delineare in modo circoscritto l'oggetto dell'opposizione di cui al combinato disposto dell'art. 170 del T.U.S.G e 15 D. Lgs. 150/2011 al solo quantum dell'onorario liquidato, individua, per le contestazioni attinenti al soggetto destinatario dell'obbligo, il generale rimedio di cui all'art. 617 c.p.c.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, individuato lo scaglione di riferimento sulla base del valore della domanda, applicati i valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria a fronte della natura documentale della controversia ed applicato l'aumento nella misura di 1/3 previsto dall'art. 4, comma VIII, del suddetto D.M. a fronte della manifesta fondatezza circa la questione di improcedibilità del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
Dichiara inammissibile il ricorso ex art. 15 D. Lgs. 150/2011 e art. 170 D.P.R. 115/2002 avverso il decreto del 19/01/2024 reso nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare sub R.G.E. 42/2022 Tribunale Gorizia;
Condanna al pagamento, in favore di Parte_4 io, che liquida in € 614,46, Controparte_1 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso Gorizia in data 05/08/2024.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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