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1 gennaio 2002
1 gennaio 2002
Art. 12. (Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria)
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , recante disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, che disciplina la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie:
1) al comma 1, le parole: "di cui alla tabella F" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle tabelle E ed F";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I componenti delle commissioni tributanrie provinciali possono essere nominati, dopo cinque anni di attivita' nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni tributarie regionali, anche in deroga alla previsione di cui all'articolo 5, con precedenza su altri disponibili, secondo i criteri e i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di eta'";
b) dopo l'articolo 44-bis, e' inserito il seguente:
"Art. 44-ter. - (Modifica delle tabelle)." - 1. I criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".
2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , recante disposizioni sul processo tributario, l'articolo 2, concernente
l'oggetto della giurisdizione tributaria, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Oggetto della giurisdizione tributaria). - 1.
Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonche' le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresi' alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella, nonche' le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacita' delle persone, diversa dalla capacita' di stare in giudizio".
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , recante disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, che disciplina la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie:
1) al comma 1, le parole: "di cui alla tabella F" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle tabelle E ed F";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I componenti delle commissioni tributanrie provinciali possono essere nominati, dopo cinque anni di attivita' nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni tributarie regionali, anche in deroga alla previsione di cui all'articolo 5, con precedenza su altri disponibili, secondo i criteri e i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di eta'";
b) dopo l'articolo 44-bis, e' inserito il seguente:
"Art. 44-ter. - (Modifica delle tabelle)." - 1. I criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".
2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , recante disposizioni sul processo tributario, l'articolo 2, concernente
l'oggetto della giurisdizione tributaria, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Oggetto della giurisdizione tributaria). - 1.
Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonche' le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresi' alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella, nonche' le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacita' delle persone, diversa dalla capacita' di stare in giudizio".
Commentari • 125
- 1. Legittimo l'avviso di mora al socio non preceduto da cartellahttps://www.fiscooggi.it/ · 12.267548
[…] La disposizione di cui al predetto articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992, così come riformulato dall'articolo 12 della legge 448 del 2001 (Finanziaria 2001), ha di fatto esteso la giurisdizione delle Commissioni tributarie, introducendo una nozione generale e onnicomprensiva di tutti i tributi in sostituzione dell'elenco tassativo esistente nella precedente versione della disposizione normativa. […]
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- 1. Trib. Rimini, sentenza 08/07/2022, n. 680Provvedimento: […] Dalle parti convenute è' stato preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario , ritenuto che trattasi di debenza o meno dei contributi di bonifica ai sensi dell'art 12 legge 448/ 2001.Leggi di più...
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