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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5819 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
RG 10298 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente rel. -
Dott Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10298 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. AFFEDE AMBRA presso il quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CERESA ANNA presso il quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/05/2024 chiedeva pronunziarsi , senza alcuna Parte_1
determinazione accessoria , la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in Napoli il 30.6.05 (atto n. 78 , P. II, S.A Sez. P , anno 2005 ) riferendo che tra le parti,
[...]
in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 19.11.18, era intervenuta separazione in forza di 4788/18RG . Parte_2
Aggiungeva che dall'unione tra le parti nasceva in data 28.9.05. Per_1
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
1 • la conferma del contributo al mantenimento della figlia concordata in separazione pari a
100,00 € mensili;
• rigettare eventuali avverse richieste di assegno divorzile per la moglie;
La parte resistente si costituiva aderendo alla domanda divorzile e chiedendo: CP_1
• la previsione di un contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente indipendenti pari a 200,00 € mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
• un assegno divorzile in proprio favore da quantificare in euro 200,00;
• vittoria di spese con attribuzione.
Le parti comparivano in data 19.11.24 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc ed in quella sede, per ragioni di sicurezza, venivano sentite separatamente.
CP_1
Titolo di studio: maestra d'asilo e titolo di dattilografa
Attività lavorativa attuale e/o pregressa : non lavoro, non ho mai lavorato
Convivenza in corso : vivo con mio padre
Informazioni sulla abitazione di residenza e/o dimora : Abitazione locata con canone locativo di € 580,00 Esistenza o meno di altri obblighi contributivi:
non ho altri figli oltre , diplomata come grafica pubblicitaria in cerca di occupazione Per_1
Redditi/rendite/proprietà: non percepisco l'assegno unico : non ho nessuna entrata
Mio marito è stato dichiarato decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di;
durante Per_1 il matrimonio non lavorava, non contribuiva alle spese familiari, né alle spese di , Per ogni esigenza facevo Pt_1 Per_1 riferimento a mio padre
Non sapevo che aveva avuto una diagnosi di “sindrome schizofrenica cronica” non mi risulta che durante il Pt_1 matrimonio percepiva alcuna pensione
Il Giudice rileva che il è stato condannato per l'aggressione con arma da taglio alla convenuta e al padre a 10 anni Pt_1 di reclusione nel maggio 2017, cioè prima della separazione nonché al risarcimento danni da quantificare separatamente e la convenuta sul punto dichiara: non so nulla, non sono in grado di dire se ho fatto un giudizio per la quantificazione del danno
Mio marito durante la detenzione non ha passato il mantenimento concordato per me e in separazione, da quando Per_1
è uscito se può da qualcosa ad Per_1
non ha più alcun rapporto col padre .
[...]
Il giudice da atto che la signora risulta poco orientata nel tempo e nello spazio CP_1
Parte_1
Titolo di studio: licenza media
Attività lavorativa attuale e/o pregressa : non lavoro, prima della detenzione non lavoravo , non ho mai lavorato
Convivenza in corso : vivo con mio padre
2 Informazioni sulla abitazione di residenza e/o dimora : Abitazione di mio padre locata con canone agevolato
Esistenza o meno di altri obblighi contributivi: non ho altri obblighi contributivi non avendo altri figli oltre
[...]
: non ho nulla , percepisco invalidità e accompagnamento per 1260,00€ Persona_2
Non prendo l'assegno unico
prima che io la conoscessi mi ha detto che lavorava presso uno studio, non mi ricordo se di avvocato o notarile, CP_1
parlando con mia nipote ha detto che la mamma lavora Per_1
Sono stato dichiarato decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di;
dal gennaio 2003 Per_1 sono titolare di una pensione di invalidità lavorativa al 100% per psicosi delirante di tipo parainodea e percepisco la pensione lorda complessiva sopra indicata €,
Chiedo di corrispondere solo 100,00€ ad che però non so cosa fa, non la vedo e non la sento Per_1
E' verso che sono stato condannato per l'aggressione con arma da taglio a e al padre a 10 anni di reclusione CP_1 nel maggio 2017 e che la condanna prevedeva all'esito un anno di misura di sicurezza e sul punto preciso che ho scontato
l'intera pena fruendo delle detrazioni per buona condotta e all'esito non si è rilevata la persistente necessità della misura
di sicurezza per cui sono stato rimesso in libertà.
Mia moglie durante il matrimonio non lavorava, Ora ovviamente non so cosa faccia preciso che durante il matrimonio io contribuivo alle spese con la pensione di invalidità. Da quando sono stato arrestato dopo la separazione ho passato 200 € mensili e da quando sono uscito di galera nel 2021 sto contribuendo, ho sospeso la contribuzione solo per un anno,
All'esito il Giudice non esperiva il tentativo di conciliazione in ragione delle gravi allegazioni in atti e, con separata ordinanza che il Collegio condivide, confermava la disciplina separativa, rigettava le istanze istruttorie e fissava l'udienza del 5.6.25 per la riserva in decisione concedendo i termini a ritroso ex art 473 bis 28 cpc.
All'udienza del 5.6.25 si rimetteva la causa al collegio sulle conclusioni precisate dalle parti.
Il P.M. concludeva come in atti.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie del divorzio si evidenzia che in sede conclusionale l'attore, modificando quanto chiesto in ricorso, chiedeva non statuirsi alcuna determinazione accessoria contestando la non indipendenza economica di . Per_1
Preliminarmente si rileva che la figlia dei coniugi è maggiorenne (ancora 19 enne) e vive Per_1
stabilmente con la madre.
Il Collegio osserva inoltre che, in ossequio con la più recente giurisprudenza di legittimità
(Cassazione civile, sez. I, 14 Agosto 2020, n. 17183. ) alla luce del principio di autoresponsabilità col raggiungimento della maggiore età l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno, salva la prova che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in
3 costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica.
Raggiunta la maggiore età si presume infatti l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore;
Ne deriva ovviamente che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire sarà invece più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti.
Applicando tali principi al caso di specie si osserva che la ricorrente si limita a riferire la non indipendenza economica di diplomata come grafica pubblicitaria in cerca di occupazione. Per_1
Il Collegio pertanto con riguardo alla giovane (gravemente segnata dalla vicenda familiare e a lungo istituizonalizzata a causa delle condotte paterne che inducevano il Tribunale per i minorenni a dichiarare la decadenza del ) - anche a ritenere la non prosecuzione degli studi, considerando Pt_1
comunque il lasso di tempo non considerevole dal raggiungimento della maggiore età e dalla conclusione degli studi superiori ed i tempi necessari per reperire una occupazione, - reputa di confermare gli obblighi contributivi al suo mantenimento, che - in ragione della cessata detenzione e della percezione di pensione di invalidità e accompagnamento da parte del (per 1260,00€ Pt_1
mensili) – ritiene di determinare nei limiti della domanda ovvero nella misura di 200,00€ mensili.
Quanto alle spese straordinarie di ,allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto Per_1
oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, le stesse andranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%; il Collegio rimanda al protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato.
Quanto invece alla domanda di assegno divorzile il Collegio evidenzia che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987,
n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi ( cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire
4 utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007 Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n.
22501; Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011).
Ovviamente il Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali- ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
Il Collegio inoltre doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione
n. 18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e
29 Cost.). E' necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale;
Ed infatti (Cassazione 11832/23) , il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali (Cass. n. 29920 del 13/10/2022; Cass.
n. 21234 del 09/08/2019)
Tanto premesso, alla luce dei criteri di cui all'art 5 della legge 1dicembre 1970 secondo l'interpretazione offerta dalle sezioni unite della Cassazione e dalla giurisprudenza di legittimità, si rigetta la domanda considerato che:
• anche in costanza di matrimonio la ha riferito che il non lavorava, e non CP_1 Pt_1 contribuiva alle spese familiari, né alle spese di , facendo lei riferimento , per ogni Per_1 esigenza, al padre;
• non si registra alcun divario rilevante, sensibile e significativo tra le rispettive situazioni reddituali/patrimoniali stante la invalidità riconosciuta ad entrambi i coniugi pur per diverse causali;
• Quanto al criterio compensativo - sebbene possa ipotizzarsi, nei 13 anni di convivenza matrimoniale, un contributo prevalente della quantomeno all'accudimento della prole CP_1
- non vi è però alcuna prova né della sua rinuncia ad esperienze lavorative né tantomeno di un
5 suo contributo diretto o indiretto all'accrescimento del patrimonio del coniuge che, per sua stessa ammissione, non ha mai lavorato ed era sostenuto dal suocero;
• Il è stato condannato per l'aggressione con arma da taglio alla convenuta e al padre a Pt_1
10 anni di reclusione nel maggio 2017, nonché al risarcimento danni da quantificare separatamente e pertanto in altra sede deve agire la non potendo riconoscersi CP_1 all'assegno divorzile alcuna funzione risarcitoria rispetto a condotte di rilievo penale per le quali è stata dichiarata la penale responsabilità del . Pt_1
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Si ritiene infine di compensare le spese per la reciproca parziale soccombenza.
Il collegio, rilevando che non veniva formulata istanza in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti entrambe ammesse provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, non provvede in questa sede alla liquidazione ex art 83 co 3 bis Dpr 115/02 atteso che, in assenza di istanza tramite applicativo AM , non vi è prova della sussistenza all'attualità delle condizioni di cui delle delibere emesse dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e Parte_1
l 30.6.05 (atto n. 78 , P. II, S.A Sez. P , anno 2005 ) Controparte_2
• Determina, con decorrenza dalal domanda, in euro 200,00 a carico dell'attore il contributo per il mantenimento della figlia disponendo che l'assegno venga versato alla resistente Per_1
entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre il
50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa le spese.
• rigetta per il resto.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 11.6.25
il Presidente estensore dr. Valeria Rosetti
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