Ordinanza cautelare 21 febbraio 2019
Sentenza 3 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 03/06/2023, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2023
N. 01377/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02633/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2633 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Beacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti:
a) dell'atto prot. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 7.9.2018 e notificato in pari data a mezzo PEC, con il quale la Prefettura ha adottato nei confronti della società ricorrente il provvedimento interdittivo ex art. 89 bis D.Lgs. 159/2011, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti ed in particolare dei seguenti provvedimenti, richiamati nell'interdittiva, allo stato non noti:
b) della richiesta di comunicazione antimafia inoltrata in data 14.11.2016 dalla Camera di Commercio di -OMISSIS-;
c) note informative della Questura di -OMISSIS- - Divisione Polizia Anticrimine prot. -OMISSIS- del 9 maggio 2017 prot. -OMISSIS- del 24 ottobre 2017;
d) note della D.I.A. prot. -OMISSIS- del 19 giugno 2017; prot. -OMISSIS- del 26 luglio 2017; prot. -OMISSIS-del 4 luglio 2018;
e) note informative del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- dell'8 dicembre 2016 e -OMISSIS- prot. del 29 luglio 2017;
f) note informative del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 28 dicembre 2016;
g) nota della Guardia di Finanza – Comando Provinciale di -OMISSIS-, -OMISSIS- del'11 aprile 2017 prot. n. -OMISSIS- del 25 luglio 2017;
h) nota della Questura del -OMISSIS- del 24 ottobre 2017;
i) nota della Questura del -OMISSIS- del 9 maggio 2017;
j) verbale del 19 marzo 2014 della Questura di -OMISSIS-; verbale del 5 luglio u.s. del Corpo Interforze
k) nonché della nota – pervenuta a mezzo pec il giorno 11 ottobre 2018- con cui Anac ha comunicato alla ricorrente l'avvenuta annotazione nel Casellario informatico degli operatori economici, a fronte dell'emanazione a suo carico dell'informazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 maggio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Preliminarmente, il Tribunale evidenzia che la società ricorrente, con nota depositata in data 4 maggio 2023, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Il Ministero resistente, con nota depositata in data 22 maggio 2023, ha accettato espressamente la rinuncia.
Ne consegue la sussistenza dei presupposti per dichiarare estinto il giudizio, ex art. 84 c.p.a., in ragione della rinuncia all’impugnazione e dell’accettazione da parte dell’amministrazione resistente; l’accettazione della rinuncia conduce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Fornataro | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.