Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/1973, n. 1396
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Sentenza 16 maggio 1973

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Massime1

Quando il marito, abbandonando il domicilio coniugale, stabilisca altrove la propria residenza, senza osservare le formalita previste dall'art 31 disp attuaz cod civ, la moglie, che ignori tale nuova residenza, va considerata, agli effetti dell'art 44 cod civ, terzo di buona fede, e puo, pertanto, proporre la domanda di separazione personale avanti al tribunale del luogo della residenza anagrafica del marito. ( V 884/68, mass n 332214; 1901/65).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/1973, n. 1396
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1396
    Data del deposito : 16 maggio 1973

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