Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
IST. n. 739/2025 VG
IL TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Carlo Bianconi letto il ricorso proposto in data 24.2.2025 ai sensi dell'art. 19, comma 1, CCII, con cui
, con sede in 41124 Modena, Via Toscanini n. 209, Partita IVA, codice Parte_1 fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena pec P.IVA_1
(nel prosieguo la “Società” o ”), in persona del Presidente del Consiglio Email_1 Pt_1 di Amministrazione, rappresentata e difesa nel presente procedimento, ONroparte_1 giusta procura alle liti ex art. 83 c.p.c., allegata al presente atto, dall' Avv.to Elena Bernardi del foro di Modena (C.F. con C.F._1 Email_2 domicilio eletto presso il suo studio in Modena, Strada Scaglia Est n. 134 e digitale all'indirizzo PEC del medesimo Difensore ha chiesto la conferma delle misure protettive
(MP) e la concessione delle misure cautelari (MC) indicate a pag. 28-32) del ricorso;
letti gli atti e sentiti le parti e gli interessati;
a scioglimento della riserva assunta alla udienza 02.4.2025; ha emesso la presente
ORDINANZA
Preliminarmente, si rileva, quanto alla tecnica motivazionale della presente decisione che
“al Collegio è consentito fare rimando al contenuto di taluni atti di causa, così motivando per relationem: le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, hanno di recente affermato (Sentenza 642 del 16.1.2015) che in tema di motivazione delle sentenze civili, non può ritenersi nulla la pronuncia che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata.
È da escludere inoltre che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti.”
***
Svolgimento del processo.
Il petitum era nel senso di confermare e/o disporre le misure di cui alle pag. 28)-32) del ricorso;
esse saranno ritrascritte al momento della decisione su ognuna di esse, non senza notare sin da ora come la ricorrente abbia chiesto, oltre alla conferma delle misure protettive, la concessione di ben dieci (sic) misure cautelari, due delle quali peraltro medio tempore rinunziate.
Questo GD provvedeva, con decreto 28.2.2025 (da intendersi quivi richiamato e ritrascritto ad ogni effetto), tra l'altro, alla fissazione della udienza 02.4.2025, ed alla nomina dell'AU.
In vista della udienza si costituivano circa venti creditori.
L'RT depositava parere favorevole all'accoglimento delle istanze della ricorrente.
L'AU depositava parere avente conclusioni analoghe a quelle rese dall'RT, con cui dava peraltro conto di alcune serie criticità del piano, da tenere in debita considerazione in relazione al prosieguo del procedimento.
Alla udienza venivano sentiti gli interessati, ivi compresi: gli advisor della ricorrente;
l'RT (dott. ); l'AU (dott. ; i creditori (come da Per_1 Tes_1 verbale di udienza).
***
Costituisce dato pacifico che la ricorrente abbia notificato gli atti introduttivi ai creditori e agli interessati indicati negli allegati alla nota 28.3.2025.
I soggetti non notiziati, pertanto, dovrebbero, in ogni caso ed indipendentemente dalla presente decisione, ritenersi radicalmente esclusi dalla applicazione delle misure protettive (cfr. ordinanza di questo Giudice del 16.7.2022 in www.ilcaso.it).
Limitare la operatività delle MP ai soggetti concretamente coinvolti è sicuramente percorribile in base al dato normativo (disseminato di previsioni che consentono al ricorrente ed al Tribunale di discriminare, tra i creditori, coloro che vengono incisi dallo stay, e coloro che ne rimangono estranei), indicativo di una voluntas legis inequivoca.
Quanto alle MC, nulla quaestio in ordine al doveroso coinvolgimento dei soggetti nei cui confronti esse si chiede siano disposte, pena la inammissibilità della domanda.
Dei creditori evocati, solo alcuni hanno partecipato alla procedura. Il riferimento è svolto a tutti i soggetti presenti alla udienza 02.4.2025 (tra essi, alcuni risultano pure formalmente costituiti).
Dei soggetti sopra indicati, la quasi totalità si è rimessa a giustizia.
Fa eccezione il creditore finanziario (Avv.ti Barotti e Calabrò), che ha CP_2 chiesto unicamente la reiezione delle misure cautelari dirette nei suoi confronti.
Va immediatamente sottolineato, infatti, come, in sede di udienza, alcuno dei creditori abbia dichiarato di opporsi alle misure protettive coincidenti con un sostanziale stay of executions, ferme comunque le difese in atti.
***
L'impresa ricorrente.
è una società costituita nel 1999 che lavora nel campo della filtrazione Pt_1 industriale.
Le cause della crisi, esplicitate (ma non particolarmente approfondite) alle pagine
6 e 7 del ricorso paiono riconducibili, più che al notorio evento pandemico, alla crisi del settore metalmeccanico/automotive, se si pone mente al drammatico calo del fatturato del 2024 (ancora più netto nel forecast 2025). Il tutto, in relazione agli importanti costi operativi ed al costo del venduto.
Su tali aspetti sarà indispensabile, nei prossimi mesi, un approfondimento rigoroso e specifico (fondato sulle rilevazioni di periodo suggerite dall'AU, vedasi pag.
7 parere), specie con riferimento alla voce dei consumi, ed alla luce della cessione, ove concretizzata, del ramo “centrali e collettori”.
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Il piano di . Pt_1
Il piano della società si fonda sulla riorganizzazione aziendale che prevede di:
- concentrare la propria attività sul ramo di azienda di costruzione di “Banchi collaudo e manutenzioni”, stimando ricavi a regime per quasi € 2.8Mln;
- cedere nel primo semestre 2025, ex art. 22 CCII, il ramo “Centrali e collettori oleodinamici”, per il quale risulta un interessamento (auspicabilmente non peregrino) di un terzo;
il prezzo stimato di cessione di tale ramo ammonta a
900K euro, di cui 30K euro per un affitto-ponte di tre mesi finalizzato a dare continuità all'azienda in attesa dell'espletamento del procedimento competitivo, 370K euro per la cessione dell'azienda vera e propria e 500K euro per la cessione del magazzino ad essa relativo. Il progetto della società (che ha quale orizzonte l'esercizio 2029), è bene dirlo sin da subito, non pare del tutto implausibile, ma è certamente allo stato embrionale, alla luce del fatto che manca – allo stato –una analisi approfondita di sensitività in ordine alla continuità aziendale, anche ove indiretta.
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Lo scrutinio del Tribunale.
Sul vaglio rimesso al Tribunale, si fa rimando a quanto già stabilito in altre occasioni da questo Giudice secondo cui il Tribunale deve confermare le misure protettive laddove le stesse siano strumentalmente idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso, nell'ottica del raggiungimento di un risanamento che non appaia obiettivo “manifestamente implausibile”, in ragione della “palese inettitudine” del progetto di piano di risanamento imbastito dalla impresa1.
Stesso a dirsi, salvo quanto si aggiungerà infra, per la concessione di misure cautelari.
***
Esame del caso concreto.
A) Quanto alla “espressa manifestazione di disponibilità alle trattative da parte di una platea di creditori ampiamente rappresentativa dell'intero ceto”, si deve registrare un dato tranquillizzante. Dei creditori costituiti, solo uno ha chiesto non concedersi talune misure cautelari (peraltro nulla eccependo ON circa la conferma delle . Non consta opposizione degli shareholders e degli
Enti istituzionali. Tutti gli altri interessati si limitano a monitorare la situazione, e a precisare i rispettivi crediti.
B) Quanto all'”attestato di fiducia dell'RT”, esso è in atti, e basti farsi rimando al relativo parere. Di analogo segno il parere dell'AU del
Tribunale, pur con ampie riserve.
C) Quanto alla “mancanza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere”, non constano, innanzi tutto, istanze di liquidazione giudiziale;
le iniziative creditorie singolari, al contrario, possono addirittura indurre il Giudice a ON confermare le al fine di arrestare, o comunque scoraggiare, la “corsa al titolo esecutivo” nell'ottica della garanzia della ordinata e paritaria partecipazione dei creditori al risanamento.
D) In ordine ai profili relativi a: i) chiarezza della strategia di risanamento;
ii) ragionevolezza e la solidità delle assunzioni del progetto di piano di risanamento;
iii) il fatto che la continuità non distrugga risorse, di modo da indurre a ritenere con un buon grado di tranquillità che l'eventuale stay non possa verosimilmente pregiudicare i creditori;
iv) il fatto che la prospettiva liquidatoria possa immaginarsi esiziale per la gran parte dei creditori”, tutti intimamente connessi, dal punto di vista intrinseco, si osserva quanto segue.
Sotto i primi tre predetti profili, la società dovrà approfondire e soprattutto dimostrare (sotto il monitoraggio dell'RT e, per quanto di ragione, dell'AU) la validità delle assunzioni in ordine alla efficienza della continuità aziendale, concretizzando in primo luogo ed entro breve la collocazione del ramo di cui si prevede la cessione.
Tali aspetti dovranno essere convincentemente approfonditi e verificati nel prosieguo del percorso, unitamente al quarto profilo che precede, relativo alla dettagliata illustrazione dello scenario alternativo liquidatorio (non risultando ad oggi approfondita la questione).
***
Sulle misure protettive e sulle misure cautelari.
Quanto detto sin qui con riferimento alle criticità del piano non deve necessariamente condurre al rigetto generalizzato di ogni forma di protezione e cautela invocata.
Il piano proposto, infatti, seppur esposto a sensibili difficoltà, non può dirsi certamente implausibile (nei termini di cui sopra), essendo chiara la difficoltà finanziaria della impresa, ma non irrimediabile la situazione dal punto di vista economico/patrimoniale.
In un siffatto contesto, e ricordata la fiducia (sia pur condizionata) dell'RT e la mancata radicale opposizione dei creditori, è opportuno che ciò avvenga in un contesto protetto.
Si ricorda, comunque, che l'art. 19, comma 6, CCII legittima l'RT, (l'AU nominato) ed ogni altro interessato della facoltà di segnalazione dei presupposti di legge per la revoca o l'abbreviazione della durata delle misure disposte. *** ON ON Sintesi: sulle singole richieste di e
Alla luce di tutto quanto esposto sopra, in ossequio al dettato di cui all'art. 112
c.p.c., devono essere prese in considerazione le specifiche e singole richieste di
. Pt_1
***
Possono essere accolte sicuramente (ma con le precisazioni di cui infra) tutte le misure protettive indicate alla lettera b) alla pagina 30 del ricorso, che riproducono il contenuto legale tipico della protezione di cui all'art. 18 CCII.
Allo stesso modo, vale nei confronti della debitrice quanto previsto dalla lettera c) alla pagina 31 del ricorso, previsione che ricalca la sospensione di cui all'art. 20
CCII.
Le misure, in particolare, possono essere confermate per la durata di giorni 120 e tenuto conto del pregoduto, ma nei limiti soggettivi di coloro che siano stati evocati in giudizio ritualmente.
Rimane salvo il dissenso dell'RT in riferimento alla concessione di cause di prelazione volontaria.
***
Quanto alle misure cautelari, esse si ritrascrivono, provvedendosi in relazione a ciascuna di esse.
*** ON La richiesta della seguente
“1. inibire ai creditori strategici di indicati in premessa alla pagina 18 la facoltà di sospendere Pt_1
l'adempimento dei contratti pendenti;
”
è infondata, con riferimento ai due soggetti indicati a pag. 18 poiché essi risultano dall'elenco creditori: in tal caso opera direttamente l'art. 18, comma 5, CCII, norma suscettibile di ampliamento – tecnicamente, in via cautelare – nei confronti dei fornitori (che non siano creditori).
*** ON La richiesta della seguente
“2. inibire ai creditori portatori di assegni bancari rilasciati a garanzia con impegno del creditore alla restituzione dello stesso a fronte del puntuale pagamento a scadenza, e, tra questi, a CP_5 di negoziarne l'incasso;” è stata formalmente abbandonata dalla ricorrente alla udienza 02.4.2025, di talché non vi è luogo a provvedere su di essa.
*** ON La richiesta della seguente
“3. vietare a , Intesa, e di addebitare e/o girocontare ONroparte_6 CP_7 CP_8 Pt_2 sui conti attivi saldi passivi di conto corrente, rate di mutuo/finanziamento e residuo capitale o di accreditare e/o girocontare incassi su conti a debito per saldi passivi di conto corrente, rate di mutuo
o finanziamento e residuo capitale e, comunque, vietare alle banche di portare a compensazione della propria esposizione creditoria per saldo passivo di conto corrente, rate di mutuo e/o finanziamento scadute e residuo debito in linea capitale i debiti verso la Società per saldi attivi e/o disponibilità di cassa di volta in volta originate sui singoli conti correnti bancari anche nell'ambito di operazioni di anticipo fatture o anticipo contratti.”
è passibile di accoglimento.
Innanzitutto, si rileva come i soggetti ivi indicati siano stati ritualmente notificati,
e non si siano costituiti in giudizio.
Dal punto di vista della astratta ammissibilità del mezzo richiesto, mette conto osservare come l'effetto invocato non sia conseguibile in modo appagante attraverso l'applicazione di una misura protettiva tipica.
E infatti:
- se è vero che a fronte del mancato pagamento delle rate di finanziamenti a medio/lungo termine le Banche non potrebbero esercitare le forme di autotutela contrattuale espressamente precluse dall'art. 18, comma 5, e non potrebbero dare ingresso a iniziative esecutive;
- è altresì vero che le stesse potrebbero utilizzare meccanismi contrattuali specifici, volti a ridurre ed estinguere le proprie passività, in ispecie attraverso la compensazione dei predetti crediti con i debiti aventi causa in anticipi o fidi di cassa, così drenando liquidità alla impresa in crisi.
In un tale contesto, il rischio appena menzionato sarebbe sostanzialmente elusivo ON dell'obbligo scaturente dalle di cui ai commi 5 e 5-bis dell'art. 18, e priverebbe la ricorrente delle risorse finanziarie necessarie a sostenere il risanamento.
Ecco quindi che, sia pur nella parziale genericità delle allegazioni e del compendio documentale (non essendo state indicate le specifiche clausole, in relazione ai singoli contratti, che tali effetti potrebbero determinare), il periculum appare con adeguata pregnanza, e giustifica ampiamente la concessione della cautela invocata, ossia l'inibitoria alle Banche di ridurre o estinguere, in qualunque forma contrattualmente prevista ed in particolare tramite addebito sul conto corrente, la propria posizione creditoria avente titolo o causa in contratti di mutuo o comunque di finanziamenti (diversi dagli affidamenti autoliquidanti e di cassa) per rate o importi dovuti dalla data del presente provvedimento (stante il principio della operatività ex nunc delle misure cautelari).
La durata della cautela deve fissarsi in accordo a quella concessa per le misure protettive.
*** ON La richiesta della seguente
“5. inibire a di invocare alla prossima data del 28 febbraio 2025 la scadenza degli Pt_2 affidamenti, con particolare riguardo al contratto di conto corrente per anticipo fatture di euro
50.000,00;”
è stata formalmente abbandonata dalla ricorrente alla udienza 02.4.2025, di talché non vi è luogo a provvedere su di essa. Essa è comunque stata superata dagli eventi, e non sarebbe stata ragionevolmente esigibile l'emissione di un provvedimento giudiziale (in un contesto così complesso) entro tre giorni dal deposito del presente ricorso.
***
La richiesta delle seguenti MC:
“6. inibire a , ONroparte_9 ONroparte_10 ONroparte_11 CP_12
,, , e la escussione della garanzia di
[...] CP_13 CP_11 CP_14 Parte_3
che assiste i crediti di restituzione dei finanziamenti indicati in premessa alle pagine 21 e 22
[...]
e, per il caso in cui l'escussione sia già avvenuta, sospendersi in via cautelare il procedimento di escussione e/o inibire a di procedere al pagamento;
ONroparte_15
7. in generale inibire a tutte le banche e istituti finanziari tra cui Intesa, , ONroparte_11 CP_8
la escussione della garanzia di CP_13 ONroparte_16 CP_14 Parte_3
che assiste i crediti di restituzione dei finanziamenti dalle stesse erogate come indicati nel
[...] prospetto allegato (cfr. doc. 37) e, per il caso in cui l'escussione sia già avvenuta, sospendersi in via cautelare il procedimento di escussione e/o inibire a di procedere al ONroparte_15 pagamento;
”
è passibile di accoglimento.
L'unica opposizione registrata è quella del creditore CP_2
Come più volte detto dalla giurisprudenza, anche di questo Ufficio, è condivisibile l'obiettivo di evitare la maturazione di poste di debito privilegiato nelle more delle trattative, evento che potrebbe impattare sulle stesse creando il pressoché immediato disinteresse delle Banche alla contrattazione. Oltre a questo, la cautela è in ogni caso opportuna nella ottica di:
- rendere maggiormente agevole la trattativa, da condursi col finanziatore garantito (o con il cessionario) “per le vie brevi”, senza onere, per il sovvenuto, di attivare la, sensibilmente più gravosa, trafila volta alla transazione con il gestore del Fondo di Garanzia, disciplinata dalle “Disposizioni operative” (cfr. pag. 65 delle stesse, reperibili sul sito istituzionale del Fondo PMI);
- consentire, in generale e senza necessario riferimento al caso oggi in esame, un approfondito esame circa la genuinità ed il carattere diligente e non abusivo della concessione di credito garantito, in un contesto “protetto” dalla mancata escussione o dal mancato pagamento.
Il pregiudizio per gli Istituti, peraltro, è contenuto nel tempo, e destinato a venire del tutto meno (atteso l'ovvio mantenimento della garanzia, ove operante, in qualsiasi scenario concorsuale: vedi ad es. artt. 117 o 160 e sgg. CCII).
Rimane fermo, e di ciò la debitrice è consapevole, l'onere di considerare la posizione del garante pubblico nello scenario globale del risanamento.
La durata della cautela deve anche qui fissarsi in accordo a quella concessa per le misure protettive.
*** ON La richiesta della seguente
“8. autorizzare la Società a considerare sospeso, per tutto il tempo delle trattative e senza decadenza dal beneficio del termine, l'obbligo di rimborso della quota capitale e interessi dei finanziamenti indicati in premessa alla pagina 23 e, per il medesimo periodo, vietare alla banca di addebitare interessi di mora, dichiarare la risoluzione del contratto, classificare il credito come deteriorato, incagliato o in sofferenza, segnalare a CRI e Crif.” può trovare accoglimento solo parziale.
Da un lato, infatti, la autotutela del contraente rivive per ogni inadempimento Parte successivo all'accesso alla come emerge dall'art. 18, comma 5, CCII.
I pagamenti, coerentemente, non sono inibiti.
D'altro canto, però, l'assetto disegnato dalla norma – che prevede, per l'appunto una misura protettiva – integra una forma di tutela, per così dire, minimale.
Essa rimane però suscettibile di ampliamento, in forza del rilascio di una misura cautelare che sia strumentale (in vista del risanamento) alla uscita dalla crisi.
In tale ottica, la strumentalità va apprezzata (ai sensi dell'art. 2 lett. q CCII) non solo in relazione alle trattative, ma anche in previsione dell'accesso ad uno strumento di regolazione, nell'ambito del quale è sicuramente immaginabile una ristrutturazione del debito bancario, cui dovrebbe essere impedito, conseguentemente, di lievitare nel frangente in esame.
Ed in effetti, se al finanziatore bastasse sempre e comunque attendere un singolo Parte inadempimento post apertura della per poter risolvere il contratto in essere ON (ciò che il contenuto minimo delle sicuramente consente), sarebbe facile immaginare il naufragio di ogni iniziativa simile a quella in esame, al mero ricorrere di difficoltà finanziarie della impresa.
Sotto il profilo del bilanciamento, poi, mette conto osservare come il sacrifico imposto ai finanziatori sarà contenuto in poche settimane, e che eventuali proroghe, come detto, saranno concesse solo a fronte di tangibili progressi sulla via del risanamento effettivo.
Ciò basta a rigettare le doglianze dell'unico opponente effettivo, ossia il creditore
CP_2
Il richiesto divieto di segnalazione, al contrario, è inammissibile per genericità, e in ogni caso assorbito dal rilievo per cui la pubblicazione a registro imprese della ON richiesta di appare già di per sé circostanza idonea ad avvisare i finanziatori delle difficoltà di , con conseguente evidente carenza di interesse concreto Pt_1 alla cautela richiesta.
***
Deve da ultimo essere affrontata la richiesta delle seguenti MC:
“4. inibire a di mantenere la sospensione delle linee di fido “autoliquidanti” ONroparte_11 pendenti indicate a pag. 21, e, quindi, dirsi la Banca tenuta a consentire da subito l'utilizzo delle stesse nei limiti dell'accordato;”
“9. ove non si ritenga l'effetto conseguenza della conferma delle misure protettive e, nello specifico, del disposto di cui all'art. 18, comma 5 e 5 bis CCII (con divieto alla banca di rifiutare unilateralmente
l'adempimento per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e di mantenere la sospensione se non determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale), inibire a di mantenere la sospensione delle ONroparte_11 linee di fido autoliquidanti di cui in premessa alla pagina 24 e, quindi, dirsi la Banca tenuta a consentirne l'utilizzo;”
“10. ordinarsi a Intesa, e il ripristino della normale operatività delle linee di CP_7 CP_12 fido indicate in premessa alla pag. 25 ad oggi “revocate””
Innanzitutto, va precisato che le linee di credito “a breve” di cui si invoca il ripristino
– in disparte le duplicazioni e la erronea indicazione dei numeri di pagina di riferimento – sono le seguenti: - , linea di fido promiscuo per euro 500.000,00 operante ONroparte_6 sul c/c 877/10106005;
- linea di fido anticipo fatture per euro 250.000,00 ONroparte_10 operante per euro 208.000,00 sul c/c 77271/1000/2126 e per euro
42.000,00 sul c/c 77271/1000/4051;
- linea di fido n. 106731990 sul c/o 143568 di euro 450.000,00 per CP_7 anticipo fatture;
linea di fido n. 106732018 sul c/o 143568 di euro
100.000,00 per anticipo contratti;
- linea di fido anticipo fatture per euro 300.000,00 sul c/c ONroparte_12
301942.
Dal punto di vista giuridico, si osserva come la sospensione o la revoca degli affidamenti, secondo l'art. 16, comma 5, CCII nella sua versione attuale: Parte
- non possano fondarsi su (la mera notizia dell') accesso alla;
- possano essere motivatamente disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale;
- la relativa motivazione deve essere sorretta da ragioni specifiche e comunicata agli organi di amministrazione e controllo.
L'art. 18, comma 5, CCII, nella sua versione attuale, esprime (concretizzandola in una specifica MP) una regola del tutto analoga.
L'art. 18, comma 5-bis, CCII, infine, prevede che dal momento della conferma delle
MP non possa perdurare la sospensione delle linee a breve, se non a fronte della dimostrazione (che incombe sul finanziatore) che ciò dipenda dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.
Tali regole paiono quindi inibire, o comunque disincentivare fortemente, la sospensione e la revoca degli affidamenti, retrocedendo addirittura il momento del presidio alla sola “notizia” dell'accesso alla composizione negoziata, e subordinando l'autotutela contrattuale a un triplice ordine di presupposti: i) che essa sia mossa da ragioni riconducibili alla vigilanza prudenziale;
ii) che essa sia specificamente motivata;
iii) che essa sia comunicata agli organi di amministrazione e controllo.
Le norme però (pur dopo l'intervento correttivo) non chiariscono quali siano i rimedi accordati al debitore per il caso in cui le condotte da evitarsi si abbiano a verificare.
Il combinato disposto delle norme suindicate rischia quindi di avere portata principalmente persuasiva, atteso che, di là dagli obblighi di mero mantenimento, il concreto ripristino di linee sospese (quando non addirittura revocate) non può non presupporre un facere.
Ed ecco dunque che la materia in esame tradisce la sua vera natura, che altro non
è se non quella squisitamente cautelare (così Tribunale di Bologna 06.6.2024 Est.
Atzori; Trib. Nola 23.1.2025; a quanto consta non edite, ma che potranno essere messe a disposizione della parte ricorrente, che a sua volta le inoltrerà a mera richiesta ad eventuali reclamanti, nell'ottica della leale collaborazione ex art. 4
CCII; in termini anche Trib. Verona 22.1.2024 in www.dirittodellacrisi.it).
Con la ulteriore precisazione per cui:
- la strumentalità va apprezzata rispetto alle trattative e, ancor di più, al progetto di risanamento (specie nei casi in cui esso si fondi sulla continuità aziendale);
- il fumus va verificato in relazione alla percorribilità della strategia alla base del predetto progetto;
- il periculum va scrutinato in riferimento al rischio di naufragio dello stesso;
- l'attuazione deve essere curata dal Giudice della cautela, in base al disposto dell'art. 669-duodecies c.p.c. (cfr. art. 19, comma 7, CCII) e, ove richiesto, anche in forma indiretta, comminando le dovute astreintes, peraltro su richiesta.
Il tutto, infine, tenendo conto del doveroso bilanciamento tra gli interessi e i diritti dei soggetti coinvolti, considerato che la concessione di una misura cautelare non può mai essere disposta contra jus, o al prezzo di sacrificare definitivamente o in modo sensibile (ma irrimediabile) le legittime prerogative del destinatario.
A tale ultimo proposito, è possibile discutersi della riattivazione di linee sospese o revocate (ma in origine pur sempre concesse dal contraente finanziario sulla base della propria libera determinazione negoziale), ma è da escludersi, in quanto impossibile giuridicamente, la imposizione di finanziamenti ex novo o la riattivazione di linee giunte a naturale scadenza.
Con riferimento al caso in esame, il ripristino delle linee a breve termine sopra indicate pare effettivamente indilazionabile, pena il rischio della paralisi finanziaria della ricorrente.
Le controparti, debitamente notificate, non hanno opposto alcuna difesa, la più parte di loro avendo omesso di costituirsi in giudizio (ed nulla avendo CP_7 eccepito sul punto). Ancora a monte, coglie nel segno la difesa della ricorrente avente ad oggetto la genericità delle motivazioni addotte ai fini delle sospensioni e delle revoche, contenente semplici richiami “di stile” alla vigilanza prudenziale, senza riferimento alcuno alla normativa unionale (Reg. CRR;
Dir. GRD IV;
EBA Guidelines 2020; etc.) o interna (T.U.B.; Circ. 285/2013 Banca d'Italia; etc.), tantomeno specifico.
La richiesta misura va dunque concessa, per un orizzonte pari a quello di durata delle MP.
***
Tutto quanto precede conduce alla conferma delle MP di legge (nei termini di cui supra), alla concessione delle MC (nei termini di cui supra).
La durata delle MP (e delle correlative MC concesse) considerato il periodo di stay pre-goduto (e generalizzato) può essere fissata al 24.6.2025, tenuto conto: i) del limite di 120 giorni previsto dall'art. 19, comma 4, CCII;
ii) della richiesta della ricorrente in tal senso e della complessità pratica delle strategie di risanamento;
iii) della mancata contraria opinione sul punto da parte dell'RT e dei creditori;
iv) della congruità di tale lasso di tempo per completare le trattative, o quantomeno per consentirne significativi progressi.
Si avvisa sin da ora che eventuali proroghe saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente al ricorrere di gravi motivi, previa dimostrazione di un effettivo e concreto sviluppo delle trattative volte al risanamento e laddove corredate dal parere di cui all'art. 19, comma 5, CCII.
In caso di richiesta di proroga le misure si considereranno operanti sino al provvedimento di segno contrario del Giudice.
***
Spese di lite.
Le spese del presente giudizio vengono compensate tra la ricorrente e ogni soggetto costituito, vuoi per il carattere non contenzioso di esso, vuoi per la assoluta novità di gran parte delle questioni, in assenza di precedenti di legittimità univoci.
Nulla per le spese nei confronti dei soggetti non costituiti.
***
Tutto ciò premesso
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso così provvede:
- conferma, limitatamente ai creditori che abbiano ricevuto rituale e tempestiva notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della udienza 02.4.2025 le misure protettive di cui all'art. 18 CCII con le specificazioni di cui alla parte motiva da intendersi qui ritrascritte;
il tutto, sino al 24.6.20252 e ferme le ulteriori misure protettive previste ed operanti ex lege;
- accoglie, nei medesimi limiti soggettivi e temporali le misure cautelari di cui alle richieste sopra riportate e con le specificazioni di cui alla parte motiva da intendersi qui ritrascritte;
- avvisa che eventuali proroghe saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente al ricorrere di gravi motivi, previa dimostrazione di un effettivo e concreto sviluppo delle trattative volte al risanamento e laddove corredate dal parere di cui all'art. 19, comma 5, CCII;
in caso di richiesta di proroga le misure si considereranno operanti sino al provvedimento di segno contrario del Giudice.
- visto l'art. 19, comma 6, CCII avvisa l'RT, l'AU nominato ed ogni altro interessato della facoltà di segnalazione a questo Magistrato dei presupposti di legge per la revoca o l'abbreviazione della durata delle misure disposte.
Manda la Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente (che notificherà il provvedimento agli interessati non costituiti), alle parti costituite, all'RT ed all'AU.
Con cortese urgenza.
Così deciso in Modena, Camera di Consiglio del 09.4.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Bianconi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Secondo uno scrutinio astratto, elementi estrinseci indicativi, o quantomeno sintomatici, di tale idoneità, sono rappresentati da: i) la espressa manifestazione di disponibilità alle trattative da parte di una platea di creditori ampiamente rappresentativa dell'intero ceto;
ii) l'attestato di fiducia dell'RT; iii) la mancanza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere. Sotto il profilo intrinseco, sempre in astratto, meritano apprezzamento: i) la chiarezza della strategia di risanamento;
ii) la ragionevolezza e la solidità delle assunzioni del progetto di piano di risanamento;
iii) il fatto che la continuità non distrugga risorse, di modo da indurre a ritenere con un buon grado di tranquillità che l'eventuale stay non possa verosimilmente pregiudicare i creditori;
iv) il fatto che la prospettiva liquidatoria possa immaginarsi esiziale per la gran parte dei creditori” (ibidem) 2 Pari a giorni 120 complessivi.