Articolo 1 della Legge 16 giugno 1977, n. 348
Articolo 2
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15 luglio 1977
Art. 1.
Agli insegnamenti obbligatori previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 , sono aggiunte per tutte le classi l'educazione tecnica, in sostituzione delle applicazioni tecniche, e l'educazione musicale.
L'insegnamento della educazione tecnica non si diversifica in relazione al sesso degli alunni.
L'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali assume la denominazione di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali.
Sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 2 della legge anzidetta.
Entrata in vigore il 15 luglio 1977