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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/11/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.3180/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MARONE GUIDO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con la dott.ssa MAZZEO Controparte_1
NG RO VE
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE La parte ricorrente (che non ha depositato telematicamente le note scritte entro il termine indicato nel provvedimento del 29/12/2024), dipendente di ruolo del
[...]
appartenente all'area del personale docente/ATA della Controparte_1 scuola, invocando l'applicazione del principio di diritto enunciato da Cass., Sez. Lav., Contr n.16133/2024, ha chiesto la condanna del alla corresponsione delle differenze retributive derivanti dal riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali, annualità non riconosciuta invece dall'amministrazione scolastica per effetto dell'applicazione del combinato disposto degli artt.9 (co.23) d.l.78/2010 e 1 (co.1, lett.b) D.P.R.122/2013. Il ha sollevato eccezione di prescrizione e, nel Controparte_1 merito, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso. Giova innanzitutto delineare il quadro normativo di riferimento. Ai sensi dell'art.9 (co.23) d.l.78/2010, “Per il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14” (disposizione il cui ambito oggettivo di applicazione è
1 stato poi esteso anche all'annualità 2013 per effetto dell'entrata in vigore dell'art.
1 - co.1, lett.b- D.P.R.122/2013). Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni espresse da Cass., Sez. Lav., n.13618/2025, di cui si riporta di seguito uno stralcio: “Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art.9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n.122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”. Trattasi di un recentissimo precedente della Suprema Corte al quale questo Giudice ritiene di aderire richiamandolo ex art.118 disp. att. c.p.c., atteso che la Cassazione ha, con tale sentenza, espressamente rimeditato quanto in precedenza enunciato in Cass., Sez. Lav., n.16133/2024 nella “parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”, orientamento di legittimità sul quale si fonda il ricorso. Il revirement giurisprudenziale della Suprema Corte registratosi nella materia per cui è causa, tra l'altro sopravvenuto all'instaurazione del giudizio, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Crotone, 13/11/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
2
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.3180/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MARONE GUIDO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con la dott.ssa MAZZEO Controparte_1
NG RO VE
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE La parte ricorrente (che non ha depositato telematicamente le note scritte entro il termine indicato nel provvedimento del 29/12/2024), dipendente di ruolo del
[...]
appartenente all'area del personale docente/ATA della Controparte_1 scuola, invocando l'applicazione del principio di diritto enunciato da Cass., Sez. Lav., Contr n.16133/2024, ha chiesto la condanna del alla corresponsione delle differenze retributive derivanti dal riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali, annualità non riconosciuta invece dall'amministrazione scolastica per effetto dell'applicazione del combinato disposto degli artt.9 (co.23) d.l.78/2010 e 1 (co.1, lett.b) D.P.R.122/2013. Il ha sollevato eccezione di prescrizione e, nel Controparte_1 merito, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso. Giova innanzitutto delineare il quadro normativo di riferimento. Ai sensi dell'art.9 (co.23) d.l.78/2010, “Per il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14” (disposizione il cui ambito oggettivo di applicazione è
1 stato poi esteso anche all'annualità 2013 per effetto dell'entrata in vigore dell'art.
1 - co.1, lett.b- D.P.R.122/2013). Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni espresse da Cass., Sez. Lav., n.13618/2025, di cui si riporta di seguito uno stralcio: “Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art.9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n.122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”. Trattasi di un recentissimo precedente della Suprema Corte al quale questo Giudice ritiene di aderire richiamandolo ex art.118 disp. att. c.p.c., atteso che la Cassazione ha, con tale sentenza, espressamente rimeditato quanto in precedenza enunciato in Cass., Sez. Lav., n.16133/2024 nella “parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”, orientamento di legittimità sul quale si fonda il ricorso. Il revirement giurisprudenziale della Suprema Corte registratosi nella materia per cui è causa, tra l'altro sopravvenuto all'instaurazione del giudizio, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Crotone, 13/11/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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