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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/05/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 102/2017
Oggi, 28/05/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, è comparsa: avv.to TERESA MIRANDA, per delega dell'avv. MAURO DELLO IACONO, per l'impresa la quale si riporta alle Controparte_1 approntate difese e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 8
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 102/2017 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 452/2016 del Giudice di Pace di Sarno”, pendente
TRA in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di chiamata in causa notificato in data 12/06/2014, dall'Avv. Mauro
Dello Iacono, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Valentino Torio alla Piazza Spera Palazzo Falco;
- APPELLANTE -
E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...] difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di risposta, dall'Avv. Patrizia
Lauritano, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Sarno alla Via
Fraina, n. 40;
- APPELLATA -
NONCHÉ
, rappresentata e difesa, giusta procura a Controparte_3 margine della comparsa di risposta, dall'Avv. Emanuele Esposito, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sarno alla Via Silvio Ruocco, n. 3;
- APPELLATA -
pagina 2 di 8 All'udienza celebrata in data 28.5.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra aveva convenuto in Controparte_3
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Sarno la società Controparte_2
onde sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non – espressamente
[...]
quantificati in un importo non superiore ad euro 5.000,00 – che avrebbe patito in conseguenza dell'imperita esecuzione del trattamento di depilazione permanente mediante luce pulsata cui si sarebbe sottoposta in data 17.10.13.
Con comparsa di risposta all'uopo depositata, aveva provveduto a costituirsi la società
[...]
, chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa. A suffragio Controparte_2 dell'invocata reiezione, la difesa della prefata società aveva sostenuto che il trattamento estetico sarebbe stato eseguito secundum leges artis e, in ogni caso, che l'ustione di II grado riscontrata sul corpo della sig.ra alcuni giorni dopo che la stessa si fosse sottoposta al trattamento di depilazione CP_3 permanente sarebbe conseguenza dell'inosservanza da parte di quest'ultima delle indicazioni cui attenersi per il buon esito del trattamento de quo, che sarebbero state analiticamente fornite all'allora attrice prima dell'esecuzione dello stesso.
Di là dall'aver approntato le illustrate difese, detta convenuta, premesso che all'epoca in cui sarebbe verificatosi l'evento dannoso sarebbe stata in vigore la polizza (la n. 10890210) stipulata con l'impresa per “danni da rischi professionali”, aveva chiesto Controparte_1
di essere autorizzata ad evocare in giudizio la testé citata compagnia per esser dalla medesima manlevata in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, avendo evidenziato, per un verso, che avrebbe “puntualmente” comunicato alla summenzionata impresa assicuratrice sia della richiesta risarcitoria inviata dalla sig.ra che dell'instaurazione del giudizio;
per l'altro, che l'invito ad CP_3 assumere la gestione dell'introdotta lite inoltrato a detta compagnia non sarebbe stato riscontrato.
Autorizzata la chiamata in causa, si era costituita in giudizio la prefata impresa assicuratrice, sostenendo l'infondatezza tanto della domanda di risarcitoria quanto di quella di manleva. Con specifico riguardo alla pretesa azionata dall'allora attrice, la terza chiamata aveva asserito che da quanto allegato nel libello introduttivo avrebbe dovuto escludersi la sussistenza del nesso di causalità tra il trattamento estetico cui l'istante si era sottoposta ed il lamentato danno;
in relazione, poi, alla domanda proposta dall'allora convenuta, preliminarmente evidenziato che l'operatività della polizza sarebbe stata subordinata all'assolvimento da parte dell'assicurato di tutti gli obblighi contrattuali pagina 3 di 8 assunti, aveva affermato che il sinistro sarebbe stato denunciato ben oltre il termine a tal fine previsto dalle condizioni generali di polizza.
Ammessa ed assunta l'articolata prova testimoniale, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 452/16, il Giudice di Pace di Sarno, da un lato, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria, ha condannato la società al pagamento, in Controparte_2 favore dell'allora attrice, dell'importo di euro 1.325,104, oltre interessi e rivalutazione;
dall'altro, in accoglimento della domanda di manleva avanzata dalla summenzionata impresa, ha condannato la compagnia assicuratrice a “mantenere indenne da ogni responsabilità economica dipendente CP_1 dalla sentenza” la predetta convenuta.
Avverso tale arresto ha interposto gravame la società articolandolo Controparte_1
sostanzialmente in un unico motivo, con il quale la difesa della compagnia appellante ha de facto lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., assumendo che il giudice di prime cure avrebbe, “in maniera ingiusta, condannato l'appellante assicuratrice al pagamento Pt_1
delle spese di lite in favore della , Controparte_2
chiamante in garanzia, mentre – a ben vedere – sarebbe stata più giusta ed equa una compensazione delle stesse”, giacché nella vicenda in esame sarebbero ravvisabili i “giusti motivi” necessari per disporre la compensazione delle spese, che, segnatamente, sarebbero rappresentati “dalla chiara ed inequivocabile inottemperanza agli obblighi contrattuali assunti con la sottoscrizione della polizza ovvero quello di denunciare tempestivamente un eventuale sinistro”, vieppiù considerando che “una condotta contrattuale ottemperante ed ossequiosa degli obblighi assunti e non negligente e poco ispirata agli obblighi di correttezza e buona fede, non solo avrebbe evitato il contenzioso ma avrebbe anche evitato costi inutili di gestione e le spese di giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata in data 12.4.17, si è costituita la sig.ra , Controparte_3 chiedendo l'integrale conferma dell'impugnata sentenza. A fondamento dell'avanzata pretesa, la difesa della testé citata appellata ha sostenuto che il primo giudicante avrebbe “correttamente accolto la domanda attorea”, poiché le risultanze istruttorie avrebbero “confermato i fatti di causa, i quali si sono svolti secondo le modalità descritte nell'atto introduttivo del giudizio”.
Con comparsa di risposta tardivamente depositata, ha provveduto a costituirsi la società
[...]
, invocando il rigetto del gravame. A sostegno della richiesta reiezione, la Controparte_2
difesa della testé citata impresa ha in limine eccepito, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dello spiegato appello, sostenendo che il proposto appello non avrebbe una ragionevole probabilità di pagina 4 di 8 essere accolto;
quanto al merito, premesso che l'appellata società avrebbe dato prova dei fatti costitutivi della proposta domanda di manleva, ha affermato che l'assicurata, nonostante quanto ex adverso sostenuto, avrebbe provveduto ad inoltrare denuncia di sinistro alla compagnia entro il termine all'uopo previsto dalle condizioni generali di polizza;
inoltre, ha evidenziato che l'impresa assicuratrice, ad onta degli plurimi inviti alla medesima rivolti, giammai avrebbe manifestato l'intenzione di costituirsi nell'interesse dell'assicurata, benché la polizza “prevedesse la possibilità della compagnia di costituirsi nell'interesse del rappresentato”.
Di là dall'aver approntato le illustrate difese a suffragio del preteso rigetto del gravame, l'appellata ha spiegato, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., domanda di condanna dell'impresa assicuratrice al risarcimento dei danni che avrebbe subito in conseguenza dell'iniziativa giudiziaria da quest'ultima intrapresa, asseritamente connotata dal carattere della temerarietà.
All'esito dell'udienza celebrata in data 8.11.17, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione,
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, occorre scrutinare l'unico motivo in cui il proposto gravame si articola, con il quale la compagnia assicuratrice si è doluta dell'omessa compensazione delle spese di lite in relazione al rapporto processuale intercorso con la società . A tal fine, giova osservare che la regola che deve Controparte_2
guidare il giudice nella regolazione delle spese processuali è quella fondata sulla soccombenza, mentre la compensazione, parziale o totale, laddove si ravvisino i presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis, è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità ed il cui unico limite si sostanzia nell'impossibilita di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr., in tal senso, Cass. n. 10009/03; Cass. n. 26912/20). In linea con la natura discrezionale del potere di compensazione, la Suprema Corte, da tempo, ha affermato che solo la compensazione deve essere sorretta da adeguata motivazione, che, invece, non è richiesta qualora il giudice si sia uniformato alla regola generale della soccombenza (cfr., ex pluribus,
Cass. n. 4738/24; Cass. n. 25674/23; Cass. n. 19477/23).
Non può, poi, tacersi che la formulazione dell'art. 92 c.p.c. ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame è quella introdotta dalla L. n. 69/09 – essendo il giudizio di prime cure stato instaurato nel mese di marzo dell'anno 2014, e, dunque, anteriormente all'entrata in vigore D.L. n. 132/14 –, a tenore della quale la compensazione delle spese di lite può essere disposta “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni”, che, secondo l'indirizzo esegetico maggiormente pagina 5 di 8 accreditato, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, la particolarità della fattispecie), inidonea a consentirne il necessario vaglio.
In applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative, il proposto appello deve essere rigettato, avendo il giudice di prime cure – il quale ha posto le spese di lite relative al rapporto processuale intercorso tra la società convenuta e la terza chiamata in garanzia a carico di quest'ultima – fatto buon governo del principio della soccombenza, tenuto conto dell'integrale accoglimento (non oggetto di alcuna censura e, dunque, coperto da giudicato interno) della domanda proposta dall'originaria convenuta nei confronti dell'impresa assicuratrice e della non configurabilità di un'ipotesi di soccombenza reciproca.
Né l'approdo cui si è pervenuti potrebbe essere infirmato sostenendo – come fatto dall'appellante – che l'assicurata avrebbe provveduto a denunciare tardivamente il sinistro, in asserito spregio all'art. 1913
c.c. ed alle condizioni generali di polizza. A tale argomentazione risulta agevole replicare – prescindendosi da qualsivoglia valutazione in ordine alla tardività della denuncia – che l'intempestiva denuncia del sinistro alla compagnia non sarebbe, in ogni caso, di per sé sola idonea fondare, nella fattispecie in esame, una pronuncia di compensazione delle spese, non potendo tale omissione essere ricondotta entro il perimetro concettuale della nozione di “gravi ed eccezionali ragioni” di cui alla formulazione dell'art. 92 c.p.c. ratione temporis applicabile, giacché l'eventuale tardività della denuncia non potrebbe, nel caso in esame, esser reputata con sufficiente grado di certezza causa efficiente dell'introduzione del giudizio da parte della sig.ra tenuto conto, da un lato, che la CP_3 compagnia, sin dall'atto di costituzione nel processo di prime cure, ha recisamente contestato l'an della pretesa risarcitoria;
dall'altro, che dalla documentazione prodotta dalla società Controparte_2
emerge che quest'ultima, successivamente al perfezionamento della notificazione
[...] dell'atto di citazione con il quale era stata convenuta dalla sig.ra dinanzi al Giudice di Pace di CP_3
Sarno, avesse, con raccomandata a.r. inoltrata nel mese di marzo dell'anno 2014, oltre tre mesi prima di costituirsi nel giudizio all'esito del quale è stata pronunciata l'impugnata sentenza, comunicato all'impresa assicuratrice dell'avvenuta promozione dell'azione risarcitoria e chiesto, al contempo, alla compagnia de qua se intendesse “costituirsi a difesa” dell'assicurata o “attendere la chiamata in causa alla prima udienza”, in tal guisa offrendo alla società la facoltà di gestire la lite. CP_1
Deve, infine, indugiarsi sulla domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dall'impresa appellata, a fondamento della quale la difesa della stessa ha sostenuto che l'iniziativa giudiziaria intrapresa dall'appellante sarebbe connotata da temerarietà. A tal fine, non può prescindersi pagina 6 di 8 dall'osservare che, secondo l'indirizzo nettamente prevalente, il danneggiato che chieda in giudizio il ristoro del danno è tenuto – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio o un pregiudizio non patrimoniale: infatti, se antecedentemente alle sentenze nn. 7281, 7282 e 7283/2003 della Suprema Corte la reazione risarcitoria era azionabile anche solo in presenza della lesione di situazioni soggettive meritevoli di tutela, a prescindere dalle concrete ricadute pregiudizievoli dell'illecito, successivamente alle richiamate sentenze del 2003, “la struttura generale del fatto illecito, contrattuale ed extracontrattuale,
è stata configurata in termini unitari, a prescindere dalla natura del pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale), occorrendo sempre un'azione o omissione dolosa o colposa, la lesione di un interesse meritevole di tutela, tradizionalmente identificata con il danno evento, nonché – quale ulteriore indispensabile condizione – il verificarsi di concrete ricadute pregiudizievoli a scapito del danneggiato” (Cass. n. 29564/20). Appare dunque respinta la teoria del danno evento: ai fini del risarcimento sono sempre necessarie l'allegazione e la prova dei concreti pregiudizi subiti dal danneggiato e non è in alcun caso configurabile un danno in re ipsa. Diversamente opinando ci si porrebbe in contrasto – non soltanto con il rammentato indirizzo della Suprema Corte secondo cui quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, bensì anche – con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 16601/17) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa.
Con specifico riguardo, poi, alla fattispecie di cui al I comma dell'art. 96 c.p.c., non può tacersi che, «in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa» (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 9080/13).
Aderendo al rammentato orientamento interpretativo, l'avanzata domanda risarcitoria non può che rigettarsi, tenuto conto che l'appellata società nemmeno ha dedotto che tipo di pregiudizi avrebbe patito in conseguenza dell'instaurazione del presente procedimento.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in relazione al rapporto processale intercorso tra la compagnia e l'appellata impresa, devono essere – in ossequio al principio della soccombenza – poste a carico della prima e sono liquidate avendo riguardo allo scaglione “da euro 1.101 ad euro 5.200” di cui al D.M. Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, in ragione del valore della presente controversia.
Per quanto concerne, poi, il rapporto processuale instauratosi tra l'impresa assicuratrice e l'originaria pagina 7 di 8 attrice, le spese devono essere integralmente compensate, non essendo stata in appello proposta alcuna domanda nei confronti della sig.ra (cfr. Cass. n. 2208/12). Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata società, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3. compensa integralmente le spese di lite tra l'appellante e;
Controparte_3
4. dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
Nocera Inferiore 28.5.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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