Sentenza 30 marzo 1999
Massime • 1
Si ha domanda nuova inammissibile in appello per modificazione della causa "petendi" quando vengono aggiunti presupposti di fatto che alterano l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, introducendo diverso tema di indagine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/1999, n. 3065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3065 |
| Data del deposito : | 30 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. MA SPADONE - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Francesca TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
HI MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 52, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO LUCCHI, che lo difende unitamente all'avvocato SERGIO DAL CERO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TO IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PANARITI, che lo difende unitamente all'avvocato LAMBERTO LAMBERTINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.446/96 del Tribunale di VERONA, depositata il 15/03/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/98 dal Consigliere Dott. MA SPADONE;
udito l'Avvocato PANARITI BENITO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE UMBERTO che ha concluso per il rigetto del 1^ e del 2^ motivo del ricorso;
accoglimento del 3^ e del 4^ motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 29-9-1988 HI MA conveniva dinanzi il Pretore di Soave RT GI chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 1.450.000 pari alla metà dei canoni di locazione di un immobile sito in Villanova di S. Bonifacio condotto dalla s.n.c. AN e del quale era comproprietario con il convenuto il quale aveva incassato le somme corrisposte dalla locataria nei mesi da marzo a giugno del 1988 senza versargli la sua quota. Il RT resisteva alla domanda deducendo di essere diventato possessore esclusivo dell'immobile locato nel febbraio 1988 in base ad una scrittura privata con la quale aveva ceduto al HI una sua quota societaria.
Con sentenza 6-3-1993 il pretore accoglieva la domanda sul rilievo che l'atto richiamato dal convenuto era privo di data e di sottoscrizione.
Proponeva impugnazione il RT facendo osservare che sulla scrittura privata di cessione della quota sociale vi era la firma non disconosciuta del HI;
produceva copia della sentenza n. 1878/94 del Tribunale di Verona intervenuta fra le parti. Resisteva l'appellato e con sentenza 15-3-96 il tribunale della stessa città, accogliendo l'impugnazione, dichiarava il RT proprietario esclusivo dell'immobile in Villanova di S. Bonifacio dal febbraio 1988; rigettava la domanda attorea e condannava il HI al pagamento delle spese del doppio grado.
Il tribunale riteneva che in base alla scrittura privata senza data non disconosciuta dal HI e al contratto di compravendita e patti del 27-2-1988 il RT era diventato proprietario esclusivo dell'immobile in contestazione quale corrispettivo della cessione della sua quota sociale;
conseguentemente fin dal 27-2-1988 i canoni di locazione spettavano a lui.
Avverso la sentenza, notificata il 17-4-1996, ha proposto ricorso con atto dellll-6-1996 e con quattro motivi di censura HI MA;
resiste con controricorso RT GI. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 345 c.p.c., il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha erroneamente affermato che il RT con l'atto di appello del 29- 7-1993 aveva prodotto la sentenza del tribunale di Verona n. 1878/94;
la produzione era avvenuta in un momento successivo, nell'udienza 23- 2-1995 di precisazione delle conclusioni, mentre la sentenza di cui si discute era stata pubblicata il 30-11-1994.
Con tale produzione il RT aveva proposto una domanda nuova, chiedendo l'accertamento della sua qualità di possessore o proprietario dell'immobile sito in Villanova di S. Bonifacio;
sulla domanda non era stato accettato il contraddittorio. Il ricorrente lamenta ancora che il tribunale non poteva utilizzare quale prova la sentenza n. 1878/94 perché non passata in giudicato a seguito di impugnazione;
che gli altri documenti fino a quel momento prodotti erano la scrittura privata senza data e firma;
il contratto di compravendita e patti del 27-2-1988; il rogito Mastelli 15-6-1988 tra il ricorrente, il RT e la Nuova Carrozzeria Officina RT GI e C. s.n.c. (acquirente). Quest'ultimo era stato prodotto dal ricorrente al fine di dimostrare che la sua perdita del possesso era avvenuta solo dalla data del rogito.
Il motivo è in parte fondato.
Le questioni relative al possesso e alla comproprietà dell'immobile locato alla società AN non erano nuove nel giudizio di appello in quanto del possesso si era discusso nella fase pretorile, come il HI precisa anche a pag. 13 del ricorso, e la comproprietà al 50% del bene era stata dedotta nell'atto di citazione a fondamento della domanda di rimborso della metà dei canoni.
La sentenza, non attenendosi però a queste prospettazioni, ha dichiarato il RT proprietario esclusivo dell'immobile, accogliendo una domanda proposta per la prima volta in appello e che importava un mutamento dell'originaria causa petendi (possesso - comproprietà).
Domanda nuova, inammissibile in appello, per modificazione della causa petendi si ha quando vengono aggiunti presupposti di fatto che alterano l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia introducendo un diverso tema di indagine(v. Cass. 20-12- 1997 n. 12940; Cass. 21-2-1994 n. 1654). Con l'accoglimento della censura esaminata rimane assorbita, perché logicamente conseguenziale, la questione degli elementi di prova utilizzati dal tribunale per affermare la proprietà esclusiva del RT (sentenza n. 18778/94); restano assorbiti anche gli altri motivi di ricorso attinenti al passaggio in giudicato di tale sentenza (20 motivo con il quale si denuncia violazione degli artt.2909 c.c. e 324 c.p.c.); all'erronea interpretazione, sempre ai fini dell'accertamento del diritto di proprietà del RT, della scrittura privata 27-2-1988 e del rogito Mastelli 15-6-1988, e ai rapporti fra tali negozi (3^ e 4^ motivo, con i quali si denuncia violazione degli artt. 1362, 2285, 2289 e 2283 c.c.). La sentenza dev'essere cassata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione dello stesso tribunale che, uniformandosi ai principi enunciati in materia di domanda nuova per mutamento della causa petendi, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione del Tribunale di Verona.
Così deciso in Roma, il 23-9-1998-
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 1999.