Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/04/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Parisoli Presidente dott.ssa Simona Boiardi giudice relatore dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice nel procedimento 164-1/2024 per l'apertura della liquidazione controllata dei sig.ri nato Parte_1
a Catanzaro il 5.04.1980, CF: residente C.F._1 in Campegine (RE) Via Volontari Della Libertà n. 23,
nata a [...] il [...], CF: Parte_2
, residente in [...]
Pellegrino Nobili n. 13, nato a Parte_3
Sersale (CZ), il 19.09.1953, CF. C.F._3 residente in [...], nata a [...] il [...], Parte_4
CF: , residente in [...]
Pellegrino Nobili 13, tutti rappresentati e difesi, nella presente procedura, dall'Avv. Paola Prati (codice fiscale: ) del Foro di Reggio Emilia, C.F._5 con Studio in Reggio Emilia, via Vittorio Veneto n. 5, ed ivi elettivamente domiciliati, come da deleghe in atti e con l'ausilio del Dott. Persona_1 nominato Gestore della crisi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso proposto dai sopra indicati ricorrenti per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
27, c. 2 CCI, atteso che i ricorrenti sono residenti tutti a Reggio Emilia o Campegine e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Reggio Emilia;
rilevato che i ricorrenti sono tra loro familiari e, come emerge dalla documentazione in atti e come verificato ed attestato dal gestore, il loro sovraindebitamento ha una chiara origine comune (legata alla crisi della società Installazioni e Costruzioni
Generali di TA NI PI sas di cui tutti i ricorrenti erano soci); ritenuto che, quindi, l'istanza è stata legittimamente presentata in modo congiunto da tutti i ricorrenti, in applicazione del disposto dell'art 66, c. 1 CCII sulle c.d. procedure familiari. La norma, infatti, è oggi collocata nel CCII tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, c. 1 CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. ritenuto opportuno precisare che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII, con il presente provvedimento dovranno essere aperte cinque distinte procedure di liquidazione, ciascuna relativa al patrimonio di ogni ricorrente.
Pertanto, dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro/agli altri ricorrente/i, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali di altro ricorrente). Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna delle cinque procedure, agli incombenti di cui agli artt. 272 e seguenti CCI: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che – in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc. Di conseguenza le masse attive e passive delle cinque procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale;
considerato che
i ricorrenti hanno prodotto tutta la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII
(norma da ritenersi applicabile alla fattispecie, nei limiti della compatibilità, stante il rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta); rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale di ciascun ricorrente, nonché
l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
rilevato che tutti i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (la società
[...]
è cessata ed è Controparte_1 stata cancellata dal registro delle imprese dal 18-9-
2018 e, quindi, da oltre un anno da oltre un anno), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65
c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI gli stessi sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2,
c. 1 lett c) CCI, atteso che, come comprovato documentalmente e verificato anche dal gestore della crisi, gli stessi risultano gravati da ingenti debiti
(senza considerare il compenso a favore dell'OCC,
l'indebitamento è il seguente: Parte_3 debiti per euro 772.486,15, debiti per Parte_4 euro 344.473,18, debiti per euro Parte_1
389423,72, debiti per euro 283.120,54) Parte_2 tenuto conto anche dei costi da sostenere per il mantenimento proprio e del rispettivo nucleo familiare;
ritenuto che
dalla relazione del gestore della crisi si evince che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;
considerato che
, in forza della già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e
2, CCII;
considerato, quindi, che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente;
3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti
(dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett.
b) CCII); considerato che, nel caso di specie, tali documenti sono stati allegati;
letta la relazione particolareggiata del Dott. Per_1
nominato gestore della crisi dal Tribunale di
[...]
Reggio Emilia;
rilevato che sono comuni a tutti i ricorrenti i seguenti beni: i) Immobile sito in Campegine (RE), via Volontari della Libertà n. 23, censito al NCEU al foglio 15, particella 4, e relative pertinenze. Tale immobile, di proprietà dei sig.ri e , Parte_1 Parte_2
é gravato dall'usufrutto dei genitori, sig.ri
[...]
e il valore complessivo Parte_3 Parte_4 del compendio immobiliare è stato valutato in euro
269.260,80 arrotondato a Euro 269.000,00 al netto degli oneri e delle spese tecniche di sanatoria e ulteriore riduzione forfettaria del 20% a causa dell'andamento del mercato immobiliare;
rilevato che sono beni della sola sig.ra Parte_4
: ii) Diritto di proprietà nella quota di 1/3
[...] dell'unità negoziale sita in Amato (CZ), Via
Indipendenza n. 25, accatastata al foglio 11, particella 383, sub 2, cat. A4, classe 1, consistenza 4,5 vani, superficie 63mq, rendita 113,88; iii) Diritto di proprietà nella quota di 1/3 dell'unità negoziale sita in Amato (CZ) accatastata al foglio 16, particella 229, qualità seminativo irrig, classe 2, superficie 08 30, reddito dominicale 2,57, agrario 1,50; iv) Diritto di proprietà nella quota di 1/12 dell'unità negoziale sita in Amato (CZ), Via Indipendenza n. 225, piano pT - 1 accatastata al foglio 11, particella 385, sub 2, cat.
A6, classe 2, consistenza 2 vani, rendita 32,02; v)
Diritto di proprietà nella quota di 1/15 dell'unità negoziale sita in Amato (CZ) accatastata al foglio 12, particella 194, qualità ULIVETO, classe 1, superficie 13
90, reddito dominicale 8,97, agrario 6,10: l'immobile indicato al romanino ii), è stato valutato sulla base della perizia a firma dell'Ing. Per_2 complessivamente in euro 22.853,38. La sig.ra è Pt_4 proprietaria della quota di 1/3; rilevato che sono beni del solo Parte_3 vi) proprietà per la quota di 3/18 dell'unità negoziale sita in Salita Aventino n. 60, Sersale (CZ) piano T, accatastata al foglio n. 20, particella 289, sub 4, cat.
C2, Classe 2, consistenza 30 mq, rendita € 15,49; vii) proprietà per la quota di 3/18 dell'unità negoziale sita in Salita Aventino n. 62, Sersale (CZ) piano T, accatastata al foglio n. 20, particella 289, sub 9, cat.
C2, Classe 2, consistenza 19 mq, rendita € 9,81; viii) proprietà per la quota di 3/18 dell'unità negoziale sita in Via Brunetti n. 31, piano 1, Sersale (CZ), accatastata al foglio n. 20, particella 316-320, sub 2-
5, cat. A6, Classe 2, consistenza 3 vani, rendita €
29,44; ritenuto, che debba essere escluso dalla procedura il solo immobile sito in Località Sena, piano T, accatastato al Comune di LL IN (CZ) al foglio 23, particella 451, sub 2 - 3 -4, 26 categoria A3 di cui il sig. risulta avere diritti e Parte_3 oneri reali ma no il diritto di proprietà (il terreno sul quale accedono gli immobili è demaniale ed è stato oggetto di espropriazione da parte di CP_2 rilevato che costituisce bene del solo Parte_1
l'Autocarro Fiat Stilo Van, immatricolato il 25/11/2004 ed intestato al sig. che deve essere Parte_1 appreso alla procedura;
considerato che
a norma dell'art. 268, comma 4, lett.
b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore «nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
rilevato, in proposito, che l'unica ricorrente che potrà versare parte della sua retribuzione alla procedura è la sig.ra che percepisce mensilmente euro Parte_2
3338,00 (di cui euro 2781,00 per stipendi, 500 euro per contributo di mantenimento della figlia da parte dell'ex marito ed euro 57,00 a titolo di assegno unico per la figlia); considerato che le spese mensili per il sostentamento della sig.ra , della figlia e della madre Pt_3
(che è andata a vivere con loro ma che Parte_4 dovrà documentare l'eventuale pensione eventualmente oggi goduta) sono state quantificate, dal gestore della crisi, in base alle tabelle Istat a circa 2500/3000 euro;
ritenuto che
in ragione del venire meno, a seguito dell'apertura della procedura dei pignoramenti, sullo stipendio di la sorella non dovrà più Parte_1 versargli il contributo attualmente corrisposto;
ritenuto che
il contributo che la sig.ra Parte_2
versa al padre deve essere ridotto ad euro
[...]
200,00 tenuto conto che lo stesso comunque percepisce una pensione di euro 1145,00 (eventuali variazioni potranno essere introdotte dopo la vendita dell'immobile in Campegine in cui vive previa verifica puntuale di tutte le spese di mantenimeno ad opera del liquidatore); ritenuto, tuttavia, che il debitore Parte_2 dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo, per cui le somme destinate alla procedura potranno variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti;
che sarà, quindi, obbligo della ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore,
e sarà onere di quest'ultimo verificare l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;
rilevato che con l'attivo della procedura si dovrebbe provvedere al pagamento integrale dei creditori prededucibili, al pagamento non integrale dei creditori privilegiati, in base all'ordine dei privilegi;
rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 cci;
osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), ccii;
considerato che
la suddetta norma, in caso di domanda presentata dal debitore, prevede che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi;
ritenuto opportuno precisare che, secondo il combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall'OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a
Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall'OCC con il debitore,
e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo;
considerato che
il GD dovrà comunque verificare se l'accordo intercorso rispetta i criteri di cui al
Decreto ministeriale 24 settembre 2014 n. 202 comma 5
(l'ammontare complessivo del compenso non può essere superiore al 5% di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 euro ed al 10% del medesimo per le procedure con passivo inferiore); ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante al difensore del debitore per l'assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII e non risultando, peraltro, necessaria l'assistenza legale per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale dell'advisor dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista designato Gestore della crisi;
ritenuto che
dalla relazione dell'occ si evince che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;
visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
p.q.m.
I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico dei sig.ri Parte_1 nato a [...] il [...], CF: C.F._1 residente in [...], nata a [...] il [...], Parte_2 CF: , residente in [...]
Pellegrino Nobili n. 13, nato a Parte_3
Sersale (CZ), il 19.09.1953, CF. C.F._3 residente in [...], nata a [...] il [...], Parte_4
CF: , residente in [...]
Pellegrino Nobili 13;
II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;
III. nomina Liquidatore il dott. Persona_1
IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
V. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione autorizzando il sig. ad utilizzare la casa familiare Parte_3 sita in Campegine sino al momento della messa in vendita;
VI. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;
VII. conferma l'operatività del divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari sul patrimonio della ricorrente ivi compreso il pignoramento sullo stipendio del sig. che è Parte_1 inopponibile alla procedura;
VIII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore che non è compresa nella Parte_2 liquidazione, è pari ad euro 3000,00 (che ricomprende già il contributo di euro 200,00 per il padre); IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;
X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;
XI. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nell'area web del sito internet del
Tribunale;
XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata,
a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Reggio Emilia il 7 aprile 2025 nella camera di consiglio del Tribunale- sezione procedure concorsuali.
Il giudice relatore
Simona Boiardi
Il Presidente
Francesco Parisoli