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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 23/06/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta da
Dott.ssa Donatella Aru Presidente
Dott.ssa Grazia Maria Bagella Consigliere
Dott. Giacomo Dominijanni Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.500/2019 R.G. promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_1
giusta procura in calce all'atto di appello, dagli Avv.ti Giovanni Luigi Machiavelli, Francesco
Cocco Ortu e Mauro Tronci, presso lo studio dei quali, in Cagliari, in Via Pontano, 3 hanno eletto domicilio appellanti
CONTRO
, , , , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
difesi, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel secondo grado del giudizio, dagli Avv.ti Gianni Ignazio Nonnis e Franco Usai, presso lo studio dei quali, in Cagliari, in Via Pietro Leo, 3 hanno eletto domicilio;
appellati in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_5
difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel secondo grado del giudizio, dagli Avv.ti Filippo Martini e Marco Rodolfi, con domicilio eletto presso l'Avv. Giorgio Marongiu, in Cagliari, in Via Pessina, 13; appellata
; CP_6
1 appellato, non costituito
CONCLUSIONI nell'interesse della appellante: in accoglimento del presente appello ed in integrale riforma della sentenza impugnata, in via principale, respingere tutte le domande formulate in primo grado nei confronti della in via subordinata, ridurre l'ammontare e/o la quota Parte_1
del risarcimento dovuto dall'appellante agli attori in primo grado, per quanto esposto nella superiore parte espositiva del presente atto di appello;
in ogni caso, pronunziare ogni conseguenziale pronuncia come per legge, anche in ordine alle spese del giudizio di cui si chiede espressamente la rifusione;
nell'interesse degli appellati , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
: rigettare l'appello e di conseguenza confermare la sentenza impugnata. Con vittoria
[...]
di spese, competenze e onorari di causa;
nell'interesse della appellata confermare la sentenza impugnata Controparte_5
quantomeno nella parte in cui ha statuito l'avvenuta prescrizione, ex art. 2952 c.c., del diritto vantato dal sig. nei confronti di dichiarandone l'avvenuto CP_6 Controparte_5
passaggio in giudicato e respingendo pertanto le domande che dovessero essere da chiunque proposte nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto. Controparte_5
Con vittoria delle spese e competenze anche del secondo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, , , , quali eredi legittimi Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
di , hanno convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, Persona_1 CP_6
e la deducendo: che , dipendente di era impegnato con Parte_1 Persona_1 Parte_1
altri colleghi nella realizzazione della condotta adduttrice di collegamento tra l'invaso sul Rio leni e l'invaso di Sa cqua Santa Miali;
che, il 24 febbraio 2007, mentre si CP_7
trovava sul posto di lavoro, era stato schiacciato contro il tubo di irrigazione dalla parte posteriore della zavorra di un escavatore Caterpillar 332D, azionato da , CP_6
anch'egli dipendente di il quale aveva effettuato una manovra di rotazione del Parte_1
medesimo escavatore;
che ricoverato presso l'Ospedale “Brotzu”, era deceduto il 9 CP_2
maggio 2007 a causa delle gravissime lesioni riportate.
2 Su tali presupposti, gli eredi hanno chiesto che il Tribunale condannasse i convenuti, in solido, al risarcimento del danno da perdita di rapporto parentale, emergente, patrimoniale, biologico.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti, i quali hanno chiesto il rigetto della domanda, la eccependo la prescrizione del diritto invocato dagli attori e il chiedendo Parte_1 CP_6
e ottenendo di essere autorizzato alla chiamata in causa, in garanzia, della compagnia assicuratrice la quale a sua volta si è costituita in giudizio eccependo la Controparte_5
prescrizione del diritto dell'assicurato e il limite del massimale di polizza, chiedendo comunque il rigetto della domanda.
Istruita la causa con documenti, interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di di e di , e prova testimoniale, il Parte_1 Controparte_1 CP_6
Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 528/2019 del 6 marzo 2019 pubblicata il giorno successivo, ha:
- accolto parzialmente la domanda, condannando i convenuti, in solido, al pagamento, a titolo di risarcimento del solo danno da perdita di affetto parentale, di € 163.827,77 ciascuno a e , € 203.432,39 a , € 87.092,53 a Controparte_1 Controparte_2 CP_4 CP_3
, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo;
[...]
- rigettato la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti di CP_6
Controparte_5
- compensato nella misura di un terzo le spese processuali tra gli attori e i convenuti, condannando questi ultimi per i restanti due terzi;
- condannato alla rifusione delle spese processuali nei confronti di CP_6 CP_5
[...]
Il primo giudice ha ritenuto, in sintesi:
- che il decorso della prescrizione del diritto fosse stato interrotto dagli attori con diverse diffide, ciò conducendo al rigetto della relativa eccezione proposta da Parte_1
- che lo svolgimento del fatto, come allegato dagli attori, era rimasto incontroverso;
- che il nesso di causalità tra il fatto e l'evento era emerso dalla cartella clinica in atti, da cui risultava che erano stati riscontrati, nella vittima, un “trauma da schiacciamento toracico -
3 addominale e stato di shock con lesione di organi interni (frattura di fegato e milza, frattura di rene destro, versamento pleurico verosimilmente emorragico, contusione polmonare, pneumotorace), frattura dello sterno, fratture multiple a dx e a sx delle coste, frattura del bacino (ala iliaca di dx)”, lesioni, queste, compatibili con la prospettata dinamica del sinistro;
- che il piano di sicurezza predisposto ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 464/1996, conteneva una regola cautelare specifica, violata nella fattispecie, prevedente che le macchine di movimento terra dovevano operare all'interno di una zona preclusa al passaggio di persone e nella quale non dovevano essere svolti altri lavori sino al compimento totale dei rinterri;
- che il piano di sicurezza, inoltre, prevedeva che il guidatore della macchina per il movimento terra dovesse allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro e predisporre personale a terra affinché fosse coadiuvato nelle operazioni di retromarcia o in condizioni di scarsa visibilità;
- che tali regole erano state adottate, nel piano di sicurezza, perché le dimensioni dell'escavatore sono tali che quando esso è in fase di rotazione il conducente non è in grado vedere persone eventualmente presenti nei pressi della macchina;
- che l'incidente si era verificato proprio perché l si era trovato nel raggio di azione CP_2
dell'escavatore;
- che il , soggetto particolarmente qualificato poiché rappresentante dei CP_6
lavoratori per la sicurezza, era stato riconosciuto penalmente responsabile con sentenza emessa ex art. 444 c.p.p.;
- che il consulente del pubblico ministero, nella relazione depositata nel procedimento penale il cui contenuto ha confermato in qualità di teste nel corso del primo grado del presente giudizio, aveva affermato che l'escavatorista aveva omesso di accertare che i posatori dei tubi si fossero messi in posizione di sicurezza, allontanandoli se presenti, attività necessaria in quanto le dimensioni del mezzo non consentono visibilità in manovra;
- che la condotta dell' posatore di tubi, non era stata abnorme e imprevedibile, non CP_2
configurandosi, quindi, un concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro;
- che, oltre al conducente del mezzo, anche il datore di lavoro era da ritenere responsabile, poiché il piano di sicurezza conteneva la prescrizione, da lui non ottemperata, di predisporre
4 personale a terra per coadiuvare il pilota della macchina nelle operazioni di retromarcia o in condizioni di scarsa visibilità;
- che il diritto all'assicurazione, invocato dal si era prescritto per inerzia del suo CP_6
titolare nell'arco temporale biennale dal 15 maggio 2009, giorno in cui lo stesso aveva ricevuto la prima richiesta di risarcimento del danno, al 20 gennaio 2012, data di notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo.
Avverso la suddetta sentenza è stato proposto appello da che la ha Parte_1
censurata:
I. per avere, il Tribunale, ritenuto che, nella fattispecie, si sarebbe verificata violazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro - in particolare, delle prescrizioni del piano per la sicurezza - ma erroneamente, atteso che:
- al non poteva, in realtà, essere ascritta violazione di una norma riguardante soltanto CP_6
i rinterri, mentre nel caso in esame si trattava del posizionamento delle tubature;
- il aveva, comunque, interdetto agli operai che lo coadiuvavano di sostare nel raggio CP_6
d'azione dell'escavatore e di operare alle spalle del medesimo, ordinando loro di eseguire le attività di loro competenza quando il mezzo meccanico era fermo e soltanto sui tubi posti davanti o di fianco allo stesso - come i testi indicati da hanno affermato;
Parte_1
- l'obbligo dell'escavatorista di “allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro” deve considerarsi regolarmente assolto all'inizio del lavoro, non essendo configurabile che esso debba essere adempiuto prima di ogni operazione di rotazione;
II. per non avere, quindi, il giudicante, considerato che, nonostante gli accorgimenti osservati dal , l nel tentativo di sveltire il lavoro, aveva contravvenuto alle disposizioni CP_6 CP_2
sulla sicurezza, ponendosi alle spalle dell'escavatore, tra i tubi non destinati alla lavorazione e non posti davanti e ai lati della macchina;
III. per avere, il Tribunale, ritenuto la responsabilità della società per violazione dell'obbligo di predisporre personale a terra, che però era previsto, dal piano della sicurezza, soltanto per le manovre in retromarcia e in caso di scarsa visibilità, mentre la manovre del mezzo erano svolte non in retromarcia ma mediante rotazione del corpo dell'escavatore, per il prelievo dei tubi o della sabbia dal lato posteriore e per il loro deposito nella sede della nuova
5 condotta dal lato anteriore;
IV. per avere, il giudicante, interpretato non correttamente le risultanze della prova testimoniale, dalla quale era emerso che un componente della squadra coadiuvava il guidatore e che la manovra per cui è causa era stata effettuata con la collaborazione del personale a terra;
V. per non avere, il giudice di primo grado, ritenuto che il nesso causale tra la condotta del e della società e l'evento fosse stato interrotto da quella dell' da qualificarsi CP_6 CP_2
“eccentrica” poiché la vittima si era posizionata in un'area che gli era stata perentoriamente interdetta dall'escavatorista, dai cartelli posti sul mezzo, dal piano della sicurezza e, inoltre, egli aveva omesso di rispettare il segnale acustico che avvisava del movimento del mezzo;
VI. per avere, il primo giudice, posto a fondamento della decisione le risultanze del processo penale, ma errando, poiché la sentenza di patteggiamento non costituisce accertamento di responsabilità e, comunque, le relative emergenze possono costituire elementi di prova sui fatti ma non quanto all'esistenza e alla violazione di norme di sicurezza, che devono essere oggetto di autonoma valutazione;
VII. per avere, il Tribunale, liquidato il danno morale in mancanza di un fatto reato.
Infine, la appellante ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la responsabilità dell'evento andrebbe ascritta, almeno parzialmente, al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dell'opera (coordinatore per l'esecuzione dei lavori), nominato dall'amministrazione appaltante ai sensi dell'art. 2, lett. f) del d.l.g.s. n. 494/1996, cui incomberebbe, ai sensi dell'art. 5 di tale testo legislativo, la verifica dell'applicazione da parte dell'impresa appaltatrice delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavori.
Si sono costituiti, in secondo grado, , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, i quali hanno chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_4
impugnata.
Si è altresì costituita in secondo grado che ha chiesto la conferma Controparte_5
della sentenza, almeno relativamente alla declaratoria della prescrizione del diritto derivante
6 dal contratto di assicurazione.
Non si è costituito, in secondo grado, . CP_6
Sulle conclusioni sopra trascritte la causa è stata trattenuta in decisione nella udienza del 17 giugno 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di il quale, CP_6
benché gli sia stato ritualmente notificato l'atto di citazione in appello, non si è costituito nel secondo grado del giudizio.
L'appello è infondato.
Non meritano accoglimento i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, mirati alla declaratoria della mancanza di responsabilità del e di nella CP_6 Parte_1
causazione del sinistro.
È da premettere che, come la Corte di legittimità ha costantemente affermato, l'art. 2087 c.c. costituisce norma di chiusura del sistema antinfortunistico, la cui operatività non è esclusa, bensì rafforzata dalla sussistenza di norme speciali che dispongano l'adozione di particolari cautele, obbligando l'imprenditore (la cui iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con la tutela della salute garantita dall'art. 32 della Costituzione) ad adottare, ai fini della tutela delle condizioni di lavoro, anche in ragione dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, non solo le misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, nonché quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per la tutela della sicurezza del lavoro (v., ex multis,
Cass., 21287/2019, 31485/2018, 3291/2016, 10819/2013).
La Corte di Cassazione, inoltre, ha statuito (v. Cass.,Ord. n. 9120/2024):
- che “posto che l'art. 2087 c.c. pone un generale obbligo di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, senza ulteriori specificazioni in merito alle condotte omissive e commissive destinate a sostanziarlo, l'onere di allegazione del lavoratore non può estendersi fino a comprendere anche l'individuazione delle specifiche “norme di cautela violate”, specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate ma di casi in cui molteplici e
7 differenti possono essere le modalità di conformazione del luogo di lavoro ai requisiti di sicurezza;
è, invece, necessario che il lavoratore alleghi la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo e il danno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datoriale l'onere di provare
l''inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti”;
- che “in materia di tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore, il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al processo lavorativo ed alle direttive ricevute. Qualora non ricorrano simili circostanze nella condotta del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado l'eventuale concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza”.
Definitivamente accertato il nesso causale tra la condotta del e l'evento CP_6
mortale, è pacifico, tra le parti, che la fase di lavorazione cui l stava attendendo al CP_2
momento del sinistro - cioè la lubrificazione e congiunzione dei tubi di adduzione dell'acqua
- era propedeutica a quella, successiva e da effettuarsi con l'escavatore, di rinterro delle tubazioni (sul tema, le deduzioni delle parti sono concordi nelle memorie e repliche conclusionali).
È, dunque, evidente che, come in modo condivisibile è stato affermato dal Tribunale, il conducente dell'escavatore avrebbe dovuto attendere il completamento della fase di lavorazione dei tubi prima di procedere a quella successiva di interramento della condotta, che non poteva essere attuata prima che l avesse portato a termine il suo intervento CP_2
e dell'accertamento che lo stesso si fosse allontanato dalla sua postazione di lavoro.
Pertanto, l'operato della vittima del sinistro non ha, nella fattispecie, i connotati della
8 abnormità, imprevedibilità, esorbitanza rispetto al processo lavorativo - condizioni indefettibili affinché essa assurga a unico fattore causale dell'evento - in quanto l CP_2
stava normalmente occupandosi della fase, di sua competenza, del processo produttivo, di lubrificazione e collegamento dei tubi - successiva alla collocazione sul terreno degli stessi con l'escavatore - nel punto della condotta, non frutto di sua scelta discrezionale, in cui ciò era necessario: fase, questa, che doveva necessariamente esaurirsi prima che si procedesse a quella del rinterro.
Non può, quindi, ritenersi che vi sia stato assorbimento del nesso causale con la condotta del lavoratore.
Non è condivisibile il rilievo della appellante secondo il quale la norma del piano di sicurezza imponente al datore di lavoro di predisporre personale a terra per coadiuvare il pilota della macchina nelle operazioni di retromarcia o in condizioni di scarsa visibilità non si applicherebbe alla fattispecie, in cui l'escavatorista non aveva effettuato manovra di retromarcia ma di rotazione, in orario di luce naturale, e le condizioni climatiche erano normali.
Innanzitutto, è dato pacifico e non controverso, nonché emergente dalla relazione depositata nel procedimento penale a carico di e prodotta nel presente CP_6
giudizio, che le dimensioni dell'escavatore impedissero al conducente la visibilità nelle manovre di rotazione, non ricorrendo, pertanto, alcuna ragione per escludere che per esse, caratterizzate proprio da condizioni di scarsa visibilità, operasse la suddetta prescrizione del piano per la sicurezza.
Infatti, essendo finalizzato, il piano, alla massima tutela della sicurezza dei lavoratori, non vi è motivo di ritenere che la disposizione in esame si applicasse soltanto alle situazioni di manovre in retromarcia e in contesto climatico avverso o in orario notturno e non anche a tutte quelle, nessuna esclusa, in cui il conducente dell'escavatore operasse in condizioni di nulla o scarsa visibilità.
Inoltre, anche sposando l'interpretazione restrittiva propugnata dalla appellante della suddetta disposizione del piano di sicurezza, la predisposizione di personale a terra per coadiuvare il pilota della macchina avrebbe, comunque, dovuto essere attuata ai sensi
9 dell'art. 2087 c.c., costituente, come già rilevato, norma di chiusura del sistema antinfortunistico con funzione, come costantemente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, sussidiaria e integrativa delle misure protettive da adottare a garanzia del lavoratore in adeguamento permanente al caso concreto, sì da supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio.
Gli esiti della prova testimoniale, enfatizzati da parte appellante, non ne confortano le tesi, in quanto non era sufficiente la diffusione al personale della prescrizione di non sostare nell'area di azione dell'escavatore ad assolvere agli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., norma codicistica di chiusura imponente l'adozione, oltre che delle misure previste nel piano di sicurezza e delle norme speciali, di tutte quelle, ulteriori, che si palesassero in concreto necessarie, tra le quali quella che personale a terra dovesse coadiuvare l'escavatorista, avvisandolo della eventuale presenza di operai nella zona di azione del mezzo, in manovre di rotazione svolte in condizioni di scarsa o nulla visibilità, come quella che ha causato la morte dell' ciò, in quanto, come la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha CP_2
affermato, il datore di lavoro è tenuto a preservare l'incolumità del lavoratore anche dalla sua stessa eventuale negligenza o imprudenza, alla condizione – come rilevato, insussistente nel caso in esame - che la sua condotta non abbia i crismi dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al processo lavorativo.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto la responsabilità del VA che ha incautamente effettuato la manovra senza assicurarsi che nessuno si trovasse nel campo di azione dell'escavatore e di anche ai sensi dell'art. 2049 c.c.. Parte_1
È infondato il motivo con cui è stato lamentato che il Tribunale abbia deciso la controversia sulla scorta di una sentenza di patteggiamento ex art. 444, comma 2 c.p.p. non costituente accertamento di responsabilità.
Infatti, il Tribunale ha, in realtà, effettuato una valutazione, in fatto e in diritto, della fattispecie non fondandola sulla suddetta sentenza penale ma in via del tutto autonoma, legittimamente attingendo, quale fonte di cognizione dei fatti di causa, alla relazione di consulenza tecnica depositata nel procedimento penale, ammissibile quale prova atipica poiché, come la Corte di Cassazione ha costantemente affermato, “la prova formata nel
10 procedimento penale, ancorché senza il rispetto del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare” (Ord.
n.23299/2024, Ord. n. 5947/2023).
Non merita accoglimento la censura della liquidazione del danno non patrimoniale in carenza in un fatto/reato.
Come è noto, sul tema la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. S.U., 11 novembre 2008 n. 26972 e successive conformi) ha enucleato, in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il principio che il danno non patrimoniale è risarcibile – oltre che quando sussista un fatto reato o allorché la legge espressamente ne consenta il ristoro poiché scaturente dalla lesione di interessi a monte specificamente individuati dal legislatore, come l'illecito trattamento dei dati personali e la violazione di norme che vietano la discriminazione razziale – alle condizioni: a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe a un'abrogazione in via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per essere tale, cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità.
Tali condizioni ricorrono, indubbiamente, nella fattispecie, atteso che il diritto alla sicurezza sul lavoro è di rango costituzionale (artt. 2, 32 e 41 Cost.), la lesione è stata letale e il danno consiste nella lacerazione e nella sofferenza psichica derivanti, negli attori, dalla perdita del marito e genitore.
Ne consegue la risarcibilità, nella fattispecie, del danno non patrimoniale.
Quanto, infine, al ventilato difetto di legittimazione passiva, la relativa allegazione è
11 inammissibile poiché si tratta, in realtà, di questione inerente alla effettiva titolarità del rapporto controverso, come tale non sottratta al potere dispositivo e all'onere deduttivo e probatorio delle parti, sicché il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma deve essere sollevato nei tempi e nei modi previsti dalle norme processuali e, quindi, non per la prima volta nell'atto di appello (v. Cass., nn. 17092/2016 e 355/2008).
In ogni caso, l'eventuale responsabilità del coordinatore non sarebbe dirimente né escluderebbe la responsabilità del datore di lavoro.
La compagnia assicuratrice si è limitata, nella comparsa di Controparte_5
costituzione in secondo grado, a meramente aderire ai motivi di appello di Parte_1
senza proporre appello incidentale condizionato avverso i capi a essa sfavorevoli, evidenziando, inoltre, il passaggio in giudicato della statuizione della sentenza di primo grado sulla prescrizione del diritto dell'assicurato , che non la ha appellata, CP_6
nonché ribadendo di essere comunque tenuta alla copertura solo nei limiti del massimale di polizza e alle condizioni della stessa: nulla occorre statuire, quindi, sulle sue difese.
Alle considerazioni che precedono conseguono il rigetto dell'appello proposto da e la conferma della sentenza impugnata. Parte_1
In virtù del principio della soccombenza, la appellante deve essere condannata alla rifusione, nei confronti degli appellati , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in CP_4
dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successive modifiche secondo valori tabellari medi dello scaglione di valore della controversia da oltre € 520.000,00, esclusa la fase di trattazione e istruttoria, mentre, in virtù dell' evidenziato tenore dell'atteggiamento processuale di deve essere disposta soltanto la compensazione delle Controparte_5
spese tra e la stessa compagnia assicuratrice. Parte_1
Nulla sulle spese per l'appellato contumace.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) Rigetta l'appello.
12 2) Condanna alla rifusione delle spese processuali del secondo grado del Parte_1
giudizio nei confronti di , , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
che liquida in € 18.511,00, oltre accessori di legge.
3) Compensa le spese processuali del secondo grado del giudizio tra e Parte_1 [...]
CP_5
Si dà atto del ricorrere dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002
e successive modificazioni comportanti l'obbligo di versamento da parte della appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato corrispondente a quello versato all'atto della proposizione dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Donatella Aru
Il Giudice Ausiliario estensore
Dott. Giacomo Dominijanni
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta da
Dott.ssa Donatella Aru Presidente
Dott.ssa Grazia Maria Bagella Consigliere
Dott. Giacomo Dominijanni Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.500/2019 R.G. promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_1
giusta procura in calce all'atto di appello, dagli Avv.ti Giovanni Luigi Machiavelli, Francesco
Cocco Ortu e Mauro Tronci, presso lo studio dei quali, in Cagliari, in Via Pontano, 3 hanno eletto domicilio appellanti
CONTRO
, , , , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
difesi, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel secondo grado del giudizio, dagli Avv.ti Gianni Ignazio Nonnis e Franco Usai, presso lo studio dei quali, in Cagliari, in Via Pietro Leo, 3 hanno eletto domicilio;
appellati in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_5
difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel secondo grado del giudizio, dagli Avv.ti Filippo Martini e Marco Rodolfi, con domicilio eletto presso l'Avv. Giorgio Marongiu, in Cagliari, in Via Pessina, 13; appellata
; CP_6
1 appellato, non costituito
CONCLUSIONI nell'interesse della appellante: in accoglimento del presente appello ed in integrale riforma della sentenza impugnata, in via principale, respingere tutte le domande formulate in primo grado nei confronti della in via subordinata, ridurre l'ammontare e/o la quota Parte_1
del risarcimento dovuto dall'appellante agli attori in primo grado, per quanto esposto nella superiore parte espositiva del presente atto di appello;
in ogni caso, pronunziare ogni conseguenziale pronuncia come per legge, anche in ordine alle spese del giudizio di cui si chiede espressamente la rifusione;
nell'interesse degli appellati , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
: rigettare l'appello e di conseguenza confermare la sentenza impugnata. Con vittoria
[...]
di spese, competenze e onorari di causa;
nell'interesse della appellata confermare la sentenza impugnata Controparte_5
quantomeno nella parte in cui ha statuito l'avvenuta prescrizione, ex art. 2952 c.c., del diritto vantato dal sig. nei confronti di dichiarandone l'avvenuto CP_6 Controparte_5
passaggio in giudicato e respingendo pertanto le domande che dovessero essere da chiunque proposte nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto. Controparte_5
Con vittoria delle spese e competenze anche del secondo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, , , , quali eredi legittimi Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
di , hanno convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, Persona_1 CP_6
e la deducendo: che , dipendente di era impegnato con Parte_1 Persona_1 Parte_1
altri colleghi nella realizzazione della condotta adduttrice di collegamento tra l'invaso sul Rio leni e l'invaso di Sa cqua Santa Miali;
che, il 24 febbraio 2007, mentre si CP_7
trovava sul posto di lavoro, era stato schiacciato contro il tubo di irrigazione dalla parte posteriore della zavorra di un escavatore Caterpillar 332D, azionato da , CP_6
anch'egli dipendente di il quale aveva effettuato una manovra di rotazione del Parte_1
medesimo escavatore;
che ricoverato presso l'Ospedale “Brotzu”, era deceduto il 9 CP_2
maggio 2007 a causa delle gravissime lesioni riportate.
2 Su tali presupposti, gli eredi hanno chiesto che il Tribunale condannasse i convenuti, in solido, al risarcimento del danno da perdita di rapporto parentale, emergente, patrimoniale, biologico.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti, i quali hanno chiesto il rigetto della domanda, la eccependo la prescrizione del diritto invocato dagli attori e il chiedendo Parte_1 CP_6
e ottenendo di essere autorizzato alla chiamata in causa, in garanzia, della compagnia assicuratrice la quale a sua volta si è costituita in giudizio eccependo la Controparte_5
prescrizione del diritto dell'assicurato e il limite del massimale di polizza, chiedendo comunque il rigetto della domanda.
Istruita la causa con documenti, interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di di e di , e prova testimoniale, il Parte_1 Controparte_1 CP_6
Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 528/2019 del 6 marzo 2019 pubblicata il giorno successivo, ha:
- accolto parzialmente la domanda, condannando i convenuti, in solido, al pagamento, a titolo di risarcimento del solo danno da perdita di affetto parentale, di € 163.827,77 ciascuno a e , € 203.432,39 a , € 87.092,53 a Controparte_1 Controparte_2 CP_4 CP_3
, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo;
[...]
- rigettato la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti di CP_6
Controparte_5
- compensato nella misura di un terzo le spese processuali tra gli attori e i convenuti, condannando questi ultimi per i restanti due terzi;
- condannato alla rifusione delle spese processuali nei confronti di CP_6 CP_5
[...]
Il primo giudice ha ritenuto, in sintesi:
- che il decorso della prescrizione del diritto fosse stato interrotto dagli attori con diverse diffide, ciò conducendo al rigetto della relativa eccezione proposta da Parte_1
- che lo svolgimento del fatto, come allegato dagli attori, era rimasto incontroverso;
- che il nesso di causalità tra il fatto e l'evento era emerso dalla cartella clinica in atti, da cui risultava che erano stati riscontrati, nella vittima, un “trauma da schiacciamento toracico -
3 addominale e stato di shock con lesione di organi interni (frattura di fegato e milza, frattura di rene destro, versamento pleurico verosimilmente emorragico, contusione polmonare, pneumotorace), frattura dello sterno, fratture multiple a dx e a sx delle coste, frattura del bacino (ala iliaca di dx)”, lesioni, queste, compatibili con la prospettata dinamica del sinistro;
- che il piano di sicurezza predisposto ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 464/1996, conteneva una regola cautelare specifica, violata nella fattispecie, prevedente che le macchine di movimento terra dovevano operare all'interno di una zona preclusa al passaggio di persone e nella quale non dovevano essere svolti altri lavori sino al compimento totale dei rinterri;
- che il piano di sicurezza, inoltre, prevedeva che il guidatore della macchina per il movimento terra dovesse allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro e predisporre personale a terra affinché fosse coadiuvato nelle operazioni di retromarcia o in condizioni di scarsa visibilità;
- che tali regole erano state adottate, nel piano di sicurezza, perché le dimensioni dell'escavatore sono tali che quando esso è in fase di rotazione il conducente non è in grado vedere persone eventualmente presenti nei pressi della macchina;
- che l'incidente si era verificato proprio perché l si era trovato nel raggio di azione CP_2
dell'escavatore;
- che il , soggetto particolarmente qualificato poiché rappresentante dei CP_6
lavoratori per la sicurezza, era stato riconosciuto penalmente responsabile con sentenza emessa ex art. 444 c.p.p.;
- che il consulente del pubblico ministero, nella relazione depositata nel procedimento penale il cui contenuto ha confermato in qualità di teste nel corso del primo grado del presente giudizio, aveva affermato che l'escavatorista aveva omesso di accertare che i posatori dei tubi si fossero messi in posizione di sicurezza, allontanandoli se presenti, attività necessaria in quanto le dimensioni del mezzo non consentono visibilità in manovra;
- che la condotta dell' posatore di tubi, non era stata abnorme e imprevedibile, non CP_2
configurandosi, quindi, un concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro;
- che, oltre al conducente del mezzo, anche il datore di lavoro era da ritenere responsabile, poiché il piano di sicurezza conteneva la prescrizione, da lui non ottemperata, di predisporre
4 personale a terra per coadiuvare il pilota della macchina nelle operazioni di retromarcia o in condizioni di scarsa visibilità;
- che il diritto all'assicurazione, invocato dal si era prescritto per inerzia del suo CP_6
titolare nell'arco temporale biennale dal 15 maggio 2009, giorno in cui lo stesso aveva ricevuto la prima richiesta di risarcimento del danno, al 20 gennaio 2012, data di notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo.
Avverso la suddetta sentenza è stato proposto appello da che la ha Parte_1
censurata:
I. per avere, il Tribunale, ritenuto che, nella fattispecie, si sarebbe verificata violazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro - in particolare, delle prescrizioni del piano per la sicurezza - ma erroneamente, atteso che:
- al non poteva, in realtà, essere ascritta violazione di una norma riguardante soltanto CP_6
i rinterri, mentre nel caso in esame si trattava del posizionamento delle tubature;
- il aveva, comunque, interdetto agli operai che lo coadiuvavano di sostare nel raggio CP_6
d'azione dell'escavatore e di operare alle spalle del medesimo, ordinando loro di eseguire le attività di loro competenza quando il mezzo meccanico era fermo e soltanto sui tubi posti davanti o di fianco allo stesso - come i testi indicati da hanno affermato;
Parte_1
- l'obbligo dell'escavatorista di “allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro” deve considerarsi regolarmente assolto all'inizio del lavoro, non essendo configurabile che esso debba essere adempiuto prima di ogni operazione di rotazione;
II. per non avere, quindi, il giudicante, considerato che, nonostante gli accorgimenti osservati dal , l nel tentativo di sveltire il lavoro, aveva contravvenuto alle disposizioni CP_6 CP_2
sulla sicurezza, ponendosi alle spalle dell'escavatore, tra i tubi non destinati alla lavorazione e non posti davanti e ai lati della macchina;
III. per avere, il Tribunale, ritenuto la responsabilità della società per violazione dell'obbligo di predisporre personale a terra, che però era previsto, dal piano della sicurezza, soltanto per le manovre in retromarcia e in caso di scarsa visibilità, mentre la manovre del mezzo erano svolte non in retromarcia ma mediante rotazione del corpo dell'escavatore, per il prelievo dei tubi o della sabbia dal lato posteriore e per il loro deposito nella sede della nuova
5 condotta dal lato anteriore;
IV. per avere, il giudicante, interpretato non correttamente le risultanze della prova testimoniale, dalla quale era emerso che un componente della squadra coadiuvava il guidatore e che la manovra per cui è causa era stata effettuata con la collaborazione del personale a terra;
V. per non avere, il giudice di primo grado, ritenuto che il nesso causale tra la condotta del e della società e l'evento fosse stato interrotto da quella dell' da qualificarsi CP_6 CP_2
“eccentrica” poiché la vittima si era posizionata in un'area che gli era stata perentoriamente interdetta dall'escavatorista, dai cartelli posti sul mezzo, dal piano della sicurezza e, inoltre, egli aveva omesso di rispettare il segnale acustico che avvisava del movimento del mezzo;
VI. per avere, il primo giudice, posto a fondamento della decisione le risultanze del processo penale, ma errando, poiché la sentenza di patteggiamento non costituisce accertamento di responsabilità e, comunque, le relative emergenze possono costituire elementi di prova sui fatti ma non quanto all'esistenza e alla violazione di norme di sicurezza, che devono essere oggetto di autonoma valutazione;
VII. per avere, il Tribunale, liquidato il danno morale in mancanza di un fatto reato.
Infine, la appellante ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la responsabilità dell'evento andrebbe ascritta, almeno parzialmente, al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dell'opera (coordinatore per l'esecuzione dei lavori), nominato dall'amministrazione appaltante ai sensi dell'art. 2, lett. f) del d.l.g.s. n. 494/1996, cui incomberebbe, ai sensi dell'art. 5 di tale testo legislativo, la verifica dell'applicazione da parte dell'impresa appaltatrice delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavori.
Si sono costituiti, in secondo grado, , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, i quali hanno chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_4
impugnata.
Si è altresì costituita in secondo grado che ha chiesto la conferma Controparte_5
della sentenza, almeno relativamente alla declaratoria della prescrizione del diritto derivante
6 dal contratto di assicurazione.
Non si è costituito, in secondo grado, . CP_6
Sulle conclusioni sopra trascritte la causa è stata trattenuta in decisione nella udienza del 17 giugno 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di il quale, CP_6
benché gli sia stato ritualmente notificato l'atto di citazione in appello, non si è costituito nel secondo grado del giudizio.
L'appello è infondato.
Non meritano accoglimento i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, mirati alla declaratoria della mancanza di responsabilità del e di nella CP_6 Parte_1
causazione del sinistro.
È da premettere che, come la Corte di legittimità ha costantemente affermato, l'art. 2087 c.c. costituisce norma di chiusura del sistema antinfortunistico, la cui operatività non è esclusa, bensì rafforzata dalla sussistenza di norme speciali che dispongano l'adozione di particolari cautele, obbligando l'imprenditore (la cui iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con la tutela della salute garantita dall'art. 32 della Costituzione) ad adottare, ai fini della tutela delle condizioni di lavoro, anche in ragione dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, non solo le misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, nonché quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per la tutela della sicurezza del lavoro (v., ex multis,
Cass., 21287/2019, 31485/2018, 3291/2016, 10819/2013).
La Corte di Cassazione, inoltre, ha statuito (v. Cass.,Ord. n. 9120/2024):
- che “posto che l'art. 2087 c.c. pone un generale obbligo di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, senza ulteriori specificazioni in merito alle condotte omissive e commissive destinate a sostanziarlo, l'onere di allegazione del lavoratore non può estendersi fino a comprendere anche l'individuazione delle specifiche “norme di cautela violate”, specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate ma di casi in cui molteplici e
7 differenti possono essere le modalità di conformazione del luogo di lavoro ai requisiti di sicurezza;
è, invece, necessario che il lavoratore alleghi la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo e il danno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datoriale l'onere di provare
l''inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti”;
- che “in materia di tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore, il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al processo lavorativo ed alle direttive ricevute. Qualora non ricorrano simili circostanze nella condotta del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado l'eventuale concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza”.
Definitivamente accertato il nesso causale tra la condotta del e l'evento CP_6
mortale, è pacifico, tra le parti, che la fase di lavorazione cui l stava attendendo al CP_2
momento del sinistro - cioè la lubrificazione e congiunzione dei tubi di adduzione dell'acqua
- era propedeutica a quella, successiva e da effettuarsi con l'escavatore, di rinterro delle tubazioni (sul tema, le deduzioni delle parti sono concordi nelle memorie e repliche conclusionali).
È, dunque, evidente che, come in modo condivisibile è stato affermato dal Tribunale, il conducente dell'escavatore avrebbe dovuto attendere il completamento della fase di lavorazione dei tubi prima di procedere a quella successiva di interramento della condotta, che non poteva essere attuata prima che l avesse portato a termine il suo intervento CP_2
e dell'accertamento che lo stesso si fosse allontanato dalla sua postazione di lavoro.
Pertanto, l'operato della vittima del sinistro non ha, nella fattispecie, i connotati della
8 abnormità, imprevedibilità, esorbitanza rispetto al processo lavorativo - condizioni indefettibili affinché essa assurga a unico fattore causale dell'evento - in quanto l CP_2
stava normalmente occupandosi della fase, di sua competenza, del processo produttivo, di lubrificazione e collegamento dei tubi - successiva alla collocazione sul terreno degli stessi con l'escavatore - nel punto della condotta, non frutto di sua scelta discrezionale, in cui ciò era necessario: fase, questa, che doveva necessariamente esaurirsi prima che si procedesse a quella del rinterro.
Non può, quindi, ritenersi che vi sia stato assorbimento del nesso causale con la condotta del lavoratore.
Non è condivisibile il rilievo della appellante secondo il quale la norma del piano di sicurezza imponente al datore di lavoro di predisporre personale a terra per coadiuvare il pilota della macchina nelle operazioni di retromarcia o in condizioni di scarsa visibilità non si applicherebbe alla fattispecie, in cui l'escavatorista non aveva effettuato manovra di retromarcia ma di rotazione, in orario di luce naturale, e le condizioni climatiche erano normali.
Innanzitutto, è dato pacifico e non controverso, nonché emergente dalla relazione depositata nel procedimento penale a carico di e prodotta nel presente CP_6
giudizio, che le dimensioni dell'escavatore impedissero al conducente la visibilità nelle manovre di rotazione, non ricorrendo, pertanto, alcuna ragione per escludere che per esse, caratterizzate proprio da condizioni di scarsa visibilità, operasse la suddetta prescrizione del piano per la sicurezza.
Infatti, essendo finalizzato, il piano, alla massima tutela della sicurezza dei lavoratori, non vi è motivo di ritenere che la disposizione in esame si applicasse soltanto alle situazioni di manovre in retromarcia e in contesto climatico avverso o in orario notturno e non anche a tutte quelle, nessuna esclusa, in cui il conducente dell'escavatore operasse in condizioni di nulla o scarsa visibilità.
Inoltre, anche sposando l'interpretazione restrittiva propugnata dalla appellante della suddetta disposizione del piano di sicurezza, la predisposizione di personale a terra per coadiuvare il pilota della macchina avrebbe, comunque, dovuto essere attuata ai sensi
9 dell'art. 2087 c.c., costituente, come già rilevato, norma di chiusura del sistema antinfortunistico con funzione, come costantemente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, sussidiaria e integrativa delle misure protettive da adottare a garanzia del lavoratore in adeguamento permanente al caso concreto, sì da supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio.
Gli esiti della prova testimoniale, enfatizzati da parte appellante, non ne confortano le tesi, in quanto non era sufficiente la diffusione al personale della prescrizione di non sostare nell'area di azione dell'escavatore ad assolvere agli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., norma codicistica di chiusura imponente l'adozione, oltre che delle misure previste nel piano di sicurezza e delle norme speciali, di tutte quelle, ulteriori, che si palesassero in concreto necessarie, tra le quali quella che personale a terra dovesse coadiuvare l'escavatorista, avvisandolo della eventuale presenza di operai nella zona di azione del mezzo, in manovre di rotazione svolte in condizioni di scarsa o nulla visibilità, come quella che ha causato la morte dell' ciò, in quanto, come la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha CP_2
affermato, il datore di lavoro è tenuto a preservare l'incolumità del lavoratore anche dalla sua stessa eventuale negligenza o imprudenza, alla condizione – come rilevato, insussistente nel caso in esame - che la sua condotta non abbia i crismi dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al processo lavorativo.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto la responsabilità del VA che ha incautamente effettuato la manovra senza assicurarsi che nessuno si trovasse nel campo di azione dell'escavatore e di anche ai sensi dell'art. 2049 c.c.. Parte_1
È infondato il motivo con cui è stato lamentato che il Tribunale abbia deciso la controversia sulla scorta di una sentenza di patteggiamento ex art. 444, comma 2 c.p.p. non costituente accertamento di responsabilità.
Infatti, il Tribunale ha, in realtà, effettuato una valutazione, in fatto e in diritto, della fattispecie non fondandola sulla suddetta sentenza penale ma in via del tutto autonoma, legittimamente attingendo, quale fonte di cognizione dei fatti di causa, alla relazione di consulenza tecnica depositata nel procedimento penale, ammissibile quale prova atipica poiché, come la Corte di Cassazione ha costantemente affermato, “la prova formata nel
10 procedimento penale, ancorché senza il rispetto del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare” (Ord.
n.23299/2024, Ord. n. 5947/2023).
Non merita accoglimento la censura della liquidazione del danno non patrimoniale in carenza in un fatto/reato.
Come è noto, sul tema la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. S.U., 11 novembre 2008 n. 26972 e successive conformi) ha enucleato, in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il principio che il danno non patrimoniale è risarcibile – oltre che quando sussista un fatto reato o allorché la legge espressamente ne consenta il ristoro poiché scaturente dalla lesione di interessi a monte specificamente individuati dal legislatore, come l'illecito trattamento dei dati personali e la violazione di norme che vietano la discriminazione razziale – alle condizioni: a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe a un'abrogazione in via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per essere tale, cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità.
Tali condizioni ricorrono, indubbiamente, nella fattispecie, atteso che il diritto alla sicurezza sul lavoro è di rango costituzionale (artt. 2, 32 e 41 Cost.), la lesione è stata letale e il danno consiste nella lacerazione e nella sofferenza psichica derivanti, negli attori, dalla perdita del marito e genitore.
Ne consegue la risarcibilità, nella fattispecie, del danno non patrimoniale.
Quanto, infine, al ventilato difetto di legittimazione passiva, la relativa allegazione è
11 inammissibile poiché si tratta, in realtà, di questione inerente alla effettiva titolarità del rapporto controverso, come tale non sottratta al potere dispositivo e all'onere deduttivo e probatorio delle parti, sicché il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma deve essere sollevato nei tempi e nei modi previsti dalle norme processuali e, quindi, non per la prima volta nell'atto di appello (v. Cass., nn. 17092/2016 e 355/2008).
In ogni caso, l'eventuale responsabilità del coordinatore non sarebbe dirimente né escluderebbe la responsabilità del datore di lavoro.
La compagnia assicuratrice si è limitata, nella comparsa di Controparte_5
costituzione in secondo grado, a meramente aderire ai motivi di appello di Parte_1
senza proporre appello incidentale condizionato avverso i capi a essa sfavorevoli, evidenziando, inoltre, il passaggio in giudicato della statuizione della sentenza di primo grado sulla prescrizione del diritto dell'assicurato , che non la ha appellata, CP_6
nonché ribadendo di essere comunque tenuta alla copertura solo nei limiti del massimale di polizza e alle condizioni della stessa: nulla occorre statuire, quindi, sulle sue difese.
Alle considerazioni che precedono conseguono il rigetto dell'appello proposto da e la conferma della sentenza impugnata. Parte_1
In virtù del principio della soccombenza, la appellante deve essere condannata alla rifusione, nei confronti degli appellati , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in CP_4
dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successive modifiche secondo valori tabellari medi dello scaglione di valore della controversia da oltre € 520.000,00, esclusa la fase di trattazione e istruttoria, mentre, in virtù dell' evidenziato tenore dell'atteggiamento processuale di deve essere disposta soltanto la compensazione delle Controparte_5
spese tra e la stessa compagnia assicuratrice. Parte_1
Nulla sulle spese per l'appellato contumace.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) Rigetta l'appello.
12 2) Condanna alla rifusione delle spese processuali del secondo grado del Parte_1
giudizio nei confronti di , , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
che liquida in € 18.511,00, oltre accessori di legge.
3) Compensa le spese processuali del secondo grado del giudizio tra e Parte_1 [...]
CP_5
Si dà atto del ricorrere dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002
e successive modificazioni comportanti l'obbligo di versamento da parte della appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato corrispondente a quello versato all'atto della proposizione dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Donatella Aru
Il Giudice Ausiliario estensore
Dott. Giacomo Dominijanni
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